SERVIZI ANTINCENDI NEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI, DEPOSITI E SIMILI. CHIARIMENTI.
Per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza,
nel richiamare l'attenzione sulle disposizioni che
disciplinano la istituzione dei servizi antincendi
all'interno di industrie o depositi pericolosi, si
danno in appresso alcuni chiarimenti intesi a conseguire
uniformità di applicazione delle disposizioni
stesse ed in particolare del disposto dell'art.12 della
legge 13-5-1961, n.469.
Come e noto, l'art.2, lettera c) della legge citata
prescrive che <<Spetta al Ministero dell'Interno
provvedere alla determinazione degli stabilimenti industriali,
depositi e simili tenuti ad istituire un proprio servizio
di prevenzione ed estinzione incendi, specificando
la dotazione minima di personale e di materiale per
detto servizio, nonché le relative caratteristiche
tecniche>>, mentre l'art.12, lettera i) della
stessa legge prescrive che <<I Comandi provinciali
propongono al Ministero dell'Interno quali stabilimenti
industriali, depositi e simili debbano avere servizi
propri di prevenzione ed estinzione degli incendi,
ed esercitano la vigilanza ed il controllo su detti
servizi al fine di assicurarne l'efficienza ed il normale
funzionamento>>.
Ciò premesso questo Ministero, sentito al riguardo
anche il parere di un'apposita Commissione costituita
da tecnici del Corpo, per univocità di indirizzo
e per chiarezza interpretativa della norma ritiene
che, nell'applicazione dell'art.2 della citata legge,
per quanto concerne l'organizzazione del servizio antincendi
negli stabilimenti industriali, depositi e simili,
debbano essere precisati i seguenti criteri:
1) il personale facente parte della squadra antincendi
può espletare anche altre mansioni, oltre a
quelle inerenti il servizio antincendio, purché
non siano pregiudicate la tempestività e l'efficacia
dell'intervento;
2) all'organizzazione ed al funzionamento del servizio
di prevenzione ed estinzione degli incendi deve essere
preposta una persona idonea allo svolgimento dei seguenti
compiti:
- provvedere all'organizzazione e all'addestramento
delle squadre antincendio, al controllo e alla manutenzione
delle attrezzature antincendio e, in collaborazione
con la direzione tecnica dello stabilimento, all'applicazione
delle misure di prevenzione incendi;
- attuare i programmi di preparazione tecnica delle
squadre antincendio predisposti dai Comandi Provinciali
dei Vigili del fuoco;
- predisporre, in collaborazione con il Comando Provinciale
dei Vigili del fuoco, i piani di primo intervento in
base ai rischi ipotizzabili;
- in caso di sinistro, collaborare con il comandante
dei reparti di intervento dei Vigili del fuoco.
3) a norma delle disposizioni vigenti il Comando Provinciale
dei Vigili del fuoco eserciterà il controllo
su detto servizio al fine di assicurarne l'efficienza
ed il normale funzionamento curando altresì
la preparazione tecnica del personale preposto al servizio
stesso.
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