[Note's] LEGGE 17 FEBBRAIO 1971, N.127

(G.U. 6-4-1971, n.85)

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 DICEMBRE 1947, N.1577, MODIFICATO CON LEGGE 8 MAGGIO 1949, N.285, E RATIFICATO CON ULTERIORI MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 2 APRILE 1951, N.302, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER LA COOPERAZIONE

Artt.1-6 Si omettono perché modificativi della L.1577/47

Art.7 DELEGA DI RAPPRESENTANZA NELLE COOPERATIVE AGRICOLE
I coltivatori diretti, siano essi proprietari, assegnatari, enfiteuti, usufruttuari o affittuari, i miglioratari, i mezzadri, i coloni parziari, i compartecipanti nel caso di compartecipazione associativa non limitata a singole coltivazioni stagionali od intercalari, che siano soci di cooperative o di altre società o associazioni di produttori agricoli, possono delegare per iscritto un altro socio, oppure un parente fino al terzo grado o un affine fino al secondo grado, purché compartecipe nell'esercizio dell'impresa agricola, ad intervenire all'assemblea con diritto di partecipare alle votazioni ed essere eletto dall'assemblea alle cariche sociali, permanendo in tal caso nelle cariche stesse fino alla loro scadenza.

Art.8 IMPOSTA SULLE SOCIETA'
Le società cooperative e loro consorzi sono esenti dall'imposta sulle società a condizione che siano entrambi retti e disciplinati dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata e che siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione.

Art.12 PRESTITI DEI SOCI
Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, categoria A gli interessi sulle somme che, oltre alle quote di capitale sociale, i soci versano alle società cooperative e loro consorzi o che questi trattengono ai soci stessi, purché concorrano le seguenti condizioni:
a) che i versamenti e le trattenute siano effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun socio, persona fisica, la somma di lire tre milioni. Per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro tale limite è di otto milioni;
b) che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino il saggio degli interessi legali;
c) che negli statuti delle società cooperative e loro consorzi siano inderogabilmente previste, ed in fatto osservate, le clausole di cui all'art.26 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14-12-1947, n.1577, ratificato con la legge 2-4-1951, n.302, e successive modificazioni ed integrazioni, e che le cooperative ed i consorzi stessi siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione.
L'art.86 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29-1-1958, n.645, non si applica alle società cooperative e ai loro consorzi.
Le modalità e la durata dei conferimenti previsti dal presente articolo sono determinate dagli enti cooperativi con apposito regolamento.

Art.14 DIVIETO DI TRASFORMAZIONE DELLE SOCIETA' COOPERATIVE
Le società cooperative non possono essere trasformate in società ordinarie, anche se tale trasformazione sia deliberata all'unanimità.

Art.21 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Le società cooperative legalmente costituite prima dell'entrata in vigore della presente legge non sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui al secondo comma dell'art.24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14-12-1947, n.1577, ratificato con la legge 2-4-1951, n.302, nel testo modificato dal precedente art.3 circa il limite minimo del valore nominale di ciascuna quota od azione.
I consorzi di cooperative in forma di società cooperative e quelli di cooperative ammissibili ai pubblici appalti già costituiti fino alla data di entrata in vigore della presente legge non sono tenuti ad adeguarsi né alle disposizioni della lettera b) del secondo comma, né a quelle del terzo comma dell'art.27 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14-12-1947, n.1577, ratificato con la legge 2-4-1951, n.302, nel testo modificato dal precedente art.5.

Art.22 MODIFICAZIONI STATUTARIE
Le deliberazioni di modifica, per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni contenute negli artt.2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere prese con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.




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