[Note's] CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 8 MARZO 1980, N.115

ATTUAZIONE DELL'ART. 44 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N.457.

L'art.44 della legge 457/78 dispone che i mutui concessi per la realizzazione di programmi costruttivi localizzati su aree concesse in diritto di superficie in piani di zona di cui alla legge 167/1962 usufruiscono della garanzia sussidiaria dello Stato per il rimborso integrale del capitale, degli interessi ed oneri concessi.
La ratio della norma è da ricercarsi nella necessità di garantire appieno gli istituti mutuanti in caso di insolvenza dei soggetti che realizzano interventi edilizi, privi di contributo dello Stato, su aree concesse in diritto di superficie, per i quali l'alea degli Istituti stessi appare eccessiva perché non possono iscrivere ipoteca sull'area stessa in quanto di proprietà del Comune, anche se il diritto di superficie è anch'esso capace di ipoteca che però è soggetta ad estinguersi in caso di devoluzione della superficie al proprietario del suolo (art.2810, n.3 e 2186 codice civile).
Poiché da parte di alcuni enti sono state sollevate perplessità sulle conseguenze dell'applicazione della norma indicata nel senso che con la entrata in vigore dell'art.44 surrichiamato siano state implicitamente abrogate le disposizioni generali che disciplinano la concessione dei mutui ordinari per la costruzione di abitazioni con area concessa in proprietà dai Comuni nell'ambito dei piani di cui alla legge 18-4-1962, n.167 e successive modifiche ed integrazioni, l'argomento è stato portato all'esame del Comitato.
Detto organo ha espresso il parere che l'entrata in vigore dell'art.44 della legge n.457 non può aver avuto l'effetto di abrogare implicitamente le generali disposizioni che disciplinano la concessione dei mutui ordinari per la realizzazione di programmi edilizi su aree comprese nei piani della legge n.167 e concesse in proprietà.
Tale interpretazione è altresì suffragata anche dall'ultimo comma dello stesso art.44 che ha abrogato le limitazioni contenute nel primo comma dell'art.37 della legge n.865/1971, miranti a far si che, in caso di procedimento esecutivo per inadempienza del mutuatario, gli immobili fossero aggiudicati soltanto a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di case economiche e popolari.
Infatti tale abrogazione conferma l'indirizzo del legislatore inteso ad incentivare l'attività dei privati che operano nell'ambito dei piani di zona sia con diritto di superficie sia con diritto di proprietà.
Deve poi tenersi presente che la tesi sopraesposta trova puntuale conferma nel disposto del successivo art.46 che estende la possibilità di cedere alle imprese di costruzione e loro Consorzi proprio le aree destinate in proprietà nell'ambito dei piani di zona.
In base all'interpretazione letterale e logico-sistematica dell'art.44 citato, deve pertanto concludersi che gli enti ed istituti mutuanti possano e debbano continuare a concedere mutui agli operatori privati, non fruenti di contributo dello Stato, anche sulle aree trasferite in proprietà nell'ambito dei piani di zona.




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