LEGGE 28 GENNAIO 1970, N.10. CONTRIBUTO DI CONCESSIONE, ART.3 - RESTITUZIONE IN CASO DI RINUNCIA O DI MANCATA UTILIZZAZIONE DELLA CONCESSIONE.
Sono stati rivolti a questo Ministero quesiti per conoscere
se la vigente legislazione consenta la restituzione
del contributo di concessione, o della parte di esso
già corrisposta, nel caso in cui l'interessato
rinunzi a realizzare la costruzione o, comunque, non
esegua l'opera concessa; e, per converso, se sia dovuto
nuovamente il contributo quando, scaduto il termine
di validità della concessione, l'interessato
ne chiede il rinnovo per realizzare o completare l'opera.
Questo Ministero, stante la delicatezza e l'importanza
della questione, ha ritenuto opportuno sentire al riguardo
il Consiglio di Stato, il quale ha espresso il parere
(Commissione speciale n.1/81) che qui si trascrive:
1) - "Ritiene la Commissione che ai due quesiti
posti dalla Amministrazione occorra dare risposta nel
senso che il contributo debba essere restituito ove
la costruzione autorizzata non venga eseguita, e che
in caso di rinnovo della concessione il contributo
non debba essere versato una seconda volta.
Invero, per un più preciso inquadramento della
natura e della disciplina del contributo di concessione
previsto dalla legge 28-1-1977, n.10, occorre considerare
che il problema della contribuzione del singolo concessionario
della facoltà di edificare attiene al più
generale problema dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione
e della loro ripartizione tra la collettività
ed i singoli beneficiari, materia che nel corso degli
ultimi anni ha avuto una lenta e graduale evoluzione
che non è priva di rilievo al fine della migliore
comprensione della legge in esame.
Infatti, ai sensi della legge urbanistica del 17-8-1942
numero 1150, gli oneri relativi alla esecuzione delle
opere di urbanizzazione primaria e secondaria erano
sopportati dalla intera collettività, in quanto
alcuna forma di contribuzione era prevista a carico
dei singoli titolari di licenza edilizia.
Fu solo con la legge del 6-8-1967, n.765, che per la
prima volta fu introdotto il principio di ripartire
sui beneficiari taluni degli oneri che l'incremento
dell'urbanizzazione poneva a carico della collettività.
Infatti, l'art.8 della legge citata (modificativo dell'art.28
della legge urbanistica n.1150/1942) dispose l'obbligo
di prevedere nelle convenzioni di lottizzazione l'assunzione
a carico del proprietario degli oneri relativi alle
opere di urbanizzazione primaria, e di una quota parte
degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione secondaria.
Inoltre, l'art.10 della medesima legge (modificativo
dell'art.31 della legge urbanistica n.1150/1942) subordinò
il rilascio della licenza edilizia, in caso di mancanza
di opere di urbanizzazione primaria, all'impegno del
privato di realizzarle contemporaneamente alla costruzione.
In entrambi i casi, tuttavia, pur trasferendosi sul
beneficiario dell'attività edilizia taluni oneri
attinenti alla urbanizzazione primaria a carico dell'intera
collettività, trattavasi di ipotesi eccezionali,
chiaramente delimitate, in cui la contribuzione era
strettamente collegata all'attività di costruzione
e non poteva prescindere da questa.
2) - E' solo con la legge 28-1-1977, n.10, che viene
generalizzato il principio del trasferimento sui beneficiari
almeno di una parte degli oneri di urbanizzazione,
e questi sono chiamati a versare il loro contributo
all'atto del rilascio della concessione, o nel corso
dell'esecuzione delle opere. Ma anche in base alla
nuova legge ritiene la Commissione che non si sia voluto
derogare al principio che collega intimamente la contribuzione
al concreto esercizio dell'attività edilizia.
Tale principio non solo è evidenziato nei lavori
preparatori, in cui viene affermato che la onerosità
della concessione trova fondamento nel fatto che dall'utilizzazione
a fini edificatori di una parte del territorio derivano
pesanti oneri per la collettività che dovrà
provvedere alla realizzazione delle infrastrutture
necessarie per collegare il nuovo insediamento ai servizi
urbani, e che la contribuzione del privato costruttore
costituisce il meccanismo più idoneo per comprimere
situazioni di rendita e per il perseguimento di una
perequazione almeno tendenziale, finalità quest'ultima
cui risponde anche il pagamento di una percentuale
del costo di costruzione. Ma è chiaramente espresso
nell'art.1 della legge, che pone quale presupposto
della partecipazione agli oneri di urbanizzazione "ogni
attività comportante trasformazione urbanistica
ed edilizia nel territorio comunale", espressione
questa che implica l'esercizio in concreto edilizia,
e non può essere estesa al mero fatto formale
della richiesta e del rilascio della concessione. Ne
consegue che, ove tale presupposto non ricorra, quando
per qualunque motivo non vi è stata attività
di trasformazione urbanistica ed edilizia, viene meno
l'obbligo di contribuzione.
3) - Argomenti in senso contrario non possono trarsi
dalla circostanza che il contributo di concessione
non è commisurato alla sola incidenza delle
spese di urbanizzazione, ma anche al costo di costruzione.
Il motivo dell'adozione anche di questo parametro è
chiaramente indicato nel passo della relazione alla
legge sopra citato, e va individuato nell'esigenza
di comprimere situazioni di rendita e di perseguire
finalità perequative. Comunque, la commisurazione
del contributo anche al costo di costruzione attiene
alla misura della prestazione imposta, ma non ne modifica
il presupposto che ai sensi del citato art.1, è
e resta sempre l'esercizio in concreto dell'attività
di trasformazione urbanistica ed edilizia e non la
mera attività amministrativa di richiesta e
rilascio della concessione.
4) - Una conferma dell'intimo collegamento esistente
tra il concreto esercizio dell'attività di costruzione
e l'obbligo di contribuzione si ricava dal secondo
comma dell'art.7 e dal primo comma dell'art.11, che
dispensa dal versamento della quota di contributo commisurata
dalla incidenza degli oneri di urbanizzazione ove il
concessionario si impegni ad eseguire direttamente
tali opere, e dal secondo comma dell'art.11 che dispone
il pagamento della quota di contributo relativa al
costo di costruzione della esecuzione in corso o ultimata
dall'opera, da cui è lecito arguire, argomentando
a contrario, sia la inesistenza della obbligazione
quando la costruzione non venga eseguita, sia la impossibilità
di pretendere il versamento duplicato in caso di rinnovo
della concessione.
In conclusione, ritiene la Commissione che ai sensi
della legge 28-1-1977 n.10, il contributo richiesto
per il rilascio della concessione edilizia trova la
sua giustificazione nel concreto esercizio della facoltà
di edificare ed a questa è strettamente connesso.
Ove pertanto tale attività non venga svolta,
il contributo, ove già versato, deve essere
restituito, ed in caso di rinnovo della concessione
non utilizzata non può essere richiesto una
seconda volta".
(c) 1996 Note's