(G.U.29-1-1977, n.27)
NORME PER LA EDIFICABILITA' DEI SUOLI.
Art.1. TRASFORMAZIONE URBANISTICA DEL TERRITORIO E CONCESSIONE
DI EDIFICARE
1. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica
ed edilizia del territorio comunale partecipa agli
oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere
è subordinata a concessione da parte del sindaco,
ai sensi della presente legge.
Art.2. PIANI DI ZONA E DEMANI COMUNALI DI AREE
1. Per le aree comprese nei piani di zona di cui alla
legge 18-4-1962, n.167, e per quelle acquisite ai sensi
degli artt.27 e 51 della legge 22-10-1971, n.865, resta
fermo il regime previsto dalle norme della stessa legge
n.865.
2. Anche per tali aree è necessario il provvedimento
del sindaco di cui all'art.1 della presente legge.
3. Si omette poiché sostitutivo del comma 1 dell'art.3
della legge 18-4-1962, n.167.
4. L'art.26 della legge 22-10-1971, n.865, è
abrogato. Le aree già vincolate ai sensi di
detto articolo sono assoggettate al regime previsto
dall'art.35 della legge 22-10-1971, n.865, salvo quanto
previsto nei comma 11, 16 e 18 dello stesso art.35
per ciò che concerne i requisiti soggettivi.
5. Nei comuni con popolazione superiore a ventimila
abitanti, secondo i dati risultanti dall'ultimo censimento,
l'art.51 della legge 22-10-1971, n.865, e successive
modificazioni, si applica fino alla data del 31 dicembre
1990 (così prorogato dall'art.4 della L.20-5-1991,
n.158).
Art.3. CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE
1. La concessione comporta la corresponsione di un contributo
commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione
nonché al costo di costruzione.
Art.4. CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE
1. La concessione è data dal sindaco al proprietario
dell'area o a chi abbia titolo per richiederla con
le modalità, con la procedura e con gli effetti
di cui all'art.31 della legge 17-8-1942, n.1150, e
successive modificazioni ed integrazioni, in conformità
alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti
edilizi e, nei comuni sprovvisti di detti strumenti,
a norma dell'art.41-quinquies, comma 1 e 3, della legge
medesima, nonché delle ulteriori norme regionali.
2. Per gli immobili di proprietà dello Stato
la concessione è data a coloro che siano muniti
di titolo, rilasciato dai competenti organi dell'amministrazione,
al godimento del bene.
3. Nell'atto di concessione sono indicati i termini
di inizio e di ultimazione dei lavori.
4. Il termine per l'inizio dei lavori non può
essere superiore ad un anno; il termine di ultimazione,
entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile,
non può essere superiore a tre anni e può
essere prorogato, con provvedimento motivato, solo
per fatti estranei alla volontà del concessionario,
che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante
la loro esecuzione. Un periodo più lungo per
l'ultimazione dei lavori può essere concesso
esclusivamente in considerazione della mole dell'opera
da realizzare o delle sue particolari caratteristiche
tecnico-costruttive; ovvero, quando si tratti di opere
pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più
esercizi finanziari.
5. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito,
il concessionario deve presentare istanza diretta ad
ottenere una nuova concessione; in tal caso la nuova
concessione concerne la parte non ultimata.
6. La concessione è trasferibile ai successori
o aventi causa. Essa non incide sulla titolarità
della proprietà o di altri diritti reali relativi
agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio
ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza
ai sensi della presente legge e le sanzioni previste
dall'art.15 della stessa. Resta fermo inoltre il disposto
di cui al penultimo comma dell'art.31 della legge 17-8-1942,
n.1150.
7. La regione stabilisce le forme e le modalità
d'esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di mancato
rilascio della concessione nei termini di legge.
8. A decorrere dal 1o gennaio 1979, salva l'applicazione
dell'art.4 della legge 1-6-1971, n.291 nei comuni sprovvisti
degli strumenti urbanistici generali e in mancanza
di norme regionali e fino all'entrata in vigore di
queste, la concessione deve osservare i seguenti limiti:
a) fuori del perimetro dei centri abitati definito ai
sensi dell'art.17 della legge 6-8-1967 n.765 l'edificazione
a scopo residenziale non può superare l'indice
di metri cubi 0,03 per metro quadrato di area edificabile;
b) nell'ambito dei centri abitati definiti ai sensi
dell'art.17 della legge 6-8-1967, n.765, sono consentite
soltanto opere di restauro e di risanamento conservativo,
di manutenzione ordinaria o straordinaria, di consolidamento
statico e di risanamento igienico;
c) le superfici coperte degli edifici o dei complessi
produttivi non possono superare un decimo dell'area
di proprietà (la Corte Costituzionale, con sentenza
n.185/93 (G.U. 28-4-1993, n.18 - suppl.), ha dichiarato
inammissibili la questione di legittimità costituzionale
del comma 8, dell'art.4, sollevata in riferimento agli
artt.3, 24 e 42 della Costituzione).
Art.5. DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE
(ai sensi del comma 1, art.7, L.24-12-1993, n.537 gli
oneri di urbanizzazione sono aggiornati ogni cinque
anni dai comuni).
1. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria
e secondaria, previsti dall'art.4 della legge 29-9-1964,
n.847, modificato dall'art.44 della legge 22-10-1971,
n.865, nonché dalle leggi regionali, è
stabilita, ai fini del precedente art.3, con deliberazione
del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche
che la regione definisce, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, per
classi di comuni in relazione:
a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti
urbanistici vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati
in applicazione dell'art.41-quinquies penultimo e ultimo
comma della legge 17-8-1942, n.1150, e successive modifiche
ed integrazioni, nonché delle leggi regionali.
2. Fino all'approvazione delle tabelle di cui al precedente
comma, i comuni continuano ad applicare le disposizioni
adottate in attuazione della legge 6-8-1967, n.765.
3. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche
da parte della regione entro il termine stabilito nel
comma 1 e fino alla definizione delle tabelle stesse,
i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione
del consiglio comunale.
Art.6. DETERMINAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE
"1. Il costo di costruzione di cui all'art.3 della
presente legge per i nuovi edifici è determinato
periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi
massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti
dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo
comma dell'art.4 della legge 5-8-1978, n.457.
2. Con gli stessi provvedimenti di cui al primo comma,
le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche
superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni
di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono
determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione
in misura non superiore al 50%.
3. Nei periodi incorrenti tra le determinazioni regionali
di cui al primo comma, ovvero in eventuale assenza
di tali determinazioni, il costo di costruzione è
adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione
dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione
accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
4. Il contributo afferente alla concessione comprende
una quota di detto costo, variabile dal 5% al 20%,
che viene determinata dalle regioni in funzione delle
caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni
e della loro destinazione ed ubicazione" (commi
così sostituiti dall'art.7, comma 2, della L.
24-12-1993, n.537).
5. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo
di costruzione è determinato in relazione al
costo degli interventi stessi così come individuati
dal comune in base ai progetti presentati per ottenere
la concessione.
Art.7. EDILIZIA CONVENZIONATA
1. Per gli interventi di edilizia abitativa, ivi compresi
quelli sugli edifici esistenti, il contributo di cui
al precedente art.3 è ridotto alla sola quota
di cui all'art.5 qualora il concessionario si impegni,
a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare
prezzi di vendita e canoni di locazione determinati
ai sensi della convenzione-tipo prevista dal successivo
art.8.
2. Nella convenzione può essere prevista la diretta
esecuzione da parte dell'interessato delle opere di
urbanizzazione, in luogo del pagamento della quota
di cui al comma precedente; in tal caso debbono essere
descritte le opere da eseguire e precisati i termini
e le garanzie per l'esecuzione delle opere medesime.
3. Fino all'approvazione da parte della regione della
convenzione tipo, le convenzioni previste dal presente
articolo sono stipulate in conformità ad uno
schema di convenzione-tipo, deliberato dal consiglio
comunale, contenente gli elementi di cui al successivo
art.8.
4. Può tener luogo della convenzione un atto
unilaterale d'obbligo con il quale il concessionario
si impegna ad osservare le condizioni stabilite nella
convenzione-tipo ed a corrispondere nel termine stabilito
la quota relativa alle opere di urbanizzazione ovvero
ad eseguire direttamente le opere stesse.
5. La convenzione o l'atto d'obbligo unilaterale sono
trascritti nei registri immobiliari a cura del comune
e a spese del concessionario.
Art.8. CONVENZIONE-TIPO
1. Ai fini della concessione relativa agli interventi
di edilizia abitativa di cui al precedente art.7, la
regione approva una convenzione-tipo, con la quale
sono stabiliti i criteri nonché i parametri,
definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni,
ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali
nonché gli atti di obbligo in ordine essenzialmente
a:
a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e
costruttive degli alloggi;
b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi,
sulla base del costo delle aree, così come definito
dal comma successivo, della costruzione e delle opere
di urbanizzazione, nonché delle spese generali,
comprese quelle per la progettazione e degli oneri
di preammortamento e di finanziamento;
c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale
del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione
degli alloggi;
d) la durata di validità della convenzione non
superiore a 30 e non inferiore a 20 anni.
2. La regione stabilisce criteri e parametri per la
determinazione del costo delle aree, in misura tale
che la sua incidenza non superi il 20% del costo di
costruzione come definito ai sensi del precedente art.6.
3. "Il concessionario può chiedere che il
costo delle aree, ai fini della convenzione, sia determinato
in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti
di proprietà avvenuti nel quinquennio anteriore
alla data della convenzione" (così modificato
dall'art.23 della legge 17-2-1992, n.179).
4. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati
nelle convenzioni ai sensi del comma 1 sono suscettibili
di periodiche variazioni con frequenza non inferiore
al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT
dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula
delle convenzioni medesime.
5. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi
di cessione e dei canoni di locazione è nulla
per la parte eccedente.
Art.9. CESSIONE GRATUITA
1. Il contributo di cui al precedente art.3 non è
dovuto:
a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi
comprese le residenze, in funzione della conduzione
del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo
a titolo principale, ai sensi dell'art.12 della legge
9-5-1975, n.153.
b) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo
e di ristrutturazione che non comportino aumento delle
superfici utili di calpestìo e mutamento della
destinazione d'uso, quando il concessionario si impegni,
mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale,
a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione
degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere
negli oneri di urbanizzazione;
c) per gli interventi di manutenzione straordinaria,
restando fermo che per la manutenzione ordinaria la
concessione non è richiesta;
d) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo,
di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non
superiore al 20%, di edifici unifamiliari;
e) per le modifiche interne necessarie per migliorare
le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni,
nonché per la realizzazione dei volumi tecnici
che si rendano indispensabili a seguito della installazione
di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle
abitazioni;
f) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche
o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente
competenti nonché per le opere di urbanizzazione,
eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti
urbanistici;
g) per le opere da realizzare in attuazione di norme
o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità.
2. Per le opere realizzate dai soggetti di cui al comma
2 dell'art.4, il contributo per la concessione - da
determinarsi dal comune ai sensi del precedente art.5
- è commisurato alla incidenza delle sole opere
di urbanizzazione.
3. Restano ferme le norme di cui agli artt.29 e 31,
comma 2, della legge 17-8-1942, n.1150, e successive
modificazioni.
Art.10. CONCESSIONE RELATIVA AD OPERE O IMPIANTI NON
DESTINATI ALLA RESIDENZA
1. La concessione relativa a costruzioni o impianti
destinati ad attività industriali o artigianali
dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione
di servizi comporta la corresponsione di un contributo
pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione,
di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento
dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie
alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate
le caratteristiche. La incidenza di tali opere è
stabilita con deliberazione del consiglio comunale
in base a parametri che la regione definisce con i
criteri di cui alle lettere a) e b) del precedente
art.5, nonché in relazione ai tipi di attività
produttiva.
2. La concessione relativa a costruzioni o impianti
destinati ad attività turistiche, commerciali
e direzionali comporta la corresponsione di un contributo
pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata
ai sensi del precedente art.5, nonché una quota
non superiore al 10% del costo documentato di costruzione
da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività,
con deliberazione del consiglio comunale.
3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate
nei commi precedenti, nonché di quelle nelle
zone agricole previste dal precedente art.9, venga
comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione
dei lavori, il contributo per la concessione è
dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova
destinazione, determinata con riferimento al momento
della intervenuta variazione.
Art.11. VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AFFERENTE ALLA CONCESSIONE
1. La quota di contributo di cui al precedente art.5
è corrisposta al comune all'atto del rilascio
della concessione. A scomputo totale o parziale della
quota dovuta, il concessionario può obbligarsi
a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione
con le modalità e le garanzie stabilite dal
comune.
2. La quota di contributo di cui al precedente art.6
è determinata all'atto del rilascio della concessione
ed è corrisposta in corso d'opera con le modalità
e le garanzie stabilite dal comune e, comunque, non
oltre sessanta giorni dalla ultimazione delle opere.
Art.12. DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE CONCESSIONI
1. "I proventi delle concessioni e delle sanzioni
di cui agli artt.15 e 18 sono versati in conto corrente
vincolato presso la tesoreria del comune e sono destinati
alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria
e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi
nei centri storici, all'acquisizione delle aree da
espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali
di cui all'art.13, nonché, nel limite massimo
del 30%, a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio
comunale" (così sostituito dall'art.16-bis
della L. 9-8-1986).
Art.13. PROGRAMMI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE
1. L'attuazione degli strumenti urbanistici generali
avviene sulla base di programmi pluriennali di attuazione
che delimitano le aree e le zone - incluse o meno in
piani particolareggiati o in piani convenzionati di
lottizzazione - nelle quali debbono realizzarsi, anche
a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti
e le relative urbanizzazioni, con riferimento ad un
periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore
a cinque anni.
2. Nella formulazione dei programmi deve essere osservata
la proporzione tra aree destinate all'edilizia economica
e popolare e aree riservate all'attività edilizia
privata, stabilita ai sensi dell'art.3 della legge
18-4-1962, n.167, e successive modificazioni, come
modificato ai sensi dell'art.2 della presente legge.
3. La regione stabilisce con propria legge, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il contenuto ed il procedimento di formazione
dei programmi pluriennali di attuazione, individua
i comuni esonerati, anche in relazione alla dimensione,
all'andamento demografico ed alle caratteristiche geografiche,
storiche ed ambientali - fatta comunque eccezione per
quelli di particolare espansione industriale e turistica
- dall'obbligo di dotarsi di tali programmi e prevede
le forme e le modalità di esercizio dei poteri
sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti.
4. Nei comuni obbligati ai sensi del terzo comma la
concessione di cui all'art.1 della presente legge è
data solo per le aree incluse nei programmi di attuazione
e, al di fuori di esse, per le opere e gli interventi
previsti dal precedente art.9, sempreché non
siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti
urbanistici generali.
5. Fino all'approvazione dei programmi di attuazione,
al di fuori dei casi previsti nel precedente comma,
la concessione è data dai comuni obbligati soltanto
su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le
quali esista l'impegno dei concessionari a realizzarle.
6. Qualora nei tempi indicati dai programmi di attuazione
gli aventi titolo non presentino istanza di concessione
singolarmente o riuniti in consorzio, il comune espropria
le aree sulla base delle disposizioni della legge 22-10-1971,
n.865, come modificata dalla presente legge.
7. Le disposizioni del comma precedente non si applicano
ai beni immobili di proprietà dello Stato.
8. La legge regionale prevede le modalità di
utilizzazione delle aree espropriate.
9. Nei comuni esonerati trova applicazione la norma
di cui al comma 1 del precedente art.4.
Art.14. INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE
1. Al comma 1, dell'art.12 della legge 22-10-1971, n.865,
modificato dall'art.6 del decreto legge 2-5-1974, n.115,
convertito, con modificazioni, nella legge 27-6-1974,
n.247, la cifra "30%", è sostituita
dalla cifra "50%".
2. All'art.12 della legge 22-10-1971, n.865, sono aggiunti
i seguenti commi:
"L'espropriante dispone il pagamento dell'indennità
accettata entro sessanta giorni dal provvedimento di
cui al comma 3.
Per le espropriazioni in dipendenza di opere di competenza
statale, l'amministrazione competente emette il provvedimento
che dispone il pagamento entro sessanta giorni a decorrere
dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione
a pagare di cui alla legge 3-4-1926, n.686, e successive
modificazioni.
A decorrere dalla scadenza dei termini di cui ai comma
precedenti, sono dovuti gli interessi in misura pari
a quella del tasso di sconto".
3. L'art.15 della legge 22-10-1971, n.865, è
sostituito dal seguente:
"Qualora l'indennità non sia accettata nel
termine di cui al comma 1 dell'art.12, il presidente
della giunta regionale richiede la determinazione della
indennità alla commissione competente per territorio
di cui all'art.16. La commissione, entro trenta giorni
dalla richiesta del presidente della giunta regionale,
determina l'indennità sulla base del valore
agricolo con riferimento alle colture effettivamente
praticate sul fondo espropriato, anche in relazione
all'esercizio della azienda agricola e la comunica
all'espropriante.
L'espropriante comunica le indennità ai proprietari
degli immobili ai quali le stime si riferiscono mediante
avvisi notificati nelle forme degli atti processuali
civili; deposita la relazione della commissione nella
segreteria del comune e rende noto al pubblico l'eseguito
deposito nei modi previsti dal comma 2 dell'art.10".
4. I primi quattro comma dell'art.16 della legge 22-10-1971,
n.865, sono sostituiti dai seguenti:
"Con provvedimento della regione è istituita,
in ogni provincia, una commissione composta dal presidente
dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato,
che la presiede, dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico
erariale o da un suo delegato, dall'ingegnere capo
del genio civile o da un suo delegato, dal presidente
dell'Istituto autonomo delle case popolari della provincia
o da un suo delegato, nonché da due esperti
nominati dalla regione in materia urbanistica ed edilizia
e da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste
scelti dalla regione stessa su terne proposte dalle
associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative.
La regione, ove particolari esigenze lo richiedano,
può disporre la formazione di sottocommissioni,
le quali opereranno nella medesima composizione della
commissione di cui al comma 1. A tal fine la regione
nomina gli ulteriori componenti.
La commissione di cui al comma 1 ha sede presso l'ufficio
tecnico erariale. L'intendente di finanza provvede
alla costituzione della segreteria della commissione
ed all'assegnazione ad essa del personale necessario.
La commissione determina ogni anno, entro il 31 gennaio,
nell'ambito delle singole regioni agrarie delimitate
secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'istituto
centrale di statistica, il valore agricolo medio, nel
precedente anno solare, dei terreni, considerati liberi
da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura
effettivamente praticati.
L'indennità di espropriazione, per le aree esterne
ai centri edificati di cui all'art.18, è commisurata
al valore agricolo medio di cui al comma precedente,
corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area
da espropriare.
Nelle aree comprese nei centri edificati l'indennità
è commisurata al valore agricolo medio della
coltura più redditizia tra quelle che, nella
regione agraria in cui ricade l'area da espropriare,
coprono una superficie superiore al 5% di quella coltivata
nella regione agraria stessa.
Tale valore è moltiplicato per un coefficiente:
- da 2 a 5 se l'area ricade nel territorio di comuni
fino a 100 mila abitanti;
- da 4 a 10 se l'area ricade nel territorio di comuni
con popolazione superiore a 100 mila abitanti.
Per la determinazione dell'indennità relativa
alle aree comprese nei centri edificati, la commissione
di cui al comma 1 è integrata dal sindaco o
da un suo delegato".
5. Il comma 1 dell'art.17 della legge 22-10-1971, n.865,
è sostituito dal seguente:
"Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata
dal proprietario diretto coltivatore, nell'ipotesi
di cessione volontaria ai sensi dell'art.12, comma
1, il prezzo di cessione è determinato in misura
tripla rispetto all'indennità provvisoria, esclusa
la maggiorazione prevista dal suddetto articolo".
6. Al comma 1 dell'art.19 della legge 22-10-1971, n.865,
le parole: "dell'ufficio tecnico erariale",
sono sostituite dalle seguenti: "della commissione
di cui all'art.16".
7. Al comma 3 dell'art.20 della legge 22-10-1971, n.865,
le parole: "L'ufficio tecnico erariale provvede",
sono sostituite dalle seguenti: "La commissione
di cui all'art.16 provvede" e le parole: "un
ventesimo dell'indennità"' sono sostituite
dalle seguenti: "un dodicesimo dell'indennità".
8. All'art.20 della legge 22-10-1971, n.865, è
aggiunto in fine il seguente comma:
"Il disposto del secondo comma del presente articolo
deve intendersi applicabile anche alle occupazioni
preordinate alla realizzazione delle opere e degli
interventi previsti dall'art.4 del decreto legge 2-5-1974,
n.115, convertito, con modificazioni, nella legge 27-6-1974,
n.247".
Art.15. SANZIONI AMMINISTRATIVE
Si omette, come da art.2 legge 28-2-1985, n.47, perché
sostituito da analoghe disposizioni.
Art.16. TUTELA GIURISDIZIONALE
1. I ricorsi giurisdizionali contro il provvedimento
con il quale la concessione viene data o negata, nonché
contro la determinazione e la liquidazione del contributo
e delle sanzioni previste dagli artt.15 e 18 sono devoluti
alla competenza dei tribunali amministrativi regionali,
i quali, oltre i mezzi di prova previsti dall'art.44,
comma 1, del R.D. 26-6-1924, n.1054, possono disporre
altresì le perizie di cui all'art.27 del R.D.
17-8-1907, n.642.
Art.17. SANZIONI PENALI
Si omette, come da art.2 legge 28-2-1985, n.47, perché
sostituito da analoghe disposizioni.
Art.18. NORME TRANSITORIE
1. Rimangono salve le licenze edilizie gia rilasciate,
anche in attuazione di piani di lottizzazione, prima
della data di entrata in vigore della presente legge,
purché i lavori siano completati entro quattro
anni (prorogato al 31-12-1985 dall'art.1, L. 1-3-1985,
n.42) dalla stessa data, così da rendere gli
edifici abitabili o agibili. Per la parte non completata
entro tale termine dovrà essere richiesta la
concessione.
2. Fermi restando gli oneri di urbanizzazione, la quota
di cui all'art.6 riguardante il costo di costruzione:
- non è dovuta per le istanze presentate fino
a sei mesi dalla data predetta;
- è ridotta al 30% della misura stabilita dalle
norme della presente legge per le istanze di concessione
presentate entro dodici mesi dalla stessa data;
- è ridotta al 60% della misura medesima per
le istanze di concessione presentate entro ventiquattro
mesi da tale data.
3. Le disposizioni del precedente comma non si applicano
qualora le istanze non siano corredate dagli atti,
documenti ed elaborati previsti dalle vigenti norme
urbanistico-edilizie ovvero i progetti presentati vengano
assoggettati a varianti essenziali su richiesta del
concessionario prodotta oltre i termini suindicati.
4. In ordine alle istanze di cui al comma 2 la concessione
con i benefici ivi previsti non può essere data
dopo due anni (così modificato dall'art.49,
L.5-8-1978, n.457) dalla presentazione delle istanze
stesse, salvo che sia successivamente intervenuta decisione
di annullamento del silenzio rifiuto o di un provvedimento
negativo emesso dal comune.
5. I lavori oggetto delle concessioni di cui sopra debbono
essere completati entro cinque anni (prorogato al 31-12-1985
dall'art.1, L.1-3-1985, n.42) dalla data di rilascio,
così da rendere gli edifici abitabili o agibili.
In casi di mancato completamento delle opere entro
il termine suindicato, il concessionario è tenuto
al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo
di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata
(come da art.1, L. 1-3-1985, n.42, la sanzione non
si applica per le concessioni in scadenza dal 30-1-1982
al 1-3-1985).
6. Per i piani di lottizzazione convenzionata di cui
all'art.8 della legge 6-8-1967, n.765, già approvati,
restano fermi gli oneri di urbanizzazione convenzionata.
Il rilascio delle singole concessioni è subordinato
soltanto al pagamento della quota del costo di costruzione,
secondo le norme della presente legge.
Art.19.
1. "Le disposizioni di cui al precedente art.14,
in materia di determinazione dell'indennità
di espropriazione e di occupazione, non si applicano
ai procedimenti in corso se la liquidazione dell'indennità
predetta sia divenuta definitiva o non impugnabile
o definita con sentenza passata in giudicato alla data
di entrata in vigore della presente legge"(il
comma 1 è stato dichiarato costituzionalmente
illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale
n.5 del 25-1-1980).
2. Fino all'insediamento delle commissioni di cui all'art.14,
le competenze attribuite a queste sono svolte dall'ufficio
tecnico erariale, il quale applica i criteri previsti
dalla presente legge per la determinazione dell'indennità
di espropriazione e di occupazione.
Art.20. NORME TRIBUTARIE
1. Ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d'obbligo
previsti dalla presente legge si applica il trattamento
tributario di cui all'art.32, comma 2, del D.P.R. 29-9-1973,
n.601.
2. La trascrizione prevista dall'art.15 della presente
legge si effettua a tassa fissa.
Art.21. DISPOSIZIONI FINALI
1. Restano in vigore le norme della legge 18-12-1973,
n.880, e della legge 2-8-1975, n.393.
2. Restano altresì in vigore le norme della legge
urbanistica 17-8-1942, n.1150, e successive modificazioni
ed integrazioni, sempreché non siano incompatibili
con quelle della presente legge ed intendendosi la
espressione "licenza edilizia" sostituita
dall'espressione "concessione".
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