(G.U. 12-12-1977, n.337)
NORME PER IL RIFINANZIAMENTO DEL PIANO DEGLI ASILI-NIDO E MODIFICA DELLA LEGGE ISTITUTIVA 6 DICEMBRE 1971, N.1044
(*) Si riportano solo gli articoli di maggior interesse tecnico.
Art.1.
Al fine di assicurare il completamento del piano degli
asili nido previsto dalla legge 6-12-1971, n.1044,
è istituito a favore delle regioni uno speciale
<<Fondo integrativo per gli asili nido>>
da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione
della spesa del Ministero della sanità.
Art.2.
Lo speciale fondo di cui all'art.1 viene alimentato:
a) dai contributi di cui all'art.8 della legge 6-12-1971,
n.1044, dovuti a decorrere dal periodo di paga successivo
a quello in corso alla data del 31 dicembre 1976, che
l'INPS verserà trimestralmente al bilancio dello
Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato
di previsione delle entrate;
b) da un contributo a carico dello Stato sul bilancio
1978 per complessivi 20 miliardi.
Art.3.
Gli eventuali residui passivi del fondo istituito con
la legge 6-12-1971, n.1044, non impegnati alla data
del 31 dicembre 1976 ed i residui attivi non riscossi
alla stessa data e limitatamente alla parte eccedente
gli impegni assunti, sono destinati, in aumento, al
fondo integrativo per l'esercizio 1977.
Art.5.
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, per l'esercizio 1977, ed entro il 28 febbraio
per gli esercizi successivi, il Ministero della sanità,
sentita la commissione interregionale di cui all'art.13
della legge 16-5-1970, n.281, provvede con proprio
decreto a ripartire il fondo di cui all'art.1, in base
al fabbisogno e all'effettivo stato di attuazione del
piano.
Art.6.
La regione annualmente, entro sessanta giorni dalla
emanazione del decreto di cui al precedente art.5,
provvede a fissare:
a) l'entità dei contributi da concedere ai comuni
per le spese di costruzione, riattamento, impianto
ed arredamento degli asili nido previsti dal piano
regionale adottato in attuazione della legge 6-12-1971,
n.1044;
b) l'entità dei contributi da concedere ai comuni
per la gestione, il funzionamento e la manutenzione
degli asili-nido, tenendo conto tra l'altro sia della
ricettività degli asili-nido, sia delle condizioni
socio-economiche locali.
I contributi di cui alla lettera b), primo comma, del
presente articolo vengono erogati con preferenza a
quegli asili-nido gestiti dagli enti locali realizzati
con il contributo della legge 6-12-1971, n.1044, nonché
agli asili-nido gestiti dagli enti locali.
Art.7.
Ai comuni che hanno ottenuto i contributi di cui alla
lettera a) dell'art.6 della presente legge la Cassa
depositi e prestiti, su domanda del comune corredata
da attestazione della regione certificante la intervenuta
adozione e regolarità degli atti dovuti, concederà
il mutuo necessario al completo finanziamento dell'opera,
compreso l'acquisto dell'area.
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