(G.U. 19-8-1978, n.231)
NORME PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE.
Titolo I
PIANO DECENNALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE ORGANI E
FUNZIONI
Art.1 CONTENUTI DEL PIANO
1. A partire dall'anno 1978 è attuato un piano
decennale di edilizia residenziale riguardante:
a) gli interventi di edilizia sovvenzionata diretti
alla costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio
edilizio degli enti pubblici;
b) gli interventi di edilizia convenzionata e agevolata
diretti alla costruzione di abitazioni e al recupero
del patrimonio edilizio esistente;
c) l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree destinate
agli insediamenti residenziali.
2. Il piano indica e quantifica le risorse finanziarie
e creditizie da destinare all'edilizia residenziale
pubblica e determina i criteri per la loro gestione
coordinata, tenuto conto delle linee generali di intervento
nel settore dell'edilizia residenziale indicate dal
C.I.P.E.
3. Il piano decennale definisce il programma operativo
per il primo quadriennio ed è soggetto a revisione
ogni quattro anni.
4. Sulla base del piano nazionale le regioni formulano
propri programmi quadriennali e progetti biennali di
intervento.
5. Alla relazione previsionale e programmatica ed alla
relazione generale sulla situazione economica del Paese,
è allegata una relazione sull'andamento del
settore edilizio e sullo stato di realizzazione dei
Programmi di edilizia residenziale.
Art.2 COMPETENZE DEL C.I.P.E.
1. Il C.I.P.E., previo parere della commissione consultiva
interregionale per la programmazione economica, indica
gli indirizzi programmatici per l'edilizia residenziale
e in particolare:
a) determina le linee d'intervento nel settore dell'edilizia
residenziale, secondo gli obiettivi della programmazione
economica nazionale, con particolare riguardo al soddisfacimento
dei fabbisogni abitativi e prioritari, alla riduzione
dei costi di costruzione e di gestione e all'esigenza
d'industrializzazione del settore;
b) indica e quantifica le risorse finanziarie da destinare
all'edilizia residenziale;
c) determina la quota minima degli incrementi delle
riserve tecniche degli istituti di previdenza e delle
imprese di assicurazione da destinare al finanziamento
dell'edilizia convenzionata ed agevolata, anche attraverso
la sottoscrizione di titoli emessi dalla Cassa depositi
e prestiti nonché da altri istituti autorizzati
ad esercitare il credito fondiario sul territorio della
Repubblica;
d) determina i criteri generali per la ripartizione
delle risorse finanziarie tra i vari settori d'intervento;
e) indica i criteri per la ripartizione delle risorse
finanziarie tra le regioni, ivi comprese quelle destinate
all'edilizia rurale, e stabilisce la quota minima degli
interventi che non può, comunque, essere inferiore
al 40 per cento del complesso di essi da destinare
ai territori di cui all'art.1 del decreto del Presidente
della Repubblica 30-6-1967, n.1523, che approverà
il testo unico delle norme sugli interventi straordinari
nel Mezzogiorno;
<<f) determina le quote, per un importo non superiore
all'1 per cento dei finanziamenti di edilizia sovvenzionata
ed al 3 per cento dei finanziamenti di edilizia agevolata
da destinare all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni
di edilizia residenziale comunque fruenti di contributi
dello Stato e ad iniziative di ricerca, studi e sperimentazione
nei settori dell'edilizia residenziale>> (Lettera
così modificata dall'art.4 della legge 25-3-1982,
n.94.)
Il C.I.P.E. approva, su proposta del Comitato per l'edilizia
residenziale, il piano decennale, i programmi quadriennali
e le loro revisioni biennali. Inoltre, previo parere
della commissione consultiva interregionale per la
programmazione economica:
1) delibera, su proposta del Comitato per l'edilizia
residenziale, la misura dei tassi e gli aggiornamenti
di cui alla lettera o) dell'art.3 della presente legge;
2) determina, su proposta del Comitato per l'edilizia
residenziale, i criteri generali per le assegnazioni
e per la fissazione dei canoni delle abitazioni di
edilizia residenziale pubblica.
3. Per il biennio 1978-1979 si provvede alla formulazione
ed attuazione del programma secondo quanto previsto
dal successivo art.41.
Art.3 COMPETENZE DEL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
1. Il Comitato per l'edilizia residenziale, sulla base
degli indirizzi programmatici indicati dal C.I.P.E.:
a) predispone il piano decennale, i programmi quadriennali
e le eventuali revisioni;
b) provvede alla ripartizione dei fondi tra le regioni;
c) indica i criteri generali per la scelta delle categorie
degli operatori, in modo da garantire una equilibrata
distribuzione dei contributi fra le diverse categorie
interessate e programmi articolati in relazione alle
varie forme di intervento;
d) adotta le opportune determinazioni in ordine alle
modalità di erogazione dei flussi finanziari;
e) effettua periodiche verifiche sulla attuazione dei
programmi con particolare riguardo alla utilizzazione
dei finanziamenti e al rispetto dei costi di costruzione
consentiti;
f) effettua la raccolta e la elaborazione dei dati relativi
all'edilizia residenziale con particolare riguardo
alle determinazioni del fabbisogno abitativo;
g) propone al C.I.P.E. i criteri per l'assegnazione
e per la fissazione dei canoni delle abitazioni di
edilizia residenziale pubblica;
h) promuove e coordina, a livello nazionale, la formazione
e la gestione dell'anagrafe degli assegnatari di abitazione
di edilizia residenziale comunque fruenti del contributo
dello Stato;
i) determina le linee generali per gli indirizzi tecnici;
l) determina le modalità per il finanziamento,
l'affidamento e la realizzazione, da effettuarsi anche
direttamente da parte delle regioni, dei programmi
di cui al precedente art.2, lettera f);
m) determina le modalità per l'espletamento di
concorsi, da effettuarsi anche direttamente da parte
delle regioni, per l'abilitazione preventiva, sulla
base dei requisiti di qualità e di costo predeterminati,
di prodotti e materiali da porre a disposizione dei
soggetti che attuano i programmi;
n) stabilisce periodicamente i limiti massimi, che le
regioni devono osservare nella determinazione dei costi
ammissibili per gli interventi;
o) propone al C.I.P.E. la revisione, ai sensi del secondo
comma dell'art.19 e del secondo comma dell'art.20,
della misura dei tassi e dei limiti di reddito per
gli interventi di edilizia residenziale assistita dal
contributo dello Stato, sulla base dell'andamento dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati,
quale risulta dalle determinazioni dell'I.S.T.A.T.,
nonché la misura dell'aggiornamento previsto
dal secondo comma dell'art.16;
p) redige una relazione annuale, anche ai sensi e per
gli effetti dell'art.1 della legge 20-7-1977, n.407,
sullo stato di attuazione dei programmi di edilizia
residenziale e sulle previsioni di intervento;
q) riserva il due per cento dei finanziamenti complessivi
per sopperire con interventi straordinari nel settore
dell'edilizia residenziale alle esigenze più
urgenti, anche in relazione a pubbliche calamità;
<<r) propone al Comitato interministeriale per
il credito e risparmio i criteri e le direttive cui
gli istituti di credito fondiario e la Cassa depositi
e prestiti dovranno attenersi nella concessione dei
finanziamenti da destinare ai programmi di cui alla
lettera c) dell'art.2>> (lettera aggiunta dall'art.5
L.94/82).
<<r-bis) dispone una riserva di finanziamenti
complessivi per la concessione di contributi in conto
capitale a comuni, Istituti autonomi case popolari,
imprese, cooperative o loro consorzi per la realizzazione
con tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi
di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze
di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai
nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone
handicappate in situazione di gravità o con
ridotte o impedite capacità motorie>>
(lettera aggiunta dall'art.31, L.104/92).
2. Il Comitato per l'edilizia residenziale determina
i criteri e le modalità di impiego, anche in
deroga alle vigenti norme sulla contabilità
generale dello Stato e sulle opere di conto dello Stato,
dei finanziamenti previsti dalla lettera f) del precedente
art.2 e di quelli destinati ad interventi straordinari
di cui al punto q) del presente articolo.
3. Le deliberazioni del Comitato per l'edilizia residenziale,
ad eccezione di quelle relative all'esercizio di funzioni
consultive, sono rese esecutive con provvedimento del
suo presidente.
Art.4 ATTRIBUZIONI DELLE REGIONI
1. Le regioni, per le finalità di cui all'art.1,
provvedono in particolare a:
a) individuare il fabbisogno abitativo nel territorio
regionale, distinguendo quello che può essere
soddisfatto attraverso il recupero del patrimonio edilizio
esistente e quello da soddisfare con nuove costruzioni;
nonché il fabbisogno per gli insediamenti rurali
nell'ambito dei piani di sviluppo agricolo;
b) formare programmi quadriennali e progetti biennali
di intervento per l'utilizzazione delle risorse finanziarie
disponibili, includendovi anche eventuali stanziamenti
integrativi disposti da loro stesse;
c) ripartire gli interventi per ambiti territoriali,
di norma sovracomunali, assicurando il coordinamento
con l'acquisizione e urbanizzazione delle aree occorrenti
all'attuazione dei programmi, e determinare la quota
dei fondi da ripartire per ambiti territoriali, di
norma comunali, per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio esistente, in relazione ai fabbisogni
di cui alla precedente lettera a) e in misura comunque
non inferiore al 15 per cento delle risorse disponibili;
d) individuare i soggetti incaricati della realizzazione
dei programmi edilizi secondo i criteri di scelta indicati
nel successivo art.25;
e) esercitare la vigilanza sulla gestione amministrativo
finanziaria delle cooperative edilizie, comunque fruenti
di contributi pubblici;
f) formare e gestire, a livello regionale, l'anagrafe
degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale
comunque fruenti di contributo statale, sulla base
dei criteri generali definiti dal Comitato per l'edilizia
residenziale;
g) definire i costi massimi ammissibili, nell'ambito
dei limiti di cui alla lettera n) del precedente art.3,
dandone contestuale comunicazione al Comitato per l'edilizia
residenziale;
h) comunicare ogni tre mesi al Comitato per l'edilizia
residenziale ed alla sezione autonoma della Cassa depositi
e prestiti di cui al successivo art.10 la situazione
di cassa riguardante la gestione del trimestre precedente
ed il presumibile fabbisogno dei pagamenti da effettuare
nel trimestre successivo sulla base dello stato di
avanzamento dei lavori;
i) redigere annualmente, nel termine e con le modalità
stabilite dal Comitato per l'edilizia residenziale,
una relazione sullo stato di attuazione dei programmi
nonché sulla attività svolta ai sensi
della precedente lettera e) e dell'art.5 del decreto
del Presidente della Repubblica 30-12-1972, n.1036;
l) disporre la concessione dei contributi pubblici previsti
dalla presente legge;
m) esercitare il controllo sul rispetto da parte dei
soggetti incaricati della realizzazione dei programmi
di edilizia abitativa fruenti di contributi pubblici,
delle procedure e dei vincoli economici e tecnici stabiliti
per la realizzazione dei programmi stessi ed accertare
il possesso dei requisiti da parte dei beneficiari
dei contributi dello Stato.
3. Le regioni possono provvedere alla eventuale integrazione
dei programmi edilizi utilizzando finanziamenti stanziati
con apposite leggi regionali, dandone contestuale comunicazione
al Comitato per l'edilizia residenziale.
Artt.5, 6, 7, 8
(Si omettono, perché relativi alla composizione
del Comitato per l'edilizia residenziale).
Art.9 TERMINI PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DEL PIANO
DECENNALE
1. Le procedure di formazione ed attuazione del piano
si svolgono secondo i seguenti tempi:
1) il Comitato per l'edilizia residenziale è
costituito entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge;
2) le direttive di cui al precedente art.2 sono approvate
dal C.I.P.E., in sede di prima applicazione della presente
legge, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore
e entro il mese di febbraio del primo anno dei successivi
bienni, e sono immediatamente comunicate al Comitato
per l'edilizia residenziale;
3) i provvedimenti di competenza del Comitato per l'edilizia
residenziale sono adottati entro sessanta giorni dalla
comunicazione delle direttive di cui al precedente
n.2 e sono immediatamente comunicate al C.I.P.E.;
4) il piano decennale e le relative articolazioni sono
approvate dal C.I.P.E. entro un mese dalla proposta
formulata dal Comitato per l'edilizia residenziale
ai sensi del precedente art.3, e immediatamente comunicate
al Comitato per l'edilizia residenziale e alle regioni;
5) i programmi regionali e le relative localizzazioni
devono essere predisposte dalle regioni entro novanta
giorni dalla comunicazione di cui al precedente n.4
e sono comunicati immediatamente ai soggetti destinatari
dei finanziamenti ed ai comuni interessati;
6) l'individuazione e l'assegnazione delle aree da mettere
a disposizione dei soggetti destinatari dei finanziamenti
devono essere effettuate a cura del comune, a pena
di decadenza dal finanziamento stesso, entro sessanta
giorni dalla comunicazione di cui al precedente art.5;
<<7) i programmi di edilizia sovvenzionata devono
pervenire alla fase di consegna dei lavori ed apertura
del cantiere entro dieci mesi dalla data di esecutività
della delibera regionale di localizzazione>>
(Numero aggiunto dal penultimo comma dell'art.1 della
legge 25-3-1982, n.94.)
<<2. I programmi di edilizia agevolata-convenzionata
devono pervenire alla fase di inizio dei lavori, alla
concessione del contributo ed alla stipula del contratto
condizionato di mutuo entro dieci mesi dalla data di
esecutività della delibera regionale di localizzazione>>
(Comma aggiunto dall'art.1 della legge 25-3-1982, n.94.)
Titolo II
GESTIONE FINANZIARIA DEL PIANO DECENNALE
Art.10 ISTITUZIONE E COMPETENZE DELLA SEZIONE AUTONOMA
DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
1. E' istituita una sezione autonoma della Cassa depositi
e prestiti, con proprio consiglio di amministrazione
e con gestione e bilancio separati, per il finanziamento
della edilizia residenziale, dell'acquisizione e della
urbanizzazione delle aree occorrenti per la realizzazione
dei relativi programmi.
2. La rappresentanza legale della sezione autonoma spetta
al direttore generale della Cassa depositi e prestiti.
3. La sezione autonoma attua, sulla base delle indicazioni
del Comitato per l'edilizia residenziale, le decisioni
del C.I.P.E. in merito alla raccolta e alla utilizzazione
delle risorse finanziarie, secondo le norme contenute
nella presente legge.
4. In particolare, la sezione autonoma provvede a:
a) porre a disposizione delle regioni i fondi loro attribuiti
sulla base della ripartizione effettuata dal Comitato
per l'edilizia residenziale e con le modalità
dallo stesso indicate in relazione alla situazione
di cassa delle regioni secondo quanto disposto dalla
lettera h) del precedente art.4;
b) compiere le operazioni finanziarie necessarie per
l'attuazione delle determinazioni del Comitato per
l'edilizia residenziale, sentito il Comitato interministeriale
per il credito e il risparmio, ivi comprese quelle
derivanti dall'applicazione della lettera e) del precedente
art.2;
c) compiere tutte le operazioni finanziarie nel settore
dell'edilizia residenziale già affidate dalle
leggi alla Cassa depositi e prestiti;
d) concedere anticipazioni ai sensi dell'art.23 della
legge 22-10-1971, n.865, e successive modificazioni
e integrazioni, che possono essere richieste anche
da enti ed istituti delegati all'acquisizione delle
aree.
5. Sono trasferiti alla predetta sezione:
a) il fondo speciale costituito a norma dell'art.45
della legge 22-10-1971, n.865, e successive modificazioni
ed integrazioni;
b) le operazioni di finanziamento degli istituti autonomi
per le case popolari o di altri operatori, già
affidate alla Cassa depositi e prestiti.
6. Per il regolamento dei rapporti tra la Cassa depositi
e prestiti e la sezione autonoma è istituito
un apposito conto corrente.
7. Il saggio di interesse delle operazioni eseguite
dalla sezione autonoma, qualora non sia altrimenti
stabilito o sia diverso da quello praticato dalla Cassa
depositi e prestiti, è fissato, con decreto
del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
dei lavori pubblici, previa deliberazione del consiglio
di amministrazione della sezione autonoma da pubblicare
sulla Gazzetta Ufficiale.
8. La commissione di vigilanza sulla Cassa depositi
e prestiti esercita le sue funzioni anche nei confronti
della sezione autonoma di cui alla presente legge.
9. Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato
per l'edilizia residenziale ed il consiglio di amministrazione
della sezione autonoma, possono essere stabilite norme
di esecuzione per l'attività della sezione stessa.
10. Il controllo della Corte dei conti sugli atti della
sezione autonoma è esercitato in via successiva.
11. Per quanto non espressamente previsto dalla presente
legge, alla sezione autonoma sono applicate le norme
in vigore per la Cassa depositi e prestiti e le gestioni
annesse.
Artt.11, 12, 13
(Si omettono, perché relativi alla composizione
del consiglio di amministrazione della sezione autonoma).
Titolo III
NORME PER IL CREDITO FONDIARIO
Art.14 MUTUI EDILIZI
1. Comma abrogato dall'art.27 della legge 6-6-1991,
n.175.
2. I mutui agevolati assistiti da contributo dello Stato
per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale
sono concessi, anche in deroga a disposizioni legislative
e statutarie, dagli istituti e dalle sezioni di credito
fondiario ed edilizio con assoluta priorità
rispetto a quelli ordinari, secondo le direttive da
emanarsi, in sede di prima applicazione della presente
legge, entro tre mesi dall'entrata in vigore della
stessa, dal Comitato interministeriale per il credito
ed il risparmio.
3. Ogni tre mesi gli istituti e le sezioni di credito
fondiario ed edilizio sono tenuti a comunicare al Comitato
per l'edilizia residenziale l'entità dei mutui
deliberati e di quelli per i quali sia pervenuta loro
domanda ed in corso di istruttoria, distinte nelle
due categorie dei mutui agevolati e dei mutui ordinari.
4. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
dei lavori pubblici, su proposta del Comitato per l'edilizia
residenziale, emana, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con proprio decreto,
lo schema-tipo della documentazione che gli istituti
e le sezioni di credito fondiario ed edilizio devono
utilizzare per l'istruttoria delle richieste e per
la concessione dei mutui agevolati e per tutte le procedure
di finanziamento di iniziative edilizie assistite dal
contributo pubblico.
Art.15
(Abrogato dall'art 27 della L.175/91).
Art.16 MUTUI AGEVOLATI
1. Ai sensi del secondo comma del precedente art.14,
sono concessi, dagli istituti e dalle sezioni di credito
fondiario ed edilizio, mutui agevolati assistiti da
contributo dello Stato per la realizzazione di nuove
abitazioni, anche in deroga alle vigenti disposizioni
legislative e statutarie, nella misura del cento per
cento della spesa sostenuta per l'acquisizione dell'area
e per la costruzione, con il limite massimo di lire
24 milioni per ogni abitazione.
2. L'ammontare massimo del mutuo previsto dal comma
precedente è soggetto, ai sensi del precedente
art.2, secondo comma, n.1, a revisione biennale a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per la determinazione del mutuo concedibile si fa riferimento
al limite massimo vigente al momento della deliberazione
del provvedimento regionale di concessione del contributo
dello Stato.
3. La superficie massima delle nuove abitazioni di cui
al presente articolo, misurata al netto dei muri perimetrali
e di quelli interni, non può superare, pena
la decadenza dai benefici previsti dalla presente legge,
metri quadrati 95, oltre a metri quadrati 18 per autorimessa
o posto macchina.
Art.17 GARANZIE
1. I mutui concessi dagli istituti e sezioni di credito
fondiario ed edilizio ai sensi del secondo comma del
precedente art.14 sono garantiti da ipoteca di primo
grado sull'area e sulla costruzione e sono assistiti
dalla garanzia sussidiaria dello Stato per il rimborso
integrale del capitale, degli interessi e degli oneri
accessori.
2. La garanzia dello Stato si intende prestata con l'emissione
del provvedimento regionale di concessione del contributo
statale e resta valida finché sussista comunque
un credito dell'istituto mutuante, sia in dipendenza
di erogazioni in preammortamento, sia di erogazioni
anche parziali in ammortamento ed anche nel caso di
decadenza dal beneficio del contributo.
3. La suddetta garanzia diventa operante ai sensi delle
vigenti leggi sull'edilizia agevolata, nei termini
e con le modalità in esse previste, ed in particolare
ai sensi dell'art.15 della legge 27-5-1975, n.166,
sostituito dall'art.3 della legge 8-8-1977, n.513.
4. L'istituto mutuante, per i mutui agevolati assistiti
dal contributo dello Stato, potrà procedere
all'esecuzione individuale immobiliare anche nel caso
in cui il mutuatario sia stato assoggettato a liquidazione
coatta amministrativa, in deroga a quanto previsto
dall'art.3 della legge 17-7-1975, n.400.
5. Nel caso di alienazione con accollo del residuo mutuo,
la garanzia dello Stato resta valida per il restante
periodo di ammortamento.
6. I provvedimenti di concessione del contributo devono
essere comunicati al Ministero del tesoro e al Comitato
per l'edilizia residenziale.
7. Ai mutui agevolati concessi ai sensi della presente
legge si applicano le disposizioni contenute nell'art.10-ter
del decreto legge 13-8-1975, n.376, convertito, con
modificazioni, nella legge 16-10-1975, n.492, fatto
salvo il potere regionale di concessione dei contributi
di cui alla lettera l) del precedente art.4.
Art.18 BENEFICIARI DEI MUTUI AGEVOLATI
1. I mutui previsti dall'art.16 sono destinati alla
realizzazione di programmi di edilizia residenziale
in aree comprese nei piani di zona di cui alla legge
18-4-1962, n.167 e successive modificazioni e integrazioni
e sono concessi ad enti pubblici che intendano costruire
abitazioni da assegnare in proprietà, a cooperative
edilizie a proprietà individuale, ad imprese
di costruzione ed a privati che intendano costruire
la propria abitazione, con onere iniziale a carico
del mutuatario del 4,5 per cento, oltre al rimborso
del capitale. L'onere a carico del mutuatario è
stabilito, ai sensi del successivo art.20, in misura
differenziata, a seconda della fascia di reddito di
appartenenza, al momento dell'assegnazione per gli
alloggi realizzati da enti pubblici e cooperative edilizie
a proprietà individuale, dell'acquisto per gli
alloggi realizzati da imprese di costruzione, dell'atto
di liquidazione finale del mutuo per quelli costruiti
da privati.
<<2. L'assegnazione e l'acquisto di cui al primo
comma ed il relativo frazionamento di mutui ovvero
l'atto di liquidazione finale nel caso di alloggi costruiti
da privati devono essere effettuati rispettivamente
entro due anni ed entro sei mesi dalla data di ultimazione
dei lavori. Il contributo sugli interessi di preammortamento
continuerà ad essere corrisposto qualora l'immobile,
anche prima della scadenza dei suddetti termini, sia
locato ai sensi delle disposizioni vigenti>>
(così sostituito dall'art.23, L.179/92).
3. I mutui di cui al primo comma possono essere concessi
altresì a comuni ed a istituti autonomi per
le case popolari, che intendano costruire abitazioni
da assegnare in locazione nonché a cooperative
edilizie a proprietà indivisa. In tali casi
l'onere a carico dei mutuatari è del 3 per cento,
oltre al rimborso del capitale.
4. Gli interventi assistiti dai contributi di cui al
primo comma del presente articolo sono destinati per
programmi da realizzarsi anche fuori dall'ambito dei
piani di zona di cui alla legge 18-4-1962, n.167, e
successive integrazioni e modificazioni, ovvero fuori
delle aree delimitate ai sensi dell'art.51 della legge
22-10-1971, n.865, e successive modificazioni ed integrazioni,
quando siano esaurite le aree all'interno dei piani
di zona e delle delimitazioni predette (così
sostituito dall'art.5, comma 6, L.94/82; il termine
di validità per l'applicazione del presente
comma, è stato definitivamente soppresso dall'art.9,
L.128/90).
5. Gli interventi al di fuori delle aree di cui al comma
precedente devono, in ogni caso, essere realizzati
in base a convenzione stipulata ai sensi dell'art.8
della legge 28-1-1977, n.10, nella quale, fermo restando
il limite di lire 24 milioni previsto dal precedente
art.16, primo comma, il costo dell'area non potrà
essere computato in misura superiore a quello determinato
dai parametri definiti dalla regione ai sensi del secondo
comma del medesimo art.8 della citata legge 28-1-1977,
n.10.
6. (Si omette, in quanto abrogato dall'art.9, comma
2, L.128/90).
Art.19 CONTRIBUTO DELLO STATO
1. Al fine di contenere l'onere a carico del mutuatario
nella misura indicata nel successivo art.20, è
corrisposta agli istituti di credito mutuanti un contributo
pari alla differenza tra il costo del denaro, determinato
ai sensi del titolo secondo del D.L. 6-9-1965, n.1022,
così come convertito, con modificazioni, nella
L. 1-11-1965, n.1179, e successive modificazioni e
integrazioni, e l'onere a carico del mutuatario stesso.
2. Dopo i primi quattro anni, a decorrere dalla data
del provvedimento regionale di concessione del contributo
dello Stato, previsto dalla presente legge, i tassi
stabiliti dal successivo art.20 sono aumentati o diminuiti
all'inizio di ogni biennio, in relazione dell'andamento
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni
dell'I.S.T.A.T., verificatosi nel biennio precedente
considerato nella misura massima del 75 per cento.
I tassi sono applicati al capitale residuo calcolato
all'inizio di ogni biennio. Corrispondentemente, è
variato il contributo a carico dello Stato che, in
ogni capo, deve garantire la totale copertura della
differenza tra l'ammontare della rata di ammortamento
calcolata al costo del denaro, al quale la operazione
di mutuo è stata definita, e la quota a carico
del mutuatario.
3. Per le cooperative a proprietà indivisa la
variazione dei tassi secondo le modalità di
cui al comma precedente decorre dopo i primi sei anni.
Art.20 LIMITI DI REDDITO PER L'ACCESSO AI MUTUI AGEVOLATI
E RELATIVI TASSI
1. I limiti massimi di reddito per l'accesso ai mutui
agevolati, di cui alla presente legge, da destinare
all'acquisto, alla costruzione, all'ampliamento o al
riattamento di un'abitazione e quelli per l'assegnazione
di un'abitazione fruente di mutuo agevolato, sono fissate:
a) per gli assegnatari di abitazioni costruite da enti
pubblici e destinate ad essere cedute in proprietà;
per i soci di cooperative edilizie a proprietà
individuale o loro consorzi; per gli acquirenti di
abitazioni realizzate da imprese di costruzione o loro
consorzi e per i privati:
1) in lire 6.000.000 con mutui al tasso del 4,5 per
cento;
2) in lire 8.000.000 con mutui al tasso del 6,50 per
cento;
3) in lire 10.000.000 con mutui al tasso del 9 per cento;
b) per gli assegnatari di abitazioni costruite da comuni
o da istituti autonomi per le case popolari, destinate
ad essere date in locazione, e per i soci di cooperative
edilizie a proprietà indivisa o loro consorzi
che usufruiscono di mutui al tasso del 3 per cento,
in lire 6.000.000.
2. I limiti di reddito ed i tassi anzidetti sono soggetti
a revisione biennale ai sensi della lettera o) dell'art.3.
3. Ai fini della determinazione dell'onere a carico
del mutuatario si tiene conto del reddito complessivo
familiare quale risulta dall'ultima dichiarazione dei
redditi presentata da ciascun componente del nucleo
familiare prima dell'assegnazione o dell'acquisto dell'alloggio
ovvero, nel caso di alloggi costruiti da privati, prima
dell'atto di liquidazione finale del mutuo.
Art.21 MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO
<<1. Ai fini dell'acquisizione dei benefici previsti
dal presente titolo nonché ai fini dell'attribuzione
di eventuali punteggi preferenziali per la formazione
di graduatorie degli aventi diritto il reddito complessivo
del nucleo familiare è diminuito di lire 1 milione
per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi
fini, qualora alla formazione del reddito predetto
concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo
la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti
essere a carico, sono calcolati nella misura del 60
per cento>> (così sostituito dall'art.2
L.94/82).
2. Per il requisito della residenza si applica quanto
disposto dall'art.2, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 30-12-1972, n.1035.
Art.22 LIMITI DI REDDITO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE ABITAZIONI
DEGLI I.A.C.P.
1. Il limite di reddito per l'assegnazione in locazione
delle abitazioni realizzate dagli istituti autonomi
per le case popolari ai sensi del precedente art.1
lettera a), nonché ai sensi dell'art.2, lettera
e), del decreto del Presidente della Repubblica 30-12-1972,
n.1035, e successive modificazioni e integrazioni,
è fissato in lire 7.000.000 (così modificato
dall'art.13-ter, L.25/80).
2. Al limite di cui al comma precedente si applicano
le disposizioni del primo comma del precedente art.21.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle assegnazioni da effettuare ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 30-12-1972,
n.1035, relativamente a bandi di concorso pubblicati
dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
Art.23 DECADENZA DAL CONTRIBUTO DELLO STATO
1. Qualora il socio di cooperativa edilizia o l'acquirente
di impresa di costruzioni ovvero il privato risultino
essere in possesso, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.20
ed alle condizioni previste dal precedente art.18,
di un reddito superiore a quello determinato sulla
base del precedente art.21, hanno diritto a conservare
l'abitazione. In tal caso il contributo dello Stato
concesso sul programma costruttivo ovvero sull'abitazione
realizzata dal privato viene rispettivamente ridotto
in misura corrispondente ovvero annullato e gli interessati
sono tenuti a rimborsare allo Stato l'ammontare dei
contributi già corrisposti agli istituti mutuanti
anche sugli interessi di preammortamento.
Art.24 ABITAZIONI REALIZZATE CON LEGGI ANTERIORI
1. Per l'acquisto o per l'assegnazione di abitazioni
comprese in programmi di edilizia agevolata o convenzionata
ovvero realizzate da cooperative edilizie fruenti di
contributo comunque a carico dello Stato, finanziate
con leggi anteriori alla presente, restano fermi i
requisiti e le procedure in esse stabilite.
<<2. Per gli acquirenti e per gli assegnatari
che superano i limiti di reddito stabiliti da leggi
precedenti, si applicano le modalità di determinazione
del reddito previste dall'art.21 con l'applicazione,
nel caso in cui rientrino entro i nuovi limiti massimi
previsti, del tasso del 9 per cento non soggetto a
revisione biennale. Il nuovo tasso è applicabile
dalla prima rata semestrale con scadenza immediatamente
successiva all'accollo della quota di mutuo individuale
da parte dell'acquirente o assegnatario>> (così
sostituito dall'art.15-bis, L.25/80).
3. Il diritto previsto dal precedente art.23 si estende,
con le modalità ivi previste, anche alle abitazioni
fruenti di contributi stanziati da leggi precedenti
per i quali alla data di entrata in vigore della presente
legge non sia stato ancora effettuato il frazionamento
del mutuo.
4. Per il requisito della residenza si applica la disposizione
di cui al secondo comma dell'art.21.
Art.25 PRINCIPI PER LA LEGISLAZIONE REGIONALE RELATIVA
ALLA INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INCARICATI DELLA REALIZZAZIONE
DEI PROGRAMMI EDILIZI
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge le regioni provvedono a disciplinare
legislativamente il procedimento di scelta dei soggetti
incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia
agevolata e convenzionata secondo i seguenti criteri:
1) i bandi di concorso devono riferirsi ad ambiti territoriali
determinati, comprendere tutte le previsioni del progetto
biennale, e indicare le caratteristiche e la consistenza
dei singoli interventi programmati;
2) i concorsi devono essere banditi distintamente per
ciascuna categoria di operatori e prevedere criteri
oggettivi di scelta e a parità di condizione
il ricorso al sorteggio;
3) le cooperative, all'atto della presentazione delle
domande per ciascun programma di intervento, devono
presentare l'elenco dei soci prenotatari in numero
non eccedente quello delle abitazioni da realizzare
aumentato in misura non inferiore al 50 per cento e
non superiore al 100 per cento per le sostituzioni
necessarie in sede di assegnazione.
2. La quota di riserva deve indicare l'ordine di priorità.
Qualora detta riserva venga esaurita, per l'assegnazione
delle abitazioni disponibili si procederà a
sorteggio fra tutti i soci della cooperativa iscritti
al momento del bando e, in assenza, tra tutti i soci
delle cooperative che hanno partecipato al concorso
per lo stesso ambito territoriale.
Art.26 EDILIZIA RURALE
1. Al fine di migliorare le condizioni di vita nelle
campagne, è concesso un concorso nel pagamento
degli interessi sui mutui e sugli interessi di preammortamento
concessi dagli istituti e dalle sezioni di credito
fondiario ed edilizio o dagli istituti e dalle sezioni
di credito agrario di miglioramento anche in deroga
alle norme legislative e statutarie che ne regolano
l'attività, per la costruzione, l'ampliamento
o il riattamento di fabbricati rurali ad uso di abitazione
di coltivatori diretti, proprietari o affittuari, mezzadri
o coloni e di imprenditori a titolo principale, a condizione
che gli stessi vi risiedano da almeno cinque anni,
esercitando l'attività agricola e a condizione
che nessun membro convivente del nucleo familiare abbia
altra abitazione rurale in proprietà nel territorio
comunale o nei comuni contermini e che il reddito complessivo
del nucleo familiare, determinato ai sensi del precedente
art.20, non sia superiore a lire 10 milioni. I benefici
predetti sono attribuiti secondo le priorità
stabilite dalle leggi regionali.
2. Tali mutui di durata massima quindicennale, oltre
al periodo di preammortamento, sono concessi dagli
istituti predetti per un importo massimo di lire 24
milioni.
3. Il concorso nel pagamento degli interessi previsto
dal primo comma viene concesso agli istituti di credito
per consentire loro di praticare, a favore dei mutuatari,
sia nel periodo di preammortamento sia nel periodo
di ammortamento, i tassi agevolati stabiliti nel successivo
comma e viene determinato nella misura pari alla differenza
tra le rate di preammortamento e ammortamento, calcolate
al tasso di riferimento determinato con decreto del
Ministro del tesoro, e le rate di preammortamento e
ammortamento calcolate al tasso agevolato.
4. I tassi agevolati sono stabiliti nella misura del
6 per cento per i coltivatori diretti e dell'8 per
cento per gli imprenditori agricoli a titolo principale,
ridotti rispettivamente al 4 e al 6 per cento per i
territori di cui alla legge 3-12-1971, n.1102, e successive
modificazioni e integrazioni.
5. Il Comitato per l'edilizia residenziale sulla base
delle direttive emesse ai sensi degli artt. 2 e 3 della
presente legge provvede al riparto tra le regioni dei
fondi destinati agli interventi previsti dal presente
articolo nonché alla determinazione della quota
da destinare all'ampliamento ed al riattamento delle
abitazioni.
Titolo IV
NORME GENERALI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
ED URBANISTICO ESISTENTE
Art.27 INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO
EDILIZIO ESISTENTE
1. I comuni individuano, nell'ambito degli strumenti
urbanistici generali, le zone ove, per le condizioni
di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio
edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi
rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione
e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso.
Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi
edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da
destinare ad attrezzature.
2. Le zone sono individuate in sede di formazione dello
strumento urbanistico generale ovvero, per i comuni
che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, ne sono dotati, con deliberazione del consiglio
comunale sottoposta al controllo di cui all'art.59
della legge 10-2-1953, n.62.
3. Nell'ambito delle zone, con la deliberazione di cui
al precedente comma o successivamente con le stesse
modalità di approvazione, possono essere individuati
gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le
aree per i quali il rilascio della concessione è
subordinato alla formazione dei piani di recupero di
cui al successivo art.28.
4. <<Per le aree e gli immobili non assoggettati
al piano di recupero e comunque non compresi in questo
si attuano gli interventi edilizi che non siano in
contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici
generali. Ove gli strumenti urbanistici generali subordinino
il rilascio della concessione alla formazione degli
strumenti attuativi, ovvero nell'ambito delle zone
destinate a servizi i cui vincoli risultano scaduti,
sono sempre consentiti, in attesa di tali strumenti
urbanistici attuativi, gli interventi previsti dalle
lettere a), b), c e d) del primo comma dell'art.31
che riguardino singole unità immobiliari o parti
di esse. Inoltre sono consentiti gli interventi di
cui alla lettera d) del primo comma dell'art.31 che
riguardino globalmente uno o più edifici anche
se modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni
preesistenti purché il concessionario si impegni,
con atto trascritto a favore del comune e a cura e
spese dell'interessato, a praticare, limitatamente
alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi
di vendita e canoni di locazione concordati con il
comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione
ai sensi della legge 28-1-1977, n.10, e successive
modificazioni>> (come da art.14, L.179/92, questo
comma sostituisce i precedenti comma 4 e 5).
Art.28 PIANI DI SVILUPPO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
1. I piani di recupero prevedono la disciplina per il
recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli
isolati e delle aree di cui al terzo comma del precedente
art.27, anche attraverso interventi di ristrutturazione
urbanistica, individuando le unità minime di
intervento.
2. I piani di recupero sono approvati con la deliberazione
del consiglio comunale con la quale vengono decise
le opposizioni presentate al piano, ed hanno efficacia
dal momento in cui questa abbia riportato il visto
di legittimità di cui all'art.59 della legge
10-2-1953, n.62.
3. Ove la deliberazione del consiglio comunale di cui
al comma precedente non sia assunta, per ciascun piano
di recupero, entro tre anni dalla individuazione di
cui al terzo comma del precedente art.27, ovvero non
sia divenuta esecutiva entro il termine di un anno
dalla predetta scadenza, l'individuazione stessa decade
ad ogni effetto. In tal caso, sono consentiti gli interventi
edilizi previsti dal quarto e quinto comma del precedente
art.27.
4. Per quanto non stabilito dal presente titolo si applicano
ai piani di recupero le disposizioni previste per i
piani particolareggiati dalla vigente legislazione
regionale e, in mancanza, da quella statale.
5. I piani di recupero sono attuati:
a) dai proprietari singoli o riuniti in consorzio o
dalle cooperative edilizie di cui siano soci, dalle
imprese di costruzione o dalle cooperative edilizie
cui i proprietari o i soci abbiano conferito il mandato
all'esecuzione delle opere, dai condominii o loro consorzi,
dai consorzi fra i primi ed i secondi, nonché
dagli IACP o loro consorzi, da imprese di costruzione
o loro associazioni temporanee o consorzi e da cooperative
o loro consorzi;
b) dai comuni, direttamente ovvero mediante apposite
convenzioni con i soggetti di cui alla lettera a) nei
seguenti casi:
1) per gli interventi che essi intendono eseguire direttamente
per il recupero del patrimonio edilizio esistente nonché,
limitatamente agli interventi di rilevante interesse
pubblico, con interventi diretti;
2) per l'adeguamento delle urbanizzazioni;
3) per gli interventi da attuare mediante cessione volontaria,
espropriazione od occupazione temporanea, previa diffida
nei confronti dei proprietari delle unità minime
di intervento, in caso di inerzia dei medesimi, o in
sostituzione dei medesimi nell'ipotesi di interventi
assistiti da contributo. La diffida può essere
effettuata anche prima della decorrenza del termine
di scadenza del programma pluriennale di attuazione
nel quale il piano di recupero sia stato eventualmente
incluso (così sostituiti dall'art.13, L.179/92,
i precedenti comma 3, 4, 5).
6. I comuni, sempre previa diffida, possono provvedere
alla esecuzione delle opere previste dal piano di recupero,
anche mediante occupazione temporanea, con diritto
di rivalsa, nei confronti dei proprietari, delle spese
sostenute.
7. I comuni possono affidare la realizzazione delle
opere di urbanizzazione primaria e secondaria ai proprietari
singoli o riuniti in consorzio che eseguono gli interventi
previsti dal piano di recupero.
Art.29 UTILIZZAZIONE DEI FONDI DA PARTE DEI COMUNI
1. Per l'attuazione dei piani di recupero da parte dei
comuni, nei casi previsti dal quinto comma del precedente
art.28, viene utilizzata la quota dei fondi destinata
al recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi
della lettera c) del precedente art.4, detratta la
parte destinata alla concessione dei contributi dello
Stato per i mutui agevolati.
1-bis. In deroga agli artt. 1120, 1121 e 1136, quinto
comma, del codice civile gli interventi di recupero
relativi ad un unico immobile composto da più
unità immobiliari possono essere disposti dalla
maggioranza dei condomini che comunque rappresenti
almeno la metà del valore dell'edificio (comma
aggiunto dall'art.15, L.179/92).
2. La predetta quota è messa a disposizione dei
comuni e può essere utilizzata, nei limiti che
saranno determinati dalla regione, anche per il trasferimento
e la sistemazione temporanea delle famiglie, con esclusione
della costruzione di nuovi alloggi, per la prosecuzione
delle attività economiche insediate negli immobili
interessati dagli interventi, nonché per la
redazione dei piani di recupero.
Art.30 PIANI DI RECUPERO DI INIZIATIVA DEI PRIVATI
1. I proprietari di immobili e di aree compresi nelle
zone di recupero, rappresentanti, in base all'imponibile
catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili
interessati, possono presentare proposte di piani di
recupero.
2. La proposta di piano è adottata con deliberazione
del consiglio comunale unitamente alla convenzione
contenente le previsioni stabilite dall'art.28, quinto
comma, della legge 17-8-1942, n.1150, e successive
modificazioni.
3. La proposta di piano deve essere pubblicata, ai sensi
della legge 17-8-1942, n.1150, con la procedura prevista
per i piani particolareggiati.
4. I piani di recupero di iniziativa dei privati diventano
efficaci dopo che la deliberazione del consiglio comunale,
con la quale vengono decise le opposizione, ha riportato
il visto di legittimità di cui all'art.59 della
legge 10-2-1953, n.62.
Art.31 DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI
1. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
esistente sono così definiti:
a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che
riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle
necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere
e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire
parti anche strutturali degli edifici, nonché
per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari
e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le
superfici delle singole unità immobiliari e
non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo,
quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e
ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme
sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi
tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso,
ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino
e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti
richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli
elementi estranei all'organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti
a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme
sistematico di opere che possono portare ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione
di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione,
la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli
rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio
con altro diverso mediante un insieme sistematico di
interventi edilizi anche con la modificazione del disegno
dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
2. Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle
disposizioni degli strumenti urbanistici generali e
dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni
e le competenze previste dalle leggi 1-6-1939, n.1089,
e 29-6-1939, n.1497, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art.32 DISPOSIZIONI PARTICOLARI
1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente,
compresi nei piani di recupero, approvati ai sensi
del secondo comma del precedente art.28, sono inclusi
nei programmi pluriennali di attuazione previsti dall'art.13
della legge 28-1-1977, n.10. I comuni possono includere
nei predetti programmi pluriennali anche gli interventi
sul patrimonio edilizio esistente non compresi nei
piani di recupero.
2. Nel formulare i programmi pluriennali di attuazione,
i comuni sono tenuti a stimare la quota presumibile
degli interventi di recupero del patrimonio edilizio
esistente e a valutarne l'incidenza ai fini della determinazione
delle nuove costruzioni previste nei programmi stessi.
3. Nei comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti,
per gli interventi di rilevante entità non convenzionati
ai sensi della legge 28-1-1977, n.10 o della presente
legge, la concessione può essere subordinata
alla stipula di una convenzione speciale mediante la
quale i proprietari assumono, anche per i loro aventi
causa, l'impegno di dare in locazione una quota delle
abitazioni recuperate a soggetti appartenenti a categorie
indicate dal comune, concordando il canone con il comune
medesimo ed assicurando la priorità ai precedenti
occupanti.
Art.33 AGEVOLAZIONI CREDITIZIE PER GLI INTERVENTI DI
RECUPERO
1. Gli interventi di cui al presente titolo e quelli
previsti dai piani particolareggiati, ove esistenti,
purché convenzionati ai sensi della legge 28-1-1977,
n.10, fruiscono delle agevolazioni creditizie di cui
al precedente art.16, per le quali si applicano le
disposizioni di cui agli artt. 17, 19, 20 e 21 della
presente legge. Il limite massimo del mutuo agevolato
concedibile, stabilito nel primo comma del precedente
art.16, è fissato in lire 15 milioni ed è
soggetto a revisione con le modalità previste
dal secondo comma dello stesso art.16.
2. Tra le agevolazioni creditizie indicate dal precedente
comma è compresa quella del contributo sugli
interessi di preammortamento previsto dall'art.36,
comma 2 (comma aggiunto dall'art.16, L.629/79).
Nel caso in cui gli interventi che fruiscono delle agevolazioni
creditizie previste dal precedente art.16 siano effettuati
da imprese o da cooperative, le abitazioni recuperate
possono essere cedute o assegnate esclusivamente a
soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di abitazioni
di edilizia economica e popolare.
La cessione o l'assegnazione può essere disposta
a favore dei precedenti occupanti anche se non sono
in possesso dei predetti requisiti. In tal caso gli
stessi non possono fruire del contributo pubblico.
Art.34 PIANI ESECUTIVI VIGENTI
Ai piani particolareggiati e ai piani delle zone da
destinare all'edilizia economica e popolare, già
approvati alla data di entrata in vigore della presente
legge e finalizzati al risanamento del patrimonio edilizio
esistente, i comuni possono attribuire, con deliberazione
del consiglio comunale, il valore di piani di recupero
ed applicare le disposizioni del presente titolo.
Titolo V
FINANZIAMENTO DEL PIANO DECENNALE
Art.35 FINANZIAMENTO PER L'EDILIZIA SOVVENZIONATA
1. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata di cui
al primo comma, lettere a) e c) dell'art.1 della presente
legge, è autorizzata per il quadriennio 1978,
1979, 1980 e 1981 l'assegnazione agli Istituti autonomi
per le case popolari e loro consorzi, nonché
ai comuni per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio esistente, della somma di lire 3.500 miliardi,
alla cui copertura si provvede mediante:
a) i proventi relativi ai contributi di cui al primo
comma, lettere b) e c) dell'art.10 della legge 14-2-1963,
n.60, degli anni 1979, 1980 e 1981, che a tal fine
sono prorogati al 31 dicembre 1987;
b) i rientri, gli interessi, le rate di ammortamento,
nonché le altre entrate derivanti dall'impiego
dei fondi di cui all'art.5 della legge 22-10-1971,
n.865, all'art.1 della legge 27-5-1975, n.166, all'art.4
del decreto legge 13-8-1975, n.376, convertito in legge
16-10-1975, n.492, ed agli artt. 16 e 25 della legge
8-8- 1977, n.513, relativi agli anni 1979, 1980 e 1981;
c) l'apporto dello Stato di lire 1.500 miliardi. Detta
somma sarà iscritta nello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro in ragione di
lire 300 miliardi nell'anno 1979, di lire 500 miliardi
nell'anno 1980 e di lire 700 miliardi nell'anno 1981.
2. Gli eventuali maggiori introiti rispetto al programma
finanziato ai sensi del precedente comma derivanti
dai proventi e rientri di cui alle lettere a) e b)
sono destinati a far fronte ai maggiori oneri derivanti
dalla realizzazione di programmi finanziati ai sensi
dello stesso comma e, per la parte eccedente a nuovi
programmi costruttivi.
3. Per gli anni successivi al 1981, alla realizzazione
del piano decennale si provvede con la legge di approvazione
del bilancio dello Stato.
4. Gli Istituti autonomi per le case popolari e loro
consorzi e i comuni, sono autorizzati ad assumere impegni
fino alla concorrenza dell'importo loro assegnato nel
programma regionale di localizzazione ed a provvedere
immediatamente a tutte le operazioni relative all'acquisizione
delle aree ed all'appalto delle opere da localizzare.
5. La somministrazione dei fondi agli Istituti autonomi
per le case popolari e loro consorzi e ai comuni è
disposta in relazione ai pagamenti da effettuare in
base all'andamento dei lavori.
Art.36 FINANZIAMENTO PER L'EDILIZIA CONVENZIONATA-AGEVOLATA
1. Per la concessione di contributi agli interventi
di edilizia residenziale fruenti di mutuo agevolato
previsto dal precedente art.16 è autorizzato
in ciascuno degli anni finanziari 1978, 1979, 1980
e 1981, il limite di impegno di lire 70 miliardi.
2. I contributi di cui al primo comma sono destinati,
altresì alla corresponsione agli istituti di
credito mutuanti di contributi in misura tale che gli
interessi di preammortamento sulle erogazioni effettuate
in corso d'opera non gravino sul mutuatario in misura
superiore a quella dovuta ai sensi del precedente art.18.
3. I limiti di impegno autorizzati dal presente articolo
sono iscritti nel bilancio del Ministero dei lavori
pubblici e corrisposti annualmente alla Cassa depositi
e prestiti ai sensi della lettera d) del precedente
art.13.
4. All'onere di lire 70 miliardi derivante dall'applicazione
del presente articolo per l'anno finanziario 1978 si
provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo
9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per lo stesso anno.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.37 FINANZIAMENTO PER L'EDILIZIA RURALE
1. Per la concessione del concorso nel pagamento degli
interessi di cui al precedente art.26 è autorizzato,
per l'anno finanziario 1978, un limite di impegno di
lire 30 miliardi, che sarà iscritto nello stato
di previsione della spesa del Ministero dei lavori
pubblici per l'anno finanziario medesimo.
2. All'onere relativo all'anno finanziario 1978 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
medesimo.
3. All'onere relativo agli anni dal 1979 al 1987 si
provvede mediante corrispondenti riduzioni delle autorizzazioni
di spesa recate dalla legge 27-12-1977, n.984. Le riduzioni
stesse saranno stabilite dal Comitato interministeriale
per la politica agricola ed alimentare secondo la procedura
prevista dal sesto comma dell'art.17 della predetta
legge.
4. Per il quinquennio 1988-1992 al relativo onere sarà
provveduto annualmente nell'ambito delle disponibilità
del bilancio dello Stato.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.38 COMPLETAMENTO DEI PROGRAMMI DI EDILIZIA CONVENZIONATA-AGEVOLATA
PER L'ANNO FINANZIARIO 1977
1. E' autorizzato per l'anno finanziario 1977 il limite
di impegno di lire 20 miliardi da destinare, a cura
delle regioni, al completamento di iniziative in corso,
di ammontare unitario tale da consentire la realizzazione
di programmi funzionali.
2. I fondi non utilizzati ai sensi del comma precedente
e non impegnati entro il 31 marzo 1979 sono portati
in aumento dei limiti di impegno autorizzati dall'art.36.
3. Per i programmi costruttivi fruenti dei contributi
previsti dai commi precedenti, si applicano le norme
della presente legge per quanto riguarda l'assegnazione
delle abitazioni e la determinazione dei contributi.
Nel caso in cui si tratti di completamento di iniziative
edilizie, i cui lavori siano iniziati anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge,
non si applicano le norme di cui all'ultimo comma dell'art.16
ed all'art.43.
4. All'onere di 20 miliardi di lire derivante dall'applicazione
del presente articolo per ciascuno degli anni finanziari
1977 e 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione
degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 degli
stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro
per gli anni finanziari medesimi.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.39 ACCREDITO DEI FONDI ALLE PROVINCE DI TRENTO E
BOLZANO
1. Per le province autonome di Trento e Bolzano, aventi
competenza esclusiva in materia di edilizia comunque
sovvenzionata, totalmente o parzialmente, con finanziamenti
a carattere pubblico, il Ministro dei lavori pubblici,
d'intesa con il presidente della giunta provinciale,
integra ed accredita le quote dei finanziamenti previsti
dalla presente legge, proporzionalmente alle entrate
in copertura, da devolvere a ciascuna provincia autonoma
in base ai parametri indicati dall'art.78 del decreto
del Presidente della Repubblica 31-8-1972, n.670.
Art.40 INCREMENTO DEL FONDO PER MUTUI AI COMUNI PER
L'ACQUISIZIONE DELLE AREE E PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE
1. Il fondo speciale costituito presso la Cassa depositi
e prestiti ai sensi dell'art.45 della legge 22-10-1971,
n.865, modificato dall'art.7 della legge 27-5-1975,
n.166, è ulteriormente elevato a lire 700 miliardi.
A tal fine, il tesoro dello Stato è autorizzato
ad apportare alla Cassa depositi e prestiti la somma
di lire 180 miliardi. Detta somma sarà iscritta
nello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro in ragione di lire 60 miliardi per ciascuno
degli anni finanziari 1979, 1980 e 1981.
2. Per la concessione dei mutui si applicano le disposizioni
di cui agli artt. 9 e 9-bis del decreto legge 13-8-1975,
n.376, convertito nella legge 16-10-1975, n.492. Il
termine per la trasmissione delle domande dei comuni,
previsto dal primo comma del citato art.9, decorre
dalla data di approvazione del programma di localizzazione
degli interventi.
3. Con la legge di approvazione del bilancio per ciascuno
degli anni finanziari dal 1979 al 1981, è stabilita
la quota parte degli stanziamenti di cui al primo comma,
che sarà coperta con operazioni di indebitamento
sul mercato che il Ministro del tesoro è autorizzato
ad effettuare alle condizioni e con le modalità
che saranno, con la stessa legge di bilancio, di volta
in volta stabilite.
Titolo VI
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art.41 PRIMA FORMULAZIONE DEL PIANO E DEL PROGRAMMA
DI EDILIZIA RESIDENZIALE
1. In sede di prima applicazione ed entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, le disponibilità
finanziarie imputabili al biennio 1978-1979 sono ripartite
tra le regioni dal Comitato per l'edilizia residenziale
secondo le proporzioni desumibili dalla tabella A allegata
alla legge 8-8-1977 n.513, per quanto riguarda l'edilizia
sovvenzionata nonché tra le regioni e tra le
categorie di operatori secondo i criteri di cui all'art.9
della legge 27-5-1975, n.166, per quanto riguarda i
fondi per l'edilizia convenzionata e agevolata.
2. Nell'effettuare la ripartizione dei fondi il Comitato
per l'edilizia residenziale accantonerà le riserve
di cui alla lettera f) dell'art.2 ed alla lettera q)
dell'art.3 della presente legge.
3. Le regioni, entro il limite di tempo fissato dal
precedente art.9, n.5), provvedono alla localizzazione
dei fondi ad esse attribuiti, alla destinazione degli
stessi per settori di intervento ed alla scelta dei
soggetti incaricati della realizzazione dei programmi
di edilizia convenzionata e agevolata, dandone immediata
comunicazione ai comuni.
4. I programmi di edilizia sovvenzionata finanziati
con le disponibilità di cui al precedente primo
comma devono pervenire alla fase di consegna dei lavori
ed apertura del cantiere entro quattordici (Termine
così modificato dall'art.13-quater della legge
15-2-1980, n.25.) mesi dalla comunicazione regionale
della relativa localizzazione.
5. I programmi di edilizia convenzionata e agevolata,
finanziati con le disponibilità di cui al precedente
primo comma, devono pervenire alla fase di inizio dei
lavori e alla stipula del contratto condizionato di
mutuo o alla concessione del contributo entro quattordici
(Termine così modificato dall'art.13-quater
della legge 15-2-1980, n.25.) mesi dalla comunicazione
regionale di localizzazione e di scelta dei soggetti.
6. L'assegnazione dei fondi destinati ad interventi
per i quali non siano rispettati i termini di cui ai
precedenti quarto e quinto comma è revocata
e le disponibilità conseguenti sono utilizzate
in sede di ripartizione dei fondi relativi al biennio
successivo.
Art.42 NORME TECNICHE
1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente
legge il Comitato per l'edilizia residenziale provvede
alla formulazione delle norme tecniche nazionali, tra
le quali devono essere compresi:
1) i criteri generali tecnico-costruttivi e le norme
tecniche essenziali per la realizzazione di esigenze
unitarie di ordine tecnologico e produttivo;
2) il regolamento per la formazione, l'aggiornamento
ed il coordinamento delle norme tecniche regionali.
2. Nel biennio successivo le regioni dovranno provvedere
all'emanazione delle norme tecniche regionali per la
progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni.
3. Le norme previste dal presente articolo devono essere
finalizzate alla riduzione dei costi di costruzione.
Art.43 CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI EDIFICI E DELLE
ABITAZIONI
1. In sede di prima applicazione e fino all'emanazione
delle norme di cui al precedente art.42, gli edifici
residenziali che comprendono abitazioni fruenti di
contributo dello Stato ai sensi della presente legge
devono avere le seguenti caratteristiche:
a) altezza virtuale non superiore a metri 4,50, calcolata
come rapporto tra i metri cubi totali vuoto per pieno
dell'edificio e la somma delle superfici utili abitabili
delle abitazioni;
b) altezza netta delle abitazioni e dei loro vani accessori,
misurata tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali
inferiori altezze previste da vigenti regolamenti edilizi,
non superiore a metri 2,70 per gli ambienti abitativi
e, per i vani accessori, non inferiore a metri 2,40.
2. Per l'edilizia residenziale, anche non fruente di
contributi pubblici, sono consentite:
a) la installazione nelle abitazioni dei servizi igienici
e la realizzazione nei fabbricati di scale, in ambienti
non direttamente aerati, alle condizioni previste negli
artt. 18 e 19 della legge 27-5-1975, n.166;
b) altezze nette degli ambienti abitativi e dei vani
accessori delle abitazioni, misurate tra pavimento
e soffitto, fatte salve eventuali inferiori altezze
previste da vigenti regolamenti edilizi, non inferiori
a metri 2,70, per gli ambienti abitativi, e metri 2,40
per i vani accessori.
3. Le norme previste dal presente articolo prevalgono
sulle disposizioni dei regolamenti edilizi vigenti.
4. L'applicazione delle norme previste dal presente
articolo non deve comportare aumenti nelle densità
abitative consentite dagli strumenti urbanistici vigenti,
né nelle superfici coperte derivanti dagli indici
volumetrici di utilizzazione delle aree previste dagli
stessi strumenti urbanistici.
5. L'osservanza delle norme previste dal precedente
primo comma e dall'ultimo comma dell'art.16, deve risultare
esplicitamente nel parere della commissione comunale
edilizia e deve essere richiamata nella concessione
a costruire rilasciata dal comune ai sensi della legge
28-1-1977, n.10.
6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione
di quella contenuta nella lettera a) del secondo comma,
non si applicano per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio esistente.
Art.44 ESTENSIONE DELLA GARANZIA SUSSIDIARIA DELLO STATO
<<I mutui non fruenti di contributi statali e
concernenti la realizzazione dei programmi costruttivi
localizzati su aree concesse in diritto di superficie
o trasferite in proprietà, comprese nell'ambito
dei piani di zona di cui alla legge 18-4-1962, n.167,
ovvero individuate ai sensi dell'art.51 della legge
22- 10-1971, n.865, e successive modifiche ed integrazioni,
saranno concessi, anche in deroga a disposizioni legislative
e statutarie, dagli enti mutuanti anche quando le aree
assegnate dai comuni ai sensi dell'art.35 della legge
22-10-1971, n.865, e successive modificazioni, non
siano di proprietà dei comuni stessi, sempreché
sia stata stipulata la convenzione di cui al richiamato
art.35, sia stato ottenuto il decreto di occupazione
di urgenza e siano state iniziate le procedure di espropriazione.
I mutui concessi per finanziare i programmi costruttivi
di cui al comma precedente su aree già acquisite
o in corso di acquisizione, comprese le parti di programma
eventualmente destinate ad uso diverso da quello di
abitazioni, usufruiscono della garanzia dello Stato,
per il rimborso integrale del capitale, degli interessi
e degli oneri accessori alle condizioni e nei modi
previsti dall'art.10-ter del decreto legge 13-8-1975,
n.376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16-10-1975,
n.492, dall'art.3, ultimo comma, della legge 8-8-1977,
n.513, ed in genere prevista per gli interventi fruenti
di contributo statale. Tale garanzia sarà primaria
quando non possa essere operante l'iscrizione ipotecaria.
La garanzia decorre dalla data di notifica al Ministero
del tesoro, a cura dell'ente mutuante, del contratto
di mutuo.
E' abrogato il primo comma dell'art.37 della legge 22-10-1971,
n.865, e successive modificazioni>> (Comma così
sostituito dall'art.4 della legge 29-7-1980, n.385.)
Art.45
<<1. Gli immobili realizzati senza il contributo
dello Stato su aree in diritto di superficie o in diritto
di proprietà, nell'ambito dei piani di zona
di cui alla legge 18-4-1962, n.167, e successive modificazioni
ed integrazioni, ivi compresi gli immobili con destinazioni
non residenziali, possono essere ceduti ad enti pubblici,
a società assicurative, nonché ad altri
soggetti pubblici e privati, anche in deroga a disposizioni
legislative e statutarie.
2. In tali casi è fatto obbligo agli acquirenti
di locare le abitazioni esclusivamente a soggetti aventi
i requisiti prescritti dalle convenzioni ed ai canoni
ivi indicati.
3. Per gli alloggi fruenti di mutuo agevolato ceduti
o da cedersi a comuni o ad altri enti pubblici allo
scopo di destinarli alla locazione in favore degli
sfrattati, non opera anche in caso di mancato subentro
nell'agevolazione la decadenza dal contributo di preammortamento>>.
(Articolo così sostituito dall'art.2 della legge
23-12-1986, n.899.)
Art.46 CESSIONE DI AREE DEI PIANI DI ZONA
1. Le aree di cui all'undicesimo comma dell'art.35 della
legge 22-10-1971, n.865, possono essere, altresì,
cedute ad imprese di costruzione e loro consorzi.
2. Le imprese di costruzione e i loro consorzi possono
effettuare l'alienazione degli alloggi costruiti sulle
aree di cui al precedente comma o la costituzione su
di essi di diritti reali di godimento, anche in deroga
al quindicesimo comma dell'art.35 della legge 22-10-1971,
n.865, trasferendosi all'avente causa dall'impresa
di costruzione gli obblighi derivanti dall'applicazione
del medesimo comma.
3. Salvo i casi previsti al primo comma del precedente
art.45, l'alienazione o la costituzione di diritti
reali di godimento di cui al comma precedente può
avvenire esclusivamente a favore di soggetti che abbiano
i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per
l'assegnazione di alloggi economici e popolari.
<<Art.46-bis
(articolo aggiunto dall'art.2 della legge 28-2-1981.)
1. Gli alloggi realizzati da imprese di costruzione
e loro consorzi nell'ambito dei piani di zona di cui
alla legge 18-4-1962, n.167, sia su aree in regime
di diritto di superficie, sia su aree in regime di
proprietà possono essere venduti dai soggetti
costruttori, qualunque sia il tipo di finanziamento
utilizzato ed ai prezzi fissati nella convenzione di
cui all'art.35 della legge 22-10-1971, n.865, al Ministero
della difesa per i fini di cui alla legge 18-8-1978,
n.497.
2. In tal caso, gli oneri stabiliti nella convenzione
stipulata tra il costruttore ed il comune, ai sensi
del richiamato art.35, non si trasferiscono al Ministero
acquirente.
3. Qualora gli alloggi siano costruiti su aree in regime
di diritto di superficie, il Ministero della difesa
acquisirà anche in tal caso la piena proprietà
delle aree stesse, in deroga all'art.35 della legge
22-10-1971, n.865.
4. A tale effetto alla compravendita interviene anche
il comune, al quale, in cambio dei residui diritti
ceduti al Ministero della difesa, sarà dovuto
un importo pari al valore dell'immobile determinato
con i criteri indicati nel quinto comma dell'articolo
successivo dedotto il corrispettivo della concessione
del diritto di superficie già gravante sull'impresa
concessionaria.
5. L'assegnazione degli alloggi acquistati a norma dei
precedenti commi è disciplinata esclusivamente
dalle disposizioni contenute nella legge 18-8-1978,
n.497>>.
<<Art.46-ter
(articolo aggiunto dall'art.2 della legge 28-2-1981.)
1. Al fine di consentire ai comuni di acquisire aree
o fabbricati anche demaniali disponibili in uso al
Ministero della difesa, le regioni interessate possono
inoltrare al Ministero stesso specifica richiesta.
2. In caso di accettazione, le regioni ne informeranno
i comuni territorialmente competenti nonché
quelli limitrofi, i quali, qualora siano interessati
all'acquisizione di detti beni, dovranno inoltrare
al Ministero della difesa formale istanza di acquisto,
entro novanta giorni dalla suddetta comunicazione di
accettazione.
3. In presenza di tale istanza, il Ministero della difesa
è autorizzato, qualora lo ritenga conveniente,
a vendere al comune interessato la proprietà
degli immobili richiesti, contestualmente all'acquisto
degli alloggi e delle aree di cui al precedente articolo.
4. In tal caso, gli atti di vendita e di acquisto sono
approvati con unico provvedimento ed i rapporti di
credito e debito da essi scaturenti si considerano
definitivamente estinti con l'accollo da parte del
comune, salvi i necessari conguagli, del debito gravante
sul Ministero della difesa, a seguito delle acquisizioni
realizzate, sia verso il comune, sia verso le imprese
di costruzione e loro consorzi.
5. Il valore degli immobili da cedere da parte del Ministero
della difesa ai comuni sarà determinato, con
i criteri previsti dalla legge 22-10-1971, n.865, e
successive modificazioni e integrazioni, dal competente
ufficio tecnico erariale entro novanta giorni.
6. Gli atti di trasferimento di immobili demaniali fra
Ministero della difesa e comuni - ai quali si provvederà,
come per quelli di immobili non demaniali, a trattativa
privata non sono sottoposti alle limitazioni di cui
al Regio decreto legge 10-9-1923, n.2000, convertito
nella legge 17-4-1925, n.473>>.
Art.47 NORMA TRANSITORIA IN MATERIA DI ONERI DI URBANIZZAZIONE
(così modificato dall'art.26-bis della legge
15-2-1980 n.25)
1. Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria,
stabiliti ai sensi e con le modalità previste
dalla legge 28-1-1977, n.10, sono rateizzati in non
più di quattro rate semestrali.
2. I concessionari sono tenuti a prestare ai comuni
opportune garanzie secondo le modalità previste
dall'art.13 della legge 14- 1-1978, n.1.
Art.48 DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
1. Per gli interventi di manutenzione straordinaria
la concessione prevista dalla legge 28-1-1977, n.10,
è sostituita da una autorizzazione del sindaco
ad eseguire i lavori.
2. Per gli interventi di manutenzione straordinaria
che non comportano il rilascio dell'immobile da parte
del conduttore, l'istanza per l'autorizzazione di cui
al comma precedente si intende accolta qualora il sindaco
non si pronunci nel termine di novanta giorni. In tal
caso il richiedente può dar corso ai lavori
dando comunicazione al sindaco del loro inizio.
3. Per le istanze presentate prima dell'entrata in vigore
della presente legge, il termine di cui al precedente
comma decorre da tale data.
4. La disposizione di cui al precedente secondo comma
non si applica per gli interventi su edifici soggetti
ai vincoli previsti alle leggi 1-6-1939, n.1089, e
29-6-1939, n.1497.
Art. 49
(Si omette in quanto detta modifiche ed integrazioni
alle leggi 28-1-1977, n.10).
Art.50 DISCIPLINA DEI PROGRAMMI COSTRUTTIVI FINANZIATI
PRIMA DEL 31 DICEMBRE 1977
1. Per i programmi costruttivi finanziati prima del
31 dicembre 1977 con fondi stanziati da leggi precedenti
alla presente legge si applicano le procedure e le
modalità di attuazione stabilite nelle stesse
leggi di finanziamento.
Art.51 PROROGA DELL'EFFICACIA DEI PIANI DI ZONA
1. Il termine di cui all'art.1 del decreto legge 2-5-1974,
n.115, convertito nella legge 27-6-1974, n.247, è
prorogato di tre anni, fermo restando il disposto del
secondo comma dell'art.3 della legge 18-4-1962, n.167.
Art.52
(Si omette in quanto detta modifiche all'art.27 della
legge 8-8-1977, n.513).
Art.53 LIMITI DI APPLICAZIONE DELL'ART.26 DELLA LEGGE
8-8-1977, N.513
1. Per tutti gli alloggi che, alla data di entrata in
vigore della legge 8-8-1977, n.513, risultassero occupati
senza titolo, gli enti gestori provvedono alla regolarizzazione
dei rapporti locativi, previo accertamento, ad opera
della commissione di cui all'art.6 del decreto del
Presidente della Repubblica 30-12-1972, n.1035, del
possesso da parte degli occupanti dei requisiti prescritti
dall'art.2 di detto decreto del Presidente della Repubblica
e successive modificazioni.
2. La regolarizzazione del rapporto locativo è
subordinata:
a) (Tale lettera è stata soppressa dall'art.22
del decreto legge 15-12-1979, n.269);
b) al recupero da parte dell'ente gestore di tutti i
canoni arretrati;
c) alla circostanza che l'occupazione non abbia sottratto
il godimento dell'alloggio ad assegnatario già
individuato in graduatorie pubblicate a norma di legge.
3. Per tutte le ipotesi nelle quali il rapporto non
sia regolarizzabile ai sensi di cui sopra e per le
occupazioni verificatesi successivamente alla data
di cui alla lettera a) continuano ad applicarsi le
norme dell'art.26 della legge 8-8-1977, n.513.
Art.54 PROROGA DEI TERMINI
1. Il termine di cui all'ultimo comma dell'art.16 della
legge 8-8-1977, n.513, è prorogato al 31 ottobre
1978.
2. Il termine previsto dal secondo comma dell'art.1
della medesima legge 8-8-1977, n.513, prorogato dalla
legge 27-2-1978, n.44, è ulteriormente prorogato
al 31 dicembre 1978.
3. Il termine stabilito al secondo comma dell'art.38
del decreto del Presidente della Repubblica 29-9-1973,
n.601, per il completamento in ogni loro parte dei
fabbricati in corso di costruzione alla data del 1o
gennaio 1974, è prorogato al 31 dicembre 1978.
Art.55 NORME TRANSITORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
1. Fino all'emanazione dei criteri di cui al precedente
art.3, lettera g), all'assegnazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica provvede, sulla base
della graduatoria formata dalla commissione prevista
dall'art.6 del decreto del Presidente della Repubblica
30-12-1972, n.1035, il comune nel cui territorio gli
alloggi stessi sono stati realizzati.
2. E' fatta tuttavia salva la facoltà delle regioni,
in pendenza della predetta emanazione e sulla base
dei criteri contenuti nel decreto del Presidente della
Repubblica 30-12-1972, n.1035, di apportare perfezionamenti
ed integrazioni alla disciplina del procedimento di
assegnazione ivi stabilito.
Art.56 FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE
1. Nella concessione di contributi pubblici per la costruzione
di edifici residenziali sarà data la preferenza
agli interventi che prevedono l'installazione di impianti
di riscaldamento e di produzione di acqua calda alimentati
da fonti energetiche non tradizionali. Per i predetti
interventi il Comitato per l'edilizia residenziale
può stabilire una elevazione del limite massimo
dei costi ammissibili di cui alla lettera n) del precedente
art.3.
<<2. Ai fini dell'elevazione del limite massimo
di costo di cui al comma precedente, si considerano
anche gli impianti che siano soltanto parzialmente
alimentati da fonti energetiche non tradizionali, secondo
le modalità precisate con deliberazione del
CER>> (comma aggiunto dall'art.5, comma tredicesimo,
della legge 25-3-1982, n.94).
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Comitato per l'edilizia residenziale
provvederà a formare un elenco, da aggiornare
ogni biennio, delle fonti energetiche da considerarsi
non tradizionali ai fini dell'applicazione del precedente
comma, con l'osservanza delle norme contro l'inquinamento.
Art.57 NORME FISCALI PER LE OBBLIGAZIONI INDICIZZATE
1. Non costituisce reddito imponibile il maggior valore,
derivante dalle variazioni dipendenti da clausole di
indicizzazione, delle obbligazioni indicizzate emesse
da istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio
ai sensi del precedente art.15 entro il trenta settembre
1982 (così modificato dall'art.2 del D.L. 28-9-1981,
n.540).
Art.58 NORME FISCALI PER LE ASSEGNAZIONI A SOCI DI COOPERATIVE
1. Il limite massimo di L. 25.000.000, di cui all'art.7-bis
del decreto legge 13-8-1975, n.376, introdotto dall'art.1
della legge di conversione 16-10-1975, n.376, previsto
come valore delle assegnazioni a soci in regime di
privilegio da parte di società cooperative edilizie
e loro consorzi, in possesso dei requisiti prescritti,
è elevato a L. 35.000.000.
2. Qualora il valore dell'alloggio assegnato superi
il limite di cui al comma precedente sono dovute, per
la parte eccedente, le normali imposte di registro
e di trascrizione ipotecaria.
3. Restano ferme le disposizioni dell'art.12 del decreto
legislativo luogotenenziale 5-4-1945, n.141, ad eccezione
di quelle del primo periodo del secondo comma.
4. Le disposizioni del secondo comma del presente articolo
si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, fermi restando
i limiti massimi di valore previsti dalle norme in
vigore alla data di registrazione degli atti di assegnazione.
Art.59 NORME FISCALI PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO
1. Le prestazioni dipendenti da contratti di appalto
aventi per oggetto gli interventi previsti dall'art.31
della presente legge, con esclusione di quelli di cui
alla lettera a) dello stesso articolo, sono soggette
alla imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del
sei per cento, ridotta al tre per cento qualora gli
interventi siano stati effettuati con il concorso o
il contributo dello Stato o di altri enti pubblici
autorizzati per legge.
2. Le stesse aliquote si applicano alle cessioni di
fabbricati, o porzioni di essi, poste in essere dalle
imprese che hanno effettuato gli interventi di cui
al primo comma (le aliquote IVA di cui ai comma 1 e
2 sono state elevate al 9% dalla L.29-10-1993, n.427
e L.26-2-1994, n.133).
<<3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti
si applicano anche al di fuori delle zone di recupero
di cui all'art.27>> (Comma aggiunto dall'art.18
del decreto legge 15-2-1979, n.629 G.U. 18-12-1979,
n.343).
Art.60
1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili
con la presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
(c) 1996 Note's