(G.U. 15-12-1971, n.316)
PIANO QUINQUENNALE PER L'ISTITUZIONE DI ASILI-NIDO COMUNALI CON IL CONCORSO DELLO STATO
Art.1
L'assistenza negli asili-nido ai bambini di età
fino a tre anni, nel quadro di una politica per la
famiglia, costituisce un servizio sociale di interesse
pubblico.
Gli asili-nido hanno lo scopo di provvedere alla temporanea
custodia dei bambini, per assicurare una adeguata assistenza
alla famiglia e anche per facilitare l'accesso della
donna al lavoro nel quadro di un completo sistema di
sicurezza sociale.
Al fine di realizzare, nel quinquennio 1972-1976, la
costruzione e la gestione di almeno 3.800 asili-nido,
lo Stato assegna alle regioni fondi speciali per la
concessione di contributi in denaro ai comuni.
I contributi sono di due tipi. Il primo, pari ad una
cifra fissa una tantum.di lire 40 milioni, viene erogato
quale concorso alle spese relative alla costruzione,
l'impianto e l'arredamento dell'asilo-nido. Il secondo,
pari ad una cifra fissa annuale di lire 20 milioni,
viene erogato quale concorso alle spese di gestione,
funzionamento e manutenzione dell'asilo-nido medesimo.
Quest'ultimo contributo viene erogato con preferenza
a quegli asili-nido per i quali è stato erogato
il primo contributo, nonché per quelli gestiti
da enti locali.
Art.2
Ai fini di cui alla presente legge è istituito
uno speciale fondo per gli asili-nido, iscritto in
apposito capitolo dello stato di previsione della spesa
del Ministero della sanità.
Il fondo viene ripartito dal Ministro per la sanità
tra le regioni entro il mese di febbraio di ogni anno,
sulla base dei criteri previsti dall'art.8 della legge
16-5-1970 n.281, relativa ai provvedimenti finanziari
per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario.
Le somme non impegnate in un esercizio possono esserlo
negli anni successivi.
Art.3
Il Ministero della sanità verifica lo stato di
attuazione dei piani annuali degli asili-nido.
Art.4
Per la costruzione e la gestione di asili-nido i comuni
o consorzi di comuni possono richiedere l'erogazione
dei contributi di cui alla presente legge inoltrando
domanda alla regione entro il 30 aprile di ogni anno,
secondo le norme stabilite dalla regione stessa.
Art.5
Le regioni sulla base delle richieste avanzate dai comuni
e dai consorzi di comuni elaborano il piano annuale
degli asili-nido fissando le priorità di intervento
e le norme e i tempi di attuazione.
Il piano regionale è trasmesso al Ministero della
sanità entro il 31 ottobre di ogni anno.
Art.6
La regione, con proprie norme legislative, fissa i criteri
generali per la costruzione, la gestione e il controllo
degli asili-nido, tenendo presente che essi devono:
1) essere realizzati in modo da rispondere, sia per
localizzazione sia per modalità di funzionamento,
alle esigenze delle famiglie;
2) essere gestiti con la partecipazione delle famiglie
e delle rappresentanze delle formazioni sociali organizzate
nel territorio;
3) essere dotati di personale qualificato sufficiente
ed idoneo a garantire l'assistenza sanitaria e psico-pedagogica
del bambino;
4) possedere requisiti tecnici, edilizi ed organizzativi
tali da garantire l'armonico sviluppo del bambino.
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