PERIMETRAZIONE DEL CENTRO ABITATO
Il comma 1 dell'art.17 della legge n.765 nel dettare
limitazioni per l'edificazione residenziale da osservarsi
nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici approvati,
stabilisce alla lettera a) che: <<il volume complessivo
costruito di ciascun fabbricato non può superare
la misura di mc.1,50 per ogni metro quadro di area
edificabile, se trattasi di edifici ricadenti in centri
abitati, i cui perimetri sono definiti entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge
con deliberazione del consiglio comunale sentiti il
provveditorato regionale opere pubbliche e la soprintendenza
competente, e di un mc.0,10 per ogni metro quadro di
area edificabile, se la costruzione è ubicata
nelle altre parti del territorio>>.
Nonostante la puntualità del disposto normativo,
che assegna anche un termine preciso di 90 giorni,
molte amministrazioni comunali non hanno provveduto
ad adottare la delibera di perimetrazione.
Ciò ha determinato vari problemi giuridici, primo
tra i quali quello di stabilire se - in carenza di
perimetrazione - debba trovare applicazione per tutto
il territorio comunale l'indice volumetrico più
restrittivo, cioè lo 0,10 mc/mq.
In proposito il consiglio di Stato, con decisione della
V sezione, n.1245, del 22-12-1970, ha sancito: <<la
perimetrazione del centro abitato può essere
considerata indispensabile per la ricognizione dell'estensione
del centro stesso quando il tessuto degli insediamenti
abitativi sia di malsicura delimitazione, ma una tale
necessità non sussiste quando il fatto che l'area
sulla quale si deve edificare rientri o meno nel centro
abitato emerge ictu oculi dalla situazione obiettiva
dei luoghi>>.
L'affermazione del supremo organo di giustizia amministrativa
riveste notevole interesse, poiché con essa
viene meno ogni possibile dubbio sulla indiscriminata
applicabilità - in mancanza di perimetrazione
- dell'indice più restrittivo (mc/mq.0,10) menzionato
dal comma 1 dell'art.17 della legge n.765.
Ai medesimi princìpi, inoltre, può utilmente
farsi riferimento per stabilire quale sia l'ambito
di operatività del decreto ministeriale 1-4-1968,
n.1404, sulle distanze dalle strade.
All'art.1 del decreto, infatti, si afferma che <<le
disposizioni... relative alle distanze minime a protezione
del nastro stradale, vanno osservate sulla edificazione
fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti
previsti dai piani regolatori generali e dai programmi
di fabbricazione>>.
La prima ipotesi indicata dalla norma (fuori dal perimetro
dei centri abitati) riguarda i casi di comuni sprovvisti
di strumenti urbanistici e pertanto ad essa sono applicabili
le considerazioni della decisione dianzi riportata.
Se ne conclude, perciò, che qualora un comune
sia sprovvisto di strumento urbanistico approvato,
le distanze dalle strade indicate nel decreto ministeriale
1404 vanno rispettate nell'edificazione esterna al
centro abitato, come appare nel suo stato di fatto.
Questo criterio interpretativo si sovrappone ed integra
quello (valido, peraltro, solo per le strade statali)
indicato dalla circolare dell'ANAS n.59 del 10-10-1968
in cui veniva affermato che <<per i comuni sprovvisti
di piano regolatore generale o di programmi di fabbricazione
approvati che non abbiano provveduto tempestivamente
a determinare il perimetro del centro abitato, fino
a quando non intervenga tale determinazione, si considererà
centro abitato la traversa interna formalmente delimitata
di cui all'art.4, comma 2, della legge 7-2-1961, n.59>>.
(c) 1996 Note's