(G.U. 1-2-1971, n.26)
PROVVIDENZE IN FAVORE DEI MUTILATI ED INVALIDI CIVILI.
(Conversione del Decreto Legge 30 Gennaio 1971, N.5)
Art.27.
1. Per facilitare la vita di relazione dei mutilati,
invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico
e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse
sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti
in conformità alla circolare del Ministero dei
lavori pubblici del 19-6-1968 riguardante la eliminazione
delle barriere architettoniche anche apportando le
possibili e conformi varianti agli edifici appaltati
o già costruiti all'entrata in vigore della
presente legge; i servizi di trasporti pubblici ed
in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere
accessibili agli invalidi non deambulanti; in nessun
luogo pubblico o aperto al pubblico può essere
vietato l'accesso ai minorati; in tutti i luoghi dove
si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli,
che saranno in futuro edificati, dovrà essere
previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella;
gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati
dell'edilizia economica e popolare dovranno essere
assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà
di deambulazione, qualora ne facciano richiesta.
2. Le norme di attuazione delle disposizioni di cui
al presente articolo saranno emanate, con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri
competenti, entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge.
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