(G.U.14-1-1979, N.11 supplemento.)
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE.
Art.20. ATTIVITA' DI PREVENZIONE
1. Le attività di prevenzione comprendono:
<<a) la individuazione, l'accertamento ed il controllo
dei fattori di nocività, di pericolosità
e di deterioramento negli ambienti di lavoro, in applicazione
delle norme di legge vigenti in materia e al fine di
garantire il rispetto dei limiti massimi inderogabili
di cui all'ultimo comma dell'art.4, nonché al
fine della tenuta dei registri di cui al penultimo
comma dell'art.27; i predetti compiti sono realizzati
anche mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti
e mezzi di protezione prodotti, installati o utilizzati
nel territorio dell'unità sanitaria locale in
attuazione delle funzioni definite dall'art.14;>>
(lettera modificata dall'art.1, D.P.R.177/93)
b) la comunicazione dei dati accertati e la diffusione
della loro conoscenza, anche a livello di luogo di
lavoro e di ambiente di residenza, sia direttamente
che tramite gli organi del decentramento comunale,
ai fini anche di una corretta gestione degli strumenti
informativi di cui al successivo art.27, e le rappresentanze
sindacali;
<<c) la indicazione delle misure idonee all'eliminazione
dei fattori di rischio ed al risanamento di ambienti
e di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti
in materia, e l'esercizio delle attività delegate
ai sensi del primo comma, lettere a), b), c), d) ed
e) dell'art.7;>> (lettera modificata dall'art.1,
D.P.R.177/93)
d) la formulazione di mappe di rischio con l'obbligo
per le aziende di comunicare le sostanze presenti nel
ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche
ed i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente;
e) la profilassi degli eventi morbosi, attraverso l'adozione
delle misure idonee a prevenirne l'insorgenza;
f) la verifica, secondo le modalità previste
dalle leggi e dai regolamenti, della compatibilità
dei piani urbanistici e dei progetti di insediamenti
industriali e di attività produttive in genere
con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo
igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione
e dei lavoratori interessati.
Nell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite per
l'attività di prevenzione le unità sanitarie
locali, garantendo per quanto alla lettera d) del precedente
comma la tutela del segreto industriale, si avvalgono
degli operatori sia dei propri servizi di igiene, sia
dei presidi specialistici multizonali di cui al successivo
art.22, sia degli operatori che, nell'ambito delle
loro competenze tecniche e funzionali, erogano le prestazioni
di diagnosi, cura e riabilitazione.
Gli interventi di prevenzione all'interno degli ambienti
di lavoro, concernenti la ricerca, l'elaborazione e
l'attuazione di misure necessarie ed idonee a tutelare
la salute e l'integrità fisica dei lavoratori,
connesse alla particolarità del lavoro e non
previste da specifiche norme di legge, sono effettuati
sulla base di esigenze verificate congiuntamente con
le rappresentanze sindacali ed il datore di lavoro,
secondo le modalità previste dai contratti o
accordi collettivi applicati nell'unità produttiva.
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