[Note's] CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 GIUGNO 1980, N.13473/4109

MODIFICHE E CHIARIMENTI ALLA CIRCOLARE MINISTERIALE N.16 DEL 15 FEBBRAIO 1951 CONTENENTE "NORME DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE, L'ESERCIZIO E LA VIGILANZA DEI TEATRI, CINEMATOGRAFI ED ALTRI LOCALI DI SPETTACOLO IN GENERE" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

La Circolare Ministeriale n.16 del 15-2-1951, e successive modificazioni, emanate da questa Direzione Generale, stabilisce le norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo in genere che devono essere tenute presenti ai fini del rilascio e della revisione delle licenze di esercizio per i locali di pubblico spettacolo.
Al controllo dell'osservanza di dette norme, come è noto, sono preposte le Commissioni Provinciali di vigilanza le cui competenze sono rimaste inalterate anche dopo l'emanazione del D.P.R. 24-7-1977, n.616, che attribuisce ai Comuni le funzioni di Polizia Amministrativa, prima assegnata ad organi statali.
A seguito della lunga applicazione della predetta circolare e successive modificazioni, sono stati evidenziati da più parti inconvenienti connessi sia con la corretta ed uniforme interpretazione della norma sia con il superamento della stessa per i progressi tecnologici conseguiti nel campo delle costruzioni o della sicurezza in genere.
Questo Ministero, esaminati i quesiti posti e valutate le necessità delle modifiche richieste, ritiene di dare in appresso i chiarimenti per l'uniforme applicazione della norma esistente e di apportare, infine, le modificazioni ritenute indispensabili.

A - CHIARIMENTI

1) Disposizioni preliminari.
Da più parti è stato segnalato a questo Ministero che non sempre vengono richieste le visite delle Commissioni Provinciali di vigilanza, specialmente per quelle attività aventi carattere di provvisorietà o svolgentisi sotto forma di clubs o cooperative private, creandosi un pregiudizievole stato di disuniformità di trattamento ai fini della sicurezza.
Ciò premesso, a maggior chiarimento di quanto già indicato negli artt.15, 16 e 17 della circolare n.16, si precisa che le visite della Commissione Provinciale di vigilanza devono essere richieste per tutti i locali al chiuso o all'aperto aperti al pubblico, a pagamento e non, nei quali il pubblico stesso assista a spettacoli o comunque vi si intrattiene per qualsiasi motivo.
Le visite della Commissione Provinciale di vigilanza devono essere richieste prima dell'inizio delle attività per i locali di cui sopra anche se aventi carattere di provvisorietà o saltuarietà.

2) Materiali o strutture.
La circolare ministeriale n.91 del 14-9-1961, che ha stabilito le norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio destinati ad uso civile, ha parzialmente modificato le disposizioni impartite con la circolare n.16 del 15-2-1951 che, agli artt.25 e 98, imponeva l'uso unicamente dei materiali in muratura o cemento armato.
Pertanto, per la costruzione di edifici o installazioni contemplati nelle presenti norme, saranno applicate le norme contenute nella circolare n.91 suddetta.
Per le attività realizzate in locali conglobati in edifici a diversa destinazione dovranno essere applicate le disposizioni contenute nell'art.7, lettera b) della circolare stessa.

3) Strutture pressostatiche e teatri-tenda.
A seguito di numerosi quesiti pervenuti in merito alla sempre più crescente diffusione delle strutture pressostatiche si chiarisce che, per le attività contemplate nelle presenti norme non è consentito l'impiego delle citate strutture pressostatiche. Per quanto concerne i teatri-tenda restano valide le disposizioni emanate con la circolare n.2039/T4104 del ministero del Turismo e dello Spettacolo.

B - MODIFICHE

1) Uscite.
Al fine di uniformare i criteri che hanno guidato la formulazione delle nuove norme concernenti gli edifici destinati al pubblico sotto l'aspetto dell'evacuazione di emergenza, si è ritenuto di dover modificare l'art.53 della circolare n.16.
Pertanto le disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo citato, sono sostituite dalle seguenti:
"Nella determinazione della larghezza delle vie di esodo vanno computati per intero i vani d'ingresso, purché dotati di serramenti apribili anche verso l'esterno".

2) Norme di esercizio.
Tenuto conto del sostanziale progresso nei riguardi della sicurezza delle sale cinematografiche determinato dalla adozione obbligatoria delle pellicole di sicurezza, considerato inoltre che va estendendosi progressivamente l'uso di impianti automatici di proiezione, la cui affidabilità consente di non richiedere permanentemente la presenza dell'operatore in cabina, si ritiene di modificare la norma aggiungendo:
"E' consentito che le cabine cinematografiche, con uso di pellicole di sicurezza, non siano presidiate permanentemente dall'operatore, a condizione che la cabina disponga di impianto automatico di spegnimento".

3) Nuove tecniche di proiezione.
In considerazione delle nuove tecniche di proiezione e delle attuali esigenze di mercato indirizzate ad offrire una gamma di scelte opzionali allo spettatore, questo Ministero, ritenendo giustificate tali esigenze, ritiene di integrare la normativa con la seguente:
"E' consentito l'esercizio di più locali aperti al pubblico serviti da un unico atrio d'ingresso, purché il complesso dei locali e ciascuno di essi siano provvisti di vie di esodo e propri servizi indipendenti realizzati conformemente alle presenti norme e siano separati tra loro con strutture continue aventi resistenza al fuoco pari ad almeno 60 minuti primi".

4) Impianti elettrici.
Nei locali di cui alle presenti norme gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità di quanto stabilito dalla legge 1-3-1968, n.186.




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