(G.U. 26-5-1971, n.132, supplemento)
NORME TECNICHE PER GLI ATTRAVERSAMENTI E PER I PARALLELISMI DI CONDOTTE E CANALI CONVOGLIANTI LIQUIDI E GAS CON FERROVIE ED ALTRE LINEE DI TRASPORTO.
Articolo unico
Sono approvate le annesse <<Norme tecniche per
gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte
e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed
altre linee di trasporto>>, in base alle quali
dovranno essere progettati, realizzati e gestiti gli
impianti per il trasporto e distribuzione di liquidi
e gas per la parte interferente con le ferrovie ed
altre linee di trasporto.
Il comitato istituito presso la direzione generale ferrovie
dello Stato con decreto ministeriale n.2755 del 21-1-1963,
assume la denominazione di <<Comitato per la
regolamentazione degli attraversamenti e dei parallelismi
di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con
ferrovie ed altre linee di trasporto>>.
1. - PREMESSE.
1.1. - Le presenti norme tecniche concernono i casi
di interferenza di condotte (convoglianti liquidi o
gas o sostanze solide minute pulverulente, pastose
o in sospensione in veicolo fluido) e di canali con
le ferrovie dello Stato (F.S.) ovvero con ferrovie,
tranvie e filovie extraurbane, funicolari, funivie
e impianti similari, concessi od in gestione governativa,
eserciti sotto il controllo della direzione generale
della motorizzazione civile e trasporti in concessione.
Per brevità, nel testo, per tutte le suddette
linee di trasporto, si impiegherà la dizione
<<ferrovie>>.
1.2. - Per quanto non disposto dalle presenti norme
valgono le norme U.N.I. e C.E.I.
1.3. - Le presenti norme si applicano agli impianti
di nuova costruzione, nonché alle trasformazioni
radicali di quelli già esistenti.
1.4. - Sono escluse dalla presente normativa gli attraversamenti
e i parallelismi di condotte e canali come sopra indicati
con tranvie urbane, per i quali valgono le disposizioni
del Ministero dell'interno, Direzione generale dei
servizi antincendi e della protezione civile.
2. - NORME TECNICHE PER GLI ATTRAVERSAMENTI ED I PARALLELISMI DI FERROVIE CON CONDOTTE CONVOGLIANTI LIQUIDI E GAS (ESCLUSI ACQUEDOTTI E CANALIZZAZIONI A PELO LIBERO).
2.1. - Attraversamenti.
Gli attraversamenti si distinguono in:
- interrati (2.1.1.);
- superiori (2.1.2.);
- inferiori (2.1.3.).
2.1.1. - Attraversamenti interrati. Sono quelli realizzati
con le condotte interrate al disotto dei binari.
2.1.1.1. - Il tracciato della condotta in attraversamento
deve essere, di norma, rettilineo e normale all'asse
del binario. Quando ciò non sia possibile è
consentito che il tracciato della condotta formi con
l'asse del binario un angolo non minore di 45o.
Quando la condotta è posata lungo una strada
che interseca la sede ferroviaria con un passaggio
a livello, è consentito che il tracciato della
condotta formi con l'asse del binario lo stesso angolo
che è determinato dall'asse della strada.
2.1.1.2. - In prossimità di opere d'arte l'attraversamento
deve essere realizzato in modo tale da non interessare
le strutture delle opere stesse e consentire la eventuale
esecuzione di lavori di manutenzione o consolidamento
delle medesime.
In ogni caso l'attraversamento deve risultare a distanza
dal filo esterno della struttura più vicina
non minore dell'altezza del piano del ferro sul piano
di fondazione dell'opera d'arte. Qualora tale altezza
superi i m 10 l'attraversamento potrà mantenersi
a tale distanza.
Analogamente va rispettata la distanza di m 2 dai blocchi
di fondazione delle linee elettriche di pertinenza
delle ferrovie (in osservanza al disposto 2.1.0.7.h)
e i) delle norme C.E.I. sulle linee elettriche aeree).
Nei confronti degli imbocchi delle gallerie va rispettata
la distanza di m 20.
2.1.1.3. - La condotta attraversante deve essere contenuta
entro un tubo di maggior diametro (tubo di protezione)
avente le caratteristiche riportate al paragrafo 2.4.
e deve avere una pendenza uniforme non inferiore al
due per mille in direzione dello spurgo.
2.1.1.4. - La condotta attraversante deve essere interrata
- per una estesa corrispondente alla distanza tra le
due rotaie estreme più m 3 al di là di
entrambe - a una profondità tale che l'altezza
del terreno sovrastante il tubo di protezione risulti
di m 1,20 e che il punto più alto del tubo stesso
si trovi a m 2 al di sotto del piano del ferro (della
rotaia più bassa se vi è sopraelevazione
del binario).
Se nella detta estesa ricadono cunette la profondità
di interramento rispetto al fondo di essa deve risultare
di m 0,80. Oltre detta estesa e fino a m 20 dalle rotaie
estreme la profondità di interramento non deve
essere minore di m 0,80.
Va inoltre rispettata una profondità di m 0,30
rispetto alle condotte d'acqua ed ai cavi elettrici
e telefonici interrati, di pertinenza delle ferrovie.
2.1.1.5. - Nel caso che si debba necessariamente attraversare
una stazione ferroviaria non è ammesso l'attraversamento
di marciapiedi di stazione, di piani caricatori o di
altre installazioni fisse. Non è ammesso altresì
l'attraversamento di fasci di binari aventi larghezza
maggiore di m 20 misurata fra le rotaie esterne dei
binari estremi.
2.1.2. - Attraversamenti superiori. Si distinguono in
attraversamenti mediante struttura portante propria
ed attraversamenti con appoggio su altri manufatti
(esistenti o da costruire per usi promiscui vari).
2.1.2.1. - Gli attraversamenti superiori con struttura
portante propria debbono essere progettati e realizzati
con esclusione tassativa di strutture metalliche, e
con un passaggio che consenta l'ispezione della tubazione
(o delle tubazioni) la cui disposizione dovrà
essere tale da renderne anche agevole la manutenzione.
2.1.2.2. - L'asse della struttura portante propria deve
essere rettilineo e, per quanto possibile, normale
all'asse del binario.
2.1.2.3. - Non è ammesso l'attraversamento superiore
di marciapiedi di stazione, di piani caricatori o di
altre installazioni fisse. Non è ammesso altresì
l'attraversamento di fasci di binari aventi larghezza
maggiore di m 20 misurata fra le rotaie esterne dei
binari estremi.
2.1.2.4. - In prossimità di opere d'arte deve
essere rispettata una distanza tale da non interessare
le strutture delle opere d'arte stesse e consentire
l'eventuale esecuzione di lavori di manutenzione o
consolidamento delle medesime.
Nei confronti degli imbocchi delle gallerie e dei pozzi
di aerazione va rispettata la distanza minima di m
20.
2.1.2.5. - La struttura portante la condotta deve assicurare
una altezza libera sul piano del ferro di almeno:
a) m 7 per tutte le ferrovie elettrificate o per le
quali sia prevista la elettrificazione;
b) m 6 per le altre linee.
2.1.2.6. - La condotta deve essere contenuta nel tubo
di protezione di cui al punto 2.4. e dovrà avere
una pendenza uniforme non inferiore al due per mille
in direzione dello spurgo.
2.1.2.7. - Non sono ammessi attraversamenti superiori
con appoggio o sospensione a struttura metallica di
pertinenza della ferrovia attraversata.
Gli attraversamenti superiori con appoggio su altri
manufatti non metallici (esistenti o da costruire per
usi promiscui vari) debbono essere realizzati introducendo
la condotta nel tubo di protezione di cui al punto
2.4. Tale tubo di protezione deve essere sistemato
in un cunicolo appositamente predisposto o ricavato
sotto il piano di calpestio del manufatto, oppure può
essere incorporato nel sottofondo stradale con opportuno
rinfianco di malta di cemento, ma sempre nell'interno
delle spallette o balaustre del manufatto.
Non sono ammessi attraversamenti superiori con tubi
di protezione appoggiati o sospesi a mensole murate
all'esterno dei manufatti.
2.1.2.8. Gli attraversamenti da realizzare con condotte
posate sul piano di campagna, sospese o interrate al
disopra delle gallerie, vengono considerati attraversamenti
superiori di tipo particolare per i quali valgono le
seguenti norme.
2.1.2.9. - Negli attraversamenti sopra alle gallerie,
sia interrati che allo scoperto, quando lo spessore
del terreno esistente tra il piano di posa della condotta
e l'estradosso del rivestimento della galleria è
inferiore a m 10 deve essere previsto il tubo di protezione
(2.4.).
Il tubo di protezione deve estendersi da ambo i lati
della galleria di almeno m 20 a partire dall'intradosso
dei piedritti.
In caso di condotte convoglianti gas leggeri detto tubo
non è richiesto.
2.1.2.10. - Attraversamenti sopra alle gallerie, sia
interrati che allo scoperto, con condotte in tubi di
protezione poggianti a quota inferiore a m 3 sopra
l'estradosso del rivestimento delle gallerie stesse
possono essere ammessi previa verifica della stabilità
del manufatto in relazione al nuovo carico e alle caratteristiche
del manufatto stesso, nonché previa esecuzione
delle eventuali opere atte a garantirne la stabilità.
2.1.2.11. - Non si richiedono apparecchiature di controllo
né gli organi di intercettazione di cui al successivo
paragrafo 2.5.
2.1.3. - Attraversamenti inferiori. Gli attraversamenti
inferiori, cioè quelli realizzati in corrispondenza
delle luci libere dei manufatti, sono ammessi soltanto
se compatibili con la funzione dei manufatti.
2.1.3.1. - Detti attraversamenti devono essere realizzati
osservando le prescrizioni stabilite per gli attraversamenti
interrati al numero 2.1.1.3.
La profondità di interramento non dovrà
essere inferiore a m 0,80 rispetto al piano di campagna
o al piano stradale.
Nell'alveo dei fiumi è tuttavia ammessa la posa
allo scoperto su appositi sostegni indipendenti dalle
strutture del manufatto, sotto il quale si realizza
l'attraversamento.
2.1.3.2. - Di norma la condotta deve essere interrata
preferibilmente in corrispondenza della mezzeria della
luce libera dell'opera d'arte.
Può essere collocata in diversa posizione nei
casi in cui non venga compromessa la agevole esecuzione
di lavori di manutenzione o di consolidamento dell'opera
d'arte.
A tale scopo va rispettata la distanza di un diametro
dal filo più vicino delle fondazioni del manufatto
con un minimo di m 0,60.
2.1.3.3. - Non è ammesso spingere gli scavi per
l'interramento di condotte al di sotto dei piani di
posa delle fondazioni di opere d'arte.
Se l'opera d'arte è fondata su platea, la condotta
(o il fascio di condotte) va posata al di sopra di
tale platea, sempre che tale soluzione sia compatibile
con la funzione del manufatto e con l'equilibrio statico
della intera opera d'arte.
2.2. - Parallelismi.
2.2.1. - Non è ammesso che le condotte siano
posate in prossimità di una linea ferroviaria
ad una distanza inferiore a m 20 misurata fra la generatrice
esterna della condotta lato binari e la più
vicina rotaia.
2.3. - Caratteristiche tecniche e sistemi di prova delle
condotte in opera.
2.3.1. - Le condotte in attraversamento devono essere
di acciaio di qualità, salvo i casi in cui il
fluido trasportato non ne consenta l'impiego.
2.3.2. - Le sezioni costituenti il tratto di condotta
come sopra detto devono essere munite di testa mediante
saldatura elettrica ad arco.
Le saldature devono essere tutte radiografate allorché
la pressione di esercizio è superiore a kg 5
per cmq. L'ente richiedente l'attraversamento è
tenuto ad esibire la relativa documentazione, completata
anche dal certificato di accettabilità rilasciato
dall'istituto italiano della saldatura.
2.3.3. - Gli spessori delle tubazioni interessanti gli
attraversamenti debbono essere calcolati con la formula:
s = (200 x S/Ks + pDe) : (200 x S/Ks + 2 p)
nella quale:
s = spessore del tubo in millimetri;
S = carico di snervamento minimo dell'acciaio impiegato,
espresso in kg/mmq.
Ks = coefficiente di sicurezza minimo, rispetto al carico
di snervamento, pari a 2,5;
p = pressione massima che può aversi nel più
sfavorevole caso espressa in kg/cmq;
De = diametro esterno della condotta espresso in millimetri.
2.3.4. - Gli spessori delle condotte debbono corrispondere
od essere immediatamente superiori a quelli desunti
dal calcolo con la formula sopra riportata. In ogni
caso lo spessore minimo delle condotte non dovrà
essere inferiore a mm 4.
2.3.5. - Le condotte metalliche debbono essere esternamente
trattate in modo uniforme e continuo con vernici, con
bendaggi, o altri rivestimenti protettivi che ne garantiscano
la buona conservazione.
2.3.6. - Il tratto di condotta interessante l'attraversamento
deve essere sottoposto ad una prova idraulica in opera
con una pressione pari a 1,5 volte la pressione dichiarata
massima di esercizio.
La pressione minima di prova idraulica non dovrà
mai essere inferiore a 5 kg/cmq.
2.3.7. - La pressione di prova idraulica da controllare
con manometro registratore, deve mantenersi costante
per 2 ore dopo raggiunta la stabilizzazione (termica,
idraulica, ecc.) del sistema. Il risultato della prova
stessa deve essere verbalizzato.
2.4. - Tubo di protezione - Tubi di sfiato e spurghi.
2.4.1. - Il tubo di protezione deve essere di acciaio
di qualità ed avere uno spessore adeguato alle
sollecitazioni da sopportare.
2.4.2. - Indipendentemente dai risultati del calcolo
di cui appresso non devono essere adottati spessori
minori di mm 4.
2.4.3. - Per il calcolo dello spessore di tale tubo
si deve utilizzare la tabella allegata nella quale
sono riportati i valori dei momenti flettenti e degli
sforzi assiali generati nelle sezioni radiali della
tubazione dalle diverse sollecitazioni esterne e cioè:
A) Peso proprio della tubazione.
B) Carico ripartito superiore, corrispondente al peso
del terrapieno sovrastante la tubazione ed al carico
mobile transitante sul binario. Tale carico è
valutato pari a:
[13200 : (2,60 + 2 H)] kg/mq - per ferrovie a semplice binario
ed a:
[13200 : (3,08 + H)] kg/mq - per ferrovie a doppio binario
dove H è la distanza minima tra il piano inferiore
delle traverse e la generatrice superiore del tubo
di protezione.
Per le linee ove circolano carichi inferiori a t 12
per asse le suddette valutazioni possono essere ridotte
in proporzione al carico effettivo, la cui indicazione
dovrà essere ottenuta presso il competente compartimento
M.C.T.C.;
C) Carico ripartito laterale, corrispondente alla parte
rettangolare del diagramma di spinta (terra + sovraccarico
valutato come sopra);
D) Carico triangolare laterale, corrispondente alla
parte triangolare del diagramma di spinta.
E) Reazione radiale costante in un settore corrispondente
ad un angolo al centro di 60o in funzione del carico
Q pari alla somma di tutti i carichi verticali, agente
sulla tubazione.
La sollecitazione massima cui risulta sottoposto il
materiale non deve essere superiore alla metà
del carico di snervamento minimo del materiale stesso.
2.4.4. - Il diametro del tubo di protezione deve essere
tale da assicurare una intercapedine non inferiore
a cm 2 e non maggiore di cm 5.
2.4.5. - Il tubo di protezione può essere grezzo,
se si prevede di spingerlo attraverso i terreni con
apposite macchine.
Se detto tubo viene posato in scavo a cielo aperto,
deve essere protetto esternamente con bendaggi o altri
rivestimenti protettivi.
2.4.6. - La condotta portante deve essere posata nell'interno
del tubo di protezione con distanziatori di materiale
isolante non deteriorabile. I distanziatori non devono
occupare più di un quarto della sezione dell'intercapedine,
e devono essere in numero tale da garantire che i due
tubi non vengano in nessun caso a contatto e dovranno
essere posti in modo da consentire il libero deflusso
dei liquidi e dei gas.
2.4.7. - Il tubo di protezione deve essere posato con
pendenza minima del due per mille in direzione dello
spurgo e negli attraversamenti deve terminare, da ciascun
lato dei binari esterni, ad una distanza minima di
m 10 a partire dalla più vicina rotaia; contemporaneamente
dovrà essere rispettata la distanza di m 3 dal
piede del rilevato o m 5 dal ciglio delle trincee,
anche se ciò comporta un aumento della sopraindicata
distanza minima di m 10.
Le predette distanze debbono intendersi misurate sulla
ortogonale all'asse del binario.
2.4.8. - Le estremità del tubo di protezione
devono essere chiuse con adeguato sistema che assicuri
la perfetta tenuta stagna della intercapedine compresa
fra i due tubi.
2.4.9. - Il tubo di protezione deve essere munito di
due tubi di sfiato dell'intercapedine da collocare
in prossimità delle due estremità del
tubo stesso.
Nei casi di parallelismo previsti al punto 2.2.1. il
tubo di protezione, oltre agli sfiati di estremità
deve essere munito di sfiati supplementari intermedi
in ragione di uno ogni m 50.
I tubi di sfiato devono avere il diametro interno non
inferiore a mm 50 con spessore minimo di mm 3.
2.4.10. - I tubi di sfiato di cui al precedente punto
2.4.9. devono essere portati a giorno ad una distanza
non inferiore a m 20 dalla più vicina rotaia;
essi devono essere protetti dalle corrosioni mediante
adatto rivestimento (protezione passiva). Inoltre essi
devono essere muniti di una presa per l'applicazione
di un segnalatore di gas o di un segnalatore di umidità,
terminare con un dispositivo tagliafiamma ed avere
una altezza minima di m 2,50 sul piano di campagna.
La predetta distanza di m 20 deve intendersi misurata
sulla ortogonale all'asse del binario.
2.4.11. - Il tubo di protezione deve essere munito anche
di tubo di spurgo della intercapedine da collocare
in prossimità della estremità più
bassa del tubo stesso.
Il tubo di spurgo deve terminare nel pozzetto a valle
di cui al successivo punto 2.5.1.
Esso deve avere un diametro non inferiore a mm 20.
2.5. - Apparecchiature di controllo e congegni di intercettazione.
2.5.1. - A monte ed a valle dell'attraversamento, in
corrispondenza delle estremità del tubo di protezione
devono essere costruiti due pozzetti contenenti ciascuno:
una presa per manometro, le eventuali apparecchiature
relative alla protezione catodica, di cui al paragrafo
2.6., le prese agibili per il controllo periodico dello
stato elettrico della condotta e del tubo di protezione,
il terminale del tubo di spurgo dell'intercapedine
fra tubo di protezione e condotta. Detto terminale
deve essere munito di una idonea chiusura di sicurezza.
2.5.2. - Tutte le condotte debbono essere intercettabili
a monte ed a valle dell'attraversamento. Gli organi
di intercettazione debbono essere ubicati, in posizione
facilmente accessibile, in modo che possa essere rapido
l'intervento per intercettare il flusso in caso di
necessità, e ad una distanza fra loro non maggiore
di m 1000. La predetta distanza di m 1000 deve intendersi
misurata sull'asse della condotta. Gli organi di intercettazione
anzidetti debbono essere protetti da camerette interrate
o da recinti in modo che la loro manovra possa essere
effettuata soltanto dal personale addetto.
Ciascuna cameretta o ciascun recinto, non può
in nessun caso trovarsi a meno di m 20 dalla rotaia
più vicina. La predetta distanza di m 20 deve
intendersi misurata sulla ortogonale all'asse del binario.
2.5.3. - I pozzetti, le camerette e i recinti, devono
essere costruiti e mantenuti in modo da assicurare
in ogni momento il regolare funzionamento di tutte
le apparecchiature e meccanismi in essi contenute.
2.6. - Protezione catodica.
2.6.1. - Le condotte metalliche ed i relativi tubi di
protezione nel tratto di attraversamento, oltre che
dalla normale protezione passiva, devono essere munite
di adeguata protezione catodica. Ciò vale anche
per le condotte interferenti con linee non elettrificate.
2.6.2. - Qualora il richiedente intenda proteggere catodicamente
l'intera condotta (compreso quindi il tratto di attraversamento),
ciò deve essere esplicitamente dichiarato.
2.6.3. - Qualora il richiedente intenda proteggere catodicamente
il solo tratto di attraversamento, è ammesso
l'impiego di giunti isolanti da porsi in corrispondenza
delle camerette di contenimento dei congegni di intercettazione
di cui al punto 2.5.2., o nelle camerette dei congegni
di misura di cui al punto 2.5.1.
2.6.4. - I giunti isolanti del tipo proposto dal richiedente
devono sopportare al collaudo in officina la tensione
di 1000 Volt alternati efficaci, 50 Hz, per un minuto
primo e presentare caratteristiche tali che, per effetto
di acqua di condensa o forte umidità, non risulti
riduzione nei valori del suddetto isolamento.
2.6.5. - Per i controlli periodici sulla efficienza
o sull'adeguatezza della protezione catodica devono
essere messe in opera, in adeguato numero, prese elettriche
agibili.
2.6.6. - La situazione elettrica sia della condotta
che del tubo di protezione limitatamente all'attraversamento,
deve essere controllata ogni sei mesi a cura del richiedente,
che è tenuto a verbalizzare l'esito dei controlli
effettuati.
3. - NORME TECNICHE PER GLI ATTRAVERSAMENTI E I PARALLELISMI DI FERROVIE, NELL'INTERNO DEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI DEI PORTI, CON CONDOTTE CONVOGLIANTI LIQUIDI E GAS (ESCLUSI ACQUEDOTTI E CANALIZZAZIONI A PELO LIBERO).
3.1. - Valgono le norme previste al punto 2 con le varianti
che seguono.
3.1.2. - (Riferimento 2.2.1.) - E' ammesso che le condotte
siano posate alla distanza di m 1,0 dal confine di
pertinenza della ferrovia misurato a partire dalla
generatrice esterna della condotta, lato binario.
3.1.3. - (Riferimento 2.4.7.) - La lunghezza del tubo
di protezione può essere ridotta in corrispondenza
degli stabilimenti industriali e dei porti in relazione
alla ubicazione dei fabbricati. Comunque il tubo dovrà
estendersi fino a m 1,5 dalla rotaia più vicina.
3.1.4. - (Riferimento 2.5.2.) - La distanza fra gli
organi di intercettazione può anche essere superiore
a m 1000 in relazione alle circostanze locali, fino
ad un massimo di m 2000.
4. - NORME TECNICHE PER GLI ATTRAVERSAMENTI ED I PARALLELISMI DI FERROVIE CON CONDOTTE CONVOGLIANTI ACQUE SOTTO PRESSIONE.
4.1. - Attraversamenti.
Gli attraversamenti si distinguono in:
- interrati (4.1.1.);
- superiori (4.1.2.);
- inferiori (4.1.3.).
4.1.1. - Attraversamenti interrati. Sono quelli realizzati
con le condotte interrate al disotto dei binari.
4.1.1.1. - Il tracciato della condotta in attraversamento
deve essere per quanto possibile rettilineo e normale
all'asse del binario.
Quando la condotta è posata lungo una strada
che interseca il binario con un passaggio a livello,
è consentito che il tracciato della condotta
formi con l'asse del binario lo stesso angolo che è
determinato dall'asse della strada.
4.1.1.2. - In prossimità di opere d'arte, l'attraversamento
deve essere realizzato in modo tale da non interessare
le strutture delle opere d'arte stesse e consentire
la eventuale esecuzione di lavori di consolidamento
e di manutenzione delle medesime.
In ogni caso l'attraversamento deve risultare a distanza
dal filo esterno della struttura più vicina
non minore dell'altezza del piano del ferro sul piano
di fondazione dell'opera d'arte, con un massimo di
m 10.
Analogamente va rispettata la distanza di m 2 dai blocchi
di fondazione dei sostegni delle linee elettriche di
pertinenza delle ferrovie (secondo le norma C.E.I.
2.1.0.7.h e i).
Nei confronti degli imbocchi delle gallerie va rispettata
la distanza di m 10.
4.1.1.3. - Le condotte di acciaio o di altro materiale
anche non metallico (escluse le condotte in cemento
armato di diametro interno eguale o maggiore di mm
800) debbono essere contenute entro un tubo di maggiore
diametro (tubo di protezione) avente le caratteristiche
riportate al paragrafo 4.4. ed una pendenza non inferiore
a due per mille in direzione del pozzetto di spurgo.
4.1.1.4. - La condotta attraversante deve essere interrata
per una estesa corrispondente alla distanza tra le
due rotaie estreme più m 3 al di la di entrambe
- a una profondità tale che l'altezza del terreno
sovrastante il tubo di protezione risulti di m 1,20
e che il punto più alto del tubo stesso si trovi
a m 2 al disotto del piano di ferro (della rotaia più
bassa se vi è sopraelevazione del binario).
Se nella detta estesa ricadono cunette, la profondità
di interramento rispetto al fondo di essa deve risultare
di m 0,80. Oltre detta estesa e fino a m 20 dalle rotaie
estreme la profondità di interramento non deve
essere minore di m 0,80.
Va inoltre rispettata una profondità di m 0,30
rispetto alle condotte d'acqua e ai cavi di pertinenza
delle ferrovie.
4.1.1.5. - Non è ammesso l'attraversamento di
marciapiedi di stazione, di piani caricatori e di altre
installazioni fisse. Non è ammesso altresì
l'attraversamento di fasci di binari aventi larghezza
maggiore di m 20 misurata fra le rotaie esterne dei
binari estremi.
4.1.2. - Attraversamenti superiori. Si distinguono in
attraversamenti mediante struttura portante propria
ed attraversamenti su altri manufatti (esistenti o
da costruire per usi promiscui vari).
Sono da considerare attraversamenti superiori anche
quelli realizzati al disopra delle gallerie artificiali.
4.1.2.1. - Gli attraversamenti superiori con struttura
portante propria debbono essere progettati e realizzati
con un passaggio pedonale che consenta la ispezione
della tubazione (o delle tubazioni) la cui disposizione
deve essere tale da renderne anche agevole la manutenzione.
4.1.2.2. - Il tracciato dell'attraversamento superiore
deve essere rettilineo e, per quanto possibile normale
all'asse del binario. Quando la condotta è posata
lungo una strada che interseca la ferrovia con un'opera
d'arte esistente o che sorpassa la stessa linea al
disopra di una galleria, è consentito che il
tracciato della condotta formi con l'asse del binario
o della galleria lo stesso angolo che è determinato
all'asse della strada.
4.1.2.3. - Non è ammesso l'attraversamento superiore
di marciapiedi di stazione, di piani caricatori o di
altre installazioni fisse.
4.1.2.4. - In prossimità di opere d'arte deve
essere rispettata una distanza tale da non interessare
le strutture delle opere d'arte stesse e consentire
l'eventuale esecuzione di lavori di manutenzione o
consolidamento delle medesime.
Nei confronti degli imbocchi delle gallerie e dei pozzi
di aerazione va rispettata la distanza di m 10.
4.1.2.5. - La struttura portante la condotta deve assicurare
una altezza libera sul piano del ferro di almeno:
a) m 7 per tutte le linee elettrificate o per le quali
sia prevista la elettrificazione;
b) m 6 per le altre linee.
4.1.2.6. - La condotta di acciaio o di altro materiale
anche non metallico deve essere contenuta nel tubo
di protezione di cui al successivo paragrafo 4.4. e
dovrà avere una pendenza non inferiore al due
per mille verso il pozzetto di spurgo.
E' consentita la omissione del tubo di protezione, nel
caso di struttura portante propria realizzata in muratura
od in cemento armato, in cui l'alloggiamento della
condotta assuma la configurazione di un canale, di
dimensioni tali da consentire, oltre alla agevole manutenzione
della condotta, anche lo smaltimento dell'intera portata
della condotta, se questa non e di acciaio, evitando
nel modo più assoluto che infiltrazioni o perdite
possano raggiungere la sottostante sede ferroviaria.
4.1.2.7. - Gli attraversamenti superiori con appoggio
su altri manufatti (esistenti o da costruire per usi
promiscui vari) debbono essere realizzati introducendo
la condotta nel tubo di protezione di cui al punto
4.4. Tale tubo di protezione può essere incorporato
nel sottofondo stradale con opportuno rinfianco di
malta di cemento; oppure può essere lasciato
in vista, ma sempre all'interno delle spallette o balaustre
del manufatto.
E' consentita la omissione del tubo di protezione quando
sia possibile alloggiare la condotta in cunicolo stagno
e ispezionabile appositamente predisposto e ricavato
sotto il piano di calpestio del manufatto. E' altresì
consentita la omissione del tubo di protezione anche
quando la condotta sia lasciata in vista, sempre però,
all'interno delle spallette o balaustre che dovranno
essere continue e stagne nei confronti della ferrovia
sottostante, facendo assumere al manufatto stesso la
forma del canale di cui si è detto nel precedente
punto 4.1.2.5.
Non sono ammessi attraversamenti superiori con tubi
di protezione appoggiati o sospesi a mensole murate
all'esterno dei manufatti.
4.1.2.8. - Gli attraversamenti da realizzare al disopra
delle gallerie artificiali, con le condotte posate
sul piano di campagna, sospese o interrate, vengono
considerati attraversamenti superiori di tipo particolare,
per i quali valgono le seguenti norme.
4.2.1.9. - Negli attraversamenti sopra alle gallerie,
sia interrati che allo scoperto, quando lo spessore
del terreno esistente tra il piano di posa della condotta
e l'estradosso del rivestimento della galleria è
inferiore a m 5 deve essere previsto il tubo di protezione
(2.4.).
Detto tubo deve estendersi da ambo i lati della galleria
di almeno m 10 a partire dall'intradosso dei piedritti.
Per le condotte in cemento armato di diametro rilevante
(mm 800 o più) il tubo di protezione non è
richiesto.
4.1.2.10. - Attraversamenti sopra alle gallerie, sia
interrati che allo scoperto, con condotte in tubi di
protezione posti a quota inferiore a m 3 sopra l'estradosso
del rivestimento delle gallerie stesse, possono essere
ammessi previa verifica della stabilità del
manufatto in relazione al nuovo carico e alle caratteristiche
del manufatto stesso nonché previa esecuzione
delle eventuali opere atte a garantirne la stabilità.
4.1.3. - Attraversamenti inferiori. Gli attraversamenti
inferiori, cioè quelli realizzati in corrispondenza
delle luci libere dei manufatti, sono ammessi soltanto
se compatibili con la funzione del manufatto. Si ammette
che la condotta (o il fascio di condotte) sia interrata
o posata fuori terra.
4.1.3.1. - Se la condotta (o il fascio di condotte),
è interrata sotto il piano di campagna o sotto
il manto di una strada è sempre necessario il
tubo di protezione come indicato nel punto 4.1.1.4.
per le condotte di acciaio o di altro materiale anche
non metallico (comprese quelle in cemento armato di
diametro interno minore di m 1). Detto tubo di protezione
deve avere pendenza non inferiore al due per mille
in direzione del pozzetto di spurgo.
E' ammessa la omissione del tubo di protezione quando
la condotta (o fascio di condotte) è posata
nell'alveo dei fiumi. La omissione del tubo di protezione
è altresì ammessa per le condotte di
cemento armato aventi diametro interno di m 0,80 o
maggiore.
4.1.3.2. - Se la condotta (o il fascio di condotte)
è posata allo scoperto su appositi sostegni
indipendenti dalle strutture del manufatto sotto il
quale si realizza l'attraversamento, è ammessa
la omissione del tubo di protezione.
4.1.3.3. - Di norma la condotta (o il fascio di condotte)
dovrà essere posata preferibilmente in corrispondenza
della mezzeria della luce libera dell'opera d'arte.
Può essere collocata in diversa posizione purché
non venga limitata la agevole esecuzione di lavori
di manutenzione o di consolidamento dell'opera d'arte.
A tale scopo va rispettata la distanza pari ad un diametro
dal filo più vicino delle fondazioni del manufatto,
se trattasi di condotte di diametro interno uguale
o superiore a mm 400; le condotte di diametro inferiore
a tale valore possono essere posate in qualunque altra
posizione, mai però al di sopra della risega
più esterna delle fondazioni del manufatto.
4.1.3.4. - Non è ammesso spingere gli scavi per
la posa di condotte al di sotto dei piani di posa delle
fondazioni delle opere d'arte.
Se l'opera d'arte è fondata su platea, la condotta
(o il fascio di condotte) va posata al di sopra di
tale platea, sempre che tale soluzione sia compatibile
con la funzione del manufatto e con l'equilibrio statico
dell'intera opera d'arte.
4.1.4. - Attraversamenti in cunicolo. Gli attraversamenti
da realizzare posando la condotta e le condotte nell'interno
di un cunicolo appositamente costruito, vengono considerati
attraversamenti inferiori di tipo particolare, per
i quali valgono le seguenti norme.
L'asse del cunicolo deve essere rettilineo e normale
all'asse del binario. Quando ciò non sia possibile
è consentito che l'asse del cunicolo formi con
l'asse del binario un angolo non minore di 45o.
4.1.4.1. - In prossimità di opere d'arte deve
essere rispettata una distanza tale da non interessare
le strutture delle opere d'arte stesse e consentire
l'eventuale esecuzione di lavori di manutenzione o
consolidamento. A tal fine va rispettata una distanza
dal filo più esterno delle fondazioni dell'opera
d'arte esistente, pari all'altezza del piano del ferro
sul piano di posa delle fondazioni stesse, con un massimo
di m 10.
In prossimità degli imbocchi delle gallerie va
rispettata una distanza di m 10.
4.1.4.2. - L'estradosso della copertura del cunicolo
deve trovarsi almeno m 1 al disotto del piano del ferro.
4.1.4.3. - La sezione interna del cunicolo deve avere
dimensioni tali da consentire la agevole manutenzione
e sostituzione delle condotte.
4.1.4.4. - La pendenza del piano di calpestio interno
del cunicolo deve essere non minore del due per mille
verso il pozzetto di ispezione più basso.
4.2. - Parallelismi.
4.2.1.- E' ammesso che una o più condotte siano
posate parallelamente al binario, purché venga
rispettata la distanza minima di m 1 dal limite delle
aree di pertinenza della ferrovia.
4.3. - Caratteristiche tecniche e sistema di prova delle
condotte in opera.
4.3.1.- Le condotte in attraversamento possono essere
di acciaio o di qualunque altro materiale (metallico,
plastico o di cemento armato, di cemento e fibra di
amianto, di vetroresina, ecc.), che la tecnica moderna
offre sul mercato per condotte sottoposte, in esercizio,
a pressioni interne.
4.3.2.- Se le condotte sono di acciaio, gli elementi
tubolari costituenti l'attraversamento debbono corrispondere
od essere immediatamente superiori a quelli desunti
dal calcolo con la garanzia di tenuta idraulica.
4.3.3.- Gli spessori delle tubazioni di acciaio interessanti
l'attraversamento debbono essere calcolati con la formula:
s = (200 x S/Ks + pDe) : (200 x S/Ks + 2p)
nella quale:
s = spessore del tubo in millimetri;
S = carico di snervamento minimo dell'acciaio impiegato
espresso in kg/mmq;
Ks = coefficiente di sicurezza minimo, pari a 2, rispetto
al carico di snervamento;
p = pressione massima che può verificarsi nelle
più gravose condizioni di esercizio, compreso
il colpo di ariete, espressa in kg/cmq;
De = diametro esterno della condotta espresso in millimetri.
4.3.4.- Gli spessori delle condotte di acciaio debbono
corrispondere od essere immediatamente superiori a
quelli desunti dal calcolo con la formula sopra riportata.
4.3.5.- Gli spessori delle condotte di ghisa vanno scelti
in relazione al diametro della condotta ed al valore
della pressione massima che può verificarsi
nelle più gravose condizioni di esercizio, compreso
il colpo d'ariete, moltiplicato per 1,5. In ogni caso
però lo spessore minimo della condotta non deve
essere inferiore a mm 5.
4.3.6.- Gli spessori delle condotte in plastica o in
altro materiale non metallico vanno scelti in relazione
al diametro delle condotte ed al valore della pressione
massima che può verificarsi nelle più
gravose condizioni di esercizio, compreso il colpo
d'ariete, moltiplicato per 1,5.
4.3.7.- Lo spessore della parete e l'entità dell'armatura
metallica delle condotte in cemento armato vanno calcolati
ricavando lo sforzo di trazione N (in chilogrammi)
dalla formula
N = p x Di/2
in cui p è la pressione massima di prova in kg/cmq
e Di è il diametro interno in centimetri e tenendo
conto altresì che gli sforzi di trazione debbono
essere tutti assorbiti dal ferro di armatura (per cui
il calcestruzzo lavora solo a compressione) e che inoltre
il ferro di armatura deve lavorare a non più
di 1000 kg/cmq.
4.3.8. - Le condotte metalliche debbono essere trattate
esternamente in modo uniforme e continuo con vernici,
con bendaggi o altri rivestimenti protettivi che ne
garantiscano la buona conservazione.
4.3.9. - Il tratto di condotta interessante l'attraversamento
deve essere sottoposto ad una prova di tenuta idraulica
in opera con una pressione pari a 1,5 volte il valore
della pressione massima che può verificarsi
nelle più gravose condizioni di esercizio, compreso
il colpo di ariete.
La pressione minima di prova idraulica non deve in nessun
caso essere inferiore a 5 kg/cmq.
La prova di pressione può essere omessa per gli
attraversamenti inferiori in corrispondenza di corsi
d'acqua e di canali quando la luce libera dell'opera
d'arte è tale da poter smaltire oltre le acque
del fiume o canale in regime di massima piena, anche
l'intera portata dell'acquedotto.
4.3.10. - La pressione di prova idraulica da controllare
con manometro registratore (per tutte le condotte aventi
diametro maggiore di mm 25) deve mantenersi costante
per due ore dopo raggiunta la stabilizzazione del sistema.
Il risultato della prova deve essere verbalizzato.
4.4. - Tubo di protezione.
4.4.1. - Il tubo di protezione deve essere di spessore
adeguato alle sollecitazioni esterne ed interne da
sopportare.
Nei tubi di acciaio tale spessore, indipendentemente
dai risultati dei calcoli di cui appresso, non può
essere inferiore a mm 4.
4.4.2. - Per il calcolo degli spessori dei tubi di acciaio
e delle armature dei tubi di cemento armato, si deve
adottare la tabella allegata nella quale sono riportati
i valori dei momenti flettenti e degli sforzi assiali
generati nelle sezioni radiali della tubazione delle
diverse sollecitazioni esterne e cioè:
A) Peso proprio della tubazione.
B) Carico ripartito superiore, corrispondente al peso
del terrapieno sovrastante la tubazione e al carico
mobile transitante sul binario.
Tale carico è valutato pari a:
- 13200 : (2,60 + H) kg/mq per ferrovie a semplice binario
ed a
- 13200 : (3,08 + H) kg/mq per ferrovie a doppio binario
dove H è la distanza minima tra il piano inferiore
delle traverse e la generatrice superiore del tubo
di protezione.
Per le linee ove circolano carichi inferiori a t 12
per asse le suddette valutazioni possono essere ridotte
in proporzione al carico effettivo, la cui indicazione
dovrà essere ottenuta presso il competente compartimento
della M.C.T.C.
C) Carico ripartito laterale, corrispondente alla parte
rettangolare del diagramma di spinta (terra + sovraccarico
valutato come sopra).
D) Carico triangolare laterale, corrispondente alla
parte triangolare del diagramma di spinta.
E) Reazione radiale costante in un settore corrispondente
ad un angolo al centro di 60o, in funzione del carico
Q, pari alla somma di tutti i carichi verticali, agente
sulla tubazione.
La sollecitazione massima cui risulta sottoposto l'acciaio
non deve essere superiore alla metà del carico
di snervamento minimo del materiale.
Per i tubi di cemento armato interrati o no, la sollecitazione
massima del metallo non deve superare il valore di
1000 kg/cmq.
4.4.3. - Il diametro del tubo di protezione deve essere
tale da assicurare lo smaltimento della intera portata
della condotta.
4.4.4. - Il tubo di protezione può essere grezzo
se si prevede di spingerlo attraverso i rilevati con
apposite macchine. Se detto tubo è di acciaio
e viene posato in scavo a cielo aperto, deve essere
protetto esternamente con bendaggi o altri rivestimenti
protettivi.
4.4.5. - La condotta portante deve essere posata nell'interno
del tubo di protezione con distanziatori di materiale
isolante non deteriorabile. I distanziatori non devono
occupare più di un quarto dell'area dell'intercapedine,
dovranno essere in numero tale da garantire che i due
tubi non vengano in nessun caso a contatto e dovranno
essere posti in modo da consentire il libero deflusso
delle acque.
4.4.6. - Il tubo di protezione deve essere posato con
pendenza uniforme del due per mille in direzione dello
spurgo e dovrà terminare, da ciascun lato dei
binari esterni, ad una distanza minima di m 10 a partire
dalla più vicina rotaia; contemporaneamente
dovrà essere rispettata la distanza minima di
m 3 dal piede del rilevato o m 5 sul ciglio delle trincee,
anche se ciò comporta un aumento della sopra
indicata distanza minima di m 10. Le predette distanze
debbono intendersi misurate sulla ortogonale all'asse
del binario.
4.4.7. - La lunghezza del tubo di protezione può
essere ridotta in corrispondenza degli stabilimenti
industriali e dei porti, in relazione alla ubicazione
dei fabbricati. In tali casi il tubo deve estendersi
fino a m 1 dal confine di pertinenza delle ferrovie.
4.4.8. - Le estremità del tubo di protezione
debbono terminare in pozzetti praticabili e aventi
lo scopo di consentire la ispezione della intercapedine
libera fra la condotta ed il tubo di protezione, di
raccogliere e smaltire lontano dalla sede ferroviaria
le eventuali perdite, dovute ad avaria della condotta,
attraverso luci di sfioro alla sommità dei pozzetti,
o attraverso drenaggi o scarichi di fondo.
Le chiusure dei pozzetti anzidetti e le luci di sfioro
debbono essere sollevati dal piano di campagna in modo
tale che sia impedita la penetrazione di acque meteoriche
o di altre sostanze.
5. - NORME TECNICHE PER GLI ATTRAVERSAMENTI DI FERROVIE CON CONDOTTE O CANALI CONVOGLIANTI ACQUE A PELO LIBERO.
5.1. - Gli attraversamenti con canali o con grandi collettori per fognature devono essere effettuati mediante appositi manufatti, le cui caratteristiche sono da definirsi di volta in volta.
5.2. - Per le fognature a pelo libero possono ammettersi attraversamenti interrati con tubazioni di materiale che non venga attaccato dai liquidi di scarico e che siano autoresistenti.
5.3. - La profondità di posa delle tubazioni, non deve essere inferiore a m 2 tra il piano del ferro e la generatrice superiore dei tubi.
5.4. - I pozzetti di ispezione delle tubazioni fognature devono essere ubicati a non meno di m 10 dalla più vicina rotaia e di m 3 dal piede del rilevato o dal ciglio della trincea (anche se ciò comporti un aumento della lunghezza minima predetta di m 10).
6. NORME TECNICHE PER GLI ATTRAVERSAMENTI ED I PARALLELISMI DI FERROVIE CON CONDOTTE CONVOGLIANTI SOSTANZE SOLIDE.
6.0. - Le condotte convoglianti sostanze solide minute, pulverulente, o in sospensione in veicolo liquido devono rispondere alle norme previste al punto 4: cioè sono assimilate alle condotte d'acqua sotto pressione.
7. - NORME TECNICHE PER GLI ATTRAVERSAMENTI ED I PARALLELISMI DI FILOVIE EXTRAURBANE E DI IMPIANTI CON TRAZIONE A FUNE, CON CONDOTTE CONVOGLIANTI LIQUIDI E GAS (ESCLUSI ACQUEDOTTI E CANALIZZAZIONI A PELO LIBERO).
7.0. - Le presenti norme riguardano i casi di interferenze fra condotte o canali, di cui ai punti precedenti, con linee filoviarie extraurbane e con linee di pubblico trasporto di persone, esercitate a mezzo di impianti di funicolari terrestri (e tipi derivati) nonché di funivie, ricadenti tutte sotto la vigilanza ed il controllo della direzione generale della M.C.T.C. Viene indicato, punto per punto, il campo di applicazione delle norme ai singoli tipi di impianto.
7.1. - Attraversamenti.
Gli attraversamenti si distinguono in:
- interrati (7.1.1.);
- superiori (7.1.2.);
- inferiori (7.1.3.).
7.1.1. - Attraversamenti interrati. Sono quelli realizzati
con le condotte interrate al disotto del piano di campagna
sottostante la linea di trasporto. Interessano le funicolari
terrestri e le funivie.
7.1.1.1. - Il tracciato della condotta di attraversamento
può intersecare l'asse della linea di trasporto
con un angolo minimo di 45o.
7.1.1.2. - In prossimità degli eventuali sostegni
delle funivie l'attraversamento deve essere realizzato
come indicato al punto 2.1.1.2. per la parte applicabile.
7.1.1.3. - La condotta attraversante deve essere contenuta
entro un tubo di maggior diametro (tubo di protezione
avente le caratteristiche riportate al paragrafo 2.4.).
Per la profondità di interramento valgono le
norme di cui ai punti 2.1.1.4., 2.1.1.5., in quanto
applicabili, considerando le distanze ivi indicate
dalla più vicina rotaia (funicolari) o dal più
vicino bordo della pista (slittovie e impianti similari).
Per le funivie la profondità di interramento,
riferita alla generatrice superiore del tubo di protezione,
non deve essere inferiore a m 1,20 per una estesa da
ogni lato, fino a m 20 dalla proiezione sul terreno
della fune più vicina.
7.1.2. - Attraversamenti superiori. Interessano le filovie
extraurbane e le funicolari terrestri.
Si distinguono in attraversamenti mediante struttura
portante propria ed attraversamenti con appoggio su
altri manufatti.
Per essi valgono le norme di cui al paragrafo 2.1.1.2.
per quanto applicabili.
7.1.3. - Attraversamenti inferiori. Interessano le funicolari
terrestri.
Gli attraversamenti inferiori possono essere realizzati
se in corrispondenza delle luci libere dei manufatti,
e sono ammessi soltanto se compatibili con la funzione
del manufatto.
Per essi valgono le norme di cui al paragrafo 2.1.3.
per quanto applicabili.
7.2. - Parallelismi.
Non è ammesso che le condotte siano posate in
prossimità di una linea funicolare terrestre
e ad una distanza inferiore a m 20 misurati tra la
generatrice esterna della condotta lato binari e la
più vicina rotaia (funicolari) od il più
vicino limite della pista (slittovie e impianti similari).
E' ammessa la distanza di m 10 quando le condotte sono
posate con tubo di protezione da impiantare per tutta
la lunghezza del parallelismo, nonché per un'ulteriore
estesa fino a raggiungere una distanza di m 20 dalla
più vicina rotaia.
7.3. - Caratteristiche tecniche e sistemi di prove delle
condotte in opera.
Valgono le norme di cui al 2.3.
7.4. - Tubo di protezione - Tubi di sfiato e spurghi.
Valgono le norme di cui al 2.4.
7.5. - Apparecchiature di controllo e congegni di intercettazione.
Valgono le norme di cui al 2.5.
7.6. - Protezione catodica.
Valgono le norme di cui al 2.6.
8. - NORME TECNICHE PER GLI ATTRAVERSAMENTI DI FILOVIE
EXTRAURBANE E DI IMPIANTI CON TRAZIONE A FUNE, CON
CONDOTTE CONVOGLIANTI ACQUE SOTTO PRESSIONE.
Per essi valgono le norme di cui al capo 4, per quanto
applicabili.
9. - POSSIBILITA' DI DEROGA ALLE NORME.
Quando per particolari motivi tecnici risulti impossibile
- per un determinato attraversamento - attenersi alle
disposizioni contenute nei precedenti capitoli, e l'ente
attraversante proponga una soluzione diversa ma avente
un grado di sicurezza non inferiore a quello ottenibile
con l'applicazione delle norme, il Ministero si riserva
la facoltà di ammettere - a suo insindacabile
giudizio - la soluzione proposta in deroga alle norme
stesse.
10. - ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE E PROVE PERIODICHE.
10.0 - Ultimati gli impianti previsti nella convenzione che disciplina l'attraversamento od il parallelismo oggetto delle presenti norme dovrà procedersi.
10.1. - Ad effettuare tutte le prove e verifiche in contraddittorio fra le parti per accertare la rispondenza fra progetto approvato ed esecuzione degli impianti.
10.2. - A redigere apposito <<Verbale di regolare esecuzione>> che dovrà essere firmato da funzionari responsabili delle due parti. Tale documento da redigersi in duplice copia, per uso delle parti, autorizza il richiedente a mettere in servizio la condotta con l'attraversamento od il parallelismo della ferrovia.
10.3. - Qualora l'attraversamento od il parallelismo non dovessero corrispondere a quanto previsto in progetto, discostandosene in modo da non rispettare sia pure in minima parte le presenti norme, dovrà redigersi verbale di constatazione con espressa diffida all'ente richiedente l'attraversamento, dal mettere in servizio l'impianto.
10.4. - Negli attraversamenti o parallelismi di cui
è prevista la protezione catodica, dopo trascorsi
centottanta giorni dalla data di emissione del <<Verbale
di regolare esecuzione>> di cui al punto 10.2.,
dovrà essere redatto in contraddittorio, a firma
di funzionari responsabili delle parti, in duplice
copia, altro verbale dal quale deve risultare che l'impianto
di protezione catodica è funzionante, ben dimensionato
e che la condotta ed il relativo tubo di protezione,
sono costantemente mantenuti ad un potenziale di almeno
0,85 Volt negativi.
La mancata emissione di tale verbale farà decadere
dal diritto ad esercitare l'attraversamento od il parallelismo.
10.5. - Entro la fine di ogni anno successivo a quello nel quale è stato attivato l'impianto l'esercente procederà alla verifica del buon funzionamento dell'intero impianto, ivi comprese le apparecchiature di intercettazione manuale o motorizzate, e tutte le altre apparecchiature di controllo allarme e sicurezza ubicate lungo la condotta e presso le stazioni di pompaggio e di ricevimento; e del regolare funzionamento di quello di protezione catodica che, se necessario, dovrà essere adeguato. L'apposito verbale dovrà essere redatto in doppia copia, una da conservarsi presso la sede legale dell'esercente l'impianto e l'altra da inviarsi con raccomandata con ricevuta di ritorno, entro sessanta giorni dalla data della verifica, all'indirizzo indicato nella convenzione che regola i rapporti tra le parti contraenti.
10.6. - L'esercente dell'impianto assume ogni responsabilità civile e penale nei confronti della direzione di esercizio della ferrovia e nei confronti dei terzi in generale.
(c) 1996 Note's