(G.U. 28-8-1975, n.229)
NORME SULL'EDILIZIA SCOLASTICA E PIANO FINANZIARIO D'INTERVENTO
Art.1. NORME GENERALI
Le disposizioni di cui alla presente legge realizzano
un intervento per mezzo di due piani triennali dal
1975 al 1980 nel quadro della programmazione scolastica
nazionale.
I programmi di edilizia scolastica, debbono assicurare
un equilibrato sviluppo delle strutture educative nei
vari tipi di scuola.
I nuovi edifici scolastici, comprensivi di palestre
e di impianti sportivi, dovranno essere distribuiti
sul territorio e progettati in modo da realizzare un
sistema a dimensioni e localizzazioni ottimali il quale:
a) preveda ogni edificio scolastico come struttura inserita
in un contesto urbanistico e sociale che garantisca
a tutti gli alunni di formarsi nelle migliori condizioni
ambientali ed educative e, compatibilmente con la preminente
attività didattica della scuola, consenta la
fruibilità dei servizi scolastici, educativi,
culturali e sportivi da parte della comunità,
secondo il concetto della educazione permanente e consenta
anche la piena attuazione delle norme previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 31-5-1974,
n.416 (inerente l'istituzione ed il riordino degli
organi collegiali della scuola);
b) favorisca l'integrazione tra più scuole di
uno stesso distretto scolastico, assicurando il coordinamento
e la migliore utilizzazione delle attrezzature scolastiche
e dei servizi, nonché la interrelazione tra
le diverse esperienze educative;
c) consenta una facile accessibilità alla scuola
per le varie età scolari tenendo conto, in relazione
ad essa, delle diverse possibilità di trasporto
e permetta la scelta tra i vari indirizzi di studi
indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali;
d) permetta la massima adattabilità degli edifici
scolastici per l'attuazione del tempo pieno e lo svolgimento
delle attività integrative in relazione al rinnovamento
e aggiornamento delle attività didattiche.
Art.2. PROGRAMMI DI EDILIZIA SCOLASTICA
Per il periodo 1975-1980 gli interventi per la costruzione
e l'ampliamento, oltre l'acquisto e il riattamento
compatibilmente con la recettività del quartiere,
di edifici destinati alle scuole statali di ogni ordine
e grado, comprese le scuole materne e gli istituti
secondari di istruzione artistica nonché per
il completamento dei programmi precedenti di edilizia
scolastica, la cui validità sia riconosciuta
ancora attuale, sono attuati mediante due programmi
triennali riferiti rispettivamente agli anni 1975-1976-1977
e 1978-1979-1980.
Tra gli oneri per la realizzazione dei programmi sono
comprese le spese relative all'acquisizione delle aree,
nonché, entro un limite non superiore al 5 per
cento del costo totale dell'opera elevabile al 10 per
cento per le zone di cui alla legge 10-8-1950, n.646
(zone di intervento per la Cassa per il Mezzogiorno),
e successive modificazioni ed integrazioni, quelle
delle necessarie, relative opere di urbanizzazione.
Sono altresì comprese le spese per la progettazione,
la direzione dei lavori ed il collaudo delle opere.
Nei programmi sono anche compresi gli interventi volti
alla realizzazione di ogni infrastruttura necessaria
per lo svolgimento delle attività integrative
della scuola e per la migliore attuazione del diritto
allo studio, ivi comprese le attrezzature per le palestre
e gli arredamenti sia didattici che amministrativi.
Art.3. PROCEDURE PER LA PROGRAMMAZIONE
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Ministro per la pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro per i lavori pubblici,
sentita la commissione interregionale di cui all'art.13
della legge 16-5-1970, n.281, indica la somma a disposizione
per le singole regioni e le disponibilità annuali.
La indicazione viene effettuata per il 50 per cento
dello stanziamento in relazione alla popolazione residente
in età scolastica fino ai 19 anni calcolata
in base all'ultimo censimento generale della popolazione
e per il 50 per cento in base agli incrementi di scolarità
ed alle carenze pregresse tenendo conto in particolare
delle necessità delle zone di cui all'art.1
del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30-6-1967, n.1523, e all'art.1 della legge 22-7-1966,
n.614, e successive modificazioni.
Entro lo stesso termine il Ministro per la pubblica
istruzione, in base ai princìpi di cui all'art.1,
fissa i criteri per la formazione del programma di
cui al comma successivo e gli indirizzi rivolti ad
assicurare il coordinamento degli interventi ai fini
della programmazione scolastica nazionale.
La regione, entro sessanta giorni dalla comunicazione
di cui al primo comma, sulla base delle richieste degli
enti obbligati e delle indicazioni dei consigli scolastici
distrettuali e provinciali, accerta il fabbisogno complessivo
e, definita d'intesa con il Ministro per la pubblica
istruzione la entità degli interventi per i
diversi gradi e tipi di scuole, approva il programma
triennale delle opere di cui al precedente art.2 e
lo comunica al Ministero della pubblica istruzione
ed al Ministero dei lavori pubblici.
Entro venti giorni dalla data di comunicazione del programma
il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con
il Ministro per la pubblica istruzione, provvede alla
attribuzione dei relativi fondi, articolati per anni
finanziari.
Una quota dei finanziamenti, non inferiore al 15 per
cento, dovrà essere accantonata dalle regioni
per far fronte alle eventuali variazioni di programmi
nonché alle occorrenti integrazioni di finanziamento,
ivi comprese quelle conseguenti ad aggiudicazioni dei
lavori mediante gare con offerte in aumento, a revisione
dei prezzi, a maggiori compensi per riserve e a maggiori
costi di aree.
Nel caso in cui la regione o gli enti locali obbligati
intendano effettuare interventi integrativi con propri
finanziamenti, devono darne comunicazione al Ministero
della pubblica istruzione e al Ministero dei lavori
pubblici, precisando per ogni intervento la localizzazione,
la destinazione e la dimensione.
Per il successivo programma triennale il termine di
cui al primo comma del presente articolo decorre dal
1 gennaio dell'ultimo anno del precedente triennio.
Art.4. PRINCIPI FONDAMENTALI PER L'ESECUZIONE DELLE
OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA
Le regioni, comprese quelle a statuto speciale, emanano
norme legislative per l'affidamento e la esecuzione
delle opere di edilizia scolastica, nei limiti dei
princìpi fondamentali che seguono e di quelli
stabiliti nella legge sull'amministrazione del patrimonio
e della contabilità dello Stato, e successive
modificazioni e integrazioni, in materia di snellimento
delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche
o di edilizia scolastica, comprese quelle previste
dagli artt. 2, 3 e 4 della legge 17-8-1974, n.413,
in quanto compatibili:
- dovrà essere previsto che per l'esecuzione
delle opere gli enti obbligati, province e comuni e
consorzi costituiti tra tali enti, operino anche mediante
l'istituto della concessione, secondo le disposizioni
di cui all'articolo seguente, ove possibile con piani
organici di opere, per incentivare i processi di industrializzazione
edilizia;
- dovranno essere previsti i tempi per l'acquisizione
delle aree occorrenti da parte degli enti competenti
e dovrà essere garantita l'osservanza delle
norme tecniche di cui al successivo art.9;
- dovranno essere previsti i tempi per la progettazione,
approvazione ed esecuzione delle opere, nonché
le procedure surrogatorie regionali per i casi di inadempienza;
- le opere realizzate apparterranno al patrimonio indisponibile
degli enti competenti, con destinazione ad uso scolastico
e con i conseguenti oneri di manutenzione.
Fino a quando non interverrà la legislazione
regionale di cui al presente articolo valgono per gli
enti obbligati le norme vigenti in materia.
Art.5. DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE
L'esecuzione delle opere finanziate con la presente
legge può essere affidata in concessione, mediante
apposita convenzione, a enti, a imprese od a consorzi
di imprese, nonché a cooperative o loro consorzi.
L'affidamento in concessione deve avvenire con provvedimento
motivato sulla base di un confronto tecnico ed economico
delle offerte a tal fine presentate a seguito di bando.
Gli enti, le imprese o i consorzi di imprese, nonché
le cooperative o loro consorzi che partecipano alla
gara devono fornire la dimostrazione della loro capacità
tecnica ed economica.
La convenzione dovrà tra l'altro prevedere:
1) le procedure relative alla elaborazione da parte
della concessionaria del progetto generale e dei progetti
esecutivi delle singole opere, nonché le procedure
per la approvazione dei progetti medesimi;
2) la facoltà di utilizzare nella progettazione
e nella esecuzione delle opere sistemi industrializzati;
3) le modalità di appalto dei lavori e delle
forniture da parte della concessionaria e quelle relative
alla contabilizzazione delle opere e delle forniture;
4) le modalità per le forniture e per la esecuzione
dei lavori che la concessionaria potrà effettuare
in proprio ovvero tramite imprese collegate e le modalità
per l'affidamento di opere a terzi;
5) i criteri per la vigilanza sull'esecuzione dei lavori
e il collaudo definitivo delle opere;
6) i criteri di determinazione delle singole componenti
che concorrono a formare il costo complessivo di ogni
singolo intervento e le modalità e i tempi del
relativo pagamento alla società concessionaria;
7) le penali per i ritardi, le ipotesi di decadenza
dalla concessione e la procedura della relativa dichiarazione,
nonché i tempi e le modalità per la consegna
agli enti obbligati delle opere e degli impianti già
eseguiti;
8) i criteri e le modalità di eventuali anticipazioni
da parte della concessionaria;
9) il deferimento al giudizio di un collegio arbitrale,
composto ai sensi dell'art.45 del capitolato di appalto
per le opere pubbliche approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 16-7-1962, n.1063, delle eventuali
controversie relative all'applicazione delle norme
della presente legge e della convenzione.
Per quanto concerne le modalità di appalto di
cui al n.3 del precedente comma, la gara di appalto
è esperita, in deroga alle formalità,
prescritte dal Regio decreto 18-11-1923, n.2440, e
successive modificazioni ed integrazioni, direttamente
dalla concessionaria sulla base di un progetto esecutivo
approvato dagli organi regionali competenti e l'aggiudicazione
è effettuata dalla concessionaria stessa al
miglior offerente. Si applicano le norme dell'art.3
della legge 17-8-1974, n.413.
Ove si preveda di ricorrere al sistema dell'appalto
concorso la aggiudicazione è effettuata da una
commissione costituita ai sensi dell'art.4 del Regio
decreto legge 8-2-1923, n.422, senza ulteriori pareri
o controlli.
La contabilizzazione dei lavori e delle forniture oggetto
di appalto si effettua attraverso notazioni sugli appositi
registri ed i pagamenti sono autorizzati su certificazioni
del direttore dei lavori, vistati dal competente ufficio
tecnico provinciale della regione, direttamente a favore
dell'appaltatore.
L'ente obbligato può delegare la concessionaria
ad espletare le attività relative al procedimento
espropriativo previsto dalla legge 22-10-1971, n.865;
le conseguenti espropriazioni sono effettuate in favore
degli enti obbligati stessi.
Nel caso di impugnativa del provvedimento di occupazione
temporanea e d'urgenza o di esproprio, si applicano
le norme di cui all'art.8 della legge 27-5-1975, n.166.
Art.6. FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI E SNELLIMENTO DELLE
PROCEDURE
Per la realizzazione dei programmi di cui al precedente
art.2 è autorizzata la spesa di lire 800 miliardi
per il periodo 1975-1977 e di lire 1.050 miliardi per
il periodo 1978-1980.
Una quota di tali finanziamenti, pari a 15 miliardi
per ciascuno dei trienni, è riservata, per la
esigenza edilizia degli istituti statali di educazione,
dei conservatori di musica e delle accademie di belle
arti statali; una ulteriore quota, pari a 9 miliardi
per ciascuno dei trienni, è riservata per la
concessione di contributi per la costruzione di edifici
di scuole materne gestite dagli enti autarchici territoriali,
dagli istituti pubblici di assistenza, beneficenza
e loro consorzi e da enti ed istituzioni, da accordarsi
nella misura e con le modalità e condizioni
stabilite dal secondo e terzo comma dell'art.15 della
legge 24-7-1962, n.1073, ed assicurando agli enti autarchici
territoriali, agli enti comunali di assistenza, all'ente
per le scuole materne per la Sardegna ed all'Opera
nazionale per l'assistenza all'infanzia nelle regioni
di confine nel complesso una quota pari al 40 per cento
della somma disponibile.
Per l'esecuzione dei programmi già deliberati
ai sensi del precedente art.3 le regioni possono assumere
impegni di spesa fino a concorrenza dello stanziamento
ad esse assegnato per ciascun triennio cui si riferisce
il programma. I pagamenti annuali complessivi non possono
superare in ciascun anno finanziario il limite dello
stanziamento iscritto nel bilancio dello Stato.
Nell'ambito dell'assegnazione triennale si provvede
a decorrere dall'esercizio 1976 ad una erogazione di
fondi alle regioni in misura pari al 5 per cento delle
assegnazioni stesse per sopperire alle spese di avvio
dell'intervento.
Le erogazioni per la realizzazione delle opere sono
disposte nei limiti delle disponibilità annuali
previste a favore di ciascuna regione nel decreto di
cui al precedente art.3, quinto comma in relazione
all'ammontare complessivo delle spese relative all'acquisizione
delle aree e dei pagamenti delle opere già eseguite
nella regione.
All'esecuzione dei lavori provvedono gli enti obbligati.
Le erogazioni verranno disposte con mandati diretti
a favore delle regioni e su richiesta delle stesse
a favore degli enti obbligati.
Per il completamento dei lavori di costruzione di edifici
scolastici finanziati ai sensi della legge 9-8-1954,
n.645, e per la liquidazione dei maggiori oneri relativi
ai lavori stessi, è autorizzato l'impiego dei
fondi di cui alla legge 17-8-1974, n.413.
Il riscontro della corte dei conti su tutti gli atti
oggetto della presente legge e su quelli relativi alle
precedenti leggi vigenti in materia di edilizia scolastica
è successivo.
L'importo complessivo di lire 1.850 miliardi relativo
ai programmi di cui al primo comma sarà iscritto
nello stato di previsione della spesa del Ministero
lei lavori pubblici, in ragione di lire 20 miliardi
per l'anno 1975, di lire 205 miliardi per l'anno 1976,
di lire 250 miliardi per l'anno 1977, di lire 400 miliardi
per l'anno 1978, di lire 300 miliardi per l'anno 1979,
di lire 350 miliardi per l'anno 1980, di lire 300 miliardi
per l'anno 1981, di lire 25 miliardi per l'anno 1982.
Per ciascuno degli anni 1975 e 1976 sulle somme autorizzate
con il precedente comma graverà anche la spesa
di lire 400 milioni da erogarsi dal Ministero della
pubblica istruzione per le finalità di cui al
successivo art.11.
Art.7. EDILIZIA SPERIMENTALE
Per i compiti di studio e di ricerca in materia di edilizia
scolastica, di progettazione e di tipizzazione, anche
al fine di costituire un patrimonio progetti e per
avviare procedure d'appalto per modelli, con particolare
riguardo alla edilizia industrializzata; per la realizzazione
di opere di edilizia scolastica sperimentale da destinare,
sentita la regione interessata, ad indifferibili esigenze
edilizie, è autorizzata la spesa di lire 50
miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione
della spesa del Ministero della pubblica istruzione
in ragione di lire 5 miliardi per l'anno 1976, di lire
10 miliardi per l'anno 1977, di lire 10 miliardi per
l'anno 1978, di lire 10 miliardi per l'anno 1979, di
lire 10 miliardi per l'anno 1980 e di lire 5 miliardi
per l'anno 1981.
L'attività di cui al primo comma potrà
essere rivolta anche alla realizzazione di opere connesse
alla sperimentazione didattica.
Sui progetti delle opere e sulle relative gare di appalto
di cui al primo e secondo comma del presente articolo
dovrà essere sentito il parere dell'apposita
commissione previsto dall'art.3 della legge 26-1-1962,
n.17, e dall'art.8 della legge 18-12-1964, n.1358,
integrata con un altro membro del consiglio superiore
dei lavori pubblici, designato dal Ministro per i lavori
pubblici.
I relativi progetti sono approvati con decreto del Ministro
per la pubblica istruzione, di concerto con quello
per i lavori pubblici.
Si applicano le norme di cui alla legge 26-1-1963, n.47.
La sorveglianza dei lavori per l'apprestamento delle
aree e la direzione dei lavori sono affidate alle regioni
interessate che provvedono a mezzo degli uffici del
genio civile o degli uffici tecnici degli enti locali.
Al collaudo delle opere provvede il Ministero dei lavori
pubblici.
Ai lavori appaltati per l'esecuzione delle opere di
cui ai commi precedenti si applicano le norme vigenti
in materia di revisione dei prezzi.
L'onere relativo farà carico sulle autorizzazioni
di spesa previste al primo comma del presente articolo.
Art.8. INTERVENTI URGENTI
Per i fini di cui all'art.26 della legge 28-7-1967,
n.641, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi
che sarà iscritta nello stato di previsione
della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione
di lire 10 miliardi per l'anno 1976, di lire 20 miliardi
per l'anno 1977, di lire 20 miliardi per l'anno 1978,
di lire 20 miliardi per l'anno 1979, di lire 20 miliardi
per l'anno 1980 e di lire 10 miliardi per l'anno 1981.
La individuazione di nuove opere di edilizia scolastica,
la cui esecuzione sia urgente ed indifferibile, è
effettuata dal Ministro per i lavori pubblici su proposta
del Ministro per la pubblica istruzione.
Art.9. INDICI DI FUNZIONALITÀ DIDATTICA, EDILIZIA
E URBANISTICA
Per la emanazione, entro dieci mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, delle nuove norme relative
agli indici di funzionalità didattica, edilizia
e urbanistica per i diversi tipi di scuola, da osservarsi
nella realizzazione delle opere di edilizia scolastica,
si applica il disposto di cui all'ultimo comma dell'art.11
della legge 28-7-1967, n.641.
Per tutte le opere di edilizia scolastica, comprese
quelle di completamento, è abrogato il disposto
di cui all'art.1 della legge 29-7-1949, n.717.
Art.10. AREE
Le aree necessarie per l'esecuzione delle opere di edilizia
scolastica previste dalla presente legge sono prescelte
secondo le previsioni degli strumenti urbanistici approvati
o adottati.
La individuazione delle aree in zone genericamente destinate
dagli strumenti urbanistici a servizi pubblici, ovvero
la scelta di aree non conforme, per sopravvenuta inidoneità
di quelle già indicate, alle previsioni degli
strumenti urbanistici, ovvero la scelta di aree in
comuni i cui strumenti urbanistici non contengono la
indicazione di aree per edilizia scolastica, ovvero
in comuni sprovvisti di ogni strumento urbanistico,
sono disposte con deliberazione del consiglio comunale,
previo parere di una commissione composta dal provveditore
regionale alle opere pubbliche, dall'ingegnere capo
dell'ufficio del genio civile, dal provveditore agli
studi della provincia, dal medico provinciale, dal
sindaco, che la presiede, o da loro delegati.
Tale deliberazione viene adottata dal comune entro trenta
giorni dalla data del parere della commissione e, comunque,
non oltre sessanta giorni dall'approvazione del piano
triennale di finanziamento regionale di cui al quarto
comma dell'art.3 della presente legge.
Nel caso di scelta di aree non conforme alle previsioni
degli strumenti urbanistici la deliberazione costituisce,
in deroga alle norme vigenti, variante al piano regolatore
generale od agli altri strumenti urbanistici, a norma
della legge 17-8-1942, n.1150, e successive modificazioni
ed integrazioni.
Nel caso di scelta di aree in comuni sprovvisti di ogni
strumento urbanistico, il presidente della giunta regionale
emette, ai sensi e per gli effetti dell'art.14 della
legge 28-7-1967, n.641, il formale provvedimento di
vincolo.
Decorsi infruttuosamente i termini di cui al terzo comma,
le aree saranno prescelte, sentita la commissione di
cui al secondo comma, dall'organo regionale competente,
che adotterà la relativa delibera, con gli stessi
effetti, entro i successivi sessanta giorni.
Art.11. RILEVAZIONE NAZIONALE SULL'EDILIZIA SCOLASTICA
Il Ministero della pubblica istruzione promuoverà
una rilevazione nazionale sullo stato dell'edilizia
scolastica per accertarne la consistenza e la funzionalità
nonché le carenze quantitative e qualitative.
La rilevazione farà riferimento alla situazione
esistente al 1 giugno 1975 e dovrà concludersi
entro il 30 giugno 1976. La rilevazione dovrà
essere ripetuta ogni quinquennio.
Per la raccolta e la elaborazione dei dati secondo la
metodologia prescelta il Ministero della pubblica istruzione
potrà avvalersi dell'opera dell'Istituto centrale
di statistica, con il quale è autorizzato a
stipulare apposita convenzione.
Per gli scopi di cui al presente articolo è autorizzata
la spesa di lire 400 milioni nell'anno finanziario
1975 e di lire 400 milioni per l'anno finanziario 1976,
da iscriversi nello stato di previsione della spesa
del Ministero della pubblica istruzione.
Art.12. UTILIZZAZIONE DEGLI STANZIAMENTI
Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge,
non utilizzati nell'esercizio per cui sono stabiliti,
potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.
(c) 1996 Note's