(G.U. 29-8-1977, n.234, supplemento)
ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ART.1 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1975, N.382
(Sono trascritti solo i capitoli e gli articoli di interesse tecnico)
NORME AMMINISTRATIVE.
Titolo III
SERVIZI SOCIALI
Capo I
OGGETTO
Art.17 MATERIE DEL TRASFERIMENTO
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative
dello Stato e degli enti di cui all'art.1 nelle materie
"polizia locale urbana e rurale", "beneficenza
pubblica", "assistenza sanitaria ed ospedaliera",
"istruzione artigiana e professionale", "assistenza
scolastica", "musei e biblioteche di enti
locali", come attinenti ai servizi sociali della
popolazione di ciascuna regione.
Capo II
POLIZIA LOCALE URBANA E RURALE
Art.18 POLIZIA LOCALE URBANA E RURALE
Le funzioni amministrative relative alla materia "polizia
locale urbana e rurale" concernono le attività
di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito
del territorio comunale e che non siano proprie delle
competenti autorità statali.
Art.19 POLIZIA AMMINISTRATIVA
Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui
al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con Regio decreto 18-6-1931, n.773, e successive modificazioni:
1) il rilascio della licenza prevista dall'art.60 e
dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia
di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto
di persone o materiali;
8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni,
locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè
o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande
non alcoliche, sale pubbliche per biliardi o per altri
giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa
di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art.86;
9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi
di pubblico spettacolo, di cui all'art.80;
10) i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei
locali di pubblico spettacolo, di cui all'art.84.
Art.20 CONTROLLI DI PUBBLICA SICUREZZA
Resta ferma la facoltà degli ufficiali ed agenti
di polizia di pubblica sicurezza di accedere in qualunque
ora nei locali destinati all'esercizio di attività
soggette ad autorizzazione di polizia a norma dell'articolo
precedente, al fine di vigilare sull'osservanza delle
prescrizioni imposte da leggi o regolamenti dello Stato,
delle regioni e degli enti locali.
Art.21 REGOLAMENTI COMUNALI
Il presidente della giunta regionale trasmette al commissario
del governo copia dei regolamenti comunali in materia
di polizia urbana rurale e degli eventuali atti di
modifica degli stessi, dopo che essi siano divenuti
esecutivi.
Artt. 22- 45
(Si omettono)
Art.46 ISTITUZIONE DELLE SCUOLE STATALI
L'istituzione delle scuole statali materne, elementari
e secondarie viene effettuata dagli organi statali
competenti secondo le norme vigenti, sentite le regioni
interessate sull'ordine di priorità ai fini
della loro attività di programmazione regionale.
Restano ferme le competenze dei consigli scolastici
provinciali.
Capo III
BENI CULTURALI
Art.47 MUSEI E BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI
Le funzioni amministrative relative alla materia "musei
e biblioteche di enti locali" concernono tutti
i servizi e le attività riguardanti l'esistenza,
la conservazione, il funzionamento, il pubblico godimento
e lo sviluppo dei musei, delle raccolte di interesse
artistico, storico e bibliografico, delle biblioteche
anche popolari, dei centri di lettura appartenenti
alla regione o ad altri enti anche non territoriali
sottoposti alla sua vigilanza, o comunque di interesse
locale, nonché il loro coordinamento reciproco
con le altre istituzioni culturali operanti nella regione
ed ogni manifestazione culturale e divulgativa organizzata
nel loro ambito.
Sono comprese tra le funzioni trasferite alle regioni
le funzioni esercitate da organi centrali e periferici
dello Stato in ordine alle biblioteche popolari, alle
biblioteche del contadino nelle zone di riforma, ai
centri bibliotecari di educazione permanente nonché
i compiti esercitati dal servizio nazionale di lettura.
Il personale e i beni in dotazione di tali servizi
ed uffici sono trasferiti ai comuni secondo le modalità
previste dalla legge regionale.
Art.48 BENI CULTURALI
Le funzioni amministrative delle regioni e degli enti
locali in ordine alla tutela e valorizzazione del patrimonio
storico, librario artistico, archeologico, monumentale,
paletnologico ed entantropologico saranno stabilite
con la legge sulla tutela dei beni culturali da emanare
entro il 31 dicembre 1979.
Titolo IV
SVILUPPO ECONOMICO
Capo I
OGGETTO
Art.50 MATERIE DI TRASFERIMENTO
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative
dello Stato e degli enti di cui all'art.1 nelle materie
"fiere e mercati" "turismo ed industria
alberghiera", "acque minerali e termali",
"cave e torbiere", "artigianato",
"agricoltura e foreste", come attinenti allo
sviluppo economico delle rispettive popolazioni.
Capo III
TURISMO ED INDUSTRIA ALBERGHIERA
Art.56 TURISMO ED INDUSTRIA ALBERGHIERA
Le funzioni amministrative relative alla materia "turismo
ed industria alberghiera" concernono tutti i servizi,
le strutture e le attività pubbliche e private
riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo
regionale, anche nei connessi aspetti ricreativi, e
dell'industria alberghiera, nonché gli enti
e le aziende pubbliche operanti nel settore sul piano
locale.
Le funzioni predette comprendono fra l'altro:
a) le opere, gli impianti, i servizi complementari all'attività
turistica;
b) la promozione di attività sportive e ricreative
e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature,
di intesa, per le attività e gli impianti di
interesse dei giovani in età scolare, con gli
organi scolastici. Restano ferme le attribuzioni del
CONI per l'organizzazione delle attività agonistiche
ad ogni livello e le relative attività promozionali.
Per gli impianti e le attrezzature da essa promossi,
la regione si avvale della consulenza tecnica del CONI;
c) la vigilanza sulle attività svolte e sui servizi
gestiti, nel territorio regionale, per quanto riguarda
le attività turistico- ricreative, dagli automobil
club provinciali.
57 ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO
Ferma restando la competenza regionale, ai sensi dell'art.3,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
14 gennaio 1972, n.6 e nei limiti fissati da quanto
previsto dall'art.4 del presente decreto, per la propaganda
all'estero delle iniziative ed attività turistico
alberghiere proprie di ciascuna regione, le regioni
si avvalgono dell'Ente nazionale italiano per il turismo
per l'istituzione e gestione di uffici di rappresentanza,
di informazione e di promozione turistica all'estero.
Fino a quanto l'ENIT non sarà diversamente riorganizzato,
il consiglio di amministrazione, quale risulta dal
decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960,
n.1041, modificato dalla legge 2 agosto 1974 n.365,
è integrato di quattro rappresentanti designati
dall'ANCI, di due rappresentanti designati dall'UPI
e di un rappresentante designato dall'UNCEM. Alla scadenza
del consiglio di amministrazione cessano di farne parte
i rappresentanti di cui all'art.5, lettera d), e) ed
i), del decreto del Presidente della Repubblica 27
agosto 1960, n.1041, e successive modificazioni.
58. COMPETENZE DELLO STATO
Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative
concernenti:
1) il parere del Ministero delle finanze ai fini del
riconoscimento della revoca, della determinazione del
territorio relativo, della classificazione delle stazioni
di cura, soggiorno e turismo, nonché della determinazione
delle località di interesse turistico.
2) il nulla osta al rilascio della licenza per agenzia
di viaggio a persone fisiche o giuridiche straniere,
sentite le regioni.
3) la istituzione e gestione di uffici di rappresentanza,
di informazione e di promozione all'estero, nonché
gli uffici turistici stranieri e di frontiera
4) la vigilanza sull'organo centrale del Club alpino
italiano e dell'Automobil club d'Italia e sull'Ente
nazionale italiano per il turismo.
59. DEMANIO MARITTIMO, LACUALE E FLUVIALE.
Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative
sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente
prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale,
quando la utilizzazione prevista abbia finalità
turistiche e ricreative. Sono escluse dalla delega
le funzioni esercitate dagli organi dello Stato in
materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale
e di polizia doganale.
La delega di cui al comma precedente non si applica
ai porti e alle aree di preminente interesse nazionale
in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato
e alle esigenze della navigazione marittima. L'identificazione
delle aree predette è effettuata, entro il 31
dicembre 1978, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con i Ministri per la difesa,
per la marina mercantile e per le finanze sentite le
regioni interessate. Col medesimo procedimento l'elenco
delle aree predette può essere modificato.
60. ATTRIBUZIONI AI COMUNI.
Sono attribuite ai comuni, al sensi dell'art.118, primo
comma della Costituzione, le funzioni amministrative
in materia di:
a) promozione di attività ricreative e sportive;
b) gestione di impianti e servizi complementari alle
attività turistiche;
c) rifugi alpini, campeggi e altri esercizi ricettivi
extra-alberghieri.
Capo IV
ACQUE MINERALI E TERMALI
61. ACQUE MINERALI E TERMALI.
Le funzioni amministrative relative alla materia <<acque
minerali e termali >> concernono la ricerca e
l'utilizzazione delle acque minerali e termali e la
vigilanza sulle attività relative, ivi comprese
la pronuncia di decadenza del concessionario fermo
restando quanto previsto dal precedente art 0, lettera
u), per il riconoscimento delle acque.
Capo V
CAVE E TORBIERE
Art.62 CAVE E TORBIERE
Le funzioni amministrative relative alla materia "cave
e torbiere" concernono tutte le attività
attinenti alle cave, di cui all'art.2, terzo comma,
ed al titolo terzo del Regio decreto 29-7-1927, n.1443.
Le suddette funzioni amministrative, oltre a quelle
di cui all'art.1 del decreto del Presidente della Repubblica
14-1-1972, n.2, comprendono:
a) l'autorizzazione all'escavazione di sabbie e ghiaie
nell'alve dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali
lacuali di competenza regionale propria o delegata
e la vigilanza sulle attività di escavazione;
b) l'autorizzazione all'apertura e alla coltivazione
di cave e torbiere in zone sottoposte a vincolo alberghiero
o forestale;
c) l'approvazione dei regolamenti per la disciplina
delle concessioni degli agri marmiferi di cui all'art.64,
ultimo capoverso, del Regio decreto 29-7-1927, n.1443;
d) la dichiarazione di appartenenza alla categoria delle
cave della coltivazione di sostanze non contemplate
dall'art.2 del Regio decreto 29-7-1927, n.1443, e successive
modificazioni, né dai decreti emanati ai sensi
dell'art.3 del Regio decreto predetto.
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative
statali in materia di vigilanza sull'applicazione delle
norme di polizia delle cave e torbiere di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9-4-1959, n.128, e
successive modificazioni, nonché le funzioni
di igiene e sicurezza del lavoro in materia di cave
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9-4-1959,
n.128, e quelle già devolute al corpo delle
miniere in materia di cave ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 27-4-1955, n. 547 e 19-3-1956,
n.302.
Le regioni, per l'esercizio delle funzioni di cui al
comma precedente, possono avvalersi del corpo nazionale
delle miniere.
Capo VII
CONSORZI INDUSTRIALI
Art.65. CONSORZI INDUSTRIALI
Ferme restando le funzioni amministrative trasferite
alle regioni relativamente ai piani regolatori, spettano
alle regioni le funzioni amministrative in ordine all'assetto
di consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale
e tutte le funzioni esercitate dallo Stato o da altri
enti pubblici, esclusi i comuni e le province, in materia
di assetto, sistemazione e gestione di zone industriali
e aree industriali attrezzate, e di realizzazione di
infrastrutture per nuovi insediamenti industriali fatte
salve le competenze dello Stato ai sensi della legge
2-5-1976, n.183.
Capo VIII
AGRICOLTURA E FORESTE
Art.66 AGRICOLTURA E FORESTE
Le funzioni amministrative nella materia "agricoltura
e foreste" concernono: le coltivazioni della terra
e le attività zootecniche e l'allevamento di
qualsiasi specie con le relative produzioni, i soggetti
singoli o associati che vi operano, i mezzi e gli strumenti
che vi sono destinati; la difesa e la lotta fitosanitaria;
i boschi, le foreste e le attività di produzione
forestale e di utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali;
la raccolta, conservazione, trasformazione ed il commercio
dei prodotti agricoli, silvo-pastorali e zootecnici
da parte di imprenditori agricoli singoli o associati;
gli interventi a favore dell'impresa e della proprietà
agraria singola e associata; le attività di
divulgazione tecnica e di preparazione professionale
degli operatori agricoli e forestali; le attività
di ricerca e sperimentazione di interesse regionale;
le destinazioni agrarie delle terre di uso civico oltre
le altre funzioni già trasferite e riguardanti
gli usi civici; il demanio armentizio; la bonifica
integrale e montana; gli interventi di protezione della
natura comprese l'istituzione di parchi e riserve naturali
e la tutela delle zone umide.
Le funzioni predette comprendono anche:
a) la propaganda per la cooperazione agricola, la propaganda,
la divulgazione tecnica e l'informazione socio-economica
in agricoltura la formazione e qualificazione professionale
degli operatori agricoli, l'assistenza aziendale ed
interaziendale nel settore agricolo e forestale;
b) il miglioramento fondiario e l'ammortamento fondiario
e l'ammodernamento delle strutture fondiarie;
c) gli interventi di incentivazione e sostegno della
cooperazioni e delle strutture associative per la coltivazione,
la lavorazione ed il commercio dei prodotti agricoli;
d) il miglioramento e incremento zootecnico, il servizio
diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali
e delle zoonosi, la gestione dei centri di fecondazione
artificiale;
e) ogni altro intervento sulle strutture agricole anche
in attuazione di direttive e regolamenti comunitari,
ivi compresa l'erogazione di incentivi e contributi.
Le regioni provvedono, sulla base di criteri stabiliti
da leggi dello Stato, alla ricomposizione, al riordinamento
fondiario, all'assegnazione e alla coltivazione di
terre incolte abbandonate o insufficientemente coltivate.
Sono delegate alle regioni le funzioni delle commissioni
tecniche provinciali di cui all'art.2 della legge 12-6-1962,
n.567.
Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni amministrative
relative alla liquidazione degli usi civici allo scioglimento
delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni
e alla destinazione delle terre di uso civico e delle
terre provenienti da affrancazioni ivi comprese le
nomine di periti ed istruttori per il compimento delle
operazioni relative e la determinazione delle loro
competenze.
Sono trasferite alle regioni le funzioni attualmente
di competenza degli organi dello stato, nonché
le funzioni amministrative attribuite concernenti il
demanio armentizio. I provvedimenti che attengono al
territorio di più regioni, sono adottati, previa
intesa tra loro, delle regioni interessate
Art.67. CONSERVAZIONE E TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI
1. Sono altresì trasferite alle regioni le funzioni
svolte dallo Stato o da altri enti pubblici concernenti
la costruzione e la gestione di impianti per la raccolta,
la conservazione, la lavorazione, la trasformazione,
e la vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonché
per l'allevamento del bestiame, esclusi quelli di interesse
nazionale di cui al successivo terzo comma.
2. Per la gestione in comune, ai sensi dell'art. 8,
del presente decreto, le regioni provvedono nell'ambito
delle indicazioni contenute negli atti statali di indirizzo
o coordinamento.
Art.69. TERRENI MONTANI, FORESTE, CONSERVAZIONE DEL
SUOLO
1. Sono delegate alle regioni le funzioni di cui alla
legge 22-5-1973, n.269, concernente la disciplina della
produzione e del commercio di sementi e di piante di
rimboschimento. Le regioni sono tenute ad istituire
il libro dei boschi da seme di cui all'art. 14 della
predetta legge secondo le modalità che saranno
stabilite dal consiglio dei Ministri, sentita la commissione
di cui all'art. 16. Restano ferme le disposizioni di
cui al capo V e agli artt. 27 e 28 della legge anzidetta.
2. Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni esercitate
dallo Stato o da altri enti pubblici, comprese le camere
di commercio, ed esclusi i comuni e le comunità
montane, concernenti i territori montani, le foreste,
la proprietà forestale privata, rimboschimenti
e le proprietà silvo-pastorali degli enti locali,
compresi i poteri determinazione di vincoli e gli interventi
sui terreni sottoposti a vincoli.
3. Lo Stato con legge può individuare patrimoni
boschivi ai quali si applichino comunque i vincoli
previsti dalla legislazione sulle foreste. La gestione
dei beni forestali può essere affidata dalle
regioni ad aziende interregionali costituite a norma
delle disposizioni di cui all'art.8 del presente decreto.
Le regioni formano programmi per la gestione dei patrimoni
silvo-pastorali dei comuni ed altri enti. Tali programmi
dovranno essere coordinati con gli interventi previsti
dalla legge 3-12-1971, n.1102, e delle relative leggi
regionali di attuazione.
4. Sono altresì trasferite alle regioni le funzioni
di cui alla legge 1-3-1975, n.47, contenente norme
integrative per la difesa de boschi dagli incendi.
I piani di cui all'art.1 della legge predetta vengono
predisposti dalle regioni anche sulla base di intese
interregionali. Le regioni provvedono altresì
a costituire servizi antincendi boschivi. Resta ferma
la competenza dello Stato in ordine all'organizzazione
e gestione, d'intesa con le regioni, del servizio aereo
di spegnimento degli incendi e dell'impiego del corpo
dei vigili del fuoco.
5. Sono inoltre trasferite alle regioni le funzioni
concernenti la sistemazione o idrogeologica e la conservazione
del suolo, le opere di manutenzione forestale per la
difesa delle coste nonché le funzioni relative
alla determinazione del vincolo idrogeologico di cui
al Regio decreto 30-12-1923, n.3267, ivi comprese quelle
esercitate attualmente dalle camere di commercio. Per
la realizzazione di opere di sistemazione idrogeologica
e di difesa del suolo che interessino il territorio
di due o più regioni, queste provvedono mediante
intesa tra loro. Fermo restando quanto stabilito dall'art.
13 del Regio decreto 30-12-1923, n.3267, restano fermi
i vincoli idrogeologici attualmente vigenti fino a
quando non sarà stabilita una nuova disciplina
statale di principio.
6. Le regioni possono altresì provvedere alle
opere destinate alla difesa delle coste interessanti
il rispettivo territorio previa autorizzazione dello
Stato.
Art.73. CONSORZI DI BONIFICA
1. Fermo restando i poteri regionali di istituzione,
fusione e soppressione di cui all'art.6 del decreto
del Presidente della Repubblica 23-6-1962, n. 917,
sono trasferite alle regioni le funzioni esercitate
dallo Stato concernenti i consorzi di bonifica e di
bonifica montana, anche interregionali. Quando si tratta
di consorzi che operino in più regioni, si provvederà
in base ad intese tra le regioni interessate, a norma
dell'art.8 del presente decreto.
2. La classificazione, declassificazione e ripartizione
di territori in consorzi di bonifica o di bonifica
montana e la determinazione di bacini montani che ricadono
nel territorio di due o più regioni e l'approvazione
dei piani generali di bonifica e dei programmi di sistemazione
dei bacini montani che ricadono nel territorio di due
o più regioni, spettano alle regioni interessate,
che vi provvedono sulla base di intesa tra di loro.
Le regioni possono costituire un ufficio comune. A
tal fine, ciascuna regione determina, conformemente
alle intese intervenute e a norma del proprio statuto,
le funzioni, l'organizzazione, le norme di funzionamento
dell'ufficio, nonché le modalità del
concorso della regione nel finanziamento dell'ufficio
e nella attribuzione al medesimo del personale necessario.
Titolo V
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Capo I
OGGETTO
Art.79. MATERIA DI TRASFERIMENTO
1. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative
dello Stato e degli enti pubblici di cui all'art.1
nelle materie "urbanistica, tranvie e linee automobilistiche
di interesse regionale", "viabilità,
acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale",
"navigazione e porti lacuali", "caccia",
"pesca nelle acque interne", come attinenti
all'assetto ed utilizzazione del rispettivo territorio.
Capo II
URBANISTICA
Art.80. URBANISTICA
1. Le funzioni amministrative relative alla materia
"urbanistica" concernono la disciplina dell'uso
del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi,
normativi e gestionali riguardanti le operazioni di
salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché
la protezione dell'ambiente.
Art.81. COMPETENZE DELLO STATO
1. Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative
concernenti:
a) l'identificazione, nell'esercizio della funzione
di indirizzo e di coordinamento di cui all'art.3 della
legge n. 382 del 1975, delle linee fondamentali dell'assetto
del territorio nazionale, con particolare riferimento
alla articolazione territoriale degli interventi di
interesse statale ed alla tutela ambientale ed ecologica
del territorio nonché alla difesa del suolo;
b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle
zone dichiarate sismiche e l'emanazione delle relative
norme tecniche per le costruzioni nelle stesse.
Art.82 BENI AMBIENTALI
Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative
esercitate dagli organi centrali e periferici dello
Stato per la protezione delle bellezze naturali per
quanto attiene alla loro individuazione, alla loro
tutela e alle relative sanzioni.
La delega riguarda tra l'altro le funzioni amministrative
concernenti:
a) l'individuazione delle bellezze naturali, salvo il
potere del Ministro per i beni culturali e ambientali,
sentito il consiglio nazionale per i beni culturali
e ambientali, di integrare gli elenchi delle bellezze
naturali approvate dalle regioni;
b) la concessione delle autorizzazioni o nulla osta
per le loro modificazioni;
c) l'apertura di strade e cave;
d) la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di
pubblicità;
e) la adozione di provvedimenti cautelari anche indipendentemente
dalla inclusione dei beni nei relativi elenchi;
f) l'adozione dei provvedimenti di demolizione e la
irrogazione delle sanzioni amministrative;
g) le attribuzioni degli organi statali centrali e periferici
inerenti alle commissioni provinciali previste dall'art.2
della legge 29-6-1939, n.1497 e dall'art.31 del decreto
del Presidente della Repubblica 3-12-1975, n.805;
h) l'autorizzazione prevista dalla legge 29-11-1971,
n.1097, per la tutela dei Colli Euganei.
Le notifiche di notevole interesse pubblico delle bellezze
naturali e panoramiche eseguite in base alla legge
29-6-1939, n.1497, non possono essere revocate o modificate
se non previo parere del Consiglio nazionale per i
beni culturali.
Il Ministro per i beni culturali e ambientali può
inibire lavori o disporne la sospensione, quando essi
rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze
naturali anche indipendentemente dalla loro inclusione
negli elenchi.
Art.83 INTERVENTI PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative
concernenti gli interventi per la protezione della
natura, le riserve ed i parchi naturali.
Per quanto riguarda i parchi nazionali e le riserve
naturali dello Stato esistenti, la disciplina generale
relativa e la ripartizione dei compiti fra Stato, regioni
e comunità montane, fermo restando l'unitarietà
dei parchi e riserve, saranno definite con legge della
Repubblica entro il 31 dicembre 1979.
Sino all'entrata in vigore della legge di cui al comma
precedente, gli organi di amministrazione dei parchi
nazionali esistenti sono integrati da tre esperti per
ciascuna regione territorialmente interessata, assicurando
la rappresentanza della minoranza.
Resta ferma, nell'ambito delle funzioni di indirizzo
e di coordinamento, la potestà per il governo
di individuare i nuovi territori nei quali istituire
riserve naturali e parchi di carattere interregionale.
E' fatto salvo quanto stabilito dall'art.3 del decreto
del Presidente della Repubblica 22-3-1974, n.279, relativamente
al parco nazionale dello Stelvio.
Capo III
TRANVIE E LINEE AUTOMOBILISTICHE DI INTERESSE REGIONALE
84. TRANVIE E LINEE AUTOMOBILISTICHE DI INTERESSE REGIONALE.
Le funzioni amministrative relative alle materie tranvie
e linee automobilistiche di interesse regionale concernono
i servizi pubblici di trasporto di persone e merci
(esclusi gli effetti postali) esercitati con linee
tranviarie, metropolitane filoviarie, funicolari e
funiviari di ogni tipo, automobilistiche (anche sostitutive
di linee tranviarie e ferroviarie in concessione e
di linee delle ferrovie dello Stato definitivamente
soppresse a norma del regio decreto 21 dicembre 1931,
n.1575), anche se la parte non prevalente del percorso
si svolge nel territorio di un'altra regione.
Le modalità di svolgimento dei servizi pubblici
di trasporto di cui al primo comma che si svolgono
parzialmente in altre regioni finitime, sono stabilite
d'intesa con le regioni nel cui territorio si svolge
la parte minore del percorso dei servizi pubblici di
trasporto.
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative
relative al personale dipendente da imprese concessionarie
di autolinee.
85. TRASFERIMENTO ALLE REGIONI.
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative
concernenti l'approvazione dei regolamenti comunali
relativi ai noleggi ed ai servizi da piazza.
Restano di competenza dello Stato le linee automobilistiche
a carattere internazionale non ché le linee
interregionali che non rientrino nelle competenze regionali
ai sensi dell'articolo precedente e le linee di gran
turismo di carattere interregionale.
86. FUNZIONI DELEGATE.
E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni
amministrative in materia di linee ferroviarie in concessione
anche in gestione commissariale governativa da effettuarsi
con l'assegno delle regioni interessate previo il risanamento
tecnico ed economico a cura dello Stato.
E' delegato alle regioni, con l'assegno delle regioni
interessate, l'esercizio delle funzioni amministrative
in materia di linee ferroviarie secondarie gestite
dall'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dichiarate
non più utili all'integrazione della rete primaria
nazionale dal Ministro per i trasporti.
(Le regioni partecipano al controllo della sicurezza
degli impianti fissi e dei veicoli destinati all'esercizio
dei trasporti regionali, operato dai competenti uffici
dello Stato - comma abrogato dal D.P.R.753/80).
E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni
relative alla sicurezza dei natanti addetti alle linee
di navigazione interna.
Capo IV
VIABILITÀ, ACQUEDOTTI E LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE
REGIONALE
Art.87 VIABILITÀ ACQUEDOTTI E LAVORI PUBBLICI
DI INTERESSE REGIONALE
Le funzioni amministrative relative alla materia "viabilità,
acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale"
concernono: le strade e la loro classificazione, escluse
le strade statali e le autostrade; gli acquedotti di
interesse regionale; le opere pubbliche di qualsiasi
natura, anche di edilizia residenziale pubblica, che
si eseguono nel territorio di una regione.
D'intesa tra Stato e regioni le strade statali possono
essere classificate come regionali e viceversa.
Art.88 COMPETENZE DELLO STATO
Sono di competenza statale le funzioni amministrative
concernenti:
1) le opere marittime relative ai porti di prima categoria
e seconda categoria, prima classe, i fari e le opere
di preminente interesse nazionale per la sicurezza
dello Stato e della navigazione nonché per la
difesa delle coste;
2) le opere idrauliche di prima categoria nonché,
fino all'esperimento delle procedure di cui al successivo
art.89, quelle di seconda categoria;
3) le opere per le vie navigabili di prima classe;
4) le opere concernenti le linee elettriche relative
agli impianti elettrici superiori a 150 mila volts,
le opere relative ricerca, coltivazione, deposito,
ritrattamento e trasporto, anche a mezzo di condotta,
di risorse energetiche, ferma restando la procedura
di cui al precedente art.81, secondo comma e seguenti;
5) le opere aeroportuali che non riguardano aerodromi
esclusivamente turistici;
6) le costruzioni ferroviarie non metropolitane;
7) l'esecuzione di opere concernenti i servizi, il demanio
ed il patrimonio dello Stato, l'edilizia universitaria
nonché la costruzione di alloggi da destinare
a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze
di servizio;
8) l'edilizia di culto;
9) gli interventi straordinari nelle opere di soccorso
relativo calamità di estensione e di entità
particolarmente gravi, nei casi i cui si operi in regime
commissariale ai sensi della legge sulla protezione
civile;
10) le opere di riparazione di danni bellici;
11) la determinazione di criteri generali tecnico-costruttivi
e le norme tecniche essenziali per la salvaguardia
della incolumità pubblica e per la realizzazione
di esigenze unitarie di ordine tecnologico e produttivo;
12) le acque pubbliche nei limiti di cui al successivo
art.90;
13) la programmazione nazionale e la ripartizione sulla
sua base fra le regioni del fondo nazionale per gli
interventi di edilizia residenziale pubblica, la previsione
di programmi congiunturali di emergenza, nonché
la determinazione dei criteri per le assegnazioni di
alloggi e per la fissazione dei canoni.
Art.89 OPERE IDRAULICHE
Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto,
il governo, sentite le regioni, delimita i bacini idrografici
a carattere interregionale. Tale delimitazione può
essere modificata con lo stesso procedimento. Tutte
le opere idrauliche relative ai bacini idrografici
non interregionali sono trasferite alle regioni.
Per le opere idrauliche relative ai bacini idrografici
interregionali si provvederà in sede di legge
di riforma dell'amministrazione dei lavori pubblici.
In mancanza di tale legge le funzioni sono delegate,
a far data dal 1o gennaio 1980, alle regioni interessate
che le esercitano sulla base di programmi fissati e
coordinati dai competenti organi statali. Fino alla
data predetta programmi di intervento vengono predisposti
dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con
il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e d'intesa
con le regioni interessate. Restano ferme le competenze
relative ai bacini interregionali trasferite alle regioni
con il decreto del Presidente della Repubblica 15-1-1972,
n.8.
Con decorrenza dal 1o gennaio 1978 le opere idrauliche
di terza categoria sono attribuite alle regioni.
Art.90 ACQUE
Tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina e
utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione
delle funzioni riservate allo Stato dal successivo
articolo, sono delegate alle regioni che le esercitano
nell'ambito della programmazione nazionale della destinazione
delle risorse idriche e in conformità delle
direttive statali sia generali sia di settore per la
disciplina dell'economia idrica.
In particolare sono delegate le funzioni concernenti:
a) gli aggiornamenti e le modifiche del piano regolatore
generale degli acquedotti concernenti le risorse idriche
destinate dal piano soddisfare esigenze e bisogni dei
rispettivi territori regionali, nonché l'utilizzazione
delle risorse stesse;
b) gli interventi per la costruzione e la gestione degli
impianti e dei servizi di acquedotto non compresi tra
quelli trasferiti ai sensi dell'art.2, lettera b),
del decreto del Presidente della Repubblica 15-1-1972,
n.8;
c) l'imposizione e la determinazione delle tariffe di
vendita delle acque derivate o estratte, nell'ambito
delle direttive statali sulla determinazione dei prezzi
alla produzione o al consumo;
d) la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle
acque sotterranee, ivi comprese le funzioni concernenti
la tutela del sistema idrico del sottosuolo;
e) la polizia delle acque.
Nelle materie precedenti le regioni possono emanare,
a far tempo dal 1o gennaio 1979, ai sensi dell'art.117,
ultimo comma, della costituzione, norme per stabilire
particolari condizioni e modifiche nell'esercizio delle
concessioni di derivazioni di acque pubbliche, che
consentano la realizzazione di usi multipli delle acque
per l'attuazione dei programmi o per il raggiungimento
di speciali obiettivi fissati nell'esercizio di funzioni
trasferite o delegate, che siano compatibili con la
destinazione della concessione della produzione di
energia elettrica.
Art.91 COMPETENZE DELLO STATO
Sono riservate allo Stato, oltre alle funzioni concernenti
la programmazione nazionale generale o di settore della
destinazione delle risorse idriche, le funzioni concernenti:
1) la dichiarazione di pubblicità delle acque,
la formazione e conservazione degli elenchi o catasti
di acque pubbliche, la formazione e la conservazione
degli elenchi o catasti di utenze di acque pubbliche;
nel procedimento istruttorio relativo alla dichiarazione
di pubblicità delle acque, sono sentite le regioni
interessate;
2) la determinazione e la disciplina degli usi delle
acque pubbliche anche sotterranee ivi comprese le funzioni
relative all'istruttoria e al rilascio delle concessioni
di grandi derivazioni; le dighe di ritenuta per le
quali si provvederà in sede di riforma della
disciplina delle acque;
3) il censimento nazionale dei corpi idrici;
4) l'imposizione dei vincoli, gli aggiornamenti e le
modifiche del piano generale degli acquedotti, che
comportino una diversa distribuzione delle riserve
idriche tra le regioni.
Nell'esercizio di tali funzioni lo Stato dovrà
sentire le regioni interessate e tener conto delle
esigenze da queste espresse per l'attuazione di programmi
o per il raggiungimento di speciali obiettivi stabiliti
nell'esercizio di funzioni trasferite o delegate dovrà
comunque pronunciarsi sulle proposte avanzate da una
o più regioni ed indicare in qual modo dovranno
realizzarsi le esigenze prospettate;
5) la individuazione di bacini idrografici a carattere
interregionale, sentite le regioni interessate;
6) l'utilizzazione di risorse idriche per la produzione
di energia elettrica.
Art.92 FUNZIONI DELEGATE
E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni
amministrative esercitate da organi centrali e periferici
dello Stato in materia di:
a) ricostruzione dei beni distrutti da eventi bellici,
esclusi quelli di proprietà dello Stato;
b) attuazione dei piani di ricostruzione.
Art.93 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative
statali concernenti la programmazione regionale, la
localizzazione, le attività di costruzione e
la gestione di interventi di edilizia residenziale
e abitativa pubblica, di edilizia convenzionata, di
edilizia agevolata, di edilizia sociale nonché
le funzioni connesse alle relative procedure di finanziamento.
Sono altresì trasferite le funzioni statali relative
agli IACP fermo restando il potere alle regioni di
cui all'art.13 di stabilire soluzioni organizzative
diverse da esercitarsi in conformità ai principi
stabiliti dalla legge di riforma delle autonomie locali;
in mancanza di questa legge le regioni potranno esercitare
i suddetti poteri dal 1o gennaio 1979.
Sono inoltre trasferite tutte le funzioni esercitate
da amministrazioni, aziende o enti pubblici statali
relativi alla realizzazione di alloggi, salvo che si
tratti di alloggi da destinare a dipendenti civili
o militari dello Stato per esigenze di servizio, nonché
le funzioni degli organi centrali e periferici previste
dalla legge 22-10-1971, n.865 e dalla legge 27-5-1975,
n.166, eccettuate quelle relative alla programmazione
nazionale. Lo Stato attua la programmazione nazionale
nel settore dell'edilizia residenziale pubblica ai
sensi dell'art.11, primo comma, del presente decreto.
Art.94 ULTERIORI TRASFERIMENTI IN MATERIA DI EDILIZIA
PUBBLICA
Sono inoltre trasferite alle regioni le funzioni amministrative
esercitate dall'amministrazione centrale e periferica
dei lavori pubblici, in base al Regio decreto 28-4-1938,
n.1165, e successive modificazioni.
E' trasferita la funzione relativa alla determinazione
dei requisiti e dei prezzi massimi delle abitazioni,
ai sensi art. del decreto legge 6-9-1965, n. 1022,
convertito nella legge 1-11-1965, n.1179, e successive
modificazioni.
Sono altresì le funzioni amministrative svolte
dalle commissioni di vigilanza per l'edilizia economica
e popolare previste dall'art.129 del Regio decreto
28-4-1938, n.1165, dagli artt. 19 e seguenti del decreto
del Presidente della Repubblica 23-5-1964, n.665. Le
commissioni continuano a svolgere tali funzioni nell'attuale
composizione, fino a diversa disciplina della materia
nell'ambito di apposita normativa statale di principio.
Sono infine trasferite ai sensi dell'art.109 del presente
decreto le funzioni dirette ad agevolare l'accesso
al credito nella materia di cui ai precedenti articoli,
ivi comprese quelle concernenti la erogazione di contributi
in conto capitale o nel pagamento degli interessi,
la prestazione delle garanzie ed i rapporti con gli
istituti di credito.
Art.95 ATTRIBUZIONI AI COMUNI
Le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione
di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono
attribuite ai comuni, salva la competenza dello Stato
per l'assegnazione di alloggi da destinare a dipendenti
civili e militari dello Stato per esigenze di servizio.
Art.96 ATTRIBUZIONI DELLE PROVINCE
Sono attribuite alle province le funzioni amministrative
concernenti la sospensione temporanea della circolazione
sulle strade per motivi di pubblico interesse, ai sensi
dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n.393, fermi restando
i poteri del prefetto previsti dallo stesso articolo
per motivi di pubblica sicurezza e di esigenze militari;
la disciplina del transito periodico di armamenti e
greggi ai sensi dell'art.3, secondo comma, del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica; la vigilanza
e l'autorizzazione delle scuole di veicoli a motore,
ai sensi dell'art.84 D.P.R. 15 giugno 1959, n.393.
Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative
concernenti:
a) il coordinamento mediante conferenze tra gli enti
interessati dell'esercizio delle funzioni disciplinate
dagli art. 3 e 4 D.P.R. 15 giugno 1959, n.393;
b)le attività istruttorie relative alla tenuta
dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci,
con facoltà di subdelegare le stesse alle province.
Le funzioni di cui al primo comma saranno esercitate
dalla provincia sulla base delle disposizioni contenute
nella legge di riforma degli enti locali territoriali
e, in mancanza, dal 1o gennaio 1980.
Capo VIII
TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI
Art.101 FUNZIONI AMMINISTRATIVE TRASFERITE
Sono trasferite alle regioni salvo quanto disposto successivamente,
le funzioni amministrative esercitate dagli organi
centrali e periferici dello Stato in ordine all'igiene
del suolo e dell'inquinamento atmosferico, idrico,
termico ed acustico, compresi gli aspetti igienico
sanitari delle industrie insalubri.
Il trasferimento riguarda in particolare le funzioni
concernenti
a) la disciplina degli scarichi e la programmazione
degli interventi di conservazione e depurazione delle
acque e di smaltimento dei rifiuti liquidi o idrosolubili;
b) la programmazione di interventi per la prevenzione
ed il controllo dell'igiene del suolo e la disciplina
della raccolta, trasformazione e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani industriali;
c) la tutela dell'inquinamento atmosferico ed idrico
di impianti termici ed industriali e da qualunque altra
fonte, con esclusione di quello prodotto da scarichi
veicolari;
d) il controllo e la prevenzione dell'inquinamento acustico
prodotto da sorgenti fisse, nonché quello prodotto
da sorgenti mobili se correlate a servizi, opere ed
attività trasferite alle regioni;
e) la formazione professionale degli addetti alla gestione
degli impianti termici.
Sono inoltre trasferite alle regioni le funzioni statali
relativi ai comitati regionali per l'inquinamento atmosferico,
che potranno essere integrati nella loro composizione
e nelle loro funzioni anche con riferimento alle funzioni
regionali in materia di igiene acustica, idrica del
suolo; nonché alla commissione provinciale per
la protezione sanitaria della popolazione dai rischi
delle radiazioni, di cui all'art.89 del decreto del
Presidente della Repubblica 13-2-1964, n.185.
Art.102 COMPETENZE DELLO STATO
Ferme restando le competenze attribuite allo Stato dalla
legge 10-5-1976, n.319, sono di competenza dello Stato
le funzioni amministrative concernenti:
1) la fissazione dei limiti inderogabili d'accettabilità
delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera
e delle emissioni sonore;
2) il coordinamento dell'attività di ricerca
e sperimentazione tecnico scientifica;
3) la rilevazione nazionale dei fenomeni di inquinamento
e la determinazione delle tecniche di rilevamento e
dei metodi di analisi degli inquinamenti;
4) la determinazione, d'intesa con le regioni interessate,
di zone di controllo dell'inquinamento atmosferico
a carattere interregionale ed il coordinamento delle
attività delle regioni;
5) i programmi di disinquinamento fuori dai casi previsti
dalla legge 10-5-1976, n.319, da adottare d'intesa
con le regioni interessate;
6) i provvedimenti straordinari a tutela dell'incolumità
pubblica;
7) l'inquinamento atmosferico ed acustico da fonti veicolari,
ad eccezione di quanto previsto dall'art.104, primo
comma;
8) l'inquinamento acustico da sorgenti mobili connesse
ad attività, opere o servizi statali;
9) il rilascio e la revoca del patentino di cui all'art.16
legge 13-7-1966, n.615;
10) la protezione dell'inquinamento radioattivo derivante
dall'impiego di sostanze radioattive, nonché
dalla produzione e dall'impiego dell'energia nucleare.
Art.103 FUNZIONI DELEGATE
E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni
amministrative esercitate da organi centrali dello
Stato concernenti la disciplina, nell'ambito delle
direttive statali, degli scarichi effettuati in mare,
comunque provenienti dal territorio costiero, con esclusione
delle funzioni strettamente connesse alla disciplina
della navigazione.
Art.104 ATTRIBUZIONE AGLI ENTI LOCALI
Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative
concernenti il controllo dell'inquinamento atmosferico
proveniente da impianti termici; il controllo, in sede
di circolazione, dell'inquinamento atmosferico od acustico
prodotto da auto e motoveicoli; la rilevazione, il
controllo, la disciplina integrativa e la prevenzione
delle emissioni sonore.
Sono attribuite alla provincia le funzioni amministrative
concernenti: il controllo sulle discariche e sugli
impianti di trasformazione e smaltimento dei rifiuti;
la prevenzione dell'inquinamento atmosferico e la gestione
dei servizi di rilevazione delle emissioni e di controllo
degli impianti industriali.
Le funzioni attribuite ai comuni ed alle province dai
commi precedenti saranno esercitate sulla base delle
disposizioni contenute nella legge di riforma degli
enti locali territoriali e, comunque, dal 1o gennaio
1980.
Restano ferme sino a quella data le competenze oggi
spettanti ai comuni ed alle province.
Art.105 UTILIZZAZIONE DI UFFICI ED ORGANI TECNICI
finché le regioni e gli enti locali non abbiano
istituito propri organi od uffici tecnici specificatamente
competenti, si avvalgono degli organi ed uffici tecnici
statali centrali e periferici per l'esercizio delle
funzioni trasferite in materia di tutela dagli inquinamenti.
Per l'esercizio delle funzioni delegate nella suddetta
materia, le regioni e gli enti locali devono avvalersi
degli organi ed uffici tecnici statali.
Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art.106 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ
Sono comprese tra le funzioni amministrative trasferite
o delegate alle regioni nelle materie indicate dal
presente decreto anche quelle concernenti i procedimenti
di espropriazione per pubblica utilità, le dichiarazioni
di indifferibilità ed urgenza dei lavori e le
occupazioni temporanee e d'urgenza.
Restano di competenza dello Stato le funzioni amministrative,
di cui al comma precedente, per le opere pubbliche
la cui esecuzione é di sua spettanza.
Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative
concernenti le occupazioni temporanee e d'urgenza ed
i relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche
o di pubblica utilità la cui esecuzione é
di loro spettanza.
Art.107 ORGANI TECNICI DELLO STATO
Le regioni possono avvalersi, nell'esercizio delle funzioni
amministrative proprie e delegate, degli uffici ed
organi tecnici anche consultivi dello Stato.
Possono essere chiamati a far parte degli organi consultivi
regioni, secondo le norme regionali che ne disciplinano
la composizione, funzionari designati dagli uffici
o organi, di cui al comma precedente, ad essi appartenenti.
Le regioni possono avvalersi del patrocinio legale della
consulenza dell'avvocatura dello Stato. Tale disposizione
non si applica nei giudizi in cui sono parti l'amministrazione
dello Stato le regioni, eccettuato il caso di litisconsorzio
attivo. Nel caso di litisconsorzio passivo, qualora
non vi sia conflitto d'interessi tra Stato e regione,
quest'ultima può avvalersi del patrocinio dell'avvocatura
dello Stato.
Art.108 CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI
Le regioni possono avvalersi, a norma del primo comma
dell'articolo precedente, del Consiglio superiore dei
lavori pubblici per tutte le funzioni attribuite allo
stesso dalle leggi dello Stato e delle regioni.
Art.109 AGEVOLAZIONI DI CREDITO
Sono comprese fra le funzioni amministrative trasferite
alle regioni nelle materie di cui al presente decreto,
anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per
agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti
in base a legge dello Stato, nonché la disciplina
dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione
dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato
e i controlli sulla sua effettiva destinazione.
Resta ferma la competenza degli organi statali relativa
all'ordinamento creditizio, agli istituti che esercitano
il credito, alla determinazione dei tassi massimi praticabili
dagli istituti.
La determinazione dei tassi minimi di interesse agevolati
a carico dei beneficiari é operata ai sensi
dell'art.3 della legge 22 7-1975, n.382.
Il trasferimento di funzioni di cui al primo comma comprende
le funzioni di determinazione dei criteri applicativi
dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia,
di prestazione di garanzie e d assegnazione di fondi,
anticipazioni e quote di concorso, destinati alla agevolazione
dell'accesso al credito sulle materie di competenze
regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione
definiti in sede statale o comunitaria.
(c) 1996 Note's