(G.U. 14-1-1974, n.12)
NORME PER L'ATTUAZIONE DELLE NORME TRANSITORIE DI CUI ALL'ART.31 DEL DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 GENNAIO 1971, N.208, RECANTE NORME DI SICUREZZA PER I DISTRIBUTORI STRADALI DI GAS LIQUEFATTI PER AUTOTRAZIONE.
(modificato ai sensi del D.P.R. 2-10-1976, n.785)
Art.1
Per l'attuazione delle norme di cui al primo e al terzo
comma dell'art.31 del decreto del Presidente della
Repubblica 12-1-1971, n.208, è fissato un nuovo
termine che scadrà tre anni dopo l'entrata in
vigore del presente decreto.
Resta fermo l'obbligo, di cui al secondo comma dell'art.31
del succitato decreto n.208, di rimuovere, anche prima
della scadenza del termine predetto, gli impianti esistenti
in centri abitati ove urgenti ed inderogabili motivi
di sicurezza lo richiedano.
Art.2
Il primo, secondo e terzo comma dell'art.24 del decreto
del Presidente della Repubblica 12-1-1971, n.208, sono
modificati come segue.
Ferme restando le norme circa l'ubicazione degli impianti,
l'area su cui questi sorgono deve soddisfare alle seguenti
condizioni:
a) che entro il raggio di 30 metri dal punto più
prossimo del serbatoio e degli altri elementi dell'impianto
di cui all'art.2 non esistano, salvo quanto previsto
nell'articolo successivo, edifici di sorta;
b) che nella fascia contigua fino a 40 metri di raggio
dal punto più prossimo del serbatoio e degli
altri elementi dell'impianto di cui all'art.2 non esistano
edifici e parti di edifici con cubatura singola superiore
a 3.000 metri cubi, né comunque edifici destinati
alla collettività, come scuole, ospedali, chiese,
caserme.
In prossimità di luoghi in cui suole verificarsi
affluenza di pubblico, come stadi o campi sportivi,
circhi equestri o luna-park a carattere stabile, campi
per fiere e mercati, fermate di linee di trasporto
pubblico, cimiteri, e simili, la distanza tra il punto
più prossimo del serbatoio e degli altri elementi
dell'impianto di cui all'art.2, e il punto più
vicino del perimetro di detti luoghi, non può
essere inferiore a 60 metri.
In prossimità di vie di comunicazione, la distanza
tra il punto più prossimo del serbatoio e degli
altri elementi dell'impianto di cui all'art.2, e il
ciglio della sede viaria non può essere inferiore
a:
- 30 metri per le autostrade, ferrovie e tranvie;
- 15 metri per le altre strade e le vie navigabili.
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