(G.U. 24-9-1979, n.262)
MISURE SOSTITUTIVE DI SICUREZZA PER ASCENSORI E MONTACARICHI A VITE, A CREMAGLIERA ED IDRAULICI.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29-5-1963,
n.1497, con il quale è stato approvato il regolamento
per gli ascensori e montacarichi in servizio privato;
Visto l'art.4 del succitato decreto del Presidente della
Repubblica n.1497, con il quale si dispone che qualora
<<le norme in esso contenute non siano in tutto
o in parte tecnicamente applicabili ad ascensori o
montacarichi non azionati elettricamente, quali gli
apparecchi idraulici e simili... debbono essere adottate
idonee misure sostitutive di sicurezza, a seguito di
istanza documentata>>;
Vista l'istanza n.9-494 in data 23 gennaio 1978, con
la quale l'E.N.P.I. al fine di disporre di un documento
ufficiale di riferimento per gli accertamenti tecnici
sugli ascensori e montacarichi a vite, a cremagliera
ed idraulici, ha qui chiesto che siano approvate le
misure sostitutive di sicurezza al riguardo elaborate
dalla <<commissione di studio delle norme per
gli ascensori e montacarichi in servizio privato>>
del C.N.R.;
Vista la delibera della suddetta commissione del C.N.R.
n. 680110/137, contenente norme per gli ascensori e
montacarichi a vite;
Vista la delibera della suddetta commissione del C.N.R.
n. 680110/138, contenente norme per gli ascensori e
montacarichi a cremagliera;
Vista la delibera della suddetta commissione del C.N.R.
n. 760625/383 contenente norme per gli ascensori e
montacarichi idraulici;
Viste le delibere della suddetta commissione del C.N.R.
nn.780614/384 e 780614/385 contenenti, rispettivamente,
la prima chiarimenti alla delibera n.760625/383 e la
seconda istruzioni per l'applicazione delle norme e
misure sostitutive di sicurezza agli ascensori e montacarichi
idraulici collaudati prima dell'emanazione della delibera
della commissione del C.N.R. n.760625/383;
Considerato di dover adempiere a quanto previsto nel
citato art.4 del decreto del Presidente della Repubblica
n.1497/63.
Art.1.
Sono approvate per gli ascensori e montacarichi con
cabina sostenuta e mossa da una o più viti le
norme e le misure sostitutive di sicurezza a seguito
specificate ed elaborate dall'apposita commissione
di studio del C.N.R. con delibera n. 680110/137 di
cui alle premesse:
Art.6. - Locale del macchinario degli impianti a vite.
- Le apparecchiature di comando e di manovra devono
essere installate in apposito locale, che può
essere di dimensioni limitate e può essere anche
delimitato da un recinto in rete, fatte salve le prescrizioni
di cui all'art.9; in ogni caso le apparecchiature devono
essere al riparo da qualsiasi contatto o possibilità
di manomissione dall'esterno; l'ispezione e la manutenzione
devono essere agevoli.
Art.6.5.d. - Manovra a mano degli impianti a vite. -
La manovra a mano del motore non è prescritta;
tuttavia il manutentore deve poter recare soccorso
ai passeggeri in caso di arresto della cabina fra i
piani mediante apposito dispositivo, come botola di
emergenza o altro accorgimento.
Art.12.3. - Alimentazione del motore di sollevamento
degli impianti a vite. - Il motore di sollevamento
installato entro il vano di corsa può essere
alimentato con tensione nominale maggiore di 150V,
ma non maggiore di 380V; in questo caso i cavi relativi
devono essere contenuti in tubi protettivi e cavi flessibili
separati da quelli degli altri circuiti, e il collegamento
del motore al complesso collegato a terra deve essere
realizzato con apposito conduttore di sezione non minore
di quello della linea di alimentazione relativa.
Art.23. - Spazi liberi negli impianti a vite. - Nella
fossa, sotto la cabina e alla sommità del vano
devono essere disposti arresti costituiti da ammortizzatori
che, dopo la extracorsa, assicurino i prescritti spazi
liberi.
Art.32. - Paracadute degli impianti a vite. - La cabina
può essere provvista di paracadute. Se l'accoppiamento
non è sufficientemente autofrenante per impedire,
con freno aperto e motore non alimentato, l'eccesso
di velocità della cabina oltre il 40% della
velocità d'esercizio, deve essere applicato
un dispositivo per impedire l'eccesso di velocità
o un interruttore di sicurezza per fermare il macchinario.
Art.34. - Organi di sospensione degli impianti a vite.
- La cabina può essere sostenuta da una o più
viti. Quando la cabina è sostenuta da una vite
deve esistere una madrevite di sicurezza in presa ma
non sotto carico; se per rottura o logorio della madrevite
principale la madrevite di sicurezza viene caricata,
un contatto di sicurezza deve fermare il macchinario.
Quando la cabina è sostenuta da due o più
viti ciascuna vite deve essere provvista di madrevite
di sicurezza, oppure un idoneo dispositivo deve fermare
il macchinario quando viene a cessare il carico su
una delle viti.
Artt.36. e 40. - Calcolo delle viti. - Le viti, le madreviti
e i relativi attacchi e supporti devono essere calcolati
per il carico statico massimo di esercizio con coefficiente
di sicurezza non minore di 8.
Art.2.
Sono approvate per gli ascensori e montacarichi con
cabina sostenuta e mossa da un rocchetto che si impegna
su una cremagliera le norme e le misure sostitutive
di sicurezza di seguito specificate ed elaborate dall'apposita
commissione di studio del C.N.R. con delibera n.680110/138
di cui alle premesse:
Art.6. - Locale del macchinario degli impianti a cremagliera.
- Le apparecchiature di comando e di manovra devono
essere installate in un apposito locale, che può
essere di dimensioni limitate e può essere anche
delimitato da un recinto in rete, fatte salve le prescrizioni
di cui all'art.9; in ogni caso le apparecchiature devono
essere al riparo da qualsiasi contatto o possibilità
di manomissione dall'esterno; l'ispezione e la manutenzione
devono essere agevoli.
Art.6.5.d. - Manovra a mano degli impianti a cremagliera.
- La manovra a mano dell'argano non è prescritta;
tuttavia il manutentore deve poter recare soccorso
ai passeggeri in caso di arresto della cabina fra i
piani mediante apposito dispositivo, come botola di
emergenza o altro accorgimento.
Art.12.3. - Alimentazione del motore di sollevamento
degli impianti a cremagliera. - Il motore di sollevamento
installato entro il vano di corsa può essere
alimentato con tensione nominale maggiore di 150V,
ma non maggiore di 380V; in questo caso i cavi relativi
devono essere contenuti in tubi protettivi e cavi flessibili
separati da quelli degli altri circuiti, e il collegamento
del motore al complesso collegato a terra deve essere
realizzato con apposito conduttore di sezione non minore
di quella dei conduttori della linea di alimentazione
relativa.
Art.23. - Spazi liberi negli impianti a cremagliera.
- Nella fossa, sotto la cabina e alla sommità
del vano devono essere disposti arresti costituiti
da ammortizzatori che, dopo l'extracorsa, assicurino
i prescritti spazi liberi.
Art.32. - Paracadute degli impianti a cremagliera. -
La cabina può non essere provvista di paracadute.
Se l'argano non è sufficientemente autofrenante
per impedire, con freno aperto e motore non alimentato,
l'eccesso di velocità della cabina oltre il
40% della velocità di regime, deve essere applicato
un dispositivo per impedire l'eccesso di velocità
o un interruttore di sicurezza per fermare il macchinario.
Art.32.8. - Velocità di esercizio degli impianti
a cremagliera. - La velocità di esercizio deve
essere non maggiore di 0,85 m/s.
Art.34. - Organi di sospensione degli impianti a cremagliera.
- L'accoppiamento dei denti del rocchetto sulla cremagliera
deve essere realizzato con guide idonee ad impedirne
il disimpegno.
Artt.36. e 40. - Calcolo delle cremagliere. - Le cremagliere,
le dentature e la trasmissioni dall'argano devono essere
calcolate per il carico statico massimo di esercizio
con coefficiente di sicurezza non minore di 8.
Art.3.
(le norme del presente art.3 convalidano ed integrano
le disposizioni già emanate con la CIRC. 4-2-1975,
n.229).
Sono approvate per gli ascensori e montacarichi idraulici
le norme e le misure sostitutive di sicurezza, di seguito
specificate, elaborate dall'apposita commissione di
studio del C.N.R. con delibera n.760625/383, con i
chiarimenti contenuti nella delibera n.780614/384 di
cui alle premesse:
Art.2. - Non sono ammessi ascensori idraulici categoria
E. Gli ascensori e montacarichi in esame non sono provvisti
di contrappeso o di altro sistema di compensazione
del peso della cabina; inoltre essi hanno pistone e
cabina che si muovono nello stesso senso.
Art.3. - Definizioni. - Le definizioni <<argano
a frizione>> e <<argano a tamburo>>
non trovano applicazione.
Viene modificata la definizione <<contattore del
motore, del freno>>, con la definizione <<contattore
del motore, delle valvole = dispositivo elettromagnetico
che, in condizioni di riposo, mantiene aperto il circuito
di alimentazione del motore della pompa e delle valvole
di discesa>>.
Viene modificata la definizione <<elevatore -
ascensore o montacarichi>> con la definizione
<<elevatore idraulico - ascensore o montacarichi
idraulico = impianto di sollevamento fisso avente cabina
mobile fra guide verticali o leggermente inclinate,
adibito al trasporto di persone o cose fra due o più
piani, mosso da un motore elettrico con l'intermediario
di un liquido che agisce su uno o più pistoni>>.
Viene modificata la definizione <<elevatore con
catene di appoggio>> con le due definizioni <<elevatore
idraulico a sostegno diretto = elevatore in cui la
cabina è sostenuta direttamente da uno o più
pistoni>>; <<elevatore idraulico con funi
o catene = elevatore in cui il movimento è trasmesso
dal o dai pistoni a funi o a catene cui la cabina è
sospesa>>.
Viene modificata la definizione <<extracorsa>>
come di seguito: <<distanza che la cabina può
percorrere oltre i piani estremi, dopo l'intervento
dell'interruttore di extracorsa in salita o dell'interruttore
di fine corsa in discesa e prima che la cabina o il
pistone si fermi sugli arresti fissi o sugli ammortizzatori
completamente compressi>>.
Viene modificata la definizione <<macchinario>>
con la seguente: <<macchinario = complesso degli
organi per muovere la cabina, composto principalmente
del motore, della pompa, delle valvole>>.
Viene aggiunta la seguente definizione: <<pressione
statica massima = pressione in corrispondenza dalla
valvola di non ritorno quando la cabina è ferma
al piano più alto con carico equivalente alla
portata>>.
Viene modificata la definizione <<velocità
di esercizio>> con le due definizioni <<velocità
massima in discesa = velocità della cabina misurata
in discesa con carico equivalente alla portata>>,
<<velocità massima in salita = velocità
della cabina misurata in salita con cabina vuota>>.
Art.5. - viene modificato il titolo come di seguito:
Art.5. - Strutture portanti del cilindro. - Il comma
5.1 viene modificato come di seguito:
5.1. - Le strutture portanti del cilindro devono essere
calcolate per sostenere carichi fissi più 1,5
volte il carico mobile massimo sostenuto direttamente
o trasmesso dalle funi o catene, calcolato staticamente
con coefficiente di sicurezza non minore di 6.
Se il sostegno del cilindro è costituito da un
pilastro snello, soggetto a carico di punta, il coefficiente
non minore di 6 va adottato per tale struttura anche
rispetto al carico critico di Eulero.
Art.6 - viene modificato il titolo come di seguito:
Art.6 - Locale del macchinario. - Il comma 6.2 viene
modificato come di seguito:
6.2. - Il macchinario e le apparecchiature di comando
e manovra devono essere installati in un apposito locale
che deve avere dimensioni sufficienti per permettere
l'ispezione e la manutenzione agevole di tutte le parti.
Le apparecchiature disposte nel vano di corsa e i tratti
delle eventuali funi o catene portanti che si avvolgono
su pulegge o pignoni e gli attacchi, devono poter essere
ispezionati in modo agevole. Per tale ispezione non
è richiesta obbligatoriamente la bottoniera
di manutenzione sul tetto della cabina. Il comma 6.4
non trova applicazione.
I punti b), c), d), e) del comma 6.5 vengono sostituiti
dai punti seguenti:
b) un dispositivo ad azione manuale continua per permettere
il movimento della cabina in discesa.
Tale dispositivo non deve poter agire quando la cabina
è bloccata sulle guide; nel caso di manovra
di emergenza il movimento della cabina deve avvenire
a velocità non maggiore di 0,3 m/s;
c) un cartello con le istruzioni per la manovra a mano;
d) uno schema elettrico dell'impianto o uno schema dei
circuiti di sicurezza, con le istruzioni per fare le
prove di isolamento; uno schema del circuito idraulico
con l'indicazione dei tubi impiegati.
Non è obbligatorio indicare nello schema il valore
di taratura delle valvole. L'indicazione dei tubi impiegati
deve fornire gli elementi atti a consentire la sostituzione
dei tubi con altri delle stesse caratteristiche;
e) una targa sul serbatoio che indichi il tipo di liquido,
la sua viscosità, gli additivi che lo integrano
e la temperatura massima di impiego.
Art.9. - Protezione antincendio. - Il comma 9.2 viene
modificato come di seguito:
9.2 - Le aperture per il passaggio delle tubazioni e
dei conduttori nel vano di corsa devono essere le più
piccole possibili.
Art.11. - Impianto di terra. - Al comma 11.3 viene aggiunto:
11.3 - Il collegamento a terra della cabina a sostegno
diretto deve essere effettuato mediante uno o più
conduttori disposti nel cavo flessibile.
Art.13. - Installazioni in ambienti speciali. - Il comma
13.3 viene modificato come di seguito:
13.3 - Le guide della cabina e del pistone installate
in ambiente dove esiste il pericolo di esplosione possono
essere non metalliche.
Le linee e gli apparecchi elettrici devono essere provvisti
di idonea protezione antideflagrante.
Art.19. - Manutenzione. - I commi 19.2 e 19.3 vengono
modificati come di seguito:
19.2 - Nel caso di emergenza la manovra a mano può
essere fatta anche dal personale di custodia istruito
per questo scopo.
19.3 - Il manutentore deve provvedere, periodicamente,
secondo le esigenze dell'impianto:
a) a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi
meccanici, elettrici e idraulici, e particolarmente
il regolare funzionamento delle porte dei piani e delle
serrature, il livello dell'olio nel serbatoio, la tenuta
delle guarnizioni;
b) a verificare lo stato di conservazione delle funi
e delle catene, se esistenti;
c) alle operazioni di normale pulizia e di lubrificazione
delle parti.
Art.22. - Extracorsa della cabina. - L'articolo viene
modificato come di seguito:
22.1 - Sotto il piano servito più basso deve
esservi una extracorsa sufficiente per permettere alla
cabina di fermarsi, dopo l'intervento dell'interruttore
di fine corsa, o per chiusura delle valvole o comunque
per l'azione degli ammortizzatori collocati sotto la
cabina.
L'extracorsa deve essere non maggiore di 0,6 m.
La cabina, ferma in corrispondenza al livello del piano
più basso servito non deve appoggiare sugli
ammortizzatori.
Se è prevista la livellazione in salita con porte
aperte, la livellazione deve effettuarsi anche in corrispondenza
al piano servito più basso.
22.2 - Sopra il piano servito più alto deve esservi
una extracorsa sufficiente per permettere alla cabina
di fermarsi, dopo l'intervento dell'interruttore di
extracorsa, prima che il pistone urti sulla battuta
fissa; l'arresto può essere facilitato dall'azione
di ammortizzatori che agiscono sul pistone in corrispondenza
alla battuta.
Art.23. - Spazi liberi all'estremo del vano di corsa.
- L'articolo viene modificato come di seguito:
23.1 - Nella fossa, sotto la cabina, devono essere disposti
ammortizzatori e arresti fissi per assicurare, in qualsiasi
condizione, uno spazio libero di altezza non minore
di 0,5 m tra il fondo del vano e la parte più
sporgente della cabina e della sua intelaiatura, eccettuate
le parti che si trovano in prossimità del cilindro,
con relativo dispositivo idraulico di cui all'art.32.1.b
delle guide e delle pareti della fossa.
Se la tubazione e la struttura di sostegno del cilindro
attraversano in tutto o in parte il vano di corsa,
lo spazio libero di altezza non minore di 0,5 m deve
essere assicurato anche al di sopra di questi elementi.
23.2 - Sul pistone deve essere disposto un arresto fisso
costituito da una battuta che appoggia sulla testa
del cilindro per assicurare, in qualsiasi condizione,
uno spazio libero di altezza non minore di 0,8 m tra
il tetto della cabina e la parte più sporgente
del soffitto del vano, e non minore di 0,3 m tra le
parti più sporgenti disposte sopra la cabina
e sopra l'eventuale pistone laterale, e le parti più
sporgenti del soffitto del vano.
23.3 - Negli impianti con funi o catene, quando le guide
della cabina e del pistone sono comuni, deve esistere
una distanza verticale non minore di 0,3 m fra pattini
della cabina e pattini del pistone e fra le strutture
ad essi collegate.
Art.26. - Serrature delle porte dei piani. - Il comma
26.8 viene modificato come di seguito:
26.8 - L'azione dei contatti di sicurezza deve impedire
il movimento della cabina quando le porte dei piani
non siano chiuse e bloccate, anche se si producono
uno o più contatti a terra accidentali.
Se i contatti di sicurezza sono bipolari devono interrompere
i due rami del circuito di manovra dei contattori del
motore di sollevamento e delle valvole di discesa;
se i contatti di sicurezza sono unipolari devono interrompere
un ramo del circuito di manovra dei contattori del
motore di sollevamento e delle valvole di discesa,
e l'altro ramo deve essere collegato a terra.
Art.27. - Cabina. - All'art.27.11 va aggiunto quanto
segue:
27.11 - Negli impianti con funi o catene una distanza
orizzontale non minore di 50 mm deve essere assicurata
tra pistone e pareti o protezioni del vano di corsa
e fra cabina e pistone o cilindro.
Art.29. - Accessi e porte delle cabine. - Nei commi
29.4, 29.5 e 29.6 anziché <<alla velocità
di esercizio>> le prescrizioni vengono riferite
alla <<velocità massima>>.
Art.32. - Paracadute della cabina. - L'articolo viene
modificato come di seguito:
32.1 - Gli impianti idraulici devono essere provvisti
di un dispositivo atto ad impedire l'eccesso di velocità
della cabina in discesa; esso può essere costituito
da uno dei seguenti dispositivi:
a) da un paracadute idoneo a fermare la cabina con carico
equivalente alla portata, azionato meccanicamente da
un limitatore di velocità;
b) da un dispositivo idraulico. Il dispositivo idraulico
deve fare parte integrante del cilindro o essere fissato
direttamente al cilindro e può essere costituito
sia da una valvola che interrompe il deflusso del fluido
in caso di eccesso di velocità, sia da una strozzatura
atta a limitare il deflusso; questa strozzatura può
essere:
1) fissa permanente;
2) fissa che intervenga soltanto durante la discesa;
3) che intervenga soltanto in caso di aumento anormale
della velocità.
32.2 - Nel caso di eccesso di velocità:
Il dispositivo di cui all'art.32.1 a) deve agire entro
i limiti seguenti:
- per velocità massima in discesa fino a 0,6
m/s entro 0,85 m/s;
- per velocità massima in discesa oltre 0,6 m/s
e fino a 1,5 m/s per un aumento della velocità
non maggiore del 40%;
- per velocità massima in discesa oltre 1,5 m/s
e fino a 2,5 m/s per un aumento della velocità
non maggiore del 33%;
- per velocità massima in discesa oltre 2,5 m/s,
per un aumento della velocità non maggiore del
25%.
Il dispositivo di cui all'art.32.1 b) deve agire entro
i limiti seguenti:
- per velocità massima in discesa fino a 0,85
m/s entro 1,20 m/s;
- per velocità massima in discesa oltre 0,85
m/s e fino a 1,5 m/s per un aumento della velocità
non maggiore del 40%;
- per velocità massima di discesa oltre 1,5 m/s
e fino a 2,5 m/s per un aumento della velocità
non maggiore del 33%;
- per velocità massima di discesa oltre 2,5 m/s
per un aumento della velocità non maggiore del
25%.
Dopo l'intervento del dispositivo idraulico la cabina
deve fermarsi oppure proseguire in discesa con velocità
non maggiore di 1,2 m/s; questo limite è ridotto
a 0,85 m/s per gli ascensori cat. A montalettighe.
32.3 - Negli impianti aventi velocità massima
in discesa maggiore di 0,85 m/s e negli ascensori di
cat. A montalettighe aventi velocità massima
in discesa maggiore di 0,5 m/s, il paracadute o il
dispositivo idraulico devono agire progressivamente.
32.4 - Il funzionamento del limitatore di velocità
deve potersi verificare durante l'esercizio.
Il funzionamento della valvola che interrompe il deflusso
del liquido o della strozzatura che limita il deflusso
del liquido deve potersi verificare direttamente oppure
indirettamente con misure.
Se esiste possibilità di regolazione degli apparecchi
idraulici sopra indicati, il dispositivo di regolazione
deve essere sigillato a cura del manutentore.
32.5 - Le cabine sostenute con funi o catene portanti
devono inoltre essere provviste del paracadute che
interviene nei seguenti casi:
a) nelle cabine sostenute con due funi o catene nel
caso di allentamento o di rottura anche di una sola
fune o catena;
b) nelle cabine sostenute con tre o più funi
o catene; nel caso di rottura di tutte le funi o catene.
Se però le funi o catene sono calcolate con
coefficiente di sicurezza non minore di 16, e se il
limitatore di velocità è del tipo indicato
al punto a) dell'art.32.1, l'azione del paracadute
nel caso di rottura delle funi o catene non è
richiesta.
32.6 - L'allentamento o la rottura anche di una sola
fune o catena portante, o l'azione del paracadute,
devono causare la fermata del macchinario.
Art.33. - Paracadute del contrappeso. - L'articolo non
trova applicazione.
Art.37. - Stabilità allo scorrimento delle funi
portanti. - L'articolo non trova applicazione.
Art.38. - Pressione specifica delle funi portanti. -
L'articolo non trova applicazione.
Art.41. - Funi e catene di compensazione. - L'articolo
non trova applicazione.
Art.42. - Guida della cabina. - Nel comma 42.3 anziché
alla <<cabina normalmente sospesa>> si
deve fare riferimento alla <<cabina normalmente
sostenuta o sospesa>>. Quando la cabina e il
pistone hanno guide in comune, il calcolo delle guide
stesse va eseguito considerando le sole spinte previste
dall'art.42.
Art.43. - Guide del contrappeso. - L'articolo non trova
applicazione.
Art.44. - Interruttori di fine corsa e di extracorsa.
- L'articolo viene modificato come di seguito:
44.1 - Gli impianti devono essere provvisti di interruttori
di fine corsa per fermare la cabina in corrispondenza
ai piani estremi.
L'interruttore del piano più alto deve interrompere
la direzione di salita, l'interruttore del piano più
basso deve interrompere la direzione di discesa; l'interruzione
deve avvenire in ogni caso, qualunque sia la posizione
degli invertitori o interruttori ai piani. L'interruzione
deve essere mantenuta anche quando la cabina è
in extracorsa.
Gli interruttori di fine corsa possono essere comandati
direttamente dalla cabina oppure da un organo fissato
alla cabina e che non possa sfasarsi rispetto ad essa
(selettore con nastro forato, catena, fune avvolta
su tamburo, ecc.), tuttavia in questo secondo caso
la rottura dell'organo di collegamento deve interrompere
il funzionamento normale.
La funzione di interrompere e mantenere interrotta la
direzione di marcia richiesta agli interruttori di
fine corsa, cioè agli interruttori di fermata
ai piani estremi può essere assolta, in alternativa,
dagli interruttori o invertitori di rallentamento ai
piani estremi.
Gli interruttori o invertitori la cui posizione non
deve influire sulla interruzione della direzione di
marcia sono quelli dei piani intermedi.
Il mantenimento dell'interruzione della direzione di
marcia può essere realizzato mediante contatto
a distacco obbligato permanente oppure non permanente
(vedi definizione di cui all'art.3 del D.P.R. 29-5-1963,
n.1497) oppure con comando permanente di un interruttore
magnetico.
44.2 - Gli impianti devono essere provvisti di un interruttore
di extracorsa per fermare il macchinario quando la
cabina oltrepassi il piano più alto della distanza
minima compatibile con il funzionamento normale dell'impianto
stesso e prima che il pistone urti sulla battuta fissa
del cilindro.
44.3 - L'interruttore di extracorsa deve venire aperto
ed essere mantenuto aperto dallo spostamento della
cabina con organi meccanici indipendenti da quelli
che agiscono sugli interruttori di fermata.
44.4 - L'interruttore di extracorsa deve interrompere
la corrente di alimentazione della motopompa o direttamente
o per mezzo di contattore apposito o per mezzo dei
contattori di manovra purché almeno due di questi
contattori concorrano a completare il circuito del
motore.
Quando la cabina è in extracorsa superiore il
macchinario si deve fermare anche se si verifichi una
sola delle condizioni seguenti: mancata apertura dell'interruttore
di fermata, mancata apertura dell'interruttore di extracorsa,
mancata apertura di un solo contattore o relè,
contatto a terra accidentale del circuito di manovra.
44.5 - L'interruttore di extracorsa deve essere installato
in corrispondenza al piano più alto; esso può
non interrompere l'autolivellazione poiché per
questa il comando di arresto deve essere realizzato
autonomamente. Se l'interruttore di extracorsa interrompe
la autolivellazione, il circuito di quest'ultima deve
reinserirsi quando la cabina dovesse abbandonare l'extracorsa,
mentre la manovra normale deve rimanere interrotta.
In ogni caso dopo l'apertura dell'interruttore di extracorsa
la rimessa in servizio dell'impianto deve poter avvenire
soltanto con l'intervento di una persona competente
(manutentore).
APPARECCHIATURE SPECIFICHE
CILINDRO.
1. - Il cilindro deve essere calcolato per una pressione
non minore della pressione statica massima con coefficiente
di sicurezza non minore di 6; se il cilindro è
in ghisa, il coefficiente di sicurezza deve essere
non minore di 12. Se il cilindro è a doppia
parete, la parete interna deve essere calcolata con
coefficiente di sicurezza non minore di 3, fermo restando
il coefficiente di sicurezza non minore di 6 per la
parete esterna.
I coefficienti di sicurezza indicati per il cilindro
a doppia parete valgono quando le pareti danno luogo
a compartimenti intercomunicanti.
Nella realizzazione in cui non esiste comunicazione
tra i due compartimenti e l'intercapedine è
riempita, a pressione atmosferica con liquido avente
caratteristiche similari a quello di riempimento del
cilindro interno, con possibilità di controllo
del livello:
a) il coefficiente di sicurezza 6 va riferito alla parete
del cilindro interno;
b) non è richiesto alcun particolare requisito
di resistenza meccanica per la parete esterna;
c) non è richiesto alcun altro dispositivo contro
la discesa rapida della cabina causata dalla rottura
del cilindro.
2. - Se il livello del liquido nel serbatoio è
più basso della testa del cilindro, il collegamento
della tubazione al cilindro deve essere realizzato
nella parte superiore del cilindro stesso.
3. - Il liquido che fuoriesce dalla parte superiore
del cilindro deve essere raccolto in un serbatoio ausiliario
atto a controllare l'entità delle perdite; se
da questo serbatoio il liquido è ricondotto
nel serbatoio principale, deve essere adeguatamente
filtrato.
4. - Quando il cilindro è interrato si devono
adottare misure per ridurre gli effetti:
1) delle corrosioni di origine chimica ed elettrica;
2) della discesa rapida della cabina causata dalla rottura
del cilindro, con uno dei seguenti sistemi:
a) cilindro a doppia parete;
b) paracadute meccanico contro eccesso di velocità;
c) riempimento e costipazione del terreno attorno al
cilindro.
Il sistema realizzato dovrà essere oggetto di
dichiarazione da parte del costruttore o dell'installatore.
PISTONE.
1. - Il pistone deve essere costruito in acciaio o altro
materiale avente caratteristiche meccaniche analoghe.
2. - Il pistone deve essere calcolato per resistere:
a) a compressione assiale con coefficiente di sicurezza
alla rottura non minore di 6;
b) a carico di punta secondo Eulero con coefficiente
di sicurezza alla stabilità non minore di 3;
per questo calcolo i vincoli vanno assimilati a cerniere
e la snellezza va considerata al valore effettivo con
un minimo di 100. Il carico da considerare è
quello corrispondente alla pressione statica massima.
Nessuna limitazione è prevista per la snellezza;
c) alla compressione radiale con coefficiente di sicurezza
alla rottura non minore di 6; per pistoni in acciaio,
quando il rapporto R/S é maggiore di 16, la
pressione statica massima deve essere non maggiore
di P = 192.300 (S/R) al cubo in cui:
R = raggio esterno del pistone;
S = spessore del pistone;
P = pressione (kg/cmq).
I calcoli alla compressione assiale e radiale vanno
condotti indipendentemente.
3. - Il collegamento del pistone alla cabina non deve
trasmettere al pistone sensibili sollecitazioni di
flessione.
4. - La costruzione del pistone deve essere tale che,
il limite di corsa superiore deve essere dato all'appoggio
dell'estremità inferiore del pistone sulla testa
del cilindro; con cabina appoggiata in basso sugli
ammortizzatori completamente compressi, il pistone
non deve toccare il fondo del cilindro.
5. - Negli elevatori con funi o catene l'estremità
superiore del pistone deve essere guidata con guide
rigide metalliche; la puleggia deve essere provvista
di dispositivi antisurriscaldamento e anticonvogliamento.
VALVOLE.
1. - Le valvole, la cui apertura può determinare
la discesa della cabina, devono essere chiuse in assenza
di azione di comando o in caso di mancanza di alimentazione
del circuito di manovra.
2. - Se la chiusura di una valvola dipende da una molla,
questa deve essere di compressione e guidata.
3. - La regolazione della valvola di sovrapressione
e delle valvole che determinano la velocità
deve essere impedita a personale non esperto; se la
taratura non è fissa, gli organi di regolazione
devono essere sigillati a cura del manutentore in modo
da non superare i valori limite fissati dal costruttore
e dalle presenti misure sostitutive di sicurezza.
4. - La valvola di sovrapressione deve impedire che
la pressione generata dalla pompa superi il 170% della
pressione statica massima; essa deve essere posta fra
la pompa e le valvole di cui al punto 1.
L'intervento della valvola di sovrapressione deve determinare
la fermata, immediata o ritardata, del macchinario.
La fermata ritardata può essere ad esempio determinata
da un dispositivo che interviene quando il motore rimane
inserito per un tempo superiore a quello richiesto
dalla corsa più lunga, oppure dal contatto che
interviene per aumento anormale della temperatura dell'olio.
La fermata può interessare anche la livellazione.
Dopo tale fermata la rimessa in esercizio deve poter
avvenire soltanto per intervento del manutentore.
La valvola di sovrapressione non è richiesta
se la pressione è limitata al valore sopra indicato
dalle caratteristiche della pompa.
5. - Le valvole devono essere dimensionate per resistere
ad una pressione non minore della pressione statica
massima con coefficiente di sicurezza non minore di
6.
TUBAZIONI.
1. - Le tubazioni e i loro accessori devono essere dimensionati
per resistere ad una pressione non minore della pressione
statica massima con coefficiente di sicurezza non minore
di 6.
2. - Le tubazioni devono essere installate in modo da
non essere sottoposte a sollecitazioni anormali dovute
a flessione, torsione, vibrazioni e devono essere protette
da danneggiamenti per cause meccaniche.
3. - Le tubazioni non devono essere a diretto contatto
con il terreno o la muratura. Le tubazioni devono essere
ispezionabili per tutto il percorso; i giunti devono
essere accessibili.
4. - Dopo l'installazione il circuito idraulico deve
poter essere provato ad una pressione di due volte
la pressione statica massima. La pressione di prova
deve essere raggiunta gradualmente e deve essere mantenuta
staticamente per almeno cinque minuti.
5. - Sono ammesse tubazioni flessibili. Le tubazioni
flessibili, complete di raccordi e giunzioni, limitatamente
a quelle disposte nel tratto di circuito normalmente
in pressione, devono:
a) essere sottoposte a prova da parte del fabbricante
ad una pressione non minore di 6 volte la pressione
statica massima;
b) avere una targa visibile nell'esercizio che indichi
con caratteri indelebili: la marca, il tipo, la pressione
di prova, la data di prova;
c) essere sostituite non oltre dieci anni dopo la data
di prova.
SERBATOIO.
1. - Il serbatoio deve essere provvisto di coperchio;
all'interno del serbatoio deve essere mantenuta la
pressione atmosferica.
2. - Il livello del liquido deve poter essere controllato
agevolmente, con particolare indicazione del livello
minimo per una posizione predeterminata.
3. - Dal serbatoio devono poter essere eliminati agevolmente
acqua e sedimenti.
MANOMETRO.
Nel tratto del circuito idraulico normalmente in pressione
deve essere previsto un attacco per l'inserzione di
un manometro e del dispositivo per effettuare le prove
di sovrapressione. In esercizio normale il manometro
eventualmente installato, deve essere disinserito.
LIQUIDO.
Il liquido deve avere caratteristiche fisiche tali da
non produrre eccessivi depositi, da non corrodere il
materiale e da non essere eccessivamente comprimibile.
Nel circuito idraulico devono essere disposti opportuni
filtri, se necessario spurghi d'aria nelle posizioni
opportune, adatti dispositivi per la separazione dell'aria.
I filtri devono essere ispezionabili e pulibili. Un
idoneo dispositivo deve impedire che il liquido nel
serbatoio superi la temperatura massima di impiego.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LA DISCESA DELLA CABINA
Idonei dispositivi devono evitare che, a seguito di perdite delle valvole e delle guarnizioni, o per effetto della variazione volumetrica dell'olio, la cabina si abbassi più di 0,16 m dal piano con porta del piano non bloccata. A tale scopo deve essere applicato almeno uno dei tre seguenti dispositivi: (L'indicazione <<... deve essere applicato almeno uno dei tre seguenti dispositivi ...>> riassume quanto specificato nella delibera n.750410/363, emessa per un caso particolare, che si conferma: <<Si ritiene che i tre dispositivi indicati - autolivellazione in salita con porte aperte o non bloccate, chiusura delle porte dei piani, bloccaggio della cabina - presentino un grado di sicurezza sufficiente per ogni tipo di elevatore, e che pertanto in ogni caso ciascun costruttore possa scegliere il sistema che egli ritiene più idoneo, come previsto per altri elementi dell'installazione - es.: tipo di porte, di serrature, di contatti, di sospensione, di extracorsa, di manovra- >>.):
1) Autolivellazione in salita con porte aperte o non
bloccate.
Il dispositivo deve funzionare ad una distanza non maggiore
di 0,16 m dal piano, con velocità non maggiore
di 0,3 m/s e deve portare e mantenere la cabina livellata
al piano entro la distanza di + 80 mm. I dispositivi
e gli interruttori di sicurezza del circuito di manovra
non devono interrompere l'autolivellazione; l'interruttore
sopra il tetto della cabina, il comando ALT in cabina
devono interrompere anche l'autolivellazione; l'autolivellazione
può essere interrotta dall'intervento dei dispositivi
di protezione contro le sovracorrenti o le sovratemperature
e dalla valvola di sovrapressione.
Il dispositivo ALT in cabina deve essere costituito
da un comando ad uomo presente.
L'inserzione dell'autolivellazione può essere
determinata dalla cabina mediante un contatto azionato
meccanicamente o magneticamente; può essere
determinata anche da un organo fissato alla cabina
e che non possa sfasarsi rispetto ad essa (selettore
con nastro forato, catene, fune avvolta su tamburo,
ecc.); in quest'ultimo caso la rottura dell'organo
di collegamento deve interrompere il funzionamento.
Il comando di arresto dell'autolivellazione deve essere
determinato oppure controllato dalla cabina mediante
apertura di un contatto a distacco obbligato; se il
comando è realizzato mediante un organo meccanico,
il ritorno in posizione di chiusura deve essere determinato
oppure controllato direttamente dal movimento della
cabina; il comando di arresto può essere realizzato
in qualsiasi altro modo (ad esempio mediante interruttori
magnetici) purché successivamente intervenga
un ulteriore dispositivo di controllo avente le caratteristiche
sopra indicate.
L'autolivellazione deve avvenire mediante la chiusura
di due contattori tali che il guasto, anche di uno
di essi, impedisca il normale funzionamento dell'impianto.
Un idoneo segnale acustico a suono intenso, indipendente
dalla sorgente di energia elettrica che alimenta l'impianto
deve segnalare:
a) se esiste tensione sulla linea di alimentazione,
che la cabina si trova fuori dalla zona di apertura
di una delle porte di piano (massimo + 0,16 m) e una
delle porte di piano non è bloccata;
b) se non esiste tensione sulla linea di alimentazione,
che la cabina si trova fuori dalla zona di apertura
di una delle porte di piano (massimo + 0,16 m). E'
ammesso che il segnale acustico non intervenga quando
tutte le porte di piano sono bloccate.
In ogni caso il segnale deve essere escluso quando la
cabina si trova in extracorsa inferiore.
Il segnale acustico a suono intenso deve esser collegato
ad una batteria di idonei accumulatori caricata in
tampone, che può essere anche la stessa batteria
che alimenta il campanello del segnale di allarme.
In corrispondenza degli interruttori della linea di
alimentazione deve essere disposto un cartello, con
istruzioni, indicante che in caso di arresto prolungato
nell'utilizzazione, la cabina deve essere portata al
piano più basso, e si deve controllare che le
porte di tutti gli altri piani siano chiuse e bloccate.
Per interruttore sopra il tetto della cabina, che deve
interrompere anche l'autolivellazione, si deve intendere
sia l'interruttore di cui all'art.27.9 del D.P.R. 29-5-1963,
n.1497, sia l'eventuale commutatore per il passaggio
da manovra normale a manovra di manutenzione, anche
se quest'ultimo è disposto nel locale del macchinario.
Quando la cabina discende per perdite oltre 0,12 m/h
deve presupporsi l'esistenza di un pericolo in atto,
e pertanto il manutentore deve sospendere immediatamente
il servizio dell'elevatore e mettere in atto le altre
misure previste dall'art.19.7 del D.P.R. 29-5-1963,
n.1497.
Si intende per arresto prolungato nell'utilizzazione
l'arresto per un tempo superiore a 14 ore. Il cartello
disposto in corrispondenza degli interruttori della
linea di alimentazione deve riportare tale valore.
Se l'extracorsa sotto il piano servito più basso
è maggiore di 0,16 m, la porta di detto piano
deve essere munita di molla o peso che ne determini
la chiusura e non necessariamente il bloccaggio.
Il segnale acustico a suono intenso, indipendentemente
dalla sorgente di energia elettrica che alimenta l'impianto,
deve intervenire, esista o meno tensione sulla linea
di alimentazione, quando la cabina si trova ferma fuori
dalla zona di una delle porte di piano (massimo + 0,16
m).
E' ammesso che il segnale acustico non intervenga quando
tutte le porte di piano sono bloccate oppure quando
l'impianto è in corso di manutenzione.
Nessun'altra particolare caratteristica è richiesta
al segnale acustico, ad esempio non è richiesta
l'autoritenuta del segnale, rispetto ai contatti che
ne aprono il circuito ai piani, e il segnale stesso
può intervenire per qualsiasi causa di arresto
della cabina ad una distanza maggiore di + 0,16 m da
un piano.
Alla o alle batterie che alimentano il campanello non
deve essere affidata l'alimentazione di altri utilizzatori,
ad eccezione dell'eventuale relè di autoritenuta;
detta o dette batterie devono assicurare il funzionamento
del segnale acustico per almeno due ore in assenza
di alimentazione.
2) Chiusura delle porte dei piani.
L'abbassamento della cabina oltre 0,16 m rispetto al
livello del piano deve provocare, automaticamente e
con mezzi esclusivamente meccanici, la chiusura della
corrispondente porta di piano anche in caso di mancanza
di tensione. Questa chiusura non deve avvenire con
forza tale da costituire pericolo per le persone. In
condizioni di normale funzionamento, allontanando la
cabina da un piano oltre 0,16 m con porta aperta e
lasciando libera la porta, questa deve chiudersi e
si deve produrre il bloccaggio della porta per effetto
della chiusura del catenaccio.
Un idoneo segnale acustico a suono intenso, indipendente
dalla sorgente di energia elettrica che alimenta l'impianto,
deve segnalare quanto indicato al precedente punto
1) e deve avere le caratteristiche indicate al punto
stesso.
In condizioni normali lo stanziamento della cabina al
piano deve avvenire con porte di piano chiuse.
3) Bloccaggio della cabina.
Appositi arresti meccanici, atti a sostenere la cabina
con carico equivalente alla portata devono impedire
l'abbassamento della cabina oltre 0,16 m rispetto al
livello di un piano con la porta del piano corrispondente
aperta.
Dispositivi di sicura efficacia devono impedire l'intervento
degli arresti durante il funzionamento normale; il
sostegno della cabina mediante gli arresti meccanici
non deve produrre condizioni irregolari e/o pericolose,
ad esempio l'allentamento delle eventuali funi di sospensione
della cabina.
Un idoneo segnale acustico a suono intenso, deve segnalare
quando una porta di piano è aperta e gli arresti
meccanici non sono intervenuti.
Art.4.
Agli ascensori e montacarichi idraulici collaudati prima
della delibera n.769625/383 sopraindicata dovranno
applicarsi le norme contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 29-5-1963, n.1497, limitatamente agli
articoli e prescrizioni di seguito indicati, con le
eccezioni e varianti pure specificate, elaborate dall'apposita
commissione di studio del C.N.R. con delibera n.780614/385
di cui alle premesse:
Art.1.
Art.2. - secondo la delibera 383.
Art.3. - secondo la delibera 383 con l'eccezione che
la definizione <<extracorsa>> viene modificata
come di seguito:
<<Distanza che la cabina può percorrere,
oltre i piani estremi, dopo l'intervento degli interruttori
di fermata dei piani estremi stessi e prima che la
cabina o il pistone si fermino sugli arresti fissi
o sugli ammortizzatori completamente compressi>>.
Art.4.
Artt.6.1, 6.3, 6.5a), 6.6, 6.7.
Artt.6.2, 6.5c), 6.5d) - secondo la delibera 383.
Art.6.5b) - secondo la delibera 383 limitatamente alla
prima fase.
Art.6.5e) - secondo la delibera 383 limitatamente al
caso di sostituzione del liquido.
Art.7.
Art.8.
Artt.9.1, 9.3, 9.4
Art.9.2 - secondo la delibera 383.
Art.10.
Artt.11.1, 11.2.
Art.11.3 - secondo la delibera 383.
Art.12.
Artt.13.1, 13.2, 13.4.
Art.13.3 - secondo la delibera 383.
Artt.14, 15, 16, 17, 18.
Artt.19.1, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7.
Artt.19.2, 19.3 - secondo la delibera 383.
Artt.20, 21.
Art.22 - sono richiesti soltanto gli spazi di extracorsa
previsti dalla delibera 383.
Art.23.1 - secondo la delibera 383 limitatamente alla
prima fase e con l'eccezione che non sono richiesti
gli ammortizzatori sotto la cabina se esiste l'interruttore
di extracorsa sotto il piano servito più basso.
Art.23.2 - secondo la delibera 383 con l'eccezione che
sono ammessi spazi liberi preesistenti, anche se inferiori
a 0,3 m, sopra le parti più sporgenti disposte
sopra l'eventuale pistone laterale.
Artt.24, 25.
Artt.26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6, 26.7, 26.9.
Art.26.8 - secondo la delibera 383.
Art.27. - con la precisione che non si applica l'aggiunta
all'art.27.11 contenuta nella delibera 383.
Art.28.
Art.29. - secondo la delibera 383.
Artt.30, 31.
Art.32. - secondo la delibera 383.
Artt.34, 35, 36, 39, 40.
Art.42. - secondo la delibera 383.
Art.44. - secondo la delibera 383 con l'eccezione che
l'arresto del macchinario può essere provocato
in alternativa: 1) dagli interruttori di extracorsa;
2) dagli interruttori di fermata che vengono aperti
e sono mantenuti aperti finché la cabina si
trova in extracorsa integrati da arresti ammortizzanti.
Artt.45, 46, 47, 48, 49, 50.
Cilindro - secondo la delibera 383 limitatamente al
comma 3.
Pistone - secondo la delibera 383 limitatamente al comma
5 e al comma 4 con l'eccezione che, se esiste interruttore
di extracorsa sotto il piano servito più basso,
possono non esistere ammortizzatori sotto la cabina.
Valvole - secondo la delibera 383, limitatamente ai
commi 1 e 3. La valvola di sovrapressione deve essere
disposta fra la pompa e le valvole la cui apertura
può determinare la discesa della cabina. L'intervento
della valvola di sovrapressione deve determinare la
fermata, immediata o ritardata, del macchinario.
Tubazioni - secondo la delibera 383 limitatamente al
comma 5 e soltanto nel caso di sostituzione; comunque
le tubazioni flessibili disposte sul tratto di circuito
normalmente in pressione installate in data antecedente
i dieci anni, vanno sostituite.
Serbatoio - secondo la delibera 383 limitatamente ai
commi 1 e 2.
Manometro - secondo la delibera 383.
Liquido - secondo la delibera 383 limitatamente al primo
capoverso e soltanto in caso di sostituzione.
Dispositivi di protezione contro la discesa della cabina
- secondo la delibera 383, con l'eccezione che non
è richiesto il dispositivo di autorichiusura
per la porta del piano servito più basso e che,
per tale piano, può non esistere autolivellazione
quando l'extracorsa è minore o uguale a 0,16
m.
Artt.86, 87, 88 - agli impianti idraulici installati
prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 29-5-1963,
n.1497, si applicano le disposizioni di cui sopra con
le eccezioni e le limitazioni previste negli artt.86,
87, 88 del decreto del Presidente della Repubblica
n.1497.
(c) 1996 Note's