(G.U. 3-5-1971, n.109)
NORME DI SICUREZZA PER GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE STRADALE DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI PER AUTOTRAZIONE.
tra virgolette le modifiche ai sensi del D.P.R.17-11-1986, N.1024 e del D.P.R.16-1-1979, n.28
Titolo I
GENERALITÀ
Art.1. CAMPO DI APPLICAZIONE
Le presenti norme si applicano agli impianti di distribuzione
stradale di gas di petrolio liquefatti per autotrazione.
Art.2. ELEMENTI ESSENZIALI DEGLI IMPIANTI
"Gli impianti soggetti alle presenti norme sono
costituiti dai seguenti elementi essenziali:
a) uno o due serbatoi;
b) un gruppo di due elettropompe adibite: a) al rifornimento
di serbatoi; b) all'erogazione del gas di petrolio
liquefatto;
c) eventualmente un elettrocompressore, in sostituzione
o in aggiunta della pompa adibita al rifornimento del
serbatoio;
d) uno o due apparecchi di distribuzione"(così
modificato dal D.P.R.17-11-1986).
In luogo delle elettropompe possono essere impiegate
anche pompe fluido-dinamiche.
I vari elementi degli impianti devono avere le caratteristiche,
i dispositivi di sicurezza e le apparecchiature di
cui agli articoli seguenti.
Titolo II
NORME PER GLI IMPIANTI E DI ESERCIZIO
Capo I
SERBATOIO
Art.3. CARATTERISTICHE E DISPOSITIVI DEI SERBATOI
"I serbatoi devono essere interrati e provvisti
di casse di contenimento in cemento armato.
Devono presentare inoltre le seguenti caratteristiche:
a) capacità totale non superiore a 30 metri cubi;
b) idoneo rivestimento contro le corrosioni;
c) lunghezza delle tubazioni fisse per il travaso, tra
i punti di attacco alle pareti dei serbatoi e quelli
immediatamente esterni alle casse di contenimento,
non superiore ad un metro"(così modificato
dal D.P.R.17-11-1986).
Dev'essere munito infine dei seguenti dispositivi:
a) un indicatore di livello del liquido contenuto nel
serbatoio, fisso e a segnalazione continua;
b) un sistema a pescante fisso per il controllo del
livello massimo ammissibile del liquido;
c) un sistema costituito da due valvole di sicurezza
con possibilità di esclusione di una sola di
esse in caso di controllo o di manutenzione, collegato
ad uno scarico in candela;
d) una valvola di eccesso di flusso per ciascun punto
di attacco delle tubazioni di travaso in fase liquida;
e) una valvola di non ritorno al punto di attacco della
tubazione di travaso in fase liquida;
f) messa a terra con resistenza non superiore a ohm
20.
La sezione del tubo di scarico in candela di cui alla
lettera c) del comma precedente non dev'essere inferiore
a quella di scarico della valvola di sicurezza. In
caso di più valvole collegate al medesimo scarico,
la sezione del tubo di scarico dev'essere non inferiore
alla somma delle sezioni di scarico delle singole valvole.
Lo scarico in candela deve avere la parte terminale
a non meno di m.5 dal piano del calpestio.
Art.4. APPROVAZIONE E COLLAUDO DEL SERBATOIO
Il serbatoio deve essere stato sottoposto, e con esito
favorevole, al controllo della Associazione nazionale
per il controllo della combustione ai sensi del Regio
decreto 12-5-1927, n.824 e del decreto ministeriale
20-8-1933.
Art.5. CASSA DI CONTENIMENTO DEL SERBATOIO
Il serbatoio dev'essere collocato entro una cassa di
contenimento ed a questa ancorato in modo da resistere
ad eventuali spinte idrostatiche.
La cassa di contenimento dev'essere costruita in calcestruzzo
armato, con intonaco interno in malta cementizia o
altri materiali che ne assicurino una equivalente impermeabilità.
Deve inoltre presentare le seguenti caratteristiche:
a) bordi superiori con sporgenza da almeno cm.10 a non
più di cm.40 rispetto al livello del terreno
circostante;
b) dimensioni tali da lasciare uno spazio di almeno
cm.50 fra le pareti e il serbatoio;
c) copertura leggera incombustibile per la protezione
del serbatoio dagli agenti atmosferici.
Gli spazi tra le pareti e il serbatoio devono essere
riempiti con sabbia asciutta.
Art.6. SISTEMAZIONE DEL SERBATOIO NELLA CASSA DI CONTENIMENTO
Nella cassa di contenimento il serbatoio dev'essere
collocato su selle d'appoggio in modo che:
a) la generatrice inferiore risulti ad almeno cm.50
di distanza dal fondo della cassa;
b) la generatrice superiore non superi il livello del
terreno circostante;
c) lo strato di sabbia soprastante il serbatoio abbia
lo spessore di almeno cm.30.
Capo II
POMPE
Art.7. CARATTERISTICHE E REQUISITI DELLE POMPE
Le pompe adibite al travaso e all'erogazione dei gas
di petrolio liquefatti devono essere a perfetta tenuta,
in relazione alla natura chimica e allo stato fisico-chimico
dei gas, e resistenti alla pressione di kg.30 per centimetro
quadrato. Tali requisiti devono risultare dal certificato
di fabbricazione.
La portata e la prevalenza delle pompe devono essere
adeguate alle caratteristiche dell'impianto.
I motori elettrici devono essere di tipo antideflagrante
ai sensi dell'art.330 del decreto del Presidente della
Repubblica 27-4-1955, n.547.
Art.8. INSTALLAZIONE DELLE POMPE
Le pompe devono essere allocate in pozzetto ed installate
in posizione tale rispetto al serbatoio da assicurare
la formazione di un battente liquido atto ad evitare
interruzioni di continuità, per effetto di vaporizzazione,
del liquido circolante nelle apparecchiature.
Sulla tubazione di adduzione alle pompe dev'essere installata
una valvola d'intercettazione manovrabile dall'esterno.
Le pompe devono essere dotate di messa a terra con resistenza
non superiore a ohm 20.
Art.9. CARATTERISTICHE E REQUISITI DEL POZZETTO DELLE
POMPE
Il pozzetto dev'essere realizzato con le seguenti caratteristiche:
a) struttura in cemento armato con intonaco impermeabile;
b) bordi superiori sporgenti almeno cm.10 sul piano
di campagna;
c) scala fissa in metallo antiscintilla ancorata alle
pareti interne;
d) ampiezza tale da consentire l'agevole accesso e le
manovre del personale;
e) copertura con materiali leggeri e incombustibili
per la protezione dagli agenti atmosferici.
Dev'essere isolato rispetto alla cassa di contenimento
del serbatoio, pur essendo consentita la contiguità
tra le rispettive pareti esterne.
Dev'essere dotato di un sistema di ventilazione meccanica,
agente in aspirazione, che assicuri l'estrazione in
non più di 30 secondi di un volume d'aria pari
alla capacità del pozzetto e che abbia:
a) i punti di presa a livello del fondo;
b) il tubo di scarico dal lato opposto al punto di travaso
e a quota di almeno m.3;
c) il motore e il relativo impianto di tipo antideflagrante;
d) la ventola di tipo antiscintilla.
Tutte le parti metalliche del sistema devono essere
elettricamente collegate fra loro e verso terra; la
resistenza verso terra non deve essere superiore a
ohm 20.
I comandi elettrici per l'azionamento delle pompe e
del sistema di ventilazione di cui al comma 3 devono
essere collocati fuori del pozzetto.
Capo III
ELETTROCOMPRESSORE
Art.10. INSTALLAZIONE DELL'ELETTROCOMPRESSORE
L'elettrocompressore di cui al primo comma n.3, dell'art.2,
dev'essere installato a livello di campagna in adiacenza
alla cassa di contenimento del serbatoio.
Esso deve risultare schermato, verso l'area destinata
alla sosta dell'autocisterna nella fase di travaso,
con muretto in calcestruzzo dello spessore di almeno
cm.15, di forma e dimensioni tali che l'elettrocompressore
resti defilato rispetto alla autocisterna in sosta.
Può essere installato anche sul fondo del pozzetto
di cui all'articolo precedente in sostituzione di una
delle pompe.
Art.11. MOTORE DELL'ELETTROCOMPRESSORE
Il motore dell'elettrocompressore dev'essere di tipo
antideflagrante ai sensi dell'art.330 del decreto Presidente
della Repubblica 27-4-1955, n.547.
Capo IV
APPARECCHI DI DISTRIBUZIONE
Art.12. REQUISITI DEGLI APPARECCHI DI DISTRIBUZIONE
Gli apparecchi di distribuzione (colonnine) devono essere
del tipo approvato, ai fini della sicurezza, dal Ministero
dell'Interno.
Devono essere collegati elettricamente a terra con resistenza
non superiore a ohm 20.
Capo V
TUBAZIONI
Art.13. REQUISITI DELLE TUBAZIONI
Le tubazioni rigide di collegamento tra le varie parti
dell'impianto, nonché le relative valvole, devono
essere di acciaio di qualità e saldabile, devono
essere inoltre resistenti a pressione non inferiore
a kg.40 per centimetro quadrato.
Le giunture, quando non siano eseguite mediante saldatura
diretta delle tubazioni, devono essere realizzate a
mezzo di flange, o appositi giunti, saldate ai rispettivi
tubi e aventi le stesse caratteristiche di questi.
Sono vietate le giunture dirette delle tubazioni mediante
filettatura.
Le guarnizioni di tenuta e i bulloni devono essere,
per numero, sezione e qualità, idonei per l'impiego
in tubazioni destinate al passaggio di gas di petrolio
liquefatti.
Sia le tubazioni che le giunture devono avere rivestimento
protettivo contro l'ossidazione.
Art.14. TUBAZIONI DI ALIMENTAZIONE DEGLI APPARECCHI
DI DISTRIBUZIONE
Le tubazioni di adduzione e di ritorno dei gas di petrolio
liquefatti facenti capo agli apparecchi di distribuzione
devono essere ancorate alla base degli apparecchi stessi
e munite ciascuna di una valvola di eccesso di flusso
inserita in adiacenza al punto di ancoraggio. La valvola
dev'essere idonea ad impedire la fuoriuscita di liquido
o di gas anche in caso di asportazione accidentale
dell'apparecchio di distribuzione.
Art.15. SISTEMAZIONE DELLE TUBAZIONI
Le tubazioni rigide devono essere sistemate in cunicoli
di muratura.
I cunicoli devono essere:
a) internamente rivestiti con malta cementizia o con
altri materiali che ne assicurino un'equivalente impermeabilità;
b) riempiti con sabbia asciutta;
c) muniti di copertura resistente alle sollecitazioni
del traffico soprastante;
d) ispezionabili.
Le tubazioni possono essere interrate anche non in cunicoli
a condizione che:
a) siano protette da incamiciatura metallica di diametro
maggiore di almeno cm.2 rispetto a quello della tubazione
interna;
b) le giunture realizzate con flange siano allocate
in pozzetti costruiti con le caratteristiche previste
per i cunicoli di cui al secondo comma;
c) l'incamiciatura sia a perfetta tenuta;
d) l'incamiciatura sia dotata, per ciascun tratto compreso
tra due flange, di uno sfiato costituito da un tubo
con la parte terminale a gomito, munita di reticella
tagliafiamma e sita all'altezza di m.1,50 sul piano
di calpestio.
Capo VI
PUNTO DI TRAVASO
Art.16. DISPOSITIVI PER IL TRAVASO
Le operazioni di travaso dei gas di petrolio liquefatti,
dall'autocisterna al serbatoio e viceversa, devono
essere effettuate a circuito chiuso, mediante due tubazioni
flessibili e snodabili, l'una per la fase liquida,
l'altra per la fase gassosa, che possono essere in
dotazione o all'impianto o all'autocisterna.
Le parti terminali di queste devono essere munite di
flange o raccordi a vite antiscintilla.
Inoltre:
a) l'estremità di attacco all'autocisterna dev'essere
munita di una valvola di eccesso di flusso;
b) l'estremità di attacco al serbatoio dev'essere
munita di una valvola di intercettazione e di una valvola
di eccesso di flusso, quest'ultima direttamente collegata
alla precedente.
Le tubazioni devono essere a flange oppure a raccordi
rapidi, per modo che le operazioni di travaso possano
essere sempre effettuate senza dover ricorrere a raccordi
di passaggio, di cui è fatto divieto assoluto.
Le tubazioni di cui al primo comma devono essere sottoposte
annualmente a cura del gestore dell'impianto o del
proprietario dell'autocisterna, ad una prova idraulica
di pressione a 30 atmosfere. La prova dev'essere effettuata
presso un laboratorio di Stato o di Ente pubblico.
Il certificato dell'eseguita prova dev'essere esibito
a richiesta degli addetti al controllo.
Il collegamento tra autocisterna e serbatoio deve essere
attuato in modo da assicurarne la continuità
elettrica.
Nel luogo in cui si effettuano le operazioni di travaso
deve essere predisposta una presa di terra con resistenza
non superiore a ohm 5 per la messa a terra dell'autocisterna
(così modificato dall'art.1 del D.P.R.16-1-1979,
n.28).
Capo VII
IMPIANTI ELETTRICI
Art.17. REQUISITI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
Negli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio
liquefatti per autotrazione, tutte le installazioni
elettriche devono avere i requisiti previsti nel titolo
VII decreto del Presidente della Repubblica 27-4-1955,
n.547.
Art.18. INTERRUTTORI GENERALI
Gli interruttori generali dei circuiti per l'alimentazione
delle pompe e del compressore e per l'illuminazione
di tutto l'impianto di distribuzione devono essere
centralizzati su quadro al coperto sito a distanza
di almeno m.15 dal centro del serbatoio.
Capo VIII
DIFESA ANTINCENDI
Art.19. MEZZI ANTINCENDI FISSI
Il pozzetto delle pompe deve essere dotato di un sistema
di estinzione ad anidride carbonica avente carica non
inferiore a kg.15 e che sia azionabile a distanza di
almeno m.5 da posizione protetta.
Art.20. MEZZI ANTINCENDI PORTATILI
L'impianto di distribuzione stradale di gas di petrolio
liquefatti per autotrazione deve essere provvisto di
almeno cinque estintori portatili a polvere secca da
kg.12 ciascuno.
Capo IX
NORME DI ESERCIZIO
Art.21. PRESCRIZIONI E DIVIETI
Nell'esercizio dell'impianto di distribuzione stradale
di gas di petrolio liquefatti per autotrazione il titolare
dell'autorizzazione deve osservare e far osservare
sotto la propria responsabilità, le seguenti
norme:
1) le operazioni di travaso dei gas di petrolio liquefatti
non possono essere iniziate se non dopo che:
a) il motore dell'autocisterna sia stato spento e i
circuiti elettrici del mezzo interrotti;
b) le ruote dell'autoveicolo siano state bloccate a
mezzo di cunei;
c) l'autoveicolo stesso sia stato collegato elettricamente
a terra;
d) sia stata controllata ed accertata la piena efficienza
dei raccordi e delle guarnizioni delle tubazioni flessibili
o snodabili da adibire al travaso;
2) durante le operazioni di travaso, il personale addetto
deve rispettare e far rispettare nel modo più
assoluto il divieto di fumare e comunque impedire che
vengano accese o fatte circolare fiamme libere entro
il raggio di almeno m.l0 dal luogo del travaso;
3) durante le operazioni di travaso e di erogazione,
il personale addetto deve sempre tenere a portata di
mano uno degli estintori in dotazione all'impianto,
in perfetta efficienza e pronto all'uso;
4) durante le operazioni di erogazione, il personale
addetto oltre a rispettare e far rispettare i divieti
di cui al n.2), deve accertarsi che i motori degli
autoveicoli da rifornire o comunque in sosta nelle
vicinanze siano spenti;
5) negli impianti misti di cui all'art.27 è vietato
procedere alle operazioni di travaso dei gas di petrolio
liquefatti contemporaneamente al travaso di altri carburanti
liquidi;
6) il personale addetto alla gestione dell'impianto
deve essere:
a) edotto delle norme di esercizio di cui ai precedenti
commi;
b) addestrato alle manovre da compiere per prevenire
o ridurre gli incidenti;
c) istruito all'impiego dei mezzi antincendi.
E' vietato adibire all'esercizio degli impianti minori
di anni 18;
7) nell'ambito dell'impianto ed in posizione ben visibile
deve essere esposto un tabellone riproducente in modo
chiaramente leggibile le norme del presente articolo,
oltre allo schema e planimetria dell'impianto.
Altri avvisi con la scritta "vietato fumare"
devono essere disposti all'ingresso del piazzale e
in vicinanza degli apparecchi di distribuzione e del
serbatoio;
8) in caso d'incendio o di pericolo, il personale deve
immediatamente impedire, attraverso segnalazioni, sbarramenti
ed ogni altro mezzo idoneo, che altri autoveicoli accedano
all'impianto.
Titolo III
UBICAZIONE E DISTANZE DI SICUREZZA
Art.22. UBICAZIONI VIETATE
"Gli impianti di distribuzione stradale di gas
di petrolio liquefatti per autotrazione non possono
sorgere:
a) nella zona territoriale omogenea totalmente edificata,
individuata come zona A nel piano regolatore generale
o nel programma di fabbricazione ai sensi dell'art.2
del decreto ministeriale 2-4-1968, n.1444 e, nei comuni
sprovvisti dei predetti strumenti urbanistici, all'interno
del perimetro del centro abitato, delimitato a norma
dell'art.17 della legge 6-8-1967, n.765, quando, nell'uno
e nell'altro caso, la densità della edificazione
esistente, nel raggio di duecento metri dal centro
del serbatoio da installare, risulti superiore a tre
mc. per mq.;
b) nelle zone di completamento e di espansione dell'aggregato
urbano indicate nel piano regolatore generale o nel
programma di fabbricazione, nelle quali sia previsto
un indice di edificabilità superiore a tre mc.
per mq.;
c) nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico.
L'attestazione che l'area prescelta per l'installazione
dell'impianto non ricade in alcuna delle zone o aree
indicate nel comma precedente è rilasciata dal
sindaco" (così modificato dal D.P.R.16-1-1979,
n.28).
Art.23. DIVIETO DI PERMANENZA IN AREE NON PIU' RISPONDENTI
"L'impianto regolarmente installato in una zona
di completamento o di espansione dell'aggregato urbano
deve essere rimosso, quando, a seguito di variazioni
comunque intervenute nelle caratteristiche della zona,
l'edificazione effettiva abbia superato, nell'area
compresa entro il raggio di duecento metri dal centro
del serbatoio, la densità territoriale di mc.3
per mq.
Il verificarsi delle circostanze ostative alla permanenza
dell'impianto ai sensi del comma precedente é
accertato dalla amministrazione comunale su richiesta
del comandante provinciale dei vigili del fuoco"
(così modificato dal D.P.R.16-1-1979, n.28).
Art.24. DISTANZE DI SICUREZZA ESTERNE
"Ferme restando le norme circa l'ubicazione degli
impianti, l'area su cui questi sorgono deve soddisfare
alle seguenti condizioni:
a) che entro il raggio di m.30 dal punto più
prossimo del serbatoio e degli altri elementi dell'impianto
di cui all'art.2 non esistano, salvo quanto previsto
nell'articolo successivo, edifici di sorta;
b) che nella fascia contigua fino a m.40 di raggio dal
punto più prossimo del serbatoio e degli altri
elementi dell'impianto di cui all'art.2 non esistano
edifici o parti di edifici con cubatura singola superiore
a mc.3.000, né comunque edifici destinati alla
collettività come scuole, ospedali, chiese,
caserme; per edifici giacenti parzialmente nella fascia
suddetta, la cubatura di mc.3.000 va calcolata solo
per la parte insistente nella fascia stessa.
In prossimità di luoghi in cui suole verificarsi
affluenza di pubblico come fermate di linee di trasporto
pubblico, stadi o campi sportivi, circhi equestri o
luna-park a carattere stabile, campi per fiere e mercati,
e simili, la distanza tra il punto più prossimo
del serbatoio e degli altri elementi dell'impianto
di cui all'art.2, e il punto più vicino del
perimetro di detti luoghi, non può essere inferiore
a m.60.
In prossimità di vie di comunicazioni, la distanza
tra il punto più prossimo del serbatoio e degli
altri elementi dell'impianto di cui all'art.2 non può
essere inferiore a:
- m.30 per le autostrade, ferrovie e tranvie;
- m.15 per le altre strade e le vie navigabili.
La distanza di cui al comma precedente va misurata:
a) per le strade e le autostrade, tra l'elemento più
prossimo dell'impianto, di cui all'art.2, e il bordo
della carreggiata, intesa come parte della strada destinata
alla circolazione dei veicoli;
b) per le ferrovie e le tranvie, tra l'elemento più
prossimo dell'impianto, di cui all'art.2, e la rotaia
del binario di corsa più vicino;
c) per le vie navigabili, tra l'elemento più
prossimo dell'impianto di cui all'art.2 ed il limite
della superficie delle acque al livello di guardia.
In prossimità di linee elettriche aeree, la distanza
tra l'elemento più prossimo dell'impianto di
cui all'art.2 e la proiezione della linea elettrica
più vicina non può essere inferiore a
m.15. La distanza é calcolata a partire dal
punto più prossimo del serbatoio e degli apparecchi
di distribuzione" (così modificato dal
D.P.R.16-1-1979, n.28).
Art.25. DISTANZE DI SICUREZZA INTERNE
Nell'area di pertinenza dell'impianto, tra ciascun punto
pericoloso di questo (serbatoio e apparecchi di distribuzione)
ed eventuali installazioni accessorie (chiosco del
gestore, locale lavaggio, deposito attrezzi attinenti
all'impianto, servizi igienici) la distanza non può
essere inferiore a m.10. Per l'abitazione del gestore
la distanza non può essere inferiore a m.20.
Tra gli stessi punti ed eventuali posti di ristoro la
distanza non può essere inferiore a m.20. I
posti di ristoro non possono avere una superficie utile
totale superiore a 30 metri quadrati.
La distanza di cui ai commi precedenti é calcolata
a partire dal punto più prossimo del serbatoio
e degli apparecchi di distribuzione.
Inoltre tra i serbatoi e apparecchi di distribuzione
deve essere rispettata la distanza reciproca di m.8.
Questa é calcolata a partire dal punto più
prossimo del serbatoio.
Art.26. MANCANZA DELLE DISTANZE DI SICUREZZA
Quando per effetto di variazioni intervenute nella situazione
dei luoghi, le distanze di sicurezza di cui agli artt.24
e 25 sono venute a mancare, l'impianto dev'essere rimosso.
Il verificarsi della circostanza di cui al comma precedente
é accertato dal comando provinciale dei vigili
del fuoco.
Capo II
IMPIANTI MISTI
Art.27. DISTANZE NEGLI IMPIANTI MISTI
Nel caso di impianti di distribuzione stradale di gas
di petrolio liquefatti per autotrazione installati
nell'ambito di stazioni di distribuzione stradale di
altri carburanti, oltre al rispetto delle altre norme
del presente decreto deve essere osservata la distanza
di m.10 tra i seguenti elementi dell'uno e dell'altro
impianto:
1) tra i rispettivi serbatoi;
2) tra i rispettivi apparecchi di distribuzione;
3) tra i serbatoi dell'uno e gli apparecchi di distribuzione
dell'altro e viceversa.
Art.28. MANCANZA DELLE DISTANZE DI SICUREZZA NEGLI IMPIANTI
MISTI
Quando negli impianti misti di cui all'articolo precedente,
per effetto di variazioni intervenute nella situazione
dei luoghi, le distanze di sicurezza prescritte agli
artt.24 e 25 sono venute a mancare, l'impianto di distribuzione
stradale di gas di petrolio liquefatti deve essere
rimosso.
Il verificarsi della circostanza di cui al comma precedente
è accertato dal comando provinciale dei vigili
del fuoco.
Art.29. PRESCRIZIONI E DIVIETI NEGLI IMPIANTI MISTI
Negli impianti di cui all'art.27 le prescrizioni e i
divieti previsti nell'art.21 devono osservarsi, in
quanto applicabili, anche nell'esercizio delle stazioni
di distribuzione degli altri carburanti.
Art.30. IMPIANTI NELL'AMBITO DEL DEMANIO MARITTIMO E
DEI PORTI
Per gli impianti da installare nell'ambito del demanio
marittimo, oltre alle norme del presente decreto, si
applicano anche le norme del regolamento per l'esecuzione
del codice della navigazione.
L'installazione degli impianti in ambito portuale é
subordinata anche al nulla osta delle autorità
portuali.
Per gli impianti che sorgono in prossimità del
demanio marittimo, la circostanza che sono venute a
mancare le distanze di sicurezza prescritte dagli artt.24
e 25 viene accertata, ai sensi degli artt.26 e 28,
anche dall'autorità marittima.
Per gli impianti installati nell'ambito del demanio
marittimo, quando, in dipendenza delle sopravvenute
circostanze di cui agli artt.26 e 28, deve procedersi
alla loro rimozione, il relativo provvedimento viene
emesso previa revoca, da parte dell'amministrazione
marittima, dell'atto di concessione.
Titolo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art.31. NORME TRANSITORIE
Gli impianti attualmente esistenti in centri abitati,
secondo la definizione di cui al primo comma dell'art.23,
devono essere rimossi entro due anni dall'entrata in
vigore delle presenti norme.
Ove tuttavia urgenti ed inderogabili motivi di sicurezza
lo richiedano, devono essere rimossi anche prima, appena
tali circostanze siano accertate.
All'infuori dell'ipotesi di cui ai commi precedenti,
gli impianti non conformi alle presenti norme devono
adeguarsi alla nuova disciplina entro due anni dalla
data della loro entrata in vigore.
Tuttavia gli impianti attualmente esistenti in zone
destinate alla espansione dell'aggregato urbano con
indice di fabbricabilità superiore a mc.3 per
metro quadrato possono permanere fino a quando l'indice
di fabbricazione effettiva non abbia superato tale
limite.
Inoltre, gli impianti attualmente esistenti, nei quali
è rispettata la distanza, di m.30 tra i vari
elementi pericolosi e i fabbricati vicini, sono esentati
dall'obbligo di adeguarsi alla distanza di m.40 di
cui all'art.24, lettera a), sempre che non ostino particolari
motivi di sicurezza.
Possono permanere altresì gli impianti per i
quali la condizione di cui al primo comma, lettera
a) dell'art.24 sia soddisfatta per un settore di almeno
tre quarti e per il restante quarto la stessa condizione
sia soddisfatta per un raggio di almeno m.30.
(c) 1996 Note's