[Note's] CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 30 LUGLIO 1981, N.1669

LEGGE 28 GENNAIO 1970, N.10. CONTRIBUTO DI CONCESSIONE, ART.3 - RESTITUZIONE IN CASO DI RINUNCIA O DI MANCATA UTILIZZAZIONE DELLA CONCESSIONE.

Sono stati rivolti a questo Ministero quesiti per conoscere se la vigente legislazione consenta la restituzione del contributo di concessione, o della parte di esso già corrisposta, nel caso in cui l'interessato rinunzi a realizzare la costruzione o, comunque, non esegua l'opera concessa; e, per converso, se sia dovuto nuovamente il contributo quando, scaduto il termine di validità della concessione, l'interessato ne chiede il rinnovo per realizzare o completare l'opera.
Questo Ministero, stante la delicatezza e l'importanza della questione, ha ritenuto opportuno sentire al riguardo il Consiglio di Stato, il quale ha espresso il parere (Commissione speciale n.1/81) che qui si trascrive:
1) - "Ritiene la Commissione che ai due quesiti posti dalla Amministrazione occorra dare risposta nel senso che il contributo debba essere restituito ove la costruzione autorizzata non venga eseguita, e che in caso di rinnovo della concessione il contributo non debba essere versato una seconda volta.
Invero, per un più preciso inquadramento della natura e della disciplina del contributo di concessione previsto dalla legge 28-1-1977, n.10, occorre considerare che il problema della contribuzione del singolo concessionario della facoltà di edificare attiene al più generale problema dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione e della loro ripartizione tra la collettività ed i singoli beneficiari, materia che nel corso degli ultimi anni ha avuto una lenta e graduale evoluzione che non è priva di rilievo al fine della migliore comprensione della legge in esame.
Infatti, ai sensi della legge urbanistica del 17-8-1942 numero 1150, gli oneri relativi alla esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria erano sopportati dalla intera collettività, in quanto alcuna forma di contribuzione era prevista a carico dei singoli titolari di licenza edilizia.
Fu solo con la legge del 6-8-1967, n.765, che per la prima volta fu introdotto il principio di ripartire sui beneficiari taluni degli oneri che l'incremento dell'urbanizzazione poneva a carico della collettività.
Infatti, l'art.8 della legge citata (modificativo dell'art.28 della legge urbanistica n.1150/1942) dispose l'obbligo di prevedere nelle convenzioni di lottizzazione l'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria, e di una quota parte degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione secondaria.
Inoltre, l'art.10 della medesima legge (modificativo dell'art.31 della legge urbanistica n.1150/1942) subordinò il rilascio della licenza edilizia, in caso di mancanza di opere di urbanizzazione primaria, all'impegno del privato di realizzarle contemporaneamente alla costruzione.
In entrambi i casi, tuttavia, pur trasferendosi sul beneficiario dell'attività edilizia taluni oneri attinenti alla urbanizzazione primaria a carico dell'intera collettività, trattavasi di ipotesi eccezionali, chiaramente delimitate, in cui la contribuzione era strettamente collegata all'attività di costruzione e non poteva prescindere da questa.
2) - E' solo con la legge 28-1-1977, n.10, che viene generalizzato il principio del trasferimento sui beneficiari almeno di una parte degli oneri di urbanizzazione, e questi sono chiamati a versare il loro contributo all'atto del rilascio della concessione, o nel corso dell'esecuzione delle opere. Ma anche in base alla nuova legge ritiene la Commissione che non si sia voluto derogare al principio che collega intimamente la contribuzione al concreto esercizio dell'attività edilizia.
Tale principio non solo è evidenziato nei lavori preparatori, in cui viene affermato che la onerosità della concessione trova fondamento nel fatto che dall'utilizzazione a fini edificatori di una parte del territorio derivano pesanti oneri per la collettività che dovrà provvedere alla realizzazione delle infrastrutture necessarie per collegare il nuovo insediamento ai servizi urbani, e che la contribuzione del privato costruttore costituisce il meccanismo più idoneo per comprimere situazioni di rendita e per il perseguimento di una perequazione almeno tendenziale, finalità quest'ultima cui risponde anche il pagamento di una percentuale del costo di costruzione. Ma è chiaramente espresso nell'art.1 della legge, che pone quale presupposto della partecipazione agli oneri di urbanizzazione "ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia nel territorio comunale", espressione questa che implica l'esercizio in concreto edilizia, e non può essere estesa al mero fatto formale della richiesta e del rilascio della concessione. Ne consegue che, ove tale presupposto non ricorra, quando per qualunque motivo non vi è stata attività di trasformazione urbanistica ed edilizia, viene meno l'obbligo di contribuzione.
3) - Argomenti in senso contrario non possono trarsi dalla circostanza che il contributo di concessione non è commisurato alla sola incidenza delle spese di urbanizzazione, ma anche al costo di costruzione. Il motivo dell'adozione anche di questo parametro è chiaramente indicato nel passo della relazione alla legge sopra citato, e va individuato nell'esigenza di comprimere situazioni di rendita e di perseguire finalità perequative. Comunque, la commisurazione del contributo anche al costo di costruzione attiene alla misura della prestazione imposta, ma non ne modifica il presupposto che ai sensi del citato art.1, è e resta sempre l'esercizio in concreto dell'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia e non la mera attività amministrativa di richiesta e rilascio della concessione.
4) - Una conferma dell'intimo collegamento esistente tra il concreto esercizio dell'attività di costruzione e l'obbligo di contribuzione si ricava dal secondo comma dell'art.7 e dal primo comma dell'art.11, che dispensa dal versamento della quota di contributo commisurata dalla incidenza degli oneri di urbanizzazione ove il concessionario si impegni ad eseguire direttamente tali opere, e dal secondo comma dell'art.11 che dispone il pagamento della quota di contributo relativa al costo di costruzione della esecuzione in corso o ultimata dall'opera, da cui è lecito arguire, argomentando a contrario, sia la inesistenza della obbligazione quando la costruzione non venga eseguita, sia la impossibilità di pretendere il versamento duplicato in caso di rinnovo della concessione.
In conclusione, ritiene la Commissione che ai sensi della legge 28-1-1977 n.10, il contributo richiesto per il rilascio della concessione edilizia trova la sua giustificazione nel concreto esercizio della facoltà di edificare ed a questa è strettamente connesso. Ove pertanto tale attività non venga svolta, il contributo, ove già versato, deve essere restituito, ed in caso di rinnovo della concessione non utilizzata non può essere richiesto una seconda volta".




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