(G.U. 30-10-1971, n.276)
PROGRAMMI E COORDINAMENTO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA; NORME SULLA ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ; MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI 17 AGOSTO 1942, N.1150; 18 APRILE 1962, N.167; 29 SETTEMBRE 1964, N.847; ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE AGEVOLATA E CONVENZIONATA
(Gli aggiornamenti si riportano tra virgolette)
Titolo I
PROGRAMMI E COORDINAMENTO DELL' EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA
Art.1
Per la realizzazione di programmi di interventi di edilizia
abitativa e degli altri fini indicati nella presente
legge, tutti i fondi stanziati a qualsiasi titolo dallo
Stato, dalle aziende statali e dagli enti pubblici
edilizi a carattere nazionale, destinati agli stessi
scopi, anche se derivanti dalla stipulazione di mutui,
dall'emissione di obbligazioni e dal versamento di
contributi da parte di enti e di privati, sono impiegati
unitariamente dallo Stato secondo le norme della presente
legge.
Sono esclusi dalla previsione di cui al precedente comma
i fondi destinati alla costruzione degli alloggi la
cui concessione sia essenzialmente condizionata alla
prestazione in loco di un determinato servizio presso
pubbliche amministrazioni nonché di quelli che
si trovano negli stessi immobili nei quali hanno sede
uffici, comandi, reparti o servizi delle amministrazioni
predette.
Artt.2/6
(Si omettono perché inerenti la composizione
di vari organismi quali il C.E.R., i consigli di amministrazione
e i collegi sindacali degli I.A.C.P).
Art.7
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge,
qualora non siano stati emanati, in materia urbanistica,
i decreti delegati previsti dall'art.17 della legge
16-5-1970, n.281, sono trasferite alle regioni a statuto
ordinario le attribuzioni dell'amministrazione dei
lavori pubblici relative ai regolamenti edilizi, ai
programmi di fabbricazione, ai piani di zona di cui
alla legge 18-4-1962, n.167, e successive modificazioni,
ai piani particolareggiati di esecuzione del piano
regolatore generale ed ai piani di lottizzazione.
2. Sono, altresì, trasferiti alle regioni i poteri
di cui agli artt. 6 e 7 della legge 6-8-1967, n.765,
quando si tratti di opere eseguite od autorizzate in
violazione delle prescrizioni del programma di fabbricazione
o delle norme del regolamento edilizio, nonché
i poteri di nulla osta di cui all'art.3 della legge
21-12-1955, n.1357, quando si tratti di deroghe alle
norme del regolamento edilizio e del programma di fabbricazione.
3. Per le procedure di annullamento in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge il termine
stabilito dall'art.7, terzo comma, della legge 6-8-1967,
n.765, decorre dalla data suddetta.
Nell'esercizio delle attribuzioni indicate ai precedenti
commi, le regioni si avvalgono dei provveditorati regionali
alle opere pubbliche e delle sezioni urbanistiche regionali.
Art.8
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare
entro il 31 dicembre 1972, sentita una commissione
composta da dieci senatori e dieci deputati nominati
dai presidenti delle rispettive assemblee, norme aventi
valore di legge sulla riorganizzazione delle amministrazioni
e degli enti pubblici operanti nel settore edilizio,
sul riordinamento dei criteri di assegnazione degli
alloggi di edilizia economica e popolare, dei canoni
e delle quote di riscatto con l'osservanza dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) provvedere al riordinamento ed alla ristrutturazione
degli I.A.C.P. operanti nel territorio di ogni singola
regione, anche mediante la creazione di strutture unitarie
a livello regionale nei cui organi direttivi siano
rappresentati democraticamente lavoratori, utenti ed
enti locali, secondo i criteri di cui al precedente
art.6;
b) provvedere, per la realizzazione unitaria, affidata
al Ministro per i lavori pubblici, degli obiettivi
indicati negli artt. 1 e 3 della presente legge, al
trasferimento, nell'ambito delle relative competenze
funzionali operative e territoriali, al C.E.R. e alle
regioni dei compiti attualmente affidati alla Gestione
case per lavoratori (GES.CA.L.), compresi quelli relativi
all'attuazione del servizio sociale di cui all'art.14
della legge 14-2-1963, n.60;
c) provvedere al riordinamento del sistema di riscossione
dei contributi attualmente versati per la costruzione
di case per lavoratori che preveda la partecipazione
di rappresentanti dei contribuenti alla amministrazione
delle somme riscosse, anche allo scopo di garantirne
la effettiva destinazione ai fini indicati dalla legge
istitutiva dei contributi stessi;
d) provvedere allo scioglimento degli enti pubblici
edilizi sia a carattere nazionale che locale, fatta
eccezione per quelli indicati nella precedente lettera
a);
e) trasferire agli I.A.C.P. ristrutturati a termini
della lettera a) del presente articolo il patrimonio
degli enti pubblici edilizi a carattere nazionale o
locale;
f) trasferire agli I.A.C.P. ristrutturati a termini
della lettera a) del presente articolo e alle regioni
il personale, ancorché non di ruolo, degli enti
soppressi, compreso quello dell'ente cui è affidata
l'attuazione del servizio sociale, salvaguardandone
i diritti acquisiti ed utilizzando quello in servizio
alla data dell'11 marzo 1971;
g) riordinare e unificare i criteri di assegnazione
degli alloggi di edilizia economica e popolare, semplificandone
la procedura e disciplinando le assegnazioni medesime
e la loro revoca, in relazione alle situazioni territoriali
ed alle condizioni economiche familiari degli assegnatari;
h) riordinare e unificare i criteri per la determinazione
dei canoni di locazione e delle quote di riscatto degli
alloggi di edilizia sovvenzionata anche con riferimento
alle situazioni territoriali, alla capacità
economica media e alle condizioni abitative degli assegnatari,
determinando la incidenza sui canoni delle quote delle
spese generali, di amministrazione e di manutenzione;
i) promuovere la gestione democratica degli alloggi
da parte degli assegnatari con particolare riferimento
alla gestione dei servizi comuni e all'impiego delle
quote per la manutenzione degli immobili.
Il C.E.R., avvalendosi delle regioni, predispone e realizza
ogni due anni un censimento dei fabbisogni abitativi
del Paese, accertando nel contempo la composizione
dei nuclei familiari, i redditi e la reale situazione
abitativa nonché la dislocazione territoriale
delle abitazioni.
Titolo II
NORME SULL'ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ
Art.9
1. Le disposizioni contenute nella presente legge si
applicano all'espropriazione degli immobili, disposta
per la realizzazione degli interventi previsti nel
precedente titolo, per l'acquisizione delle aree comprese
nei piani di cui alla legge 18-4-1962, n.167, e successive
modificazioni, per la realizzazione di opere di urbanizzazione
primaria e secondaria compresi i parchi pubblici e
di singole opere pubbliche, per il risanamento, anche
conservativo, degli agglomerati urbani, per la ricostruzione
di edifici o quartieri distrutti o danneggiati da eventi
bellici o da calamità naturali, per l'acquisizione
delle aree comprese nelle zone di espansione, a termini
dell'art.18 della legge 17-8-1942, n.1150, nonché
per l'acquisizione degli immobili necessari per la
costituzione di parchi nazionali.
Art.10
1. Le amministrazioni, gli enti ed i soggetti legittimati
a promuovere il procedimento di espropriazione per
pubblica utilità depositano nella segreteria
del comune, nel cui territorio sono compresi gli immobili
da espropriare, una relazione esplicativa dell'opera
o dell'intervento da realizzare, corredata dalle mappe
catastali, sulle quali siano individuate le aree da
espropriare, dall'elenco dei proprietari iscritti negli
atti catastali, nonché delle planimetrie dei
piani urbanistici vigenti.
2. Il sindaco notifica agli espropriandi e dà
notizia al pubblico dell'avvenuto deposito entro dieci
giorni mediante avviso da affiggere nell'albo del comune
e da inserire nel foglio degli annunzi legali della
provincia.
3. Decorso il termine di quindici giorni dalla data
della inserzione dell'avviso nel foglio degli annunzi
legali, durante il quale gli interessati possono presentare
osservazioni scritte, depositandole nella segreteria
del comune, il sindaco entro i successivi quindici
giorni trasmette tutti gli atti, con le deduzioni dell'espropriante
e con le eventuali osservazioni del comune, al Presidente
della Giunta regionale.
Art.11
1. Entro trenta giorni dal ricevimento, il Presidente
della Giunta Regionale, con decreto costituente provvedimento
definitivo, dichiara, ove occorra, la pubblica utilità
nonché la indifferibilità e l'urgenza
delle opere e degli interventi previsti nella relazione,
ed indica la misura dell'indennità di espropriazione,
da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto,
determinata in base ai criteri di cui al successivo
art.16. Con lo stesso decreto si pronuncia anche sulle
osservazioni degli interessati.
2. Ove il Presidente della Giunta regionale non adempia
entro il termine previsto dal precedente comma, il
decreto è emesso dal Ministro per i lavori pubblici.
3. Il decreto è pubblicato per estratto nel Bollettino
Ufficiale della regione e nel foglio degli annunzi
legali della provincia.
4. L'ammontare dell'indennità provvisoria è
comunicato ai proprietari espropriandi a cura del Presidente
della Giunta regionale nelle forme previste per la
notificazione degli atti processuali civili.
Art.12
1. <<Il proprietario espropriando, entro trenta
giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al quarto
comma dell'art.11, ha diritto di convenire con l'espropriante
la cessione volontaria degli immobili per un prezzo
non superiore del 50 per cento all'indennità
provvisoria, determinata ai sensi dei successivi artt.
16 e 17>> (così modificato dall'art.6
della L.247/74 e dall'art.14 della L.10/77).
2. Nello stesso termine di cui al precedente comma,
i proprietari comunicano al presidente della giunta
regionale e all'espropriante se intendono accettare
l'indennità provvisoria. In caso di silenzio
l'indennità si intende rifiutata.
3. Decorso il termine di cui al precedente comma, il
presidente della giunta regionale ordina all'espropriante,
in favore degli espropriandi, il pagamento delle indennità
che siano state accettate, ed il deposito delle altre
indennità presso la Cassa depositi e prestiti.
4. La Cassa depositi e prestiti provvede, in deroga
alle vigenti disposizioni, al pagamento delle somme
ricevute in deposito a titolo di indennità di
esproprio o di occupazione in base al solo nulla osta
del prefetto, al quale compete l'accertamento della
libertà e proprietà dell'immobile espropriato.
5. L'espropriante dispone il pagamento dell'indennità
accettata entro sessanta giorni dal provvedimento di
cui al comma 3. (cosi definito dall'art.14 della L.10/77.
- La Corte Costituzionale, con sentenza n.173/91 -
G.U. 24-4-1991, n.17, supplemento - ha dichiarato incostituzionale
il comma 5 dell'art.12).
6. Per le espropriazioni in dipendenza di opere di competenza
statale, l'amministrazione competente emette il provvedimento
che dispone il pagamento entro sessanta giorni a decorrere
dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione
a pagare di cui alla legge 3-4-1926, n.686, e successive
modificazioni.
7. A decorrere dalla scadenza dei termini di cui ai
commi precedenti, sono dovuti gli interessi in misura
pari a quella del tasso di sconto.
Art.13
1. Il prefetto - su richiesta dell'espropriante, il
quale deve fornire la prova di avere adempiuto a quanto
prescritto dal terzo comma dell'art.12 - pronuncia,
entro quindici giorni dalla richiesta, l'espropriazione
sulla base dei dati risultanti dalla documentazione
di cui all'art.10.
2. Il decreto del prefetto deve essere notificato ai
proprietari nelle forme degli atti processuali civili,
inserito per estratto nel foglio degli annunzi legali
della provincia e trascritto presso il competente ufficio
dei registri immobiliari in termini di urgenza.
3. Il decreto prefettizio costituisce provvedimento
definitivo.
4. In caso di ricorso giurisdizionale, da presentarsi
nei termini di legge, la esecuzione dei provvedimenti
di dichiarazione di pubblica utilità, di occupazione
temporanea e d'urgenza e di espropriazione impugnati
può essere sospesa, ai sensi dell'art.36 del
Regio decreto 17-8-1907, n.642, nei soli casi di errore
grave ed evidente nell'individuazione degli immobili
ovvero nell'individuazione delle persone dei proprietari.
5. La sospensione prevista dal quarto comma non ha luogo
quando il procedimento sia disposto nei confronti dei
proprietari risultanti dagli atti catastali (modificato
dall'art.7 della L.247/74).
Art.14
1. Pronunciata l'espropriazione, e trascritto il relativo
provvedimento, tutti i diritti relativi agli immobili
espropriati possono essere fatti valere esclusivamente
sull'indennità, anche nel caso previsto nell'ultimo
comma dell'art.13.
Art.15
1. <<Qualora l'indennità non sia accettata
nel termine di cui al primo comma dell'art.12, il presidente
della giunta regionale richiede la determinazione della
indennità alla commissione competente per territorio
di cui all'art.16. La commissione, entro trenta giorni
dalla richiesta del presidente della giunta regionale,
determina l'indennità sulla base del valore
agricolo con riferimento alle colture effettivamente
praticate sul fondo espropriato, anche in relazione
all'esercizio della azienda agricola e la comunica
all'espropriante.
2. L'espropriante comunica le indennità ai proprietari
degli immobili ai quali le stime si riferiscono mediante
avvisi notificati nelle forme degli atti processuali
civili; deposita la relazione della commissione nella
segreteria del comune e rende noto al pubblico l'eseguito
deposito nei modi previsti dal comma 2 dell'art.10>>
(articolo così modificato dalla L.10/77).
Art.16
<<1. Con provvedimento della regione è
istituita, in ogni provincia, una commissione composta
dal presidente dell'amministrazione provinciale o da
un suo delegato, che la presiede, dall'ingegnere capo
dell'ufficio tecnico erariale o da un suo delegato,
dall'ingegnere capo del genio civile o da un suo delegato,
dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari
della provincia o da un suo delegato, nonché
da due esperti nominati dalla regione in materia urbanistica
ed edilizia e da tre esperti in materia di agricoltura
e di foreste scelti dalla regione stessa su terne proposte
dalle associazioni sindacali agricole maggiormente
rappresentative.
2. La regione, ove particolari esigenze lo richiedano,
può disporre la formazione di sottocommissioni,
le quali opereranno nella medesima composizione della
commissione di cui al primo comma. A tal fine la regione
nomina gli ulteriori componenti.
3. La commissione di cui al primo comma ha sede presso
l'ufficio tecnico erariale. L'intendente di finanza
provvede alla costituzione della segreteria della commissione
ed all'assegnazione ad essa del personale necessario.
4. La commissione determina ogni anno, entro il 31 gennaio,
nell'ambito delle singole regioni agrarie delimitate
secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto
centrale di statistica, il valore agricolo medio, nel
precedente anno solare, dei terreni, considerati liberi
da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura
effettivamente praticati.
5, 6 e 7.( Si omettono in quanto dichiarati incostituzionali
con sentenza della Corte Costituzionale n.5 del 25-1-1980).
8. Per la determinazione dell'indennità relativa
alle aree comprese nei centri edificati, la commissione
di cui al comma 1 è integrata dal sindaco o
da un suo delegato.
9. Per l'espropriazione delle aree che risultino edificate
o urbanizzate ai sensi dell'art.8 della legge 6-8-1967,
n.765, l'indennità è determinata in base
alla somma del valore dell'area, definito a norma dei
precedenti commi, e del valore delle opere di urbanizzazione
e delle costruzioni, tenendo conto del loro stato di
conservazione. Se la costruzione è stata eseguita
senza licenza o in contrasto con essa o in base ad
una licenza annullata e non è stata ancora applicata
la sanzione pecuniaria prevista dall'art.41, comma
2, della legge 17-8-1942, n.1150 e successive modificazioni,
ne deve essere disposta ed eseguita la demolizione
ai sensi dell'art.26 della stessa legge e l'indennità
è determinata in base al valore della sola area.
10. Nella determinazione dell'indennità non deve
tenersi alcun conto dell'utilizzabilità dell'area
ai fini dell'edificazione nonché dell'incremento
del valore derivante dalla esistenza nella stessa zona
di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e
di qualunque altra opera o impianto pubblico.
11. L'indennità determinata a norma dei commi
precedenti è aumentata della somma eventualmente
corrisposta dai soggetti espropriati, fino alla data
dell'espropriazione, a titolo di imposta sugli incrementi
di valore delle aree fabbricabili ai sensi della legge
5-3-1963, n.246, nonché delle somme pagate dagli
stessi per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento
dell'immobile precedente l'espropriazione>> (articolo
così modificato dalla L.10/77).
Art.17
<<1. Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata
dal proprietario diretto coltivatore, nell'ipotesi
di cessione volontaria ai sensi dell'art.12, primo
comma, il prezzo di cessione è determinato in
misura tripla rispetto all'indennità provvisoria,
esclusa la maggiorazione prevista dal suddetto articolo.
2. Nel caso invece che l'espropriazione attenga a terreno
coltivato dal fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante,
costretto ad abbandonare il terreno stesso, ferma restando
l'indennità di espropriazione determinata ai
sensi dell'art.16 in favore del proprietario, uguale
importo dovrà essere corrisposto al fittavolo,
al mezzadro, al colono o al compartecipante che coltivi
il terreno espropriando almeno da un anno prima della
data del deposito della relazione di cui all'art.10.
3. L'indennità aggiuntiva prevista dai precedenti
commi è determinata in ogni caso in misura uguale
al valore agricolo medio di cui al primo comma dell'art.16,
corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato,
ancorché si tratti di aree comprese nei centri
edificati o delimitate come centri storici.
4. Le maggiorazioni di cui al primo e secondo comma
del presente articolo vengono direttamente corrisposte
ai suindicati soggetti nei termini previsti per il
pagamento delle indennità di espropriazione>>
(articolo così modificato dalla L.10/77).
Art.18
1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i comuni, ai fini dell'applicazione
del precedente art.16 procedono alla delimitazione
dei centri edificati con deliberazione adottata dal
consiglio comunale. In pendenza dell'adozione di tale
deliberazione, il comune dichiara con delibera consiliare,
agli effetti del procedimento espropriativo in corso,
se l'area ricade o meno nei centri edificati.
2. Il centro edificato è delimitato, per ciascun
centro o nucleo abitato, dal perimetro continuo che
comprende tutte le aree edificate con continuità
ed i lotti interclusi. Non possono essere compresi
nel perimetro dei centri edificati gli insediamenti
sparsi e le aree esterne, anche se interessate dal
processo di urbanizzazione.
3. Ove decorra inutilmente il termine previsto al primo
comma del presente articolo, alla delimitazione dei
centri edificati provvede la regione.
Art.19
(La Corte Costituzionale, con sentenza n.67/1990 - G.U.
28-2-1990, n.9 supplemento - ha dichiarato illegittimo
l'art.19 là dove non consente agli aventi diritto
di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità,
finché non sia pronta la relazione di stima
prevista dagli artt. 15 e 16).
<<1. Entro trenta giorni dall'inserzione dell'avviso
del deposito della relazione della commissione di cui
all'art.16 nel foglio degli annunci legali della provincia,
i proprietari e gli altri interessati al pagamento
dell'indennità possono proporre opposizione
alla stima della commissione di cui all'art.16 davanti
alla corte d'appello competente per territorio, con
atto di citazione notificato all'espropriante.
2. L'opposizione può essere proposta anche dall'espropriante>>
(articolo così modificato dalla L.10/77).
Art.20
<<1. L'occupazione di urgenza delle aree da espropriare
è pronunciata con decreto del prefetto. Tale
decreto perde efficacia ove l'occupazione non segua
nel termine di tre mesi dalla sua emanazione.
2. L'occupazione può essere protratta fino a
cinque anni dalla data di immissione nel possesso (la
L.42/85, ha prorogato questo termine di un anno; l'art.14
della L.47/88 di altri due; la L.158/91 di ulteriori
due anni).
3. (La Corte Costituzionale, con sentenza n.5 /1980
- G.U. 6-2-1980, n.36 -, ha dichiarato illegittimo
il comma 3 dell'art.20).
4. (La Corte Costituzionale, con sentenza n.470/1990
- G.U. 31-10-1990, n.43, supplemento - ha dichiarato
illegittimo il comma 4 dell'art.19, là dove
non consente agli espropriati di agire in giudizio
per ottenere quanto è loro dovuto qualora la
commissione prevista dall'art.16 non assolva ai propri
compiti). Contro la determinazione dell'indennità
gli interessati possono proporre opposizione davanti
alla corte d'appello competente per territorio, con
atto di citazione notificato all'occupante entro trenta
giorni dalla comunicazione dell'indennità a
cura del sindaco nelle forme prescritte per la notificazione
degli atti processuali civili.
5. Il disposto del secondo comma del presente articolo
deve intendersi applicabile anche alle occupazioni
preordinate alla realizzazione delle opere e degli
interventi previsti dall'art.4 del decreto legge 2-5-1974,
n.115, convertito, con modificazioni, nella legge 27-6-1974,
n.247 (articolo così modificato dalla L.10/77).
Art.21
1. Qualora venga a cessare la destinazione alla realizzazione
di un interesse pubblico delle aree espropriate in
base alle disposizioni contenute nel presente titolo,
i comuni, entro e non oltre centottanta giorni dalla
cessazione della succitata destinazione, hanno diritto
alla prelazione sulle aree comprese nel loro territorio
dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai
sensi dell'art.16 e seguenti. In caso di disaccordo
il corrispettivo è determinato dall'ufficio
tecnico erariale ad istanza anche di uno solo degli
interessati. Avverso la stima può essere proposta
opposizione, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione,
davanti la corte di appello competente per territorio.
2. Le aree acquisite al comune fanno parte del suo patrimonio
indisponibile.
3. Il comune utilizza direttamente le aree occorrenti
per l'esecuzione delle opere di sua competenza e dà
in concessione le aree occorrenti per la realizzazione
di opere o di interventi di pubblica utilità.
Art.22
1. Per l'acquisizione di aree occorrenti per la realizzazione
degli interventi di cui alla legge 18-4-1962, n.167,
e successive integrazioni e modificazioni, i comuni,
oltre ad utilizzare i fondi di cui dispongono per tali
fini in base alle leggi vigenti nonché, ove
non siano deficitari, propri fondi di bilancio, possono
richiedere le anticipazioni di cui al successivo art.23.
Art.23
<<1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata
a concedere anticipazioni assistite dalla garanzia
dello Stato:
a) ai comuni, sui mutui richiesti per l'acquisizione
ed urbanizzazione delle aree ricadenti nei piani di
zona di cui alla legge 18-4-1962, n.167, o localizzate
ai sensi dell'art.51 della presente legge, e per i
quali sia già intervenuto l'affidamento di massima;
b) agli enti pubblici, sui mutui originari o suppletivi
in corso di concessione per opere di edilizia fruenti
di contributo statale;
c) agli enti pubblici su mutui originari o suppletivi
in corso di concessione per opere di edilizia fruenti
di contributo statale relative a programmi realizzati
per cooperativa edilizia, nell'ambito dei piani di
zona di cui alla legge 18-4-1962, n.167, ovvero ai
sensi dell'art.51 della presente legge.
2. Le anticipazioni non possono superare l'importo complessivo
di lire 150 miliardi, di cui 15 miliardi per le anticipazioni
di cui alla lettera c), con carattere di fondo di rotazione
e sono rimborsate dai mutuatari in un'unica soluzione
all'atto della riscossione del mutuo corrispondente
contratto con la Cassa depositi e prestiti o con gli
altri istituti autorizzati.
3. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è
autorizzata ad avvalersi anche delle giacenze relative
alle somme da somministrare sui mutui concessi>>
(articolo sostituito dall'art.20 dalla.247/74).
Art.24
1. <<L'anticipazione di cui al precedente articolo
è concessa su domanda da presentarsi dal sindaco
o dal rappresentante legale dell'ente pubblico corredata
dal solo affidamento di massima dell'Istituto mutuante.
2. Le anticipazioni sono concesse, nel limite del 50%
dell'importo degli affidamenti, su criteri di priorità
indicati dal Ministro per i lavori pubblici, con determinazione
del direttore generale della Cassa depositi e prestiti.
3. I provvedimenti così adottati sono comunicati
al consiglio di amministrazione della Cassa depositi
e prestiti, alla prima adunanza successiva, nonché
alle regioni interessate per gli adempimenti di cui
all'art.45 della presente legge.
4. Il sindaco ed il rappresentante dell'ente sono responsabili
della destinazione delle somme riscosse allo scopo
per il quale l'anticipazione è stata concessa.
5. Il saggio di interesse è fissato in misura
pari a quello vigente per i mutui concessi dalla Cassa
depositi e prestiti ed il relativo onere è posto
a totale carico dello Stato.
6. Qualora il mutuo correlativo non venga perfezionato
entro il termine di diciotto mesi dalla data di erogazione
della anticipazione, la stessa viene revocata ed il
beneficiario è tenuto a rimborsare, in un'unica
soluzione, l'anticipazione ricevuta aumentata dai relativi
interessi.
7. All'onere per il pagamento alla Cassa depositi e
prestiti degli interessi sulle anticipazioni concesse,
valutate in lire 9 miliardi in ragione dell'anno, si
fa fronte per l'anno 1974 con corrispondente riduzione
del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno medesimo.
8. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad
apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio>> (articolo sostituito dall'art.20
dalla.247/74).
Art.25
1. La delega al presidente della giunta regionale degli
adempimenti previsti dal presente titolo ha efficacia
fino alla data di entrata in vigore dei decreti delegati
da emanarsi ai sensi dell'art.17 della legge 16-5-1970,
n.281.
2. A tal fine il presidente della giunta regionale si
avvale del competente provveditorato alle opere pubbliche.
Titolo III
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI 17 AGOSTO 1942,
N.1150; 18 APRILE 1962, N.167 E 29 SETTEMBRE 1964,
N.847
Art.26
(Abrogato dall'art.2 della L.10/77).
Art.27
1. I comuni dotati di piano regolatore generale o di
programma di fabbricazione approvati possono formare,
previa autorizzazione della regione, un piano delle
aree da destinare a insediamenti produttivi.
2. Le aree da comprendere nel piano sono delimitate,
nell'ambito delle zone destinate a insediamenti produttivi
dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione
vigenti, con deliberazione del consiglio comunale,
la quale, previa pubblicazione, insieme agli elaborati,
a mezzo di deposito presso la segreteria del comune
per la durata di venti giorni, è approvata con
decreto del presidente della giunta regionale.
3. Il piano approvato ai sensi del presente articolo
ha efficacia per dieci anni dalla data del decreto
di approvazione ed ha valore di piano particolareggiato
d'esecuzione ai sensi della legge 17-8-1942, n.1150,
e successive modificazioni.
4. Per quanto non diversamente disposto dalla presente
legge, alla deliberazione del consiglio comunale e
al decreto del presidente della giunta regionale si
applicano, in quanto compatibili, le norme della legge
18-4-1962, n.167, e successive modificazioni.
5. Le aree comprese nel piano approvato a norma del
presente articolo sono espropriate dai comuni o loro
consorzi secondo quanto previsto dalla presente legge
in materia di espropriazione per pubblica utilità.
6. Il comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione
di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale,
commerciale e turistico, in misura non superiore al
50 per cento mediante la cessione in proprietà
e per la rimanente parte mediante la concessione del
diritto di superficie. Tra più istanze concorrenti
è data la preferenza a quelle presentate da
enti pubblici e aziende a partecipazione statale nell'ambito
di programmi già approvati dal CIPE.
7. La concessione del diritto di superficie ad enti
pubblici per la realizzazione di impianti e servizi
pubblici, occorrenti nella zona delimitata dal piano,
è a tempo indeterminato; in tutti gli altri
casi ha una durata non inferiore a sessanta anni e
non superiore a novantanove anni.
8. Contestualmente all'atto di concessione, o all'atto
di cessione della proprietà dell'area, tra il
comune da una parte e il concessionario o l'acquirente
dall'altra, viene stipulata una convenzione per atto
pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri
posti a carico del concessionario o dell'acquirente
e le sanzioni per la loro inosservanza.
Art.28
L'ultimo comma dell'art.1 della legge 18-4-1962, n.167,
è sostituito dai seguenti:
<<Più comuni limitrofi possono costituirsi
in consorzio per la formazione di un piano di zona
consortile ai sensi della presente legge.
La regione può disporre, a richiesta di una delle
amministrazioni comunali interessate, la sostituzione
di consorzi obbligatori tra comuni limitrofi per la
formazione di piani di zona consortili>>.
Art.29
Il primo comma dell'art.3 della legge 18-4-1962, n.167,
è sostituito dal seguente:
<<L'estensione delle zone da includere nei piani
è determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia
economica.e popolare per un decennio e non può
eccedere quella necessaria a soddisfare il 60% del
fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo
considerato>>.
Art.30
1. Sono fatte salve le previsioni dei piani di zona
approvati prima dell'entrata in vigore della presente
legge, dimensionati in misura superiore a quanto previsto
dal precedente art.29 della presente legge.
Art.31
1. La percentuale del fabbisogno complessivo di edilizia
abitativa di cui all'art.29 della presente legge si
applica anche nei casi in cui i comuni o loro consorzi
procedono all'aggiornamento dei piani di zona già
approvati.
Art.32
Il terzo comma dell'art.3 della legge 18-4-1962, n.167,
è sostituito dal seguente:
<<Possono essere comprese nei piani anche le aree
sulle quali insistono immobili la cui demolizione o
trasformazione sia richiesta da ragioni igienicosanitarie
ovvero sia ritenuta necessaria per la realizzazione
del piano>>.
Art.33
L'ultimo comma dell'art.3 della legge 18-4-1962, n.167,
è sostituito dai seguenti:
<<Qualora non esista piano regolatore approvato,
le zone riservate alI'edilizia economica e popolare
ai sensi dei precedenti commi sono comprese in un programma
di fabbricazione il quale è compilato a norma
dell'art.34 della legge 17-8-1942, n.1150, e successive
modificazioni, ed è approvato a norma dell'art.8
della presente legge.
I comuni possono comprendere tali zone anche in un piano
regolatore soltanto adottato e trasmesso ai competenti
organi per l'approvazione. In tale ipotesi il piano
delle zone suddette, approvato con le modalità
di cui al comma precedente, è vincolante in
sede di approvazione del piano regolatore>>.
Art.34.
All'art.8 della legge 18-4-1962, n.167, è aggiunto
il seguente comma:
<<Le varianti che non incidono sul dimensionamento
globale del piano e non comportano modifiche al perimetro,
agli indici di fabbricabilità ed alle dotazioni
di spazi pubblici o di uso pubblico, o costituiscono
adeguamento delle previsioni del piano ai limiti ed
ai rapporti di cui all'art.17 della legge 6-8-1967,
n.765, sono approvate con deliberazione del consiglio
comunale. La deliberazione diviene esecutiva ai sensi
dell'art.3 della legge 9-6-1947, n.530>>.
Art.35
1. Le disposizioni dell'art.10 della legge 18-4-1962,
n.167, sono sostituite dalle norme di cui al presente
articolo.
2. Le aree comprese nei piani approvati a norma della
legge 18-4-1962, n.167, sono espropriate dai comuni
o dai loro consorzi.
3. Le aree di cui al precedente comma, salvo quelle
cedute in proprietà ai sensi dell'undicesimo
comma del presente articolo, vanno a far parte del
patrimonio indisponibile del comune o del consorzio.
4. Su tali aree il comune o il consorzio concede il
diritto di superficie per la costruzione di case tipo
economico e popolare e dei relativi servizi urbani
e sociali.
5. La concessione del diritto di superficie ad enti
pubblici per la realizzazione di impianti e servizi
pubblici è a tempo indeterminato; in tutti gli
altri casi ha una durata non inferiore ad anni sessanta
e non superiore ad anni novantanove.
6. L'istanza per ottenere la concessione è diretta
al sindaco o al presidente del consorzio. Tra più
istanze concorrenti è data la preferenza a quelle
presentate da enti pubblici istituzionalmente operanti
nel settore della edilizia economica e popolare e da
cooperative edilizie a proprietà indivisa.
7. La concessione è deliberata dal consiglio
comunale o dall'assemblea del consorzio. Con la stessa
delibera viene determinato il contenuto della convenzione
da stipularsi, per atto pubblico, da trascriversi presso
il competente ufficio dei registri immobiliari, tra
l'ente concedente ed il richiedente.
8. La convenzione deve prevedere:
a) il corrispettivo della concessione in misura pari
al costo di acquisizione delle aree nonché al
costo delle relative opere di urbanizzazione se già
realizzate;
b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da
realizzare a cura del comune o del consorzio, ovvero,
qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese
del concessionario, le relative garanzie finanziarie,
gli elementi progettuali delle opere da eseguire e
le modalità del controllo sulla loro esecuzione,
nonché i criteri e le modalità per il
loro trasferimento ai comuni od ai consorzi;
c) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli
edifici da realizzare;
d) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici
e delle opere di urbanizzazione;
e) i criteri per la determinazione e la revisione periodica
dei canoni di locazione, nonché per la determinazione
del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia
consentita;
f) le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza
degli obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi
di maggior gravità in cui tale inosservanza
comporti la decadenza dalla concessione e la conseguente
estinzione del diritto di superficie;
g) i criteri per la determinazione del corrispettivo
in caso di rinnovo della concessione, la cui durata
non può essere superiore a quella prevista nell'atto
originario.
9. Le disposizioni del precedente comma non si applicano
quando l'oggetto della concessione sia costituito dalla
realizzazione di impianti e servizi pubblici ai sensi
del quinto comma del presente articolo.
10. I comuni ed i consorzi possono, nella convenzione,
stabilire, a favore degli enti che costruiscono alloggi
da dare in locazione, condizioni particolari per quanto
riguarda gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione.
11. Le aree di cui al secondo comma del presente articolo,
destinate alla costruzione di case economiche e popolari,
nei limiti di una quota non inferiore al 20 e non superiore
al 40 per cento, in termini volumetrici, di quelle
comprese nei piani, sono cedute in proprietà
a cooperative edilizie ed ai singoli, con preferenza
per i proprietari espropriati ai sensi della presente
legge, sempre che questi ed i soci delle cooperative
abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni
per l'assegnazione di alloggi economici e popolari.
12. Il prezzo di cessione delle aree è determinato
in misura pari al costo di acquisizione delle aree
stesse, nonché al costo delle relative opere
di urbanizzazione in proporzione al volume edificabile.
13. Contestualmente all'atto della cessione della proprietà
dell'area, tra il comune, o il consorzio, e il cessionario,
viene stipulata una convenzione per atto pubblico la
quale deve prevedere:
a) gli elementi progettuali degli edifici da costruire
e le modalità del controllo sulla loro costruzione;
b) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli
edifici da costruire;
c) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici;
d) i casi nei quali l'inosservanza degli obblighi previsti
dalla convenzione comporta la risoluzione dell'atto
di cessione.
14. I criteri di cui alle lettere e) e g) e le sanzioni
di cui alla lettera f) dell'ottavo comma, nonché
i casi di cui alla lettera d) del precedente comma
dovranno essere preventivamente deliberati dal consiglio
comunale o dall'assemblea del consorzio e dovranno
essere gli stessi per tutte le convenzioni.
15. 16. 17. 18. 19. (Si omettono perché abrogati
dall'art.23 della L.179/92).
20. Chiunque in virtù del possesso dei requisiti
richiesti per l'assegnazione di alloggio economico
o popolare abbia ottenuto la proprietà dell'area
e dell'alloggio su di essa costruito, non può
ottenere altro alloggio in proprietà dalle amministrazioni
o dagli enti indicati nella presente legge o comunque
costruiti con il contributo o con il concorso dello
Stato a norma dell'art.17 del decreto del Presidente
della Repubblica 17-1-1959, n.2.
21. <<Qualora un immobile oggetto di un intervento
di recupero sia stato, in qualunque forma, concesso,
per altro titolo, un contributo da parte dello Stato
o delle regioni, può essere attribuita l'agevolazione
per il recupero stesso soltanto se, alla data di concessione
di quest'ultima, gli effetti della predetta contribuzione
siano già esauriti>> (Comma inserito dall'art.23
della L.179/92).
Art.36
1. Le disposizioni contenute nell'articolo precedente
non si applicano alle aree che alla data di entrata
in vigore della presente legge siano state acquisite,
previa assegnazione, da enti pubblici o da cooperative
o siano state cedute, anche in superficie, dal comune
a privati, o per le quali, alla medesima data, sia
intervenuta l'assegnazione e sia in corso il procedimento
di espropriazione da parte di detti enti o cooperative.
Gli atti del procedimento di espropriazione non definiti
alla data di entrata in vigore della presente legge
sono assoggettati alle norme contenute nel precedente
Titolo II.
Art.37
1. (Si omette perché abrogato dall'art.44, L.457/78).
2. In tutti i casi in cui si verifichi la decadenza
dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto
di superficie di cui al comma 8, lettera f) dell'art.35,
ovvero la risoluzione dell'atto di cessione in proprietà
di cui al tredicesimo comma, lettera d) dell'articolo
medesimo, l'ente che ha concesso il diritto di superficie
o che ha ceduto la proprietà subentrerà
nei rapporti obbligatori derivanti da mutui ipotecari
concessi dagli istituti di credito per il finanziamento
delle costruzioni sulle aree comprese nei piani approvati
a norma della presente legge, con l'obbligo di soddisfare
sino all'estinzione le ragioni di credito dei detti
istituti.
3. I pagamenti da effettuare in adempimento di quanto
previsto al comma precedente saranno considerati come
spese obbligatorie da iscrivere in bilancio da parte
degli enti obbligati, i quali sono tenuti a vincolare
agli stessi pagamenti le rendite derivanti dalle costruzioni
acquisite per devoluzione o risoluzione della cessione
in proprietà.
Art.38
<<1. Le disposizioni dell'art.11 della legge 18-4-1962
n.167, sono sostituite dalle norme del presente articolo.
2. I piani nonché i loro aggiornamenti di cui
al precedente art.31 hanno efficacia per diciotto anni
dalla data del decreto di approvazione, salvo il disposto
del secondo comma dell'art.9 della legge 18-4-1962,
n.167, e sono attuati a mezzo di programmi pluriennali
i quali debbono indicare:
a) l'estensione delle aree di cui si prevede l'utilizzazione
e la correlativa urbanizzazione;
b) la individuazione delle aree da cedere in proprietà
e di quelle da concedere in superficie, entro i limiti
stabiliti dall'art.35 della presente legge, qualora
alla stessa non si provveda per l'intero piano di zona;
c) la spesa prevista per la realizzazione per le opere
di urbanizzazione primaria e secondaria e delle opere
di carattere generale;
d) i mezzi finanziari con i quali il comune o il consorzio
intendono fare fronte alla spesa di cui alla precedente
lettera c).
3. I programmi di attuazione e le varianti di aggiornamento
annuale sono approvate con deliberazione del consiglio
comunale o dell'assemblea del consorzio dei comuni
immediatamente esecutiva e soggetta al solo controllo
di legittimità.
4. In assenza del programma o dell'individuazione di
cui alla lettera b) del precedente secondo comma la
utilizzazione delle aree può avvenire esclusivamente
in regime di superficie e la relativa determinazione
è vincolante in sede di approvazione dei programmi
pluriennali di attuazione>> (così sostituito
dall'art.1 della L.247/74 e dall'art.51 della L.457/78).
Art.39
(Si omette in quanto abrogativo degli artt.12/18 L.167/62).
Art.40
(Si omette perché apporta solo modifiche dell'art.19
della L.167/62).
Artt.41/44
(Si omettono in quanto sostitutivi degli artt.1/4 della
L.847/64).
Artt.45/47
(Si omettono perché relativi a norme finanziarie
superate).
Titolo IV
PROGRAMMI PUBBLICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
Art.48
1. Nel triennio 1971-1973 i programmi pubblici di edilizia
residenziale di cui al presente titolo prevedono: la
costruzione di alloggi destinati alla generalità
dei lavoratori ed a coloro che occupano abitazioni
improprie, malsane e fatiscenti da demolire; la costruzione
di alloggi destinati a soddisfare i fabbisogni abitativi
di zone colpite da calamità naturali; la costruzione
di case-albergo per studenti, lavoratori, lavoratori
immigrati e persone anziane, nonché di alloggi
destinati ai cittadini più bisognosi, anche
riuniti in cooperative edilizie; la costruzione di
alloggi in favore di lavoratori dipendenti emigrati
all'estero e di profughi, anche se riuniti in cooperative
edilizie; la realizzazione di opere di urbanizzazione
primaria e secondaria relative agli interventi di edilizia
abitativa; l'esecuzione di opere di manutenzione e
di risanamento del patrimonio di abitazioni di tipo
economico e popolare dello Stato e degli enti di edilizia
economica e popolare, escluso quello ceduto ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 17-1-1959,
n.2; l'integrazione dei contributi concessi agli istituti
autonomi per le case popolari per la realizzazione
di programmi edilizi.
2. I programmi sono predisposti secondo le disposizioni
contenute nel Titolo I della presente legge.
3. Una quota non inferiore al 5% dell'importo complessivo
dei programmi suddetti è destinata all'esecuzione
di opere di edilizia sociale.
4. Nella ripartizione degli interventi una quota non
inferiore al 45% degli importi complessivi è
riservata ai territori di cui all'art.1 del testo unico
delle leggi sul Mezzogiorno approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 30-6-1967, n.1523.
5. Quando si tratti di costruzioni da realizzarsi in
base alla legge 14-2-1963, n.60, possono chiedere i
benefici stabiliti dalla legge stessa anche i lavoratori
dipendenti emigrati all'estero, ancorché non
si sia fatto luogo al pagamento dei contributi di cui
alla stessa legge.
6. Alle domande di prenotazione presentate da lavoratori
emigrati all'estero saranno attribuiti i seguenti punteggi:
a) in relazione al bisogno di alloggio, giusta l'art.70
del decreto del Presidente della Repubblica 11-10-1963,
n.1471: il punteggio di punti 3, intendendosi parificata
la condizione del lavoratore emigrato a quella prevista
dalla lettera c) del citato art.70, ancorché
la sua famiglia conviva con lui all'estero;
b) per anzianità di lavoro nella località
in cui sono previste le costruzioni degli alloggi:
i punteggi previsti dall'art.71 del decreto del Presidente
della Repubblica 11-10-1963, n.1471, considerandosi
utile a tale effetto la località di residenza
della famiglia del lavoratore se essa non convive con
il lavoratore emigrato all'estero, oppure la località
di ultima residenza del lavoratore in Italia se la
famiglia si è trasferita all'estero con lui.
I periodi di lavoro prestati all'estero si considerano
prestati nella località determinata come sopra,
sommandosi con i periodi di lavoro (anche non iniziali)
prestati eventualmente in dette località, anche
in più riprese;
c) in relazione all'anzianità di contribuzione:
i punteggi previsti dall'art.72 del decreto del Presidente
della Repubblica 11-10-1963, n.1471, computandosi come
periodi di effettiva contribuzione anche i periodi
di lavoro prestati all'estero, da documentarsi con
attestati delle ditte alle cui dipendenze il lavoratore
abbia prestato la sua opera, vidimati dal consolato
italiano di prima categoria competente per territorio
o dalla cancelleria consolare della rappresentanza
diplomatica italiana accreditata nel Paese in cui il
lavoro è stato prestato. Il punteggio minimo
si intende elevato a punti 2 se il lavoro all'estero,
anche in più riprese, sia durato almeno tre
anni.
Art.49
1. Ai lavoratori dipendenti o autonomi che, per la ricostruzione
di abitazioni distrutte o gravemente danneggiate nei
comuni soggetti a totale o parziale trasferimento,
siano stati ammessi a contributi a fondo perduto per
effetto di disposizioni legislative emanate in favore
di persone colpite da calamità naturali e catastrofi,
sono concessi ulteriori contributi integrativi a fondo
perduto sino alla concorrenza dell'intero ammontare
della spesa dei progetti approvati e già ammessi
a contributo parziale.
2. Di tale beneficio potranno usufruire i proprietari
per una sola unità immobiliare utilizzata personalmente
o da un prossimo congiunto, anche se iscritti nei ruoli
dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e dell'imposta
complementare alla data dell'evento della calamità
naturale.
3. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato
saranno stanziate annualmente le somme occorrenti per
l'attuazione del presente articolo.
Art.50
1. Nei comuni che abbiano provveduto alla formazione
dei piani di zona ai sensi della legge 18-4-1962, n.167,
le aree per la realizzazione dei programmi pubblici
di edilizia abitativa previsti dal presente titolo
sono scelte nell'ambito di detti piani.
Art.51
1. Nei comuni che non dispongono dei piani previsti
dalla legge 18-4-1962, n.167, i programmi costruttivi
sono localizzati su aree indicate con deliberazione
del consiglio comunale nell' ambito delle zone residenziali
dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione,
sempre che questi risultino approvati o adottati e
trasmessi per le approvazioni di legge.
2. Con la stessa deliberazione sono precisati, ove necessario,
anche in variante ai piani regolatori ed ai programmi
di fabbricazione vigenti, i limiti di densità,
di altezza, di distanza fra i fabbricati, nonché
i rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti
e spazi pubblici o riservati alle attività collettive,
a verde pubblico ed a parcheggio, in conformità
alle norme di cui al penultimo comma dell'art.17 della
legge 6-8-1967, n.765.
3. La deliberazione del consiglio comunale è
adottata entro trenta giorni dalla richiesta formulata
dalla regione oppure dagli enti costruttori e diventa
esecutiva dopo l'approvazione dell' organo di controllo
che deve pronunciarsi entro venti giorni dalla data
di trasmissione della delibera, con gli effetti nel
caso di silenzio stabiliti dall'art.20 della legge
6-8-1967, n.765.
4. Qualora il consiglio comunale non provveda entro
il termine di cui al comma precedente, la scelta dell'area
è effettuata dal presidente della giunta regionale.
5. La deliberazione del consiglio comunale o il decreto
del presidente della giunta regionale comporta l'applicazione
delle norme in vigore per l'attuazione dei piani di
zona.
Art.52
1. Le opere comprese nei programmi previsti dal presente
titolo sono a tutti gli effetti dichiarate di pubblica
utilità e i lavori sono dichiarati urgenti e
indifferibili.
Art.53
1. I provveditori alle opere pubbliche, sulla base dei
programmi approvati dalle regioni ai sensi del precedente
art.3, concedono i contributi di cui alla lettera a)
dell'art.67 agli enti costruttori, i quali possono
chiedere che il contributo venga concesso anche sugli
interessi di preammortamento capitalizzati. I decreti
di concessione del contributo sono immediatamente comunicati
al Ministero dei lavori pubblici.
2. I contributi sono erogati agli stessi enti costruttori
ovvero agli istituti mutuanti con decorrenza dalla
data di inizio dell'ammortamento dei mutui.
3. Gli istituti mutuanti provvedono alla erogazione
dei mutui sulla base dei certificati di pagamento nonché,
per la rata di saldo, sulla base del certificato di
collaudo approvato dal consiglio di amministrazione
degli enti costruttori.
Art.54
1. Gli istituti autonomi per le case popolari provvedono
a demolire le baracche ed a rendere inagibili gli altri
alloggi impropri o malsani, già occupati dagli
assegnatari dei nuovi alloggi non appena questi ultimi
sono stati consegnati.
2. Qualora le baracche, grotte, caverne e simili si
trovino su suoli di proprietà privata, il prefetto
diffida, con proprio decreto, il proprietario ad effettuare,
entro il termine di quindici giorni, i lavori di demolizione
e di costruzione, autorizzano l'Istituto autonomo per
le case popolari a sostituirsi al proprietario, qualora
questi lasci decorrere inutilmente il termine anzidetto.
3. Il decreto è notificato al proprietario del
suolo, a cura dell'Istituto autonomo per le case popolari,
almeno quindici giorni prima di quello fissato per
l'esecuzione dei lavori.
4. La nota delle spese relative è resa esecutoria
dal prefetto ed è rimessa all'esattore, che
ne fa la riscossione per conto dell'Istituto autonomo
per le case popolari nelle forme e con i privilegi
determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte
dirette.
5. L'Istituto autonomo per le case popolari versa le
somme riscosse in conto entrata tesoro.
Art.55
1. I fondi di cui alle lettere c) e d) del successivo
art.67 sono destinati per:
a) la costruzione di alloggi destinati alla generalità
dei lavoratori dipendenti nella misura non inferiore
al 60% e di case-albergo per studenti, lavoratori,
lavoratori immigrati e persone anziane nella misura
non superiore al 5% dei fondi stessi;
b) interventi per la costruzione di alloggi destinati
ai dipendenti di imprese, ammesse a costruire direttamente
alle condizioni di cui all'art.56, nella misura non
superiore al 10% dei fondi stessi;
c) finanziamenti di cooperative costituite tra lavoratori
dipendenti, le quali concorrono alla costruzione degli
alloggi con l'apporto dell'area, nella misura non superiore
al 15% dei fondi stessi;
d) prestiti individuali per la costruzione e l'acquisto
di alloggi o miglioramento o risanamento di alloggi
di proprietà dei richiedenti a valere sul fondo
di rotazione in misura non superiore al 10%;
e) interventi di ristrutturazione, risanamento o restauro
conservativo di interi complessi edilizi compresi nei
centri storici per una quota gravante nella percentuale
dei fondi destinata alla generalità dei lavoratori.
Art.56
1. La costruzione degli alloggi di cui alla lettera
b) del precedente art.55 è affidata alle imprese
che ne hanno fatto richiesta, nei limiti delle disponibilità
dei fondi, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate.
2. La costruzione, effettuata sotto la vigilanza del
competente Istituto autonomo per le case popolari,
è autorizzata a condizione che il numero degli
alloggi da costruire non sia inferiore a 100.
3. Le imprese assumono a proprio carico, salvo il recupero
di cui al comma successivo, i costi delle aree, delle
costruzioni e delle opere di urbanizzazione nella misura
del 70%.
4. Nelle convenzioni sono indicati tra l'altro:
- i termini e le modalità per il versamento delle
somme destinate per interventi di cui alla citata lettera
b) del precedente art.55 e per il parziale rimborso
degli importi erogati dalle aziende a valere sui ricavi
netti dei canoni di locazione degli alloggi costruiti
dalle aziende stesse:
- i criteri per l'assegnazione degli alloggi;
- i criteri per la determinazione e la revisione dei
canoni di locazione.
5. Gli alloggi costruiti ai sensi del presente articolo
restano in proprietà dell'ente concedente e
sono gestiti dalle imprese interessate per la durata
della convenzione; saranno trasferiti, allo scadere
della convenzione stessa, agli Istituti autonomi case
popolari competenti per territorio.
Art.57
1. La costruzione degli alloggi di cui alla lettera
a) del precedente art.55 è affidata di norma
agli Istituti autonomi per le case popolari e loro
consorzi e a cooperative e loro consorzi attraverso
apposite convenzioni. Può essere altresì
affidata a società a prevalente partecipazione
statale sulla base di convenzioni all'uopo stipulate
dalle regioni.
2. Le convenzioni predette fissano le modalità
di progettazione e di approvazione dei progetti, i
tempi ed i modi di esecuzione dei lavori, i controlli,
gli aspetti tecnici, economici e finanziari dell'intervento
e in particolare le quote di finanziamento destinate
alla realizzazione degli alloggi e delle spese di urbanizzazione,
nonché le modalità di trasferimento delle
opere di cui al comma seguente.
3. Sono attribuiti:
- agli Istituti autonomi per le case popolari, gli alloggi
realizzati e destinati alla generalità dei lavoratori
ed ai dipendenti di aziende ammesse a costruire direttamente.
- ai comuni, le case-albergo, le aree pubbliche, gli
spazi e il verde attrezzato e quanto altro di loro
competenza; nonché le opere destinate ad attività
sociali, sportive, culturali ed assistenziali, che
potranno essere assegnate ad enti istituzionalmente
competenti;
- all'ente religioso istituzionalmente competente, le
opere destinate ad attività religiose.
Art.58
1. Gli enti ed organismi incaricati dell'attuazione
dei programmi di cui alla presente legge provvedono,
per le parti di rispettiva competenza, alla progettazione
delle opere, direttamente oppure avvalendosi di liberi
professionisti.
2. La direzione, la contabilità e l'assistenza
ai lavori possono essere affidate a liberi professionisti.
3. I suddetti enti ed organismi provvedono direttamente
all'appalto dei lavori ed assumono l'attuazione delle
parti di programmi di loro competenza, con ogni conseguente
responsabilità di ordine tecnico e amministrativo.
Art.59
1. Per l'assegnazione dei prestiti a valere sul fondo
di rotazione di cui alla legge 14-2-1963, n.60 (legge
sulla liquidazione del patrimonio edilizio della gestione
I.N.A.- Casa e sulla istituzione del programma GES.CA.L.).
2. Il lavoratore utilmente incluso nella graduatoria
sceglie la destinazione del prestito.
3. Coloro che per la ricostruzione di abitazioni distrutte
o gravemente danneggiate siano ammessi a contributi
a fondo perduto per effetto di disposizioni legislative
emanate in favore di persone colpite da calamità
naturali sono, altresì, ammessi, ancorché
non lavoratori, ad usufruire delle disponibilità
del fondo di rotazione di cui alla legge 14-2-1963,
n.60, con facoltà di cumulabilità dei
due benefici.
4. Le domande di cui al precedente comma sono classificate
in un elenco speciale.
Art.60
1. Gli enti ed istituti, incaricati dell'attuazione
dei programmi previsti dalla presente legge, acquisiscono
dai comuni le aree all'uopo occorrenti; gli stessi
enti ed istituti possono tuttavia procedere direttamente
all'acquisizione delle aree in nome e per conto dei
comuni, d'intesa con questi ultimi.
Art.61
1. Le abitazioni costruite in base ai programmi di cui
al presente titolo non destinate alle case-albergo
ed alle cooperative sono assegnate in locazione, con
divieto di sublocazione, ovvero cedute a riscatto,
nei limiti del 15 per cento, dei programmi finanziati
ai sensi del successivo art.67, lettere c) e d).
2. Gli alloggi realizzati nell'ambito dei programmi
di cui al precedente comma - tranne quelli realizzati
dalle cooperative e quelli assegnati a riscatto - sono
di proprietà degli Istituti autonomi delle case
popolari, i quali devono corrispondere per 30 anni,
a decorrere dalla data di consegna degli alloggi stessi,
l'ammontare annuo del canone di locazione al netto
delle spese generali, di amministrazione e di manutenzione.
3. Le somme erogate per la realizzazione delle case-albergo
sono rimborsate dagli Istituti autonomi per le case
popolari in 30 anni con rate annuali costanti senza
interessi. Con apposito regolamento saranno indicati
gli enti, non aventi scopo di lucro, cui potrà
essere affidata la gestione delle case-albergo.
4. I finanziamenti assegnati alle cooperative, ivi comprese
quelle per le quali alla data di entrata in vigore
della presente legge non sia stata effettuata la consegna
degli alloggi, sono rimborsati in 35 anni senza oneri
di interessi.
Art.62
1. I progetti delle opere comprese nei programmi di
cui al presente titolo sono approvati dai consigli
di amministrazione degli Istituti autonomi per le case
popolari, previo parere della commissione di cui al
successivo art.63.
2. I progetti delle opere finanziate in base alle disposizioni
legislative vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, ancora da approvare, sono approvati,
sentita la commissione di cui all'art.63:
a) dai consigli di amministrazione degli enti cui sia
affidata la esecuzione delle opere;
b) dal consiglio di amministrazione del competente Istituto
autonomo per le case popolari, per le opere la cui
esecuzione sia affidata alle cooperative nonché
per le opere da realizzare con la concessione di prestiti
individuali di cui a. precedente art.59.
3. (Si omette perché soppresso l'art.49 del D.P.R.1471/63).
Art.63
1. Presso ciascun Istituto autonomo per le case popolari
è costituita una commissione tecnica così
composta:
(Si omette la composizione della commissione).
Alla seduta della commissione può partecipare,
senza diritto di voto, il professionista progettista.
Art.64
1. Le opere di urbanizzazione e di edilizia sociale
comprese nei programmi di cui al presente titolo sono
realizzate dagli enti ed organismi incaricati dell'attuazione
dei programmi costruttivi, sentite le competenti amministrazioni
comunali, e sono attribuite in proprietà agli
enti ed organismi indicati nell'art.57 della presente
legge, dopo l'approvazione del relativo collaudo da
effettuarsi entro tre mesi dalla loro ultimazione.
2. Per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria
relative alla parte del programma di competenza del
Ministero dei lavori pubblici, sono concessi a favore
degli enti indicati all'art.68 contributi costanti
trentacinquennali nella misura occorrente al totale
ammortamento dei mutui, compresi gli oneri per spese
e interessi.
3. Le spese occorrenti per l'esecuzione delle opere
di urbanizzazione primaria e secondaria, relative ai
programmi di cui all'art.55, possono far carico, anche
in eccedenza al limite indicato al terzo comma dell'art.48,
ai fondi previsti alle lettere c) e d) del successivo
art.67, mediante apposita convenzione, che il comune
stipula con la GES.CA.L. o con la regione a seconda
dei programmi di rispettiva pertinenza.
4. Per la realizzazione delle opere eccedenti l'ambito
dei programmi costruttivi di competenza della gestione
case per lavoratori, si può provvedere, a carico
dei fondi di cui alle lettere c) e d) del successivo
art.67 alla anticipazione parziale o totale delle somme
all'uopo occorrenti, sulla base di apposita convenzione
che i comuni e gli altri enti obbligati stipulano con
la GES.CA.L. o con la regione a seconda dei programmi
di rispettiva pertinenza.
5. I comuni sono tenuti a richiedere i relativi finanziamenti.
6. Sarà esercitata la rivalsa delle somme anticipate
nei confronti dei comuni e delle amministrazioni obbligate
anche nel caso di opere costruite con fondi della gestione
case per lavoratori prima che le amministrazioni siano
ammesse ai contributi.
Art.65
1. Fino all'entrata in vigore delle norme delegate previste
dal precedente art.8, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta dei Ministri per i lavori pubblici
e per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti il
Ministro per il tesoro e una commissione composta da
dieci senatori e da dieci deputati nominati dai presidenti
delle rispettive assemblee, sono emanate, entro sei
mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme
per l'assegnazione e la revoca, nonché per la
determinazione e la revisione dei canoni di locazione
degli alloggi di edilizia economica e popolare, compresi
quelli di cui alla legge 14-2-1963, n.60, e successive
modificazioni, secondo i criteri indicati alle lettere
g) ed h) del citato art.8. Fino all'emanazione del
decreto sopra indicato è sospesa ogni procedura
di sfratto e nessun aumento degli attuali canoni è
consentito.
2. Tali norme si applicheranno anche agli alloggi dei
programmi in corso e per i quali non sia stato emanato
il bando di concorso alla data di entrata in vigore
del decreto.
3. Le graduatorie formate dalle commissioni provinciali
per l'assegnazione degli alloggi e dei prestiti della
gestione case per lavoratori sono definitive a seguito
della decisione delle commissioni stesse sulle opposizioni
proposte dai concorrenti.
Art.66
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano,
in quanto compatibili, anche ai programmi della gestione
case per lavoratori in corso di attuazione.
2. Tutte le agevolazioni ed esenzioni previste dall'art.33
della legge 14-2-1963, n.60, e successive norme regolamentari,
sono estese alle abitazioni, ai fabbricati e alle opere
comunque realizzate in base al presente titolo, salvo
i maggiori benefici previsti da vigenti disposizioni
legislative.
Artt.67/69
(Si omettono perché inerenti norme sulla copertura
finanziaria dei programmi).
Art.70
1. Per le regioni a statuto speciale aventi competenza
in materia di edilizia popolare, nonché per
le province autonome di Trento e Bolzano, il CIPE stabilisce
- su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di
concerto con il Ministro per il tesoro - le quote degli
stanziamenti di cui alla presente legge da devolvere
ai suddetti enti e da iscriversi nei rispettivi bilanci.
2. Tali quote sono utilizzate per le finalità
previste dalla presente legge.
3. Tutte le agevolazioni ed esenzioni concernenti l'edilizia
abitativa sono estese alle abitazioni, ai fabbricati
e alle opere comunque realizzate in base a leggi delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e Bolzano nell'ambito della loro competenza
in materia di edilizia popolare.
Art.71
1. Le cooperative edilizie che beneficiano dei contributi
previsti dalla presente legge devono essere rette e
disciplinate dai princìpi della mutualità,
senza fini di speculazione privata e devono essere
costituite esclusivamente da soci aventi i requisiti
soggettivi necessari per essere assegnatari di alloggi
economici e popolari ai sensi delle disposizioni vigenti
in materia, e che siano iscritti nei ruoli dell'imposta
complementare per un reddito imponibile annuo non superiore
a 4 milioni di lire.
Sono fatte salve le particolari disposizioni di cui
alla legge 14-2-1963 n.60.
Titolo V
EDILIZIA AGEVOLATA E CONVENZIONATA - AGEVOLAZIONI FISCALI
Art.72
1. Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato
a concedere un contributo nel pagamento degli interessi
dei mutui contratti dai privati, dalle cooperative
e dagli enti pubblici che ottengano, ai sensi della
presente legge, le concessioni, in superficie delle
aree comprese nei piani di zona per l'edilizia economica
e popolare.
2. <<Tale contributo è concesso nella misura
occorrente affinché i mutuatari non vengano
gravati, per interessi, diritti, commissioni, anche
per l'eventuale perdita relativa al collocamento delle
cartelle, nonché per oneri fiscali e vari e
per spese accessorie, in misura superiore al 3% annuo,
pari all'1,5% semestrale, oltre il rimborso del capitale,
se enti pubblici o cooperative a proprietà indivisa
il cui statuto preveda il divieto di cessione in proprietà
degli alloggi e l'obbligo del trasferimento degli stessi
al competente Istituto autonomo per le case popolari
in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa;
e nella misura del 4%, pari al 2% semestrale, oltre
il rimborso del capitale, se cooperative a proprietà
divisa, o prive dei requisiti statutari di cui al presente
comma, o se privati.
3. Gli anzidetti mutui a tasso agevolato, ammortizzabili
entro il termine massimo di 25 anni, possono essere
concessi dagli istituti di credito fondiario ed edilizio
e dalle casse di risparmio, anche in deroga a disposizioni
legislative e statuarie, fino all'importo massimo del
90% della spesa riconosciuta per l'acquisizione dell'area
e la realizzazione delle costruzioni a favore degli
enti pubblici e delle cooperative a proprietà
indivisa che abbiano i requisiti statutari di cui al
comma precedente, e fino al 75% negli altri casi>>
(così modificato dall'art.10 della L.166/75,
e dall'art.6-bis L.492/75).
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
a tutte le operazioni di mutuo agevolato.
5. I mutui stessi sono garantiti da ipoteca di primo
grado e usufruiscono della garanzia integrativa dello
Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli
interessi.
6. La garanzia dello Stato diventerà operante
entro 120 giorni dalla conclusione dell'esecuzione
immobiliare nei confronti del mutuatario inadempiente
ove l'istituto mutuante dovesse restare insoddisfatto
del suo credito e ciò purché l'istituto
stesso abbia iniziato l'esecuzione entro un anno dal
verificarsi dell'insolvenza.
7. Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia dello
Stato graveranno su apposito capitolo da istituirsi
nello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l'esercizio 1971 e successivi.
8. La garanzia dello Stato continuerà a sussistere
qualora, dopo la stipulazione del contratto condizionato
di mutuo ed essendo intervenute erogazioni da parte
dell'istituto mutuante, sopravvenisse la perdita dei
requisiti prescritti dalla presente legge.
9. Per la determinazione e la erogazione dei contributi
statali si applicano, in quanto compatibili, le norme
del decreto legge 6-9-1965, n.1022, convertito nella
legge 1-11-1965, n.1179, e successive modifiche ed
integrazioni.
10. Per la concessione dei contributi statali è
autorizzato il limite di impegno di 2 mila milioni
per l'anno 1972 e di 2 mila milioni per l'anno 1973
a valere sugli stanziamenti previsti dalla lettera
a) dell'art.67 della presente legge.
11. Per gli anni successivi, con la legge di approvazione
del bilancio dello Stato, sarà fissato annualmente
il limite degli ulteriori impegni da assumere per l'applicazione
del presente articolo.
Art.73
1. L'esenzione dall'imposta sui fabbricati si applica
per un periodo di 25 anni per gli edifici realizzati
su aree date in concessione ai sensi dell'art.35 e
per un periodo di 15 anni per quelli realizzati su
aree cedute in proprietà ai sensi dello stesso
articolo.
Art.74
1. Gli atti di trasferimento della proprietà
delle aree previste dal Titolo III della presente legge
nonché gli atti di concessione del diritto di
superficie sulle aree stesse sono soggetti all'imposta
fissa minima di registro e sono esenti da imposta ipotecaria.
Art.75
1. Tutti gli atti di cessione gratuita delle aree a
favore dei comuni o loro consorzi sono soggetti alla
imposta fissa minima di registro e sono esenti da imposta
ipotecaria.
(c) 1996 Note's