LEGGE 1o NOVEMBRE 1985 N.1179 - QUESITI SUI VINCOLI ALL'ALIENAZIONE DEGLI ALLOGGI E SULLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI
Sono stati rivolti da alcuni uffici quesiti intesi a
conoscere se il subentrante in un immobile costruito
con le provvidenze della legge 1-11-1965, n.1179, debba
possedere gli stessi requisiti previsti dalla legge
che ha regolato l'assegnazione originaria oppure quelli
della legge in vigore al momento in cui si verifica
il subentro.
Altro quesito ancora è quello relativo alla interpretazione
da dare al disposto dell'art.5 della legge 8-8-1977,
n.513, riguardante il riferimento alla dichiarazione
dei redditi.
Quanto al quesito del subentro si fa presente innanzitutto
che devesi aver riguardo all'art.12 della legge 1-11-1965,
n.1179.
Tale articolo pone un vincolo temporale, pari ad un
quinquennio, decorrente dall'assegnazione o dall'acquisto,
durante il quale l'alloggio deve essere occupato dall'assegnatario
o dall'acquirente originario o direttamente o a mezzo
di coniuge o parenti sino al secondo grado. Durante
tale quinquennio è vietata sia la locazione
dell'alloggio sia la sua alienazione.
Nell'ipotesi di sopravvenienza, durante il quinquennio,
di gravi motivi che pongano l'assegnatario o l'acquirente
nella necessità di locare o alienare, dovrà
porsi in atto la procedura di cui al quarto comma del
ripetuto art.12.
Ove si verifichi sia nell'una come nell'altra ipotesi
un subentro nella titolarità sull'alloggio oggetto
dell'agevolazione, quest'ultima può permanere
qualora il nuovo assegnatario od acquirente abbia i
requisiti, da accertarsi al momento del subentro, richiesti
dal legislatore, altrimenti, sempre in ossequio al
citato art.12, primo comma, il mutuo dovrà essere
estinto con la conseguente rispettiva riduzione del
contributo statale concesso al Sodalizio o all'Impresa.
In tale ipotesi trova piena applicazione quanto a suo
tempo comunicato con lettera circolare 87/C del 15-3-1983.
Naturalmente i requisiti dovranno essere quelli previsti
dalla normativa in base alla quale l'agevolazione stessa
è stata concessa a favore dell'assegnatario
originario, ivi compreso il limite reddituale, onde
non apportare variazioni oltre quelle dell'intestazione
del mutuo stesso.
In ordine al quesito sulla interpretazione da dare al
disposto dell'art.5 della legge 8-8-1977, n.513, ritiene
questo Segretariato che le varie dizioni, inserite
nelle norme che si sono succedute nel tempo su tale
argomento (art.8, L.1179/65; art.10, L.492/75) sono
state influenzate dalle disposizioni fiscali al momento
vigenti, e nella sostanza tutte intendono riferirsi
al reddito che ufficialmente deve essere preso in considerazione
nel momento temporale in cui avvengono le assegnazioni
o gli acquisti degli alloggi.
In sintesi l'art.5 della legge 8-8-1977, n.513, applicabile
dall'entrata in vigore della legge stessa, deve ritenersi
innovativo in quanto, ai fini dell'accertamento della
posizione reddituale complessiva familiare degli assegnatari
od acquirenti, prescrive che si faccia riferimento
al reddito dichiarato nell'anno antecedente a quello
in cui è stata effettuata l'assegnazione o l'acquisto
dell'alloggio.
Nel caso di assegnazioni e acquisti di alloggi effettuati
antecedentemente all'entrata in vigore della legge
8-8-1977, n.513, il reddito complessivo familiare da
verificare ai fini dell'ammissione alle agevolazioni
è quello dichiarato precedentemente alla data
di assegnazione o di acquisto.
(c) 1996 Note's