[Note's] CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 8 AGOSTO 1981, N.22/C

UFFICI TECNICI ERARIALI. CONSULENZA ED ACCERTAMENTI TECNICI PER CONTO DI AMMINISTRAZIONI STATALI. ENTI PUBBLICI, REGIONI, PROVINCE E COMUNI.

Si reputa opportuno richiamare l'attenzione degli Enti in indirizzo sulla controversa questione, prospettata da diversi I.A.C.P., concernente l'imputabilità del trattamento economico di missione dei tecnici degli Uffici Tecnici Erariali, agli Enti ed alle Amministrazioni che richiedono gli accertamenti ovvero agli Uffici da cui il personale stesso dipende. Al riguardo, questo Segretariato Generale ha interpellato i Ministeri delle finanze e del tesoro i quali hanno espresso l'avviso che la procedura da adottare in proposito è quella di far liquidare, direttamente dagli Enti e dalle Amministrazioni richiedenti le consulenze, le tabelle di missione presentate dai tecnici, in base al principio di carattere generale secondo il quale ogni Amministrazione deve sopportare le spese relative alle prestazioni che riceve.
In particolare, gli I.A.C.P., quando ricorrono alla consulenza degli UU.TT.EE. per la valutazione del valore venale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai fini della determinazione del prezzo di cessione come previsto dall'art.28 della legge 8-8-1977, n.513, si devono far carico degli oneri relativi alle predette consulenze, attingendo, per la copertura della spesa, alla gestione speciale, istituita dall'art.10 del decreto Presidente della Repubblica 30-12-1972, n.1036, dal momento che le somme ricavate dalla cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica vengono versate integralmente nelle casse della predetta gestione speciale e messe a disposizione del competente I.A.C.P. presso la Cassa DD.PP.
Analogamente, gli Enti Locali, quando si avvalgono della consulenza degli UU.TT.EE., nell'esercizio di funzioni loro proprie o ad essi trasferite ai sensi del decreto Presidente della Repubblica n.616 del 1977, dovranno farsi carico degli oneri relativi alle consulenze, quando siano chieste nel loro interesse; viceversa, quando sia una legge dello Stato ad imporre agli Enti autarchici territoriali l'obbligo di ricorrere alla consulenza dell'U.T.E., l'onere in questione dovrà essere fatto gravare sul bilancio dello Stato, trattandosi di attività svolta nel prevalente interesse e per conto dello Stato stesso.




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