[Note's] CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 25 GIUGNO 1981, N.18

EDILIZIA RESIDENZIALE FRUENTE DI CONTRIBUTI STATALI. RIPARTIZIONE COMPETENZE IN MATERIA DI VIGILANZA SULLE COOPERATIVE.

In materia di vigilanza sulle cooperative edilizie comunque fruenti di contributi pubblici è di recente sorta difformità di interpretazione sulle varie disposizioni di legge in vigore, tra questa Amministrazione statale ed alcune Amministrazioni regionali ed in concreto se per i sodalizi che avevano avuti concessi contributi statali con provvedimenti ministeriali anteriormente al 31-12-1977 dovesse trovare applicazione l'art.4 lettera e) della legge 5-8-1978, n.457, che demanda alle Regioni i poteri di vigilanza sulle cooperative edilizie o l'art.125 del decreto Presidente della Repubblica 24-7-1977, n.616, che prevede il permanere della competenza in materia di edilizia abitativa per la definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato impegno di spesa anteriormente all'1-1-1978.
L'Ufficio Studi e Legislazione di questo Ministero, cui la questione era stata segnalata dal Segretariato Generale del Comitato per l'edilizia residenziale, ha provveduto ad interessare il Comitato tecnico costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'interpretazione delle norme del decreto Presidente della Repubblica n.616 del 1977, circa la portata da attribuire al ripetuto art.4 lettera e) della legge n.457 del 1978 in relazione al disposto del già menzionato art.125 del decreto Presidente della Repubblica n.616 del 1977.
Per chiarezza di esposizione si fa presente che il menzionato Segretariato nel sottoporre il quesito all'Ufficio Legislativo aveva avanzata altresì la tesi che nell'ambito dell'edilizia agevolata (quella introdotta D.L.1022/65 convertito in L.1179/65, nonché l'art.72 della L.865/65) era dubbia la competenza da parte del Ministero dei lavori pubblici ad esercitare l'azione di vigilanza, anche prima dell'entrata in vigore del decreto Presidente della Repubblica n.616, poiché, a norma dell'art.13 della ripetuta legge n.1179, alle opere non si applicano le norme vigenti per i lavori di conto dello Stato ed all'Amministrazione competeva soltanto l'emanazione del decreto di concessione del contributo sulla base della delibera di mutuo adottata dall'Istituto di credito.
Ciò premesso, si rende noto che il predetto Comitato, con parere reso nella seduta del 18 marzo 1981, ha ritenuto che le due norme in esame hanno diverse finalità e contenuto e che quindi il problema non può essere risolto con la meccanica applicazione del principio della successione delle leggi nel tempo. In particolare l'art.125 del citato decreto Presidente della Repubblica n.515 è da configurarsi come norma transitoria volta a consolidare, per motivi di funzionalità, le competenze in materia, tra l'altro, di enti e cooperative edilizie in capo al soggetto che ha assunto il relativo impegno di spesa per la concessione di contributi ai sensi del Regio decreto 28-4-1938, n.1165 e della legge 2-7-1949, n.408, e successive modifiche ed integrazioni, con la conseguenza che tutte le attività amministrative, comprese quelle di controllo e di vigilanza, rimangono affidate agli organi statali fino ad esaurimento del procedimento amministrativo a tale impegno connesso.
In merito, invece, all'art.4 lettera e) della legge 5-8-1978, n.457, va rilevato che lo stesso si limita a prevedere la vigilanza regionale sulle cooperative fruenti di contributo pubblico e, pertanto, ha efficacia ricognitiva per le ipotesi in cui, in base alla legislazione vigente, tali poteri erano già di spettanza regionale, ma ha efficacia innovativa per quanto riguarda quelle ipotesi in cui, come per le cooperative a mutuo agevolato, la legislazione precedente non prevedeva alcuna forma di vigilanza, che il legislatore ha ritenuto opportuno introdurre proprio con detta norma.
Resta ovviamente impregiudicata la generale competenza attribuita al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in base alla vigente normativa in materia di cooperazione.




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