(G.U. 3-3-1973, n.58)
NORME PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI E DEGLI ENTI PUBBLICI OPERANTI NEL SETTORE DELLA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.
Art.1
1. La realizzazione unitaria degli obiettivi stabiliti
nei programmi di interventi di edilizia abitativa pubblica
e di edilizia sociale, di cui all'art.1 della legge
22-10-1971 n.865, è affidata al Ministro per
i lavori pubblici e alle regioni in conformità
con gli indirizzi del C.I.P.E. e con le modalità
stabilite nel presente decreto.
Art.2
1. Per il conseguimento dei fini indicati nell'articolo
precedente, il Ministero dei lavori pubblici:
a) provvede ad emanare i criteri generali diretti all'osservanza
delle disposizioni vigenti in materia di edilizia residenziale
pubblica, convenzionata ed agevolata, nonché
di edilizia sociale, da parte degli istituti autonomi
per le case popolari, dei loro consorzi, delle società
e dei privati comunque operanti nel settore, nonché
delle cooperative edilizie e loro consorzi, forniti
di contributo dello Stato o comunque finanziati totalmente
o parzialmente con fondi pubblici;
b) indica ed aggiorna, sentito il comitato per la edilizia
residenziale, i criteri tecnici generali per la progettazione
e l'esecuzione delle costruzioni, in vista del miglioramento
qualitativo della produzione, dell'adeguamento tecnico
e della riduzione dei costi, anche mediante la graduale
adozione dei mezzi di progettazione coordinata ed integrale,
con le conseguenti revisioni della materia inerente
alle modalità di appalto, alla conduzione dei
lavori ed ai collaudi;
c) promuove ed assume, ove occorra, le determinazioni
necessarie al regolamento dei rapporti fra gli istituti
autonomi per le case popolari e l'ufficio incaricato
della liquidazione del patrimonio degli enti di cui
al successivo art.13, sentiti i Ministri che esercitano
la vigilanza sugli enti medesimi;
d) indica, ai fini della formulazione del progetto di
piano di cui al quarto comma dell'art.3 della legge
22-10-1971, n.865, sentita la commissione consultiva
interregionale e il comitato per l'edilizia residenziale,
l'ammontare massimo del costo delle costruzioni, sul
quale potranno essere concessi prestiti a valere sul
fondo di rotazione di cui all'art.55, lettera d), della
stessa legge, nonché il costo ammissibile a
vano o a metro quadrato utile abitabile per i vari
comprensori, in rapporto ai tipi costruttivi ed ai
caratteri tipologici delle abitazioni atti a soddisfare
le esigenze specifiche delle singole località.
Art.3
1. Fino a quando il Ministero dei lavori pubblici non
provvederà all'emanazione dei criteri tecnici
generali di cui alla lettera b) dell'art.2, e le regioni
non avranno fissato le norme tecniche di cui ai successivi
articoli, per tutti gli interventi compresi nei programmi
di cui alla legge 22-10-1971, n.865, il cui progetto
di massima, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, non sia stato presentato per l'approvazione
ai sensi dell' art.62 della stessa legge, si applicano
le disposizioni legislative e regolamentari in vigore.
Art.4
1. Il comitato per l'edilizia residenziale, di cui all'art.2
della legge 22-10-1971, n.865, oltre a quanto previsto
dalla legge istitutiva, quale organo del Ministero
dei lavori pubblici, provvede all'espletamento dei
seguenti compiti:
a) verifica direttamente o attraverso gli istituti autonomi
per le case popolari i versamenti dovuti dagli assegnatari
in proprietà immediata o il pagamento rateale
del prezzo degli enti ed organismi gestori o consegnatari
di immobili di proprietà della gestione case
per lavoratori, dalle cooperative edilizie, dagli istituti
di credito interessati alla concessione di prestiti
a valere sul fondo di rotazione, dai comuni e da altri
enti e privati debitori, a qualunque titolo, nei confronti
della gestione case per lavoratori ai sensi delle leggi
28-2-1949, n.43; 26-11-1965, n.1148; 14-2- 1963, n.60
e successive modifiche e integrazioni;
b) verifica i versamenti dovuti dai datori di lavoro,
dai lavoratori e dallo Stato ai sensi degli artt. 10
e 11 della legge 14-2-1963, n.60, e disciplina i rapporti
con gli enti percettori; con decreto del Ministro per
i lavori pubblici di concerto con i Ministri che esercitano
la vigilanza sui predetti enti percettori sarà
fissata la misura del rinborso delle spese per riscossione
da corrispondersi ai predetti enti percettori a carico
dei contributi riscossi;
c) cura i rapporti con gli altri organi dello Stato
conseguenti all'applicazione dell'art.34 della legge
14-2-1963, n.60;
d) verifica i versamenti dovuti dagli enti ed organismi
di cui all'art.61 della legge 22-10-1971, n.865;
e) provvede alla costituzione, presso la Cassa depositi
e prestiti, del fondo di garanzia di cui all'art.17,
comma quinto, sesto e settimo, della legge 14-2-1963,
n.60, anche in relazione agli interventi di cui all'art.55,
lettera d) , della legge 22-10-1971, n.865;
f) provvede alla disciplina dei rapporti con la Cassa
depositi e prestiti, con gli istituti autonomi per
le case popolari e con gli organismi dagli stessi costituiti,
conseguenti all'espletamento dei compiti relativi alla
gestione degli immobili di edilizia residenziale pubblica,
ivi compresi quelli di cui alle precedenti lettere
a), b) e d);
g) sovrintende alla gestione dei fondi destinati alla
esecuzione dei programmi pluriennali e, per il tramite
della Cassa depositi e prestiti, alle operazioni di
tesoreria necessarie al conseguimento dei fini dei
programmi di edilizia residenziale pubblica;
h) promuove, anche su proposta della commissione consultiva
interregionale prevista dall'art.9 della legge 27-2-1967,
n.48, le operazioni finanziarie rivolte allo sviluppo
dei programmi di edilizia residenziale pubblica, compresi
lo sconto dei contributi statali e le operazioni di
mutuo, nonché, previa autorizzazione del Ministro
per il tesoro, sentito il comitato per il credito ed
il risparmio, quelle di emissione di obbligazioni previste
dall'art.67 della legge 22-10-1971, n.865;
i) verifica, nei limiti dei fondi attribuiti a ciascuna
regione, che si provveda ai conseguenti accreditamenti
agli istituti autonomi per le case popolari, in relazione
allo svolgimento dei programmi costruttivi di cui all'art.55
della legge 22-10-1971, n.865, e di quelli comunque
concernenti l'impiego dei fondi depositati presso la
Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art.5 della
stessa legge, con le modalità previste dall'art.10
del presente decreto;
l) propone al Ministro per i lavori pubblici l'emanazione
di disposizioni atte a facilitare l'applicazione della
legge 22-10- 1971, n.865, e richiede alle regioni notizie
sullo svolgimento dei programmi di esecuzione, ai fini
della necessaria informazione per la predisposizione
dei piani pluriennali;
m) promuove studi, ricerche operative, iniziative di
documentazione, di rilevazione e di scambio nel settore
dell'edilizia residenziale pubblica e propone al Ministro
per i lavori pubblici l'attuazione dei progetti edilizi
sperimentali e dei progetti-pilota, avvalendosi anche
di esperti, nonché di istituti ed organismi
specializzati;
n) sovrintende, fino al trasferimento dei rispettivi
patrimoni e per la parte non ancora trasferita, a tutti
gli adempimenti comunque demandati dalle norme vigenti
agli organi deliberanti della gestione case lavoratori,
dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati
dello Stato, dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia
sociale e degli altri enti di cui all'art.13 del presente
decreto, per quanto attiene ai compiti in materia di
edilizia abitativa o con tale materia connessi.
Per l'espletamento delle funzioni demandategli dalla
legge e dal presente decreto, il comitato per l'edilizia
residenziale si avvale di un ufficio di segreteria
il cui personale è fornito dal Ministero dei
lavori pubblici, nonché di esperti e di personale
dipendenti dagli enti posti in liquidazione ai sensi
del presente decreto o dagli istituti autonomi case
popolari. Il contingente del personale complessivo
che costituisce l'ufficio di segreteria è stabilito
dal Ministro per i lavori pubblici su determinazione
del comitato per l'edilizia residenziale.
La spesa relativa al personale distaccato dagli enti
fa carico allo stato di previsione della spesa del
Ministero dei lavori pubblici.
Il Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il Ministro
per il tesoro, provvede al conferimento degli incarichi
agli esperti ed alla determinazione dei relativi compensi.
Art.5
Le regioni eserciteranno le attribuzioni di cui all'art.4
della legge 22-10-1971, n.865, e inoltre:
a) determinano, nel quadro dei criteri generali predisposti
dal Ministero dei lavori pubblici, le norme tecniche
per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle
costruzioni e per la nomina dei collaudatori, che sarà
effettuata d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici;
b) propongono al Ministero dei lavori pubblici le autorizzazioni
a variare, nel corso dell'attuazione dei programmi,
il costo massimo ammissibile a vano o a metro quadro
utile abitabile, determinato ai sensi della lettera
d), dell'art.2;
c) fissano la percentuale spettante agli Istituti autonomi
per le case popolari e agli altri enti esecutori, quale
rimborso di spese incontrate per le funzioni da esse
esercitate;
d) designano, ai sensi dell'art.57 della legge 22-10-1971,
n.865, per la parte eccedente la capacità di
spesa degli istituti autonomi per le case popolari
e dei loro consorzi, e delle cooperative e dei loro
consorzi, le società a prevalente partecipazione
statale cui affidare l'esecuzione degli interventi,
predisponendo altresì le relative convenzioni
con le modalità previste dallo stesso art.57;
tali convenzioni dovranno essere preventivamente sottoposte
al comitato per l'edilizia residenziale che potrà
suggerire eventuali modifiche o integrazioni;
e) sovrintendono all'esecuzione dei programmi regionali,
esercitando, in relazione all'esecuzione stessa, azioni
di indirizzo e di vigilanza nei confronti degli istituti
autonomi per le case popolari, dei loro consorzi regionali,
delle cooperative edilizie e dei loro consorzi, nonché
degli altri enti, società e amministrazioni
che concorrono all'attuazione dei programmi stessi;
f) provvedono all'emissione, per il tramite dei competenti
istituti autonomi per le case popolari, dei bandi di
prenotazione, in relazione agli stanziamenti effettuati
per gli interventi elencati nell'art.55, lettere b),
c) e d), della legge 22-10-1971, n.865, e a favore
di cooperative edilizie, ai sensi dell'art.68, lettera
b), della stessa legge, stabilendo i criteri per la
formulazione delle graduatorie;
g) provvedono, sentite le organizzazioni sindacali dei
lavoratori maggiormente rappresentative, le associazioni
degli assegnatari di alloggi economici e popolari,
nonché gli enti locali, all'istituzione del
servizio sociale in favore delle famiglie degli assegnatari,
in conformità alle competenze trasferite alle
regioni, ai sensi dei decreti delegati di trasferimento
di poteri in attuazione della legge 16-5-1970 n.28;
h) promuovono la costituzione dei consorzi regionali
tra gli istituti autonomi per le case popolari aventi
sede nella regione.
Art.6
I decreti di espropriazione e di occupazione di urgenza,
emanati nell'ambito delle disposizioni degli artt.
13 e 20 della legge 22-10-1971, n.865, sono di competenza,
ai sensi dell'art.3 del decreto del Presidente della
Repubblica 15-1-1972, n.8, della regione nel cui territorio
sono ubicati i beni oggetto dei provvedimenti.
Art.7
Nell'ambito di ciascuna regione è istituito un
consorzio obbligatorio fra gli istituti per le case
popolari.
Lo statuto del consorzio è approvato dal presidente
della giunta regionale sentito il Ministro per i lavori
pubblici.
Del consiglio di amministrazione del consorzio fanno
parte i presidenti degli istituti autonomi per le case
popolari o loro delegati, e altrettanti rappresentanti
della regione designati dal consiglio regionale, assicurandosi
la rappresentanza delle minoranze, nonché un
rappresentante del Ministero dei lavori pubblici ed
uno del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
un rappresentante degli assegnatari di alloggi economici
e popolari, tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti
designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative ed un rappresentante delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative.
Del collegio dei sindaci del consorzio fa parte un rappresentante
del Ministero del tesoro.
Il presidente del consorzio e, ove previsti dagli statuti,
i vice presidenti, nonché i componenti del consiglio
di amministrazione e del collegio dei sindaci sono
nominati dal presidente della giunta regionale.
Art.8
L'esecuzione dei programmi di edilizia residenziale
pubblica nelle singole province è affidata,
salvo che ricorrano le circostanze di cui all'art.5,
lettera d), agli istituti autonomi per le case popolari
e loro consorzi regionali con l'assunzione di ogni
conseguente responsabilità di ordine tecnico
ed amministrativo.
Nell'esecuzione dei programmi di cui al comma precedente
gli istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi
si atterranno, oltreché alle disposizioni in
vigore, alle direttive impartite, nell'ambito delle
rispettive competenze, dal Ministero dei lavori pubblici
e dalla regione.
Art.9
Gli istituti autonomi per le case popolari, in relazione
ai compiti di cui al precedente art.8, esercitano anche
le seguenti funzioni:
a) provvedono all'approvazione dei programmi esecutivi
di cui alla legge 14-2-1963, n.60, dei progetti delle
opere comprese nei programmi di edilizia residenziale
pubblica ai sensi dell'art.62 della legge 22-10-1971,
n.865, garantendone la conformità alla normativa
tecnica, nonché la rispondenza ai relativi costi
fissati dal Ministero dei lavori pubblici;
b) attestano la validità della dichiarazione
degli interessati relativamente al costo presunto degli
alloggi da costruire o acquistare o migliorare o risanare,
per la determinazione dei prestiti di cui all'art.55,
lettera d), della legge 22-10-1971, n.865;
c) esercitano la vigilanza, con facoltà di sostituzione,
sulle cooperative o loro consorzi, imprese e privati
ai quali è affidata la realizzazione degli interventi
di edilizia residenziale pubblica, secondo le modalità
che saranno stabilite dalla regione;
d) realizzano le costruzioni mediante pubblico appalto
o altra forma di aggiudicazione dei lavori prevista
dalle norme vigenti in materia di lavori pubblici;
e) richiedono, ai sensi dell'art.5, lettera a) del presente
decreto, anche subito dopo l'aggiudicazione dei lavori,
la nomina del collaudatore per tutti gli interventi
di edilizia residenziale pubblica;
f) trasmettono, al termine dei lavori, al competente
organo dell'amministrazione dei lavori pubblici e,
per conoscenza, alla regione copia dello stato finale
dei lavori e la relazione sul conto finale.
Art.10
Presso gli istituti autonomi provinciali per le case
popolari è istituita una gestione speciale per
la gestione dei fondi e la contabilizzazione delle
spese inerenti allo svolgimento dei piani realizzati
con i fondi depositati presso la Cassa depositi e prestiti
ai sensi dell'art.5 della legge 22-10-1971, n.865,
nonché per la gestione e la contabilizzazione
delle entrate conseguenti ai rimborsi da chiunque dovuti
in relazione a prestiti, finanziamenti ed interventi
realizzati ai sensi delle leggi 28-2- 1949, n.43; 20-11-1955,
n.1148; 14-2-1963, n.60, e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché della legge 22-10-1971,
n.865.
Le somme riscosse ai sensi del comma precedente e quelle
direttamente dovute per il patrimonio acquisito ai
sensi della legge 14-2-1963, n.60, e del presente decreto,
nonché quelle dovute ai sensi dell'art.61 della
legge 22-10-1971, n.865, saranno versate nei conti
correnti accesi presso la Cassa depositi e prestiti
ai sensi dell'art.5 della stessa legge con le modalità
che verranno stabilite dal comitato per l'edilizia
residenziale.
I fondi necessari per la realizzazione degli interventi
compresi nei piani di cui al primo comma del presente
articolo verranno messi a disposizione del competente
Istituto autonomo per le case popolare presso la Cassa
depositi e prestiti con decreto del Ministro per i
lavori pubblici, su richiesta del comitato per l'edilizia
residenziale, a seguito della presentazione del programma
di intervento debitamente approvato.
L'Istituto autonomo per le case popolari dispone i pagamenti
sui fondi come sopra accreditati.
Alla data del 1o gennaio 1974 i fondi destinati alla
realizzazione dei programmi deliberati dalla GES.CA.L.
ai sensi della legge 14-2-1963, n.60, ed impegnati,
ai sensi dell'art.3 della legge 22-10-1971, n.865,
verranno messi a disposizione ed accreditati agli istituti
autonomi per le case popolari, con le stesse modalità
di cui ai commi precedenti.
Art.11
Gli enti ed organismi incaricati dell'appalto e della
gestione degli interventi di edilizia residenziale
pubblica sono direttamente responsabili, sia per gli
aspetti tecnici che per quelli amministrativi, dell'esecuzione
degli interventi stessi, secondo quanto disposto dall'art.55
della legge 22-10-1971, n.865, e dal presente decreto.
Agli atti di gestione si applicano le norme per le opere
di conto dello Stato, intendendosi sostituito agli
organi preposti all'approvazione dei singoli atti il
consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo
per le case popolari, che provvede sentita la commissione
di cui all'art.63 della legge 22-10-1971, n.865.
Art.12
Alla data del 31 dicembre 1973 cessano da ogni attività
il comitato centrale ed i comitati provinciali di cui
agli artt. 13 e 24 della legge 14-2-1963, n.60, il
comitato di attuazione di un piano di costruzione di
abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti ed
i relativi comitati provinciali, di cui agli artt.
1 e 7 della legge 30-12-1960, n.1676, il comitato di
coordinamento del programma decennale di costruzione
case per i lavoratori di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28-10-1963, la commissione per l'impiego
del fondo per l'incremento edilizio di cui all'art.12
della legge 10-8-1950, n.715, ed ogni altro organismo
con compiti di programmazione, coordinamento, attuazione,
vigilanza od esecuzione operante nel settore dell'edilizia
residenziale pubblica non previsto dalla legge 20-10-1971,
n.865, e dal presento decreto.
Le funzioni degli organismi di cui al comma precedente
saranno esercitate, a partire dalla stessa data, dal
Ministero dei lavori pubblici, dal comitato per la
edilizia residenziale o dalle regioni, in relazione
ai compiti rispettivamente attribuiti dal presente
decreto e dalla legge 22-10-1971, n.865.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 dicembre 1973, gli organismi di cui al
primo comma continueranno ad esercitare i poteri loro
attribuiti dalle leggi istitutive per l'attuazione
dei programmi deliberati anteriormente al 31 dicembre
1972, nonché per l'attuazione del servizio sociale
di cui all'art.14 della legge 14-2-1963, n.60.
Art.13
Con effetto dal 31 dicembre 1973, restando salvi gli
effetti delle deliberazioni già adottate e approvate,
sono soppressi i seguenti enti:
1) Gestione case per lavoratori (GES.CA.L.);
2) Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES);
3) Istituto nazionale per le case degli impiegati dello
Stato (INCIS);
4) Istituto nazionale autonomo delle case popolari per
le vittime civili di guerra;
5) Istituto nazionale autonomo case popolari per i mutilati
ed invalidi per servizio;
6) Istituto nazionale autonomo delle case popolari per
i soci dell'Associazione nazionale famiglie caduti
e mutilati dell'aeronautica;
7) Istituto nazionale case popolari per i ciechi;
8) Ente edilizio per mutilati ed invalidi di guerra;
9) Gestione speciale per le case popolari dell'Ente
zolfi italiano - Gestione speciale Ente zolfi italiano.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 dicembre 1973, gli enti di cui al primo
comma continueranno ad esercitare i poteri loro attribuiti
dalle leggi istitutive per l'attuazione dei programmi
deliberati anteriormente al 31 dicembre 1972.
Art.14
I beni immobili di proprietà degli enti soppressi,
ad eccezione di quelli in cui essi hanno le loro sedi,
sono devoluti, alla data del 31 dicembre 1973, all'Istituto
autonomo provinciale per le case popolari della provincia
nel cui territorio si trovano.
Dal momento della devoluzione gli istituti autonomi
provinciali per le case popolari subentrano nella titolarità
di tutte le situazioni attive o passive e nei rapporti
processuali inerenti agli immobili di cui hanno acquistato
la proprietà.
I termini non ancora scaduti per l'esercizio, da parte
degli istituti autonomi per le case popolari, di diritti
o facoltà, di natura sostanziale o processuale,
relativi agli stessi immobili sono prorogati di centottanta
giorni dalla data del 31 dicembre 1973.
Entro centoventi giorni dalla stessa data, il Ministero
vigilante sui singoli enti soppressi trasmette a ciascun
Istituto autonomo provinciale per le case popolari
l'inventario del patrimonio immobiliare devoluto con
i documenti e le posizioni di archivio relativi ad
ogni singola unità immobiliare esistenti presso
l'ente di provenienza.
Nello stesso termine il Ministero vigilante trasmette
gli elenchi degli immobili trasferiti a ciascun Istituto
autonomo per le case popolari, ai conservatori dei
registri immobiliari e ai direttori degli uffici tecnici
erariali competenti per territorio, i quali provvedono
immediatamente all'esecuzione delle trascrizioni e
delle variazioni necessarie. Per tali operazioni non
è dovuto alcun diritto, rimborso o emolumento
a qualsiasi titolo.
Art.15
Gli istituti autonomi per le case popolari subentrano,
dalla data del 31 dicembre 1973, in tutti i rapporti
di natura sostanziale o processuale concernenti le
costruzioni in corso di realizzazione da parte degli
enti soppressi nell'ambito delle rispettive circoscrizioni
e le portano a compimento in conformità alle
disposizioni di cui alla legge 22-10-1971, n.865, ed
al presente decreto.
I fondi necessari al completamento delle costruzioni
eventualmente trasferiti nei conti correnti accesi
presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art.5,
primo comma, della legge 22-10-1971, n.865, sono messi
a disposizione ed erogati agli istituti autonomi per
le case popolari con le modalità previste dall'art.10
del presente decreto.
Entro centoventi giorni dalla data del 31 dicembre 1973
il Ministero vigilante trasmette agli istituti autonomi
per le case popolari tutti gli atti, contratti, registri
ed ogni altra documentazione concernenti le costruzioni.
Artt. 16-20
Si omettono perché inerenti la liquidazione degli
enti soppressi ed il trattamento del personale dipendente
dagli enti stessi.
(c) 1996 Note's