SICUREZZA NELL'EDILIZIA: SISTEMI E MEZZI ANTICADUTA, PRODUZIONE E MONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. E C.A.P. MANUTENZIONE DELLE GRU A TORRE AUTOMONTANTI
Titolo I
CAMPO DI APPLICAZIONE
Art.1 ATTIVITA' SOGGETTE
Le presenti norme si applicano alle attività
riguardanti la totale o parziale costruzione per montaggio
con elementi prefabbricati in c.a. e c.a.p.
Titolo II
PRODUZIONE CON ELEMENTI PREFABBRICATI
Capo I
Prescrizioni di carattere generale
Art.2 STAMPI E CASSAFORME
Gli stampi e le casseforme per la formatura degli elementi
prefabbricati devono avere requisiti progettuali e
costruttivi tali da rendere sicure le operazioni di
getto, di sformatura e tutte le altre transitorie con
riferimento alle sollecitazioni cui vengono sottoposti
in tali fasi.
Le modalità di utilizzo di stampi e casseforme
e dei mezzi meccanici per l'esecuzione delle operazioni
attinenti l'attività di prefabbricazione devono
essere portate a conoscenza degli operatori e riportati
su apposite tabelle, disponibili sul luogo di lavoro.
L'accesso alla zona interessata da "casseri basculanti"
è consentito dopo che sia stata assicurata la
posizione di fermo dei casseri mediante proprio dispositivo
di blocco.
Prima di eseguire interventi su casseri a chiusura oleodinamica
o comunque meccanica, le operazioni di chiusura devono
essere impedite mediante dispositivo di blocco della
posizione di fermo disattivabile dal solo operatore
incaricato dell'intervento.
In caso di sollevamento oleo-dinamico, la posizione
di fermo deve essere assicurata mediante dispositivo
meccanico di blocco. Qualora i lavoratori debbano operare
su stampi lubrificati, devono essere prese misure idonee
contro il pericolo di scivolamento, fornendo comunque
calzature con suole antisdrucciolevoli.
Art.3 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ELETTRICI, MACCHINE
ED APPARECCHI ELETTRICI MOBILI E PORTATILI
Ai fini dei dispositivi di cui al Titolo 7 del decreto
Presidente della Repubblica n.547/55 e delle norme
di buona tecnica lo stabilimento deve intendersi come
"luogo bagnato", nelle zone destinate ai
getti e alla produzione di calcestruzzo.
Gli impianti elettrici installati in zone soggette a
stillicidio o ad investimento di liquidi devono essere
conformi alle relative norme CEI.
Art.4
Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia di stampi
e casseforme, di taglio e/o finitura di getti prefabbricati,
di applicazione di disarmanti, od operazioni similari
che possano costituire pericolo per l'operatore o per
terzi, quali ad esempio l'impiego di getti a pressione
o di soluzioni acide, dovranno osservarsi le seguenti
prescrizioni:
- i comandi delle apparecchiature utilizzate devono
essere del tipo ad "uomo presente", tali
cioè da garantire l'interruzione automatica
all'atto dell'abbandono, anche, accidentale dell'organo
di comando;
- l'operatore dovrà essere dotato di idonei mezzi
di protezione individuale;
- nella zona interessata delle sopraddette operazioni
dovrà essere impedito l'accesso alle persone
non addette alle operazioni stesse.
Art.5 SFORMATURA O MOVIMENTAZIONE DEGLI ELEMENTI PREFABBRICATI
Le operazioni di sformatura e movimentazione devono
essere effettuate secondo prescrizioni scritte, riguardanti
la resistenza e la stabilità degli elementi
prefabbricati stessi e sotto la diretta sorveglianza
di personale esperto responsabile.
Nel formulare le disposizioni scritte il responsabile
dello stabilimento dovrà anche tenere presenti
le prescrizioni dei progettisti degli elementi prefabbricati.
Art.6 CARATTERISTICHE DELLE ASOLE E DI ALTRI DISPOSITIVI
EQUIVALENTI PER IL SOLLEVAMENTO DEGLI ELEMENTI PREFABBRICATI
Gli inserti atti al sollevamento degli elementi prefabbricati
devono essere progettati in conformità alle
vigenti norme di legge e a quelle di buona tecnica.
Si prescrive l'impiego di materiali con caratteristiche
tali da conservare sufficienti proprietà elastiche,
tenendo conto di condizioni di impiego e temperatura
particolarmente bassa.
Durante le fasi di produzione dell'elemento prefabbricato
si deve evitare qualsiasi operazione che possa modificare
le caratteristiche di resistenza dell'inserto.
L'utilizzo degli inserti per il sollevamento degli elementi
prefabbricati va fatto secondo le istruzioni che il
progettista degli elementi è tenuto ad indicare.
Gli inserti se non costituiti da materiale inossidabile,
devono essere opportunamente protetti contro l'ossidazione
nella parte sporgente e per almeno 4 cm nel getto o
opportunamente surdimensionati per tener conto degli
effetti dell'ossidazione.
Art.7 PARTICOLARI ATTREZZATURE PER IL SOLLEVAMENTO
L'imbragatura mediante nastri, cinghie e simili va fatta
osservando tutte le norme previste per funi, catene
e simili di cui al decreto Presidente della Repubblica
n.547/55 ed al Titolo III del decreto ministeriale
12-9-1959. In corrispondenza del contatto con spigoli
vivi dell'elemento da sollevare vanno impiegati idonei
dispositivi di protezione.
Art.8 IMPIEGO DI VENTOSE
Il campo d'azione degli apparecchi di sollevamento e
sollevamento-trasporto provvisti di ventose per la
presa del carico deve essere delimitato con barriere
e le manovre di sollevamento-trasporto devono essere
preannunciate con apposite segnalazioni in modo da
consentire l'allontanamento delle persone che si trovano
esposte al pericolo dell'eventuale caduta del carico.
Art.9 STOCCAGGIO DEGLI ELEMENTI PREFABBRICATI
Le modalità di stoccaggio degli elementi prefabbricati
devono essere tali da garantire la stabilità
al ribaltamento, tenute presenti le eventuali azioni
di agenti atmosferici o azioni esterne meccaniche.
Gli elementi di sostegno devono essere dimensionati
in modo da resistere alla spinta loro trasmessa dagli
elementi prefabbricati senza tener conto dell'eventuale
equilibramento ottenibile con particolare sistemazione
dei pezzi stoccati.
Lo stoccaggio dei pezzi deve essere eseguito sulla base
di disposizioni scritte, predisposte a cura del responsabile
dello stabilimento.
I piani di stoccaggio devono avere resistenza adeguata
alle azioni trasmesse dagli elementi stoccati al fine
di evitare crolli o ribaltamenti dovuti a cedimenti
dei piani medesimi.
Le portate utili delle puntellazioni o degli elementi
di puntellazione impiegati, devono essere indicate
con apposita targhetta o sistema equivalente.
Capo II
Elementi prefabbricati a cavi pre-tesi
Art.10. TESTATE DI ANCORAGGIO
Le testate di ancoraggio e tutte le parti accessorie
di queste devono essere progettate e realizzate secondo
le vigenti norme di legge per le strutture metalliche
o in conglomerato cementizio armato e precompresso
e secondo le norme di buona tecnica.
Sulla testata stessa dovrà essere affissa un'apposita
targa, a cura del costruttore, indicante l'entità
del tiro e la misura della eccentricità ammissibile
con esplicito riferimento alle variazioni delle condizioni
d'uso.
Art.11 MORSETTI ED APPARECCHIATURE DI BLOCCAGGIO
I morsetti ed apparecchiature di bloccaggio dovranno
rispondere ai requisiti di cui alle "Istruzioni
relative alle norme di legge per l'esecuzione delle
opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture
metalliche".
I cilindri dei morsetti e le altre apparecchiature di
bloccaggio di trefoli, fili o trecce a tesare, devono
riportare un marchio indelebile che consenta di individuare:
a) il fabbricante;
b) il tiro massimo ammissibile;
c) i diametri d'impiego.
L'utilizzo e la manutenzione dei morsetti e delle apparecchiature
di bloccaggio vanno fatte secondo le indicazioni che
il fabbricante è tenuto a consegnare all'atto
di ogni fornitura. Prima di ogni reimpiego deve essere
eseguito un controllo della loro efficienza ed integrità.
E' vietato accoppiare tra loro elementi di morsetto
di diversi fornitori o di tipo diverso dello stesso
fornitore.
Art.12 APPARECCHIATURE DI TESATURA
Ogni macchina deve essere dotata di due dispositivi
indipendenti di limitazione automatica dell'entità
del tiro al raggiungimento del valore prefissato.
L'apparecchiatura di tesatura deve essere corredata,
a cura del fabbricante di un certificato di taratura
rilasciato dallo stesso e da istruzioni per l'effettuazione
di controlli periodici.
A cura dell'utilizzatore devono essere annotati l'esito
dei controlli periodici effettuati nonché ogni
tipo di intervento cui l'apparecchiatura viene sottoposta
durante l'utilizzo.
Art.13 FASE DI TESATURA DEI CAVI
Le operazioni del lavoro di tesatura dei cavi devono
essere eseguite secondo schemi opportunamente predisposti,
tali da garantire le condizioni di sicurezza. Gli schemi
devono prevedere che l'operatore non possa trovarsi
sulla direzione dei cavi già tesati.
Durante le operazioni di tesatura è fatto obbligo
di adottare segnali luminosi intermittenti. L'inizio
e la fine delle azioni di tesatura vanno segnalate
con avvisatori acustici.
Nella fase di tesatura il personale deve rimanere lontano
dalla pista ad esclusione della sola persona che esegue
le operazioni di tesatura. La distanza di sicurezza
deve essere almeno uguale alla metà del tratto
di cavo libero di maggior lunghezza (tra due separatori,
tra testata e testata).
La posizione dove viene eseguita l'operazione di tesatura
deve essere dotata di idonee protezioni laterali, frontali,
a soffitto.
Tali protezioni devono essere realizzate in modo da
garantire la visibilità della pista.
Devono essere predisposte barriere continue, cieche,
realizzate in materiale idoneo, dietro entrambe le
testate. Tali barriere, limitatamente al posto ed al
tempo di tesatura, possono, per motivi tecnologici,
essere rimosse purché sia impedito il passaggio
di personale alle spalle di chi tesa.
In ogni caso le barriere dovranno essere rimesse a posto
dopo la fase di tesatura e mantenute per tutto il periodo
in cui restano cavi liberi in tensione.
Capo III
ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVI POST-TESI
Art.14 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE STRUTTURE A CAVI POST
TESI
- Sono applicabili alla produzione di elementi prefabbricati
a cavi post-tesi le prescrizioni di cui al Titolo II,
Capo II delle presenti istruzioni:
- Art.11. (Morsetti ed apparecchiature di bloccaggio);
- Art.12. (Apparecchiature di tesatura);
- Art.13. (Fase di tesatura dei cavi), limitatamente
al comma 1, al comma 2 per intero nel caso di produzione
in stabilimento e per la sola seconda parte nel caso
di produzione in cantiere a piè d'opera.
Art.15 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER ELEMENTI PREFABBRICATI
POST-TESI
Il piano di lavoro dovrà essere adeguatamente
compattato per le operazioni di tesatura e successiva
movimentazione degli elementi tesati. Si dovrà
in particolare evitare che durante le operazioni di
tesatura a causa di dislivelli o cedimenti del piano
di posa possa determinarsi il ribaltamento e/o la rottura
degli elementi soggetti alla pre-compressione.
Prima di procedere alle operazioni di pre-compressione
dovrà verificarsi la corretta disposizione delle
testate di ancoraggio e la tolleranza delle dimensioni
geometriche dei manufatti per evitare rotture o spanciamenti
eccessivi dei medesimi, che possono risultare pericolosi
sia nelle fasi di tesatura che nelle fasi di movimentazione.
Art.16 FASE DI TESATURA DEI CAVI
Durante le operazioni di tesatura è impedito
il passaggio di personale alle spalle delle testate
degli elementi in corso di tesatura. In caso contrario
vanno predisposte adeguate barriere realizzate in materiale
idoneo.
Art.17 STOCCAGGIO IN CANTIERE
Nel caso di stoccaggio all'aperto di apparecchiature
di tesatura, di apparecchiature di bloccaggio, di cavi,
di trefoli, ecc., il predetto materiale prima del suo
reimpiego dovrà essere assoggettato a controllo
di idoneità.
Capo IV
Elementi prefabbricati ottenuti per centrifugazione
Art.18 CENTRIFUGAZIONE E SFORMATURA
Durante la centrifugazione è fatto divieto assoluto
di accesso alle persone nella zona riservata agli impianti,
zona che deve essere segregata con idonee barriere
cieche e continue.
Prima della messa in moto delle centrifughe deve essere
controllato il corretto montaggio delle forme e la
loro chiusura; analogo controllo deve essere effettuato
nella fase di smontaggio delle forme e di sformatura.
Durante il funzionamento della centrifuga è fatto
divieto di adottare appositi segnali luminosi intermittenti.
Titolo III
TRASPORTO E MONTAGGIO DEGLI ELEMENTI PREFABBRICATI
Art.19 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Il carico, il trasporto e lo scarico degli elementi
prefabbricati devono essere effettuati con i mezzi
e le modalità appropriati in modo da assicurare
la stabilità del carico e del mezzo in relazione
alla velocità di quest'ultimo e alle caratteristiche
del percorso.
I percorsi su aree private e nei cantieri devono essere
fissati previo controllo della loro agibilità
e portanza da ripetere ogni volta che, a seguito dei
lavori o di fenomeni atmosferici, se ne possa presumere
la modifica.
Nel caso di terreni in pendenza andrà verificata
l'idoneità dei mezzi di sollevamento a sopportare
il maggior momento ribaltante determinato dallo spostamento
di carichi sospesi; andrà inoltre verificata
l'idoneità del sottofondo a sopportare lo sforzo
frenante soprattutto in conseguenza di eventi atmosferici
sfavorevoli.
Art.20 IDONEITA' DEL PERSONALE
Le operazioni di montaggio devono essere eseguite da
lavoratori fisicamente idonei, sotto la guida di persona
esperta.
Art.21 ISTRUZIONI SCRITTE
Il fornitore dei prefabbricati e la ditta di montaggio,
ciascuno per i settori di loro specifica competenza,
sono tenuti a formulare istruzioni scritte corredate
da relativi disegni illustrativi circa le modalità
di effettuazione delle varie operazioni e di impiego
dei vari mezzi al fine della prevenzione degli infortuni.
Tali istruzioni dovranno essere compatibili con le
predisposizioni costruttive adottate in fase di progettazione
e costruzione.
Art.22 PIANO ANTINFORTUNISTICO
Prima dell'inizio dell'opera deve essere messa a disposizione
dei responsabili del lavoro, degli operatori e degli
organi di controllo, la seguente documentazione tecnica:
- piano di lavoro sottoscritto dalla o dalle ditte e
dai tecnici interessati che descriva chiaramente le
modalità di esecuzione delle operazioni di montaggio
e la loro successione;
- procedure di sicurezza da adottare nelle varie fasi
di lavoro fino al completamento dell'opera;
- nel caso di più ditte operanti nel cantiere,
cronologia degli interventi da parte delle diverse
ditte interessate.
In mancanza di tale documentazione tecnica, della quale
dovrà essere fatta esplicita menzione nei documenti
di appalto, è fatto divieto di eseguire operazioni
di montaggio.
Nel caso di un'unica impresa, incaricata della esecuzione
dell'opera, le istruzioni scritte di cui all'art.21,
opportunamente redatte ed integrate possono essere
utilizzate quale idonea documentazione tecnica.
Art.23 PROTEZIONE CONTRO LA CADUTA DI PERSONA
Ai sensi dell'art.16 del decreto Presidente della Repubblica
del 7-1-1956, n.164, nelle operazioni di montaggio
di strutture prefabbricate, quando esiste pericolo
di caduta di persone, deve essere attuata almeno una
delle seguenti misure di sicurezza atte ad eliminare
il predetto pericolo:
a) impiego di impalcatura, ponteggio o analoga opera
provvisionale;
b) adozione di cinture di sicurezza con bretelle collegate
a fune di trattenuta di lunghezza tale da limitare
l'eventuale caduta a non oltre 1,5 m;
c) adozioni di reti di sicurezza;
d) adozione di altre precauzioni discendenti da quanto
indicato dall'art.28 del decreto Presidente della Repubblica
7-1-1956, n.164 ed espressamente citate nelle procedure
di sicurezza e nelle istruzioni scritte di cui all'art.21
e 22 delle presenti istruzioni.
Nella costruzione di edifici, in luogo delle misure
di cui al precedente comma, punto a), possono essere
adottate difese applicate alle strutture prefabbricate
a piè d'opera ovvero immediatamente dopo il
loro montaggio, costituite da parapetto normale con
arresto al piede come previsto dall'art.26 del decreto
Presidente della Repubblica 27-4-1955, n.547, ovvero
del parapetto normale, arretrato di 30 cm rispetto
al filo esterno della struttura alla quale è
affiancato, e sottostante mantovana, in corrispondenza
dei luoghi di stazionamento e di transito accessibili.
Art.24 INDICAZIONE DEL PESO DEGLI ELEMENTI PREFABBRICATI
Su tutti gli elementi prefabbricati destinati al montaggio
e di peso superiore a 2 tonnellate deve essere indicato
il loro peso effettivo.
Art.25 PROTEZIONE DELLA TESTA
Per tutti gli addetti alle operazioni di montaggio è
prescritto l'uso di elemento protettivo.
Art.26 DIVIETO DI ACCESSO DEGLI ESTRANEI NELLE AREE
DI MONTAGGIO
Nell'area direttamente interessata al montaggio deve
essere vietato l'accesso ai non addetti al lavoro.
Tale divieto deve essere visibilmente richiamato e
devono essere messe in opera idonee protezioni quali
cavalletti, barriere flessibili o mobili o simili.
Art.27 OPERAZIONI DI MONTAGGIO IN PARTICOLARI CONDIZIONI
METEREOLOGICHE
Nelle istruzioni e nella documentazione tecnica di cui
agli artt. 21 e 22 dovranno essere indicate le condizioni
metereologiche in corrispondenza delle quali, in relazione
alle attività svolte, dovrà essere arrestato
il lavoro.
La velocità massima del vento ammessa per non
interrompere il lavoro di montaggio deve essere determinata
in cantiere tenendo conto della superficie e del peso
degli elementi oltreché del tipo particolare
di apparecchio di sollevamento usato.
Di regola gli apparecchi di sollevamento non devono
essere utilizzati se la velocità del vento supera
i 60 km/h.
Peraltro tale limite deve essere convenientemente ridotto
quando si tratti di sollevare degli elementi leggeri
di grande superficie come pannelli di rivestimento
o elementi di copertura.
Art.2 PROTEZIONE DURANTE LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO
DEGLI ELEMENTI PREFABBRICATI
Durante le operazioni di montaggio degli elementi prefabbricati
dovrà essere impedito il transito di persone
nella zona che potrebbe essere interessata da un'eventuale
caduta degli elementi.
La delimitazione di tale zona dovrà essere eseguita
in rapporto alla tipologia degli elementi, al loro
peso, alle procedure di montaggio ed alla quota di
lavoro.
ART.29 FASI TRANSITORIE E DI MONTAGGIO
In tutte le fasi transitorie e di montaggio dovrà
essere assicurata la stabilità dei singoli elementi
e delle parti già assemblate.
Le attrezzature provvisionali di montaggio e di puntellazione
dovranno essere idonee all'impiego.
Tale idoneità dovrà essere accertata dal
progettista del montaggio attraverso una verifica delle
sollecitazioni alle quali potranno essere assoggettate
nelle varie fasi di montaggio e dal preposto al montaggio
attraverso un controllo delle caratteristiche costruttive
delle attrezzature e del loro stato di conservazione
in rapporto all'uso.
Le attrezzature provvisionali e di puntellazione dovranno
essere assoggettate a manutenzione periodica almeno
annuale.
Art.30 ATTREZZATURE DESTINATE ALLA POSA IN OPERA DI
ELEMENTI PREFABBRICATI PER IMPALCATI DI PONTI, VIADOTTI,
CAVALCAVIA E SOTTOVIA (CARRI DI VARO)
I carri di varo per la messa in opera di elementi prefabbricati
devono essere costruiti ed utilizzati conformemente
ad un progetto appositamente redatto e firmato da ingegnere
od architetto abilitato all'esercizio della professione,
per ogni utilizzo.
(c) 1996 Note's