ATTUAZIONE DELL'ART. 44 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N.457.
L'art.44 della legge 457/78 dispone che i mutui concessi
per la realizzazione di programmi costruttivi localizzati
su aree concesse in diritto di superficie in piani
di zona di cui alla legge 167/1962 usufruiscono della
garanzia sussidiaria dello Stato per il rimborso integrale
del capitale, degli interessi ed oneri concessi.
La ratio della norma è da ricercarsi nella necessità
di garantire appieno gli istituti mutuanti in caso
di insolvenza dei soggetti che realizzano interventi
edilizi, privi di contributo dello Stato, su aree concesse
in diritto di superficie, per i quali l'alea degli
Istituti stessi appare eccessiva perché non
possono iscrivere ipoteca sull'area stessa in quanto
di proprietà del Comune, anche se il diritto
di superficie è anch'esso capace di ipoteca
che però è soggetta ad estinguersi in
caso di devoluzione della superficie al proprietario
del suolo (art.2810, n.3 e 2186 codice civile).
Poiché da parte di alcuni enti sono state sollevate
perplessità sulle conseguenze dell'applicazione
della norma indicata nel senso che con la entrata in
vigore dell'art.44 surrichiamato siano state implicitamente
abrogate le disposizioni generali che disciplinano
la concessione dei mutui ordinari per la costruzione
di abitazioni con area concessa in proprietà
dai Comuni nell'ambito dei piani di cui alla legge
18-4-1962, n.167 e successive modifiche ed integrazioni,
l'argomento è stato portato all'esame del Comitato.
Detto organo ha espresso il parere che l'entrata in
vigore dell'art.44 della legge n.457 non può
aver avuto l'effetto di abrogare implicitamente le
generali disposizioni che disciplinano la concessione
dei mutui ordinari per la realizzazione di programmi
edilizi su aree comprese nei piani della legge n.167
e concesse in proprietà.
Tale interpretazione è altresì suffragata
anche dall'ultimo comma dello stesso art.44 che ha
abrogato le limitazioni contenute nel primo comma dell'art.37
della legge n.865/1971, miranti a far si che, in caso
di procedimento esecutivo per inadempienza del mutuatario,
gli immobili fossero aggiudicati soltanto a soggetti
aventi i requisiti per l'assegnazione di case economiche
e popolari.
Infatti tale abrogazione conferma l'indirizzo del legislatore
inteso ad incentivare l'attività dei privati
che operano nell'ambito dei piani di zona sia con diritto
di superficie sia con diritto di proprietà.
Deve poi tenersi presente che la tesi sopraesposta trova
puntuale conferma nel disposto del successivo art.46
che estende la possibilità di cedere alle imprese
di costruzione e loro Consorzi proprio le aree destinate
in proprietà nell'ambito dei piani di zona.
In base all'interpretazione letterale e logico-sistematica
dell'art.44 citato, deve pertanto concludersi che gli
enti ed istituti mutuanti possano e debbano continuare
a concedere mutui agli operatori privati, non fruenti
di contributo dello Stato, anche sulle aree trasferite
in proprietà nell'ambito dei piani di zona.
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