CHIARIMENTI RIGUARDANTI L'APPLICAZIONE DEI PUNTO 97 DELL'ELENCO ALLEGATO AL DECRETO INTERMINISTERIALE N.1973 DEL 27-9-1865 - PARZIALI MODIFICHE ALLA CIRCOLARE N.75 DEL 3-7-1967.
Sono pervenuti a questo Ministero, da parte di alcuni
Comandi Provinciali VV.FF., quesiti riguardanti la
regolamentazione delle attività commerciali
sia in relazione alla classificazione di cui all'elenco
allegato al D.I. n.1973 del 27-9-1965, sia in relazione
alle definizioni e limiti dei singoli esercizi.
Per quanto concerne la specificazione delle attività
riportate al n.97 dell'elenco suddetto, sotto le indicazioni
generiche di <<....grandi magazzini di vendita
di abiti, biancheria, maglieria ed altri simili indumenti,
grandi empori per la vendita di oggetti di genere vario,
supermercati>>, devono intendersi tutte le attività
commerciali di vendita di prodotti combustibili o in
prevalenza combustibili svolgentesi in edifici o locali
ove si preveda un'affluenza di persone che possono
dar luogo ad un affollamento tale da creare rischi
di panico in caso di incendio o di incidente di altra
natura.
Pertanto gli esercizi commerciali svolgenti le dette
attività, ai fini delle presenti disposizioni,
sono classificati in:
1) Grandi magazzini: empori al dettaglio che raggruppano
in assortimenti organizzati un'ampia e completa gamma
di articoli;
2) Supermercati alimentari: unità di vendita
al dettaglio con un assortimento completo di tutti
i prodotti alimentari di normale e diffusa domanda,
integrati da un limitato numero di articoli non alimentari
di più corrente consumo;
3) Ipermercati e centri commerciali: grandi unità
di vendita al dettaglio o raggruppamento di grandi
unità normalmente sviluppatesi su uno o due
piani di superficie notevolmente superiore alle dimensioni
tradizionali dei grandi magazzini;
4) Supermercati e aziende specialistiche: unità
di vendita al dettaglio di varie dimensioni indirizzate
prevalentemente, su un unico settore merceologico.
Rientrano tra gli altri in questo gruppo i supermercati
del mobile o complessi commerciali per la vendita di
mobili e arredi ed i complessi di vendita di tessuti,
abiti, biancheria e abbigliamento in genere.
5) Grandi magazzini e supermercati all'ingrosso: unità
di vendita all'ingrosso che comprendono i prodotti
di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4).
Non rientrano nella predetta classificazione e pertanto
non sono soggetti alle visite e ai controlli di prevenzione
incendi da parte dei Comandi Provinciali VV.F., gli
esercizi commerciali di cui sopra la cui superficie
globale di vendita sia inferiore a 400 mq.
A parziale modifica della Circolare n.75 del 3-7-1967
ed in attesa che venga emanata una nuova normativa,
si dispone che i Comandi Provinciali VV.FF. si attengano
ai seguenti criteri per la determinazione del massimo
affollamento ipotizzabile per la predisposizione di
un sistema organizzato delle vie di uscita.
DENSITA' DI AFFOLLAMENTO
1. - PER GRANDI MAGAZZINI E SUPERMERCATI ALIMENTARI:
a) - 0,4 persone/mq per il piano interrato e piano terra;
b) - 0,2 persone/mq per i piani superiori;
c) - 0,1 persone/mq per le aree adibite ad uffici e
servizi.
2. - PER IPERMERCATI E CENTRI COMMERCIALI:
a) - 0,2 persone/mq per le aree adibite a vendita;
b) - 0,05 persone/mq per le aree adibite ad uffici e
servizi.
3. - PER IPERMERCATI E AZIENDE SPECIALISTICHE:
3.1. - Aziende specialistiche:
a) - 0,01 persone/mq per i piani interrati e piani terra;
b) - 0,05 persone/mq per i piani superiori;
c) - 0,05 persone/mq per le aree adibite ad uffici e
servizi.
3.2. - Supermercati di mobili e di arredi - esercizi
commerciali all'ingrosso:
a) - 0,05 persone/mq per i piani interrati e piani terra;
b) - 0,04 persone/mq per i piani superiori;
c) - 0,05 persone/mq per le aree adibite ad uffici e
servizi.
CAPACITA' DI DEFLUSSO
1) - 50 per il piano terra;
2) - 37,5 per i piani interrati;
3) - 33 per i piani superiori di edifici a più
di tre piani fuori terra;
4) - 37,5 per i piani superiori di edifici a tre piani
fuori terra.
LARGHEZZA DELLE VIE DI USCITA
Le vie di uscita devono essere dimensionate in funzione
del massimo affollamento ipotizzabile.
La larghezza delle vie di uscita deve essere multipla
del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (m.1,20)
con tolleranza non superiore all'8%. La misurazione
della larghezza delle uscite sarà eseguita nel
punto più stretto della luce.
E' consentito che una stessa scala serva più
piani. In tal caso la larghezza della scala sarà
commisurata:
- per edifici a 3 piani fuori terra, alla somma delle
capacità di deflusso del 2o e 1o piano;
- per edifici a più piani fuori terra, alla somma
delle capacità di deflusso dell'ultimo e penultimo
piano quando la capacità di deflusso da ogni
piano sottostante rimanga uguale a quella dell'ultimo
e penultimo piano. Per capacità di deflusso
maggiore dei piani sottostanti la larghezza, a partire
da tali piani, dovrà essere pari alla somma
delle due capacità massime.
Se la scala serve anche il piano interrato la larghezza
del pianerottolo del piano terreno e della porta di
uscita al livello stradale deve essere uguale alla
somma delle larghezze della rampa a servizio dei piani
fuori terra e quella del piano interrato.
Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni
valgono le definizioni di cui alla lettera-circolare
del 21-10-1974 protocollo n.27030/4122/1, che in appresso
si riportano:
- VIE DI USCITA. Percorso orizzontale e/o sub-verticale
che conduce da un punto interno qualsiasi dell'edificio
all'esterno, su strada pubblica o in luogo sicuro.
Il percorso può comprendere corsie, corridoi,
spazi di locali intermedi, vani di porte di accesso
alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e
passaggi.
- MODULO DI USCITA. Unità di misura della larghezza
delle vie di uscita. Esprime la larghezza media occupata
da una persona e si assume uguale a m.0,60.
- DENSITA' DI AFFOLLAMENTO. Massimo numero prevedibile
di persone presenti per unità di superficie
lorda del pavimento (persone/mq).
- MASSIMO AFFOLLAMENTO IPOTIZZABILE. Massimo numero
prevedibile di persone presenti a qualsiasi titolo
in ogni piano dell'edificio. E' determinato dal prodotto
della densità di affollamento per la superficie
lorda del pavimento.
- SUPERFICIE LORDA. Superficie lorda del pavimento di
qualsiasi piano è la superficie del piano o
parte di esso compresa entro il perimetro esterno dei
muri o pareti delimitanti il piano stesso o parte di
esso.
- CAPACITA' DI DEFLUSSO E DI SFOLLAMENTO. Numero massimo
consentito di persone che possono defluire attraverso
un'uscita di "modulo uno".
(c) 1996 Note's