[Note's] LEGGE 11 GIUGNO 1971, N.426 (stralcio)

(G.U. 6-7-1971, N.168)

DISCIPLINA DEL COMMERCIO

Capo II
PIANI DI SVILUPPO E DI ADEGUAMENTO

Art.11. PRINCIPI GENERALI
Al fine di favorire una più razionale evoluzione dell'apparato distributivo, i comuni procedono alla formazione di un piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, sentito il parere di apposita commissione.
Il piano, nel rispetto delle previsioni urbanistiche, tende ad assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore e il maggior possibile equilibrio tra installazioni commerciali a posto fisso e la presumibile capacità di domanda della popolazione stabilmente residente e fluttuante, tenuto conto anche delle funzioni svolte dall'ambulantato e da altre forme di distribuzione in uso.

Art.12. PIANI COMUNALI
Il piano rileva la consistenza della rete distributiva in atto nel territorio del comune, detta norme e direttive per lo sviluppo e l'adeguamento della medesima, e può determinare, per i vari settori merceologici, la superficie minima dei locali adibiti alla vendita.
Per il rilascio di nuove autorizzazioni il piano determina, eventualmente anche con riferimento a singole zone, il limite massimo in termini di superficie globale, separatamente per settori merceologici, della rete di vendita per generi di largo e generale consumo in modo da promuovere, anche con l'adozione di tecniche moderne, lo sviluppo e la produttività del sistema e da assicurare il rispetto della libera concorrenza nonché un adeguato equilibrio tra le varie forme distributive.
Le disponibilità che si determineranno nel tempo a seguito della cessazione di esercizi esistenti, dovranno essere utilizzate in conformità a quanto disposto dal precedente comma.
I generi di largo e generale consumo saranno specificati ai sensi dell'art.37 della presente legge.
Per le autorizzazioni relative ad altri settori merceologici valgono le norme e le direttive di carattere generale di cui al primo comma.
Il piano viene approvato dal consiglio comunale ed è soggetto a revisione quadriennale.

Art.13. STRUMENTI URBANISTICI IN ATTO E INSEDIAMENTI COMMERCIALI
Nella formazione e nella revisione dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione sono indicate le norme per l'insediamento di attività commerciali e, in particolare, le quantità minime di spazi per parcheggi in funzione delle caratteristiche dei punti di vendita.
Nei piani regolatori particolareggiati e nelle lottizzazioni convenzionate sono determinati gli spazi eventualmente riservati ai centri commerciali all'ingrosso e al dettaglio, ivi compresi i mercati rionali, ed ai grandi esercizi di vendita, con superficie superiore ai mq.1500, esclusi magazzini e depositi.

Art.14. STRUMENTI URBANISTICI IN ATTO E PIANI DI SVILUPPO
Per i comuni che hanno piani regolatori generali e particolareggiati o programmi di fabbricazione, approvati o adottati, o piani di lottizzazione approvati, il piano di cui agli artt. 11 e 12 ha effetto ai soli fini della concessione delle autorizzazioni di cui alla presente legge.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli strumenti urbanistici possono essere adottati anche se non corrispondono alle prescrizioni del precedente articolo.

Art.20. REDAZIONE E APPROVAZIONE DEI PIANI - RICORSI
Il piano deve essere depositato nella segreteria comunale entro otto giorni da quello in cui la sua adozione è stata deliberata dal consiglio comunale.
Notizia al pubblico dell'avvenuto deposito è data con avviso affisso nell'albo comunale e inserito nella Gazzetta Ufficiale dalla regione.
Il piano deve essere tenuto a disposizione del pubblico per venti giorni da quello in cui ne è stata data notizia.
Chiunque ne abbia interesse può presentare al comune osservazioni entro trenta giorni dalla data di inizio della affissione o della inserzione nella Gazzetta Ufficiale della regione.
Il consiglio comunale deve esaminare le osservazioni entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente.
Contro il piano approvato è ammesso il ricorso entro quindici giorni alla giunta regionale, la quale deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla presentazione del ricorso. Scaduto tale termine, il ricorso s'intende respinto.

Art.21. COMMISSARIO AD ACTA
Qualora entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge non sia stato adempiuto a quanto prescritto dall'art.11, il Presidente della giunta regionale salvo il caso di proroga non superiore a due mesi da lui concessa su richiesta del comune, nomina un commissario che provvede entro sei mesi alla redazione del piano, il quale è approvato entro sessanta giorni dal consigli comunale, sentite le commissioni di cui agli artt. 15 e 16.

Art.22. RICORSO AL MINISTERO
Nel caso di contrasti fra i piani di comuni contermini appartenenti a regioni diverse, è ammesso ricorso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che deve pronunciarsi entro 180 giorni dalla presentazione.
Scaduto tale termine, il ricorso si intende respinto.

Art.23. INVIO ALLA GIUNTA REGIONALE DI COPIA DEI PIANI
Il sindaco è tenuto a trasmettere alla giunta regionale una copia dei piani approvati nonché le variazioni di volta in volta intervenute.

Capo III
AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art.24. APERTURA, TRASFERIMENTO ED AMPLIAMENTO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA
L'apertura di esercizi al minuto, il trasferimento in altra zona e l'ampliamento degli esercizi già esistenti mediante l'acquisizione di nuovi locali di vendita, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa.
L'autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio ha sede l'esercizio, sentito il parere delle commissioni di cui agli artt. 15 e 16, con la osservanza dei criteri stabiliti dal piano. L'autorizzazione all'ampliamento deve essere sempre concessa quando l'ampliamento stesso non modifichi le caratteristiche dell'esercizio e quindi l'equilibrio commerciale previsto dal piano.
L'autorizzazione, fermo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria e delle norme relative alla destinazione ed all'uso dei vari edifici nelle zone urbane, è negata solo quando il nuovo esercizio o l'ampliamento o il trasferimento dell'esercizio esistente risultino in contrasto con le disposizioni del piano e della presente legge.

Art.25. PROCEDURA PER LE DOMANDE
La domanda di autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio o all'ampliamento o trasferimento di quello esistente, deve essere presentata al sindaco del comune nel territorio del quale si intende aprire, ampliare o trasferire l'esercizio e deve essere corredata da tutti i dati relativi all'ubicazione, alla superficie dei locali di vendita e al tipo di attività che si intende svolgere e dalla prova che il richiedente risulta iscritto nel registro previsto dal capo 1 della presente legge.

Art.26. NULLA OSTA REGIONALE PER ESERCIZI CON PIU' DI MQ 400 IN COMUNI CON MENO DI 10 MILA ABITANTI
Nei comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti l'autorizzazione all'apertura di esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo con superficie maggiore di mq.400 è subordinata al nulla osta della giunta regionale sentito il parere della commissione di cui all'art.17.

Art.27. NULLA OSTA REGIONALE PER GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
L'autorizzazione all'apertura di centri commerciali al dettaglio e di punti di vendita che per dimensioni e collocazione geografica sono destinati a servire vaste aree di attrazione eccedenti il territorio comunale, è subordinata al nulla osta della giunta regionale, sentito il parere della commissione di cui all'art.17, quando la superficie di vendita è superiore a mq.1500, esclusi magazzini e depositi.
Il nulla osta della giunta regionale di cui al precedente ed al presente articolo può essere concesso anche in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'art.12.

Art.28. DOMANDE SOGGETTE A NULLAOSTA REGIONALE E RICORSI
I sindaci trasmettono alla giunta regionale copia di tutti gli atti, compreso il parere delle commissioni di cui agli artt. 15 e 16, relativi alle domande da sottoporre alle procedure previste dagli artt. 26 e 27 per le quali si richiede il nullaosta, entro tre mesi dalla data di presentazione delle domande stesse.
La decisione sul nullaosta deve essere adottata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.
Contro la reiezione della domanda da parte del sindaco è ammesso, entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento, ricorso alla giunta regionale che decide entro il termine di cui al comma precedente.

Art.29. SUBINGRESSO - CASI DI PRIORITA'
Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione, sempre che sia provato l'effettivo trapasso dell'esercizio e il subentrante sia iscritto nel registro previsto dal capo I della presente legge.
Le domande di autorizzazione al trasferimento dell'esercizio in altra zona, all'ampliamento dell'esercizio stesso o alla attuazione di forme associative con altri esercenti in numero non inferiore a cinque, debbono essere accolte con priorità rispetto alle domande nuove, purché i richiedenti abbiano esercitato l'attività commerciale nei locali dai quali si richiede il trasferimento o dei quali si richiede l'ampliamento per un periodo non inferiore a tre anni.
In caso di attuazione di forme associative l'autorizzazione importa la revoca delle autorizzazioni relative ai preesistenti esercizi di vendita.

Art.30. DOMANDE CONCORRENTI
Salvo quanto previsto dall'articolo precedente, nel caso di domande concorrenti nello stesso comune o nelle stesse zone di un comune, l'autorizzazione all'apertura di nuovi punti di vendita sarà concessa alle domande che assicurino, dal punto di vista urbanistico, la miglior soluzione e sarà data preferenza ai richiedenti che eventualmente dimostrino la disponibilità dei locali o dell'area destinata alla loro costruzione.
A parità di condizioni sarà seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art.31. REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
L'autorizzazione è revocata qualora il titolare:
a) non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione o entro dodici mesi se trattasi di centri commerciali o di punti di vendita aventi superficie maggiore di mq.400, esclusi magazzini e depositi, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
b) sospenda per un periodo superiore ad un anno l'attività dell'esercizio di vendita;
c) venga cancellato dal registro di cui al capo I della presente legge.

Art.32. RICORSI
Contro i provvedimenti del sindaco, entro trenta giorni dalla loro notificazione, è ammesso ricorso alla giunta provinciale amministrativa fino a quando non sia costituito e funzionante il tribunale regionale amministrativo.

Art.33. SILENZIO RIFIUTO
Salvo quanto disposto negli artt. 26 e 27 della presente legge, la domanda si intende respinta qualora il sindaco non deliberi su di essa entro novanta giorni dalla sua presentazione.

Art.34. SPACCI INTERNI
La distribuzione di merci e di alimenti o bevande a favore di dipendenti da enti o imprese pubbliche o private, di militari o di soci di circoli privati, nelle scuole e negli ospedali, è consentita a condizione che venga effettuata in appositi locali non aperti al pubblico.
Per esercitare la vendita di cui al comma precedente è necessaria l'autorizzazione comunale che è rilasciata con la sola osservanza delle disposizioni degli artt. 4 e 9 della presente legge.
Nel regolamento saranno determinate le voci merceologiche consentite per le attività di cui al precedente comma.
Le cooperative di consumo e i consorzi da queste costituiti che attendono alla distribuzione delle merci al minuto esclusivamente a favore dei soci, sono soggetti alla autorizzazione comunale ai soli fini del rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria.




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