IMPIANTI DI CUCINA E DI LAVAGGIO-STOVIGLIE FUNZIONANTI A GAS METANO O A G.P.L., A SERVIZIO DI RISTORANTI, MENSE COLLETTIVE, ALBERGHI, OSPEDALI E SIMILI.
Questo Ispettorato ha esaminato il quesito rivolto in
merito alle disposizioni da osservarsi per gli impianti
di cucina e di lavaggio-stoviglie, funzionanti a gas
metano o a g.p.l. installati in ristoranti, mense collettive,
alberghi, ospedali e simili.
Al riguardo si conferma che agli impianti suddetti di
nuova installazione, alimentati a gas metano si applicano
le prescrizioni contenute nella Circolare n.68 del
25-11-1969 e successivi chiarimenti, mentre agli impianti
alimentati a g.p.l. si applicano le disposizioni contenute
nella lettera-circolare n.412/4183 del 6-2-1975.
Possono essere ammesse comunicazioni tra i locali contenenti
impianti termici di che trattasi e altri locali pertinenti
(sale da pranzo, ecc.) tramite filtri a prova di fumo
definiti con lettera-circolare n.27030/4122/1 del 21-10-1974,
pag. 2, lettera d).
Per gli impianti esistenti, ove non sia ragionevolmente
possibile l'integrale applicazione di tali disposizioni,
potranno essere proposte a questo Ministero soluzioni
alternative che possano conferire agli impianti un
equivalente grado di sicurezza.
(c) 1996 Note's