(G.U.1-7-1974, n.170)
CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 2 MAGGIO 1974, N.115 CONCERNENTE NORME PER ACCELERARE I PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE.
(Si riportano solo gli articoli di interesse tecnico)
Art.1.
L'art.38 della legge 22-10-1971, n.865, è sostituito
dal seguente:
"Le disposizioni dell'art.11 della legge 18-4-1962,
n.167, sono sostituite dalle norme del presente articolo.
I piani nonché i loro aggiornamenti di cui al
precedente art.31 hanno efficacia per diciotto anni
(così prorogato dall'art.51 della legge 5-8-1978,
n.457) dalla data del decreto di approvazione, salvo
il disposto del secondo comma dell'art.9 della legge
18-4-1962, n.167, e sono attuati a mezzo di programmi
pluriennali i quali debbono indicare:
a) l'estensione delle aree di cui si prevede l'utilizzazione
e la correlativa urbanizzazione;
b) la individuazione delle aree da cedere in proprietà
e di quelle da concedere in superficie, entro i limiti
stabiliti dall'art.35 della presente legge, qualora
alla stessa non si provveda per l'intero piano di zona;
c) la spesa prevista per la realizzazione delle opere
di urbanizzazione primaria e secondaria e delle opere
di carattere generale.
d) i mezzi finanziari con i quali il comune o il consorzio
intendono far fronte alla spesa di cui alla precedente
lettera c).
I programmi di attuazione e le varianti di aggiornamento
annuale sono approvati con deliberazione del consiglio
comunale o dell'assemblea del consorzio dei comuni
immediatamente esecutiva e soggetta al solo controllo
di legittimità.
In assenza del programma o della individuazione di cui
alla lettera b) del precedente secondo comma la utilizzazione
delle aree può avvenire esclusivamente in regime
di superficie e la relativa determinazione è
vincolante in sede di approvazione dei programmi pluriennali
di attuazione".
Art.2.
Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore delle
presenti norme ovvero dalla approvazione del piano
di zona il comune o il consorzio dei comuni non provveda
agli adempimenti di cui al precedente art.1, la regione
è tenuta ad adottare i provvedimenti necessari
per la nomina di un commissario cui spetta procedere
agli stessi adempimenti ed al quale, nello svolgimento
di queste funzioni, competono tutti i poteri degli
organi dell'ente. I provvedimenti adottati dal commissario
sono esecutivi e soggetti al solo controllo di legittimità.
Art.3.
Gli interventi di edilizia residenziale a totale carico
dello Stato o della regione o comunque fruenti di contributo
statale o regionale possono essere localizzati anche
nell'ambito del piano di zona adottato e non ancora
approvato con le modalità di cui all'art.51
della legge 22-10-1971, n.865. Sulle aree così
individuate viene concesso il diritto di superficie.
I provvedimenti comunali e regionali con cui vengono
effettuate la scelta delle aree, la definizione degli
elementi di cui al secondo comma dell'art.51 e ove
occorra, la indicazione della spesa per le opere di
urbanizzazione, sono corredate da una planimetria in
scala non inferiore a 1:2.000, disegnata sulla mappa
catastale, e dagli elenchi catastali delle proprietà
interessate; e comportano l'applicazione delle norme
in vigore per i piani di zona e per la loro attuazione,
anche per quanto attiene alla concessione dei mutui
e contributi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.
La indicazione delle aree effettuata ai sensi dell'art.51
della legge 22-10-1971, n.865, comporta la dichiarazione
di pubblica utilità di tutte le opere che sulle
stesse devono essere eseguite e di urgenza e indifferibilità
dei relativi lavori.
Art.4.
Il comma 1 è stato dichiarato illegittimo della
Corte Costituzionale con sentenza n.5 del 25-1-1980.
In carenza di apposite norme regionali, il presidente
della giunta della regione pronuncia i decreti di espropriazione
e di occupazione di urgenza e compie gli atti dei relativi
procedimenti di competenza della regione.
Art.5.
La pubblicazione della deliberazione del programma pluriennale
di attuazione di cui all'art.38 della legge 22-10-1971,
n.865, da parte del consiglio comunale e la notifica
della stessa ai proprietari nel luogo risultante dagli
atti catastali producono gli effetti della notifica
agli espropriandi e della notifica al pubblico previsti
dall'art.10 della legge 22-10-1971, n.865.
Art.6.
Il comma 1 dell'art.12 della legge 22-10-1971, n.865,
modificato dall'art.14 della legge 28-1-1977, n.10,
è sostituito dal seguente:
"Il proprietario espropriando, entro 30 giorni
dalla notificazione dell'avviso di cui al comma 4 dell'art.11,
ha diritto di convenire con l'espropriante la cessione
volontaria degli immobili per un prezzo non superiore
del 50% all'indennità provvisoria, determinata
ai sensi dei successivi artt.16 e 17."
Art.7.
La sospensione prevista dal comma 4 dell'art.13 della
legge 22-10- 1971, n.865, non ha luogo quando il procedimento
sia disposto nei confronti dei proprietari risultanti
dagli atti catastali.
Art.8.
Con delibera del consiglio comunale o dell'assemblea
del consorzio di comuni nel cui territorio è
prevista la realizzazione di interventi di edilizia
residenziale a totale carico dello Stato o della regione
o comunque fruenti di contributo statale o regionale,
sono indicate ai soggetti incaricati della attuazione
dell'intervento, entro giorni 60 dalla richiesta, le
aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18-4-1962,
n.167, sulle quali va localizzato l'intervento medesimo.
Decorso il termine di cui al precedente comma il presidente
della giunta regionale provvede entro i successivi
sessanta giorni ad indicare le aree ovvero a promuovere
la localizzazione dell'intervento in altro comune.
I provvedimenti con i quali vengono indicate le aree
legittimano i soggetti di cui al comma 1 a richiedere
il decreto di accesso per dar corso agli adempimenti
preliminari per la procedura espropriativa e la progettazione
delle opere.
Art.8-bis.
Le aree assegnate dal comune o dal consorzio di comuni
a cooperative edilizie prima dell'entrata in vigore
della legge 22-10-1971, n.865, e cedute dal comune
o dal consorzio entro il 31 dicembre 1973 vengono mantenute
nel regime in cui sono state assegnate e per la utilizzazione
delle stesse viene stipulata una convenzione ai sensi
dell'art.35 della legge 22-10-1971, n.865.
In tal caso la delibera di cui al comma 7 del citato
art.35, che il comune o il consorzio è tenuto
ad adottare entro 6 mesi dalla entrata in vigore delle
presenti norme, abilita la cooperativa che si impegni
ad accettare il contenuto della convenzione ad iniziare
i lavori prima della stipulazione della convenzione
stessa.
Art.9.
Gli istituti autonomi per le case popolari, i quali
ai sensi dell'art.60 della legge 22-10-1971, n.865,
intendono procedere direttamente all'acquisizione mediante
esproprio delle aree loro indicate, ne fanno richiesta
al comune o al consorzio dei comuni. Ove entro 60 giorni
dalla comunicazione il comune o il consorzio non abbia
comunicato un motivato rifiuto, la richiesta si intende
accolta.
Art.10.
Nei casi in cui concessionario del diritto di superficie
è un ente pubblico, la delibera di cui al comma
7 dell'art.35 della legge 22-10-1971, n.865, abilita
l'ente che s'impegni ad accettare il contenuto della
convenzione ad occupare le aree ed a iniziare i lavori,
prima della stipulazione della convenzione stessa.
Tale disposizione trova applicazione anche nel caso
in cui l'ente pubblico proceda alla acquisizione delle
aree ai sensi del precedente art.9.
Art.11.
Per gli interventi di edilizia residenziale a totale
carico dello Stato o della regione o comunque fruenti
di contributo statale o regionale, il sindaco trasmette
la domanda di licenza edilizia entro 15 giorni dalla
presentazione della stessa alla commissione edilizia,
ai competenti sovrintendenti ai monumenti ed alle antichità,
nei casi in cui le norme vigenti prescrivano i loro
pareri, e al competente comandante dei vigili del fuoco.
La commissione edilizia, integrata dai competenti sovrintendenti
ai monumenti ed alle antichità o da loro rappresentanti,
nei casi in cui le norme vigenti prescrivano il loro
parere, nonché dal competente comandante dei
vigili del fuoco o da un suo rappresentante, esprime
il proprio parere entro 30 giorni dalla trasmissione
della domanda. Il sindaco decide sulla domanda nei
15 giorni successivi. Il provvedimento con cui viene
negato il rilascio della licenza specifica i motivi
del diniego.
Il parere della commissione di cui al comma precedente
sostituisce tutti i pareri ed i nulla-osta richiesti
dalle vigenti disposizioni di legge ai fini del rilascio
della licenza edilizia.
Qualora i sovrintendenti ai monumenti ed alle antichità
od i loro rappresentanti in seno alla commissione edilizia
non diano parere favorevole al rilascio della licenza
edilizia, il termine per provvedere sulla domanda di
licenza è sospeso per 45 giorni. Trascorso tale
termine senza che il consiglio superiore delle antichità
e belle arti abbia espresso motivato parere negativo,
il sindaco provvede.
Art.12.
La percentuale di spesa fissata dall'art.3 della legge
29-9-1964, n.847, e successive modificazioni, è
elevata al 50% della spesa totale prevista nella relazione
finanziaria dei piani di zona approvati entro la data
di entrata in vigore delle presenti norme.
La stessa percentuale si applica, per la determinazione
dell'ammontare dei mutui concedibili, alle previsioni
di spesa indicate nei provvedimenti adottati ai sensi
dell'art.51 della legge 22-10-1971, n.865, entro il
termine di cui al comma 1.
Art.13.
I mutui agevolati concessi ai sensi della legge 1-11-1965,
n.1179, e successive modifiche ed integrazioni, destinati
al finanziamento di programmi costruttivi nell'ambito
dei programmi di zona di cui alla legge 18-4-1962,
n.167, e nelle zone di cui all'art.51 della legge 22-10-1971,
n.865, usufruiscono della garanzia integrativa dello
Stato alle condizioni e con le modalità di cui
all'art.72 della legge 22-10-1971, n.865, fino all'importo
massimo del 75%.
Nel caso di programmi costruttivi su aree concesse in
diritto di superficie, i mutui sono garantiti ai sensi
dell'art.72 della legge 22-10-1971, n.865.
Per la realizzazione degli interventi di edilizia convenzionata
e agevolata, assistiti da contributo statale, con decreto
del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro
dei lavori pubblici saranno indicati gli enti o istituti
di credito abilitati alla concessione di mutui.
Le condizioni relative alla concessione ed erogazione
dei mutui saranno regolate da apposita convenzione
da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro
di concerto con il Ministro per i lavori pubblici.
La facoltà di emissione delle cartelle di cui
all'art.18 della legge 1l3-7-1966, n.610, potrà
essere esercitata fino al 31 dicembre 1977, fermo restando
il limite globale di lire 50 miliardi.
Art.14.
I contributi di cui alle lettere a) e b) dell'art.68
della legge 22-10-1971, n.865, possono essere concessi
anche per gli interventi di urbanizzazione e di edilizia
sociale previsti dall'art.48 della stessa legge.
La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a
concedere mutui agli istituti autonomi per le case
popolari, per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione
e di edilizia sociale, assistite dai contributi di
cui alle lettere a) e b) dell'art.68 della legge 22-10-1971,
n.865.
Art.15.
E' stato soppresso.
Art.16.
L'art.82 del testo unico delle leggi riguardanti la
Cassa depositi e prestiti approvato con Regio decreto
2-1-1913, n.453, è sostituito dal seguente:
"I prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti
hanno sempre specifica destinazione e sono somministrati
in una o più volte secondo le esigenze, su richiesta
del rappresentante legale dell'ente mutuatario corredata
dai documenti giustificativi della spesa, vistati dal
capo dell'ufficio tecnico, o quando questi manchi,
dal direttore dei lavori.
I mandati di pagamento vengono emessi a favore dell'ente
mutuatario, con quietanza del rispettivo tesoriere,
vidimata dal rappresentante dell'ente medesimo, o a
favore dell'impresa esecutrice dei lavori, in base
a delegazione di pagamento rilasciata dall'ente mutuatario
alla Cassa depositi e prestiti, all'atto della stipula
del mutuo o successivamente.
Il rappresentante dell'ente è altresì
responsabile della destinazione delle somme riscosse
allo scopo per il quale il mutuo è stato concesso
ed inoltrata la domanda di somministrazione.
Sono abrogati il primo ed il secondo comma dell'art.168
e l'art.169 del regolamento per l'esecuzione del testo
unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti approvato
con decreto legislativo luogotenenziale 23-3-1919,
n.1058.
La competenza al rilascio di tutte le attestazioni necessarie
ai fini istruttori, per i mutui da contrarsi con la
Cassa depositi e prestiti, è attribuita al segretario
o all'organo corrispondente degli enti mutuatari".
Art.17.
Per gli appalti indetti entro il 31 dicembre 1974, relativi
ad opere di urbanizzazione e ad interventi di edilizia
residenziale a totale carico dello Stato o della regione
o comunque fruenti di contributo statale o regionale,
l'appalto può essere aggiudicato sin dalla prima
gara alla migliore offerta, anche se unica, ed anche
se in aumento. L'aumento dovrà comunque essere
mantenuto entro un limite massimo fissato preventivamente
con scheda segreta.
Le norme di cui al precedente comma si applicano anche
al fine di completare, mediante i comitati di liquidazione
di cui all'art.1 della legge 19-1-1974, n.9, tutti
i programmi già deliberati anteriormente al
31 dicembre 1972, purché appaltati entro il
31 dicembre 1974.
Agli artt.17 e 18 è stato aggiunto un comma con
legge 15-2-1975, n.7, artt.2 e 3.
Art.18.
Per le maggiori spese derivanti da aggiudicazioni di
appalto con offerte anche in aumento, da revisione
di prezzi o da lavori che si rendano necessari in corso
d'opera, il Ministro per i lavori pubblici concede
agli enti realizzatori di programmi costruttivi assistiti
da contributo dello Stato la necessaria integrazione
di contributo. La Cassa depositi e prestiti e altri
enti mutuanti integrano i mutui già concessi
nella misura necessaria e con criteri di assoluta priorità.
Agli artt.17 e 18 è stato aggiunto un comma con
legge 15- 2-1975, n.7, artt.2 e 3.
Art.19.
Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo
precedente è autorizzato il limite di impegno
ai sensi della legge 2-7-1949, n.408, e successive
modificazioni, nella misura di lire 5 miliardi per
l'anno finanziario 1974.
Le annualità occorrenti per il pagamento dei
contributi di cui al comma precedente sono stanziate
nello stato di previsione della spesa del Ministero
dei lavori pubblici a partire dall'anno 1974.
All'onere derivante dall'applicazione della disposizione
contenuta nel primo comma per l'anno finanziario 1974
si provvede mediante riduzione di pari importo del
fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Per gli anni successivi, con la legge di approvazione
del bilancio dello Stato, viene fissato annualmente
il limite degli ulteriori impegni da assumere per l'applicazione
del precedente art.18.
Art.20.
L'art.23 della legge 22-10-1971, n.865, è sostituito
dal presente:
"La Cassa depositi e prestiti è autorizzata
a concedere anticipazioni assistite dalla garanzia
dello Stato:
a) ai comuni, su mutui richiesti per l'acquisizione
e urbanizzazione delle aree ricadenti nei piani di
zona di cui alla legge 18-4-1962, n.167, o localizzate
ai sensi dell'art.51 della presente legge, e per i
quali sia già intervenuto l'affidamento di massima;
b) agli enti pubblici, su mutui originari o suppletivi
in corso di concessione per opere di edilizia fruenti
di contributo statale;
c) agli enti pubblici su mutui originari o suppletivi
in corso di concessione per opere di edilizia fruenti
di contributo statale relative a programmi realizzati
per cooperative edilizie, nell'ambito dei piani di
zona di cui alla legge 18-4-1962, n.167, ovvero ai
sensi dell'art.51 della presente legge.
Le anticipazioni non possono superare l'importo complessivo
di lire 150 miliardi, di cui 15 miliardi per le anticipazioni
di cui alla lettera c), con carattere di fondo di rotazione
e sono rimborsate dai mutuatari in una unica soluzione
all'atto della riscossione del mutuo corrispondente
contratto con la Cassa depositi e prestiti o con gli
altri istituti autorizzati.
A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata
ad avvalersi anche delle giacenze relative alle somme
da somministrare su mutui concessi".
Art.21.
L'art.24 della legge 22-10-1971, n.865, è sostituito
dal seguente:
"L'anticipazione di cui al precedente articolo
è concessa su domanda da presentarsi dal sindaco
o dal rappresentante legale dell'ente pubblico corredata
dal solo affidamento di massima dell'istituto mutuante.
Le anticipazioni sono concesse, nel limite del 50% dell'importo
degli affidamenti, su criteri di priorità indicati
dal Ministro per i lavori pubblici, con determinazione
del direttore generale della Cassa depositi e prestiti.
I provvedimenti così adottati sono comunicati
al consiglio di amministrazione della Cassa depositi
e prestiti, alla prima adunanza successiva nonché
alle regioni interessate per gli adempimenti di cui
all'art.45 della presente legge.
Il sindaco ed il rappresentante dell'ente sono responsabili
della destinazione delle somme riscosse allo scopo
per il quale l'anticipazione è stata concessa.
Il saggio di interesse è fissato in misura pari
a quello vigente per i mutui concessi dalla Cassa depositi
e prestiti ed il relativo onere è posto a totale
carico dello Stato.
Qualora il mutuo correlativo non venga perfezionato
entro il termine di diciotto mesi dalla data di erogazione
della anticipazione, la stessa viene revocata ed il
beneficiario è tenuto a rimborsare, in un'unica
soluzione, l'anticipazione ricevuta aumentata dei relativi
interessi.
All'onere per il pagamento alla Cassa depositi e prestiti
degli interessi sulle anticipazioni concesse, valutate
in lire 9 miliardi in ragione dell'anno, si fa fronte
per l'anno 1974 con corrispondente riduzione del capitolo
5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno medesimo.
Il Ministero per il tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Art.22.
I fondi stanziati con le leggi 4-11-1963, n.1460; 29-3-1965,
n.218; 1-11-1965, n.1179 e 28-3-1968, n.422, ed iscritti
in bilancio negli esercizi fino a tutto il 1971, sono
conservati nel conto dei residui passivi oltre il termine
stabilito dal secondo comma dell'art.36 del Regio decreto
18-11-1923, n.2440, e successive modificazioni, e in
ogni caso non oltre il 31 dicembre 1976.
Art.23.
Si omette in quanto inerente gli spostamenti di personale
negli enti pubblici del settore edilizio.
Art.24.
I contributi previsti dalla legge 14-2-1963, n.60, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono versati
fino al 31 ottobre 1974, nelle misure e secondo le
modalità previste dalle leggi stesse concernenti
il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale
pubblica.
Art.24-bis.
La Cassa depositi e prestiti accrediterà agli
istituti autonomi per le case popolari, secondo le
istruzioni del Ministro dei lavori pubblici, su conforme
parere del comitato per l'edilizia residenziale, i
fondi necessari alla realizzazione degli interventi.
E' soppresso il comma 4 dell'art.10 del decreto Presidente
della Repubblica 30-12-1972, n.1036.
(c) 1996 Note's