LEGGE 27 MAGGIO 1975, N.166 "NORME PER INTERVENTI STRAORDINARI DI EMERGENZA PER L'ATTIVITA' EDILIZIA" - DECRETO MINISTERIALE 5 LUGLIO 1975 "MODIFICAZIONE ALLE ISTRUZIONI MINISTERIALI 20 GIUGNO 1896 RELATIVAMENTE ALL'ALTEZZA MINIMA ED AI REQUISITI IGIENICO-SANITARI PRINCIPALI DEI LOCALI D'ABITAZIONE".
L'art.19 della legge 27-5-1975, n.166 e l'art.5 del
D.M. 5-7-1975 consentono la realizzazione, nei fabbricati
ad uso civile, di scale senza finestrature sull'esterno,
a condizione che "risultino adeguatamente garantite
tutte le condizioni di sicurezza".
Al riguardo, questo Ministero ritiene che le condizioni
di sicurezza contro i rischi d'incendio e di panico
possano essere adeguatamente garantite con la realizzazione
di scale a prova di fumo del tipo interno, come definito
nell'allegato "A" alla lettera circolare
n.27030/4122/1 del 21-10-1974 (scala racchiusa entro
gabbia, costituita da pareti contigue resistenti al
fuoco ed avente l'accesso, per ogni piano, da disimpegno
aerato a mezzo di condotte di ventilazione di adeguata
sezione, sfocianti al di sopra della copertura della
gabbia medesima).
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