(G.U. 1-2-1972, n.29)
NORME PER L'ESECUZIONE DELL'ART.16 DEL DECRETO LEGGE 26 OTTOBRE 1970, N.745, CONVALIDA CON MODIFICA IN LEGGE 18 DICEMBRE 1970, N.1034, RIGUARDANTE LA DISCIPLINA DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE.
Art.1.
Per "legge" nel presente regolamento si intende
il decreto legge 26-10-1970, n.745, convalida con modifica
nella legge 18-12-1970.
Le attribuzioni del prefetto previste dal presente regolamento
sono esercitate dal Presidente della giunta regionale
della regione Valle d'Aosta per le concessioni e autorizzazioni
relative agli impianti da installare in detta regione.
L'Azienda Nazionale Autonoma Strade e l'Ufficio Tecnico
delle Imposte di Fabbricazione sono indicati rispettivamente
con le sigle A.N.A.S. e U.T.I.F.
Art.2.
L'espressione "impianto di distribuzione automatica
di carburanti per uso di autotrazione", di cui
all'art.16 della legge, indica un unitario complesso
commerciale costituito da uno o più apparecchi
di erogazione automatica di carburanti per uso di autotrazione
con le relative attrezzature e accessori.
Art.3.
Con decreto del Ministero all'industria, commercio e
artigianato da emanarsi entro il 30 ottobre di ciascun
anno, con l'osservanza di quanto disposto nell'art.16,
comma quinto, della legge, sono determinati i criteri
obiettivi ed il numero massimo delle nuove concessioni,
escluse quelle relative agli impianti da installare
sulle autostrade.
Il decreto di cui al precedente comma è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale.
Art.4.
Il numero massimo delle nuove concessioni è determinato
per ciascuna provincia tenendo conto del numero delle
attrezzature, dell'ubicazione e della capacità
degli impianti di distribuzione esistenti o in corso
di realizzazione; dell'incremento del consumo di carburanti
per autotrazione verificatosi in ciascuna provincia
nell'anno precedente; dello sviluppo dei traffici e
della rete stradale e di ogni altro utile elemento.
I prefetti comunicano al Ministero all'industria, commercio
e artigianato, entro il 31 marzo di ogni anno, il numero
degli autoveicoli immatricolati nell'anno precedente,
il numero e il tipo per ciascun comune degli impianti
per la distribuzione automatica di carburanti per uso
di autotrazione esistenti e di quelli concessi e non
ancora realizzati, il numero delle concessioni non
ancora eventualmente accordate e ogni altro elemento
utile al fine delle determinazioni previste dal primo
comma del presente articolo.
Art.5.
Per l'accertamento della capacità tecnico-organizzativa
ed economica, necessaria a garantire la continuità
e la regolarità nell'espletamento del pubblico
servizio di distribuzione dei carburanti, il prefetto
deve tener conto:
a) della natura e della durata dell'attività
precedentemente svolta nel settore della distribuzione
di carburanti;
b) della disponibilità di mezzi finanziari adeguati
alla importanza dell'impianto per il quale è
chiesta la concessione;
c) della possibilità di disporre della fornitura
di carburanti per autotrazione adeguata all'importanza
dell'impianto;
d) di ogni altro elemento idoneo a provare la capacità
del richiedente di ben espletare il pubblico servizio.
La capacità tecnico-organizzativa ed economica
è presunta per i titolari di concessioni per
il trattamento industriale degli olii minerali, per
depositi costieri, per depositi interni di carburante
per autotrazione nonché per impianti stradali
con serbatoi aventi una capacità complessiva
di almeno mc.500.
Art.6.
La domanda per chiedere la concessione deve essere presentata
in carta bollata al prefetto competente per territorio
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della
Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al precedente
art.3.
Il richiedente deve:
a) avere compiuto il 21o anno di età;
b) essere cittadino italiano o Ente italiano o degli
altri Stati membri della Comunità Economica
Europea oppure Società avente la sede sociale
in Italia o nei predetti Stati oppure persona fisica
o giuridica avente nazionalità di Stati che
ammettano i cittadini, gli Enti e le Società
italiani all'esercizio dell'attività di distribuzione
di carburanti per uso di autotrazione.
Nel caso in cui il richiedente sia una Società
o un Ente, il requisito dell'età deve essere
riferito al rappresentante legale.
La domanda deve indicare:
1) le generalità e il domicilio del richiedente
e, se trattasi di Ente o Società, del suo legale
rappresentante nonché per la società
le indicazioni prescritte dall'art.2250, commi primo
e secondo del codice civile (1);
2) la località in cui il richiedente intende
installare l'impianto;
3) il proprietario del terreno su cui sarà installato
l'impianto;
4) i carburanti per la cui distribuzione si chiede la
concessione;
5) il numero, per ciascun prodotto, degli apparecchi
automatici che si intendono installare nell'impianto;
6) il tipo degli apparecchi automatici da installare,
specificando i relativi estremi di approvazione del
Ministero dell'interno e dell'ufficio di verifica metrica;
7) la capacità, in metri cubi, del serbatoio
o dei serbatoi cui sono collegati i singoli apparecchi
automatici;
8) le quantità massime, espresse in metri cubi,
di olio lubrificante e di petrolio lampante adulterato
destinato ad uso riscaldamento domestico, confezionati
nei prescritti fusti o recipienti, che il richiedente
intende detenere presso l'impianto.
Alla domanda devono essere uniti:
1) la documentazione tecnica dalla quale risulti la
disposizione planimetrica dell'impianto;
2) l'atto dal quale risulti che il richiedente ha la
disponibilità del terreno sul quale intende
installare l'impianto;
3) ogni documento idoneo a dimostrare il possesso, da
parte del richiedente, della capacità tecnico-organizzativa
ed economica, tenuto conto di quanto previsto al precedente
art.5.
Qualora il richiedente sia titolare di altra concessione
per l'esercizio di impianto per la distribuzione automatica
di carburanti, deve dichiarare la quantità di
carburanti venduti nell'anno precedente in tutti gli
impianti per cui è in possesso di concessioni
o autorizzazioni in tutto il territorio nazionale.
Deve dichiarare, altresì, il numero di impianti
funzionanti di cui ha nella provincia la concessione
o l'autorizzazione e la quantità di carburanti
venduti presso tali impianti.
Nota:
(1) Art.2250 del codice civile. Negli atti e nella corrispondenza
delle società soggette all'obbligo dell'iscrizione
nel registro delle imprese debbono essere indicate
la sede della società e l'ufficio del registro
delle imprese presso il quale questa è iscritta.
Il capitale delle società per azioni, in accomandita
per azioni e a responsabilità limitata deve
essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo
la somma effettivamente versata e quale risulta esistente
dall'ultimo bilancio.
Art.7. La concessione non può essere assentita,
salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:
1) che siano stati dichiarati falliti;
2) che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato,
condanna per un delitto non colposo per il quale la
legge commina la pena della reclusione non inferiore,
nel minimo, a due anni, o, nel massimo, a cinque anni,
ovvero condanna che importi la interdizione dai pubblici
uffici di durata superiore a tre anni;
3) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi
della legge 27-12-1956, n.1423, o siano stati dichiarati
delinquenti abituali;
4) che abbiano riportato, nel quinquennio precedente,
condanne per violazioni costituenti delitti, a termini
del decreto legge 5-5-1957, n.271, convalida, con modifica,
con la legge 2-7-1957, n.474, e successive modificazioni.
L'accertamento dei requisiti di cui al primo comma è
effettuato d'ufficio ai sensi dell'art.18 legge 4-1-1968,
n.15 e dell'art.606 del codice di procedura penale.
Art.8.
Il prefetto, entro un mese dalla data di scadenza del
termine di sessanta giorni stabilito nel primo comma
del precedente art.6, procede ad un esame preliminare
delle domande pervenute, respingendo quelle che risultino
prive delle indicazioni e dei documenti di cui allo
stesso art.6 o presentate da soggetti che si trovino
in una delle condizioni previste dal precedente art.7.
Qualora il richiedente non abbia sufficientemente documentato
il possesso della prescritta capacità tecnico-organizzativa
ed economica, il prefetto lo invita a integrare la
documentazione stessa entro il termine di trenta giorni
dalla data di ricevimento dell'invito.
Sulle domande corredate dalla documentazione necessaria
il prefetto chiede il parere, per quanto di rispettiva
competenza della provincia, del comune, dell'A.N.A.S.,
dei Vigili del Fuoco, dell'U.T.I.F., della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e,
ove occorra, della soprintendenza ai monumenti.
Le determinazioni del consiglio comunale o del sindaco,
secondo le rispettive competenze, riguardano la ubicazione
dell'impianto e le eventuali condizioni alle quali
lo stesso deve soddisfare in rapporto alla polizia
locale e all'occupazione del suolo comunale.
Le determinazioni negative, di cui al precedente comma,
devono essere motivate.
Art.9.
Completata l'istruttoria, il prefetto rilascia la concessione
richiesta attenendosi ai criteri obiettivi determinati
dal Ministero all'industria, commercio e artigianato.
Le domande per le quali l'istruttoria ha avuto esito
favorevole, ma che non possono essere accolte essendo
stato raggiunto il limite massimo delle concessioni
da rilasciare nell'anno, dovranno essere prese in esame
nell'anno successivo integrandone, se necessario, la
istruttoria, sempre che l'interessato ne faccia richiesta
entro il termine stabilito per la presentazione delle
nuove domande di concessione.
Art.10.
Le concessioni hanno la durata di 18 anni e possono
essere rinnovate.
Il decreto di concessione deve, in particolare, stabilire:
a) l'indicazione dei prodotti oggetto della concessione,
il numero dei distributori e la capacità dei
serbatoi per ciascun prodotto;
b) i quantitativi massimi, espressi in metri cubi, di
olio lubrificante e di petrolio lampante adulterato
destinato ad uso riscaldamento domestico, confezionati
nei prescritti recipienti che possono essere custoditi
nell'impianto per la vendita al pubblico;
c) il divieto di porre in esercizio gli impianti di
distribuzione automatica prima che sia stato effettuato
il prescritto collaudo;
d) il termine entro cui l'impianto deve essere posto
in esercizio;
e) l'obbligo del concessionario di assicurare la continuità
e la regolarità del servizio di distribuzione;
f) l'obbligo del concessionario di provvedere alle misure
di sicurezza disposte dalle autorità competenti;
g) il divieto di apportare modifiche agli impianti e
di dare agli stessi una destinazione diversa da quella
assegnata;
h) l'obbligo del concessionario di consentire il libero
accesso agli impianti ai funzionari dell'Amministrazione
finanze ai quali dovranno essere esibiti la contabilità
e ogni altro documento relativi all'attività
dell'impianto, nonché agli altri funzionari
preposti al controllo degli impianti medesimi.
La violazione delle disposizioni di cui alle lettere
c), d), g) del precedente comma comporta la decadenza
dalla concessione. Negli altri casi si applica la disposizione
del terzo comma del successivo art.18.
Art.11.
Per ottenere la concessione per l'installazione e l'esercizio
di impianti di distribuzione automatica di carburanti
per uso di autotrazione sulle autostrade sono prescritti
gli stessi requisiti richiesti nel secondo comma del
precedente art.6 e non debbono sussistere le cause
ostative elencate nell'art.7.
La domanda, redatta in carta bollata e diretta al Ministero
all'industria, commercio e artigianato, deve contenere
le indicazioni di cui al quarto comma dell'art.6 e
ad essa debbono essere allegati, in aggiunta ai documenti
di cui ai nn.1) e 3) quinto comma stesso articolo,
il nulla osta all'installazione dell'impianto rilasciato
dall'A.N.A.S per le autostrade gestite direttamente,
o dalla società concessionaria per le autostrade
date in concessione.
Art.12.
Il Ministero all'industria, commercio e artigianato,
dopo preliminare esame delle domande, trasmette, per
il parere di competenza, copia delle stesse al Ministero
finanze, all'A.N.A.S., ai Vigili del Fuoco e, ove occorra,
alla soprintendenza ai monumenti.
Le amministrazioni di cui al comma precedente devono
far conoscere le determinazioni di loro competenza
entro un mese dalla richiesta.
Art.13.
Le concessioni previste dall'art.11 del presente regolamento
sono assentite con decreto del Ministero all'industria,
commercio e artigianato, di concerto con il Ministero
ai lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., sentito
il Ministero alle finanze.
Il relativo decreto deve contenere tutte le prescrizioni
di cui al secondo comma art.10. La violazione di tali
prescrizioni comporta la decadenza della concessione
ai sensi dell'ultimo comma stesso art.10.
Le concessioni hanno la durata di 18 anni e possono
essere rinnovate.
Art.14.
Per ottenere l'autorizzazione al trasferimento della
concessione in caso di trasferimento della proprietà
dei relativi impianti, a norma dell'art.16, decimo
comma, della legge, il proprietario deve presentare
domanda in carta bollata al prefetto competente per
territorio ovvero, qualora risulti proprietario di
impianti ubicati in diverse province, al Ministero
all'industria, commercio e artigianato.
La domanda deve essere sottoscritta anche da colui a
favore del quale è chiesto il trasferimento
della concessione e deve indicare tutti gli elementi
atti a identificare l'impianto o gli impianti di cui
trattasi.
Il trasferimento della concessione può essere
autorizzato solo a favore di chi sia in possesso dei
requisiti prescritti, sempre che, per effetto del trasferimento,
non si determini una concentrazione di impianti che
possa turbare il regolare andamento del sistema distributivo
in atto nella provincia.
La concessione, dopo il perfezionamento dell'atto di
cessione, è intestata al nuovo titolare.
Art.15.
Il trasferimento ad altra località degli impianti
per la distribuzione automatica di carburanti per uso
di autotrazione, la modifica degli stessi o la concentrazione
di due o più impianti in unico impianto sono
soggetti ad autorizzazione dell'autorità che
ha rilasciato le relative concessioni.
La domanda di autorizzazione deve contenere le indicazioni
di cui ai numeri da 1) a 8) del quarto comma del precedente
art.6 e alla stessa debbono essere uniti i seguenti
documenti:
1) l'atto dal quale risulti che il richiedente ha la
disponibilità del terreno sul quale intende
trasferire l'impianto, qualora trattasi di trasferimenti;
2) la documentazione tecnica dalla quale risulti la
disposizione planimetrica che avrà l'impianto
dopo il trasferimento, la modifica o la concentrazione
richiesta.
Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate
sentiti i pareri prescritti per il rilascio delle concessioni.
E' vietato il trasferimento di impianti per la distribuzione
automatica di carburanti in provincia diversa da quella
in cui l'impianto è installato.
Se gli impianti che si intendono trasferire o concentrare
sono stati potenziati, il trasferimento volontario
non può essere autorizzato prima del decorso
di cinque anni dalla data dell'avvenuto potenziamento.
Se gli impianti di cui si chiede il potenziamento sono
stati trasferiti volontariamente o risultino dalla
concentrazione di altri impianti, il potenziamento
non può essere autorizzato prima del decorso
di cinque anni dalla data dell'avvenuto trasferimento
o dell'avvenuta concentrazione.
Le disposizioni di cui agli ultimi commi del presente
articolo non si applicano agli impianti installati
sulle autostrade.
Art.16.
I titolari di autorizzazioni e concessioni afferenti
ad impianti per la distribuzione automatica di carburanti
che, ai sensi del sesto comma art.16 della legge, possono
mantenere in esercizio gli impianti stessi fino allo
scadere dei dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della legge stessa, per ottenere la nuova concessione
prevista dalle presenti norme, debbono presentare,
secondo le rispettive competenze, al Ministero all'industria,
commercio e artigianato o al prefetto domanda di sostituzione
del provvedimento in loro possesso entro e non oltre
tre mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
Per la sostituzione delle autorizzazioni o delle concessioni
che, ai sensi del sesto comma dell'art.16 della legge,
scadranno al termine del periodo fissato nel provvedimento
originario o, in mancanza, di quello di 18 anni dalla
data di rilascio del provvedimento stesso, la domanda
di cui al precedente comma dovrà essere presentata
dall'interessato sei mesi prima della scadenza del
provvedimento in suo possesso, ovvero non oltre tre
mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento
nel caso in cui non sia possibile osservare il predetto
termine di sei mesi.
Alla domanda deve essere allegata copia della precedente
autorizzazione o concessione.
I titolari e i gestori degli impianti che a norma del
sesto comma art.16 della legge possono continuare nell'esercizio
della loro attività sono soggetti alla nuova
disciplina normativa al fine di garantire la sicurezza,
la continuità e la regolarità del servizio
di distribuzione.
Art.17.
Le nuove concessioni richieste ai sensi del precedente
art.16 sono rilasciate con il solo accertamento della
idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto
al sicuro e regolare espletamento dell'attività
di distribuzione e senza tener conto del limite numerico
stabilito dal Ministero all'industria, commercio e
artigianato ai sensi dell'art.3 del presente regolamento.
Tuttavia, qualora l'impianto non sia stato condotto
direttamente, deve essere accertato anche il possesso
di tutti gli altri requisiti prescritti dalla legge
e dal presente regolamento.
I titolari di autorizzazioni o concessioni di cui al
precedente art.16 che non presentano entro i termini
previsti dall'articolo stesso la domanda per la nuova
concessione o che, avendola presentata, non la ottengano,
possono mantenere in esercizio i relativi impianti
fino alla scadenza dei termini previsti dal sesto comma
dell'art.16 della legge.
Art.18.
Le concessioni previste dalle presenti norme cessano:
a) per scadenza del termine;
b) per decadenza del concessionario;
c) per revoca per motivi di pubblico interesse.
La decadenza e la revoca sono disposte con decreto motivato
dall'autorità concedente, da emanare nella stessa
forma dell'atto revocato.
La decadenza è disposta per inosservanza degli
obblighi imposti dall'art.16 della legge, dal presente
regolamento e dal decreto di concessione, quando l'inadempienza
sia riconosciuta di tale gravità da compromettere
la sicurezza o da turbare la continuità e regolarità
del servizio pubblico di distribuzione dei carburanti.
Il decreto di decadenza o di revoca stabilisce il giorno
di cessazione dell'esercizio dell'impianto.
La scadenza del termine, la decadenza o la revoca comportano
l'obbligo della riduzione in pristino delle superfici
pubbliche e demaniali occupate dagli impianti relativi
salva contraria disposizione contenuta negli atti di
concessione o di diverso accordo stabilito tra le parti.
Se non sia ordinata la riduzione in pristino delle superfici
occupate il concessionario sarà indennizzato
per il solo valore residuo degli impianti da determinare
mediante stima dell'ufficio tecnico erariale, in caso
di revoca della concessione per motivi di pubblico
interesse.
L'indennizzo di cui al precedente comma non è
dovuto nel caso in cui il concessionario ottenga, su
sua richiesta, che la concessione revocata sia sostituita
con altra che l'autorità competente potrà
rilasciare in aggiunta al numero massimo di concessioni
fissato a norma dell'art.3 del presente regolamento,
semprechè l'interessato risulti in possesso
dei requisiti prescritti.
La riduzione in pristino dovrà essere eseguita
nei termini e con le modalità stabiliti dalle
amministrazioni alle quali appartengono le superfici
occupate.
Art.19.
La gestione degli impianti di distribuzione dei carburanti
di cui al presente regolamento può essere affidata
a terzi mediante contratto di cessione gratuita dell'uso
degli apparecchi di distribuzione e delle attrezzature
sia fisse che mobili, nonché degli immobili
destinati al ricovero del gestore e degli utenti e
al deposito dei prodotti in confezioni.
Il contratto di cui al comma precedente deve:
a) avere una durata non inferiore a nove anni, salvo
che la concessione giunga a scadenza prima di tale
termine e non sia rinnovata e senza pregiudizio di
quanto stabilito alle successive lettere g) e h);
b) prevedere il diritto del gestore di sospendere per
ferie l'esercizio dell'attività per non più
di due settimane consecutive ogni anno, nel periodo
che dovrà essere concordato con il concessionario,
con l'osservanza dei turni stabiliti dalle autorità;
c) prevedere l'obbligo del gestore di assicurare in
ogni evenienza la continuità e la regolarità
del pubblico servizio di distribuzione;
d) contenere il divieto per il gestore di cedere il
contratto medesimo o di affidare ad altri la sua esecuzione;
e) prevedere le specifiche obbligazioni il cui inadempimento
determini la sua risoluzione ai sensi dell'art.1456
del codice civile (1);
f) stabilire le condizioni alle quali è consentita
la continuazione del rapporto in caso di decesso o
interdizione del gestore;
g) prevedere la continuità della gestione nel
caso di trasferimento della concessione per vendita
dell'impianto;
h) stabilire a favore del gestore il diritto di prelazione
a parità di condizioni in ordine alla gestione
del nuovo impianto in sostituzione dell'impianto precedentemente
gestito, la cui concessione sia stata revocata per
pubblico interesse;
i) stabilire che la licenza di esercizio prevista dall'art.3
decreto legge 5-5-1957, n.271, convalida con modifica
nella legge 2-7-1957, n.474, e successive modificazioni,
deve essere intestata al titolare della gestione dell'impianto
sul quale grava l'obbligo della tenuta del registro
di carico e scarico.
Il titolare della concessione e il titolare della gestione
dell'impianto sono, agli effetti fiscali, solidalmente
responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione
dell'impianto stesso.
Il concessionario ha libero accesso, in ogni tempo,
nelle aree degli impianti e negli immobili annessi,
allo scopo di esaminare i registri, lo stato di manutenzione
degli impianti, le scorte e la qualità dei prodotti.
Nota:
(1) Art.1456 del codice civile. I contraenti possono
convenire espressamente che il contratto si risolva
nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta
secondo le modalità stabilite. In questo caso
la risoluzione si verifica di diritto quando la parte
interessata dichiara all'altra che intende valersi
della clausola risolutiva.
Art.20.
Qualora si verifichino le circostanze previste nell'ultimo
comma art.16 della legge, la domanda per la concessione
deve indicare la località prescelta e la capacità
dell'impianto.
Il prefetto provvede di ufficio ad acquisire la necessaria
documentazione, avvalendosi dei competenti organi statali.
Nel caso di concessione relativa ad impianti da installare
su strade provinciali o statali devono essere richiesti
i pareri dell'Amministrazione provinciale e dell'A.N.A.S.
Le spese sostenute dai Comuni per l'installazione e
l'esercizio dell'impianto di distribuzione sono considerate
obbligatorie.
La concessione, non trasferibile ad altri soggetti,
è accordata per un periodo massimo di 18 anni
e può essere rinnovata, restando esclusa dal
numero massimo previsto dall'art.3 del presente regolamento.
Nel provvedimento di concessione devono essere indicate
tutte le prescrizioni di cui al secondo comma del precedente
art.10, sulla cui osservanza vigila il prefetto, tenendo
conto che in ogni caso devono essere assicurate la
continuità e la regolarità del pubblico
servizio.
Art.21.
Gli impianti per la distribuzione di carburanti per
uso di autotrazione utilizzato esclusivamente per autoveicoli
di proprietà di amministrazioni pubbliche nonché
quelli ubicati nell'interno di stabilimenti, cantieri,
magazzini e simili, che siano destinati esclusivamente
al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi
dell'impresa non sono soggetti all'osservanza delle
norme contenute nel presente regolamento, ma alla sola
autorizzazione del prefetto da rilasciare sentito il
parere, nell'ambito delle rispettive competenze, del
Comune, del comando dei Vigili del Fuoco, dell'U.T.I.F.
L'autorizzazione deve contenere il divieto di cessione
di carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito,
con l'avvertenza che in caso di inosservanza la autorizzazione
sarà revocata, salva l'applicazione delle sanzioni
penali, di cui all'art.16, comma 4, della legge.
Per l'esercizio degli impianti per usi industriali resta
ferma l'osservanza degli obblighi imposti dal decreto
legge 5-5-1957, n.271, convalida con modifica, con
legge 2-7-1957, n.474, e successive modificazioni.
Art.22.
I provvedimenti emanati dai prefetti, ai sensi del presente
regolamento, sono definitivi.
Art.23.
E' istituita presso il Ministero all'industria, commercio
e artigianato una commissione consultiva per l'applicazione
delle norme contenute nel presente regolamento, presieduta
dal direttore generale delle fonti di energia e delle
industrie di base, e composta: (si omette la composizione).
La commissione, oltre ad esercitare i compiti previsti
dalla legge può, su richiesta del Ministero
all'industria, commercio e artigianato, dare pareri
su ogni questione riguardante la distribuzione dei
carburanti.
Art.24.
Gli impianti per la distribuzione di carburanti ad uso
di autotrazione non possono essere posti in esercizio
prima che siano definitivamente collaudati da apposita
commissione composta nei modi che saranno di volta
in volta indicati nei decreti di concessione o di autorizzazione.
Di tale commissione è sempre chiamato a far
parte un rappresentante dell'U.T.I.F.
Il verbale di collaudo, nel quale devono essere indicati
gli estremi della concessione è trasmesso, a
cura della commissione che lo ha eseguito, all'autorità
concedente la quale ne invia copia all'intestatario
della concessione.
Art.25.
I funzionari incaricati del controllo, qualora accertino
trasgressioni alle norme contenute nell'art.16 della
legge e alle norme contenute nel presente regolamento,
ne informano le autorità concedenti per i provvedimenti
di competenza.
Art.26.
I concessionari di impianti per la distribuzione di
carburanti per uso di autotrazione non possono sospendere
l'esercizio degli impianti senza l'autorizzazione dell'autorità
concedente, salvo quanto previsto alla lettera b) del
comma 2 art.19.
Le autorità competenti, per gravi ed urgenti
ragioni di sicurezza o di interesse pubblico, possono
ordinare l'immediata sospensione dell'esercizio degli
impianti e, se del caso, lo svuotamento dei serbatoi,
dandone immediato avviso al Ministero all'industria,
commercio e artigianato per i provvedimenti di sua
competenza.
Art.27.
Per l'anno 1971 il provvedimento di cui all'art.3 del
presente regolamento è emanato entro tre mesi
dalla data di pubblicazione del regolamento stesso.
Il provvedimento di cui al precedente comma è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro dieci giorni
dalla data della sua emanazione.
Art.28.
All'installazione degli impianti per la distribuzione
dei carburanti per uso di autotrazione si applicano
l'art.43 e gli altri articoli del R.D.27-7-1934, n.1303
compatibili con le norme del presente decreto.
(c) 1996 Note's