(G.U. 31-8-1977, n.236)
DETERMINAZIONE DEI REQUISITI TECNICI SULLE CASE DI CURA PRIVATE.
Capitolo I
GENERALITA'
Art.1. DEFINIZIONE
Agli effetti delle presenti norme sono case di cura
private gli stabilimenti sanitari gestiti da privati,
persone fisiche o giuridiche, che provvedono al ricovero
di cittadini italiani o stranieri ai fini diagnostici,
curativi o riabilitativi.
Art.2. AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA
L'autorizzazione all'apertura di case di cura private
ed all'ampliamento o trasformazione delle medesime
viene rilasciata dai competenti organi regionali, ai
sensi dell'art.1 del decreto del Presidente della Repubblica
14-1-1972, n.4, secondo le modalità di cui all'art.52
della legge 12-2-1968, n.132, e nel rispetto delle
norme stabilite dal presente decreto.
In caso di inadempienze alle disposizioni di legge e
alle condizioni inserite nell'atto di autorizzazione,
i competenti organi regionali possono diffidare il
titolare della casa di cura ad eliminarle, entro un
congruo termine tassativo. Trascorso detto termine
viene ordinata la chiusura della casa stessa, fino
a quando non vengono rimosse le cause che hanno determinato
il provvedimento.
Nel caso di reiterate infrazioni gli organi regionali
possono revocare la autorizzazione all'apertura.
Art.3. TIPOLOGIA DELLE CASE DI CURA
Le case di cura si distinguono in:
a) case di cura medico-chirurgiche generali (che ricoverano
ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina
generale, alla chirurgia generale ed a specialità
mediche e chirurgiche);
b) case di cura mediche (che ricoverano ammalati di
forme morbose pertinenti alla medicina generale ed
a specialità mediche);
c) case di cura chirurgiche (che ricoverano ammalati
di forme morbose pertinenti alla chirurgia generale
ed a specialità chirurgiche);
d) case di cura polispecialistiche (che ricoverano ammalati
di forme morbose pertinenti a due o più specialità,
tutte rientranti nell'ambito della medicina generale
oppure della chirurgia generale);
e) case di cura monospecialistiche (che ricoverano ammalati
di forme morbose pertinenti ad una sola specialità,
medica o chirurgica);
f) case di cura ad indirizzo particolare (neuropsichiatriche,
sanatoriali, preventoriali, per la riabilitazione funzionale,
ecc.).
Le norme stabilite dal presente decreto si applicano
a tutte le case di cura private, salvo quanto previsto
specificamente da singoli articoli per determinati
tipi di esse.
La capacità ricettiva minima delle case di cura
private è fissata come segue:
- per le case di cura medico-chirurgiche generali: 150
posti letto;
- per le altre case di cura: 50 posti-letto.
Capitolo II
NORME COSTRUTTIVE
Art.4. PROGETTAZIONE
Ogni progetto per la costruzione, l'ampliamento e la
trasformazione di case di cura private, redatto da
un ingegnere o architetto, deve essere approvato dai
competenti organi regionali, fatta salva l'osservanza
delle norme edilizie comunali, e deve essere corredato
dagli elaborati grafici comprendenti tutti gli elementi
orografici, architettonici, costruttivi, impiantistici
e strutturali esecutivi.
Il progetto deve, inoltre, essere corredato da una relazione
tecnico-sanitaria, redatta dal progettista e da un
medico esperto in igiene e tecnica ospedaliera, in
cui deve essere dettagliatamente specificato quanto
segue:
a) la località prescelta, l'area disponibile,
i criteri di scelta dell'area stessa e le sue caratteristiche;
b) le modalità di utilizzazione dell'area;
c) il tipo di attività a cui la casa di cura
privata è destinata;
d) il numero e la aggregazione degli edifici, i criteri
di distribuzione e di destinazione dei locali e le
loro caratteristiche;
e) la capacità ricettiva complessiva e delle
singole unità di degenza;
f) le caratteristiche degli impianti sanitari e tecnologici.
Art.5. AREA
La scelta dell'area deve avvenire nel rispetto delle
norme urbanistiche emanate dalle competenti autorità.
La casa di cura deve essere ubicata in zona salubre,
esente da inquinamenti atmosferici, da rumorosità
moleste e da ogni altra causa di malsania ambientale.
La superficie totale dell'area, fatte salve le prescrizioni
per alcuni tipi di case di cura di cui agli artt. 35,
36 e 37 del presente decreto, non deve essere inferiore
a 100 metri quadrati per posto-letto. La superficie
coperta del piano terreno non deve essere superiore
ad un quinto dell'area totale.
Almeno 15 metri quadrati per posto-letto devono essere
destinati a parco e giardino, e comunque devono essere
previste aree riservate al parcheggio delle autovetture
in misura non inferiore a 1 metro quadrato ogni 15
metri cubi costruiti fuori terra.
Art.6. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
La dotazione idrica delle case di cura non deve essere
inferiore a 300 litri di acqua potabile al giorno per
posto-letto; da tale dotazione è escluso il
fabbisogno non destinato alle dirette esigenze umane
(impianto di riscaldamento, giardinaggio, ecc.).
La casa di cura deve essere dotata di una riserva di
acqua potabile non inferiore a 500 litri per posto-letto,
realizzata mediante serbatoi nei quali sia assicurato
un sufficiente ricambio giornaliero.
Art.7. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI
Il direttore sanitario provvede a che i rifiuti solidi
che costituiscono pericolo d'infezione (bende, piccoli
pezzi anatomici, ecc.) siano inceneriti nell'ambito
della casa di cura.
I rifiuti solidi che non costituiscono pericolo di infezione
sono smaltiti a cura del competente servizio comunale.
La raccolta dei rifiuti deve essere effettuata a mezzo
di contenitori a perdere. Per quanto riguarda le caratteristiche
dei camini, ed in genere dei forni di incenerimento,
gli impianti devono essere conformi alle prescrizioni
della legge 13-7-1966, n.615, e del suo regolamento
di esecuzione, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22-12-1970, n.1391.
Art.8. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI
I liquami devono essere convogliati in una fognatura
razionale che può essere collegata con la fognatura
cittadina.
In difetto di questa, o quando essa non dia garanzie
per un appropriato smaltimento, i liquami devono essere
convogliati in apposito impianto di depurazione biologica,
approvato dalla competente autorità sanitaria,
la quale, può disporre che i liquami stessi
siano sottoposti a procedimenti di disinfezione prima
di essere immessi nella rete urbana o in un corso d'acqua.
Art.9. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RADIOATTIVI
I metodi di smaltimento dei rifiuti radioattivi devono
essere preventivamente approvati dai competenti organi
regionali, ai sensi dell'art.13 del decreto del Presidente
della Repubblica 14-1-1972, n.4, ed in conformità
del decreto del Presidente della Repubblica 13-2-1964,
n.185.
Art.10. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E REQUISITI DELLE
CAMERE DI DEGENZA
Lo sviluppo in altezza e i distacchi dei fabbricati
devono essere conformi alle norme stabilite dagli strumenti
urbanistici e dai regolamenti locali.
In tutti gli ambienti destinati alla degenza ed al soggiorno
dei ricoverati deve essere assicurata l'illuminazione
naturale, mediante finestre apribili all'esterno, e
una adeguata aerazione.
Negli edifici a più di un piano devono essere
previsti elevatori in numero adeguato ai flussi di
traffico e comunque separati per lettighe ed ammalati,
per personale e visitatori, per materiale pulito e
vitto, per materiale sporco.
I corridoi destinati al transito dei ricoverati devono
essere larghi almeno m.2,30; quelli destinati ad altri
servizi almeno m.2.
Devono essere previste scale a tenuta di fumo per la
evacuazione rapida dei malati e del personale. Tali
scale devono essere raggiungibili da qualunque settore
della casa di cura in caso di emergenza.
In tutte le scale le alzate non devono essere superiori
a cm.16 con pedate in relazione; le rampe devono essere
rettilinee e i pianerottoli rettangolari, di larghezza
non inferiore a m.1,60, per consentire il transito
con barelle.
Le camere di degenza devono essere munite di dispositivi
atti a consentire l'oscuramento.
Devono essere adottati provvedimenti adeguati per la
protezione acustica dai rumori provenienti dall'esterno,
dall'interno e dal funzionamento degli impianti tecnologici.
Le pareti di tutti i locali devono essere rivestite
di materiale e vernici resistenti al lavaggio, alla
disinfezione e all'azione meccanica.
Salvo quanto previsto nel successivo art.33 per le unità
di pediatria, nelle camere di degenza la superficie
del pavimento non deve essere inferiore a 7 metri quadrati
per letto nelle camere a più letti e a 12 metri
quadrati nelle camere ad un letto.
In ogni camera di degenza non devono comunque essere
collocati più di 4 letti.
I locali del piano seminterrato e del piano rialzato
devono avere un'altezza minima di m.3,20.
Le camere di degenza non possono essere ubicate nel
piano seminterrato e, per i piani superiori a quello
rialzato, devono avere un'altezza minima di m.2,70.
La superficie complessiva delle finestre delle camere
di degenza deve essere non inferiore ad 1/8 della superficie
del pavimento, con un minimo utile di 2 metri quadrati.
Art.11. CONDIZIONI MICROCLIMATICHE
Le case di cura devono essere dotate di impianti atti
ad assicurare idonee condizioni microclimatiche.
Devono osservarsi i seguenti limiti dei fattori microclimatici:
- nelle sale di degenza e di soggiorno temperatura dell'aria
non inferiore a 20oC con numero di ricambi d'aria non
inferiore a 2 all'ora;
- nelle sale di visita e di medicazione temperatura
dell'aria non inferiore a 22oC, con un numero minimo
di ricambi di aria di 3 all'ora;
- nei locali di servizio (servizi igienici, cucinette,
ecc.) temperatura dell'aria tra 17 e 19oC con un numero
minimo di ricambi d'aria di 4 all'ora.
Nei settori destinati a specifiche attività terapeutiche
(sale operatorie, sale da parto, sale di degenza degli
immaturi, rianimazione, terapie intensive, ecc.) è
prescritta l'adozione di impianti di condizionamento
senza ricircolazione dell'aria.
I valori della temperatura, della umidità relativa,
del numero dei ricambi orari, devono essere determinati
in funzione delle esigenze specifiche del servizio
a cui l'impianto è destinato.
Devono essere esclusi dal riscaldamento i locali di
deposito dei medicinali, del materiale sporco e dei
rifiuti.
Art.12. IMPIANTI ELETTRICI
La casa di cura deve essere dotata di dispositivi ed
impianti di sicurezza e di emergenza atti a garantire,
in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica
esterna, l'automatica ed immediata disponibilità
di energia elettrica adeguata ad assicurare almeno
il funzionamento delle attrezzature e servizi che non
possono rimanere inattivi neppure per brevissimo tempo
(tra cui complessi operatori, sale da parto, rianimazione,
terapia intensiva, reparto immaturi, emoteca) nonché
un minimo di illuminazione negli altri ambienti.
In ogni camera di degenza devono essere predisposte
la opportuna illuminazione generale notturna e per
singolo posto-letto. Accanto ad ogni letto devono trovarsi
una presa di corrente ed un dispositivo acustico-luminoso
per la chiamata del personale.
Art.13. IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
Ai fini delle presenti norme s'intende per servizio
igienico il complesso costituito da un lavabo, un bidet,
una tazza, con apparecchi igienici di tipo "clinico",
ed una doccia.
Ogni casa di cura deve essere dotata di almeno un servizio
igienico ogni 4 posti-letto e di una vasca da bagno
ogni 30 posti letto. Vanno inoltre previsti adeguati
servizi per il personale.
Quando il servizio igienico comunichi direttamente con
il corridoio, deve prevedersi un'antilatrina munita
di lavabo.
Più latrine possono avere in comune una sola
antilatrina munita di un adeguato numero di lavabi.
Di norma le latrine debbono essere naturalmente aerate
ed illuminate, è consentito l'uso di latrine
aerate ed illuminate artificialmente a condizione che
ciascuna di esse sia provvista di una autonoma canna
di aspirazione forzata.
Ogni apparecchio destinato alla pulizia personale deve
essere munito di un gruppo miscelatore di acqua calda
e fredda.
Tutti i locali devono essere muniti di chiusino idraulico
a pavimento per lo smaltimento delle acque di lavaggio.
Devono essere previste reti di ventilazione primaria
e secondaria delle colonne di scarico.
Art.14. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI GAS MEDICALI
Nelle case di cura che ricoverano ammalati di pertinenza
chirurgica e comunque in quelle con oltre 150 posti-letto
la distribuzione dei gas medicali deve essere effettuata
con impianto centralizzato e le relative tubazioni
devono essere ubicate in apposite e distinte sedi,
facilmente ispezionabili, realizzate con accorgimenti
atti ad evitare erronei collegamenti, e senza interferenze
con altre reti.
La centrale di distribuzione deve essere idoneamente
ubicata e protetta contro l'eccessivo riscaldamento
e le accidentali manomissioni.
Il deposito dei gas medicinali e dei contenitori di
ossigeno liquido deve avvenire in vano apposito e protetto
e deve soddisfare tutte le prescrizioni di legge.
Art.15. PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI
Per l'impiego di apparecchi e di sostanze che possono
generare radiazioni ionizzanti, si devono adottare
i provvedimenti costruttivi necessari per la protezione
sanitaria dei degenti e del personale. Si osservano
le prescrizioni di legge con particolare riguardo al
decreto del Presidente della Repubblica 13-2-1964,
n.185.
Capitolo III
REQUISITI DI CARATTERE TECNICO-SANITARIO
Art.16. REQUISITI GENERALI
Ogni casa di cura privata, oltre a soddisfare alle esigenze
dell'igiene e della tecnica ospedaliera, deve constare
di uno o più edifici ad uso esclusivo.
Devono sussistere almeno i seguenti locali e servizi:
a) servizio accettazione;
b) camere di degenza distinte a seconda della natura
delle prestazioni, del sesso ed età dei malati;
c) locali di soggiorno e di attesa;
d) locali e servizi per l'isolamento temporaneo degli
ammalati di forme diffusive;
e) servizio di radiodiagnostica;
f) laboratorio di analisi;
g) emoteca, ai sensi della legge 14-7-1967, n.592, e
del relativo regolamento di attuazione, con particolare
riguardo agli articoli dal 38 al 43;
h) servizio di lavanderia e disinfezione, d'incenerimento
rifiuti solidi, cucina, dispensa, guardaroba, fardelleria;
i) servizio mortuario;
l) servizio di assistenza religiosa;
m) attrezzatura tecnica ed impianti tecnologici idonei
in relazione alla attività esercitata;
n) locali per la direzione sanitaria e per quella amministrativa;
o) stanza con servizi igienici per il medico di guardia,
ed eventualmente per l'ostetrica di guardia.
Art.17. SERVIZI DELLA CASA DI CURA
I servizi della casa di cura privata si distinguono
in:
1) direzione sanitaria;
2) servizi di diagnosi, cura e degenza;
3) servizi amministrativi e generali.
Art.18. DIREZIONE SANITARIA
La direzione sanitaria cura l'organizzazione tecnico-sanitaria
della casa di cura privata sotto il profilo igienico
ed organizzativo, rispondendone all'amministrazione
e all'autorità sanitaria competente.
Art.19. ATTRIBUZIONE DEL DIRETTORE SANITARIO RESPONSABILE
Il direttore sanitario responsabile della casa di cura
privata, oltre ad assolvere ai compiti previsti dall'art.53
della legge 12-2-1968, n.132, ha le seguenti attribuzioni:
- Si omettono.
La direzione sanitaria deve comprendere locali e servizi
adeguati all'espletamento delle attività ad
essa connesse.
Art.20. SERVIZI DI DIAGNOSI E CURA
Ogni casa di cura deve disporre dei seguenti servizi
di diagnosi e cura:
a) Accettazione:
consiste di locali per la prima visita e la registrazione,
e per la eventuale temporanea osservazione dei malati.
Deve essere direttamente accessibile all'esterno anche
da parte di barellati e deve essere collegata con il
pronto soccorso, eventualmente esistente in rapporto
al disposto del successivo art.21.
Le regioni, nell'ambito delle convenzioni di cui all'art.18
del decreto legge 8-7-1974, n.264, convertito con legge
17-8-1974, n.386, possono chiedere l'istituzione presso
le case di cura private di un servizio ambulatoriale.
Esso deve essere costituito da separati locali per la
visita, per i medici, per il lavoro del personale di
assistenza, per l'attesa, e disporre di servizi igienici.
Vanno evitate barriere architettoniche per l'accesso
all'accettazione, al pronto soccorso ed al servizio
ambulatoriale.
b) Servizio di diagnostica radiologica:
deve consistere in almeno 2 sale di accertamento diagnostico
radiografico adiacenti ai locali eventualmente occorrenti
per lo sviluppo del materiale sensibile e per la preparazione
dei mezzi di contrasto. Debbono essere disponibili
appositi locali per la lettura e la ripartizione dei
radiogrammi, l'archivio, il deposito di materiale,
il personale, nonché per l'attesa ed i servizi
igienici. Il servizio deve essere facilmente accessibile
agli ammalati sia interni che esterni.
Analoghi criteri vanno seguiti nell'organizzazione di
un eventuale servizio di terapie fisiche.
c) Attrezzature:
devono essere disponibili attrezzature per le indagini
più comuni di fisiopatologia cardiovascolare
e respiratoria.
d) Servizio di analisi:
deve consistere di locali separati per l'attesa, il
prelievo, le analisi chimico-cliniche e batteriologiche
nonché per il lavaggio ed il deposito del materiale,
l'archivio, e di servizi igienici.
e) Complessi operatori (per le case di cura che ricoverano
ammalati chirurgici):
un gruppo operatorio, costituito da due sale operatorie,
deve servire non più di 100 posti-letto di malati
chirurgici.
Altri elementi costitutivi indispensabili di ogni complesso
operatorio, per interventi chirurgici generali o di
specialità, sono:
- un locale per la preparazione degli operandi;
- un locale per la preparazione dei chirurghi e del
personale ausiliario;
- un locale per il lavaggio e la sterilizzazione del
materiale chirurgico;
- una sala gessi;
- un locale per il risveglio e l'osservazione degli
operati;
- un deposito per l'armamentario e per il materiale
di medicazione (collegato con la sterilizzazione);
- uno spogliatoio per i medici;
- uno spogliatoio per il personale ausiliario;
- un locale per ricerche diagnostiche estemporanee;
- servizi igienici;
- un locale di raccolta per la biancheria usata ed i
rifiuti.
La larghezza e la lunghezza di ogni sala operatoria
non devono essere inferiori a metri 6.
f) Gruppo parto (per le case di cura che svolgono attività
ostetrica):
deve comprendere due sale da parto con adeguato numero
di locali per il travaglio, locali idonei per la prima
assistenza ai neonati, la preparazione del medico e
del personale ausiliario, il deposito di materiale.
Deve essere previsto un gruppo da parto ogni 40 posti-letto
di ostetricia, acusticamente isolato e ben collegato
con le degenze di ostetricia, con il gruppo operatorio
e con l'impianto di sterilizzazione.
g) Locali e servizi per l'isolamento temporaneo degli
ammalati di forme diffusive:
devono essere strutturati in stanze ad un letto con
ingresso separato da quello destinato agli altri ammalati,
con servizi igienici indipendenti e con zona filtro.
Art.21. SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO
La regione, nell'ambito delle convenzioni di cui all'art.18
del decreto legge 8-7-1974, n.264, convertito con legge
17-8-1974, n.386, può chiedere l'istituzione
presso le case di cura private di un servizio continuo
di pronto soccorso, coordinato, su prescrizione del
piano regionale, con gli altri presìdi sanitari
locali.
Ciascuna casa di cura privata è tenuta comunque
ad assicurare le prime cure a malati o feriti che necessitino
di immediata assistenza, disponendone poi, se del caso,
il trasferimento mediante autoambulanza ad un ospedale
pubblico adeguato alle loro esigenze assistenziali.
Art.22. OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CASA DI CURA
E' fatto obbligo ai titolari delle case di cura private
di:
- denunciare gli apparecchi radiologici esistenti nelle
case di cura private ai sensi dell'art.195 del testo
unico delle leggi sanitarie 27-7-1934, n.1265, e di
chiedere la preventiva autorizzazione per detenere
sostanze radioattive comunque confezionate;
- provvedere almeno una volta l'anno, ai sensi dell'art.139
del regolamento generale sanitario (R.D. 3-2-1901,
n.45, modificato con R.D. 6-12-1928, n.3112), alla
generale disinfezione o ripulitura degli ambienti e
relativi arredi, nonché alla loro manutenzione.
Art.23. DEGENZE
Ogni casa di cura deve essere articolata in unità
di degenza.
L'unità di degenza, corrispondente alla sezione
ospedaliera, comprende un numero di posti-letto non
superiore a 30.
Le unità di degenza debbono essere aggregate
fra di loro per branche affini (medicina e specialità
mediche, chirurgia e specialità chirurgiche,
ecc.), in raggruppamenti, corrispondenti alle divisioni
ospedaliere, che devono comprendere non meno di 50
e non più di 100 posti-letto, ovvero non meno
di 30 e non più di 80 per le specialità.
Nelle case di cura sanatoriali, preventoriali o comunque
esclusivamente destinate al ricovero di forme morbose
non acute, nonché in altre ad indirizzo particolare
(centri di recupero e riabilitazione funzionale, climatiche,
termali e simili), il raggruppamento, corrispondente
alla divisione ospedaliera, deve comprendere non meno
di 80 e non più di 120 posti-letto.
Ogni 30 posti-letto devono essere previste almeno due
camere ad un letto, con annessi servizi igienici, per
l'eventuale separazione di ricoverati.
Ogni unità di degenza deve comprendere almeno:
- un locale di lavoro per il personale di assistenza
infermieristica;
- un locale per visita e medicazione;
- un locale per il deposito delle padelle dotato di
smaltitoio;
- un servizio igienico per il personale;
- un locale per la distribuzione del vitto con cucinetta;
- un locale di soggiorno;
- un ripostiglio per il materiale di pulizia.
E' consentito che non più di due unità
di degenza abbiano in comune alcuni dei locali sopra
menzionati (cucinetta, ripostiglio, servizio igienico
del personale).
Ogni raggruppamento di unità di degenza deve
comprendere almeno:
- un locale per la caposala, con annessi depositi del
materiale pulito e dei medicinali;
- una camera per i medici con annesso servizio igienico;
- uno spogliatoio per il personale di assistenza.
In ogni caso deve essere previsto in ciascun piano di
degenza un locale per la visita e medicazione, un locale
per il personale di assistenza con relativi servizi
igienici, una cucinetta, ed una sala per i visitatori
e per il soggiorno degli ammalati.
Art.24. CARTELLE CLINICHE
In ogni casa di cura privata è prescritta, per
ogni ricovero, la compilazione della cartella clinica,
da cui risultino le generalità complete, la
diagnosi di entrata, l'anamnesi familiare e personale,
l'esame obiettivo, gli esami di laboratorio e specialistici,
la diagnosi, la terapia, gli esiti e i postumi.
Le cartelle cliniche, firmate dal medico curante, dovranno
portare un numero progressivo ed essere conservate
a cura della direzione sanitaria.
In ogni caso di cessazione dell'attività della
casa di cura le cartelle cliniche dovranno essere depositate
presso l'ufficio comunale o consorziale di igiene.
Art.25. SERVIZI GENERALI
Ogni casa di cura deve essere dotata dei seguenti servizi
generali:
a) cucina:
comprende locali separati per ricevere e controllare
gli alimenti e le bevande, per la loro conservazione;
per la preparazione, cottura e confezione dei pasti;
per il lavaggio ed il deposito delle stoviglie e dei
carrelli.
Per il personale addetto devono essere disponibili locali
per gli spogliatoi e servizi igienici.
Le pareti devono essere ricoperte fino a m.2 con materiale
lavabile, impermeabile e resistente alle sollecitazioni
meccaniche.
Devono essere installati adeguati impianti per la captazione
di fumi, vapori ed odori nei punti di produzione e
per la loro pronta eliminazione;
b) lavanderia:
comprende locali ben aerati ed illuminati per la raccolta
e la cernita della biancheria e di altri effetti sporchi,
per il lavaggio, l'asciugatura, il rammendo, la stiratura,
il deposito della biancheria e degli altri effetti
puliti, il deposito per i detersivi ed il materiale
d'uso, nonché spogliatoi e servizi igienici
per il personale.
I locali devono essere attrezzati per la pronta captazione
ed eliminazione di vapori, polveri ed odori.
E' consentito che la casa di cura provveda a far eseguire
il lavaggio di biancheria non infetta da impianti esterni,
purché questa vi sia trasferita in sacchi impermeabili
ed a chiusura ermetica. Deve comunque essere previsto
un locale di deposito dei sacchi di biancheria sporca.
E' vietato far eseguire il lavaggio di biancheria infetta
presso impianti esterni. Questa deve essere sempre
bonificata e lavata presso la casa di cura;
c) disinfezione e disinfestazione:
consta di locali destinati al trattamento degli effetti
personali e letterecci, della biancheria e in genere
dei materiali infetti, nonché al deposito dei
disinfettanti.
Il servizio deve essere dotato delle attrezzature occorrenti
per le operazioni di disinfezione e di disinfestazione.
Deve essere assicurata una netta separazione tra zone
infette e zone non infette, le quali devono comunicare
tra loro esclusivamente tramite gli apparecchi di trattamento.
L'accesso alla zona infetta deve avvenire attraverso
apposito filtro, dotato di servizi igienici per il
personale;
d) sterilizzazione:
devono essere previste due zone nettamente separate:
una destinata al ricevimento, lavaggio e confezionamento
del materiale da trattare; l'altra al deposito ed alla
distribuzione del materiale sterile;
e) servizio mortuario:
consiste di locali esclusi alla vista dei degenti e
dei visitatori, con separato accesso dall'esterno,
destinati alla osservazione, al deposito ed alla esposizione
delle salme, nonché ad eventuali riscontri diagnostici
anatomo-patologici, ai sensi della legge 15-2-1964,
n.83;
f) servizio farmaceutico:
appositi locali devono essere destinati a deposito dei
medicinali, dei presidi medico-chirurgici, del materiale
di medicazione e degli altri materiali di competenza;
g) assistenza religiosa:
la direzione sanitaria provvede ad assicurare il servizio
di assistenza religiosa per coloro che ne facciano
richiesta.
Capitolo IV
PERSONALE
Art.26. PERSONALE MEDICO
Art.27. QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE MEDICO
Art.28. REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' MEDICA
Art.29. PERSONALE SANITARIO AUSILIARIO, TECNICO ED AMMINISTRATIVO
Art.30. PERSONALE MEDICO DEL SERVIZIO DI ANALISI
Art.31. PERSONALE MEDICO DEL SERVIZIO DI RADIODIAGNOSTICA
Art.32. PERSONALE MEDICO DEL SERVIZIO DI ANESTESIA E
RIANIMAZIONE
Si omettono.
Capitolo V
REQUISITI, ATTREZZATURE E SERVIZI DI UNITA' DI DEGENZA A CARATTERE SPECIALISTICO E DI CASE DI CURA AD INDIRIZZO SPECIALISTICO
Art.33. PEDIATRIA
Le camere di degenza devono avere la parete che le separa
dal corridoio prevalentemente vetrata in modo da consentire
la continua e completa sorveglianza dei degenti. Le
unità di degenza devono disporre di spazi di
soggiorno e svago, coperti e scoperti, ad uso esclusivo
dei bambini e proporzionati al loro numero.
Nell'unità di degenza pediatrica deve realizzarsi
la separazione fra divezzi e lattanti.
La superficie del posto-letto non deve essere inferiore
a 5 metri quadrati per stanze a più letti e
a 9 metri quadrati per stanze ad un letto (senza accompagnatore).
Anche quando sia prevista l'assistenza ai neonati immaturi
in appositi presidi di cure intensive, devono essere
sempre disponibili almeno due termoculle portatili
per l'eventuale immediato trasferimento alla più
prossima unità di cura intensiva per immaturi,
a mezzo di autoambulanze idoneamente attrezzate.
Le unità pediatriche devono essere dotate di
adeguato lactarium.
Devono provvedersi gli apprestamenti necessari per il
pernottamento delle madri dei ricoverati di età
inferiore ai 6 anni e dei soggetti particolarmente
abbisognevoli dell'assistenza materna.
Per i locali, per i serramenti, per gli impianti e per
gli arredi devono essere adottate misure di sicurezza
per evitare incidenti dovuti all'imprudenza dei bambini.
Art.34. OSTETRICIA
In tutte le case di cura provviste di unità di
degenza di ostetricia deve essere istituito un servizio
con degenza di assistenza neonatale.
Art.35. CASE DI CURA SANATORIALI
Le case di cura sanatoriali devono essere ubicate in
località con idonee caratteristiche climatiche
e riparate dai venti dominanti; gli edifici devono
essere ampiamente soleggiati.
La superficie totale dell'area non deve essere inferiore
a 200 metri quadrati per posto-letto.
L'area non occupata dall'edificio deve essere prevalentemente
destinata a parco alberato, accessibile ai ricoverati.
Devono essere disponibili adeguati locali di soggiorno,
refettori, balconi e verande accessibili anche agli
ammalati a letto abbisognevoli di elioterapia.
Le case di cura per forme polmonari ed extrapolmonari
devono assicurare una netta separazione tra i due settori.
Art.36. CASE DI CURA PREVENTORIALI E PREVENTORI VIGILATI
I preventori vigilati, per minori fino a 12 anni e adolescenti
dai 12 ai 18 anni, devono avere sede in località
con adatto clima e riparata dai venti dominanti, e
la superficie totale dell'area non deve essere inferiore
a 200 metri quadrati per posto-letto. L'area non occupata
dall'edificio deve essere destinata prevalentemente
a campi di gioco, zone erbose e zone alberate.
Le camere di degenza, distinte per classi di età
e, oltre i 6 anni di età, per sesso, devono
essere integrate da adeguate stanze di soggiorno e
ricreazione, da refettori, da sala visita, da aule
scolastiche con la attrezzatura e con gli altri requisiti
previsti dalle norme vigenti in materia.
Devono essere assicurate consulenze per le più
comuni specialità e devono essere disponibili
le relative attrezzature diagnostiche e terapeutiche.
Art.37. CASE DI CURA NEUROPSICHIATRICHE
Le case di cura neuropsichiatriche devono disporre di
una superficie totale dell'area non inferiore a 200
metri quadrati per posto-letto, di cui almeno 100 metri
quadrati non coperti da costruzioni, per attività
sportiva, viabilità, parcheggi e verde.
Le case di cura neuropsichiatriche devono possedere:
- locali ed attrezzature per la raccolta e la elaborazione
dei dati necessari ai fini psico-medico-sociali;
- locali ed attrezzature per interviste a scopo diagnostico
e per gli interventi psicoterapeutici individuali e
di gruppo;
- strutture da adibire per i trattamenti di "ospedale
diurno" e di "ospedale notturno" in
collegamento funzionale con le attività ambulatoriali
ed i servizi extraospedalieri socio-sanitari e di igiene
mentale.
Il laboratorio di analisi deve essere attrezzato per
le ricerche chimico-cliniche, ematologiche, microbiologiche
e sierologiche peculiari della specialità.
Le case di cura devono disporre tra l'altro della attrezzatura
necessaria per gli esami di neurofisiopatologia con
apparecchi per elettroencefalografia, elettrodiagnostica
ed elettroterapia.
Devono essere assicurate le consulenze per le più
comuni specialità e devono essere disponibili
le relative attrezzature diagnostiche e terapeutiche.
Ai fini del ricovero dei pazienti che rientrano nell'art.1
della legge 14-2-1904, n.36, e nell'art.4 della legge
18-3-1968, n.431, le case di cura devono essere anche
in possesso dell'autorizzazione e dei requisiti previsti
dalla vigente legislazione.
Le principali strutture della casa di cura neuropsichiatrica
debbono essere adatte a consentire la vita giornaliera
degli infermi in un adatto clima di sociopsicoterapia
e secondo un sistema di comunità terapeutica.
La separazione dei sessi, che deve essere prescritta
nei locali di ricovero, di trattamento e di riposo,
deve essere evitata negli altri ambienti comunitari.
Devono essere previsti locali ed attrezzature, oltre
a quelli destinati ai servizi generali ed a quelli
sopraccitati:
- per i trattamenti terapeutici intensivi;
- per la sociopsicoterapia;
- per la ludoterapia;
- per la terapia occupazionale;
- per il servizio di assistenza sociale.
Art.38. ADEGUAMENTO DEI SERVIZI GENERALI E DEI SERVIZI
DI DIAGNOSI E CURA PER PARTICOLARI TIPI DI CASE DI
CURA
I competenti organi regionali, in sede di autorizzazione,
ai sensi dell'art.2 del presente decreto, possono consentire
alle case di cura private la cui recettività
sia inferiore ai 100 posti-letto deroghe alle prescrizioni
del presente decreto per quanto concerne i servizi
di diagnosi, cura e degenza ed i servizi generali.
Tali deroghe, aventi il fine di adeguare e dimensionare
i predetti servizi e le relative attrezzature alla
peculiare attività delle singole case di cura,
tenuto anche conto della ricettività, debbono
comunque garantire la piena idoneità della casa
di cura a svolgere le proprie funzioni assistenziali.
Le deroghe possono riguardare:
a) il servizio di radiodiagnostica (art.20, punto b);
b) il servizio di analisi (art.20, punto d)
c) il servizio mortuario (art.22, punto e).
I competenti organi regionali possono, in via eccezionale,
e per un periodo di tempo predeterminato in relazione
alle disponibilità idriche locali, autorizzare
deroghe alla dotazione idrica giornaliera prevista
dall'art.6, la quale comunque, non può in alcun
caso, scendere al di sotto dei 150 litri.
Capitolo VI
REQUISITI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI "DIRETTORE SANITARIO RESPONSABILE"
Artt.39/42.
Si omettono.
Capitolo VII
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art.43. RICHIAMO LEGISLATIVO
Per quanto non previsto dal presente decreto, si richiamano
- in quanto applicabili - la normativa sulle costruzioni
ospedaliere, nonché le altre disposizioni legislative
in materia ospedaliera.
Art.44. TERMINE ADEGUAMENTO NORME
Le case di cura private devono adeguarsi alle prescrizioni
contenute nel presente decreto entro 8 anni dalla data
di pubblicazione del decreto stesso a pena di revoca
di autorizzazione (termine successivamente differito
al 31-12-1988 dal D.M. 23-12-1987, eccezione fatta
per l'adeguamento alle prescrizioni di cui agli artt.
6, comma 1, 7, 8, 9, 12, 15, 18, 19, 22, 24 e 38, ultimo
comma).
Fino all'emanazione di nuove norme sull'edilizia ospedaliera
pubblica, le statuizioni contenute nei precedenti artt.
5 e 10 e quelle di cui agli artt. 35 (primo e secondo
comma), 36 (primo comma), 37 (primo comma), non si
applicano alle case di cura autorizzate alla data di
pubblicazione del presente decreto.
(c) 1996 Note's