[Note's] LEGGE 8 AGOSTO 1977, N.513 (stralcio)

(G.U. 17-8-1977, n.223)

PROVVEDIMENTI URGENTI PER L'ACCELERAZIONE DEI PROGRAMMI IN CORSO, FINANZIAMENTO DI UN PROGRAMMA STRAORDINARIO E CANONE MINIMO DELL' EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

(Si riportano solo gli articoli di specifico interesse tecnico)

Art.6
1. Le assegnazioni o concessioni di aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18-4-1962, n.167, comunque e in qualsiasi tempo effettuate in favore di soggetti privi di finanziamento assistito da contributo pubblico, sono revocate quando, essendo trascorso un anno dalla assegnazione o concessione o dal diverso termine stabilito in convenzione, non risultino iniziati i lavori di costruzione e non sia assunto l'impegno di ultimarli entro i successivi tre anni.
2. Per le assegnazioni o concessioni disposte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'inizio dei lavori di cui al comma precedente decorre dalla data stessa.

Art.19
1. Con i fondi previsti dal presente titolo esclusi quelli eventualmente destinati al risanamento ed alla ristrutturazione del patrimonio esistente, possono realizzarsi soltanto edifici residenziali e alloggi nel quale siano adottate le soluzioni tecniche stabilite dagli artt. 18 e 19 della legge 27-5-1975, n.166, e che abbiano le seguenti caratteristiche:
a) altezza virtuale non superiore a metri 4,50 calcolata come rapporto tra i metri cubi totali vuoto per pieno dell'edificio e la somma delle superfici utili abitabili degli alloggi, così come definite a norma dell'art.7 del decreto ministeriale 3-10-1975;
b) superficie utile minima degli alloggi consentita non inferiore a metri quadrati 45 e massima non superiore a metri quadrati 95;
c) altezze nette degli ambienti abitativi e dei vani accessori degli alloggi, misurato tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali inferiori altezze di vigenti regolamenti edilizi, non superiore a metri 2,70 per gli ambienti abitativi ed in non meno di metri 2,40 per i vani accessori.
2. L'applicazione delle norme del presente articolo non deve comportare aumenti nelle densità abitative consentite dagli strumenti urbanistici vigenti, né nelle superfici coperte derivanti dagli indici volumetrici di utilizzazione delle aree dagli stessi strumenti urbanistici.
3. Le norme di cui al primo comma prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti edilizi vigenti.
4. Non meno del 30% delle abitazioni realizzate dai singoli programmi di intervento di cui al primo comma dell'art.16 della presente legge, debbono essere di superficie utile di metri quadrati 45 ed assegnate, in via prioritaria, a famiglie di nuova formazione o ad anziani.
5. L'osservanza delle norme precedenti è accertata dalla commissione prevista dall'art.63 della legge 22-10-1971, n.865, e deve risultare esplicitamente nel parere rilasciato dalla commissione stessa.
6. Il Comitato per l'edilizia residenziale determina, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti massimi di costo a metro cubo vuoto per pieno e a metro quadrato anche differenziati per regione e le quote da accantonare per far fronte agli oneri derivanti dalle eventuali maggiori spese che dovessero verificarsi nel corso della realizzazione dei programmi costruttivi.




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