(G.U. 6-4-1971, n.85)
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 DICEMBRE 1947, N.1577, MODIFICATO CON LEGGE 8 MAGGIO 1949, N.285, E RATIFICATO CON ULTERIORI MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 2 APRILE 1951, N.302, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER LA COOPERAZIONE
Artt.1-6 Si omettono perché modificativi della L.1577/47
Art.7 DELEGA DI RAPPRESENTANZA NELLE COOPERATIVE AGRICOLE
I coltivatori diretti, siano essi proprietari, assegnatari,
enfiteuti, usufruttuari o affittuari, i miglioratari,
i mezzadri, i coloni parziari, i compartecipanti nel
caso di compartecipazione associativa non limitata
a singole coltivazioni stagionali od intercalari, che
siano soci di cooperative o di altre società
o associazioni di produttori agricoli, possono delegare
per iscritto un altro socio, oppure un parente fino
al terzo grado o un affine fino al secondo grado, purché
compartecipe nell'esercizio dell'impresa agricola,
ad intervenire all'assemblea con diritto di partecipare
alle votazioni ed essere eletto dall'assemblea alle
cariche sociali, permanendo in tal caso nelle cariche
stesse fino alla loro scadenza.
Art.8 IMPOSTA SULLE SOCIETA'
Le società cooperative e loro consorzi sono esenti
dall'imposta sulle società a condizione che
siano entrambi retti e disciplinati dai principi della
mutualità senza fini di speculazione privata
e che siano iscritti nei registri prefettizi o nello
schedario generale della cooperazione.
Art.12 PRESTITI DEI SOCI
Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, categoria
A gli interessi sulle somme che, oltre alle quote di
capitale sociale, i soci versano alle società
cooperative e loro consorzi o che questi trattengono
ai soci stessi, purché concorrano le seguenti
condizioni:
a) che i versamenti e le trattenute siano effettuati
esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale
e non superino, per ciascun socio, persona fisica,
la somma di lire tre milioni. Per le cooperative di
conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione
di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione
e lavoro tale limite è di otto milioni;
b) che gli interessi corrisposti sulle predette somme
non superino il saggio degli interessi legali;
c) che negli statuti delle società cooperative
e loro consorzi siano inderogabilmente previste, ed
in fatto osservate, le clausole di cui all'art.26 del
decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato
14-12-1947, n.1577, ratificato con la legge 2-4-1951,
n.302, e successive modificazioni ed integrazioni,
e che le cooperative ed i consorzi stessi siano iscritti
nei registri prefettizi o nello schedario generale
della cooperazione.
L'art.86 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29-1-1958, n.645, non si applica alle società
cooperative e ai loro consorzi.
Le modalità e la durata dei conferimenti previsti
dal presente articolo sono determinate dagli enti cooperativi
con apposito regolamento.
Art.14 DIVIETO DI TRASFORMAZIONE DELLE SOCIETA' COOPERATIVE
Le società cooperative non possono essere trasformate
in società ordinarie, anche se tale trasformazione
sia deliberata all'unanimità.
Art.21 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Le società cooperative legalmente costituite
prima dell'entrata in vigore della presente legge non
sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui al
secondo comma dell'art.24 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14-12-1947, n.1577, ratificato
con la legge 2-4-1951, n.302, nel testo modificato
dal precedente art.3 circa il limite minimo del valore
nominale di ciascuna quota od azione.
I consorzi di cooperative in forma di società
cooperative e quelli di cooperative ammissibili ai
pubblici appalti già costituiti fino alla data
di entrata in vigore della presente legge non sono
tenuti ad adeguarsi né alle disposizioni della
lettera b) del secondo comma, né a quelle del
terzo comma dell'art.27 del decreto legislativo del
capo provvisorio dello Stato 14-12-1947, n.1577, ratificato
con la legge 2-4-1951, n.302, nel testo modificato
dal precedente art.5.
Art.22 MODIFICAZIONI STATUTARIE
Le deliberazioni di modifica, per adeguare gli atti
costitutivi alle norme della presente legge, possono,
in deroga alle disposizioni contenute negli artt.2365
e 2375, secondo comma, del codice civile, essere prese
con le modalità e la maggioranza dell'assemblea
ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.
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