[Note's] CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, N.1245 DECISIONE DEL 22 DICEMBRE 1970

PERIMETRAZIONE DEL CENTRO ABITATO

Il comma 1 dell'art.17 della legge n.765 nel dettare limitazioni per l'edificazione residenziale da osservarsi nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici approvati, stabilisce alla lettera a) che: <<il volume complessivo costruito di ciascun fabbricato non può superare la misura di mc.1,50 per ogni metro quadro di area edificabile, se trattasi di edifici ricadenti in centri abitati, i cui perimetri sono definiti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione del consiglio comunale sentiti il provveditorato regionale opere pubbliche e la soprintendenza competente, e di un mc.0,10 per ogni metro quadro di area edificabile, se la costruzione è ubicata nelle altre parti del territorio>>.
Nonostante la puntualità del disposto normativo, che assegna anche un termine preciso di 90 giorni, molte amministrazioni comunali non hanno provveduto ad adottare la delibera di perimetrazione.
Ciò ha determinato vari problemi giuridici, primo tra i quali quello di stabilire se - in carenza di perimetrazione - debba trovare applicazione per tutto il territorio comunale l'indice volumetrico più restrittivo, cioè lo 0,10 mc/mq.
In proposito il consiglio di Stato, con decisione della V sezione, n.1245, del 22-12-1970, ha sancito: <<la perimetrazione del centro abitato può essere considerata indispensabile per la ricognizione dell'estensione del centro stesso quando il tessuto degli insediamenti abitativi sia di malsicura delimitazione, ma una tale necessità non sussiste quando il fatto che l'area sulla quale si deve edificare rientri o meno nel centro abitato emerge ictu oculi dalla situazione obiettiva dei luoghi>>.
L'affermazione del supremo organo di giustizia amministrativa riveste notevole interesse, poiché con essa viene meno ogni possibile dubbio sulla indiscriminata applicabilità - in mancanza di perimetrazione - dell'indice più restrittivo (mc/mq.0,10) menzionato dal comma 1 dell'art.17 della legge n.765.
Ai medesimi princìpi, inoltre, può utilmente farsi riferimento per stabilire quale sia l'ambito di operatività del decreto ministeriale 1-4-1968, n.1404, sulle distanze dalle strade.
All'art.1 del decreto, infatti, si afferma che <<le disposizioni... relative alle distanze minime a protezione del nastro stradale, vanno osservate sulla edificazione fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione>>.
La prima ipotesi indicata dalla norma (fuori dal perimetro dei centri abitati) riguarda i casi di comuni sprovvisti di strumenti urbanistici e pertanto ad essa sono applicabili le considerazioni della decisione dianzi riportata.
Se ne conclude, perciò, che qualora un comune sia sprovvisto di strumento urbanistico approvato, le distanze dalle strade indicate nel decreto ministeriale 1404 vanno rispettate nell'edificazione esterna al centro abitato, come appare nel suo stato di fatto.
Questo criterio interpretativo si sovrappone ed integra quello (valido, peraltro, solo per le strade statali) indicato dalla circolare dell'ANAS n.59 del 10-10-1968 in cui veniva affermato che <<per i comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programmi di fabbricazione approvati che non abbiano provveduto tempestivamente a determinare il perimetro del centro abitato, fino a quando non intervenga tale determinazione, si considererà centro abitato la traversa interna formalmente delimitata di cui all'art.4, comma 2, della legge 7-2-1961, n.59>>.




Indice Argomento

Indice Principale


(c) 1996 Note's