EDILIZIA RESIDENZIALE FRUENTE DI CONTRIBUTI STATALI. RIPARTIZIONE COMPETENZE IN MATERIA DI VIGILANZA SULLE COOPERATIVE.
In materia di vigilanza sulle cooperative edilizie comunque
fruenti di contributi pubblici è di recente
sorta difformità di interpretazione sulle varie
disposizioni di legge in vigore, tra questa Amministrazione
statale ed alcune Amministrazioni regionali ed in concreto
se per i sodalizi che avevano avuti concessi contributi
statali con provvedimenti ministeriali anteriormente
al 31-12-1977 dovesse trovare applicazione l'art.4
lettera e) della legge 5-8-1978, n.457, che demanda
alle Regioni i poteri di vigilanza sulle cooperative
edilizie o l'art.125 del decreto Presidente della Repubblica
24-7-1977, n.616, che prevede il permanere della competenza
in materia di edilizia abitativa per la definizione
dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato
impegno di spesa anteriormente all'1-1-1978.
L'Ufficio Studi e Legislazione di questo Ministero,
cui la questione era stata segnalata dal Segretariato
Generale del Comitato per l'edilizia residenziale,
ha provveduto ad interessare il Comitato tecnico costituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per
l'interpretazione delle norme del decreto Presidente
della Repubblica n.616 del 1977, circa la portata da
attribuire al ripetuto art.4 lettera e) della legge
n.457 del 1978 in relazione al disposto del già
menzionato art.125 del decreto Presidente della Repubblica
n.616 del 1977.
Per chiarezza di esposizione si fa presente che il menzionato
Segretariato nel sottoporre il quesito all'Ufficio
Legislativo aveva avanzata altresì la tesi che
nell'ambito dell'edilizia agevolata (quella introdotta
D.L.1022/65 convertito in L.1179/65, nonché
l'art.72 della L.865/65) era dubbia la competenza da
parte del Ministero dei lavori pubblici ad esercitare
l'azione di vigilanza, anche prima dell'entrata in
vigore del decreto Presidente della Repubblica n.616,
poiché, a norma dell'art.13 della ripetuta legge
n.1179, alle opere non si applicano le norme vigenti
per i lavori di conto dello Stato ed all'Amministrazione
competeva soltanto l'emanazione del decreto di concessione
del contributo sulla base della delibera di mutuo adottata
dall'Istituto di credito.
Ciò premesso, si rende noto che il predetto Comitato,
con parere reso nella seduta del 18 marzo 1981, ha
ritenuto che le due norme in esame hanno diverse finalità
e contenuto e che quindi il problema non può
essere risolto con la meccanica applicazione del principio
della successione delle leggi nel tempo. In particolare
l'art.125 del citato decreto Presidente della Repubblica
n.515 è da configurarsi come norma transitoria
volta a consolidare, per motivi di funzionalità,
le competenze in materia, tra l'altro, di enti e cooperative
edilizie in capo al soggetto che ha assunto il relativo
impegno di spesa per la concessione di contributi ai
sensi del Regio decreto 28-4-1938, n.1165 e della legge
2-7-1949, n.408, e successive modifiche ed integrazioni,
con la conseguenza che tutte le attività amministrative,
comprese quelle di controllo e di vigilanza, rimangono
affidate agli organi statali fino ad esaurimento del
procedimento amministrativo a tale impegno connesso.
In merito, invece, all'art.4 lettera e) della legge
5-8-1978, n.457, va rilevato che lo stesso si limita
a prevedere la vigilanza regionale sulle cooperative
fruenti di contributo pubblico e, pertanto, ha efficacia
ricognitiva per le ipotesi in cui, in base alla legislazione
vigente, tali poteri erano già di spettanza
regionale, ma ha efficacia innovativa per quanto riguarda
quelle ipotesi in cui, come per le cooperative a mutuo
agevolato, la legislazione precedente non prevedeva
alcuna forma di vigilanza, che il legislatore ha ritenuto
opportuno introdurre proprio con detta norma.
Resta ovviamente impregiudicata la generale competenza
attribuita al Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale in base alla vigente normativa in materia di
cooperazione.
(c) 1996 Note's