ATTIVITA' DI CUI AL PUNTO 87 DELL'ALLEGATO AL DECRETO INTERMINISTERIALE 27-9-1965, N.1973 << DEPOSITI E GRANDI MAGAZZINI DI VENDITA DI ABITI, BIANCHERIA, MAGLIERIA ED ALTRI SIMILI INDUMENTI; GRANDI EMPORI PER LA VENDITA DI OGGETTI DI GENERE VARIO; SUPERMERCATI >> - PROCEDURA DA SEGUIRE PER LA ISTRUTTORIA DELLE RELATIVE PRATICHE.
Come č noto questo Ministero, con Circolare n.75
del 3-7-1967 e con lettera circolare n.5210/4118/4
del 17-2-1975, ha emanato i criteri di sicurezza che
devono essere applicati, ai fini della prevenzione
incendi, alle attivitā elencate al punto 97
dell'allegato al Decreto Interministeriale 27-9-1965,
n.1973 <<Depositi e grandi magazzini di vendita
di abiti, biancheria, maglieria ed altri simili indumenti;
grandi empori per la vendita di oggetti di genere vario;
supermercati>>.
Per meglio uniformare le misure di sicurezza riguardanti
le attivitā di che trattasi, fu disposto, tra
l'altro, che da parte dei Comandi Provinciali VV.F.
fosse preventivamente acquisito il parere di questo
Ministero.
Rilevato che nel periodo di applicazione delle norme
predette si č riscontrato un sufficiente grado
di uniformitā nell'applicazione delle norme
stesse si dispone che le pratiche riguardanti le attivitā
di che trattasi siano trattate direttamente dai Comandi
senza richiedere il preventivo parere del Ministero.
Ove tuttavia non risulti possibile l'integrale applicazione
delle disposizioni di sicurezza emanate sull'argomento,
i Comandi stessi potranno proporre a questo Ministero
soluzioni alternative atte a conferire un equivalente
grado di sicurezza.
(c) 1996 Note's