(G.U. 7-11-1978, n.311)
NORME SULL'ASSOCIAZIONISMO DEI PRODUTTORI AGRICOLI
Art.1.
La presente legge ha lo scopo di integrare il regolamento
del consiglio delle comunità europee del 19-6-1978,
n.1360, concernente le associazioni dei produttori
e le relative unioni e di favorire la partecipazione
dei produttori stessi alla programmazione agricola
nazionale e regionale.
Alle associazioni dei produttori ed alle relative unioni
possono partecipare esclusivamente i produttori agricoli
e le organizzazioni di cui all'art.5, paragrafo 1 del
sopracitato regolamento le cui aziende siano situate
sul territorio italiano.
Art.2.
Le regioni a statuto speciale e ordinario e le province
autonome di Trento e Bolzano, nell'osservanza di quanto
disposto nel regolamento del consiglio delle comunità
europee del 19-6-1978, n.1360, e nella presente legge,
determinano le modalità per il riconoscimento
delle associazioni dei produttori e delle relative
unioni costituite preferibilmente per settori produttivi
omogenei.
Gli statuti delle associazioni dei produttori agricoli
e delle relative unioni devono prevedere, tra l'altro,
per il loro funzionamento, per l'adempimento degli
obblighi e per l'ottemperanza delle disposizioni di
cui al citato regolamento:
1) che ciascun socio non possa fare parte di altre associazioni
del medesimo settore nello stesso territorio o di cooperative
o di altre forme associative aderenti all'associazione
stessa o ad altre del medesimo settore nello stesso
territorio;
2) che, per le associazioni con non più di 300
produttori associati, nell'assemblea spetti un voto
a ciascun singolo produttore, che sia socio direttamente
o come membro di società cooperativa. Per le
associazioni con più di 300 produttori associati
l'assemblea è costituita da delegati eletti
da assemblee parziali anche su liste separate, convocate,
possibilmente, nelle località nelle quali risiedono
non meno di 50 soci. In questi casi le società
cooperative eleggono, con propria assemblea, i delegati
nella stessa proporzione stabilita per i soci singoli
dallo statuto dell'associazione. Le assemblee parziali
per la nomina dei delegati sono indette dall'associazione,
recano all'ordine del giorno le materie che formano
oggetto dell'assemblea generale e sono convocate in
tempo utile perché i delegati da esse eletti
possano partecipare all'assemblea. I delegati devono
essere soci;
3) che sia garantita negli organi direttivi ed esecutivi
dell'associazione la rappresentanza delle minoranze;
4) che l'associazione adotti regolamenti per il proprio
funzionamento; definisca programmi di produzione e
di commercializzazione; stipuli convenzioni e contratti,
anche interprofessionali, in rappresentanza dei propri
associati per la cessione, il ritiro, lo stoccaggio
e l'immissione sul mercato dei prodotti. Le relative
delibere devono essere assunte dall'assemblea a maggioranza
assoluta dei soci, dei delegati o dei delegati di cui
al precedente punto 2) del presente articolo in prima
convocazione e a maggioranza dei presenti in seconda
convocazione a condizione che siano rappresentati in
proprio, per delega o dai delegati di cui al punto
2) del presente articolo almeno un quinto degli associati;
5) che all'associazione spetti la facoltà di
vigilare sulla osservanza, da parte degli associati,
degli obblighi associativi, nonché di disporre
sanzioni e, in caso di ripetute e gravi infrazioni,
l'esclusione del socio inadempiente;
6) che, salvo quanto previsto al precedente punto 2)
del presente articolo, il ricorso alla delega per il
voto in assemblea possa avvenire solo a favore di un
componente il nucleo familiare;
7) che si promuovano programmi nell'ambito delle attività
svolte a livello nazionale di ricerca e sperimentazione
agraria, di riconversione e razionalizzazione produttiva
delle aziende associate;
8) che si promuova la costituzione di imprese cooperative
o di altre forme associative per la realizzazione e
la gestione di impianti collettivi di stoccaggio, di
lavorazione e di trasformazione e commercializzazione
dei prodotti;
9) che si curi la rilevazione e la divulgazione dei
dati e delle informazioni per il miglioramento delle
condizioni di offerta dei prodotti in collaborazione
coi competenti servizi nazionali e regionali, utilizzando
centri ed istituti, pubblici e privati, per ricerche
di mercato;
10) che i rapporti economici tra cooperativa aderente
all'associazione e singoli soci della stessa restino
regolati dallo statuto della cooperativa medesima.
Art.3.
Le delibere delle associazioni possono avere, con decreti
emessi dal presidente della regione o dal Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, secondo le rispettive
competenze, efficacia vincolante anche nei confronti
dei produttori non associati dei territori in cui operano
le associazioni stesse, in casi di gravi necessità,
dichiarate tali dalle competenti autorità regionali
o nazionali e per il periodo di tempo strettamente
necessario che dovrò essere precisato nei suindicati
decreti. In ogni caso le delibere devono essere adottate
a maggioranza assoluta degli associati e devono ottenere
il parere favorevole dei comitati regionali o nazionali
di cui al successivo art.11 della presente legge.
Art.4.
Le regioni determinano le modalità per l'istituzione
di un apposito albo regionale in cui siano iscritte
le associazioni riconosciute e le modalità per
l'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo
attribuiti alle regioni medesime, prevedendo, in particolare,
che possa essere disposta con atto motivato, previa
diffida e sentito il comitato regionale di cui al successivo
art.11, la revoca del riconoscimento quando l'associazione
abbia compiuto ripetute e gravi infrazioni alle norme
comunitarie e nazionali.
Art.5.
Le regioni determinano altresì:
1) le modalità per il riconoscimento delle unioni
regionali che siano costituite, preferibilmente per
settori produttivi omogenei, esclusivamente da associazioni
di produttori riconosciute dalla regione con l'osservanza
di quanto previsto dalle successive lettere a) e b).
Gli statuti delle unioni devono prevedere:
a) il diritto di adesione delle associazioni riconosciute
del settore anche se comprendenti associati situati
in regioni limitrofe;
b) che a ciascuna associazione spetti un numero di voti
proporzionale al numero degli associati;
2) le modalità per la revoca del riconoscimento
quando l'unione abbia compiuto gravi e ripetute infrazioni
alle norme comunitarie e nazionali;
3) le modalità per la partecipazione delle unioni
alla programmazione agricola regionale.
Art.6.
(Si omette perché inerente nazionali le associazioni
dei produttori).
Art.7.
<<Con il riconoscimento le associazioni dei produttori
e loro unioni acquistano la personalità giuridica
di diritto privato e ad esse non si applica l'articolo
17 del codice civile. Le stesse sono soggette alle
forme di pubblicità previste dall'articolo 33
del codice civile e alla denuncia alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, come esercenti
attività agricola, ai sensi dell'articolo 47
del Regio decreto 20- 9-1934, n.2011, e successive
modificazioni ed integrazioni. Spettano alle unioni
nazionali delle associazioni dei produttori agricoli
i compiti di tutela e rappresentanza delle associazioni
aderenti>> (articolo così sostituito dall'art.8,L.752/86.).
Art.8.
(Si omette poiché inerente le entrate delle associazioni
dei produttori).
Art.9.
Le regioni provvedono a concedere contributi, esenti
da qualsiasi imposta, secondo i criteri e le modalità
stabilite dagli artt.10 e 11 del regolamento del consiglio
delle comunità europee del 19-6-1978, n.1360,
al fine di favorire la costituzione e il funzionamento
amministrativo delle associazioni dei produttori e
delle relative unioni.
A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 70
miliardi da iscriversi in aumento del fondo di cui
all'art.9 della legge 16-5- 1970, n.281, in ragione
di lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1978 e di
lire 10 miliardi per ciascuno degli anni finanziari
dal 1979 al 1984. La predetta somma è ripartita
tra le regioni, con delibera del CIPAA, di cui all'art.2
della legge 27-12-1977, n.984, d'intesa con la commissione
interregionale, di cui all'art.13 della citata legge
16-5-1970, n.281.
Al fine di favorire la costituzione e il funzionamento
amministrativo delle unioni è autorizzata la
spesa di lire 18 miliardi da iscriversi nel bilancio
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione
di lire 3 miliardi in ciascuno degli anni finanziari
dal 1979 al 1984.
I contributi, esenti da qualsiasi imposta, sono concessi
con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
sentita la predetta commissione interregionale, secondo
le modalità previste dagli artt.10 e 11 del
sopracitato regolamento.
I contributi associativi corrisposti dagli aderenti
alle associazioni ed unioni di cui alla presente legge,
anche se determinati statutariamente in base ai costi
dei diversi servizi da queste forniti, sono esenti
da ogni imposta. Gli atti costitutivi, gli statuti
ed i libri sociali delle associazioni e delle relative
unioni, di cui alla presente legge, beneficiano delle
stesse esenzioni e riduzioni in materia di imposte
indirette e di tasse previste per le società
cooperative.
Le provvidenze creditizie e fidejussorie previste dalle
leggi vigenti per le cooperative ed i loro consorzi
sono estese alle associazioni dei produttori e alle
relative unioni riconosciute per lo svolgimento delle
funzioni previste nella presente legge.
Art.10.
In base a quanto stabilito dall'art.18 del regolamento
del consiglio delle comunità europee del 19-6-1978,
n.1360, é autorizzata la spesa di lire 6 miliardi
da iscriversi in aumento del fondo di cui all'art.9
della legge 16-5-1970, n.281, in ragione di lire 1
miliardo per ciascuno degli anni finanziari dal 1979
al 1984 per l'attuazione da parte delle associazioni
e delle loro unioni, di programmi di sviluppo, studio,
ricerca, divulgazione, propaganda, controlli di qualità,
riconversione e qualificazione della produzione del
settore per le quali sono riconosciute.
La predetta somma è ripartita fra le regioni
con delibera del CIPAA, di cui all'art.2 della legge
27-12-1977, n.984, d'intesa con la commissione interregionale
di cui all'art.13 della legge 16-5-1970, n.281.
Le regioni provvedono a concedere contributi di cui
ai commi precedenti.
Al fine di favorire interventi sul mercato agricolo
alimentare da parte delle unioni, secondo quanto stabilito
dall'art.18 del sopracitato regolamento, è autorizzata
la spesa di lire 6 miliardi da iscriversi nello stato
di previsione della spesa del ministero dell'agricoltura
e delle foreste in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno
degli anni finanziari dal 1979 al 1984.
Il 60 per cento degli stanziamenti di cui ai precedenti
commi è riservato alle associazioni e alle relative
unioni costituite nei territori indicati dal testo
unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6-3-1978, n.218.
I contributi sono concessi alle unioni, nei primi cinque
anni successivi a quello del riconoscimento, secondo
i criteri e le modalità stabiliti dal comitato
nazionale di cui al successivo art.11.
Art.11.
Le regioni provvedono ad istituire comitati regionali
composti da rappresentanti delle unioni riconosciute.
I comitati sono integrati da rappresentanti, aventi
voto consultivo, delle organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative, a livello nazionale,
ciascuna delle quali provvede a designare, tramite
i propri organi regionali, un proprio rappresentante,
nonché delle associazioni o enti nazionali di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo,
giuridicamente riconosciuti, designati dai rispettivi
organi regionali.
Ai comitati regionali spetta il compito di coordinare
l'attività delle unioni riconosciute. I comitati
regionali durano in carica tre anni.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede
ad istituire un comitato nazionale di settore, composto
da rappresentanti delle unioni nazionali riconosciute
in numero proporzionale ai produttori delle associazioni
riconosciute ad esse aderenti ed integrato da un rappresentante,
avente voto consultivo, delle organizzazioni professionali
agricole, maggiormente rappresentative, a livello nazionale,
nonché delle associazioni o enti nazionali di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo
giuridicamente riconosciuti.
I comitati nazionali hanno lo scopo di coordinare l'attività
delle unioni nazionali riconosciute.
Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi
previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e sentita
la commissione interregionale di cui all'art.13 della
legge 16-5-1970, n.281, sono stabilite le modalità
per l'istituzione ed il funzionamento dei comitati
nazionali.
Art.12.
Le disposizioni della presente legge si applicano alle
associazioni del settore ortofrutticolo, in quanto
compatibili con le disposizioni di cui alla legge 27-7-1967,
n.622, e al regolamento di esecuzione approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 21-2-1968,
n.165.
Le organizzazioni che intendono fruire degli aiuti di
cui all'art.10 del regolamento del consiglio delle
comunità europee del 19-6-1978, n.1360, devono,
entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, provvedere agli adempimenti di cui all'art.11,
paragrafo 1, del sopracitato regolamento.
Art.13.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
istituisce i comitati nazionali di cui al precedente
art.11, chiamando a farne parte, per i primi due anni,
in mancanza delle unioni nazionali riconosciute, oltre
ai rappresentati di cui al precedente art.11, le organizzazioni
di produttori del settore maggiormente rappresentative
a livello nazionale.
Per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente
legge sono chiamati a far parte dei comitati regionali,
in mancanza dei rappresentanti delle unioni regionali
riconosciute di cui al precedente art.5, oltre ai rappresentanti
di cui al precedente art.11, i rappresentanti delle
organizzazioni dei produttori maggiormente rappresentative
del settore.
Art.14.
Le regioni a statuto speciale e ordinario e le province
autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine
di un mese dall'adozione del provvedimento, l'avvenuto
riconoscimento delle associazioni e delle relative
unioni o la revoca dello stesso. Comunicano, altresì,
entro l'1 marzo di ogni anno, al suindicato Ministero,
le informazioni riguardanti gli altri adempimenti previsti
dal regolamento del consiglio delle comunità
europee del 19-6-1978, n.1360.
(c) 1996 Note's