[Note's] CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 26 APRILE 1984, N.106/L.C.

LEGGE 1o NOVEMBRE 1985 N.1179 - QUESITI SUI VINCOLI ALL'ALIENAZIONE DEGLI ALLOGGI E SULLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI

Sono stati rivolti da alcuni uffici quesiti intesi a conoscere se il subentrante in un immobile costruito con le provvidenze della legge 1-11-1965, n.1179, debba possedere gli stessi requisiti previsti dalla legge che ha regolato l'assegnazione originaria oppure quelli della legge in vigore al momento in cui si verifica il subentro.
Altro quesito ancora è quello relativo alla interpretazione da dare al disposto dell'art.5 della legge 8-8-1977, n.513, riguardante il riferimento alla dichiarazione dei redditi.
Quanto al quesito del subentro si fa presente innanzitutto che devesi aver riguardo all'art.12 della legge 1-11-1965, n.1179.
Tale articolo pone un vincolo temporale, pari ad un quinquennio, decorrente dall'assegnazione o dall'acquisto, durante il quale l'alloggio deve essere occupato dall'assegnatario o dall'acquirente originario o direttamente o a mezzo di coniuge o parenti sino al secondo grado. Durante tale quinquennio è vietata sia la locazione dell'alloggio sia la sua alienazione.
Nell'ipotesi di sopravvenienza, durante il quinquennio, di gravi motivi che pongano l'assegnatario o l'acquirente nella necessità di locare o alienare, dovrà porsi in atto la procedura di cui al quarto comma del ripetuto art.12.
Ove si verifichi sia nell'una come nell'altra ipotesi un subentro nella titolarità sull'alloggio oggetto dell'agevolazione, quest'ultima può permanere qualora il nuovo assegnatario od acquirente abbia i requisiti, da accertarsi al momento del subentro, richiesti dal legislatore, altrimenti, sempre in ossequio al citato art.12, primo comma, il mutuo dovrà essere estinto con la conseguente rispettiva riduzione del contributo statale concesso al Sodalizio o all'Impresa.
In tale ipotesi trova piena applicazione quanto a suo tempo comunicato con lettera circolare 87/C del 15-3-1983.
Naturalmente i requisiti dovranno essere quelli previsti dalla normativa in base alla quale l'agevolazione stessa è stata concessa a favore dell'assegnatario originario, ivi compreso il limite reddituale, onde non apportare variazioni oltre quelle dell'intestazione del mutuo stesso.
In ordine al quesito sulla interpretazione da dare al disposto dell'art.5 della legge 8-8-1977, n.513, ritiene questo Segretariato che le varie dizioni, inserite nelle norme che si sono succedute nel tempo su tale argomento (art.8, L.1179/65; art.10, L.492/75) sono state influenzate dalle disposizioni fiscali al momento vigenti, e nella sostanza tutte intendono riferirsi al reddito che ufficialmente deve essere preso in considerazione nel momento temporale in cui avvengono le assegnazioni o gli acquisti degli alloggi.
In sintesi l'art.5 della legge 8-8-1977, n.513, applicabile dall'entrata in vigore della legge stessa, deve ritenersi innovativo in quanto, ai fini dell'accertamento della posizione reddituale complessiva familiare degli assegnatari od acquirenti, prescrive che si faccia riferimento al reddito dichiarato nell'anno antecedente a quello in cui è stata effettuata l'assegnazione o l'acquisto dell'alloggio.
Nel caso di assegnazioni e acquisti di alloggi effettuati antecedentemente all'entrata in vigore della legge 8-8-1977, n.513, il reddito complessivo familiare da verificare ai fini dell'ammissione alle agevolazioni è quello dichiarato precedentemente alla data di assegnazione o di acquisto.




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