[Note's] DECRETO DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO 14 GENNAIO 1972 (stralcio)

(G.U. 27-1-1972, n.24 - suppl.)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 11-6-1971, N.426, SULLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO.

modificato ed integrato (modifiche ed integrazioni sono riportate tra virgolette) ai sensi del:
DECRETO MINISTRO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO 28 APRILE 1976 (G.U. 8-5-1976, n.121 - suppl.)
DECRETO MINISTRO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO 27 GIUGNO 1986 (G.U. 13-8-1986, n.187)
DECRETO MINISTERO DELL'INDUSTRIA 7 APRILE 1987, N.151 (G.U. 22-4-1987, n.93)

CAPO II
PIANI DI SVILUPPO E DI ADEGUAMENTO

Art.32. NORME E DIRETTIVE DI CARATTERE GENERALE PER LA FORMAZIONE DEI PIANI COMUNALI
I piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva di cui al Capo II della legge 11-6-1971, n.426, debbono tendere al graduale conseguimento di una più ampia dimensione media degli esercizi commerciali, considerando anche l'opportunità di stabilire limiti minimi di superficie di vendita particolarmente per gli esercizi relativi ai generi di largo e generale consumo e agli altri prodotti di uso corrente.
I piani stabiliscono che nel rilascio delle autorizzazioni si tenga conto dell'opportunità di promuovere e facilitare l'apertura di esercizi destinati ad integrare altre forme di attività economica nell'interesse generale degli scambi e del turismo, avuto riguardo agli usi del commercio e alle esigenze dei consumatori.
Nei piani debbono essere contenute norme e direttive per la razionalizzazione delle strutture e delle infrastrutture dell'apparato distributivo e per assicurare che il servizio distributivo, nella varie zone, sia prestato nelle forme rispondenti alle esigenze del pubblico, avuto riguardo alle necessità particolari delle zone di nuovo insediamento.
Nella formazione dei piani si tiene conto anche della entità e del prevedibile sviluppo del commercio ambulante di cui all'art.3 della legge 11-6-1971, n.426, del commercio al minuto esercitato mediante unità mobili di vendita e delle altre forme di distribuzione previste dalla legge e dal presente decreto.
I piani non possono fissare, per il rilascio delle autorizzazioni, alcun limite numerico per i nuovi esercizi, sia esso riferibile all'intero territorio comunale o a singole zone o a singoli settori o specializzazioni merceologiche.
Nella formazione dei piani e nel rilascio delle autorizzazioni alla vendita debbono essere osservate le norme stabilite con i piani regolatori generali e particolareggiati, con i programmi di fabbricazione, con i piani regolatori intercomunali, con i piani territoriali di coordinamento, con i piani di assetto del territorio approvati dalle competenti autorità regionali e ogni altra norma vigente in materia urbanistica, nonché le indicazioni programmatiche e di urbanistica commerciale approvate dagli organi della regione.
<<Le indicazioni programmatiche e di urbanistica commerciale possono essere fornite dalla regione per zone socio-economiche omogenee, nelle quali essa suddivide il proprio territorio. Possono costituire zone di tale tipo anche le comunità montane istituite dalla legge 3-12-1971, n.1102. Nel fornire le dette indicazioni la regione deve precisare i criteri di programmazione della rete distributiva attinente alle grandi strutture di vendita di cui agli artt. 26 e 27 della legge 11-6-1971, n.426.
I piani comunali possono prevedere il rilascio di autorizzazioni stagionali per ogni tipo di esercizio, qualora lo richiedano particolari esigenze della popolazione o si verifichi un notevole flusso turistico stagionale.
Il rilascio di autorizzazioni stagionali è possibile anche fino a quando non siano stati adottati i piani>>.
Nella elaborazione dei piani l'autorità comunale può avvalersi della collaborazione della camera di commercio.

Art.33. SUPERFICIE GLOBALE DELLA RETE DI VENDITA PER GENERI DI LARGO E GENERALE CONSUMO.
Al fine di consentire e promuovere a norma dell'art.12 della legge 11-6-1971, n.426, comma 2, un adeguato equilibrio tra le varie forme distributive in conformità alle esigenze dell'economia generale e del consumo, i piani comunali, tenendo conto della struttura distributiva esistente e dello sviluppo da essa ritenuto opportuno, debbono determinare il limite massimo della superficie globale di vendita per i generi di largo e generale consumo distintamente per gli esercizi da autorizzare in base alla tabella merceologica VIII e per gli altri esercizi. La detta distinzione dei limiti globali di superficie è facoltativa nei comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti.
<<Il limite massimo della superficie globale di vendita per i generi di largo e generale consumo per gli esercizi diversi da quelli della tabella VIII è ripartito tra le specializzazioni merceologiche costituite dalle tabelle I, II, III, VI e IX>>.
Per ogni esercizio della tabella VIII il limite di superficie indicato nell'autorizzazione è unico per tutti i generi di largo e generale consumo.
Negli esercizi nei quali siano posti in vendita prodotti di largo e generale consumo congiuntamente ad altri prodotti, la superficie destinata ai primi non può essere, in nessun caso, superiore a quella per essi indicata nell'autorizzazione.

Art.34. SUPERFICIE MINIMA DEI LOCALI DI VENDITA.
Superficie di vendita di un esercizio commerciale è l'area destinata alla vendita, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili.
Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, a depositi, a locali di lavorazione o agli uffici ed ai servizi.
Nello stabilire la superficie minima dei locali adibiti alla vendita l'autorità competente effettua la determinazione di tale superficie per il settore merceologico alimentare e per quello non alimentare, distintamente per le varie specializzazioni merceologiche corrispondenti alle tabelle di cui al decreto ministeriale 30-8-1971. Per le categorie merceologiche corrispondenti alla tabella XIV l'eventuale determinazione dei limiti minimi di superficie avrà riguardo alla natura delle categorie di prodotti posti in vendita.

Art.35. LOCALIZZAZIONE DI CENTRI COMMERCIALI E DEGLI ESERCIZI CON SUPERFICIE DI VENDITA SUPERIORE A 400 METRI QUADRATI
Qualora i piani regolatori particolareggiati e le lottizzazioni convenzionate determinino gli spazi riservati ai centri commerciali all'ingrosso e al dettaglio, ivi compresi i mercati rionali, ed agli esercizi con superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati, la localizzazione di tali impianti di vendita deve essere stabilita dagli strumenti urbanistici predetti con generico riferimento limitato alla zona o alle zone prescelte, senza alcuna indicazione di aree o stabili determinati.

Art.40. REVISIONE DEL PIANO COMUNALE
Qualora in situazioni particolari si determinino gravi ostacoli alla concorrenza o condizioni di privilegio per singoli esercizi o per gruppi di esercizi di alcune zone o di alcuni settori merceologici, il piano può essere sottoposto a variazione anche prima della sua scadenza quadriennale, per evitare pregiudizi all'interesse dei consumatori, con la stessa procedura prevista per l'approvazione. La variazione determina la data d'inizio del successivo quadriennio e per tale periodo resta esclusa ogni facoltà di variazione.

Capo III
AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E FORME SPECIALI DI VENDITA

Art.42. TRASFERIMENTO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA.
<<Il trasferimento di sede di un esercizio di vendita deve intendersi come trasferimento di sede dell'esercizio dell'attività relativa a tutte le tabelle merceologiche possedute.
Qualora il piano comunale, o, fino a che esso non sia stato approvato, il consiglio comunale, ripartisca il territorio del comune in zone, il trasferimento di un esercizio nell'ambito della stessa zona è subordinato alla sola comunicazione al comune, che deve essere effettuata non più tardi di trenta giorni dalla data in cui esso è avvenuto.
Qualora il piano comunale, o, fino a che esso non sia stato approvato, il consiglio comunale, non suddivida il territorio del comune in zone, il trasferimento di un esercizio di vendita da un punto all'altro del territorio comunale è soggetto alle stesse disposizioni di cui al comma precedente.
L'esercizio di vendita può essere trasferito su una superficie minore di quella originaria, purché non inferiore a quella minima stabilita.
Qualora il trasferimento sia effettuato ai sensi dell'art.8 del decreto-legge 1-10-1982, n.697, convertito nella legge 29-11-1982, n.887, la nuova superficie di vendita non può essere inferiore a quella originaria.
In caso di forza maggiore o per altri gravi motivi il sindaco, sentita la commissione comunale, può consentire il trasferimento in altra zona di un esercizio anche in deroga alle norme e direttive del piano di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva.
Qualora sia consentito esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita l'attività di commercio all'ingrosso e quella di commercio al minuto, il trasferimento dell'esercizio è disciplinato dalle disposizioni relative all'attività prevalente.
Qualora nello stesso locale siano esercitate l'attività di vendita disciplinata dalla legge e l'attività di somministrazione di alimenti e bevande od altra attività, esse possono essere trasferite in altra sede anche separatamente l'una dall'altra>>.

Art.43. AMPLIAMENTO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA
Nei casi in cui siano state stabilite superfici di vendita minime, il titolare dell'esercizio già aperto che abbia una superficie di vendita inferiore ai minimi stabiliti ha diritto a continuare la sua attività nel locale e ad ampliare la superficie di vendita sino al raggiungimento dei limiti stessi, anche in deroga al limite massimo di superficie globale di vendita previsto per i generi di largo e generale consumo. Dell'effettuato ampliamento deve dare comunicazione al comune entro sessanta giorni.
<<Agli effetti dell'art.24, comma 2, della legge 11-6-1971, n.426, l'ampliamento che modifica le caratteristiche dell'esercizio è quello che determina il raddoppio della superficie di vendita originaria dell'esercizio o, nella ipotesi di cui al comma 1, della superficie di vendita minima stabilita>>.
<<Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al subentrante>>.

Art.44. REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Della revoca dell'autorizzazione all'esercizio commerciale il comune dà notizia entro trenta giorni alla camera di commercio nel cui registro l'interessato è iscritto.
Entro lo stesso termine di cui al comma precedente l'autorità di pubblica sicurezza dà notizia alla camera di commercio nel cui registro l'interessato è iscritto della revoca dell'autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande.

Art.45. GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
<<Colui che intenda creare un centro commerciale al dettaglio mediante l'apertura di più esercizi può presentare al sindaco un'unica domanda, che sarà esaminata secondo un criterio unitario, in conformità alle norme e direttive del piano. Ai soli fini della presentazione della domanda può non essere iscritto al registro.
Qualora il soggetto di cui al comma precedente chieda, prima del rilascio delle autorizzazioni corrispondenti agli esercizi oggetto della domanda, che esse, se potranno essere rilasciate, siano intestate ad altri soggetti, la richiesta va accolta alla sola condizione che questi ultimi siano iscritti al registro per le attività corrispondenti.
Coloro che intendano creare un centro commerciale al dettaglio, con eventuali infrastrutture e servizi comuni, mediante l'apertura di esercizi di cui vogliano conservare la distinta titolarità, possono chiedere al sindaco che l'esame della domanda sia fatto congiuntamente e secondo un criterio unitario, in conformità alle norme e direttive del piano.
Prima del rilascio dell'autorizzazione è possibile sostituire i richiedenti originari con altri.
La fattispecie di cui ai commi 2 e 4 non costituiscono casi di subingresso>>.

Art.46. NULLA-OSTA REGIONALE
<<La richiesta del nullaosta di cui agli artt. 26 e 27 della legge 11-6-1971, n.426, è necessaria solo per gli esercizi di vendita al minuto, va effettuata dagli interessati contestualmente alla presentazione delle domande di apertura e va trasmessa dal sindaco alla giunta regionale unitamente a tali domande.
Ai fini del nulla osta regionale di cui all'art.27 della legge 11-6-1971, n.426, il sindaco trasmette alla giunta regionale tutte le domande di apertura di esercizi con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati, esclusi magazzini e depositi, purché gli interessati abbiano i requisiti di legge e purché siano rispettati i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria e le norme relative alla destinazione d'uso dei vari edifici nelle zone urbane, di cui all'art.24 della legge 11-6-1971, n.426, ultimo comma.
Gli interessati inviano per conoscenza alla giunta regionale copia delle domande presentate per l'apertura degli esercizi di cui agli artt. 26 e 27 della legge.
La decisione sul nulla osta deve essere comunicata dalla giunta regionale al sindaco entro sette giorni dalla data della sua adozione. Entro trenta giorni da tale comunicazione il sindaco adotta i provvedimenti di sua competenza ai sensi dell'art.24 della legge.
Trascorsi sei mesi dalla data di presentazione al sindaco delle domande di apertura senza che la giunta regionale abbia deciso sul nullaosta o, in caso di diniego del nullaosta, senza che il sindaco abbia adottato i provvedimenti di sua competenza ai sensi dell'art.24 della legge, le dette domande si intendono respinte e si applica l'art.28, ultimo comma, della legge 11-6-1971, n.426.
Quando la giunta regionale concede il nullaosta, il sindaco deve rilasciare l'autorizzazione all'apertura dell'esercizio entro trenta giorni dalla data del nullaosta medesimo, sempre che sussistano le condizioni di legge e siano rispettati i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria e le norme relative alla destinazione d'uso dei vari edifici nelle zone urbane, indicati nell'ultimo comma dell'art.24 della legge.
Il consenso della regione richiesto dagli artt. 26 e 27 della legge per l'impianto delle grandi strutture di vendita è necessario non soltanto quando la superficie di vendita raggiunga i limiti di cui agli articoli stessi fin dal momento della prima attivazione dell'esercizio, ma anche quando tali limiti siano raggiunti per via di successivi ampliamenti di un esercizio preesistente>>.

Art.47. SUBINGRESSO DI ESERCENTI ATTIVITA' DI VENDITA SOTTOPOSTE AD AUTORIZZAZIONE
Agli effetti dell'art.29, comma 1, della legge e dell'art.48 del presente decreto, per trasferimento della gestione di un esercizio di vendita deve intendersi il trasferimento della gestione ad altri che l'assumano in proprio.
Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di vendita, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività commerciale, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio.
Il subentrante già iscritto nel registro alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo può iniziare l'attività commerciale solo dopo aver chiesto l'autorizzazione al comune. Qualora a decorrere dalla data predetta non inizi l'attività entro il termine previsto all'art.31, lettera a), della legge, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.
Il subentrante per causa di morte non iscritto nel registro alla data di cui al comma precedente può iniziare l'attività commerciale solo dopo aver chiesto la iscrizione nel registro e l'autorizzazione. Qualora non ottenga l'autorizzazione entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Tale termine di un anno è prorogato dal sindaco quando il ritardo non risulti imputabile all'interessato.
Il subentrante per causa di morte, anche se non iscritto al registro, ha comunque facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di "sei mesi" dalla data di acquisto del titolo, fermo restando il disposto dei commi precedenti.
<<Il subentrante per atto tra vivi non iscritto nel registro alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel registro e chiesto l'autorizzazione. Qualora non ottenga l'iscrizione entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa>>.
Ai fini dell'applicazione delle norme sul subingresso è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro i termini di cui al terzo, quarto e sesto comma del presente articolo.
Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della medesima, è sostituita da una nuova autorizzazione intestata al titolare dell'esercizio che ha diritto ad ottenerla. Qualora non chieda l'autorizzazione e non inizi l'attività entro il termine di cui all'art.31, lettera a), della legge decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività commerciale.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in materia di vendita al pubblico al minuto di merci mediante apparecchi automatici.
Il subentrante nella gestione o nella proprietà di uno spaccio interno può iniziare l'attività commerciale solo dopo aver chiesto l'autorizzazione al comune.
<<Qualora nello stesso locale siano esercitate l'attività di vendita disciplinata dalla legge e l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o altra attività, esse possono essere oggetto di separati atti di disposizione.
La società, cui, contestualmente alla costituzione, sia conferita un'azienda commerciale, può continuare l'attività alle stesse condizioni del dante causa, in pendenza dell'iscrizione nel registro e del trasferimento dell'autorizzazione o della licenza intestate allo stesso dante causa, purché entro un anno dal conferimento segua l'autorizzazione o licenza occorrente. Il termine può essere prorogato dal sindaco in caso di ritardo non imputabile al soggetto interessato>>.

Art.48. SUBINGRESSO DI ESERCENTI DI ATTIVITA' DI VENDITA NON SOTTOPOSTE AD AUTORIZZAZIONE
Qualora lo svolgimento dell'attività di vendita, al minuto o all'ingrosso, sia subordinato soltanto all'iscrizione dell'esercente nel registro, il subentrante per atto tra vivi, nella gestione o nella proprietà dell'esercizio, ha facoltà di continuare l'attività del dante causa, purché sia già iscritto nel registro all'atto del trasferimento dell'esercizio stesso.
Nel caso in cui al comma precedente il subentrante per causa di morte ha facoltà di continuare l'attività del dante causa soltanto se richiesta l'iscrizione nel registro entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo, l'ottenga entro un anno da tale data.
Il termine di un anno di cui al comma precedente è prorogato dalla commissione per la tenuta del registro quando il ritardo nell'iscrizione non sia imputabile all'interessato.

Art.49. SUBINGRESSO DI ESERCENTI IN SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI O BEVANDE
<<Per trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio per la somministrazione di alimenti o bevande deve intendersi, rispettivamente, il trasferimento della gestione ad altri che l'assumano in proprio e il trasferimento della proprietà dell'esercizio.
Il subentrante già iscritto nel registro alla data di trasferimento dell'esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo può iniziare l'attività commerciale solo dopo aver chiesto la licenza di pubblica sicurezza. Qualora a decorrere dalla data predetta non inizi l'attività entro il termine previsto dall'art.31, lettera a), della legge decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.
Le disposizioni contenute nell'art.47, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e decimo comma, del presente decreto si applicano anche per il subingresso di esercenti la somministrazione di alimenti e bevande, intendendosi sostituiti al sindaco il questore e all'autorizzazione comunale alla vendita la licenza di pubblica sicurezza.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande mediante apparecchi automatici>>.




Indice Argomento

Indice Principale


(c) 1996 Note's