(G.U. 23-12-1970, n.323)
CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 26 OTTOBRE 1970, N.745, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LA RIPRESA ECONOMICA.
Art.9.
1. I trasferimenti a titolo oneroso ed i conferimenti
in società delle aree destinate alla costruzione
delle case di civile abitazione, qualificabili di lusso
ai sensi del decreto ministeriale 2-8-1969, nonché
i trasferimenti a titolo oneroso e i conferimenti in
società delle case stesse sono soggetti all'imposta
di registro nella misura del 7,50%.
Art.16.
1. L'attività inerente alla installazione ed
all'esercizio degli impianti di distribuzione automatica
di carburanti per uso di autotrazione, eccettuati quelli
utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà
di amministrazioni pubbliche, costituisce pubblico
servizio ed è soggetta a concessione. Resta
immutata la disciplina relativa ai depositi di distribuzione
dei carburanti agevolati secondo le leggi vigenti.
2. La concessione sostituisce la licenza di cui al Regio
decreto legge 16-12-1926, n.2174, e viene rilasciata
dal prefetto competente per territorio e, per la Valle
d'Aosta, dal presidente della giunta regionale, sentito
il parere delle amministrazioni pubbliche interessate,
o, per gli impianti da installare sulle autostrade,
dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato,
di concerto col Ministro per i lavori pubblici, presidente
dell'A.N.A.S., sentito il Ministro per le finanze.
3. La concessione può essere accordata solo a
soggetti aventi la sperimentata ovvero comprovabile
capacità tecnico-organizzativa ed economica
necessaria a garantire la continuità e la regolarità
nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione
dei carburanti, ha durata di diciotto anni e può
essere rinnovata.
4. L'installazione o l'esercizio di impianti in mancanza
di concessione sono puniti con l'arresto da due mesi
a due anni o con l'ammenda da lire 100.000 a 1.000.000.
5. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato,
sulla base degli indirizzi fissati dal comitato interministeriale
per la programmazione economica per una razionale programmazione
degli investimenti nel settore su tutto il territorio
nazionale e sentito il parere delle regioni e di una
commissione consultiva da istituire presso lo stesso
Ministero, determina annualmente per ciascuna provincia
i criteri obiettivi per il rilascio ed il numero massimo
delle nuove concessioni che possono essere rilasciate
nel corso dell'anno successivo.
6. L'esercizio degli impianti esistenti e funzionanti
o regolarmente autorizzati alla data di entrata in
vigore del presente decreto avrà termine, salvo
nuova concessione, allo scadere di dodici mesi da tale
data ovvero del periodo, se più lungo, fissato
nel provvedimento originario o, in mancanza, di quello
di diciotto anni dalla data di rilascio del provvedimento
stesso.
7. La concessione è soggetta al pagamento delle
tasse sulle concessioni governative di cui al n.134
della tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 1-3-1961, n.121.
8. I titolari delle concessioni previste dal presente
articolo possono affidare a terzi la gestione degl'impianti
di distribuzione di carburanti, con contratti aventi
ad oggetto la cessione gratuita dell'uso degli apparecchi
di distribuzione e delle attrezzature sia fisse che
mobili e di durata non inferiore agli anni nove, che
si risolveranno in caso di mancato rinnovo della concessione.
In detti contratti dovranno prevedersi il diritto del
gestore a sospendere per ferie l'esercizio dell'attività
per un periodo non superiore a due settimane consecutive
ogni anno, il divieto per il gestore di cedere il contratto
d'uso o di affidare a terzi la sua esecuzione, i casi
in cui il contratto si risolve di diritto ai sensi
dell'art.1456 del codice civile e le condizioni alle
quali è consentita la continuazione del rapporto
instaurato con il gestore o con i familiari del medesimo,
in caso di suo decesso o interdizione.
9. Lo stesso contratto dovrà prevedere la continuità
della gestione nel caso di cessione della concessione
o la preferenza nella gestione del nuovo impianto nel
caso di revoca per pubblico interesse della concessione
relativa all'impianto in precedenza gestito. La licenza
di esercizio, prevista dall'art.3 del decreto legge
5-5-1957, n.271, convertito, con modificazioni, nella
legge 2-7-1957, n.474, e successive modificazioni,
deve essere intestata al titolare della gestione dell'impianto,
al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro
di carico e scarico. Il titolare della concessione
ed il titolare della gestione dell'impianto sono, agli
effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli
obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso.
10. La concessione può essere trasferita a terzi
solo unitamente alla proprietà del relativo
impianto, previa autorizzazione dell'autorità
che ha rilasciato la concessione stessa. Per la cessione
delle concessioni da parte di chi sia proprietario
di più impianti di distribuzione di carburanti
situati in province diverse, l'autorizzazione accordata
dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato,
sentito il Ministro per le finanze.
11. I trasferimenti di impianti per la distribuzione
di carburanti da una località ad un'altra di
una stessa provincia possono essere autorizzati dal
prefetto, sentiti i pareri di cui al precedente comma
2, fermo restando il numero degli erogatori.
12. In caso di revoca della concessione per motivi di
pubblico interesse, il concessionario sarà indennizzato
per il solo valore residuo degli impianti, salvo che
il concessionario medesimo non ottenga, su sua richiesta,
che la concessione revocata sia sostituita con altra
che l'amministrazione competente potrà rilasciare
in aggiunta al numero massimo di concessioni fissato
a norma del precedente comma 5.
13. Le norme per l'esecuzione del presente articolo
saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica
su proposta del Ministro per l'industria, il commercio
e l'artigianato, di concerto col Ministro per le finanze,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
14. Nelle località montane o delle piccole isole
costituenti centro abitato sprovvisto di impianto di
distribuzione automatica di carburanti per autotrazione
o in centri che distino più di quindici chilometri,
misurati lungo le pubbliche vie, dal prossimo impianto
concesso, può essere accordata la concessione
al comune che ne faccia richiesta giusta deliberazione
del consiglio comunale approvata dagli organi di controllo,
ove nessuno dei concessionari operanti in provincia
chieda la concessione entro il termine di 180 giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
(c) 1996 Note's