[Note's] DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 GENNAIO 1972, N.8

(G.U. 29-1-1972, n.26, supplemento)

TRASFERIMENTO ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI IN MATERIA DI URBANISTICA E DI VIABILITÀ ACQUEDOTTI E LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE E DEI RELATIVI PERSONALI ED UFFICI

Art.1.
Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di urbanistica sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle regioni a statuto ordinario.
Il trasferimento predetto riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative statali concernenti:
a) l'approvazione dei piani territoriali di coordinamento previsti dall'art.5, legge 17-8-1942, n.1150, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) la determinazione dell'estensione del piano intercomunale previsto dall'art.12 della detta legge n.1150 e la sua approvazione;
c) l'approvazione dell'elenco dei comuni soggetti all'obbligo della formazione del piano regolatore generale e la adozione delle misure previste dall'art.8, quinto comma, della legge n.1150, relativamente all'obbligo medesimo;
d) l'approvazione dei piani regolatori generali; la autorizzazione e l'approvazione delle relative varianti, ivi comprese quelle soggette a procedimento speciale in quanto connesse agli insediamenti scolastici, universitari ed ospedalieri;
e) l'approvazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra;
f) l'approvazione dei piani delle zone destinate all'edilizia economica e popolare (legge 18-4-1962, n.167, e successive modificazioni);
g) la fissazione dei termini per la formazione dei piani particolareggiati, l'approvazione dei medesimi e delle relative varianti; l'adozione di misure per la compilazione dei piani stessi in sostituzione di quelli rimasti inattuati in tutto o in parte;
h) l'approvazione dei regolamenti edilizi comunali e dei programmi di fabbricazione;
i) il nulla-osta all'autorizzazione comunale dei piani di lottizzazione;
l) il nulla-osta al rilascio delle licenze edilizie in deroga alle norme dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi, ivi comprese le deroghe alle altezze stabilite dalle norme urbanistico- edilizie per le costruzioni alberghiere;
m) la sospensione e demolizione di opere difformi dal piano regolatore oppure comunque non rispondenti alle prescrizioni del piano medesimo;
n) il parere sulla demolizione di costruzioni abusive ai sensi dell'art.32 della legge n.1150;
o) ogni altra funzione amministrativa esercitata dagli organi centrali e periferici dello Stato nella materia di cui al presente articolo, salvo quanto disposto dai successivi articoli.
Il trasferimento delle funzioni amministrative di cui al presente articolo riguarda anche le attribuzioni esercitate dagli organi centrali e periferici del Ministero per la pubblica istruzione ai sensi della legge 6-8-1967, n.765, nonché da organi centrali e periferici di altri Ministeri.
Il trasferimento detto riguarda altresì la redazione e l'approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all'art.5, legge 29-6-1939, n.1497.

Art.2.
Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle regioni a statuto ordinario.
Il trasferimento predetto riguarda le funzioni amministrative concernenti:
a) le strade costituenti la viabilità locale e provinciale, nonché quella regionale risultante dalla classificazione regionale delle strade locali e provinciali e di quelle statali di cui alle lettere c), d), e), ed f), art.2, della legge 12-2-1958 n.126 che sentita la regione interessata, fossero declassificate ai sensi dell'art.12 della legge medesima;
b) gli acquedotti locali e comprensoriali i quali interessino il territorio di una singola regione;
c) i lavori pubblici concernenti:
1) le opere relative ad edifici pubblici di proprietà dei comuni delle province e di altri enti locali;
2) le opere di edilizia scolastica;
3) le opere igieniche di interesse locale (fognature, impianti di depurazione delle acque, mattatoi, cimiteri ed altre);
4) le opere di interesse locale a finalità di assistenza e beneficenza pubblica;
5) gli impianti elettrici di illuminazione pubblica dei comuni;
6) le attrezzature fisse di mercati locali;
d) le opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera;
e) le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e non classificate;
f) le opere portuali riguardanti la navigazione lacuale e fluviale, nonché le opere di navigazione interna di terza e quarta classe;
g) le opere concernenti i porti di seconda categoria dalla seconda classe in poi;
h) le opere di interesse turistico regionale, ivi comprese le opere per gli aerodromi turistici e gli approdi turistici;
i) la costruzione di linee metropolitane;
l) le attrezzature sportive di interesse regionale;
m) le opere di consolidamento e trasferimento degli abitati;
n) in genere i lavori pubblici inerenti alle funzioni amministrative trasferite alle regioni con i decreti delegati di cui all'art.17, legge 16-5-1970, n.281.
Rimangono ferme le competenze regionali in materia di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata di cui alla legge 22-10-1971, n.865.

Art.3.
Sono trasferite altresì alle regioni a statuto ordinario, per le opere di competenza delle regioni stesse e per quelle ad esse delegate con il presente decreto, le competenze degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine alle dichiarazioni di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori nonché l'esercizio delle attribuzioni di carattere amministrativo attualmente spettanti agli organi medesimi in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione temporanea e di urgenza, comprese la determinazione amministrativa delle indennità e la retrocessione.

Art.4.
Sono trasferite alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, istituti ed organizzazioni locali operanti nella regione nelle materie di cui al presente decreto, nonché le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori, salva designazione da parte del Ministro per il tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato.

Art.5.
Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento con legge dello Stato, degli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale operanti nelle materie di cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine agli enti medesimi.

Art.6.
Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di difesa nazionale, di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza comprese le attribuzioni derivanti dalle norme sulla circolazione stradale fuori dai centri abitati e sulla circolazione nelle vie d'acqua interne, nonché quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attività di cui al presente decreto, riguardano materie non comprese nell'art.117 della costituzione.

Art.7.
Fino a quando con legge dello Stato non sia provveduto al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative gli enti locali sono conservate alle province, ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale, attualmente esercitate nelle materie di cui a presente decreto.
Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della regione in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nelle materie di cui al precedente comma facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni degli enti locali, a funzioni amministrative degli organi o degli uffici centrali o periferici dello Stato.

Art.8.
Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:
a) alla rete autostradale ed alle strade statali classificate ai sensi della lettera a) e b) dell'art.2, legge 12-2-1958, n.126, ed a quelle classificate ai sensi delle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo stesso, salvo che non vengano declassificate secondo quanto previsto dall'art.2, lettera a) del presente decreto;
b) alla classificazione e declassificazione delle strade statali sentite le regioni interessate;
c) alle costruzioni ferroviarie, ad eccezione delle linee metropolitane di competenza regionale ai sensi del precedente art.2 lettera i);
d) ai porti di prima e seconda categoria, prima classe ed alle opere marittime;
e) agli aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carattere esclusivamente turistico;
f) alle opere idrauliche di prima, seconda e terza categoria;
g) alle opere di navigazione interna di prima e seconda classe;
h) ai lavori pubblici concernenti i servizi statali;
i) all'edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato, all'edilizia universitaria, all'edilizia di culto ed alle opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali, relative alle materie di cui alle lettere precedenti, nonché agli interventi straordinari nelle opere di soccorso relative a calamità di estensione e di entità particolarmente gravi;
l) ai lavori pubblici di riparazione di danni bellici;
m) ai lavori pubblici direttamente connessi all'attuazione di piani o programmi statali diretti al soddisfacimento di interessi nazionali o di più regioni;
n) alla determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi nei settori delle opere pubbliche ed alla relativa normativa tecnica.
Resta, altresì, ferma la competenza degli organi statali, da esercitare, sentite le regioni interessate, in ordine:
a) alla tutela, disciplina ed utilizzazione delle acque pubbliche;
b) agli aggiornamenti e modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti;
c) alla sistemazione idrogeologica ed alla conservazione del suolo.

Art.9.
La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni a statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provvede con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di intesa con il Ministero o con i Ministeri competenti.
L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (comitato interministeriale prezzi) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari.
I programmi regionali di massima degli interventi in materia di viabilità e di acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale saranno periodicamente comunicati al Ministero ai lavori pubblici ai fini della formulazione di proposte per il coordinamento delle attività tra le regioni e di quelle delle regioni con quelle di competenza dello Stato, in relazione anche alla predisposizione dei programmi economici nazionali.
Gli organi statali e le amministrazioni regionali sono tenute a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del governo, informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle proprie funzioni nelle materie di cui al presente decreto.
Alla programmazione degli interventi di competenza statale, vi sono compresi quelli di competenza dell'ANAS, si provvede sentite le regioni.
La funzione di indirizzo e di coordinamento, di cui ai commi primo e secondo del presente articolo, si esercita al fine di assicurare anche unitarietà e coordinamento pianificazione urbanistica ai vari livelli di circoscrizione territoriale.
In particolare mediante l'esercizio della suddetta funzione, su proposta del Ministero dei lavori pubblici:
1) sono identificate le linee fondamentali dall'assetto del territorio nazionale con particolare riferimento alla articolazione territoriale degli interventi statali o di rilevanza nazionale, alla tutela paesistica, ambientale ed ecologica del territorio ed alla difesa e conservazione del suolo; viene verificata periodicamente la coerenza di tali linee con gli obiettivi della programmazione economica nazionale;
2) sono definiti gli aspetti metodologici e procedurali da osservare nella formazione dei piani territoriali regionali nonché gli standards urbanistici ed edilizi, quali minimi o massimi inderogabili da osservare ai fini della formazione dei piani urbanistici.

Art.10.
La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art.49 della legge di contabilità di Stato, prima della data del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alle regioni, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori a detto trasferimento.
Resta altresì, fino alla data del 31 dicembre 1972, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma, art.36, Regio decreto 18-11-1923, n.2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme. Le somme che, alla data predetta, non risultino ancora impegnate, saranno portate in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali sviluppo di cui all'art.9, legge 16-5-1970, n.281. Il Ministero per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle conseguenti variazioni compensative nel conto dei residui delle amministrazioni interessate. Le somme trasferite al fondo saranno assegnate, entro un biennio, alle amministrazioni regionali sulla base dei criteri che il comitato interministeriale per la programmazione economica determinerà, in relazione a quanto previsto nel secondo comma del detto art.9 della legge n.281 e tenuto anche conto dell'originaria destinazione delle somme medesime.

Art.11.
Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative di cui al presente decreto e comunque entro il termine di 30 giorni dalla data stessa, fermo restando quanto previsto con il successivo art.15, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare con elenchi descrittivi, a ciascun regione interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici non trasferiti alle regioni, concernenti le funzioni amministrative trasferite con il presente decreto e relativo ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal precedente art.10, ovvero relativi a questioni o disposizioni massima, inerenti alle dette funzioni.

Art.12.
Sono trasferiti alle regioni a statuto ordinario, nel cui territorio hanno sede, i seguenti uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici:
a) gli uffici del genio civile a competenza generale, ivi comprese le sezioni autonome relative, con esclusione delle sezioni per le opere idrauliche e per l'edilizia statale e degli uffici speciali del genio civile per le opere di edilizia statale, per le opere idrauliche, per le opere marittime e per il servizio idrografico;
b) i provveditorati regionali alle opere pubbliche ivi comprese le sezioni urbanistiche presso i provveditorati medesimi, con esclusione delle sezioni e servizi per le opere idrauliche, per l'edilizia statale ed economica e popolare.
Fino a quando non sarà provveduto, ai sensi della legge 28-10-1970, n.775, al riordinamento dei servizi centrali e periferici del Ministero per i lavori pubblici i provveditori alle opere pubbliche continuano ad essere preposti ai provveditorati regionali trasferiti alle regioni a statuto ordinario con il presente articolo. A tali fini i provveditori medesimi vengono posti a disposizione delle regioni, in posizione di comando ai sensi dell'art.57 del testo unico 10-1-1957, n.3, a decorrere dalla data del trasferimento degli uffici.
I provveditori alle opere pubbliche continuano, nello stesso tempo, ad essere preposti alle sezioni e servizi rimasti allo Stato perché esclusi ai sensi della lettera b) del primo comma del presente articolo, dal trasferimento alle regioni a statuto ordinario.
Fino al suddetto riordinamento dei servizi del Ministero per i lavori pubblici, gli ingegneri capi, preposti agli uffici del genio civile con competenza generale, trasferiti alle regioni ai sensi della lettera a) del detto primo comma, esercitano anche, quali organi dello Stato, le attribuzioni ad essi attualmente spettanti relativamente alle sezioni escluse dal trasferimento alle regioni ai sensi della disposizione della anzidetta lettera a).
Il Ministero dei lavori pubblici provvederà alla ripartizione de servizi comuni tra il provveditorato regionale alle opere pubbliche del Veneto, che viene trasferito alla regione ai sensi della lettera b) del precedente primo comma, ed il coesistente magistrato alle acque.
I comitati regionali tecnico-amministrativo continuano a svolgere, per le opere pubbliche di interesse regionale e per le attività inerenti alle funzioni delegate alla regione ai sensi dell'art.17, lettera b), legge 16-5-1970, n.281, fino a quando la regione non avrà diversamente provveduto, le funzioni attualmente loro demandate e quelle del consiglio superiore ai lavori pubblici.
Sono altresì, trasferite alle regioni a statuto ordinario le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine ad ogni altro organismo avente sede presso gli uffici del genio civile ed i provveditorati alle opere pubbliche trasferiti con il precedente comma e la cui attività sia attinente alle funzioni amministrative di competenza delle regioni ai sensi del presente decreto.

Art.13.
Ai sensi dell'art.17, lettera b), legge 16-5-1970, n.281, viene delegato alle regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative che, già esercitate all'atto del loro trasferimento alle regioni dagli uffici di cui al precedente art.12, residuano alla competenza statale dopo il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle attribuzioni di cui al presente decreto.
La delega riguarda le attribuzioni esercitate dagli uffici predetti in ordine a:
a) le opere di soccorso e di ricostruzione e rinascita dei territori colpiti da calamità naturali dichiarate di estensione ed entità particolarmente gravi;
b) i contributi, la progettazione e la gestione dei lavori relativi all'attuazione dei piani di ricostruzione di cui al decreto legislativo 27-10-1951, n.1402 e successive modificazioni, ed alla ricostruzione e riparazione dei beni distrutti o danneggiati in dipendenza degli eventi bellici ai sensi del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 10-4-1947, n.261, e successive modifiche, della legge 25-6-1949, n.409, e successiva modifica, della legge 31-7-1954, n.607 e delle altre disposizioni legislative in materia:
c) l'esercizio delle competenze del Ministero dei lavori pubblici in ordine ai cantieri scuola a termini della legge 29-4-1949, n.264 e successive modificazioni;
d) le piccole derivazioni di acque pubbliche;
e) i mutui relativi ad opere pubbliche contratti o da contrarre con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.
Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono descritte dagli organi regionali in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale.
In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

Art.14-23
(Si omettono perché di non specifico interesse tecnico)






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