(G.U. 1-6-1970, n.134. suppl.)
NORME TECNICHE RELATIVE ALL'EDILIZIA SCOLASTICA, IVI COMPRESI GLI INDICI MINIMI DI FUNZIONALITA' DIDATTICA, EDILIZIA E URBANISTICA, DA OSSERVARSI NELLA ESECUZIONE DI EDILIZIA SCOLASTICA
Art.1
Sono approvate le allegate norme tecniche relative all'edilizia
scolastica (si omettono perché aggiornate dal
D.M.18-12-75), ivi compresi gli indici minimi di funzionalità
didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella
esecuzione di opere di edilizia scolastica.
Art.2
Le dette norme tecniche entreranno in vigore dodici
mesi dopo la data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale.
Art.3
Le norme potranno essere aggiornate, modificate ed integrate
in modo da assicurare la piena rispondenza all'evolversi
della didattica e della tecnica sulla base degli studi,
ricerche e sperimentazioni del Centro studi per l'edilizia
scolastica di cui all'art.11, legge 28-7-1967, n.641,
e con le altre modalità previste nell'ultimo
comma del citato articolo.
Art.4
Con circolare, da emanarsi dalla Direzione generale
della edilizia statale e sovvenzionata dal Ministero
dei lavori pubblici d'intesa con la Direzione generale
edilizia scolastica e arredamento della scuola del
Ministero della pubblica istruzione, sarà regolata
la possibilità della concessione di derogare
alle norme stesse.
Art.5
Dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche,
resta abrogata ogni disposizione incompatibile con
le norme stesse.
(c) 1996 Note's