[Note's] DECRETO MINISTERIALE 5 AGOSTO 1977

(G.U. 31-8-1977, n.236)

DETERMINAZIONE DEI REQUISITI TECNICI SULLE CASE DI CURA PRIVATE.

Capitolo I
GENERALITA'

Art.1. DEFINIZIONE
Agli effetti delle presenti norme sono case di cura private gli stabilimenti sanitari gestiti da privati, persone fisiche o giuridiche, che provvedono al ricovero di cittadini italiani o stranieri ai fini diagnostici, curativi o riabilitativi.

Art.2. AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA
L'autorizzazione all'apertura di case di cura private ed all'ampliamento o trasformazione delle medesime viene rilasciata dai competenti organi regionali, ai sensi dell'art.1 del decreto del Presidente della Repubblica 14-1-1972, n.4, secondo le modalità di cui all'art.52 della legge 12-2-1968, n.132, e nel rispetto delle norme stabilite dal presente decreto.
In caso di inadempienze alle disposizioni di legge e alle condizioni inserite nell'atto di autorizzazione, i competenti organi regionali possono diffidare il titolare della casa di cura ad eliminarle, entro un congruo termine tassativo. Trascorso detto termine viene ordinata la chiusura della casa stessa, fino a quando non vengono rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento.
Nel caso di reiterate infrazioni gli organi regionali possono revocare la autorizzazione all'apertura.

Art.3. TIPOLOGIA DELLE CASE DI CURA
Le case di cura si distinguono in:
a) case di cura medico-chirurgiche generali (che ricoverano ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale, alla chirurgia generale ed a specialità mediche e chirurgiche);
b) case di cura mediche (che ricoverano ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale ed a specialità mediche);
c) case di cura chirurgiche (che ricoverano ammalati di forme morbose pertinenti alla chirurgia generale ed a specialità chirurgiche);
d) case di cura polispecialistiche (che ricoverano ammalati di forme morbose pertinenti a due o più specialità, tutte rientranti nell'ambito della medicina generale oppure della chirurgia generale);
e) case di cura monospecialistiche (che ricoverano ammalati di forme morbose pertinenti ad una sola specialità, medica o chirurgica);
f) case di cura ad indirizzo particolare (neuropsichiatriche, sanatoriali, preventoriali, per la riabilitazione funzionale, ecc.).
Le norme stabilite dal presente decreto si applicano a tutte le case di cura private, salvo quanto previsto specificamente da singoli articoli per determinati tipi di esse.
La capacità ricettiva minima delle case di cura private è fissata come segue:
- per le case di cura medico-chirurgiche generali: 150 posti letto;
- per le altre case di cura: 50 posti-letto.

Capitolo II

NORME COSTRUTTIVE

Art.4. PROGETTAZIONE
Ogni progetto per la costruzione, l'ampliamento e la trasformazione di case di cura private, redatto da un ingegnere o architetto, deve essere approvato dai competenti organi regionali, fatta salva l'osservanza delle norme edilizie comunali, e deve essere corredato dagli elaborati grafici comprendenti tutti gli elementi orografici, architettonici, costruttivi, impiantistici e strutturali esecutivi.
Il progetto deve, inoltre, essere corredato da una relazione tecnico-sanitaria, redatta dal progettista e da un medico esperto in igiene e tecnica ospedaliera, in cui deve essere dettagliatamente specificato quanto segue:
a) la località prescelta, l'area disponibile, i criteri di scelta dell'area stessa e le sue caratteristiche;
b) le modalità di utilizzazione dell'area;
c) il tipo di attività a cui la casa di cura privata è destinata;
d) il numero e la aggregazione degli edifici, i criteri di distribuzione e di destinazione dei locali e le loro caratteristiche;
e) la capacità ricettiva complessiva e delle singole unità di degenza;
f) le caratteristiche degli impianti sanitari e tecnologici.

Art.5. AREA
La scelta dell'area deve avvenire nel rispetto delle norme urbanistiche emanate dalle competenti autorità.
La casa di cura deve essere ubicata in zona salubre, esente da inquinamenti atmosferici, da rumorosità moleste e da ogni altra causa di malsania ambientale.
La superficie totale dell'area, fatte salve le prescrizioni per alcuni tipi di case di cura di cui agli artt. 35, 36 e 37 del presente decreto, non deve essere inferiore a 100 metri quadrati per posto-letto. La superficie coperta del piano terreno non deve essere superiore ad un quinto dell'area totale.
Almeno 15 metri quadrati per posto-letto devono essere destinati a parco e giardino, e comunque devono essere previste aree riservate al parcheggio delle autovetture in misura non inferiore a 1 metro quadrato ogni 15 metri cubi costruiti fuori terra.

Art.6. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
La dotazione idrica delle case di cura non deve essere inferiore a 300 litri di acqua potabile al giorno per posto-letto; da tale dotazione è escluso il fabbisogno non destinato alle dirette esigenze umane (impianto di riscaldamento, giardinaggio, ecc.).
La casa di cura deve essere dotata di una riserva di acqua potabile non inferiore a 500 litri per posto-letto, realizzata mediante serbatoi nei quali sia assicurato un sufficiente ricambio giornaliero.

Art.7. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI
Il direttore sanitario provvede a che i rifiuti solidi che costituiscono pericolo d'infezione (bende, piccoli pezzi anatomici, ecc.) siano inceneriti nell'ambito della casa di cura.
I rifiuti solidi che non costituiscono pericolo di infezione sono smaltiti a cura del competente servizio comunale.
La raccolta dei rifiuti deve essere effettuata a mezzo di contenitori a perdere. Per quanto riguarda le caratteristiche dei camini, ed in genere dei forni di incenerimento, gli impianti devono essere conformi alle prescrizioni della legge 13-7-1966, n.615, e del suo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22-12-1970, n.1391.

Art.8. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI
I liquami devono essere convogliati in una fognatura razionale che può essere collegata con la fognatura cittadina.
In difetto di questa, o quando essa non dia garanzie per un appropriato smaltimento, i liquami devono essere convogliati in apposito impianto di depurazione biologica, approvato dalla competente autorità sanitaria, la quale, può disporre che i liquami stessi siano sottoposti a procedimenti di disinfezione prima di essere immessi nella rete urbana o in un corso d'acqua.

Art.9. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RADIOATTIVI
I metodi di smaltimento dei rifiuti radioattivi devono essere preventivamente approvati dai competenti organi regionali, ai sensi dell'art.13 del decreto del Presidente della Repubblica 14-1-1972, n.4, ed in conformità del decreto del Presidente della Repubblica 13-2-1964, n.185.

Art.10. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E REQUISITI DELLE CAMERE DI DEGENZA
Lo sviluppo in altezza e i distacchi dei fabbricati devono essere conformi alle norme stabilite dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti locali.
In tutti gli ambienti destinati alla degenza ed al soggiorno dei ricoverati deve essere assicurata l'illuminazione naturale, mediante finestre apribili all'esterno, e una adeguata aerazione.
Negli edifici a più di un piano devono essere previsti elevatori in numero adeguato ai flussi di traffico e comunque separati per lettighe ed ammalati, per personale e visitatori, per materiale pulito e vitto, per materiale sporco.
I corridoi destinati al transito dei ricoverati devono essere larghi almeno m.2,30; quelli destinati ad altri servizi almeno m.2.
Devono essere previste scale a tenuta di fumo per la evacuazione rapida dei malati e del personale. Tali scale devono essere raggiungibili da qualunque settore della casa di cura in caso di emergenza.
In tutte le scale le alzate non devono essere superiori a cm.16 con pedate in relazione; le rampe devono essere rettilinee e i pianerottoli rettangolari, di larghezza non inferiore a m.1,60, per consentire il transito con barelle.
Le camere di degenza devono essere munite di dispositivi atti a consentire l'oscuramento.
Devono essere adottati provvedimenti adeguati per la protezione acustica dai rumori provenienti dall'esterno, dall'interno e dal funzionamento degli impianti tecnologici.
Le pareti di tutti i locali devono essere rivestite di materiale e vernici resistenti al lavaggio, alla disinfezione e all'azione meccanica.
Salvo quanto previsto nel successivo art.33 per le unità di pediatria, nelle camere di degenza la superficie del pavimento non deve essere inferiore a 7 metri quadrati per letto nelle camere a più letti e a 12 metri quadrati nelle camere ad un letto.
In ogni camera di degenza non devono comunque essere collocati più di 4 letti.
I locali del piano seminterrato e del piano rialzato devono avere un'altezza minima di m.3,20.
Le camere di degenza non possono essere ubicate nel piano seminterrato e, per i piani superiori a quello rialzato, devono avere un'altezza minima di m.2,70.
La superficie complessiva delle finestre delle camere di degenza deve essere non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento, con un minimo utile di 2 metri quadrati.

Art.11. CONDIZIONI MICROCLIMATICHE
Le case di cura devono essere dotate di impianti atti ad assicurare idonee condizioni microclimatiche.
Devono osservarsi i seguenti limiti dei fattori microclimatici:
- nelle sale di degenza e di soggiorno temperatura dell'aria non inferiore a 20oC con numero di ricambi d'aria non inferiore a 2 all'ora;
- nelle sale di visita e di medicazione temperatura dell'aria non inferiore a 22oC, con un numero minimo di ricambi di aria di 3 all'ora;
- nei locali di servizio (servizi igienici, cucinette, ecc.) temperatura dell'aria tra 17 e 19oC con un numero minimo di ricambi d'aria di 4 all'ora.
Nei settori destinati a specifiche attività terapeutiche (sale operatorie, sale da parto, sale di degenza degli immaturi, rianimazione, terapie intensive, ecc.) è prescritta l'adozione di impianti di condizionamento senza ricircolazione dell'aria.
I valori della temperatura, della umidità relativa, del numero dei ricambi orari, devono essere determinati in funzione delle esigenze specifiche del servizio a cui l'impianto è destinato.
Devono essere esclusi dal riscaldamento i locali di deposito dei medicinali, del materiale sporco e dei rifiuti.

Art.12. IMPIANTI ELETTRICI
La casa di cura deve essere dotata di dispositivi ed impianti di sicurezza e di emergenza atti a garantire, in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna, l'automatica ed immediata disponibilità di energia elettrica adeguata ad assicurare almeno il funzionamento delle attrezzature e servizi che non possono rimanere inattivi neppure per brevissimo tempo (tra cui complessi operatori, sale da parto, rianimazione, terapia intensiva, reparto immaturi, emoteca) nonché un minimo di illuminazione negli altri ambienti.
In ogni camera di degenza devono essere predisposte la opportuna illuminazione generale notturna e per singolo posto-letto. Accanto ad ogni letto devono trovarsi una presa di corrente ed un dispositivo acustico-luminoso per la chiamata del personale.

Art.13. IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
Ai fini delle presenti norme s'intende per servizio igienico il complesso costituito da un lavabo, un bidet, una tazza, con apparecchi igienici di tipo "clinico", ed una doccia.
Ogni casa di cura deve essere dotata di almeno un servizio igienico ogni 4 posti-letto e di una vasca da bagno ogni 30 posti letto. Vanno inoltre previsti adeguati servizi per il personale.
Quando il servizio igienico comunichi direttamente con il corridoio, deve prevedersi un'antilatrina munita di lavabo.
Più latrine possono avere in comune una sola antilatrina munita di un adeguato numero di lavabi.
Di norma le latrine debbono essere naturalmente aerate ed illuminate, è consentito l'uso di latrine aerate ed illuminate artificialmente a condizione che ciascuna di esse sia provvista di una autonoma canna di aspirazione forzata.
Ogni apparecchio destinato alla pulizia personale deve essere munito di un gruppo miscelatore di acqua calda e fredda.
Tutti i locali devono essere muniti di chiusino idraulico a pavimento per lo smaltimento delle acque di lavaggio.
Devono essere previste reti di ventilazione primaria e secondaria delle colonne di scarico.

Art.14. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI GAS MEDICALI
Nelle case di cura che ricoverano ammalati di pertinenza chirurgica e comunque in quelle con oltre 150 posti-letto la distribuzione dei gas medicali deve essere effettuata con impianto centralizzato e le relative tubazioni devono essere ubicate in apposite e distinte sedi, facilmente ispezionabili, realizzate con accorgimenti atti ad evitare erronei collegamenti, e senza interferenze con altre reti.
La centrale di distribuzione deve essere idoneamente ubicata e protetta contro l'eccessivo riscaldamento e le accidentali manomissioni.
Il deposito dei gas medicinali e dei contenitori di ossigeno liquido deve avvenire in vano apposito e protetto e deve soddisfare tutte le prescrizioni di legge.

Art.15. PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI
Per l'impiego di apparecchi e di sostanze che possono generare radiazioni ionizzanti, si devono adottare i provvedimenti costruttivi necessari per la protezione sanitaria dei degenti e del personale. Si osservano le prescrizioni di legge con particolare riguardo al decreto del Presidente della Repubblica 13-2-1964, n.185.

Capitolo III

REQUISITI DI CARATTERE TECNICO-SANITARIO

Art.16. REQUISITI GENERALI
Ogni casa di cura privata, oltre a soddisfare alle esigenze dell'igiene e della tecnica ospedaliera, deve constare di uno o più edifici ad uso esclusivo.
Devono sussistere almeno i seguenti locali e servizi:
a) servizio accettazione;
b) camere di degenza distinte a seconda della natura delle prestazioni, del sesso ed età dei malati;
c) locali di soggiorno e di attesa;
d) locali e servizi per l'isolamento temporaneo degli ammalati di forme diffusive;
e) servizio di radiodiagnostica;
f) laboratorio di analisi;
g) emoteca, ai sensi della legge 14-7-1967, n.592, e del relativo regolamento di attuazione, con particolare riguardo agli articoli dal 38 al 43;
h) servizio di lavanderia e disinfezione, d'incenerimento rifiuti solidi, cucina, dispensa, guardaroba, fardelleria;
i) servizio mortuario;
l) servizio di assistenza religiosa;
m) attrezzatura tecnica ed impianti tecnologici idonei in relazione alla attività esercitata;
n) locali per la direzione sanitaria e per quella amministrativa;
o) stanza con servizi igienici per il medico di guardia, ed eventualmente per l'ostetrica di guardia.

Art.17. SERVIZI DELLA CASA DI CURA
I servizi della casa di cura privata si distinguono in:
1) direzione sanitaria;
2) servizi di diagnosi, cura e degenza;
3) servizi amministrativi e generali.

Art.18. DIREZIONE SANITARIA
La direzione sanitaria cura l'organizzazione tecnico-sanitaria della casa di cura privata sotto il profilo igienico ed organizzativo, rispondendone all'amministrazione e all'autorità sanitaria competente.

Art.19. ATTRIBUZIONE DEL DIRETTORE SANITARIO RESPONSABILE
Il direttore sanitario responsabile della casa di cura privata, oltre ad assolvere ai compiti previsti dall'art.53 della legge 12-2-1968, n.132, ha le seguenti attribuzioni: - Si omettono.
La direzione sanitaria deve comprendere locali e servizi adeguati all'espletamento delle attività ad essa connesse.

Art.20. SERVIZI DI DIAGNOSI E CURA
Ogni casa di cura deve disporre dei seguenti servizi di diagnosi e cura:
a) Accettazione:
consiste di locali per la prima visita e la registrazione, e per la eventuale temporanea osservazione dei malati. Deve essere direttamente accessibile all'esterno anche da parte di barellati e deve essere collegata con il pronto soccorso, eventualmente esistente in rapporto al disposto del successivo art.21.
Le regioni, nell'ambito delle convenzioni di cui all'art.18 del decreto legge 8-7-1974, n.264, convertito con legge 17-8-1974, n.386, possono chiedere l'istituzione presso le case di cura private di un servizio ambulatoriale.
Esso deve essere costituito da separati locali per la visita, per i medici, per il lavoro del personale di assistenza, per l'attesa, e disporre di servizi igienici.
Vanno evitate barriere architettoniche per l'accesso all'accettazione, al pronto soccorso ed al servizio ambulatoriale.
b) Servizio di diagnostica radiologica:
deve consistere in almeno 2 sale di accertamento diagnostico radiografico adiacenti ai locali eventualmente occorrenti per lo sviluppo del materiale sensibile e per la preparazione dei mezzi di contrasto. Debbono essere disponibili appositi locali per la lettura e la ripartizione dei radiogrammi, l'archivio, il deposito di materiale, il personale, nonché per l'attesa ed i servizi igienici. Il servizio deve essere facilmente accessibile agli ammalati sia interni che esterni.
Analoghi criteri vanno seguiti nell'organizzazione di un eventuale servizio di terapie fisiche.
c) Attrezzature:
devono essere disponibili attrezzature per le indagini più comuni di fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria.
d) Servizio di analisi:
deve consistere di locali separati per l'attesa, il prelievo, le analisi chimico-cliniche e batteriologiche nonché per il lavaggio ed il deposito del materiale, l'archivio, e di servizi igienici.
e) Complessi operatori (per le case di cura che ricoverano ammalati chirurgici):
un gruppo operatorio, costituito da due sale operatorie, deve servire non più di 100 posti-letto di malati chirurgici.
Altri elementi costitutivi indispensabili di ogni complesso operatorio, per interventi chirurgici generali o di specialità, sono:
- un locale per la preparazione degli operandi;
- un locale per la preparazione dei chirurghi e del personale ausiliario;
- un locale per il lavaggio e la sterilizzazione del materiale chirurgico;
- una sala gessi;
- un locale per il risveglio e l'osservazione degli operati;
- un deposito per l'armamentario e per il materiale di medicazione (collegato con la sterilizzazione);
- uno spogliatoio per i medici;
- uno spogliatoio per il personale ausiliario;
- un locale per ricerche diagnostiche estemporanee;
- servizi igienici;
- un locale di raccolta per la biancheria usata ed i rifiuti.
La larghezza e la lunghezza di ogni sala operatoria non devono essere inferiori a metri 6.
f) Gruppo parto (per le case di cura che svolgono attività ostetrica):
deve comprendere due sale da parto con adeguato numero di locali per il travaglio, locali idonei per la prima assistenza ai neonati, la preparazione del medico e del personale ausiliario, il deposito di materiale.
Deve essere previsto un gruppo da parto ogni 40 posti-letto di ostetricia, acusticamente isolato e ben collegato con le degenze di ostetricia, con il gruppo operatorio e con l'impianto di sterilizzazione.
g) Locali e servizi per l'isolamento temporaneo degli ammalati di forme diffusive:
devono essere strutturati in stanze ad un letto con ingresso separato da quello destinato agli altri ammalati, con servizi igienici indipendenti e con zona filtro.

Art.21. SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO
La regione, nell'ambito delle convenzioni di cui all'art.18 del decreto legge 8-7-1974, n.264, convertito con legge 17-8-1974, n.386, può chiedere l'istituzione presso le case di cura private di un servizio continuo di pronto soccorso, coordinato, su prescrizione del piano regionale, con gli altri presìdi sanitari locali.
Ciascuna casa di cura privata è tenuta comunque ad assicurare le prime cure a malati o feriti che necessitino di immediata assistenza, disponendone poi, se del caso, il trasferimento mediante autoambulanza ad un ospedale pubblico adeguato alle loro esigenze assistenziali.

Art.22. OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CASA DI CURA
E' fatto obbligo ai titolari delle case di cura private di:
- denunciare gli apparecchi radiologici esistenti nelle case di cura private ai sensi dell'art.195 del testo unico delle leggi sanitarie 27-7-1934, n.1265, e di chiedere la preventiva autorizzazione per detenere sostanze radioattive comunque confezionate;
- provvedere almeno una volta l'anno, ai sensi dell'art.139 del regolamento generale sanitario (R.D. 3-2-1901, n.45, modificato con R.D. 6-12-1928, n.3112), alla generale disinfezione o ripulitura degli ambienti e relativi arredi, nonché alla loro manutenzione.

Art.23. DEGENZE
Ogni casa di cura deve essere articolata in unità di degenza.
L'unità di degenza, corrispondente alla sezione ospedaliera, comprende un numero di posti-letto non superiore a 30.
Le unità di degenza debbono essere aggregate fra di loro per branche affini (medicina e specialità mediche, chirurgia e specialità chirurgiche, ecc.), in raggruppamenti, corrispondenti alle divisioni ospedaliere, che devono comprendere non meno di 50 e non più di 100 posti-letto, ovvero non meno di 30 e non più di 80 per le specialità.
Nelle case di cura sanatoriali, preventoriali o comunque esclusivamente destinate al ricovero di forme morbose non acute, nonché in altre ad indirizzo particolare (centri di recupero e riabilitazione funzionale, climatiche, termali e simili), il raggruppamento, corrispondente alla divisione ospedaliera, deve comprendere non meno di 80 e non più di 120 posti-letto.
Ogni 30 posti-letto devono essere previste almeno due camere ad un letto, con annessi servizi igienici, per l'eventuale separazione di ricoverati.
Ogni unità di degenza deve comprendere almeno:
- un locale di lavoro per il personale di assistenza infermieristica;
- un locale per visita e medicazione;
- un locale per il deposito delle padelle dotato di smaltitoio;
- un servizio igienico per il personale;
- un locale per la distribuzione del vitto con cucinetta;
- un locale di soggiorno;
- un ripostiglio per il materiale di pulizia.
E' consentito che non più di due unità di degenza abbiano in comune alcuni dei locali sopra menzionati (cucinetta, ripostiglio, servizio igienico del personale).
Ogni raggruppamento di unità di degenza deve comprendere almeno:
- un locale per la caposala, con annessi depositi del materiale pulito e dei medicinali;
- una camera per i medici con annesso servizio igienico;
- uno spogliatoio per il personale di assistenza.
In ogni caso deve essere previsto in ciascun piano di degenza un locale per la visita e medicazione, un locale per il personale di assistenza con relativi servizi igienici, una cucinetta, ed una sala per i visitatori e per il soggiorno degli ammalati.

Art.24. CARTELLE CLINICHE
In ogni casa di cura privata è prescritta, per ogni ricovero, la compilazione della cartella clinica, da cui risultino le generalità complete, la diagnosi di entrata, l'anamnesi familiare e personale, l'esame obiettivo, gli esami di laboratorio e specialistici, la diagnosi, la terapia, gli esiti e i postumi.
Le cartelle cliniche, firmate dal medico curante, dovranno portare un numero progressivo ed essere conservate a cura della direzione sanitaria.
In ogni caso di cessazione dell'attività della casa di cura le cartelle cliniche dovranno essere depositate presso l'ufficio comunale o consorziale di igiene.

Art.25. SERVIZI GENERALI
Ogni casa di cura deve essere dotata dei seguenti servizi generali:
a) cucina:
comprende locali separati per ricevere e controllare gli alimenti e le bevande, per la loro conservazione; per la preparazione, cottura e confezione dei pasti; per il lavaggio ed il deposito delle stoviglie e dei carrelli.
Per il personale addetto devono essere disponibili locali per gli spogliatoi e servizi igienici.
Le pareti devono essere ricoperte fino a m.2 con materiale lavabile, impermeabile e resistente alle sollecitazioni meccaniche.
Devono essere installati adeguati impianti per la captazione di fumi, vapori ed odori nei punti di produzione e per la loro pronta eliminazione;
b) lavanderia:
comprende locali ben aerati ed illuminati per la raccolta e la cernita della biancheria e di altri effetti sporchi, per il lavaggio, l'asciugatura, il rammendo, la stiratura, il deposito della biancheria e degli altri effetti puliti, il deposito per i detersivi ed il materiale d'uso, nonché spogliatoi e servizi igienici per il personale.
I locali devono essere attrezzati per la pronta captazione ed eliminazione di vapori, polveri ed odori.
E' consentito che la casa di cura provveda a far eseguire il lavaggio di biancheria non infetta da impianti esterni, purché questa vi sia trasferita in sacchi impermeabili ed a chiusura ermetica. Deve comunque essere previsto un locale di deposito dei sacchi di biancheria sporca.
E' vietato far eseguire il lavaggio di biancheria infetta presso impianti esterni. Questa deve essere sempre bonificata e lavata presso la casa di cura;
c) disinfezione e disinfestazione:
consta di locali destinati al trattamento degli effetti personali e letterecci, della biancheria e in genere dei materiali infetti, nonché al deposito dei disinfettanti.
Il servizio deve essere dotato delle attrezzature occorrenti per le operazioni di disinfezione e di disinfestazione.
Deve essere assicurata una netta separazione tra zone infette e zone non infette, le quali devono comunicare tra loro esclusivamente tramite gli apparecchi di trattamento. L'accesso alla zona infetta deve avvenire attraverso apposito filtro, dotato di servizi igienici per il personale;
d) sterilizzazione:
devono essere previste due zone nettamente separate: una destinata al ricevimento, lavaggio e confezionamento del materiale da trattare; l'altra al deposito ed alla distribuzione del materiale sterile;
e) servizio mortuario:
consiste di locali esclusi alla vista dei degenti e dei visitatori, con separato accesso dall'esterno, destinati alla osservazione, al deposito ed alla esposizione delle salme, nonché ad eventuali riscontri diagnostici anatomo-patologici, ai sensi della legge 15-2-1964, n.83;
f) servizio farmaceutico:
appositi locali devono essere destinati a deposito dei medicinali, dei presidi medico-chirurgici, del materiale di medicazione e degli altri materiali di competenza;
g) assistenza religiosa:
la direzione sanitaria provvede ad assicurare il servizio di assistenza religiosa per coloro che ne facciano richiesta.

Capitolo IV

PERSONALE

Art.26. PERSONALE MEDICO
Art.27. QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE MEDICO
Art.28. REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' MEDICA
Art.29. PERSONALE SANITARIO AUSILIARIO, TECNICO ED AMMINISTRATIVO
Art.30. PERSONALE MEDICO DEL SERVIZIO DI ANALISI
Art.31. PERSONALE MEDICO DEL SERVIZIO DI RADIODIAGNOSTICA
Art.32. PERSONALE MEDICO DEL SERVIZIO DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE
Si omettono.

Capitolo V

REQUISITI, ATTREZZATURE E SERVIZI DI UNITA' DI DEGENZA A CARATTERE SPECIALISTICO E DI CASE DI CURA AD INDIRIZZO SPECIALISTICO

Art.33. PEDIATRIA
Le camere di degenza devono avere la parete che le separa dal corridoio prevalentemente vetrata in modo da consentire la continua e completa sorveglianza dei degenti. Le unità di degenza devono disporre di spazi di soggiorno e svago, coperti e scoperti, ad uso esclusivo dei bambini e proporzionati al loro numero.
Nell'unità di degenza pediatrica deve realizzarsi la separazione fra divezzi e lattanti.
La superficie del posto-letto non deve essere inferiore a 5 metri quadrati per stanze a più letti e a 9 metri quadrati per stanze ad un letto (senza accompagnatore).
Anche quando sia prevista l'assistenza ai neonati immaturi in appositi presidi di cure intensive, devono essere sempre disponibili almeno due termoculle portatili per l'eventuale immediato trasferimento alla più prossima unità di cura intensiva per immaturi, a mezzo di autoambulanze idoneamente attrezzate.
Le unità pediatriche devono essere dotate di adeguato lactarium.
Devono provvedersi gli apprestamenti necessari per il pernottamento delle madri dei ricoverati di età inferiore ai 6 anni e dei soggetti particolarmente abbisognevoli dell'assistenza materna.
Per i locali, per i serramenti, per gli impianti e per gli arredi devono essere adottate misure di sicurezza per evitare incidenti dovuti all'imprudenza dei bambini.

Art.34. OSTETRICIA
In tutte le case di cura provviste di unità di degenza di ostetricia deve essere istituito un servizio con degenza di assistenza neonatale.

Art.35. CASE DI CURA SANATORIALI
Le case di cura sanatoriali devono essere ubicate in località con idonee caratteristiche climatiche e riparate dai venti dominanti; gli edifici devono essere ampiamente soleggiati.
La superficie totale dell'area non deve essere inferiore a 200 metri quadrati per posto-letto.
L'area non occupata dall'edificio deve essere prevalentemente destinata a parco alberato, accessibile ai ricoverati.
Devono essere disponibili adeguati locali di soggiorno, refettori, balconi e verande accessibili anche agli ammalati a letto abbisognevoli di elioterapia.
Le case di cura per forme polmonari ed extrapolmonari devono assicurare una netta separazione tra i due settori.

Art.36. CASE DI CURA PREVENTORIALI E PREVENTORI VIGILATI
I preventori vigilati, per minori fino a 12 anni e adolescenti dai 12 ai 18 anni, devono avere sede in località con adatto clima e riparata dai venti dominanti, e la superficie totale dell'area non deve essere inferiore a 200 metri quadrati per posto-letto. L'area non occupata dall'edificio deve essere destinata prevalentemente a campi di gioco, zone erbose e zone alberate.
Le camere di degenza, distinte per classi di età e, oltre i 6 anni di età, per sesso, devono essere integrate da adeguate stanze di soggiorno e ricreazione, da refettori, da sala visita, da aule scolastiche con la attrezzatura e con gli altri requisiti previsti dalle norme vigenti in materia.
Devono essere assicurate consulenze per le più comuni specialità e devono essere disponibili le relative attrezzature diagnostiche e terapeutiche.

Art.37. CASE DI CURA NEUROPSICHIATRICHE
Le case di cura neuropsichiatriche devono disporre di una superficie totale dell'area non inferiore a 200 metri quadrati per posto-letto, di cui almeno 100 metri quadrati non coperti da costruzioni, per attività sportiva, viabilità, parcheggi e verde.
Le case di cura neuropsichiatriche devono possedere:
- locali ed attrezzature per la raccolta e la elaborazione dei dati necessari ai fini psico-medico-sociali;
- locali ed attrezzature per interviste a scopo diagnostico e per gli interventi psicoterapeutici individuali e di gruppo;
- strutture da adibire per i trattamenti di "ospedale diurno" e di "ospedale notturno" in collegamento funzionale con le attività ambulatoriali ed i servizi extraospedalieri socio-sanitari e di igiene mentale.
Il laboratorio di analisi deve essere attrezzato per le ricerche chimico-cliniche, ematologiche, microbiologiche e sierologiche peculiari della specialità.
Le case di cura devono disporre tra l'altro della attrezzatura necessaria per gli esami di neurofisiopatologia con apparecchi per elettroencefalografia, elettrodiagnostica ed elettroterapia.
Devono essere assicurate le consulenze per le più comuni specialità e devono essere disponibili le relative attrezzature diagnostiche e terapeutiche.
Ai fini del ricovero dei pazienti che rientrano nell'art.1 della legge 14-2-1904, n.36, e nell'art.4 della legge 18-3-1968, n.431, le case di cura devono essere anche in possesso dell'autorizzazione e dei requisiti previsti dalla vigente legislazione.
Le principali strutture della casa di cura neuropsichiatrica debbono essere adatte a consentire la vita giornaliera degli infermi in un adatto clima di sociopsicoterapia e secondo un sistema di comunità terapeutica. La separazione dei sessi, che deve essere prescritta nei locali di ricovero, di trattamento e di riposo, deve essere evitata negli altri ambienti comunitari.
Devono essere previsti locali ed attrezzature, oltre a quelli destinati ai servizi generali ed a quelli sopraccitati:
- per i trattamenti terapeutici intensivi;
- per la sociopsicoterapia;
- per la ludoterapia;
- per la terapia occupazionale;
- per il servizio di assistenza sociale.

Art.38. ADEGUAMENTO DEI SERVIZI GENERALI E DEI SERVIZI DI DIAGNOSI E CURA PER PARTICOLARI TIPI DI CASE DI CURA
I competenti organi regionali, in sede di autorizzazione, ai sensi dell'art.2 del presente decreto, possono consentire alle case di cura private la cui recettività sia inferiore ai 100 posti-letto deroghe alle prescrizioni del presente decreto per quanto concerne i servizi di diagnosi, cura e degenza ed i servizi generali.
Tali deroghe, aventi il fine di adeguare e dimensionare i predetti servizi e le relative attrezzature alla peculiare attività delle singole case di cura, tenuto anche conto della ricettività, debbono comunque garantire la piena idoneità della casa di cura a svolgere le proprie funzioni assistenziali.
Le deroghe possono riguardare:
a) il servizio di radiodiagnostica (art.20, punto b);
b) il servizio di analisi (art.20, punto d)
c) il servizio mortuario (art.22, punto e).
I competenti organi regionali possono, in via eccezionale, e per un periodo di tempo predeterminato in relazione alle disponibilità idriche locali, autorizzare deroghe alla dotazione idrica giornaliera prevista dall'art.6, la quale comunque, non può in alcun caso, scendere al di sotto dei 150 litri.

Capitolo VI

REQUISITI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI "DIRETTORE SANITARIO RESPONSABILE"

Artt.39/42.
Si omettono.

Capitolo VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.43. RICHIAMO LEGISLATIVO
Per quanto non previsto dal presente decreto, si richiamano - in quanto applicabili - la normativa sulle costruzioni ospedaliere, nonché le altre disposizioni legislative in materia ospedaliera.

Art.44. TERMINE ADEGUAMENTO NORME
Le case di cura private devono adeguarsi alle prescrizioni contenute nel presente decreto entro 8 anni dalla data di pubblicazione del decreto stesso a pena di revoca di autorizzazione (termine successivamente differito al 31-12-1988 dal D.M. 23-12-1987, eccezione fatta per l'adeguamento alle prescrizioni di cui agli artt. 6, comma 1, 7, 8, 9, 12, 15, 18, 19, 22, 24 e 38, ultimo comma).
Fino all'emanazione di nuove norme sull'edilizia ospedaliera pubblica, le statuizioni contenute nei precedenti artt. 5 e 10 e quelle di cui agli artt. 35 (primo e secondo comma), 36 (primo comma), 37 (primo comma), non si applicano alle case di cura autorizzate alla data di pubblicazione del presente decreto.




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