(G.U. 6-7-1971, N.168)
DISCIPLINA DEL COMMERCIO
Capo II
PIANI DI SVILUPPO E DI ADEGUAMENTO
Art.11. PRINCIPI GENERALI
Al fine di favorire una più razionale evoluzione
dell'apparato distributivo, i comuni procedono alla
formazione di un piano di sviluppo e di adeguamento
della rete di vendita, sentito il parere di apposita
commissione.
Il piano, nel rispetto delle previsioni urbanistiche,
tende ad assicurare la migliore funzionalità
e produttività del servizio da rendere al consumatore
e il maggior possibile equilibrio tra installazioni
commerciali a posto fisso e la presumibile capacità
di domanda della popolazione stabilmente residente
e fluttuante, tenuto conto anche delle funzioni svolte
dall'ambulantato e da altre forme di distribuzione
in uso.
Art.12. PIANI COMUNALI
Il piano rileva la consistenza della rete distributiva
in atto nel territorio del comune, detta norme e direttive
per lo sviluppo e l'adeguamento della medesima, e può
determinare, per i vari settori merceologici, la superficie
minima dei locali adibiti alla vendita.
Per il rilascio di nuove autorizzazioni il piano determina,
eventualmente anche con riferimento a singole zone,
il limite massimo in termini di superficie globale,
separatamente per settori merceologici, della rete
di vendita per generi di largo e generale consumo in
modo da promuovere, anche con l'adozione di tecniche
moderne, lo sviluppo e la produttività del sistema
e da assicurare il rispetto della libera concorrenza
nonché un adeguato equilibrio tra le varie forme
distributive.
Le disponibilità che si determineranno nel tempo
a seguito della cessazione di esercizi esistenti, dovranno
essere utilizzate in conformità a quanto disposto
dal precedente comma.
I generi di largo e generale consumo saranno specificati
ai sensi dell'art.37 della presente legge.
Per le autorizzazioni relative ad altri settori merceologici
valgono le norme e le direttive di carattere generale
di cui al primo comma.
Il piano viene approvato dal consiglio comunale ed è
soggetto a revisione quadriennale.
Art.13. STRUMENTI URBANISTICI IN ATTO E INSEDIAMENTI
COMMERCIALI
Nella formazione e nella revisione dei piani regolatori
generali e dei programmi di fabbricazione sono indicate
le norme per l'insediamento di attività commerciali
e, in particolare, le quantità minime di spazi
per parcheggi in funzione delle caratteristiche dei
punti di vendita.
Nei piani regolatori particolareggiati e nelle lottizzazioni
convenzionate sono determinati gli spazi eventualmente
riservati ai centri commerciali all'ingrosso e al dettaglio,
ivi compresi i mercati rionali, ed ai grandi esercizi
di vendita, con superficie superiore ai mq.1500, esclusi
magazzini e depositi.
Art.14. STRUMENTI URBANISTICI IN ATTO E PIANI DI SVILUPPO
Per i comuni che hanno piani regolatori generali e particolareggiati
o programmi di fabbricazione, approvati o adottati,
o piani di lottizzazione approvati, il piano di cui
agli artt. 11 e 12 ha effetto ai soli fini della concessione
delle autorizzazioni di cui alla presente legge.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge gli strumenti urbanistici possono essere
adottati anche se non corrispondono alle prescrizioni
del precedente articolo.
Art.20. REDAZIONE E APPROVAZIONE DEI PIANI - RICORSI
Il piano deve essere depositato nella segreteria comunale
entro otto giorni da quello in cui la sua adozione
è stata deliberata dal consiglio comunale.
Notizia al pubblico dell'avvenuto deposito è
data con avviso affisso nell'albo comunale e inserito
nella Gazzetta Ufficiale dalla regione.
Il piano deve essere tenuto a disposizione del pubblico
per venti giorni da quello in cui ne è stata
data notizia.
Chiunque ne abbia interesse può presentare al
comune osservazioni entro trenta giorni dalla data
di inizio della affissione o della inserzione nella
Gazzetta Ufficiale della regione.
Il consiglio comunale deve esaminare le osservazioni
entro i trenta giorni successivi alla scadenza del
termine di cui al comma precedente.
Contro il piano approvato è ammesso il ricorso
entro quindici giorni alla giunta regionale, la quale
deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla presentazione
del ricorso. Scaduto tale termine, il ricorso s'intende
respinto.
Art.21. COMMISSARIO AD ACTA
Qualora entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente
legge non sia stato adempiuto a quanto prescritto dall'art.11,
il Presidente della giunta regionale salvo il caso
di proroga non superiore a due mesi da lui concessa
su richiesta del comune, nomina un commissario che
provvede entro sei mesi alla redazione del piano, il
quale è approvato entro sessanta giorni dal
consigli comunale, sentite le commissioni di cui agli
artt. 15 e 16.
Art.22. RICORSO AL MINISTERO
Nel caso di contrasti fra i piani di comuni contermini
appartenenti a regioni diverse, è ammesso ricorso
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
che deve pronunciarsi entro 180 giorni dalla presentazione.
Scaduto tale termine, il ricorso si intende respinto.
Art.23. INVIO ALLA GIUNTA REGIONALE DI COPIA DEI PIANI
Il sindaco è tenuto a trasmettere alla giunta
regionale una copia dei piani approvati nonché
le variazioni di volta in volta intervenute.
Capo III
AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Art.24. APERTURA, TRASFERIMENTO ED AMPLIAMENTO DEGLI
ESERCIZI DI VENDITA
L'apertura di esercizi al minuto, il trasferimento in
altra zona e l'ampliamento degli esercizi già
esistenti mediante l'acquisizione di nuovi locali di
vendita, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa.
L'autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune nel
cui territorio ha sede l'esercizio, sentito il parere
delle commissioni di cui agli artt. 15 e 16, con la
osservanza dei criteri stabiliti dal piano. L'autorizzazione
all'ampliamento deve essere sempre concessa quando
l'ampliamento stesso non modifichi le caratteristiche
dell'esercizio e quindi l'equilibrio commerciale previsto
dal piano.
L'autorizzazione, fermo il rispetto dei regolamenti
locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria
e delle norme relative alla destinazione ed all'uso
dei vari edifici nelle zone urbane, è negata
solo quando il nuovo esercizio o l'ampliamento o il
trasferimento dell'esercizio esistente risultino in
contrasto con le disposizioni del piano e della presente
legge.
Art.25. PROCEDURA PER LE DOMANDE
La domanda di autorizzazione all'apertura di un nuovo
esercizio o all'ampliamento o trasferimento di quello
esistente, deve essere presentata al sindaco del comune
nel territorio del quale si intende aprire, ampliare
o trasferire l'esercizio e deve essere corredata da
tutti i dati relativi all'ubicazione, alla superficie
dei locali di vendita e al tipo di attività
che si intende svolgere e dalla prova che il richiedente
risulta iscritto nel registro previsto dal capo 1 della
presente legge.
Art.26. NULLA OSTA REGIONALE PER ESERCIZI CON PIU' DI
MQ 400 IN COMUNI CON MENO DI 10 MILA ABITANTI
Nei comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000
abitanti l'autorizzazione all'apertura di esercizi
di vendita al dettaglio di generi di largo e generale
consumo con superficie maggiore di mq.400 è
subordinata al nulla osta della giunta regionale sentito
il parere della commissione di cui all'art.17.
Art.27. NULLA OSTA REGIONALE PER GRANDI STRUTTURE DI
VENDITA
L'autorizzazione all'apertura di centri commerciali
al dettaglio e di punti di vendita che per dimensioni
e collocazione geografica sono destinati a servire
vaste aree di attrazione eccedenti il territorio comunale,
è subordinata al nulla osta della giunta regionale,
sentito il parere della commissione di cui all'art.17,
quando la superficie di vendita è superiore
a mq.1500, esclusi magazzini e depositi.
Il nulla osta della giunta regionale di cui al precedente
ed al presente articolo può essere concesso
anche in deroga a quanto disposto dal secondo comma
dell'art.12.
Art.28. DOMANDE SOGGETTE A NULLAOSTA REGIONALE E RICORSI
I sindaci trasmettono alla giunta regionale copia di
tutti gli atti, compreso il parere delle commissioni
di cui agli artt. 15 e 16, relativi alle domande da
sottoporre alle procedure previste dagli artt. 26 e
27 per le quali si richiede il nullaosta, entro tre
mesi dalla data di presentazione delle domande stesse.
La decisione sul nullaosta deve essere adottata entro
sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.
Contro la reiezione della domanda da parte del sindaco
è ammesso, entro trenta giorni dalla data di
notifica del provvedimento, ricorso alla giunta regionale
che decide entro il termine di cui al comma precedente.
Art.29. SUBINGRESSO - CASI DI PRIORITA'
Il trasferimento della gestione o della titolarità
di un esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa
di morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione,
sempre che sia provato l'effettivo trapasso dell'esercizio
e il subentrante sia iscritto nel registro previsto
dal capo I della presente legge.
Le domande di autorizzazione al trasferimento dell'esercizio
in altra zona, all'ampliamento dell'esercizio stesso
o alla attuazione di forme associative con altri esercenti
in numero non inferiore a cinque, debbono essere accolte
con priorità rispetto alle domande nuove, purché
i richiedenti abbiano esercitato l'attività
commerciale nei locali dai quali si richiede il trasferimento
o dei quali si richiede l'ampliamento per un periodo
non inferiore a tre anni.
In caso di attuazione di forme associative l'autorizzazione
importa la revoca delle autorizzazioni relative ai
preesistenti esercizi di vendita.
Art.30. DOMANDE CONCORRENTI
Salvo quanto previsto dall'articolo precedente, nel
caso di domande concorrenti nello stesso comune o nelle
stesse zone di un comune, l'autorizzazione all'apertura
di nuovi punti di vendita sarà concessa alle
domande che assicurino, dal punto di vista urbanistico,
la miglior soluzione e sarà data preferenza
ai richiedenti che eventualmente dimostrino la disponibilità
dei locali o dell'area destinata alla loro costruzione.
A parità di condizioni sarà seguito l'ordine
cronologico di presentazione delle domande.
Art.31. REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
L'autorizzazione è revocata qualora il titolare:
a) non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data
del rilascio dell'autorizzazione o entro dodici mesi
se trattasi di centri commerciali o di punti di vendita
aventi superficie maggiore di mq.400, esclusi magazzini
e depositi, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
b) sospenda per un periodo superiore ad un anno l'attività
dell'esercizio di vendita;
c) venga cancellato dal registro di cui al capo I della
presente legge.
Art.32. RICORSI
Contro i provvedimenti del sindaco, entro trenta giorni
dalla loro notificazione, è ammesso ricorso
alla giunta provinciale amministrativa fino a quando
non sia costituito e funzionante il tribunale regionale
amministrativo.
Art.33. SILENZIO RIFIUTO
Salvo quanto disposto negli artt. 26 e 27 della presente
legge, la domanda si intende respinta qualora il sindaco
non deliberi su di essa entro novanta giorni dalla
sua presentazione.
Art.34. SPACCI INTERNI
La distribuzione di merci e di alimenti o bevande a
favore di dipendenti da enti o imprese pubbliche o
private, di militari o di soci di circoli privati,
nelle scuole e negli ospedali, è consentita
a condizione che venga effettuata in appositi locali
non aperti al pubblico.
Per esercitare la vendita di cui al comma precedente
è necessaria l'autorizzazione comunale che è
rilasciata con la sola osservanza delle disposizioni
degli artt. 4 e 9 della presente legge.
Nel regolamento saranno determinate le voci merceologiche
consentite per le attività di cui al precedente
comma.
Le cooperative di consumo e i consorzi da queste costituiti
che attendono alla distribuzione delle merci al minuto
esclusivamente a favore dei soci, sono soggetti alla
autorizzazione comunale ai soli fini del rispetto dei
regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria.
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