MODIFICHE E CHIARIMENTI ALLA CIRCOLARE MINISTERIALE N.16 DEL 15 FEBBRAIO 1951 CONTENENTE "NORME DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE, L'ESERCIZIO E LA VIGILANZA DEI TEATRI, CINEMATOGRAFI ED ALTRI LOCALI DI SPETTACOLO IN GENERE" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
La Circolare Ministeriale n.16 del 15-2-1951, e successive
modificazioni, emanate da questa Direzione Generale,
stabilisce le norme di sicurezza per la costruzione,
l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi
ed altri locali di pubblico spettacolo in genere che
devono essere tenute presenti ai fini del rilascio
e della revisione delle licenze di esercizio per i
locali di pubblico spettacolo.
Al controllo dell'osservanza di dette norme, come è
noto, sono preposte le Commissioni Provinciali di vigilanza
le cui competenze sono rimaste inalterate anche dopo
l'emanazione del D.P.R. 24-7-1977, n.616, che attribuisce
ai Comuni le funzioni di Polizia Amministrativa, prima
assegnata ad organi statali.
A seguito della lunga applicazione della predetta circolare
e successive modificazioni, sono stati evidenziati
da più parti inconvenienti connessi sia con
la corretta ed uniforme interpretazione della norma
sia con il superamento della stessa per i progressi
tecnologici conseguiti nel campo delle costruzioni
o della sicurezza in genere.
Questo Ministero, esaminati i quesiti posti e valutate
le necessità delle modifiche richieste, ritiene
di dare in appresso i chiarimenti per l'uniforme applicazione
della norma esistente e di apportare, infine, le modificazioni
ritenute indispensabili.
A - CHIARIMENTI
1) Disposizioni preliminari.
Da più parti è stato segnalato a questo
Ministero che non sempre vengono richieste le visite
delle Commissioni Provinciali di vigilanza, specialmente
per quelle attività aventi carattere di provvisorietà
o svolgentisi sotto forma di clubs o cooperative private,
creandosi un pregiudizievole stato di disuniformità
di trattamento ai fini della sicurezza.
Ciò premesso, a maggior chiarimento di quanto
già indicato negli artt.15, 16 e 17 della circolare
n.16, si precisa che le visite della Commissione Provinciale
di vigilanza devono essere richieste per tutti i locali
al chiuso o all'aperto aperti al pubblico, a pagamento
e non, nei quali il pubblico stesso assista a spettacoli
o comunque vi si intrattiene per qualsiasi motivo.
Le visite della Commissione Provinciale di vigilanza
devono essere richieste prima dell'inizio delle attività
per i locali di cui sopra anche se aventi carattere
di provvisorietà o saltuarietà.
2) Materiali o strutture.
La circolare ministeriale n.91 del 14-9-1961, che ha
stabilito le norme di sicurezza per la protezione contro
il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio destinati
ad uso civile, ha parzialmente modificato le disposizioni
impartite con la circolare n.16 del 15-2-1951 che,
agli artt.25 e 98, imponeva l'uso unicamente dei materiali
in muratura o cemento armato.
Pertanto, per la costruzione di edifici o installazioni
contemplati nelle presenti norme, saranno applicate
le norme contenute nella circolare n.91 suddetta.
Per le attività realizzate in locali conglobati
in edifici a diversa destinazione dovranno essere applicate
le disposizioni contenute nell'art.7, lettera b) della
circolare stessa.
3) Strutture pressostatiche e teatri-tenda.
A seguito di numerosi quesiti pervenuti in merito alla
sempre più crescente diffusione delle strutture
pressostatiche si chiarisce che, per le attività
contemplate nelle presenti norme non è consentito
l'impiego delle citate strutture pressostatiche. Per
quanto concerne i teatri-tenda restano valide le disposizioni
emanate con la circolare n.2039/T4104 del ministero
del Turismo e dello Spettacolo.
B - MODIFICHE
1) Uscite.
Al fine di uniformare i criteri che hanno guidato la
formulazione delle nuove norme concernenti gli edifici
destinati al pubblico sotto l'aspetto dell'evacuazione
di emergenza, si è ritenuto di dover modificare
l'art.53 della circolare n.16.
Pertanto le disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo
citato, sono sostituite dalle seguenti:
"Nella determinazione della larghezza delle vie
di esodo vanno computati per intero i vani d'ingresso,
purché dotati di serramenti apribili anche verso
l'esterno".
2) Norme di esercizio.
Tenuto conto del sostanziale progresso nei riguardi
della sicurezza delle sale cinematografiche determinato
dalla adozione obbligatoria delle pellicole di sicurezza,
considerato inoltre che va estendendosi progressivamente
l'uso di impianti automatici di proiezione, la cui
affidabilità consente di non richiedere permanentemente
la presenza dell'operatore in cabina, si ritiene di
modificare la norma aggiungendo:
"E' consentito che le cabine cinematografiche,
con uso di pellicole di sicurezza, non siano presidiate
permanentemente dall'operatore, a condizione che la
cabina disponga di impianto automatico di spegnimento".
3) Nuove tecniche di proiezione.
In considerazione delle nuove tecniche di proiezione
e delle attuali esigenze di mercato indirizzate ad
offrire una gamma di scelte opzionali allo spettatore,
questo Ministero, ritenendo giustificate tali esigenze,
ritiene di integrare la normativa con la seguente:
"E' consentito l'esercizio di più locali
aperti al pubblico serviti da un unico atrio d'ingresso,
purché il complesso dei locali e ciascuno di
essi siano provvisti di vie di esodo e propri servizi
indipendenti realizzati conformemente alle presenti
norme e siano separati tra loro con strutture continue
aventi resistenza al fuoco pari ad almeno 60 minuti
primi".
4) Impianti elettrici.
Nei locali di cui alle presenti norme gli impianti elettrici
devono essere realizzati in conformità di quanto
stabilito dalla legge 1-3-1968, n.186.
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