(G.U. 27-8-1979, n.234)
DIRETTIVE IN MATERIA DI EDILIZIA RURALE.
1. La ripartizione tra le regioni dei contributi stanziati
dall'art.37 della legge n.457 del 1978 per le finalità
di cui all'art.26 della stessa legge, dovrà
essere deliberata dal C.E.R. previo accantonamento
delle quote del 3% e del 2% previsto dagli artt. 2,
lettera f), e 3, lettera q), rispettivamente destinate
ad anagrafe dell'utenza, ricerche e sperimentazione
e ad interventi straordinari anche in relazione a pubbliche
calamità, distribuendo:
- il 40% dei contributi sulla base della distribuzione
delle forze di lavoro occupate in posizione indipendente
in agricoltura, quale risulta dalle periodiche rilevazioni
ISTAT;
- il 40% dei contributi sulla base della distribuzione
regionale della superficie agraria regionale (con esclusione
della superficie non coltivabile);
- il 10% dei contributi sulla base di un indice della
qualità degli alloggi, occupati dalle famiglie
con capofamiglia in posizione indipendente in agricoltura,
calcolato tenendo conto della presenza negli alloggi
dei servizi essenziali e dell'affollamento;
- il 10% dei contributi sulla base delle percentuali
risultanti dalla ripartizione complessiva delle disponibilità
1978 ripartite tra le regioni ai sensi della legge
n.984 del 1977.
2. Alle province autonome di Trento e Bolzano sarà
riservata, sulle disponibilità da ripartire
tra le regioni, la quota stabilita per legge.
3. Almeno il 50% dei contributi sarà destinato
ad interventi di ampliamento o riattamento di abitazioni
rurali esistenti.
4. Per quanto non previsto espressamente dal citato
art.26, ai programmi di edilizia rurale si applicano:
- i limiti massimi di costo deliberati dal C.E.R. il
20-12- 1978, di cui al decreto ministeriale n.882 del
21-12-1978 per l'edilizia agevolata e convenzionata;
- procedure di impegno dei fondi di erogazione dei contributi
e di verifica dell'utilizzazione dei finanziamenti
analoghe a quelle previste per l'edilizia agevolata;
5. In attesa della formulazione delle norme tecniche
nazionali e regionali previste dall'art.42 della legge
n.457 del 1978, ai programmi di edilizia rurale di
cui all'art.26, non si applica l'art.43 della stessa
legge.
6. Ferma restando la competenza regionale per la localizzazione
e destinazione dei contributi, l'efficacia sociale
e produttiva dei programmi di edilizia rurale dovrà
essere perseguita, stabilendo il massimo di collegamenti
possibili tra i criteri di destinazione dei contributi
di cui all'art.26 ed i piani di sviluppo agricolo regionale,
con particolare riferimento:
- alle priorità da attribuire ai terreni di collina
e di montagna, di cui all'art.15 della legge n.984
del 1977;
- alle priorità da attribuire al consolidamento
ed all'incremento dell'occupazione dei giovani in agricoltura
ed alle coppie di nuova formazione che subentreranno
nella conduzione di aziende agricole;
- alle iniziative di trasformazione fondiaria conseguenti
alla attuazione degli interventi di cui all'art.11
della legge n.984 del 1977;
- alle altre iniziative conseguenti all'attuazione degli
interventi di cui agli artt. 8, 9, 13 e 14 della legge
n.984 del 1977.
7. Le regioni sono impegnate a localizzare i fondi ad
esse attribuiti e scegliere i soggetti destinatari
dei contributi entro novanta giorni dalla comunicazione
della ripartizione effettuata dal C.E.R.
Le disponibilità ripartite tra le regioni dovranno
essere impegnate, mediante gli atti regionali di concessione,
entro dieci mesi dalla data della comunicazione regionale
di scelta dei soggetti destinatari.
Trascorso tale termine, i fondi non impegnati si considereranno
disponibili per una ulteriore ripartizione tra le regioni,
che terrà anche conto dell'entità delle
domande presentate e non soddisfatte.
8. Le iniziative che si avvalgono dei contributi di
cui all'art.26 della legge n.457 del 1978 sono considerate
opere di miglioramento fondiario agli effetti della
legge 5-7-1928, n.1760, e successive modificazioni
e integrazioni e possono beneficiare della garanzia
sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di
cui all'art.36 della legge 2-6-1961, n.454, e successive
modificazioni e integrazioni.
L'ammortamento dei mutui avverrà in rate costanti
posticipate.
Il contributo statale sarà pari alla differenza
fra le rate di ammortamento calcolate al tasso globale
di riferimento praticato dall'istituto di credito e
le rate di ammortamento calcolate al tasso agevolato
a carico del beneficiario previsto dal penultimo comma
dell'art.26 della legge 5-8-1978, n.457.
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