[Note's] LEGGE 29 NOVEMBRE 1977, N.891 (stralcio) (*)

(G.U. 12-12-1977, n.337)

NORME PER IL RIFINANZIAMENTO DEL PIANO DEGLI ASILI-NIDO E MODIFICA DELLA LEGGE ISTITUTIVA 6 DICEMBRE 1971, N.1044

(*) Si riportano solo gli articoli di maggior interesse tecnico.

Art.1.
Al fine di assicurare il completamento del piano degli asili nido previsto dalla legge 6-12-1971, n.1044, è istituito a favore delle regioni uno speciale <<Fondo integrativo per gli asili nido>> da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

Art.2.
Lo speciale fondo di cui all'art.1 viene alimentato:
a) dai contributi di cui all'art.8 della legge 6-12-1971, n.1044, dovuti a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1976, che l'INPS verserà trimestralmente al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate;
b) da un contributo a carico dello Stato sul bilancio 1978 per complessivi 20 miliardi.

Art.3.
Gli eventuali residui passivi del fondo istituito con la legge 6-12-1971, n.1044, non impegnati alla data del 31 dicembre 1976 ed i residui attivi non riscossi alla stessa data e limitatamente alla parte eccedente gli impegni assunti, sono destinati, in aumento, al fondo integrativo per l'esercizio 1977.

Art.5.
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'esercizio 1977, ed entro il 28 febbraio per gli esercizi successivi, il Ministero della sanità, sentita la commissione interregionale di cui all'art.13 della legge 16-5-1970, n.281, provvede con proprio decreto a ripartire il fondo di cui all'art.1, in base al fabbisogno e all'effettivo stato di attuazione del piano.

Art.6.
La regione annualmente, entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al precedente art.5, provvede a fissare:
a) l'entità dei contributi da concedere ai comuni per le spese di costruzione, riattamento, impianto ed arredamento degli asili nido previsti dal piano regionale adottato in attuazione della legge 6-12-1971, n.1044;
b) l'entità dei contributi da concedere ai comuni per la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili-nido, tenendo conto tra l'altro sia della ricettività degli asili-nido, sia delle condizioni socio-economiche locali.
I contributi di cui alla lettera b), primo comma, del presente articolo vengono erogati con preferenza a quegli asili-nido gestiti dagli enti locali realizzati con il contributo della legge 6-12-1971, n.1044, nonché agli asili-nido gestiti dagli enti locali.

Art.7.
Ai comuni che hanno ottenuto i contributi di cui alla lettera a) dell'art.6 della presente legge la Cassa depositi e prestiti, su domanda del comune corredata da attestazione della regione certificante la intervenuta adozione e regolarità degli atti dovuti, concederà il mutuo necessario al completo finanziamento dell'opera, compreso l'acquisto dell'area.




Indice Argomento

Indice Principale


(c) 1996 Note's