(G.U. 21-3-1974, n.76)
PROVVEDIMENTI PER LE COSTRUZIONI CON PARTICOLARI PRESCRIZIONI PER LE ZONE SISMICHE
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 TIPO DI STRUTTURE E NORME TECNICHE
In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia
pubbliche che private debbono essere realizzate in
osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari
elementi costruttivi che saranno fissate con successivi
decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto
con il Ministro per l'interno, sentito il consiglio
superiore dei lavori pubblici, che si avvarrà
anche della collaborazione del consiglio nazionale
delle ricerche. Tali decreti dovranno essere emanati
entro un anno dall'entrata in vigore della presente
legge.
Le norme tecniche di cui al comma precedente potranno
essere successivamente aggiornate o modificate con
la medesima procedura ogni qualvolta occorra.
Dette norme tratteranno i seguenti argomenti:
a) criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione,
esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per
il loro consolidamento;
b) carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche
in funzione del tipo e delle modalità costruttive
e della destinazione dell'opera; criteri generali per
la verifica di sicurezza delle costruzioni;
c) indagini sui terreni e sulle rocce, stabilità
dei pendii naturali e delle scarpate, criteri generali
e precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione
e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle
opere di fondazione;
d) criteri generali e precisazioni tecniche per la progettazione,
esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti,
dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate
in genere, acquedotti, fognature;
e) protezione delle costruzioni dagli incendi.
Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da
quelli in muratura o con ossatura portante in cemento
armato normale e precompresso, acciaio o sistemi combinati
dei predetti materiali, per edifici con quattro o più
piani entro e fuori terra, la idoneità di tali
sistemi deve essere comprovata da una dichiarazione
rilasciata dal presidente del consiglio superiore dei
lavori pubblici su conforme parere dello stesso consiglio.
Art.2 ABITATI DA CONSOLIDARE
In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali
siano intervenuti od intervengano lo Stato o la regione
per opere di consolidamento di abitato ai sensi della
legge 9-7-1908, n.445, e successive modificazioni ed
integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo
quelli di manutenzione ordinaria e di rifinitura, possono
essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione
dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del
genio civile secondo le competenze vigenti.
Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta
con ordinanza del sindaco, possono eccezionalmente
essere intraprese anche prima della predetta autorizzazione,
la quale comunque dovrà essere richiesta nel
termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori.
Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione
è ammesso ricorso, rispettivamente, al presidente
della giunta regionale o al provveditore regionale
alle opere pubbliche, che decidono con provvedimento
definitivo.
Titolo II
NORME PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE
Capo I
NUOVE COSTRUZIONI
Art.3 OPERE DISCIPLINATE E GRADI DI SISMICITÀ'
Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque
interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi
in zone dichiarate sismiche ai sensi del secondo comma
lettera a) del presente articolo, sono disciplinate,
oltre che dalle norme di cui al precedente art.1, da
specifiche norme tecniche che verranno emanate con
successivi decreti dal Ministro per i lavori pubblici,
di concerto col Ministro per l'interno, sentito il
consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvarrà
anche della collaborazione del consiglio nazionale
delle ricerche, entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge ed aggiornate con la medesima
procedura ogni qualvolta occorra in relazione al progredire
delle conoscenze dei fenomeni sismici.
Con decreti del Ministro per i lavori pubblici emanati
di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti
il consiglio superiore dei lavori pubblici e le regioni
interessate, sulla base di comprovate motivazioni tecniche,
si provvede:
a) all'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate
sismiche agli effetti della presente legge e delle
disposizioni precedentemente emanate;
b) ad attribuire alle zone sismiche valori differenziati
del grado di sismicità da prendere a base per
la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro
specificato dalle norme tecniche;
c) all'eventuale necessario aggiornamento successivo
degli elenchi delle zone sismiche e dei valori attribuiti
ai gradi di sismicità.
I decreti di cui alle lettere a) e b) del precedente
comma saranno emanati entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge.
Art.4 CONTENUTO DELLE NORME TECNICHE
Le norme tecniche di cui al precedente art.3, da adottare
sulla base dei criteri generali indicati dagli articoli
successivi e in funzione dei diversi gradi di sismicità,
riguarderanno:
a) l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema
costruttivo, al grado di sismicità della zona
ed alle larghezze stradali;
b) le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni
tra edifici contigui;
c) le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere
in conto nel dimensionamento degli elementi delle costruzioni
e delle loro giunzioni;
d) il dimensionamento e la verifica delle diverse parti
delle costruzioni;
e) le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti
in elevazione.
Le caratteristiche generali e le proprietà fisicomeccaniche
dei terreni di fondazione, e cioè dei terreni
costituenti il sottosuolo fino alla profondità
alla quale le tensioni indotte dal manufatto assumano
valori significativi ai fini delle deformazioni e della
stabilità dei terreni medesimi, devono essere
esaurientemente accertate.
Per le costruzioni su pendii gli accertamenti devono
essere convenientemente estesi al di fuori dell'area
edificatoria per rilevare tutti i fattori occorrenti
per valutare le condizioni di stabilità dei
pendii medesimi.
Le norme tecniche di cui al primo comma potranno stabilire
l'entità degli accertamenti in funzione della
morfologia e della natura dei terreni e del grado di
sismicità.
Art.5 SISTEMI COSTRUTTIVI
Gli edifici possono essere costruiti con:
a) struttura intelaiata in cemento armato normale o
precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti
materiali;
b) struttura a pannelli portanti;
c) struttura in muratura;
d) struttura in legname.
Art.6 EDIFICI IN MURATURA
S'intendono per costruzioni in muratura quelle nelle
quali la muratura ha funzione portante.
Esse devono presentare adeguate caratteristiche di solidarietà
fra gli elementi strutturali che le compongono e di
rigidezza complessiva secondo le indicazioni delle
norme tecniche di cui al precedente art.3.
Art.7 EDIFICI CON STRUTTURA A PANNELLI PORTANTI
S'intendono per strutture a pannelli portanti quelle
formate con l'associazione di pannelli verticali prefabbricati
(muri), di altezza pari ad un piano e di larghezza
superiore ad un metro, resi solidali a strutture orizzontali
(solai) prefabbricate o costruite in opera.
Le strutture a pannelli portanti devono essere realizzate
in calcestruzzo pieno od alleggerito, semplice, armato
normale o precompresso, presentare giunzioni eseguite
in opera con malta cementizia o calcestruzzo , ed essere
irrigidite da controventamenti opportuni, costituiti
dagli stessi pannelli verticali sovrapposti o da lastre
in calcestruzzo realizzate in opera; i controventamenti
devono essere orientati almeno secondo due direzioni
distinte.
Il complesso scatolare costituito dai pannelli deve
realizzare un organismo statico capace di assorbire
le azioni sismiche di cui all'art.9.
La trasmissione delle azioni mutue tra i diversi elementi
deve essere assicurata da armature metalliche.
L'idoneità di tali sistemi costruttivi, anche
in funzione del grado di sismicità, deve essere
comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente
del consiglio superiore dei lavori pubblici, su conforme
parere dello stesso consiglio.
Art.8 EDIFICI CON STRUTTURE INTELAIATE
S'intendono per strutture intelaiate quelle costituite
da aste rettilinee o curvilinee, comunque vincolate
fra loro ed esternamente. In esse potranno essere compresi
elementi irrigidenti costituiti da:
a) strutture reticolate in acciaio, calcestruzzo armato
normale o precompresso;
b) elementi-parete in acciaio, calcestruzzo armato normale
o precompresso.
Gli elementi irrigidenti devono essere opportunamente
collegati alle intelaiature della costruzione in modo
che sia assicurata la trasmissione delle azioni sismiche
agli irrigidimenti stessi.
Il complesso resistente deve essere proporzionato in
modo da assorbire le azioni sismiche definite dalle
norme tecniche di cui all'art.3.
Le murature di tamponamento delle strutture intelaiate
devono essere efficacemente collegate alle aste della
struttura stessa secondo le modalità specificate
dalle norme tecniche di cui al precedente art.3.
Art.9 AZIONI SISMICHE
L'edificio deve essere progettato e costruito in modo
che sia in grado di resistere alle azioni verticali
e orizzontali, ai momenti torcenti e ribaltanti indicati
rispettivamente alle successive lettere a), b), c)
e d) e definiti dalle norme tecniche di cui al precedente
art.3:
A) AZIONI VERTICALI
Non si tiene conto in genere delle azioni sismiche verticali;
per le strutture di grande luce o di particolare importanza,
agli effetti di dette azioni, deve svolgersi una opportuna
analisi dinamica teorica o sperimentale.
B) AZIONI ORIZZONTALI
Le azioni sismiche orizzontali si schematizzano attraverso
l'introduzione di due sistemi di forze orizzontali
agenti non contemporaneamente secondo due direzioni
ortogonali.
C) MOMENTI TORCENTI
Ad ogni piano deve essere considerato il momento torcente
dovuto alle forze orizzontali agenti ai piani sovrastanti
e in ogni caso non minore dei valori da determinarsi
secondo le indicazioni riportate dalle norme tecniche
di cui al precedente art.3.
D) MOMENTI RIBALTANTI
Per le verifiche dei pilastri e delle fondazioni gli
sforzi normali provocati dall'effetto ribaltante delle
azioni sismiche orizzontali devono essere valutati
secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui
al precedente art.3.
Art.10 VERIFICA DELLE STRUTTURE
L'analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche
di cui al precedente articolo è effettuata tenendo
conto della ripartizione di queste fra gli elementi
resistenti dell'intera struttura.
Si devono verificare detti elementi resistenti per le
possibili combinazioni degli effetti sismici con tutte
le altre azioni esterne, senza alcuna riduzione dei
sovraccarichi, ma con l'esclusione dell'azione del
vento.
Art.11 VERIFICA DELLE FONDAZIONI
I calcoli di stabilità del complesso terreno-opera
di fondazione si eseguono con i metodi ed i procedimenti
della geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti,
delle azioni sismiche orizzontali applicate alla costruzione
e valutate come specificato dalle norme tecniche di
cui al precedente art.3.
Art.12 DEROGHE
Possono essere concesse deroghe all'osservanza delle
norme tecniche di cui al precedente art.3 dal Ministero
per i lavori pubblici previa apposita istruttoria da
parte dell'ufficio periferico competente del Ministero
dei lavori pubblici e parere favorevole del consiglio
superiore dei lavori pubblici, quando sussistano ragioni
particolari, che ne impediscano in tutto o in parte
l'osservanza, dovute all'esigenza di salvaguardare
le caratteristiche ambientali dei centri storici.
Tali deroghe devono essere previste nei piani particolareggiati.
Art.13 PARERE DELLE SEZIONI A COMPETENZA STATALE DEGLI
UFFICI DEL GENIO CIVILE SUGLI STRUMENTI URBANISTICI
Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di
cui al titolo II della presente legge e quelli di cui
al precedente art.2, devono richiedere il parere delle
sezioni a competenza statale del competente ufficio
del genio civile sugli strumenti urbanistici generali
e particolareggiati prima della delibera di adozione
nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima
della delibera di approvazione, e loro varianti ai
fini della verifica della compatibilità delle
rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche
del territorio.
Le sezioni a competenza statale degli uffici del genio
civile devono pronunciarsi entro sessanta giorni dal
ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale.
Capo II
RIPARAZIONI E SOPRAELEVAZIONI
Art.14 SOPRAELEVAZIONI
E' consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici
vigenti:
a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura,
purché nel complesso la costruzione risponda
alle prescrizioni di cui alla presente legge;
b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale
e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purché
il complesso della struttura sia conforme alle norme
della presente legge.
Art.15 RIPARAZIONI
Le riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire
un maggiore grado di sicurezza alle azioni sismiche
di cui ai precedenti articoli.
I criteri sono fissati nelle norme tecniche di cui al
precedente art.3.
Art.16 EDIFICI DI SPECIALE IMPORTANZA ARTISTICA
Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di riparazione
in edifici o manufatti di carattere monumentale o aventi,
comunque, interesse archeologico, storico o artistico,
siano essi pubblici o di privata proprietà,
restano ferme le disposizioni vigenti in materia.
Capo III
VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI
Art.17 DENUNCIA DEI LAVORI, PRESENTAZIONE ED ESAME DEI
PROGETTI
Nelle zone sismiche di cui all'art.3 della presente
legge, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni
e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso
scritto, notificato a mezzo del messo comunale o mediante
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente,
al sindaco ed all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio
del genio civile secondo le competenze vigenti, indicando
il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista,
del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio
esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto,
geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti
delle rispettive competenze, nonché dal direttore
dei lavori.
Il progetto deve essere esauriente per planimetria,
piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una
relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle
strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione,
e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione
sulla fondazione, nella quale dovranno illustrarsi
i criteri adottati nella scelta del tipo di fondazione,
le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del
complesso terreno-opera di fondazione.
La relazione sulla fondazione deve essere corredata
da grafici o da documentazione, in quanto necessari.
L'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non è
tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui ai
precedenti commi, sempreché non trattisi di
manufatto per la cui realizzazione è richiesto
il preventivo rilascio della licenza edilizia.
Art.18 AUTORIZZAZIONE PER L'INIZIO DEI LAVORI
Fermo restando l'obbligo della licenza di costruzione
prevista dalla vigente legge urbanistica, nelle località
sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità
all'uopo indicate nei decreti di cui al secondo comma
del precedente art.3, non si possono iniziare lavori
senza preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio
tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile
secondo le competenze vigenti.
Per i manufatti da realizzarsi da parte dell'azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato non è richiesta
l'autorizzazione di cui al precedente comma.
L'autorizzazione viene comunicata, subito dopo il rilascio,
al comune per i provvedimenti di sua competenza.
Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione
è ammesso ricorso al presidente della giunta
regionale o al provveditore regionale alle opere pubbliche,
che decidono con provvedimento definitivo.
I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto,
geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti
delle rispettive competenze.
Art.19 REGISTRO DELLE DENUNZIE DEI LAVORI
In ogni comune deve essere tenuto un registro delle
denunzie dei lavori di cui al precedente art.17.
Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato,
a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti
indicati nel successivo art.29.
Titolo III
REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI
Art.20 SANZIONI PENALI
Chiunque violi le prescrizioni contenute nella presente
legge e nei decreti interministeriali di cui agli artt.
1 e 3 è punito con l'ammenda da lire 200 mila
a lire 10 milioni.
Art.21 ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI
I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati nel successivo
art.29, appena accertato un fatto costituente violazione
delle presenti norme, compilano processo verbale trasmettendolo
immediatamente all'ufficio tecnico della regione o
all'ufficio del genio civile secondo le competenze
vigenti.
L'ingegnere capo di detto ufficio, previ, occorrendo,
ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette
il processo verbale al pretore con le sue deduzioni.
Art.22 SOSPENSIONI DEI LAVORI
L'ingegnere capo dell'ufficio tecnico della regione
o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze
vigenti, contemporaneamente agli adempimenti di cui
all'articolo precedente, ordina, con decreto motivato,
notificato a mezzo di messo comunale, al proprietario,
nonché all'appaltatore o direttore od esecutore
delle opere, la sospensione dei lavori.
Copia del decreto è comunicata al sindaco o al
prefetto ai fini dell'osservanza dell'ordine di sospensione.
Il prefetto, su richiesta dell'ingegnere capo dell'ufficio
di cui al primo comma, assicura l'intervento della
forza pubblica, ove ciò sia necessario per la
esecuzione dell'ordine di sospensione.
L'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino
alla data in cui la pronuncia dell'autorità
giudiziaria diviene irrevocabile.
Art.23 PROCEDIMENTO
Se nel corso del procedimento penale il pretore ravvisa
la necessità di ulteriori accertamenti tecnici,
nomina uno o più periti, scegliendoli fra gli
ingegneri dello Stato.
Deve essere in ogni caso citato per il dibattimento
l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico della regione
o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze
vigenti, il quale può delegare un funzionario
dipendente.
Con il decreto o con la sentenza di condanna il pretore
ordina la demolizione delle opere o delle parti di
esse costruite in difformità alle norme della
presente legge o dei decreti interministeriali di cui
agli artt. 1 e 3, ovvero impartisce le prescrizioni
necessarie per rendere le opere conformi alle norme
stesse, fissando il relativo termine.
Art.24 ESECUZIONE D'UFFICIO
Qualora il condannato non ottemperi all'ordine o alle
prescrizioni di cui all'articolo precedente, dati con
sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, l'ufficio
tecnico della regione o l'ufficio del genio civile
secondo le competenze vigenti provvedono, se del caso
con l'assistenza della forza pubblica, a spese del
condannato.
Art.25 COMPETENZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, il
presidente della giunta regionale ordina, con provvedimento
definitivo, sentito l'organo tecnico consultivo della
regione, la demolizione delle opere o delle parti di
esse eseguite in violazione delle norme della presente
legge e delle norme tecniche di cui agli artt. 1 e
3 ovvero l'esecuzione di modifiche idonee a renderle
conformi alle norme stesse.
In caso di inadempienza si applica il disposto dell'articolo
precedente.
Art.26 COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO ALL'UFFICIO TECNICO
DELLA REGIONE O AL GENIO CIVILE
Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo
emessi in base alle precedenti disposizioni deve essere
comunicata, a cura del cancelliere, all'ufficio tecnico
della regione o all'ufficio del genio civile secondo
le competenze vigenti entro quindici giorni da quello
in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o
il decreto è diventato esecutivo.
Art.27 MODALITA' PER LA ESECUZIONE DI UFFICIO
Per gli adempimenti di cui al precedente art.24 è
iscritta annualmente in apposito capitolo dello stato
di previsione della spesa del Ministero dei lavori
pubblici, la spesa di lire 50 milioni.
Al recupero delle somme erogate su tale fondo per l'esecuzione
di lavori di demolizione di opere in contravvenzione
alle norme tecniche di cui alla presente legge, si
provvede a mezzo dell'esattoria comunale in base alla
liquidazione dei lavori stessi fatta dall'ufficio tecnico
della regione o dal genio civile, secondo le competenze
vigenti, e resa esecutiva dal prefetto.
La riscossione delle somme dai contravventori, per il
titolo suindicato e con l'aumento dell'aggio spettante
all'esattore, è fatta mediante ruoli resi esecutivi
dalle intendenze di finanza con la procedura stabilita
per l'esazione delle imposte dirette.
Il versamento delle somme stesse è fatto con
imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.
Art.28 UTILIZZAZIONE DI EDIFICI
Il rilascio da parte dei prefetti della licenza d'uso
per gli edifici costruiti in cemento armato e delle
licenze di abitabilità da parte dei comuni è
condizionato all'esibizione di un certificato da rilasciarsi
dall'ufficio tecnico della regione o dall'ufficio
del genio civile secondo le competenze vigenti, che
attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita
alle presenti norme.
Art.29 VIGILANZA PER L'OSSERVANZA DELLE NORME TECNICHE
Nelle località di cui all'art.2 della presente
legge e in quelle sismiche di cui all'art.3 gli ufficiali
di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli
uffici del Ministero dei lavori pubblici e degli uffici
tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie
doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali
del corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale
tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle
province e dei comuni sono tenuti ad accertare che
chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni
sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'ufficio
tecnico della regione o dall'ufficio del genio civile
a norma degli artt. 2 e 18.
I funzionari di detto ufficio debbono altresì
accertare se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni
procedano in conformità delle presenti norme.
Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli
uffici tecnici suscitati quando accedano per altri
incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati, compatibilmente
coi detti incarichi.
Titolo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art.30 COSTRUZIONI IN CORSO IN ZONE SISMICHE DI NUOVA
CLASSIFICAZIONE
Non sono tenuti al rispetto delle presenti norme, nelle
zone sismiche di nuova classificazione, tutti coloro
che abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata
in vigore del provvedimento di classificazione purché
la costruzione sia ultimata entro due anni dalla data
del provvedimento stesso.
Il presidente della giunta regionale può per
edifici pubblici e di uso pubblico stabilire, ove occorra,
termini di ultimazione superiori ai due anni di cui
al comma precedente.
Qualora però la costruzione non fosse conforme
alle norme tecniche di cui al precedente art.3 dovrà
arrestarsi la costruzione stessa entro i limiti previsti
dalle stesse norme.
Ove tuttavia detti limiti fossero già stati superati,
potrà proseguirsi la costruzione fino al completamento
del piano in corso di costruzione.
Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento
di classificazione, chiunque abbia in corso una costruzione
dovrà farne denuncia all'ufficio tecnico della
regione o all'ufficio del genio civile, secondo le
competenze vigenti.
L'ufficio di cui al comma precedente entro trenta giorni
dalla recezione della denunzia, accertato lo stato
dei lavori ai sensi dei commi precedenti rilascia apposito
certificato al denunciante, inviandone copia al sindaco
del comune, specificando, eventualmente, la massima
quota che l'edificio può raggiungere.
In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente
articolo si applicano le disposizioni del titolo III.
Art.31 PROVVEDIMENTI SOSTITUTIVI DEL PREFETTO
Quando concorrano ragioni di particolare gravità
ed urgenza, il prefetto può, per le modificazioni
richieste dall'osservanza delle presenti norme, valersi
del procedimento stabilito dall'art.378 della legge
20-3-1865, n.2248, sui lavori pubblici.
In tal caso, il prefetto fa rapporto al pretore per
il procedimento penale in ordine alle violazioni accertate.
Art.32 COSTRUZIONI IN CORSO E PROGETTI GIA' APPROVATI
Le norme tecniche di cui agli artt. 1 e 3 entrano in
vigore trenta giorni dopo la pubblicazione dei rispettivi
decreti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Fino all'entrata in vigore delle norme tecniche di cui
al comma precedente continuano ad applicarsi le norme
della legge 25-11-1962, n.1684, che, successivamente,
si applicheranno solo alle costruzioni in corso e ai
progetti già approvati alla data di entrata
in vigore delle norme tecniche, salvo il disposto del
precedente art.30.
Art.33 COSTRUZIONI ESEGUITE COL SUSSIDIO DELLO STATO
L'inosservanza delle norme della presente legge, nel
caso di edifici per i quali sia stato già concesso
il sussidio dello Stato, importa, oltre le sanzioni
penali, anche la decadenza dal beneficio del sussidio
statale, qualora l'interessato non si sia attenuto
alle prescrizioni di cui all'ultimo comma dell'art.23.
Art.34
Le disposizioni contenute nel capo terzo del titolo
II e nel titolo III non si applicano alle opere che,
ai sensi delle vigenti norme, si eseguono a cura del
genio militare.
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