(G.U. 27-1-1972, n.24 - suppl.)
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 11-6-1971, N.426, SULLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO.
modificato ed integrato (modifiche ed integrazioni sono
riportate tra virgolette) ai sensi del:
DECRETO MINISTRO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO
28 APRILE 1976 (G.U. 8-5-1976, n.121 - suppl.)
DECRETO MINISTRO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO
27 GIUGNO 1986 (G.U. 13-8-1986, n.187)
DECRETO MINISTERO DELL'INDUSTRIA 7 APRILE 1987, N.151
(G.U. 22-4-1987, n.93)
CAPO II
PIANI DI SVILUPPO E DI ADEGUAMENTO
Art.32. NORME E DIRETTIVE DI CARATTERE GENERALE PER
LA FORMAZIONE DEI PIANI COMUNALI
I piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva
di cui al Capo II della legge 11-6-1971, n.426, debbono
tendere al graduale conseguimento di una più
ampia dimensione media degli esercizi commerciali,
considerando anche l'opportunità di stabilire
limiti minimi di superficie di vendita particolarmente
per gli esercizi relativi ai generi di largo e generale
consumo e agli altri prodotti di uso corrente.
I piani stabiliscono che nel rilascio delle autorizzazioni
si tenga conto dell'opportunità di promuovere
e facilitare l'apertura di esercizi destinati ad integrare
altre forme di attività economica nell'interesse
generale degli scambi e del turismo, avuto riguardo
agli usi del commercio e alle esigenze dei consumatori.
Nei piani debbono essere contenute norme e direttive
per la razionalizzazione delle strutture e delle infrastrutture
dell'apparato distributivo e per assicurare che il
servizio distributivo, nella varie zone, sia prestato
nelle forme rispondenti alle esigenze del pubblico,
avuto riguardo alle necessità particolari delle
zone di nuovo insediamento.
Nella formazione dei piani si tiene conto anche della
entità e del prevedibile sviluppo del commercio
ambulante di cui all'art.3 della legge 11-6-1971, n.426,
del commercio al minuto esercitato mediante unità
mobili di vendita e delle altre forme di distribuzione
previste dalla legge e dal presente decreto.
I piani non possono fissare, per il rilascio delle autorizzazioni,
alcun limite numerico per i nuovi esercizi, sia esso
riferibile all'intero territorio comunale o a singole
zone o a singoli settori o specializzazioni merceologiche.
Nella formazione dei piani e nel rilascio delle autorizzazioni
alla vendita debbono essere osservate le norme stabilite
con i piani regolatori generali e particolareggiati,
con i programmi di fabbricazione, con i piani regolatori
intercomunali, con i piani territoriali di coordinamento,
con i piani di assetto del territorio approvati dalle
competenti autorità regionali e ogni altra norma
vigente in materia urbanistica, nonché le indicazioni
programmatiche e di urbanistica commerciale approvate
dagli organi della regione.
<<Le indicazioni programmatiche e di urbanistica
commerciale possono essere fornite dalla regione per
zone socio-economiche omogenee, nelle quali essa suddivide
il proprio territorio. Possono costituire zone di tale
tipo anche le comunità montane istituite dalla
legge 3-12-1971, n.1102. Nel fornire le dette indicazioni
la regione deve precisare i criteri di programmazione
della rete distributiva attinente alle grandi strutture
di vendita di cui agli artt. 26 e 27 della legge 11-6-1971,
n.426.
I piani comunali possono prevedere il rilascio di autorizzazioni
stagionali per ogni tipo di esercizio, qualora lo richiedano
particolari esigenze della popolazione o si verifichi
un notevole flusso turistico stagionale.
Il rilascio di autorizzazioni stagionali è possibile
anche fino a quando non siano stati adottati i piani>>.
Nella elaborazione dei piani l'autorità comunale
può avvalersi della collaborazione della camera
di commercio.
Art.33. SUPERFICIE GLOBALE DELLA RETE DI VENDITA PER
GENERI DI LARGO E GENERALE CONSUMO.
Al fine di consentire e promuovere a norma dell'art.12
della legge 11-6-1971, n.426, comma 2, un adeguato
equilibrio tra le varie forme distributive in conformità
alle esigenze dell'economia generale e del consumo,
i piani comunali, tenendo conto della struttura distributiva
esistente e dello sviluppo da essa ritenuto opportuno,
debbono determinare il limite massimo della superficie
globale di vendita per i generi di largo e generale
consumo distintamente per gli esercizi da autorizzare
in base alla tabella merceologica VIII e per gli altri
esercizi. La detta distinzione dei limiti globali di
superficie è facoltativa nei comuni con popolazione
inferiore a trentamila abitanti.
<<Il limite massimo della superficie globale di
vendita per i generi di largo e generale consumo per
gli esercizi diversi da quelli della tabella VIII è
ripartito tra le specializzazioni merceologiche costituite
dalle tabelle I, II, III, VI e IX>>.
Per ogni esercizio della tabella VIII il limite di superficie
indicato nell'autorizzazione è unico per tutti
i generi di largo e generale consumo.
Negli esercizi nei quali siano posti in vendita prodotti
di largo e generale consumo congiuntamente ad altri
prodotti, la superficie destinata ai primi non può
essere, in nessun caso, superiore a quella per essi
indicata nell'autorizzazione.
Art.34. SUPERFICIE MINIMA DEI LOCALI DI VENDITA.
Superficie di vendita di un esercizio commerciale è
l'area destinata alla vendita, ivi compresa quella
occupata da banchi, scaffalature e simili.
Non costituisce superficie di vendita quella destinata
a magazzini, a depositi, a locali di lavorazione o
agli uffici ed ai servizi.
Nello stabilire la superficie minima dei locali adibiti
alla vendita l'autorità competente effettua
la determinazione di tale superficie per il settore
merceologico alimentare e per quello non alimentare,
distintamente per le varie specializzazioni merceologiche
corrispondenti alle tabelle di cui al decreto ministeriale
30-8-1971. Per le categorie merceologiche corrispondenti
alla tabella XIV l'eventuale determinazione dei limiti
minimi di superficie avrà riguardo alla natura
delle categorie di prodotti posti in vendita.
Art.35. LOCALIZZAZIONE DI CENTRI COMMERCIALI E DEGLI
ESERCIZI CON SUPERFICIE DI VENDITA SUPERIORE A 400
METRI QUADRATI
Qualora i piani regolatori particolareggiati e le lottizzazioni
convenzionate determinino gli spazi riservati ai centri
commerciali all'ingrosso e al dettaglio, ivi compresi
i mercati rionali, ed agli esercizi con superficie
di vendita superiore a 400 metri quadrati, la localizzazione
di tali impianti di vendita deve essere stabilita dagli
strumenti urbanistici predetti con generico riferimento
limitato alla zona o alle zone prescelte, senza alcuna
indicazione di aree o stabili determinati.
Art.40. REVISIONE DEL PIANO COMUNALE
Qualora in situazioni particolari si determinino gravi
ostacoli alla concorrenza o condizioni di privilegio
per singoli esercizi o per gruppi di esercizi di alcune
zone o di alcuni settori merceologici, il piano può
essere sottoposto a variazione anche prima della sua
scadenza quadriennale, per evitare pregiudizi all'interesse
dei consumatori, con la stessa procedura prevista per
l'approvazione. La variazione determina la data d'inizio
del successivo quadriennio e per tale periodo resta
esclusa ogni facoltà di variazione.
Capo III
AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E FORME SPECIALI DI VENDITA
Art.42. TRASFERIMENTO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA.
<<Il trasferimento di sede di un esercizio di
vendita deve intendersi come trasferimento di sede
dell'esercizio dell'attività relativa a tutte
le tabelle merceologiche possedute.
Qualora il piano comunale, o, fino a che esso non sia
stato approvato, il consiglio comunale, ripartisca
il territorio del comune in zone, il trasferimento
di un esercizio nell'ambito della stessa zona è
subordinato alla sola comunicazione al comune, che
deve essere effettuata non più tardi di trenta
giorni dalla data in cui esso è avvenuto.
Qualora il piano comunale, o, fino a che esso non sia
stato approvato, il consiglio comunale, non suddivida
il territorio del comune in zone, il trasferimento
di un esercizio di vendita da un punto all'altro del
territorio comunale è soggetto alle stesse disposizioni
di cui al comma precedente.
L'esercizio di vendita può essere trasferito
su una superficie minore di quella originaria, purché
non inferiore a quella minima stabilita.
Qualora il trasferimento sia effettuato ai sensi dell'art.8
del decreto-legge 1-10-1982, n.697, convertito nella
legge 29-11-1982, n.887, la nuova superficie di vendita
non può essere inferiore a quella originaria.
In caso di forza maggiore o per altri gravi motivi il
sindaco, sentita la commissione comunale, può
consentire il trasferimento in altra zona di un esercizio
anche in deroga alle norme e direttive del piano di
sviluppo e di adeguamento della rete distributiva.
Qualora sia consentito esercitare congiuntamente nello
stesso punto di vendita l'attività di commercio
all'ingrosso e quella di commercio al minuto, il trasferimento
dell'esercizio è disciplinato dalle disposizioni
relative all'attività prevalente.
Qualora nello stesso locale siano esercitate l'attività
di vendita disciplinata dalla legge e l'attività
di somministrazione di alimenti e bevande od altra
attività, esse possono essere trasferite in
altra sede anche separatamente l'una dall'altra>>.
Art.43. AMPLIAMENTO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA
Nei casi in cui siano state stabilite superfici di vendita
minime, il titolare dell'esercizio già aperto
che abbia una superficie di vendita inferiore ai minimi
stabiliti ha diritto a continuare la sua attività
nel locale e ad ampliare la superficie di vendita sino
al raggiungimento dei limiti stessi, anche in deroga
al limite massimo di superficie globale di vendita
previsto per i generi di largo e generale consumo.
Dell'effettuato ampliamento deve dare comunicazione
al comune entro sessanta giorni.
<<Agli effetti dell'art.24, comma 2, della legge
11-6-1971, n.426, l'ampliamento che modifica le caratteristiche
dell'esercizio è quello che determina il raddoppio
della superficie di vendita originaria dell'esercizio
o, nella ipotesi di cui al comma 1, della superficie
di vendita minima stabilita>>.
<<Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche al subentrante>>.
Art.44. REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Della revoca dell'autorizzazione all'esercizio commerciale
il comune dà notizia entro trenta giorni alla
camera di commercio nel cui registro l'interessato
è iscritto.
Entro lo stesso termine di cui al comma precedente l'autorità
di pubblica sicurezza dà notizia alla camera
di commercio nel cui registro l'interessato è
iscritto della revoca dell'autorizzazione per la somministrazione
al pubblico di alimenti o bevande.
Art.45. GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
<<Colui che intenda creare un centro commerciale
al dettaglio mediante l'apertura di più esercizi
può presentare al sindaco un'unica domanda,
che sarà esaminata secondo un criterio unitario,
in conformità alle norme e direttive del piano.
Ai soli fini della presentazione della domanda può
non essere iscritto al registro.
Qualora il soggetto di cui al comma precedente chieda,
prima del rilascio delle autorizzazioni corrispondenti
agli esercizi oggetto della domanda, che esse, se potranno
essere rilasciate, siano intestate ad altri soggetti,
la richiesta va accolta alla sola condizione che questi
ultimi siano iscritti al registro per le attività
corrispondenti.
Coloro che intendano creare un centro commerciale al
dettaglio, con eventuali infrastrutture e servizi comuni,
mediante l'apertura di esercizi di cui vogliano conservare
la distinta titolarità, possono chiedere al
sindaco che l'esame della domanda sia fatto congiuntamente
e secondo un criterio unitario, in conformità
alle norme e direttive del piano.
Prima del rilascio dell'autorizzazione è possibile
sostituire i richiedenti originari con altri.
La fattispecie di cui ai commi 2 e 4 non costituiscono
casi di subingresso>>.
Art.46. NULLA-OSTA REGIONALE
<<La richiesta del nullaosta di cui agli artt.
26 e 27 della legge 11-6-1971, n.426, è necessaria
solo per gli esercizi di vendita al minuto, va effettuata
dagli interessati contestualmente alla presentazione
delle domande di apertura e va trasmessa dal sindaco
alla giunta regionale unitamente a tali domande.
Ai fini del nulla osta regionale di cui all'art.27 della
legge 11-6-1971, n.426, il sindaco trasmette alla giunta
regionale tutte le domande di apertura di esercizi
con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati,
esclusi magazzini e depositi, purché gli interessati
abbiano i requisiti di legge e purché siano
rispettati i regolamenti locali di polizia urbana,
annonaria, igienico-sanitaria e le norme relative alla
destinazione d'uso dei vari edifici nelle zone urbane,
di cui all'art.24 della legge 11-6-1971, n.426, ultimo
comma.
Gli interessati inviano per conoscenza alla giunta regionale
copia delle domande presentate per l'apertura degli
esercizi di cui agli artt. 26 e 27 della legge.
La decisione sul nulla osta deve essere comunicata dalla
giunta regionale al sindaco entro sette giorni dalla
data della sua adozione. Entro trenta giorni da tale
comunicazione il sindaco adotta i provvedimenti di
sua competenza ai sensi dell'art.24 della legge.
Trascorsi sei mesi dalla data di presentazione al sindaco
delle domande di apertura senza che la giunta regionale
abbia deciso sul nullaosta o, in caso di diniego del
nullaosta, senza che il sindaco abbia adottato i provvedimenti
di sua competenza ai sensi dell'art.24 della legge,
le dette domande si intendono respinte e si applica
l'art.28, ultimo comma, della legge 11-6-1971, n.426.
Quando la giunta regionale concede il nullaosta, il
sindaco deve rilasciare l'autorizzazione all'apertura
dell'esercizio entro trenta giorni dalla data del nullaosta
medesimo, sempre che sussistano le condizioni di legge
e siano rispettati i regolamenti locali di polizia
urbana, annonaria, igienico-sanitaria e le norme relative
alla destinazione d'uso dei vari edifici nelle zone
urbane, indicati nell'ultimo comma dell'art.24 della
legge.
Il consenso della regione richiesto dagli artt. 26 e
27 della legge per l'impianto delle grandi strutture
di vendita è necessario non soltanto quando
la superficie di vendita raggiunga i limiti di cui
agli articoli stessi fin dal momento della prima attivazione
dell'esercizio, ma anche quando tali limiti siano raggiunti
per via di successivi ampliamenti di un esercizio preesistente>>.
Art.47. SUBINGRESSO DI ESERCENTI ATTIVITA' DI VENDITA
SOTTOPOSTE AD AUTORIZZAZIONE
Agli effetti dell'art.29, comma 1, della legge e dell'art.48
del presente decreto, per trasferimento della gestione
di un esercizio di vendita deve intendersi il trasferimento
della gestione ad altri che l'assumano in proprio.
Il trasferimento in gestione o in proprietà di
un esercizio di vendita, per atto tra vivi o a causa
di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione
a chi subentra nello svolgimento dell'attività
commerciale, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento
dell'esercizio ed il subentrante sia iscritto nel registro
degli esercenti il commercio.
Il subentrante già iscritto nel registro alla
data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, nel
caso di subingresso per causa di morte, alla data di
acquisto del titolo può iniziare l'attività
commerciale solo dopo aver chiesto l'autorizzazione
al comune. Qualora a decorrere dalla data predetta
non inizi l'attività entro il termine previsto
all'art.31, lettera a), della legge, decade dal diritto
di esercitare l'attività del dante causa.
Il subentrante per causa di morte non iscritto nel registro
alla data di cui al comma precedente può iniziare
l'attività commerciale solo dopo aver chiesto
la iscrizione nel registro e l'autorizzazione. Qualora
non ottenga l'autorizzazione entro un anno dalla data
predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività
del dante causa. Tale termine di un anno è prorogato
dal sindaco quando il ritardo non risulti imputabile
all'interessato.
Il subentrante per causa di morte, anche se non iscritto
al registro, ha comunque facoltà di continuare
a titolo provvisorio l'attività del dante causa
per non più di "sei mesi" dalla data
di acquisto del titolo, fermo restando il disposto
dei commi precedenti.
<<Il subentrante per atto tra vivi non iscritto
nel registro alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio
può iniziare l'attività solo dopo aver
ottenuto l'iscrizione nel registro e chiesto l'autorizzazione.
Qualora non ottenga l'iscrizione entro un anno dalla
data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività
del dante causa>>.
Ai fini dell'applicazione delle norme sul subingresso
è necessario che il dante causa sia lo stesso
titolare dell'attività o il soggetto cui l'azienda
sia stata trasferita dal titolare per causa di morte
o per donazione e che il trasferimento dell'azienda
avvenga entro i termini di cui al terzo, quarto e sesto
comma del presente articolo.
Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della
gestione di un esercizio l'autorizzazione rilasciata
al subentrante è valida fino alla data in cui
ha termine la gestione e, alla cessazione della medesima,
è sostituita da una nuova autorizzazione intestata
al titolare dell'esercizio che ha diritto ad ottenerla.
Qualora non chieda l'autorizzazione e non inizi l'attività
entro il termine di cui all'art.31, lettera a), della
legge decorrente dalla data di cessazione della gestione,
decade dal diritto di esercitare l'attività
commerciale.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
in materia di vendita al pubblico al minuto di merci
mediante apparecchi automatici.
Il subentrante nella gestione o nella proprietà
di uno spaccio interno può iniziare l'attività
commerciale solo dopo aver chiesto l'autorizzazione
al comune.
<<Qualora nello stesso locale siano esercitate
l'attività di vendita disciplinata dalla legge
e l'attività di somministrazione di alimenti
e bevande o altra attività, esse possono essere
oggetto di separati atti di disposizione.
La società, cui, contestualmente alla costituzione,
sia conferita un'azienda commerciale, può continuare
l'attività alle stesse condizioni del dante
causa, in pendenza dell'iscrizione nel registro e del
trasferimento dell'autorizzazione o della licenza intestate
allo stesso dante causa, purché entro un anno
dal conferimento segua l'autorizzazione o licenza occorrente.
Il termine può essere prorogato dal sindaco
in caso di ritardo non imputabile al soggetto interessato>>.
Art.48. SUBINGRESSO DI ESERCENTI DI ATTIVITA' DI VENDITA
NON SOTTOPOSTE AD AUTORIZZAZIONE
Qualora lo svolgimento dell'attività di vendita,
al minuto o all'ingrosso, sia subordinato soltanto
all'iscrizione dell'esercente nel registro, il subentrante
per atto tra vivi, nella gestione o nella proprietà
dell'esercizio, ha facoltà di continuare l'attività
del dante causa, purché sia già iscritto
nel registro all'atto del trasferimento dell'esercizio
stesso.
Nel caso in cui al comma precedente il subentrante per
causa di morte ha facoltà di continuare l'attività
del dante causa soltanto se richiesta l'iscrizione
nel registro entro sessanta giorni dalla data di acquisto
del titolo, l'ottenga entro un anno da tale data.
Il termine di un anno di cui al comma precedente è
prorogato dalla commissione per la tenuta del registro
quando il ritardo nell'iscrizione non sia imputabile
all'interessato.
Art.49. SUBINGRESSO DI ESERCENTI IN SOMMINISTRAZIONE
AL PUBBLICO DI ALIMENTI O BEVANDE
<<Per trasferimento della gestione e della titolarità
di un esercizio per la somministrazione di alimenti
o bevande deve intendersi, rispettivamente, il trasferimento
della gestione ad altri che l'assumano in proprio e
il trasferimento della proprietà dell'esercizio.
Il subentrante già iscritto nel registro alla
data di trasferimento dell'esercizio per la somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande o, nel caso di subingresso
per causa di morte, alla data di acquisto del titolo
può iniziare l'attività commerciale solo
dopo aver chiesto la licenza di pubblica sicurezza.
Qualora a decorrere dalla data predetta non inizi l'attività
entro il termine previsto dall'art.31, lettera a),
della legge decade dal diritto di esercitare l'attività
del dante causa.
Le disposizioni contenute nell'art.47, quarto, quinto,
sesto, settimo, ottavo e decimo comma, del presente
decreto si applicano anche per il subingresso di esercenti
la somministrazione di alimenti e bevande, intendendosi
sostituiti al sindaco il questore e all'autorizzazione
comunale alla vendita la licenza di pubblica sicurezza.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
in materia di somministrazione al pubblico di alimenti
e bevande mediante apparecchi automatici>>.
(c) 1996 Note's