(G.U. 18-7-1975, n.190)
MODIFICAZIONI ALLE ISTRUZIONI MINISTERIALI 20 GIUGNO 1896 RELATIVAMENTE ALL'ALTEZZA MINIMA ED AI REQUISITI IGIENICO SANITARI PRINCIPALI DEI LOCALI D'ABITAZIONE.
Viste le istruzioni ministeriali 20-6-1896, concernenti
la compilazione dei regolamenti locali sull'igiene
del suolo e dell'abitato.
Considerata la necessità di apportare d'urgenza
modifiche alle predette istruzioni ministeriali 20-6-1896
per la parte riguardante l'altezza minima ed i requisiti
igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione,
in attesa di procedere all'aggiornamento della restante
parte delle istruzioni ministeriali stesse.
Decreta:
Art.1
L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad
abitazione è fissata in m.2,70, riducibili a
m.2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni,
i gabinetti ed i ripostigli.
Nei comuni montani al di sopra dei m.1.000 s.l.m. può
essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche
locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione
dell'altezza minima dei locali abitabili a m.2,55.
Art.2
Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie
abitabile non inferiore a mq.14, per i primi 4 abitanti,
ed a mq.10, per ciascuno dei successivi.
Le stanze da letto debbono avere una superficie minima
di mq.9, se per una persona, e di mq.14, se per due
persone.
Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno
di almeno mq.14.
Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono
essere provvisti di finestra apribile.
Art.3
Ferma restando l'altezza minima interna di m.2,70, salvo
che per i comuni situati al di sopra dei m.1.000 s.l.m.
per i quali valgono le misure ridotte già indicate
all'art.1, l'alloggio monostanza, per una persona,
deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi,
non inferiore a mq.28, e non inferiore a mq.38, se
per due persone.
Art.4
Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento
ove le condizioni climatiche lo richiedano.
La temperatura di progetto dell'aria interna deve essere
compresa tra i 18oC e i 20oC; deve essere, in effetti,
rispondente a tali valori e deve essere uguale in tutti
gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli.
Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi,
le superfici interne delle parti opache delle pareti
non debbono presentare tracce di condensazione permanente.
Art.5
Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati
a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala
e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale
diretta, adeguata alla destinazione d'uso.
Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra
deve essere proporzionata in modo da assicurare un
valore di fattore luce diurna medio non inferiore al
2%, e comunque la superficie finestrata apribile non
dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie
del pavimento.
Per gli edifici compresi nell'edilizia pubblica residenziale
occorre assicurare, sulla base di quanto sopra disposto
e dei risultati e sperimentazioni razionali, l'adozione
di dimensioni unificate di finestre e, quindi, dei
relativi infissi.
Art.6
Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi
diano luogo a condizioni che non consentano di fruire
di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere
alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo
aria opportunamente captata e con requisiti igienici
confacenti.
E' comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione
di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione
(cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano.
Il "posto di cottura", eventualmente annesso
al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente
con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito
di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.
Art.7
La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno
per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione
meccanica.
Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno
è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma
libera.
Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve
essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso,
bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.
Art.8
I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi
e la loro messa in opera debbono garantire un'adeguata
protezione acustica agli ambienti per quanto concerne
i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da
impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato,
rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui
e da locali o spazi destinati a servizi comuni.
All'uopo per una completa osservanza di quanto sopra
disposto occorre far riferimento ai lavori ed agli
standards consigliati dal Ministero dei lavori pubblici
o da altri qualificati organi pubblici.
Art.9
Tutta la parte delle istruzioni ministeriali 20-6-1896
incompatibile o, comunque, in contrasto con le presenti
disposizioni deve ritenersi abrogata.
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