(G.U. 3-6-1971, N.139)
PROVVEDIMENTI PER L'ACCELERAZIONE DI PROCEDURE IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE E IN MATERIA URBANISTICA E PER LA INCENTIVAZIONE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA.
Titolo I
PROVVEDIMENTI PER L'ACCELERAZIONE DI PROCEDURE IN MATERIA
DI OPERE PUBBLICHE E IN MATERIA URBANISTICA
Art.1
(Si omette in quanto detta norme sostitutive dell'art.10
L.1150/42)
Art.2
Agli effetti dell'approvazione dei piani regolatori
generali di cui all'art.10 della legge urbanistica
17-8-1942, n.1150, il parere del consiglio superiore
dei lavori pubblici sostituisce ogni altro parere di
amministrazione attiva e corpi consultivi.
Art.3
Le aree necessarie per l'esecuzione di opere di edilizia
ospedaliera ed universitaria sono prescelte secondo
le previsioni del piano regolatore generale o del programma
di fabbricazione, vigente o adottato.
La scelta delle aree non conforme alle previsioni dei
predetti strumenti urbanistici, approvati od adottati,
è disposta con deliberazione del consiglio comunale,
previo parere, per l'edilizia ospedaliera, di una commissione,
composta dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio
civile, dal medico provinciale e dal sindaco o da un
assessore da lui delegato e, per l'edilizia universitaria,
di una commissione, costituita ai sensi dell'art.38
della legge 28-7-1967, n.641. Tale delibera, da adottarsi
entro trenta giorni dalla emissione del parere della
competente commissione, costituisce, in deroga alle
norme vigenti, variante al piano regolatore generale
od al programma di fabbricazione a norma della legge
17-8-1942, n.1150, e successive modificazioni ed integrazioni.
La variante adottata ai sensi del precedente comma,
è approvata con decreto del provveditore alle
opere pubbliche. E' fatto salvo, in ogni caso, l'esercizio
della facoltà di avocazione da parte del Ministero
dei lavori pubblici.
I decreti emessi dal Ministro per i lavori pubblici
o dal provveditore alle opere pubbliche equivalgono
a dichiarazione di indifferibilità e di urgenza
delle opere.
Art.4
Salva l'applicazione obbligatoria, fino alla data di
approvazione dei piani regolatori generali e dei programmi
di fabbricazione, delle misure di salvaguardia di cui
alla legge 3-11-1952, n.1902, e successive modificazioni
e integrazioni, le limitazioni di cui all'art.17, primo,
secondo e terzo comma, della legge 6-8-1967, 17-8-1967,
n.765, non si applicano dalla data di presentazione
del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione
all'autorità competente per l'approvazione.
La eventuale restituzione al comune del piano regolatore
generale o del programma di fabbricazione deve essere
motivata.
Sempre salva l'applicazione obbligatoria delle misure
di salvaguardia, la disposizione contenuta nel primo
comma non si applica nei comuni inclusi in appositi
elenchi da approvare con decreti del Ministro per i
lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'interno,
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art.5
(Si omette il comma 1, modificativo del comma 3, art.12,
L.431/65).
Fino al 31 dicembre 1972, l'ufficio del genio civile
o il provveditorato alle opere pubbliche, rispettivamente
per i progetti di importo fino o superiore a lire 300
milioni, autorizzano l'espletamento della gara di appalto
e la consegna dei lavori da parte dei comuni e delle
province per le opere di loro competenza assistite
da contributo dello Stato sulla base dell'affidamento
alla concessione dei mutui, nonché, per le opere
ammesse al concorso dello Stato in unica soluzione,
l'espletamento della gara di appalto dei lavori fino
all'importo del concorso, anche prima che sia intervenuto
l'affidamento anzidetto.
Le rate del mutuo sono erogate sulla base degli stati
di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico
oppure, ove questi manchi, dal direttore dei lavori.
Fino al 31 dicembre 1972, la cassa depositi e prestiti
è autorizzata a concedere mutui ai comuni e
alle province per la esecuzione di opere pubbliche,
assistite da contributo o concorso dello Stato, sulla
base della semplice domanda dell'ente mutuatario o
del decreto di concessione del contributo o del concorso
dello Stato.
In pendenza dell'istruttoria per la costituzione della
garanzia da parte degli enti mutuatari, i mutui sono
garantiti dallo Stato e possono essere somministrati
fino all'importo massimo dei due terzi.
Con decreto del Ministro del tesoro la garanzia è
dichiarata decaduta per la parte del mutuo che può
essere garantita direttamente dall'ente mutuatario
con cespiti delegabili.
L'ammortamento dei mutui può avere inizio, su
richiesta dell'ente mutuatario, tre anni dopo la concessione
del mutuo stesso: in tal caso i relativi interessi
sono capitalizzati.
Art.6
(Si omette in quanto sostitutivo della L.504/70).
Art.7
Fino al 31 dicembre 1972 la Cassa depositi e prestiti
è autorizzata, in deroga agli artt. 300 e 333
del testo unico della legge comunale e provinciale,
approvato con Regio decreto 3-3-1934, n.383, a concedere
mutui ai comuni:
a) sulla base della domanda e del decreto di approvazione
dei piani di zona di cui alla legge 18-4-1962, n.167,
per l'urbanizzazione primaria di aree ai sensi della
legge 29-9-1964, n.847, e per la realizzazione delle
altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse
ai pubblici servizi;
b) sulla base della domanda e della delibera di cui
al quinto comma del presente articolo, per la formazione
degli strumenti urbanistici previsti dalla legge 17-8-1942,
n.1150, e successive modifiche ed integrazioni, e per
i relativi studi, rilievi ed indagini.
Il Ministro per il tesoro, d'intesa con il Ministro
per i lavori pubblici, provvede a determinare i criteri
da adottarsi dalla Cassa depositi e prestiti per la
concessione dei mutui.
In pendenza delle istruttorie per la costituzione delle
garanzie da parte degli enti mutuatari, i mutui sono
garantiti dallo Stato e possono essere somministrati
fino all'importo massimo dei due terzi.
Con decreto del Ministro per il tesoro è dichiarata
decaduta la garanzia per la parte del mutuo che può
essere direttamente garantita dall'ente mutuatario
con cespiti delegabili.
I mutui relativi alle finalità di cui alla lettera
b) del primo comma del presente articolo sono concessi,
fino all'ammontare complessivo di 5 miliardi, a comuni
con popolazione inferiore a 100.000 abitanti e che
abbiano bilancio deficitario con mutuo a pareggio regolarmente
approvato, purché deliberino la redazione del
piano e lo svolgimento degli studi relativi entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Per i fini di cui ai precedenti commi è costituito
presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale
di 100 miliardi.
Il tesoro dello Stato è autorizzato a conferire
alla Cassa depositi e prestiti, per le finalità
di cui ai precedenti commi, la somma di 100 miliardi,
in acconto della dotazione del fondo speciale con gestione
autonoma, previsto dal provvedimento recante provvidenze
nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e
convenzionata.
Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1971.
All'onere di cui al precedente settimo comma si provvede
con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie
che il Ministro per il tesoro è autorizzato
ad effettuare mediante la contrazione di mutui con
il consorzio di credito per le opere pubbliche o con
emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali
certificati di credito. Si applicano le norme di cui
all'art.46 del decreto legge 26-10-1970, n.745, convertito
con modificazioni nella legge 18-12-1970, n.1034.
All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui
al precedente comma sarà fatto fronte mediante
riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn.3523
e 6036 dello Stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1971.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Artt. 8-14
(Si omettono in quanto sostitutivi delle L.1179/65;
L.422/68 e L.1034/70).
Art.15.
Il primo comma dell'art.64 del decreto legge 26-10-1970,
n.745, convertito con modificazioni nella legge 18-12-1970,
n.1034, è sostituito dal seguente:
"Per i fabbricati o porzioni di fabbricati in corso
di costruzione alla data di entrata in vigore del presente
decreto, il termine del 31 dicembre 1970, stabilito
dagli artt. 2 e 3 del decreto legge 11-12-1967, n.1150,
convertito con modificazioni, nella legge 7-2-1968,
n.26, è prorogato fino al 31 dicembre 1971,
a condizione che entro tale termine i fabbricati stessi
siano completati in ogni loro parte. Per il comune
di Reggio Calabria tale termine, alle stesse condizioni
è prorogato al 30 giugno 1972".
Il secondo comma dell'art.64 del decreto legge 26-10-1970,
n.745, convertito, con modificazioni, nella legge 18-12-1970,
n.1034, è sostituito dal seguente:
"Per i fabbricati o porzione di fabbricati, per
i quali i lavori abbiano avuto inizio entro il 31 dicembre
1971, i benefici fiscali previsti dal precedente comma
sono concessi a condizione che i fabbricati siano completati
in ogni loro parte entro il 31 dicembre 1973, e che
si tratti:
a) di costruzioni eseguite in proprio dallo Stato, dai
comuni o da enti pubblici autorizzati a costruire abitazioni
di tipo economico e popolare o di costruzioni ammesse
a contributo dello Stato;
b) di costruzioni realizzate nell'ambito dei piani di
zona redatti in base alla legge 18-4-1962, n.167, e
se eseguite da privati, date in locazione alle condizioni
previste dall'art.5 della legge 21-7-1965, n.904 od
occupate direttamente dal proprietario;
c) di fabbricati costruiti su aree comunque destinate
all'edilizia residenziale, sempreché il costo
dell'area coperta e delle pertinenze non superi il
quarto del valore della sola costruzione;
d) di alloggi aventi una superficie utile non superiore
ai 130 metri quadrati e che non abbiano oltre due caratteristiche
fra quelle indicate nella tabella allegata al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 2-8-1969;
e) di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti,
costruite ai sensi della legge 30-12-1960, n.1676,
prorogata con la legge 12-3-1968, n.260".
Il termine del 31 dicembre 1970, stabilito dall'art.4
del decreto legge 11-12-1967, n.1150, convertito con
modificazioni nella legge 7-2-1968, n.26, è
prorogato fino all'entrata in vigore della riforma
tributaria, con effetto dall'1 gennaio 1971.
La proroga prevista dal precedente comma si applica
anche agli atti stipulati successivamente al 31 dicembre
1970 e già registrati all'atto dell'entrata
in vigore della presente legge.
Per detti atti, stipulati successivamente al 31 dicembre
1970 e non registrati tardivamente prima dell'entrata
in vigore della presente legge, sono condonate le penalità
e la sopratassa per la omessa o ritardata registrazione,
a condizione che la registrazione, qualora non ancora
effettuata, avvenga entro 20 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge. Per tali atti non si applica
il disposto dell'art.110 della legge di registro, di
cui al Regio decreto 30-11-1923, n.3269.
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