[Note's] LEGGE 27 GIUGNO 1974, N.247 (stralcio).

(G.U.1-7-1974, n.170)

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 2 MAGGIO 1974, N.115 CONCERNENTE NORME PER ACCELERARE I PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE.

(Si riportano solo gli articoli di interesse tecnico)

Art.1.
L'art.38 della legge 22-10-1971, n.865, è sostituito dal seguente:
"Le disposizioni dell'art.11 della legge 18-4-1962, n.167, sono sostituite dalle norme del presente articolo.
I piani nonché i loro aggiornamenti di cui al precedente art.31 hanno efficacia per diciotto anni (così prorogato dall'art.51 della legge 5-8-1978, n.457) dalla data del decreto di approvazione, salvo il disposto del secondo comma dell'art.9 della legge 18-4-1962, n.167, e sono attuati a mezzo di programmi pluriennali i quali debbono indicare:
a) l'estensione delle aree di cui si prevede l'utilizzazione e la correlativa urbanizzazione;
b) la individuazione delle aree da cedere in proprietà e di quelle da concedere in superficie, entro i limiti stabiliti dall'art.35 della presente legge, qualora alla stessa non si provveda per l'intero piano di zona;
c) la spesa prevista per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle opere di carattere generale.
d) i mezzi finanziari con i quali il comune o il consorzio intendono far fronte alla spesa di cui alla precedente lettera c).
I programmi di attuazione e le varianti di aggiornamento annuale sono approvati con deliberazione del consiglio comunale o dell'assemblea del consorzio dei comuni immediatamente esecutiva e soggetta al solo controllo di legittimità.
In assenza del programma o della individuazione di cui alla lettera b) del precedente secondo comma la utilizzazione delle aree può avvenire esclusivamente in regime di superficie e la relativa determinazione è vincolante in sede di approvazione dei programmi pluriennali di attuazione".

Art.2.
Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme ovvero dalla approvazione del piano di zona il comune o il consorzio dei comuni non provveda agli adempimenti di cui al precedente art.1, la regione è tenuta ad adottare i provvedimenti necessari per la nomina di un commissario cui spetta procedere agli stessi adempimenti ed al quale, nello svolgimento di queste funzioni, competono tutti i poteri degli organi dell'ente. I provvedimenti adottati dal commissario sono esecutivi e soggetti al solo controllo di legittimità.

Art.3.
Gli interventi di edilizia residenziale a totale carico dello Stato o della regione o comunque fruenti di contributo statale o regionale possono essere localizzati anche nell'ambito del piano di zona adottato e non ancora approvato con le modalità di cui all'art.51 della legge 22-10-1971, n.865. Sulle aree così individuate viene concesso il diritto di superficie.
I provvedimenti comunali e regionali con cui vengono effettuate la scelta delle aree, la definizione degli elementi di cui al secondo comma dell'art.51 e ove occorra, la indicazione della spesa per le opere di urbanizzazione, sono corredate da una planimetria in scala non inferiore a 1:2.000, disegnata sulla mappa catastale, e dagli elenchi catastali delle proprietà interessate; e comportano l'applicazione delle norme in vigore per i piani di zona e per la loro attuazione, anche per quanto attiene alla concessione dei mutui e contributi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.
La indicazione delle aree effettuata ai sensi dell'art.51 della legge 22-10-1971, n.865, comporta la dichiarazione di pubblica utilità di tutte le opere che sulle stesse devono essere eseguite e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

Art.4.
Il comma 1 è stato dichiarato illegittimo della Corte Costituzionale con sentenza n.5 del 25-1-1980.
In carenza di apposite norme regionali, il presidente della giunta della regione pronuncia i decreti di espropriazione e di occupazione di urgenza e compie gli atti dei relativi procedimenti di competenza della regione.

Art.5.
La pubblicazione della deliberazione del programma pluriennale di attuazione di cui all'art.38 della legge 22-10-1971, n.865, da parte del consiglio comunale e la notifica della stessa ai proprietari nel luogo risultante dagli atti catastali producono gli effetti della notifica agli espropriandi e della notifica al pubblico previsti dall'art.10 della legge 22-10-1971, n.865.

Art.6.
Il comma 1 dell'art.12 della legge 22-10-1971, n.865, modificato dall'art.14 della legge 28-1-1977, n.10, è sostituito dal seguente:
"Il proprietario espropriando, entro 30 giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al comma 4 dell'art.11, ha diritto di convenire con l'espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore del 50% all'indennità provvisoria, determinata ai sensi dei successivi artt.16 e 17."

Art.7.
La sospensione prevista dal comma 4 dell'art.13 della legge 22-10- 1971, n.865, non ha luogo quando il procedimento sia disposto nei confronti dei proprietari risultanti dagli atti catastali.

Art.8.
Con delibera del consiglio comunale o dell'assemblea del consorzio di comuni nel cui territorio è prevista la realizzazione di interventi di edilizia residenziale a totale carico dello Stato o della regione o comunque fruenti di contributo statale o regionale, sono indicate ai soggetti incaricati della attuazione dell'intervento, entro giorni 60 dalla richiesta, le aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18-4-1962, n.167, sulle quali va localizzato l'intervento medesimo.
Decorso il termine di cui al precedente comma il presidente della giunta regionale provvede entro i successivi sessanta giorni ad indicare le aree ovvero a promuovere la localizzazione dell'intervento in altro comune.
I provvedimenti con i quali vengono indicate le aree legittimano i soggetti di cui al comma 1 a richiedere il decreto di accesso per dar corso agli adempimenti preliminari per la procedura espropriativa e la progettazione delle opere.

Art.8-bis.
Le aree assegnate dal comune o dal consorzio di comuni a cooperative edilizie prima dell'entrata in vigore della legge 22-10-1971, n.865, e cedute dal comune o dal consorzio entro il 31 dicembre 1973 vengono mantenute nel regime in cui sono state assegnate e per la utilizzazione delle stesse viene stipulata una convenzione ai sensi dell'art.35 della legge 22-10-1971, n.865.
In tal caso la delibera di cui al comma 7 del citato art.35, che il comune o il consorzio è tenuto ad adottare entro 6 mesi dalla entrata in vigore delle presenti norme, abilita la cooperativa che si impegni ad accettare il contenuto della convenzione ad iniziare i lavori prima della stipulazione della convenzione stessa.

Art.9.
Gli istituti autonomi per le case popolari, i quali ai sensi dell'art.60 della legge 22-10-1971, n.865, intendono procedere direttamente all'acquisizione mediante esproprio delle aree loro indicate, ne fanno richiesta al comune o al consorzio dei comuni. Ove entro 60 giorni dalla comunicazione il comune o il consorzio non abbia comunicato un motivato rifiuto, la richiesta si intende accolta.

Art.10.
Nei casi in cui concessionario del diritto di superficie è un ente pubblico, la delibera di cui al comma 7 dell'art.35 della legge 22-10-1971, n.865, abilita l'ente che s'impegni ad accettare il contenuto della convenzione ad occupare le aree ed a iniziare i lavori, prima della stipulazione della convenzione stessa. Tale disposizione trova applicazione anche nel caso in cui l'ente pubblico proceda alla acquisizione delle aree ai sensi del precedente art.9.

Art.11.
Per gli interventi di edilizia residenziale a totale carico dello Stato o della regione o comunque fruenti di contributo statale o regionale, il sindaco trasmette la domanda di licenza edilizia entro 15 giorni dalla presentazione della stessa alla commissione edilizia, ai competenti sovrintendenti ai monumenti ed alle antichità, nei casi in cui le norme vigenti prescrivano i loro pareri, e al competente comandante dei vigili del fuoco. La commissione edilizia, integrata dai competenti sovrintendenti ai monumenti ed alle antichità o da loro rappresentanti, nei casi in cui le norme vigenti prescrivano il loro parere, nonché dal competente comandante dei vigili del fuoco o da un suo rappresentante, esprime il proprio parere entro 30 giorni dalla trasmissione della domanda. Il sindaco decide sulla domanda nei 15 giorni successivi. Il provvedimento con cui viene negato il rilascio della licenza specifica i motivi del diniego.
Il parere della commissione di cui al comma precedente sostituisce tutti i pareri ed i nulla-osta richiesti dalle vigenti disposizioni di legge ai fini del rilascio della licenza edilizia.
Qualora i sovrintendenti ai monumenti ed alle antichità od i loro rappresentanti in seno alla commissione edilizia non diano parere favorevole al rilascio della licenza edilizia, il termine per provvedere sulla domanda di licenza è sospeso per 45 giorni. Trascorso tale termine senza che il consiglio superiore delle antichità e belle arti abbia espresso motivato parere negativo, il sindaco provvede.

Art.12.
La percentuale di spesa fissata dall'art.3 della legge 29-9-1964, n.847, e successive modificazioni, è elevata al 50% della spesa totale prevista nella relazione finanziaria dei piani di zona approvati entro la data di entrata in vigore delle presenti norme.
La stessa percentuale si applica, per la determinazione dell'ammontare dei mutui concedibili, alle previsioni di spesa indicate nei provvedimenti adottati ai sensi dell'art.51 della legge 22-10-1971, n.865, entro il termine di cui al comma 1.

Art.13.
I mutui agevolati concessi ai sensi della legge 1-11-1965, n.1179, e successive modifiche ed integrazioni, destinati al finanziamento di programmi costruttivi nell'ambito dei programmi di zona di cui alla legge 18-4-1962, n.167, e nelle zone di cui all'art.51 della legge 22-10-1971, n.865, usufruiscono della garanzia integrativa dello Stato alle condizioni e con le modalità di cui all'art.72 della legge 22-10-1971, n.865, fino all'importo massimo del 75%.
Nel caso di programmi costruttivi su aree concesse in diritto di superficie, i mutui sono garantiti ai sensi dell'art.72 della legge 22-10-1971, n.865.
Per la realizzazione degli interventi di edilizia convenzionata e agevolata, assistiti da contributo statale, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei lavori pubblici saranno indicati gli enti o istituti di credito abilitati alla concessione di mutui.
Le condizioni relative alla concessione ed erogazione dei mutui saranno regolate da apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per i lavori pubblici.
La facoltà di emissione delle cartelle di cui all'art.18 della legge 1l3-7-1966, n.610, potrà essere esercitata fino al 31 dicembre 1977, fermo restando il limite globale di lire 50 miliardi.

Art.14.
I contributi di cui alle lettere a) e b) dell'art.68 della legge 22-10-1971, n.865, possono essere concessi anche per gli interventi di urbanizzazione e di edilizia sociale previsti dall'art.48 della stessa legge.
La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui agli istituti autonomi per le case popolari, per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione e di edilizia sociale, assistite dai contributi di cui alle lettere a) e b) dell'art.68 della legge 22-10-1971, n.865.

Art.15.
E' stato soppresso.

Art.16.
L'art.82 del testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti approvato con Regio decreto 2-1-1913, n.453, è sostituito dal seguente:
"I prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti hanno sempre specifica destinazione e sono somministrati in una o più volte secondo le esigenze, su richiesta del rappresentante legale dell'ente mutuatario corredata dai documenti giustificativi della spesa, vistati dal capo dell'ufficio tecnico, o quando questi manchi, dal direttore dei lavori.
I mandati di pagamento vengono emessi a favore dell'ente mutuatario, con quietanza del rispettivo tesoriere, vidimata dal rappresentante dell'ente medesimo, o a favore dell'impresa esecutrice dei lavori, in base a delegazione di pagamento rilasciata dall'ente mutuatario alla Cassa depositi e prestiti, all'atto della stipula del mutuo o successivamente.
Il rappresentante dell'ente è altresì responsabile della destinazione delle somme riscosse allo scopo per il quale il mutuo è stato concesso ed inoltrata la domanda di somministrazione.
Sono abrogati il primo ed il secondo comma dell'art.168 e l'art.169 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti approvato con decreto legislativo luogotenenziale 23-3-1919, n.1058.
La competenza al rilascio di tutte le attestazioni necessarie ai fini istruttori, per i mutui da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti, è attribuita al segretario o all'organo corrispondente degli enti mutuatari".

Art.17.
Per gli appalti indetti entro il 31 dicembre 1974, relativi ad opere di urbanizzazione e ad interventi di edilizia residenziale a totale carico dello Stato o della regione o comunque fruenti di contributo statale o regionale, l'appalto può essere aggiudicato sin dalla prima gara alla migliore offerta, anche se unica, ed anche se in aumento. L'aumento dovrà comunque essere mantenuto entro un limite massimo fissato preventivamente con scheda segreta.
Le norme di cui al precedente comma si applicano anche al fine di completare, mediante i comitati di liquidazione di cui all'art.1 della legge 19-1-1974, n.9, tutti i programmi già deliberati anteriormente al 31 dicembre 1972, purché appaltati entro il 31 dicembre 1974.
Agli artt.17 e 18 è stato aggiunto un comma con legge 15-2-1975, n.7, artt.2 e 3.

Art.18.
Per le maggiori spese derivanti da aggiudicazioni di appalto con offerte anche in aumento, da revisione di prezzi o da lavori che si rendano necessari in corso d'opera, il Ministro per i lavori pubblici concede agli enti realizzatori di programmi costruttivi assistiti da contributo dello Stato la necessaria integrazione di contributo. La Cassa depositi e prestiti e altri enti mutuanti integrano i mutui già concessi nella misura necessaria e con criteri di assoluta priorità.
Agli artt.17 e 18 è stato aggiunto un comma con legge 15- 2-1975, n.7, artt.2 e 3.

Art.19.
Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo precedente è autorizzato il limite di impegno ai sensi della legge 2-7-1949, n.408, e successive modificazioni, nella misura di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1974.
Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente sono stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno 1974.
All'onere derivante dall'applicazione della disposizione contenuta nel primo comma per l'anno finanziario 1974 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Per gli anni successivi, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, viene fissato annualmente il limite degli ulteriori impegni da assumere per l'applicazione del precedente art.18.

Art.20.
L'art.23 della legge 22-10-1971, n.865, è sostituito dal presente:
"La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere anticipazioni assistite dalla garanzia dello Stato:
a) ai comuni, su mutui richiesti per l'acquisizione e urbanizzazione delle aree ricadenti nei piani di zona di cui alla legge 18-4-1962, n.167, o localizzate ai sensi dell'art.51 della presente legge, e per i quali sia già intervenuto l'affidamento di massima;
b) agli enti pubblici, su mutui originari o suppletivi in corso di concessione per opere di edilizia fruenti di contributo statale;
c) agli enti pubblici su mutui originari o suppletivi in corso di concessione per opere di edilizia fruenti di contributo statale relative a programmi realizzati per cooperative edilizie, nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18-4-1962, n.167, ovvero ai sensi dell'art.51 della presente legge.
Le anticipazioni non possono superare l'importo complessivo di lire 150 miliardi, di cui 15 miliardi per le anticipazioni di cui alla lettera c), con carattere di fondo di rotazione e sono rimborsate dai mutuatari in una unica soluzione all'atto della riscossione del mutuo corrispondente contratto con la Cassa depositi e prestiti o con gli altri istituti autorizzati.
A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad avvalersi anche delle giacenze relative alle somme da somministrare su mutui concessi".

Art.21.
L'art.24 della legge 22-10-1971, n.865, è sostituito dal seguente:
"L'anticipazione di cui al precedente articolo è concessa su domanda da presentarsi dal sindaco o dal rappresentante legale dell'ente pubblico corredata dal solo affidamento di massima dell'istituto mutuante.
Le anticipazioni sono concesse, nel limite del 50% dell'importo degli affidamenti, su criteri di priorità indicati dal Ministro per i lavori pubblici, con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti.
I provvedimenti così adottati sono comunicati al consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, alla prima adunanza successiva nonché alle regioni interessate per gli adempimenti di cui all'art.45 della presente legge.
Il sindaco ed il rappresentante dell'ente sono responsabili della destinazione delle somme riscosse allo scopo per il quale l'anticipazione è stata concessa.
Il saggio di interesse è fissato in misura pari a quello vigente per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ed il relativo onere è posto a totale carico dello Stato.
Qualora il mutuo correlativo non venga perfezionato entro il termine di diciotto mesi dalla data di erogazione della anticipazione, la stessa viene revocata ed il beneficiario è tenuto a rimborsare, in un'unica soluzione, l'anticipazione ricevuta aumentata dei relativi interessi.
All'onere per il pagamento alla Cassa depositi e prestiti degli interessi sulle anticipazioni concesse, valutate in lire 9 miliardi in ragione dell'anno, si fa fronte per l'anno 1974 con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministero per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

Art.22.
I fondi stanziati con le leggi 4-11-1963, n.1460; 29-3-1965, n.218; 1-11-1965, n.1179 e 28-3-1968, n.422, ed iscritti in bilancio negli esercizi fino a tutto il 1971, sono conservati nel conto dei residui passivi oltre il termine stabilito dal secondo comma dell'art.36 del Regio decreto 18-11-1923, n.2440, e successive modificazioni, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1976.

Art.23.
Si omette in quanto inerente gli spostamenti di personale negli enti pubblici del settore edilizio.

Art.24.
I contributi previsti dalla legge 14-2-1963, n.60, e successive modificazioni ed integrazioni, sono versati fino al 31 ottobre 1974, nelle misure e secondo le modalità previste dalle leggi stesse concernenti il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

Art.24-bis.
La Cassa depositi e prestiti accrediterà agli istituti autonomi per le case popolari, secondo le istruzioni del Ministro dei lavori pubblici, su conforme parere del comitato per l'edilizia residenziale, i fondi necessari alla realizzazione degli interventi.
E' soppresso il comma 4 dell'art.10 del decreto Presidente della Repubblica 30-12-1972, n.1036.




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