IMPIANTI DI CUCINA E DI LAVAGGIO STOVIGLIE FUNZIONANTI A GASOLIO, A GAS METANO E/O A G.P.L. A SERVIZIO DI RISTORANTI, MENSE COLLETTIVE, ALBERGHI, OSPEDALI E SIMILI.
Alcuni Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco hanno
rappresentato le difficoltà derivanti dall'applicazione
delle disposizioni contenute nella Circolare n.73 del
29-7-1971 e nelle Lettere-Circolari n.27030/4122/1
del 21-10-1974, n.412/4183 del 6-2-1975 e n.3355/4183
del 6-3-1975, concernenti la contiguità e le
comunicazioni tra i locali contenenti gli impianti
indicati in oggetto e quelli destinati alla consumazione
dei pasti o comunque a permanenza di persone.
Ciò premesso, esaminati i problemi connessi con
una diversa soluzione del caso prospettato, sentiti
i pareri espressi dagli Ispettorati Regionali ed Interregionali
dei Vigili del Fuoco, tenuto conto del fatto che, durante
l'esercizio, gli impianti risultano permanentemente
presidiati, le norme disciplinanti gl'impianti indicati
in oggetto sono così modificate per quanto concerne
la contiguità e le comunicazioni:
- gli impianti di cucina e lavaggio stoviglie possono
essere installati in ambienti sottostanti, contigui
e comunicanti con quelli destinati alla consumazione
dei pasti e/o a permanenza di persone, alle seguenti
condizioni:
1) le aperture di comunicazione devono essere munite
di porte a tenuta di fumo tenute chiuse da apposito
congegno a funzionamento automatico oppure chiudibili,
in caso di incendio, da dispositivo azionato da rivelatore
di fumo;
2) i locali destinati a contenere i predetti impianti
devono essere provvisti di una o più superfici
di aerazione di superficie non inferiore ad 1/20 della
superficie in pianta del locale con un minimo di 0,50
mq. Nel caso di alimentazione a g.p.l., delle predette
superfici almeno un terzo deve essere posto nella parte
inferiore delle pareti esterne;
3) l'installazione degli impianti di che trattasi nello
stesso ambiente destinato al consumo dei pasti è
consentita purché l'intero locale sia realizzato
in conformità di quanto stabilito ai precedenti
punti 1) e 2);
4) ciascun bruciatore - come previsto dalla Lettera-Circolare
n.5038/4183 del 9-4-1975 - dovrà essere munito
di <<rubinetto valvolato>> comandato da
meccanismo a termocoppia o equivalente, contempo massimo
di intervento di 60 sec. per la intercettazione del
flusso gassoso in caso di spegnimento della fiamma.
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