[Note's] DELIBERAZIONE 20 LUGLIO 1979 DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(G.U. 27-8-1979, n.234)

DIRETTIVE IN MATERIA DI EDILIZIA RURALE.

1. La ripartizione tra le regioni dei contributi stanziati dall'art.37 della legge n.457 del 1978 per le finalità di cui all'art.26 della stessa legge, dovrà essere deliberata dal C.E.R. previo accantonamento delle quote del 3% e del 2% previsto dagli artt. 2, lettera f), e 3, lettera q), rispettivamente destinate ad anagrafe dell'utenza, ricerche e sperimentazione e ad interventi straordinari anche in relazione a pubbliche calamità, distribuendo:
- il 40% dei contributi sulla base della distribuzione delle forze di lavoro occupate in posizione indipendente in agricoltura, quale risulta dalle periodiche rilevazioni ISTAT;
- il 40% dei contributi sulla base della distribuzione regionale della superficie agraria regionale (con esclusione della superficie non coltivabile);
- il 10% dei contributi sulla base di un indice della qualità degli alloggi, occupati dalle famiglie con capofamiglia in posizione indipendente in agricoltura, calcolato tenendo conto della presenza negli alloggi dei servizi essenziali e dell'affollamento;
- il 10% dei contributi sulla base delle percentuali risultanti dalla ripartizione complessiva delle disponibilità 1978 ripartite tra le regioni ai sensi della legge n.984 del 1977.
2. Alle province autonome di Trento e Bolzano sarà riservata, sulle disponibilità da ripartire tra le regioni, la quota stabilita per legge.
3. Almeno il 50% dei contributi sarà destinato ad interventi di ampliamento o riattamento di abitazioni rurali esistenti.
4. Per quanto non previsto espressamente dal citato art.26, ai programmi di edilizia rurale si applicano:
- i limiti massimi di costo deliberati dal C.E.R. il 20-12- 1978, di cui al decreto ministeriale n.882 del 21-12-1978 per l'edilizia agevolata e convenzionata;
- procedure di impegno dei fondi di erogazione dei contributi e di verifica dell'utilizzazione dei finanziamenti analoghe a quelle previste per l'edilizia agevolata;
5. In attesa della formulazione delle norme tecniche nazionali e regionali previste dall'art.42 della legge n.457 del 1978, ai programmi di edilizia rurale di cui all'art.26, non si applica l'art.43 della stessa legge.
6. Ferma restando la competenza regionale per la localizzazione e destinazione dei contributi, l'efficacia sociale e produttiva dei programmi di edilizia rurale dovrà essere perseguita, stabilendo il massimo di collegamenti possibili tra i criteri di destinazione dei contributi di cui all'art.26 ed i piani di sviluppo agricolo regionale, con particolare riferimento:
- alle priorità da attribuire ai terreni di collina e di montagna, di cui all'art.15 della legge n.984 del 1977;
- alle priorità da attribuire al consolidamento ed all'incremento dell'occupazione dei giovani in agricoltura ed alle coppie di nuova formazione che subentreranno nella conduzione di aziende agricole;
- alle iniziative di trasformazione fondiaria conseguenti alla attuazione degli interventi di cui all'art.11 della legge n.984 del 1977;
- alle altre iniziative conseguenti all'attuazione degli interventi di cui agli artt. 8, 9, 13 e 14 della legge n.984 del 1977.
7. Le regioni sono impegnate a localizzare i fondi ad esse attribuiti e scegliere i soggetti destinatari dei contributi entro novanta giorni dalla comunicazione della ripartizione effettuata dal C.E.R.
Le disponibilità ripartite tra le regioni dovranno essere impegnate, mediante gli atti regionali di concessione, entro dieci mesi dalla data della comunicazione regionale di scelta dei soggetti destinatari.
Trascorso tale termine, i fondi non impegnati si considereranno disponibili per una ulteriore ripartizione tra le regioni, che terrà anche conto dell'entità delle domande presentate e non soddisfatte.
8. Le iniziative che si avvalgono dei contributi di cui all'art.26 della legge n.457 del 1978 sono considerate opere di miglioramento fondiario agli effetti della legge 5-7-1928, n.1760, e successive modificazioni e integrazioni e possono beneficiare della garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'art.36 della legge 2-6-1961, n.454, e successive modificazioni e integrazioni.
L'ammortamento dei mutui avverrà in rate costanti posticipate.
Il contributo statale sarà pari alla differenza fra le rate di ammortamento calcolate al tasso globale di riferimento praticato dall'istituto di credito e le rate di ammortamento calcolate al tasso agevolato a carico del beneficiario previsto dal penultimo comma dell'art.26 della legge 5-8-1978, n.457.




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