[Note's] CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE 20 GENNAIO 1982 N.13

SICUREZZA NELL'EDILIZIA: SISTEMI E MEZZI ANTICADUTA, PRODUZIONE E MONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. E C.A.P. MANUTENZIONE DELLE GRU A TORRE AUTOMONTANTI

Titolo I
CAMPO DI APPLICAZIONE

Art.1 ATTIVITA' SOGGETTE
Le presenti norme si applicano alle attività riguardanti la totale o parziale costruzione per montaggio con elementi prefabbricati in c.a. e c.a.p.

Titolo II
PRODUZIONE CON ELEMENTI PREFABBRICATI

Capo I
Prescrizioni di carattere generale

Art.2 STAMPI E CASSAFORME
Gli stampi e le casseforme per la formatura degli elementi prefabbricati devono avere requisiti progettuali e costruttivi tali da rendere sicure le operazioni di getto, di sformatura e tutte le altre transitorie con riferimento alle sollecitazioni cui vengono sottoposti in tali fasi.
Le modalità di utilizzo di stampi e casseforme e dei mezzi meccanici per l'esecuzione delle operazioni attinenti l'attività di prefabbricazione devono essere portate a conoscenza degli operatori e riportati su apposite tabelle, disponibili sul luogo di lavoro.
L'accesso alla zona interessata da "casseri basculanti" è consentito dopo che sia stata assicurata la posizione di fermo dei casseri mediante proprio dispositivo di blocco.
Prima di eseguire interventi su casseri a chiusura oleodinamica o comunque meccanica, le operazioni di chiusura devono essere impedite mediante dispositivo di blocco della posizione di fermo disattivabile dal solo operatore incaricato dell'intervento.
In caso di sollevamento oleo-dinamico, la posizione di fermo deve essere assicurata mediante dispositivo meccanico di blocco. Qualora i lavoratori debbano operare su stampi lubrificati, devono essere prese misure idonee contro il pericolo di scivolamento, fornendo comunque calzature con suole antisdrucciolevoli.

Art.3 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ELETTRICI, MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI MOBILI E PORTATILI
Ai fini dei dispositivi di cui al Titolo 7 del decreto Presidente della Repubblica n.547/55 e delle norme di buona tecnica lo stabilimento deve intendersi come "luogo bagnato", nelle zone destinate ai getti e alla produzione di calcestruzzo.
Gli impianti elettrici installati in zone soggette a stillicidio o ad investimento di liquidi devono essere conformi alle relative norme CEI.

Art.4
Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia di stampi e casseforme, di taglio e/o finitura di getti prefabbricati, di applicazione di disarmanti, od operazioni similari che possano costituire pericolo per l'operatore o per terzi, quali ad esempio l'impiego di getti a pressione o di soluzioni acide, dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:
- i comandi delle apparecchiature utilizzate devono essere del tipo ad "uomo presente", tali cioè da garantire l'interruzione automatica all'atto dell'abbandono, anche, accidentale dell'organo di comando;
- l'operatore dovrà essere dotato di idonei mezzi di protezione individuale;
- nella zona interessata delle sopraddette operazioni dovrà essere impedito l'accesso alle persone non addette alle operazioni stesse.

Art.5 SFORMATURA O MOVIMENTAZIONE DEGLI ELEMENTI PREFABBRICATI
Le operazioni di sformatura e movimentazione devono essere effettuate secondo prescrizioni scritte, riguardanti la resistenza e la stabilità degli elementi prefabbricati stessi e sotto la diretta sorveglianza di personale esperto responsabile.
Nel formulare le disposizioni scritte il responsabile dello stabilimento dovrà anche tenere presenti le prescrizioni dei progettisti degli elementi prefabbricati.

Art.6 CARATTERISTICHE DELLE ASOLE E DI ALTRI DISPOSITIVI EQUIVALENTI PER IL SOLLEVAMENTO DEGLI ELEMENTI PREFABBRICATI
Gli inserti atti al sollevamento degli elementi prefabbricati devono essere progettati in conformità alle vigenti norme di legge e a quelle di buona tecnica.
Si prescrive l'impiego di materiali con caratteristiche tali da conservare sufficienti proprietà elastiche, tenendo conto di condizioni di impiego e temperatura particolarmente bassa.
Durante le fasi di produzione dell'elemento prefabbricato si deve evitare qualsiasi operazione che possa modificare le caratteristiche di resistenza dell'inserto.
L'utilizzo degli inserti per il sollevamento degli elementi prefabbricati va fatto secondo le istruzioni che il progettista degli elementi è tenuto ad indicare.
Gli inserti se non costituiti da materiale inossidabile, devono essere opportunamente protetti contro l'ossidazione nella parte sporgente e per almeno 4 cm nel getto o opportunamente surdimensionati per tener conto degli effetti dell'ossidazione.

Art.7 PARTICOLARI ATTREZZATURE PER IL SOLLEVAMENTO
L'imbragatura mediante nastri, cinghie e simili va fatta osservando tutte le norme previste per funi, catene e simili di cui al decreto Presidente della Repubblica n.547/55 ed al Titolo III del decreto ministeriale 12-9-1959. In corrispondenza del contatto con spigoli vivi dell'elemento da sollevare vanno impiegati idonei dispositivi di protezione.

Art.8 IMPIEGO DI VENTOSE
Il campo d'azione degli apparecchi di sollevamento e sollevamento-trasporto provvisti di ventose per la presa del carico deve essere delimitato con barriere e le manovre di sollevamento-trasporto devono essere preannunciate con apposite segnalazioni in modo da consentire l'allontanamento delle persone che si trovano esposte al pericolo dell'eventuale caduta del carico.

Art.9 STOCCAGGIO DEGLI ELEMENTI PREFABBRICATI
Le modalità di stoccaggio degli elementi prefabbricati devono essere tali da garantire la stabilità al ribaltamento, tenute presenti le eventuali azioni di agenti atmosferici o azioni esterne meccaniche.
Gli elementi di sostegno devono essere dimensionati in modo da resistere alla spinta loro trasmessa dagli elementi prefabbricati senza tener conto dell'eventuale equilibramento ottenibile con particolare sistemazione dei pezzi stoccati.
Lo stoccaggio dei pezzi deve essere eseguito sulla base di disposizioni scritte, predisposte a cura del responsabile dello stabilimento.
I piani di stoccaggio devono avere resistenza adeguata alle azioni trasmesse dagli elementi stoccati al fine di evitare crolli o ribaltamenti dovuti a cedimenti dei piani medesimi.
Le portate utili delle puntellazioni o degli elementi di puntellazione impiegati, devono essere indicate con apposita targhetta o sistema equivalente.

Capo II
Elementi prefabbricati a cavi pre-tesi

Art.10. TESTATE DI ANCORAGGIO
Le testate di ancoraggio e tutte le parti accessorie di queste devono essere progettate e realizzate secondo le vigenti norme di legge per le strutture metalliche o in conglomerato cementizio armato e precompresso e secondo le norme di buona tecnica.
Sulla testata stessa dovrà essere affissa un'apposita targa, a cura del costruttore, indicante l'entità del tiro e la misura della eccentricità ammissibile con esplicito riferimento alle variazioni delle condizioni d'uso.

Art.11 MORSETTI ED APPARECCHIATURE DI BLOCCAGGIO
I morsetti ed apparecchiature di bloccaggio dovranno rispondere ai requisiti di cui alle "Istruzioni relative alle norme di legge per l'esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche".
I cilindri dei morsetti e le altre apparecchiature di bloccaggio di trefoli, fili o trecce a tesare, devono riportare un marchio indelebile che consenta di individuare:
a) il fabbricante;
b) il tiro massimo ammissibile;
c) i diametri d'impiego.
L'utilizzo e la manutenzione dei morsetti e delle apparecchiature di bloccaggio vanno fatte secondo le indicazioni che il fabbricante è tenuto a consegnare all'atto di ogni fornitura. Prima di ogni reimpiego deve essere eseguito un controllo della loro efficienza ed integrità.
E' vietato accoppiare tra loro elementi di morsetto di diversi fornitori o di tipo diverso dello stesso fornitore.

Art.12 APPARECCHIATURE DI TESATURA
Ogni macchina deve essere dotata di due dispositivi indipendenti di limitazione automatica dell'entità del tiro al raggiungimento del valore prefissato.
L'apparecchiatura di tesatura deve essere corredata, a cura del fabbricante di un certificato di taratura rilasciato dallo stesso e da istruzioni per l'effettuazione di controlli periodici.
A cura dell'utilizzatore devono essere annotati l'esito dei controlli periodici effettuati nonché ogni tipo di intervento cui l'apparecchiatura viene sottoposta durante l'utilizzo.

Art.13 FASE DI TESATURA DEI CAVI
Le operazioni del lavoro di tesatura dei cavi devono essere eseguite secondo schemi opportunamente predisposti, tali da garantire le condizioni di sicurezza. Gli schemi devono prevedere che l'operatore non possa trovarsi sulla direzione dei cavi già tesati.
Durante le operazioni di tesatura è fatto obbligo di adottare segnali luminosi intermittenti. L'inizio e la fine delle azioni di tesatura vanno segnalate con avvisatori acustici.
Nella fase di tesatura il personale deve rimanere lontano dalla pista ad esclusione della sola persona che esegue le operazioni di tesatura. La distanza di sicurezza deve essere almeno uguale alla metà del tratto di cavo libero di maggior lunghezza (tra due separatori, tra testata e testata).
La posizione dove viene eseguita l'operazione di tesatura deve essere dotata di idonee protezioni laterali, frontali, a soffitto.
Tali protezioni devono essere realizzate in modo da garantire la visibilità della pista.
Devono essere predisposte barriere continue, cieche, realizzate in materiale idoneo, dietro entrambe le testate. Tali barriere, limitatamente al posto ed al tempo di tesatura, possono, per motivi tecnologici, essere rimosse purché sia impedito il passaggio di personale alle spalle di chi tesa.
In ogni caso le barriere dovranno essere rimesse a posto dopo la fase di tesatura e mantenute per tutto il periodo in cui restano cavi liberi in tensione.

Capo III
ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVI POST-TESI

Art.14 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE STRUTTURE A CAVI POST TESI
- Sono applicabili alla produzione di elementi prefabbricati a cavi post-tesi le prescrizioni di cui al Titolo II, Capo II delle presenti istruzioni:
- Art.11. (Morsetti ed apparecchiature di bloccaggio);
- Art.12. (Apparecchiature di tesatura);
- Art.13. (Fase di tesatura dei cavi), limitatamente al comma 1, al comma 2 per intero nel caso di produzione in stabilimento e per la sola seconda parte nel caso di produzione in cantiere a piè d'opera.

Art.15 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER ELEMENTI PREFABBRICATI POST-TESI
Il piano di lavoro dovrà essere adeguatamente compattato per le operazioni di tesatura e successiva movimentazione degli elementi tesati. Si dovrà in particolare evitare che durante le operazioni di tesatura a causa di dislivelli o cedimenti del piano di posa possa determinarsi il ribaltamento e/o la rottura degli elementi soggetti alla pre-compressione.
Prima di procedere alle operazioni di pre-compressione dovrà verificarsi la corretta disposizione delle testate di ancoraggio e la tolleranza delle dimensioni geometriche dei manufatti per evitare rotture o spanciamenti eccessivi dei medesimi, che possono risultare pericolosi sia nelle fasi di tesatura che nelle fasi di movimentazione.

Art.16 FASE DI TESATURA DEI CAVI
Durante le operazioni di tesatura è impedito il passaggio di personale alle spalle delle testate degli elementi in corso di tesatura. In caso contrario vanno predisposte adeguate barriere realizzate in materiale idoneo.

Art.17 STOCCAGGIO IN CANTIERE
Nel caso di stoccaggio all'aperto di apparecchiature di tesatura, di apparecchiature di bloccaggio, di cavi, di trefoli, ecc., il predetto materiale prima del suo reimpiego dovrà essere assoggettato a controllo di idoneità.

Capo IV
Elementi prefabbricati ottenuti per centrifugazione

Art.18 CENTRIFUGAZIONE E SFORMATURA
Durante la centrifugazione è fatto divieto assoluto di accesso alle persone nella zona riservata agli impianti, zona che deve essere segregata con idonee barriere cieche e continue.
Prima della messa in moto delle centrifughe deve essere controllato il corretto montaggio delle forme e la loro chiusura; analogo controllo deve essere effettuato nella fase di smontaggio delle forme e di sformatura.
Durante il funzionamento della centrifuga è fatto divieto di adottare appositi segnali luminosi intermittenti.

Titolo III
TRASPORTO E MONTAGGIO DEGLI ELEMENTI PREFABBRICATI

Art.19 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Il carico, il trasporto e lo scarico degli elementi prefabbricati devono essere effettuati con i mezzi e le modalità appropriati in modo da assicurare la stabilità del carico e del mezzo in relazione alla velocità di quest'ultimo e alle caratteristiche del percorso.
I percorsi su aree private e nei cantieri devono essere fissati previo controllo della loro agibilità e portanza da ripetere ogni volta che, a seguito dei lavori o di fenomeni atmosferici, se ne possa presumere la modifica.
Nel caso di terreni in pendenza andrà verificata l'idoneità dei mezzi di sollevamento a sopportare il maggior momento ribaltante determinato dallo spostamento di carichi sospesi; andrà inoltre verificata l'idoneità del sottofondo a sopportare lo sforzo frenante soprattutto in conseguenza di eventi atmosferici sfavorevoli.

Art.20 IDONEITA' DEL PERSONALE
Le operazioni di montaggio devono essere eseguite da lavoratori fisicamente idonei, sotto la guida di persona esperta.

Art.21 ISTRUZIONI SCRITTE
Il fornitore dei prefabbricati e la ditta di montaggio, ciascuno per i settori di loro specifica competenza, sono tenuti a formulare istruzioni scritte corredate da relativi disegni illustrativi circa le modalità di effettuazione delle varie operazioni e di impiego dei vari mezzi al fine della prevenzione degli infortuni. Tali istruzioni dovranno essere compatibili con le predisposizioni costruttive adottate in fase di progettazione e costruzione.

Art.22 PIANO ANTINFORTUNISTICO
Prima dell'inizio dell'opera deve essere messa a disposizione dei responsabili del lavoro, degli operatori e degli organi di controllo, la seguente documentazione tecnica:
- piano di lavoro sottoscritto dalla o dalle ditte e dai tecnici interessati che descriva chiaramente le modalità di esecuzione delle operazioni di montaggio e la loro successione;
- procedure di sicurezza da adottare nelle varie fasi di lavoro fino al completamento dell'opera;
- nel caso di più ditte operanti nel cantiere, cronologia degli interventi da parte delle diverse ditte interessate.
In mancanza di tale documentazione tecnica, della quale dovrà essere fatta esplicita menzione nei documenti di appalto, è fatto divieto di eseguire operazioni di montaggio.
Nel caso di un'unica impresa, incaricata della esecuzione dell'opera, le istruzioni scritte di cui all'art.21, opportunamente redatte ed integrate possono essere utilizzate quale idonea documentazione tecnica.

Art.23 PROTEZIONE CONTRO LA CADUTA DI PERSONA
Ai sensi dell'art.16 del decreto Presidente della Repubblica del 7-1-1956, n.164, nelle operazioni di montaggio di strutture prefabbricate, quando esiste pericolo di caduta di persone, deve essere attuata almeno una delle seguenti misure di sicurezza atte ad eliminare il predetto pericolo:
a) impiego di impalcatura, ponteggio o analoga opera provvisionale;
b) adozione di cinture di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta di lunghezza tale da limitare l'eventuale caduta a non oltre 1,5 m;
c) adozioni di reti di sicurezza;
d) adozione di altre precauzioni discendenti da quanto indicato dall'art.28 del decreto Presidente della Repubblica 7-1-1956, n.164 ed espressamente citate nelle procedure di sicurezza e nelle istruzioni scritte di cui all'art.21 e 22 delle presenti istruzioni.
Nella costruzione di edifici, in luogo delle misure di cui al precedente comma, punto a), possono essere adottate difese applicate alle strutture prefabbricate a piè d'opera ovvero immediatamente dopo il loro montaggio, costituite da parapetto normale con arresto al piede come previsto dall'art.26 del decreto Presidente della Repubblica 27-4-1955, n.547, ovvero del parapetto normale, arretrato di 30 cm rispetto al filo esterno della struttura alla quale è affiancato, e sottostante mantovana, in corrispondenza dei luoghi di stazionamento e di transito accessibili.

Art.24 INDICAZIONE DEL PESO DEGLI ELEMENTI PREFABBRICATI
Su tutti gli elementi prefabbricati destinati al montaggio e di peso superiore a 2 tonnellate deve essere indicato il loro peso effettivo.

Art.25 PROTEZIONE DELLA TESTA
Per tutti gli addetti alle operazioni di montaggio è prescritto l'uso di elemento protettivo.

Art.26 DIVIETO DI ACCESSO DEGLI ESTRANEI NELLE AREE DI MONTAGGIO
Nell'area direttamente interessata al montaggio deve essere vietato l'accesso ai non addetti al lavoro. Tale divieto deve essere visibilmente richiamato e devono essere messe in opera idonee protezioni quali cavalletti, barriere flessibili o mobili o simili.

Art.27 OPERAZIONI DI MONTAGGIO IN PARTICOLARI CONDIZIONI METEREOLOGICHE
Nelle istruzioni e nella documentazione tecnica di cui agli artt. 21 e 22 dovranno essere indicate le condizioni metereologiche in corrispondenza delle quali, in relazione alle attività svolte, dovrà essere arrestato il lavoro.
La velocità massima del vento ammessa per non interrompere il lavoro di montaggio deve essere determinata in cantiere tenendo conto della superficie e del peso degli elementi oltreché del tipo particolare di apparecchio di sollevamento usato.
Di regola gli apparecchi di sollevamento non devono essere utilizzati se la velocità del vento supera i 60 km/h.
Peraltro tale limite deve essere convenientemente ridotto quando si tratti di sollevare degli elementi leggeri di grande superficie come pannelli di rivestimento o elementi di copertura.

Art.2 PROTEZIONE DURANTE LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO DEGLI ELEMENTI PREFABBRICATI
Durante le operazioni di montaggio degli elementi prefabbricati dovrà essere impedito il transito di persone nella zona che potrebbe essere interessata da un'eventuale caduta degli elementi.
La delimitazione di tale zona dovrà essere eseguita in rapporto alla tipologia degli elementi, al loro peso, alle procedure di montaggio ed alla quota di lavoro.

ART.29 FASI TRANSITORIE E DI MONTAGGIO
In tutte le fasi transitorie e di montaggio dovrà essere assicurata la stabilità dei singoli elementi e delle parti già assemblate.
Le attrezzature provvisionali di montaggio e di puntellazione dovranno essere idonee all'impiego.
Tale idoneità dovrà essere accertata dal progettista del montaggio attraverso una verifica delle sollecitazioni alle quali potranno essere assoggettate nelle varie fasi di montaggio e dal preposto al montaggio attraverso un controllo delle caratteristiche costruttive delle attrezzature e del loro stato di conservazione in rapporto all'uso.
Le attrezzature provvisionali e di puntellazione dovranno essere assoggettate a manutenzione periodica almeno annuale.

Art.30 ATTREZZATURE DESTINATE ALLA POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI PER IMPALCATI DI PONTI, VIADOTTI, CAVALCAVIA E SOTTOVIA (CARRI DI VARO)
I carri di varo per la messa in opera di elementi prefabbricati devono essere costruiti ed utilizzati conformemente ad un progetto appositamente redatto e firmato da ingegnere od architetto abilitato all'esercizio della professione, per ogni utilizzo.




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