(G.U. 29-1-1972, n.26, supplemento)
TRASFERIMENTO ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI IN MATERIA DI URBANISTICA E DI VIABILITÀ ACQUEDOTTI E LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE E DEI RELATIVI PERSONALI ED UFFICI
Art.1.
Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali
e periferici dello Stato in materia di urbanistica
sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle
regioni a statuto ordinario.
Il trasferimento predetto riguarda, tra l'altro, le
funzioni amministrative statali concernenti:
a) l'approvazione dei piani territoriali di coordinamento
previsti dall'art.5, legge 17-8-1942, n.1150, e successive
modificazioni ed integrazioni;
b) la determinazione dell'estensione del piano intercomunale
previsto dall'art.12 della detta legge n.1150 e la
sua approvazione;
c) l'approvazione dell'elenco dei comuni soggetti all'obbligo
della formazione del piano regolatore generale e la
adozione delle misure previste dall'art.8, quinto comma,
della legge n.1150, relativamente all'obbligo medesimo;
d) l'approvazione dei piani regolatori generali; la
autorizzazione e l'approvazione delle relative varianti,
ivi comprese quelle soggette a procedimento speciale
in quanto connesse agli insediamenti scolastici, universitari
ed ospedalieri;
e) l'approvazione dei piani di ricostruzione degli abitati
danneggiati dalla guerra;
f) l'approvazione dei piani delle zone destinate all'edilizia
economica e popolare (legge 18-4-1962, n.167, e successive
modificazioni);
g) la fissazione dei termini per la formazione dei piani
particolareggiati, l'approvazione dei medesimi e delle
relative varianti; l'adozione di misure per la compilazione
dei piani stessi in sostituzione di quelli rimasti
inattuati in tutto o in parte;
h) l'approvazione dei regolamenti edilizi comunali e
dei programmi di fabbricazione;
i) il nulla-osta all'autorizzazione comunale dei piani
di lottizzazione;
l) il nulla-osta al rilascio delle licenze edilizie
in deroga alle norme dei piani regolatori e dei regolamenti
edilizi, ivi comprese le deroghe alle altezze stabilite
dalle norme urbanistico- edilizie per le costruzioni
alberghiere;
m) la sospensione e demolizione di opere difformi dal
piano regolatore oppure comunque non rispondenti alle
prescrizioni del piano medesimo;
n) il parere sulla demolizione di costruzioni abusive
ai sensi dell'art.32 della legge n.1150;
o) ogni altra funzione amministrativa esercitata dagli
organi centrali e periferici dello Stato nella materia
di cui al presente articolo, salvo quanto disposto
dai successivi articoli.
Il trasferimento delle funzioni amministrative di cui
al presente articolo riguarda anche le attribuzioni
esercitate dagli organi centrali e periferici del Ministero
per la pubblica istruzione ai sensi della legge 6-8-1967,
n.765, nonché da organi centrali e periferici
di altri Ministeri.
Il trasferimento detto riguarda altresì la redazione
e l'approvazione dei piani territoriali paesistici
di cui all'art.5, legge 29-6-1939, n.1497.
Art.2.
Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali
e periferici dello Stato in materia di viabilità,
acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale,
sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle
regioni a statuto ordinario.
Il trasferimento predetto riguarda le funzioni amministrative
concernenti:
a) le strade costituenti la viabilità locale
e provinciale, nonché quella regionale risultante
dalla classificazione regionale delle strade locali
e provinciali e di quelle statali di cui alle lettere
c), d), e), ed f), art.2, della legge 12-2-1958 n.126
che sentita la regione interessata, fossero declassificate
ai sensi dell'art.12 della legge medesima;
b) gli acquedotti locali e comprensoriali i quali interessino
il territorio di una singola regione;
c) i lavori pubblici concernenti:
1) le opere relative ad edifici pubblici di proprietà
dei comuni delle province e di altri enti locali;
2) le opere di edilizia scolastica;
3) le opere igieniche di interesse locale (fognature,
impianti di depurazione delle acque, mattatoi, cimiteri
ed altre);
4) le opere di interesse locale a finalità di
assistenza e beneficenza pubblica;
5) gli impianti elettrici di illuminazione pubblica
dei comuni;
6) le attrezzature fisse di mercati locali;
d) le opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera;
e) le opere idrauliche di quarta e quinta categoria
e non classificate;
f) le opere portuali riguardanti la navigazione lacuale
e fluviale, nonché le opere di navigazione interna
di terza e quarta classe;
g) le opere concernenti i porti di seconda categoria
dalla seconda classe in poi;
h) le opere di interesse turistico regionale, ivi comprese
le opere per gli aerodromi turistici e gli approdi
turistici;
i) la costruzione di linee metropolitane;
l) le attrezzature sportive di interesse regionale;
m) le opere di consolidamento e trasferimento degli
abitati;
n) in genere i lavori pubblici inerenti alle funzioni
amministrative trasferite alle regioni con i decreti
delegati di cui all'art.17, legge 16-5-1970, n.281.
Rimangono ferme le competenze regionali in materia di
edilizia residenziale, agevolata e convenzionata di
cui alla legge 22-10-1971, n.865.
Art.3.
Sono trasferite altresì alle regioni a statuto
ordinario, per le opere di competenza delle regioni
stesse e per quelle ad esse delegate con il presente
decreto, le competenze degli organi centrali e periferici
dello Stato in ordine alle dichiarazioni di pubblica
utilità, di urgenza e di indifferibilità
dei lavori nonché l'esercizio delle attribuzioni
di carattere amministrativo attualmente spettanti agli
organi medesimi in materia di espropriazione per pubblica
utilità e di occupazione temporanea e di urgenza,
comprese la determinazione amministrativa delle indennità
e la retrocessione.
Art.4.
Sono trasferite alle regioni a statuto ordinario le
funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza
e di tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici
dello Stato in ordine agli enti, consorzi, istituti
ed organizzazioni locali operanti nella regione nelle
materie di cui al presente decreto, nonché le
attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei
revisori, salva designazione da parte del Ministro
per il tesoro di un componente dei collegi stessi in
relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari
dello Stato.
Art.5.
Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento
con legge dello Stato, degli enti ed istituti pubblici
a carattere nazionale o pluriregionale operanti nelle
materie di cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto
restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato
in ordine agli enti medesimi.
Art.6.
Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in
materia di difesa nazionale, di polizia giudiziaria
e di pubblica sicurezza comprese le attribuzioni derivanti
dalle norme sulla circolazione stradale fuori dai centri
abitati e sulla circolazione nelle vie d'acqua interne,
nonché quelle altre che, pur essendo esercitate
in relazione alle attività di cui al presente
decreto, riguardano materie non comprese nell'art.117
della costituzione.
Art.7.
Fino a quando con legge dello Stato non sia provveduto
al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni
amministrative gli enti locali sono conservate alle
province, ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni
amministrative di interesse esclusivamente locale,
attualmente esercitate nelle materie di cui a presente
decreto.
Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici
dello Stato con gli organi della regione in tutti i
casi in cui le disposizioni vigenti nelle materie di
cui al precedente comma facciano riferimento, per quanto
riguarda le funzioni degli enti locali, a funzioni
amministrative degli organi o degli uffici centrali
o periferici dello Stato.
Art.8.
Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:
a) alla rete autostradale ed alle strade statali classificate
ai sensi della lettera a) e b) dell'art.2, legge 12-2-1958,
n.126, ed a quelle classificate ai sensi delle lettere
c), d), e) ed f) dell'articolo stesso, salvo che non
vengano declassificate secondo quanto previsto dall'art.2,
lettera a) del presente decreto;
b) alla classificazione e declassificazione delle strade
statali sentite le regioni interessate;
c) alle costruzioni ferroviarie, ad eccezione delle
linee metropolitane di competenza regionale ai sensi
del precedente art.2 lettera i);
d) ai porti di prima e seconda categoria, prima classe
ed alle opere marittime;
e) agli aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carattere
esclusivamente turistico;
f) alle opere idrauliche di prima, seconda e terza categoria;
g) alle opere di navigazione interna di prima e seconda
classe;
h) ai lavori pubblici concernenti i servizi statali;
i) all'edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato,
all'edilizia universitaria, all'edilizia di culto ed
alle opere di prevenzione e soccorso per calamità
naturali, relative alle materie di cui alle lettere
precedenti, nonché agli interventi straordinari
nelle opere di soccorso relative a calamità
di estensione e di entità particolarmente gravi;
l) ai lavori pubblici di riparazione di danni bellici;
m) ai lavori pubblici direttamente connessi all'attuazione
di piani o programmi statali diretti al soddisfacimento
di interessi nazionali o di più regioni;
n) alla determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi
nei settori delle opere pubbliche ed alla relativa
normativa tecnica.
Resta, altresì, ferma la competenza degli organi
statali, da esercitare, sentite le regioni interessate,
in ordine:
a) alla tutela, disciplina ed utilizzazione delle acque
pubbliche;
b) agli aggiornamenti e modifiche del piano regolatore
generale degli acquedotti;
c) alla sistemazione idrogeologica ed alla conservazione
del suolo.
Art.9.
La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività
amministrative delle regioni a statuto ordinario che
attengono ad esigenze di carattere unitario, anche
con riferimento agli obiettivi del programma economico
nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi
internazionali, spetta allo Stato e viene esercitata,
fuori dei casi in cui si provvede con legge o con atto
avente forza di legge, mediante deliberazioni del consiglio
dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri di intesa con il Ministero o con i Ministeri
competenti.
L'esercizio della funzione di cui al precedente comma
può essere delegato di volta in volta dal Consiglio
dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione
economica (comitato interministeriale prezzi) per la
determinazione dei criteri operativi nelle materie
di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio
dei ministri con il Ministro competente quando si tratti
di affari particolari.
I programmi regionali di massima degli interventi in
materia di viabilità e di acquedotti e lavori
pubblici di interesse regionale saranno periodicamente
comunicati al Ministero ai lavori pubblici ai fini
della formulazione di proposte per il coordinamento
delle attività tra le regioni e di quelle delle
regioni con quelle di competenza dello Stato, in relazione
anche alla predisposizione dei programmi economici
nazionali.
Gli organi statali e le amministrazioni regionali sono
tenute a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, per
il tramite del commissario del governo, informazioni,
dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento
delle proprie funzioni nelle materie di cui al presente
decreto.
Alla programmazione degli interventi di competenza statale,
vi sono compresi quelli di competenza dell'ANAS, si
provvede sentite le regioni.
La funzione di indirizzo e di coordinamento, di cui
ai commi primo e secondo del presente articolo, si
esercita al fine di assicurare anche unitarietà
e coordinamento pianificazione urbanistica ai vari
livelli di circoscrizione territoriale.
In particolare mediante l'esercizio della suddetta funzione,
su proposta del Ministero dei lavori pubblici:
1) sono identificate le linee fondamentali dall'assetto
del territorio nazionale con particolare riferimento
alla articolazione territoriale degli interventi statali
o di rilevanza nazionale, alla tutela paesistica, ambientale
ed ecologica del territorio ed alla difesa e conservazione
del suolo; viene verificata periodicamente la coerenza
di tali linee con gli obiettivi della programmazione
economica nazionale;
2) sono definiti gli aspetti metodologici e procedurali
da osservare nella formazione dei piani territoriali
regionali nonché gli standards urbanistici ed
edilizi, quali minimi o massimi inderogabili da osservare
ai fini della formazione dei piani urbanistici.
Art.10.
La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano
comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art.49
della legge di contabilità di Stato, prima della
data del trasferimento alle regioni delle funzioni
amministrative oggetto del presente decreto, rimane
di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti,
di competenza degli organi dello Stato, con oneri a
carico del bilancio statale, la liquidazione delle
ulteriori annualità di spese pluriennali a carico
di esercizi successivi a quello di trasferimento delle
funzioni alle regioni, qualora l'impegno relativo alla
prima annualità abbia fatto carico ad esercizi
finanziari anteriori a detto trasferimento.
Resta altresì, fino alla data del 31 dicembre
1972, di competenza degli organi statali la definizione
dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento
in somme mantenute nel conto dei residui ai termini
del secondo comma, art.36, Regio decreto 18-11-1923,
n.2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano
riferimento, ovvero in forza di particolari norme.
Le somme che, alla data predetta, non risultino ancora
impegnate, saranno portate in aumento del fondo per
il finanziamento dei programmi regionali sviluppo di
cui all'art.9, legge 16-5-1970, n.281. Il Ministero
per il tesoro provvederà, con propri decreti,
alle conseguenti variazioni compensative nel conto
dei residui delle amministrazioni interessate. Le somme
trasferite al fondo saranno assegnate, entro un biennio,
alle amministrazioni regionali sulla base dei criteri
che il comitato interministeriale per la programmazione
economica determinerà, in relazione a quanto
previsto nel secondo comma del detto art.9 della legge
n.281 e tenuto anche conto dell'originaria destinazione
delle somme medesime.
Art.11.
Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle
regioni delle funzioni amministrative di cui al presente
decreto e comunque entro il termine di 30 giorni dalla
data stessa, fermo restando quanto previsto con il
successivo art.15, le amministrazioni dello Stato provvederanno
a consegnare con elenchi descrittivi, a ciascun regione
interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che
degli uffici periferici non trasferiti alle regioni,
concernenti le funzioni amministrative trasferite con
il presente decreto e relativo ad affari non ancora
esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal
precedente art.10, ovvero relativi a questioni o disposizioni
massima, inerenti alle dette funzioni.
Art.12.
Sono trasferiti alle regioni a statuto ordinario, nel
cui territorio hanno sede, i seguenti uffici periferici
del Ministero dei lavori pubblici:
a) gli uffici del genio civile a competenza generale,
ivi comprese le sezioni autonome relative, con esclusione
delle sezioni per le opere idrauliche e per l'edilizia
statale e degli uffici speciali del genio civile per
le opere di edilizia statale, per le opere idrauliche,
per le opere marittime e per il servizio idrografico;
b) i provveditorati regionali alle opere pubbliche ivi
comprese le sezioni urbanistiche presso i provveditorati
medesimi, con esclusione delle sezioni e servizi per
le opere idrauliche, per l'edilizia statale ed economica
e popolare.
Fino a quando non sarà provveduto, ai sensi della
legge 28-10-1970, n.775, al riordinamento dei servizi
centrali e periferici del Ministero per i lavori pubblici
i provveditori alle opere pubbliche continuano ad essere
preposti ai provveditorati regionali trasferiti alle
regioni a statuto ordinario con il presente articolo.
A tali fini i provveditori medesimi vengono posti a
disposizione delle regioni, in posizione di comando
ai sensi dell'art.57 del testo unico 10-1-1957, n.3,
a decorrere dalla data del trasferimento degli uffici.
I provveditori alle opere pubbliche continuano, nello
stesso tempo, ad essere preposti alle sezioni e servizi
rimasti allo Stato perché esclusi ai sensi della
lettera b) del primo comma del presente articolo, dal
trasferimento alle regioni a statuto ordinario.
Fino al suddetto riordinamento dei servizi del Ministero
per i lavori pubblici, gli ingegneri capi, preposti
agli uffici del genio civile con competenza generale,
trasferiti alle regioni ai sensi della lettera a) del
detto primo comma, esercitano anche, quali organi dello
Stato, le attribuzioni ad essi attualmente spettanti
relativamente alle sezioni escluse dal trasferimento
alle regioni ai sensi della disposizione della anzidetta
lettera a).
Il Ministero dei lavori pubblici provvederà alla
ripartizione de servizi comuni tra il provveditorato
regionale alle opere pubbliche del Veneto, che viene
trasferito alla regione ai sensi della lettera b) del
precedente primo comma, ed il coesistente magistrato
alle acque.
I comitati regionali tecnico-amministrativo continuano
a svolgere, per le opere pubbliche di interesse regionale
e per le attività inerenti alle funzioni delegate
alla regione ai sensi dell'art.17, lettera b), legge
16-5-1970, n.281, fino a quando la regione non avrà
diversamente provveduto, le funzioni attualmente loro
demandate e quelle del consiglio superiore ai lavori
pubblici.
Sono altresì, trasferite alle regioni a statuto
ordinario le attribuzioni degli organi centrali e periferici
dello Stato in ordine ad ogni altro organismo avente
sede presso gli uffici del genio civile ed i provveditorati
alle opere pubbliche trasferiti con il precedente comma
e la cui attività sia attinente alle funzioni
amministrative di competenza delle regioni ai sensi
del presente decreto.
Art.13.
Ai sensi dell'art.17, lettera b), legge 16-5-1970, n.281,
viene delegato alle regioni a statuto ordinario, per
il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni
amministrative che, già esercitate all'atto
del loro trasferimento alle regioni dagli uffici di
cui al precedente art.12, residuano alla competenza
statale dopo il trasferimento alle regioni a statuto
ordinario delle attribuzioni di cui al presente decreto.
La delega riguarda le attribuzioni esercitate dagli
uffici predetti in ordine a:
a) le opere di soccorso e di ricostruzione e rinascita
dei territori colpiti da calamità naturali dichiarate
di estensione ed entità particolarmente gravi;
b) i contributi, la progettazione e la gestione dei
lavori relativi all'attuazione dei piani di ricostruzione
di cui al decreto legislativo 27-10-1951, n.1402 e
successive modificazioni, ed alla ricostruzione e riparazione
dei beni distrutti o danneggiati in dipendenza degli
eventi bellici ai sensi del decreto legislativo del
capo provvisorio dello Stato 10-4-1947, n.261, e successive
modifiche, della legge 25-6-1949, n.409, e successiva
modifica, della legge 31-7-1954, n.607 e delle altre
disposizioni legislative in materia:
c) l'esercizio delle competenze del Ministero dei lavori
pubblici in ordine ai cantieri scuola a termini della
legge 29-4-1949, n.264 e successive modificazioni;
d) le piccole derivazioni di acque pubbliche;
e) i mutui relativi ad opere pubbliche contratti o da
contrarre con la Cassa depositi e prestiti e con gli
istituti di previdenza amministrati dal Ministero del
tesoro.
Le funzioni amministrative delegate con il presente
articolo vengono descritte dagli organi regionali in
conformità delle direttive emanate dal competente
organo statale.
In caso di persistente inattività degli organi
regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora
le attività relative alle materie delegate comportino
adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi
entro termini perentori previsti dalla legge o termini
risultanti dalla natura degli interventi, il consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro competente,
può disporre il compimento degli atti relativi
in sostituzione dell'amministrazione regionale.
Art.14-23
(Si omettono perché di non specifico interesse
tecnico)
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