(G.U. 17-8-1977, n.223)
PROVVEDIMENTI URGENTI PER L'ACCELERAZIONE DEI PROGRAMMI IN CORSO, FINANZIAMENTO DI UN PROGRAMMA STRAORDINARIO E CANONE MINIMO DELL' EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.
(Si riportano solo gli articoli di specifico interesse tecnico)
Art.6
1. Le assegnazioni o concessioni di aree comprese nei
piani di zona di cui alla legge 18-4-1962, n.167, comunque
e in qualsiasi tempo effettuate in favore di soggetti
privi di finanziamento assistito da contributo pubblico,
sono revocate quando, essendo trascorso un anno dalla
assegnazione o concessione o dal diverso termine stabilito
in convenzione, non risultino iniziati i lavori di
costruzione e non sia assunto l'impegno di ultimarli
entro i successivi tre anni.
2. Per le assegnazioni o concessioni disposte anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge,
il termine per l'inizio dei lavori di cui al comma
precedente decorre dalla data stessa.
Art.19
1. Con i fondi previsti dal presente titolo esclusi
quelli eventualmente destinati al risanamento ed alla
ristrutturazione del patrimonio esistente, possono
realizzarsi soltanto edifici residenziali e alloggi
nel quale siano adottate le soluzioni tecniche stabilite
dagli artt. 18 e 19 della legge 27-5-1975, n.166, e
che abbiano le seguenti caratteristiche:
a) altezza virtuale non superiore a metri 4,50 calcolata
come rapporto tra i metri cubi totali vuoto per pieno
dell'edificio e la somma delle superfici utili abitabili
degli alloggi, così come definite a norma dell'art.7
del decreto ministeriale 3-10-1975;
b) superficie utile minima degli alloggi consentita
non inferiore a metri quadrati 45 e massima non superiore
a metri quadrati 95;
c) altezze nette degli ambienti abitativi e dei vani
accessori degli alloggi, misurato tra pavimento e soffitto,
fatte salve eventuali inferiori altezze di vigenti
regolamenti edilizi, non superiore a metri 2,70 per
gli ambienti abitativi ed in non meno di metri 2,40
per i vani accessori.
2. L'applicazione delle norme del presente articolo
non deve comportare aumenti nelle densità abitative
consentite dagli strumenti urbanistici vigenti, né
nelle superfici coperte derivanti dagli indici volumetrici
di utilizzazione delle aree dagli stessi strumenti
urbanistici.
3. Le norme di cui al primo comma prevalgono sulle disposizioni
dei regolamenti edilizi vigenti.
4. Non meno del 30% delle abitazioni realizzate dai
singoli programmi di intervento di cui al primo comma
dell'art.16 della presente legge, debbono essere di
superficie utile di metri quadrati 45 ed assegnate,
in via prioritaria, a famiglie di nuova formazione
o ad anziani.
5. L'osservanza delle norme precedenti è accertata
dalla commissione prevista dall'art.63 della legge
22-10-1971, n.865, e deve risultare esplicitamente
nel parere rilasciato dalla commissione stessa.
6. Il Comitato per l'edilizia residenziale determina,
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i limiti massimi di costo a metro cubo
vuoto per pieno e a metro quadrato anche differenziati
per regione e le quote da accantonare per far fronte
agli oneri derivanti dalle eventuali maggiori spese
che dovessero verificarsi nel corso della realizzazione
dei programmi costruttivi.
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