[Note's] LEGGE 1 GIUGNO 1971, N.291

(G.U. 3-6-1971, N.139)

PROVVEDIMENTI PER L'ACCELERAZIONE DI PROCEDURE IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE E IN MATERIA URBANISTICA E PER LA INCENTIVAZIONE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA.

Titolo I
PROVVEDIMENTI PER L'ACCELERAZIONE DI PROCEDURE IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE E IN MATERIA URBANISTICA

Art.1
(Si omette in quanto detta norme sostitutive dell'art.10 L.1150/42)

Art.2
Agli effetti dell'approvazione dei piani regolatori generali di cui all'art.10 della legge urbanistica 17-8-1942, n.1150, il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisce ogni altro parere di amministrazione attiva e corpi consultivi.

Art.3
Le aree necessarie per l'esecuzione di opere di edilizia ospedaliera ed universitaria sono prescelte secondo le previsioni del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, vigente o adottato.
La scelta delle aree non conforme alle previsioni dei predetti strumenti urbanistici, approvati od adottati, è disposta con deliberazione del consiglio comunale, previo parere, per l'edilizia ospedaliera, di una commissione, composta dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, dal medico provinciale e dal sindaco o da un assessore da lui delegato e, per l'edilizia universitaria, di una commissione, costituita ai sensi dell'art.38 della legge 28-7-1967, n.641. Tale delibera, da adottarsi entro trenta giorni dalla emissione del parere della competente commissione, costituisce, in deroga alle norme vigenti, variante al piano regolatore generale od al programma di fabbricazione a norma della legge 17-8-1942, n.1150, e successive modificazioni ed integrazioni.
La variante adottata ai sensi del precedente comma, è approvata con decreto del provveditore alle opere pubbliche. E' fatto salvo, in ogni caso, l'esercizio della facoltà di avocazione da parte del Ministero dei lavori pubblici.
I decreti emessi dal Ministro per i lavori pubblici o dal provveditore alle opere pubbliche equivalgono a dichiarazione di indifferibilità e di urgenza delle opere.

Art.4
Salva l'applicazione obbligatoria, fino alla data di approvazione dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione, delle misure di salvaguardia di cui alla legge 3-11-1952, n.1902, e successive modificazioni e integrazioni, le limitazioni di cui all'art.17, primo, secondo e terzo comma, della legge 6-8-1967, 17-8-1967, n.765, non si applicano dalla data di presentazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione all'autorità competente per l'approvazione.
La eventuale restituzione al comune del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione deve essere motivata.
Sempre salva l'applicazione obbligatoria delle misure di salvaguardia, la disposizione contenuta nel primo comma non si applica nei comuni inclusi in appositi elenchi da approvare con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'interno, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art.5
(Si omette il comma 1, modificativo del comma 3, art.12, L.431/65).
Fino al 31 dicembre 1972, l'ufficio del genio civile o il provveditorato alle opere pubbliche, rispettivamente per i progetti di importo fino o superiore a lire 300 milioni, autorizzano l'espletamento della gara di appalto e la consegna dei lavori da parte dei comuni e delle province per le opere di loro competenza assistite da contributo dello Stato sulla base dell'affidamento alla concessione dei mutui, nonché, per le opere ammesse al concorso dello Stato in unica soluzione, l'espletamento della gara di appalto dei lavori fino all'importo del concorso, anche prima che sia intervenuto l'affidamento anzidetto.
Le rate del mutuo sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico oppure, ove questi manchi, dal direttore dei lavori.
Fino al 31 dicembre 1972, la cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai comuni e alle province per la esecuzione di opere pubbliche, assistite da contributo o concorso dello Stato, sulla base della semplice domanda dell'ente mutuatario o del decreto di concessione del contributo o del concorso dello Stato.
In pendenza dell'istruttoria per la costituzione della garanzia da parte degli enti mutuatari, i mutui sono garantiti dallo Stato e possono essere somministrati fino all'importo massimo dei due terzi.
Con decreto del Ministro del tesoro la garanzia è dichiarata decaduta per la parte del mutuo che può essere garantita direttamente dall'ente mutuatario con cespiti delegabili.
L'ammortamento dei mutui può avere inizio, su richiesta dell'ente mutuatario, tre anni dopo la concessione del mutuo stesso: in tal caso i relativi interessi sono capitalizzati.

Art.6
(Si omette in quanto sostitutivo della L.504/70).

Art.7
Fino al 31 dicembre 1972 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata, in deroga agli artt. 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 3-3-1934, n.383, a concedere mutui ai comuni:
a) sulla base della domanda e del decreto di approvazione dei piani di zona di cui alla legge 18-4-1962, n.167, per l'urbanizzazione primaria di aree ai sensi della legge 29-9-1964, n.847, e per la realizzazione delle altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi;
b) sulla base della domanda e della delibera di cui al quinto comma del presente articolo, per la formazione degli strumenti urbanistici previsti dalla legge 17-8-1942, n.1150, e successive modifiche ed integrazioni, e per i relativi studi, rilievi ed indagini.
Il Ministro per il tesoro, d'intesa con il Ministro per i lavori pubblici, provvede a determinare i criteri da adottarsi dalla Cassa depositi e prestiti per la concessione dei mutui.
In pendenza delle istruttorie per la costituzione delle garanzie da parte degli enti mutuatari, i mutui sono garantiti dallo Stato e possono essere somministrati fino all'importo massimo dei due terzi.
Con decreto del Ministro per il tesoro è dichiarata decaduta la garanzia per la parte del mutuo che può essere direttamente garantita dall'ente mutuatario con cespiti delegabili.
I mutui relativi alle finalità di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo sono concessi, fino all'ammontare complessivo di 5 miliardi, a comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti e che abbiano bilancio deficitario con mutuo a pareggio regolarmente approvato, purché deliberino la redazione del piano e lo svolgimento degli studi relativi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per i fini di cui ai precedenti commi è costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale di 100 miliardi.
Il tesoro dello Stato è autorizzato a conferire alla Cassa depositi e prestiti, per le finalità di cui ai precedenti commi, la somma di 100 miliardi, in acconto della dotazione del fondo speciale con gestione autonoma, previsto dal provvedimento recante provvidenze nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata.
Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.
All'onere di cui al precedente settimo comma si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito. Si applicano le norme di cui all'art.46 del decreto legge 26-10-1970, n.745, convertito con modificazioni nella legge 18-12-1970, n.1034.
All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al precedente comma sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn.3523 e 6036 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Artt. 8-14
(Si omettono in quanto sostitutivi delle L.1179/65; L.422/68 e L.1034/70).

Art.15.
Il primo comma dell'art.64 del decreto legge 26-10-1970, n.745, convertito con modificazioni nella legge 18-12-1970, n.1034, è sostituito dal seguente:
"Per i fabbricati o porzioni di fabbricati in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine del 31 dicembre 1970, stabilito dagli artt. 2 e 3 del decreto legge 11-12-1967, n.1150, convertito con modificazioni, nella legge 7-2-1968, n.26, è prorogato fino al 31 dicembre 1971, a condizione che entro tale termine i fabbricati stessi siano completati in ogni loro parte. Per il comune di Reggio Calabria tale termine, alle stesse condizioni è prorogato al 30 giugno 1972".
Il secondo comma dell'art.64 del decreto legge 26-10-1970, n.745, convertito, con modificazioni, nella legge 18-12-1970, n.1034, è sostituito dal seguente:
"Per i fabbricati o porzione di fabbricati, per i quali i lavori abbiano avuto inizio entro il 31 dicembre 1971, i benefici fiscali previsti dal precedente comma sono concessi a condizione che i fabbricati siano completati in ogni loro parte entro il 31 dicembre 1973, e che si tratti:
a) di costruzioni eseguite in proprio dallo Stato, dai comuni o da enti pubblici autorizzati a costruire abitazioni di tipo economico e popolare o di costruzioni ammesse a contributo dello Stato;
b) di costruzioni realizzate nell'ambito dei piani di zona redatti in base alla legge 18-4-1962, n.167, e se eseguite da privati, date in locazione alle condizioni previste dall'art.5 della legge 21-7-1965, n.904 od occupate direttamente dal proprietario;
c) di fabbricati costruiti su aree comunque destinate all'edilizia residenziale, sempreché il costo dell'area coperta e delle pertinenze non superi il quarto del valore della sola costruzione;
d) di alloggi aventi una superficie utile non superiore ai 130 metri quadrati e che non abbiano oltre due caratteristiche fra quelle indicate nella tabella allegata al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2-8-1969;
e) di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti, costruite ai sensi della legge 30-12-1960, n.1676, prorogata con la legge 12-3-1968, n.260".
Il termine del 31 dicembre 1970, stabilito dall'art.4 del decreto legge 11-12-1967, n.1150, convertito con modificazioni nella legge 7-2-1968, n.26, è prorogato fino all'entrata in vigore della riforma tributaria, con effetto dall'1 gennaio 1971.
La proroga prevista dal precedente comma si applica anche agli atti stipulati successivamente al 31 dicembre 1970 e già registrati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.
Per detti atti, stipulati successivamente al 31 dicembre 1970 e non registrati tardivamente prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono condonate le penalità e la sopratassa per la omessa o ritardata registrazione, a condizione che la registrazione, qualora non ancora effettuata, avvenga entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per tali atti non si applica il disposto dell'art.110 della legge di registro, di cui al Regio decreto 30-11-1923, n.3269.




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