[Note's] DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N.616

(G.U. 29-8-1977, n.234, supplemento)

ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ART.1 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1975, N.382

(Sono trascritti solo i capitoli e gli articoli di interesse tecnico)

NORME AMMINISTRATIVE.

Titolo III
SERVIZI SOCIALI

Capo I
OGGETTO

Art.17 MATERIE DEL TRASFERIMENTO
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti di cui all'art.1 nelle materie "polizia locale urbana e rurale", "beneficenza pubblica", "assistenza sanitaria ed ospedaliera", "istruzione artigiana e professionale", "assistenza scolastica", "musei e biblioteche di enti locali", come attinenti ai servizi sociali della popolazione di ciascuna regione.

Capo II
POLIZIA LOCALE URBANA E RURALE

Art.18 POLIZIA LOCALE URBANA E RURALE
Le funzioni amministrative relative alla materia "polizia locale urbana e rurale" concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non siano proprie delle competenti autorità statali.

Art.19 POLIZIA AMMINISTRATIVA
Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18-6-1931, n.773, e successive modificazioni:
1) il rilascio della licenza prevista dall'art.60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o materiali;
8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcoliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art.86;
9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art.80;
10) i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui all'art.84.

Art.20 CONTROLLI DI PUBBLICA SICUREZZA
Resta ferma la facoltà degli ufficiali ed agenti di polizia di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazione di polizia a norma dell'articolo precedente, al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi o regolamenti dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

Art.21 REGOLAMENTI COMUNALI
Il presidente della giunta regionale trasmette al commissario del governo copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che essi siano divenuti esecutivi.

Artt. 22- 45
(Si omettono)

Art.46 ISTITUZIONE DELLE SCUOLE STATALI
L'istituzione delle scuole statali materne, elementari e secondarie viene effettuata dagli organi statali competenti secondo le norme vigenti, sentite le regioni interessate sull'ordine di priorità ai fini della loro attività di programmazione regionale. Restano ferme le competenze dei consigli scolastici provinciali.

Capo III
BENI CULTURALI

Art.47 MUSEI E BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI
Le funzioni amministrative relative alla materia "musei e biblioteche di enti locali" concernono tutti i servizi e le attività riguardanti l'esistenza, la conservazione, il funzionamento, il pubblico godimento e lo sviluppo dei musei, delle raccolte di interesse artistico, storico e bibliografico, delle biblioteche anche popolari, dei centri di lettura appartenenti alla regione o ad altri enti anche non territoriali sottoposti alla sua vigilanza, o comunque di interesse locale, nonché il loro coordinamento reciproco con le altre istituzioni culturali operanti nella regione ed ogni manifestazione culturale e divulgativa organizzata nel loro ambito.
Sono comprese tra le funzioni trasferite alle regioni le funzioni esercitate da organi centrali e periferici dello Stato in ordine alle biblioteche popolari, alle biblioteche del contadino nelle zone di riforma, ai centri bibliotecari di educazione permanente nonché i compiti esercitati dal servizio nazionale di lettura. Il personale e i beni in dotazione di tali servizi ed uffici sono trasferiti ai comuni secondo le modalità previste dalla legge regionale.

Art.48 BENI CULTURALI
Le funzioni amministrative delle regioni e degli enti locali in ordine alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, librario artistico, archeologico, monumentale, paletnologico ed entantropologico saranno stabilite con la legge sulla tutela dei beni culturali da emanare entro il 31 dicembre 1979.

Titolo IV
SVILUPPO ECONOMICO

Capo I
OGGETTO

Art.50 MATERIE DI TRASFERIMENTO
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti di cui all'art.1 nelle materie "fiere e mercati" "turismo ed industria alberghiera", "acque minerali e termali", "cave e torbiere", "artigianato", "agricoltura e foreste", come attinenti allo sviluppo economico delle rispettive popolazioni.

Capo III
TURISMO ED INDUSTRIA ALBERGHIERA

Art.56 TURISMO ED INDUSTRIA ALBERGHIERA
Le funzioni amministrative relative alla materia "turismo ed industria alberghiera" concernono tutti i servizi, le strutture e le attività pubbliche e private riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale, anche nei connessi aspetti ricreativi, e dell'industria alberghiera, nonché gli enti e le aziende pubbliche operanti nel settore sul piano locale.
Le funzioni predette comprendono fra l'altro:
a) le opere, gli impianti, i servizi complementari all'attività turistica;
b) la promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature, di intesa, per le attività e gli impianti di interesse dei giovani in età scolare, con gli organi scolastici. Restano ferme le attribuzioni del CONI per l'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le relative attività promozionali. Per gli impianti e le attrezzature da essa promossi, la regione si avvale della consulenza tecnica del CONI;
c) la vigilanza sulle attività svolte e sui servizi gestiti, nel territorio regionale, per quanto riguarda le attività turistico- ricreative, dagli automobil club provinciali.

57 ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO
Ferma restando la competenza regionale, ai sensi dell'art.3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n.6 e nei limiti fissati da quanto previsto dall'art.4 del presente decreto, per la propaganda all'estero delle iniziative ed attività turistico alberghiere proprie di ciascuna regione, le regioni si avvalgono dell'Ente nazionale italiano per il turismo per l'istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazione e di promozione turistica all'estero.
Fino a quanto l'ENIT non sarà diversamente riorganizzato, il consiglio di amministrazione, quale risulta dal decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n.1041, modificato dalla legge 2 agosto 1974 n.365, è integrato di quattro rappresentanti designati dall'ANCI, di due rappresentanti designati dall'UPI e di un rappresentante designato dall'UNCEM. Alla scadenza del consiglio di amministrazione cessano di farne parte i rappresentanti di cui all'art.5, lettera d), e) ed i), del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n.1041, e successive modificazioni.

58. COMPETENZE DELLO STATO
Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
1) il parere del Ministero delle finanze ai fini del riconoscimento della revoca, della determinazione del territorio relativo, della classificazione delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, nonché della determinazione delle località di interesse turistico.
2) il nulla osta al rilascio della licenza per agenzia di viaggio a persone fisiche o giuridiche straniere, sentite le regioni.
3) la istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazione e di promozione all'estero, nonché gli uffici turistici stranieri e di frontiera
4) la vigilanza sull'organo centrale del Club alpino italiano e dell'Automobil club d'Italia e sull'Ente nazionale italiano per il turismo.

59. DEMANIO MARITTIMO, LACUALE E FLUVIALE.
Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando la utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative. Sono escluse dalla delega le funzioni esercitate dagli organi dello Stato in materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di polizia doganale.
La delega di cui al comma precedente non si applica ai porti e alle aree di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima. L'identificazione delle aree predette è effettuata, entro il 31 dicembre 1978, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la difesa, per la marina mercantile e per le finanze sentite le regioni interessate. Col medesimo procedimento l'elenco delle aree predette può essere modificato.

60. ATTRIBUZIONI AI COMUNI.
Sono attribuite ai comuni, al sensi dell'art.118, primo comma della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di:
a) promozione di attività ricreative e sportive;
b) gestione di impianti e servizi complementari alle attività turistiche;
c) rifugi alpini, campeggi e altri esercizi ricettivi extra-alberghieri.

Capo IV
ACQUE MINERALI E TERMALI

61. ACQUE MINERALI E TERMALI.
Le funzioni amministrative relative alla materia <<acque minerali e termali >> concernono la ricerca e l'utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attività relative, ivi comprese la pronuncia di decadenza del concessionario fermo restando quanto previsto dal precedente art 0, lettera u), per il riconoscimento delle acque.

Capo V
CAVE E TORBIERE

Art.62 CAVE E TORBIERE
Le funzioni amministrative relative alla materia "cave e torbiere" concernono tutte le attività attinenti alle cave, di cui all'art.2, terzo comma, ed al titolo terzo del Regio decreto 29-7-1927, n.1443.
Le suddette funzioni amministrative, oltre a quelle di cui all'art.1 del decreto del Presidente della Repubblica 14-1-1972, n.2, comprendono:
a) l'autorizzazione all'escavazione di sabbie e ghiaie nell'alve dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale propria o delegata e la vigilanza sulle attività di escavazione;
b) l'autorizzazione all'apertura e alla coltivazione di cave e torbiere in zone sottoposte a vincolo alberghiero o forestale;
c) l'approvazione dei regolamenti per la disciplina delle concessioni degli agri marmiferi di cui all'art.64, ultimo capoverso, del Regio decreto 29-7-1927, n.1443;
d) la dichiarazione di appartenenza alla categoria delle cave della coltivazione di sostanze non contemplate dall'art.2 del Regio decreto 29-7-1927, n.1443, e successive modificazioni, né dai decreti emanati ai sensi dell'art.3 del Regio decreto predetto.
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative statali in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9-4-1959, n.128, e successive modificazioni, nonché le funzioni di igiene e sicurezza del lavoro in materia di cave di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9-4-1959, n.128, e quelle già devolute al corpo delle miniere in materia di cave ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27-4-1955, n. 547 e 19-3-1956, n.302.
Le regioni, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, possono avvalersi del corpo nazionale delle miniere.

Capo VII
CONSORZI INDUSTRIALI

Art.65. CONSORZI INDUSTRIALI
Ferme restando le funzioni amministrative trasferite alle regioni relativamente ai piani regolatori, spettano alle regioni le funzioni amministrative in ordine all'assetto di consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale e tutte le funzioni esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici, esclusi i comuni e le province, in materia di assetto, sistemazione e gestione di zone industriali e aree industriali attrezzate, e di realizzazione di infrastrutture per nuovi insediamenti industriali fatte salve le competenze dello Stato ai sensi della legge 2-5-1976, n.183.

Capo VIII
AGRICOLTURA E FORESTE

Art.66 AGRICOLTURA E FORESTE
Le funzioni amministrative nella materia "agricoltura e foreste" concernono: le coltivazioni della terra e le attività zootecniche e l'allevamento di qualsiasi specie con le relative produzioni, i soggetti singoli o associati che vi operano, i mezzi e gli strumenti che vi sono destinati; la difesa e la lotta fitosanitaria; i boschi, le foreste e le attività di produzione forestale e di utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali; la raccolta, conservazione, trasformazione ed il commercio dei prodotti agricoli, silvo-pastorali e zootecnici da parte di imprenditori agricoli singoli o associati; gli interventi a favore dell'impresa e della proprietà agraria singola e associata; le attività di divulgazione tecnica e di preparazione professionale degli operatori agricoli e forestali; le attività di ricerca e sperimentazione di interesse regionale; le destinazioni agrarie delle terre di uso civico oltre le altre funzioni già trasferite e riguardanti gli usi civici; il demanio armentizio; la bonifica integrale e montana; gli interventi di protezione della natura comprese l'istituzione di parchi e riserve naturali e la tutela delle zone umide.
Le funzioni predette comprendono anche:
a) la propaganda per la cooperazione agricola, la propaganda, la divulgazione tecnica e l'informazione socio-economica in agricoltura la formazione e qualificazione professionale degli operatori agricoli, l'assistenza aziendale ed interaziendale nel settore agricolo e forestale;
b) il miglioramento fondiario e l'ammortamento fondiario e l'ammodernamento delle strutture fondiarie;
c) gli interventi di incentivazione e sostegno della cooperazioni e delle strutture associative per la coltivazione, la lavorazione ed il commercio dei prodotti agricoli;
d) il miglioramento e incremento zootecnico, il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi, la gestione dei centri di fecondazione artificiale;
e) ogni altro intervento sulle strutture agricole anche in attuazione di direttive e regolamenti comunitari, ivi compresa l'erogazione di incentivi e contributi.
Le regioni provvedono, sulla base di criteri stabiliti da leggi dello Stato, alla ricomposizione, al riordinamento fondiario, all'assegnazione e alla coltivazione di terre incolte abbandonate o insufficientemente coltivate.
Sono delegate alle regioni le funzioni delle commissioni tecniche provinciali di cui all'art.2 della legge 12-6-1962, n.567.
Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da affrancazioni ivi comprese le nomine di periti ed istruttori per il compimento delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze.
Sono trasferite alle regioni le funzioni attualmente di competenza degli organi dello stato, nonché le funzioni amministrative attribuite concernenti il demanio armentizio. I provvedimenti che attengono al territorio di più regioni, sono adottati, previa intesa tra loro, delle regioni interessate

Art.67. CONSERVAZIONE E TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI
1. Sono altresì trasferite alle regioni le funzioni svolte dallo Stato o da altri enti pubblici concernenti la costruzione e la gestione di impianti per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione, e la vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonché per l'allevamento del bestiame, esclusi quelli di interesse nazionale di cui al successivo terzo comma.
2. Per la gestione in comune, ai sensi dell'art. 8, del presente decreto, le regioni provvedono nell'ambito delle indicazioni contenute negli atti statali di indirizzo o coordinamento.

Art.69. TERRENI MONTANI, FORESTE, CONSERVAZIONE DEL SUOLO
1. Sono delegate alle regioni le funzioni di cui alla legge 22-5-1973, n.269, concernente la disciplina della produzione e del commercio di sementi e di piante di rimboschimento. Le regioni sono tenute ad istituire il libro dei boschi da seme di cui all'art. 14 della predetta legge secondo le modalità che saranno stabilite dal consiglio dei Ministri, sentita la commissione di cui all'art. 16. Restano ferme le disposizioni di cui al capo V e agli artt. 27 e 28 della legge anzidetta.
2. Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici, comprese le camere di commercio, ed esclusi i comuni e le comunità montane, concernenti i territori montani, le foreste, la proprietà forestale privata, rimboschimenti e le proprietà silvo-pastorali degli enti locali, compresi i poteri determinazione di vincoli e gli interventi sui terreni sottoposti a vincoli.
3. Lo Stato con legge può individuare patrimoni boschivi ai quali si applichino comunque i vincoli previsti dalla legislazione sulle foreste. La gestione dei beni forestali può essere affidata dalle regioni ad aziende interregionali costituite a norma delle disposizioni di cui all'art.8 del presente decreto. Le regioni formano programmi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni ed altri enti. Tali programmi dovranno essere coordinati con gli interventi previsti dalla legge 3-12-1971, n.1102, e delle relative leggi regionali di attuazione.
4. Sono altresì trasferite alle regioni le funzioni di cui alla legge 1-3-1975, n.47, contenente norme integrative per la difesa de boschi dagli incendi. I piani di cui all'art.1 della legge predetta vengono predisposti dalle regioni anche sulla base di intese interregionali. Le regioni provvedono altresì a costituire servizi antincendi boschivi. Resta ferma la competenza dello Stato in ordine all'organizzazione e gestione, d'intesa con le regioni, del servizio aereo di spegnimento degli incendi e dell'impiego del corpo dei vigili del fuoco.
5. Sono inoltre trasferite alle regioni le funzioni concernenti la sistemazione o idrogeologica e la conservazione del suolo, le opere di manutenzione forestale per la difesa delle coste nonché le funzioni relative alla determinazione del vincolo idrogeologico di cui al Regio decreto 30-12-1923, n.3267, ivi comprese quelle esercitate attualmente dalle camere di commercio. Per la realizzazione di opere di sistemazione idrogeologica e di difesa del suolo che interessino il territorio di due o più regioni, queste provvedono mediante intesa tra loro. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 13 del Regio decreto 30-12-1923, n.3267, restano fermi i vincoli idrogeologici attualmente vigenti fino a quando non sarà stabilita una nuova disciplina statale di principio.
6. Le regioni possono altresì provvedere alle opere destinate alla difesa delle coste interessanti il rispettivo territorio previa autorizzazione dello Stato.

Art.73. CONSORZI DI BONIFICA
1. Fermo restando i poteri regionali di istituzione, fusione e soppressione di cui all'art.6 del decreto del Presidente della Repubblica 23-6-1962, n. 917, sono trasferite alle regioni le funzioni esercitate dallo Stato concernenti i consorzi di bonifica e di bonifica montana, anche interregionali. Quando si tratta di consorzi che operino in più regioni, si provvederà in base ad intese tra le regioni interessate, a norma dell'art.8 del presente decreto.
2. La classificazione, declassificazione e ripartizione di territori in consorzi di bonifica o di bonifica montana e la determinazione di bacini montani che ricadono nel territorio di due o più regioni e l'approvazione dei piani generali di bonifica e dei programmi di sistemazione dei bacini montani che ricadono nel territorio di due o più regioni, spettano alle regioni interessate, che vi provvedono sulla base di intesa tra di loro. Le regioni possono costituire un ufficio comune. A tal fine, ciascuna regione determina, conformemente alle intese intervenute e a norma del proprio statuto, le funzioni, l'organizzazione, le norme di funzionamento dell'ufficio, nonché le modalità del concorso della regione nel finanziamento dell'ufficio e nella attribuzione al medesimo del personale necessario.

Titolo V
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Capo I
OGGETTO

Art.79. MATERIA DI TRASFERIMENTO
1. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici di cui all'art.1 nelle materie "urbanistica, tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale", "viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale", "navigazione e porti lacuali", "caccia", "pesca nelle acque interne", come attinenti all'assetto ed utilizzazione del rispettivo territorio.

Capo II
URBANISTICA

Art.80. URBANISTICA
1. Le funzioni amministrative relative alla materia "urbanistica" concernono la disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell'ambiente.

Art.81. COMPETENZE DELLO STATO
1. Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) l'identificazione, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento di cui all'art.3 della legge n. 382 del 1975, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con particolare riferimento alla articolazione territoriale degli interventi di interesse statale ed alla tutela ambientale ed ecologica del territorio nonché alla difesa del suolo;
b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche e l'emanazione delle relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse.

Art.82 BENI AMBIENTALI
Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni.
La delega riguarda tra l'altro le funzioni amministrative concernenti:
a) l'individuazione delle bellezze naturali, salvo il potere del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, di integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvate dalle regioni;
b) la concessione delle autorizzazioni o nulla osta per le loro modificazioni;
c) l'apertura di strade e cave;
d) la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità;
e) la adozione di provvedimenti cautelari anche indipendentemente dalla inclusione dei beni nei relativi elenchi;
f) l'adozione dei provvedimenti di demolizione e la irrogazione delle sanzioni amministrative;
g) le attribuzioni degli organi statali centrali e periferici inerenti alle commissioni provinciali previste dall'art.2 della legge 29-6-1939, n.1497 e dall'art.31 del decreto del Presidente della Repubblica 3-12-1975, n.805;
h) l'autorizzazione prevista dalla legge 29-11-1971, n.1097, per la tutela dei Colli Euganei.
Le notifiche di notevole interesse pubblico delle bellezze naturali e panoramiche eseguite in base alla legge 29-6-1939, n.1497, non possono essere revocate o modificate se non previo parere del Consiglio nazionale per i beni culturali.
Il Ministro per i beni culturali e ambientali può inibire lavori o disporne la sospensione, quando essi rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze naturali anche indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi.

Art.83 INTERVENTI PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali.
Per quanto riguarda i parchi nazionali e le riserve naturali dello Stato esistenti, la disciplina generale relativa e la ripartizione dei compiti fra Stato, regioni e comunità montane, fermo restando l'unitarietà dei parchi e riserve, saranno definite con legge della Repubblica entro il 31 dicembre 1979.
Sino all'entrata in vigore della legge di cui al comma precedente, gli organi di amministrazione dei parchi nazionali esistenti sono integrati da tre esperti per ciascuna regione territorialmente interessata, assicurando la rappresentanza della minoranza.
Resta ferma, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e di coordinamento, la potestà per il governo di individuare i nuovi territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale.
E' fatto salvo quanto stabilito dall'art.3 del decreto del Presidente della Repubblica 22-3-1974, n.279, relativamente al parco nazionale dello Stelvio.

Capo III
TRANVIE E LINEE AUTOMOBILISTICHE DI INTERESSE REGIONALE

84. TRANVIE E LINEE AUTOMOBILISTICHE DI INTERESSE REGIONALE.
Le funzioni amministrative relative alle materie tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale concernono i servizi pubblici di trasporto di persone e merci (esclusi gli effetti postali) esercitati con linee tranviarie, metropolitane filoviarie, funicolari e funiviari di ogni tipo, automobilistiche (anche sostitutive di linee tranviarie e ferroviarie in concessione e di linee delle ferrovie dello Stato definitivamente soppresse a norma del regio decreto 21 dicembre 1931, n.1575), anche se la parte non prevalente del percorso si svolge nel territorio di un'altra regione.
Le modalità di svolgimento dei servizi pubblici di trasporto di cui al primo comma che si svolgono parzialmente in altre regioni finitime, sono stabilite d'intesa con le regioni nel cui territorio si svolge la parte minore del percorso dei servizi pubblici di trasporto.
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative relative al personale dipendente da imprese concessionarie di autolinee.

85. TRASFERIMENTO ALLE REGIONI.
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai noleggi ed ai servizi da piazza.
Restano di competenza dello Stato le linee automobilistiche a carattere internazionale non ché le linee interregionali che non rientrino nelle competenze regionali ai sensi dell'articolo precedente e le linee di gran turismo di carattere interregionale.

86. FUNZIONI DELEGATE.
E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie in concessione anche in gestione commissariale governativa da effettuarsi con l'assegno delle regioni interessate previo il risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato.
E' delegato alle regioni, con l'assegno delle regioni interessate, l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie secondarie gestite dall'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dichiarate non più utili all'integrazione della rete primaria nazionale dal Ministro per i trasporti.
(Le regioni partecipano al controllo della sicurezza degli impianti fissi e dei veicoli destinati all'esercizio dei trasporti regionali, operato dai competenti uffici dello Stato - comma abrogato dal D.P.R.753/80).
E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni relative alla sicurezza dei natanti addetti alle linee di navigazione interna.

Capo IV
VIABILITÀ, ACQUEDOTTI E LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE

Art.87 VIABILITÀ ACQUEDOTTI E LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE
Le funzioni amministrative relative alla materia "viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale" concernono: le strade e la loro classificazione, escluse le strade statali e le autostrade; gli acquedotti di interesse regionale; le opere pubbliche di qualsiasi natura, anche di edilizia residenziale pubblica, che si eseguono nel territorio di una regione.
D'intesa tra Stato e regioni le strade statali possono essere classificate come regionali e viceversa.

Art.88 COMPETENZE DELLO STATO
Sono di competenza statale le funzioni amministrative concernenti:
1) le opere marittime relative ai porti di prima categoria e seconda categoria, prima classe, i fari e le opere di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione nonché per la difesa delle coste;
2) le opere idrauliche di prima categoria nonché, fino all'esperimento delle procedure di cui al successivo art.89, quelle di seconda categoria;
3) le opere per le vie navigabili di prima classe;
4) le opere concernenti le linee elettriche relative agli impianti elettrici superiori a 150 mila volts, le opere relative ricerca, coltivazione, deposito, ritrattamento e trasporto, anche a mezzo di condotta, di risorse energetiche, ferma restando la procedura di cui al precedente art.81, secondo comma e seguenti;
5) le opere aeroportuali che non riguardano aerodromi esclusivamente turistici;
6) le costruzioni ferroviarie non metropolitane;
7) l'esecuzione di opere concernenti i servizi, il demanio ed il patrimonio dello Stato, l'edilizia universitaria nonché la costruzione di alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio;
8) l'edilizia di culto;
9) gli interventi straordinari nelle opere di soccorso relativo calamità di estensione e di entità particolarmente gravi, nei casi i cui si operi in regime commissariale ai sensi della legge sulla protezione civile;
10) le opere di riparazione di danni bellici;
11) la determinazione di criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali per la salvaguardia della incolumità pubblica e per la realizzazione di esigenze unitarie di ordine tecnologico e produttivo;
12) le acque pubbliche nei limiti di cui al successivo art.90;
13) la programmazione nazionale e la ripartizione sulla sua base fra le regioni del fondo nazionale per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, la previsione di programmi congiunturali di emergenza, nonché la determinazione dei criteri per le assegnazioni di alloggi e per la fissazione dei canoni.

Art.89 OPERE IDRAULICHE
Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il governo, sentite le regioni, delimita i bacini idrografici a carattere interregionale. Tale delimitazione può essere modificata con lo stesso procedimento. Tutte le opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali sono trasferite alle regioni.
Per le opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali si provvederà in sede di legge di riforma dell'amministrazione dei lavori pubblici. In mancanza di tale legge le funzioni sono delegate, a far data dal 1o gennaio 1980, alle regioni interessate che le esercitano sulla base di programmi fissati e coordinati dai competenti organi statali. Fino alla data predetta programmi di intervento vengono predisposti dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e d'intesa con le regioni interessate. Restano ferme le competenze relative ai bacini interregionali trasferite alle regioni con il decreto del Presidente della Repubblica 15-1-1972, n.8.
Con decorrenza dal 1o gennaio 1978 le opere idrauliche di terza categoria sono attribuite alle regioni.

Art.90 ACQUE
Tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione delle funzioni riservate allo Stato dal successivo articolo, sono delegate alle regioni che le esercitano nell'ambito della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e in conformità delle direttive statali sia generali sia di settore per la disciplina dell'economia idrica.
In particolare sono delegate le funzioni concernenti:
a) gli aggiornamenti e le modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti concernenti le risorse idriche destinate dal piano soddisfare esigenze e bisogni dei rispettivi territori regionali, nonché l'utilizzazione delle risorse stesse;
b) gli interventi per la costruzione e la gestione degli impianti e dei servizi di acquedotto non compresi tra quelli trasferiti ai sensi dell'art.2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 15-1-1972, n.8;
c) l'imposizione e la determinazione delle tariffe di vendita delle acque derivate o estratte, nell'ambito delle direttive statali sulla determinazione dei prezzi alla produzione o al consumo;
d) la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, ivi comprese le funzioni concernenti la tutela del sistema idrico del sottosuolo;
e) la polizia delle acque.
Nelle materie precedenti le regioni possono emanare, a far tempo dal 1o gennaio 1979, ai sensi dell'art.117, ultimo comma, della costituzione, norme per stabilire particolari condizioni e modifiche nell'esercizio delle concessioni di derivazioni di acque pubbliche, che consentano la realizzazione di usi multipli delle acque per l'attuazione dei programmi o per il raggiungimento di speciali obiettivi fissati nell'esercizio di funzioni trasferite o delegate, che siano compatibili con la destinazione della concessione della produzione di energia elettrica.

Art.91 COMPETENZE DELLO STATO
Sono riservate allo Stato, oltre alle funzioni concernenti la programmazione nazionale generale o di settore della destinazione delle risorse idriche, le funzioni concernenti:
1) la dichiarazione di pubblicità delle acque, la formazione e conservazione degli elenchi o catasti di acque pubbliche, la formazione e la conservazione degli elenchi o catasti di utenze di acque pubbliche; nel procedimento istruttorio relativo alla dichiarazione di pubblicità delle acque, sono sentite le regioni interessate;
2) la determinazione e la disciplina degli usi delle acque pubbliche anche sotterranee ivi comprese le funzioni relative all'istruttoria e al rilascio delle concessioni di grandi derivazioni; le dighe di ritenuta per le quali si provvederà in sede di riforma della disciplina delle acque;
3) il censimento nazionale dei corpi idrici;
4) l'imposizione dei vincoli, gli aggiornamenti e le modifiche del piano generale degli acquedotti, che comportino una diversa distribuzione delle riserve idriche tra le regioni.
Nell'esercizio di tali funzioni lo Stato dovrà sentire le regioni interessate e tener conto delle esigenze da queste espresse per l'attuazione di programmi o per il raggiungimento di speciali obiettivi stabiliti nell'esercizio di funzioni trasferite o delegate dovrà comunque pronunciarsi sulle proposte avanzate da una o più regioni ed indicare in qual modo dovranno realizzarsi le esigenze prospettate;
5) la individuazione di bacini idrografici a carattere interregionale, sentite le regioni interessate;
6) l'utilizzazione di risorse idriche per la produzione di energia elettrica.

Art.92 FUNZIONI DELEGATE
E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative esercitate da organi centrali e periferici dello Stato in materia di:
a) ricostruzione dei beni distrutti da eventi bellici, esclusi quelli di proprietà dello Stato;
b) attuazione dei piani di ricostruzione.

Art.93 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative statali concernenti la programmazione regionale, la localizzazione, le attività di costruzione e la gestione di interventi di edilizia residenziale e abitativa pubblica, di edilizia convenzionata, di edilizia agevolata, di edilizia sociale nonché le funzioni connesse alle relative procedure di finanziamento.
Sono altresì trasferite le funzioni statali relative agli IACP fermo restando il potere alle regioni di cui all'art.13 di stabilire soluzioni organizzative diverse da esercitarsi in conformità ai principi stabiliti dalla legge di riforma delle autonomie locali; in mancanza di questa legge le regioni potranno esercitare i suddetti poteri dal 1o gennaio 1979.
Sono inoltre trasferite tutte le funzioni esercitate da amministrazioni, aziende o enti pubblici statali relativi alla realizzazione di alloggi, salvo che si tratti di alloggi da destinare a dipendenti civili o militari dello Stato per esigenze di servizio, nonché le funzioni degli organi centrali e periferici previste dalla legge 22-10-1971, n.865 e dalla legge 27-5-1975, n.166, eccettuate quelle relative alla programmazione nazionale. Lo Stato attua la programmazione nazionale nel settore dell'edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art.11, primo comma, del presente decreto.

Art.94 ULTERIORI TRASFERIMENTI IN MATERIA DI EDILIZIA PUBBLICA
Sono inoltre trasferite alle regioni le funzioni amministrative esercitate dall'amministrazione centrale e periferica dei lavori pubblici, in base al Regio decreto 28-4-1938, n.1165, e successive modificazioni.
E' trasferita la funzione relativa alla determinazione dei requisiti e dei prezzi massimi delle abitazioni, ai sensi art. del decreto legge 6-9-1965, n. 1022, convertito nella legge 1-11-1965, n.1179, e successive modificazioni.
Sono altresì le funzioni amministrative svolte dalle commissioni di vigilanza per l'edilizia economica e popolare previste dall'art.129 del Regio decreto 28-4-1938, n.1165, dagli artt. 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 23-5-1964, n.665. Le commissioni continuano a svolgere tali funzioni nell'attuale composizione, fino a diversa disciplina della materia nell'ambito di apposita normativa statale di principio.
Sono infine trasferite ai sensi dell'art.109 del presente decreto le funzioni dirette ad agevolare l'accesso al credito nella materia di cui ai precedenti articoli, ivi comprese quelle concernenti la erogazione di contributi in conto capitale o nel pagamento degli interessi, la prestazione delle garanzie ed i rapporti con gli istituti di credito.

Art.95 ATTRIBUZIONI AI COMUNI
Le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono attribuite ai comuni, salva la competenza dello Stato per l'assegnazione di alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio.

Art.96 ATTRIBUZIONI DELLE PROVINCE
Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti la sospensione temporanea della circolazione sulle strade per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.393, fermi restando i poteri del prefetto previsti dallo stesso articolo per motivi di pubblica sicurezza e di esigenze militari; la disciplina del transito periodico di armamenti e greggi ai sensi dell'art.3, secondo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica; la vigilanza e l'autorizzazione delle scuole di veicoli a motore, ai sensi dell'art.84 D.P.R. 15 giugno 1959, n.393.
Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative concernenti:
a) il coordinamento mediante conferenze tra gli enti interessati dell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli art. 3 e 4 D.P.R. 15 giugno 1959, n.393;
b)le attività istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci, con facoltà di subdelegare le stesse alle province.
Le funzioni di cui al primo comma saranno esercitate dalla provincia sulla base delle disposizioni contenute nella legge di riforma degli enti locali territoriali e, in mancanza, dal 1o gennaio 1980.

Capo VIII
TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI

Art.101 FUNZIONI AMMINISTRATIVE TRASFERITE
Sono trasferite alle regioni salvo quanto disposto successivamente, le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'igiene del suolo e dell'inquinamento atmosferico, idrico, termico ed acustico, compresi gli aspetti igienico sanitari delle industrie insalubri.
Il trasferimento riguarda in particolare le funzioni concernenti
a) la disciplina degli scarichi e la programmazione degli interventi di conservazione e depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti liquidi o idrosolubili;
b) la programmazione di interventi per la prevenzione ed il controllo dell'igiene del suolo e la disciplina della raccolta, trasformazione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani industriali;
c) la tutela dell'inquinamento atmosferico ed idrico di impianti termici ed industriali e da qualunque altra fonte, con esclusione di quello prodotto da scarichi veicolari;
d) il controllo e la prevenzione dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti fisse, nonché quello prodotto da sorgenti mobili se correlate a servizi, opere ed attività trasferite alle regioni;
e) la formazione professionale degli addetti alla gestione degli impianti termici.
Sono inoltre trasferite alle regioni le funzioni statali relativi ai comitati regionali per l'inquinamento atmosferico, che potranno essere integrati nella loro composizione e nelle loro funzioni anche con riferimento alle funzioni regionali in materia di igiene acustica, idrica del suolo; nonché alla commissione provinciale per la protezione sanitaria della popolazione dai rischi delle radiazioni, di cui all'art.89 del decreto del Presidente della Repubblica 13-2-1964, n.185.

Art.102 COMPETENZE DELLO STATO
Ferme restando le competenze attribuite allo Stato dalla legge 10-5-1976, n.319, sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
1) la fissazione dei limiti inderogabili d'accettabilità delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore;
2) il coordinamento dell'attività di ricerca e sperimentazione tecnico scientifica;
3) la rilevazione nazionale dei fenomeni di inquinamento e la determinazione delle tecniche di rilevamento e dei metodi di analisi degli inquinamenti;
4) la determinazione, d'intesa con le regioni interessate, di zone di controllo dell'inquinamento atmosferico a carattere interregionale ed il coordinamento delle attività delle regioni;
5) i programmi di disinquinamento fuori dai casi previsti dalla legge 10-5-1976, n.319, da adottare d'intesa con le regioni interessate;
6) i provvedimenti straordinari a tutela dell'incolumità pubblica;
7) l'inquinamento atmosferico ed acustico da fonti veicolari, ad eccezione di quanto previsto dall'art.104, primo comma;
8) l'inquinamento acustico da sorgenti mobili connesse ad attività, opere o servizi statali;
9) il rilascio e la revoca del patentino di cui all'art.16 legge 13-7-1966, n.615;
10) la protezione dell'inquinamento radioattivo derivante dall'impiego di sostanze radioattive, nonché dalla produzione e dall'impiego dell'energia nucleare.

Art.103 FUNZIONI DELEGATE
E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative esercitate da organi centrali dello Stato concernenti la disciplina, nell'ambito delle direttive statali, degli scarichi effettuati in mare, comunque provenienti dal territorio costiero, con esclusione delle funzioni strettamente connesse alla disciplina della navigazione.

Art.104 ATTRIBUZIONE AGLI ENTI LOCALI
Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti il controllo dell'inquinamento atmosferico proveniente da impianti termici; il controllo, in sede di circolazione, dell'inquinamento atmosferico od acustico prodotto da auto e motoveicoli; la rilevazione, il controllo, la disciplina integrativa e la prevenzione delle emissioni sonore.
Sono attribuite alla provincia le funzioni amministrative concernenti: il controllo sulle discariche e sugli impianti di trasformazione e smaltimento dei rifiuti; la prevenzione dell'inquinamento atmosferico e la gestione dei servizi di rilevazione delle emissioni e di controllo degli impianti industriali.
Le funzioni attribuite ai comuni ed alle province dai commi precedenti saranno esercitate sulla base delle disposizioni contenute nella legge di riforma degli enti locali territoriali e, comunque, dal 1o gennaio 1980.
Restano ferme sino a quella data le competenze oggi spettanti ai comuni ed alle province.

Art.105 UTILIZZAZIONE DI UFFICI ED ORGANI TECNICI
finché le regioni e gli enti locali non abbiano istituito propri organi od uffici tecnici specificatamente competenti, si avvalgono degli organi ed uffici tecnici statali centrali e periferici per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di tutela dagli inquinamenti.
Per l'esercizio delle funzioni delegate nella suddetta materia, le regioni e gli enti locali devono avvalersi degli organi ed uffici tecnici statali.

Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.106 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ
Sono comprese tra le funzioni amministrative trasferite o delegate alle regioni nelle materie indicate dal presente decreto anche quelle concernenti i procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, le dichiarazioni di indifferibilità ed urgenza dei lavori e le occupazioni temporanee e d'urgenza.
Restano di competenza dello Stato le funzioni amministrative, di cui al comma precedente, per le opere pubbliche la cui esecuzione é di sua spettanza.
Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e d'urgenza ed i relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilità la cui esecuzione é di loro spettanza.

Art.107 ORGANI TECNICI DELLO STATO
Le regioni possono avvalersi, nell'esercizio delle funzioni amministrative proprie e delegate, degli uffici ed organi tecnici anche consultivi dello Stato.
Possono essere chiamati a far parte degli organi consultivi regioni, secondo le norme regionali che ne disciplinano la composizione, funzionari designati dagli uffici o organi, di cui al comma precedente, ad essi appartenenti.
Le regioni possono avvalersi del patrocinio legale della consulenza dell'avvocatura dello Stato. Tale disposizione non si applica nei giudizi in cui sono parti l'amministrazione dello Stato le regioni, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo. Nel caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto d'interessi tra Stato e regione, quest'ultima può avvalersi del patrocinio dell'avvocatura dello Stato.

Art.108 CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI
Le regioni possono avvalersi, a norma del primo comma dell'articolo precedente, del Consiglio superiore dei lavori pubblici per tutte le funzioni attribuite allo stesso dalle leggi dello Stato e delle regioni.

Art.109 AGEVOLAZIONI DI CREDITO
Sono comprese fra le funzioni amministrative trasferite alle regioni nelle materie di cui al presente decreto, anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonché la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato e i controlli sulla sua effettiva destinazione.
Resta ferma la competenza degli organi statali relativa all'ordinamento creditizio, agli istituti che esercitano il credito, alla determinazione dei tassi massimi praticabili dagli istituti.
La determinazione dei tassi minimi di interesse agevolati a carico dei beneficiari é operata ai sensi dell'art.3 della legge 22 7-1975, n.382.
Il trasferimento di funzioni di cui al primo comma comprende le funzioni di determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e d assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati alla agevolazione dell'accesso al credito sulle materie di competenze regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria.






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