UFFICI TECNICI ERARIALI. CONSULENZA ED ACCERTAMENTI TECNICI PER CONTO DI AMMINISTRAZIONI STATALI. ENTI PUBBLICI, REGIONI, PROVINCE E COMUNI.
Si reputa opportuno richiamare l'attenzione degli Enti
in indirizzo sulla controversa questione, prospettata
da diversi I.A.C.P., concernente l'imputabilità
del trattamento economico di missione dei tecnici degli
Uffici Tecnici Erariali, agli Enti ed alle Amministrazioni
che richiedono gli accertamenti ovvero agli Uffici
da cui il personale stesso dipende. Al riguardo, questo
Segretariato Generale ha interpellato i Ministeri delle
finanze e del tesoro i quali hanno espresso l'avviso
che la procedura da adottare in proposito è
quella di far liquidare, direttamente dagli Enti e
dalle Amministrazioni richiedenti le consulenze, le
tabelle di missione presentate dai tecnici, in base
al principio di carattere generale secondo il quale
ogni Amministrazione deve sopportare le spese relative
alle prestazioni che riceve.
In particolare, gli I.A.C.P., quando ricorrono alla
consulenza degli UU.TT.EE. per la valutazione del valore
venale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
ai fini della determinazione del prezzo di cessione
come previsto dall'art.28 della legge 8-8-1977, n.513,
si devono far carico degli oneri relativi alle predette
consulenze, attingendo, per la copertura della spesa,
alla gestione speciale, istituita dall'art.10 del decreto
Presidente della Repubblica 30-12-1972, n.1036, dal
momento che le somme ricavate dalla cessione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica vengono versate
integralmente nelle casse della predetta gestione speciale
e messe a disposizione del competente I.A.C.P. presso
la Cassa DD.PP.
Analogamente, gli Enti Locali, quando si avvalgono della
consulenza degli UU.TT.EE., nell'esercizio di funzioni
loro proprie o ad essi trasferite ai sensi del decreto
Presidente della Repubblica n.616 del 1977, dovranno
farsi carico degli oneri relativi alle consulenze,
quando siano chieste nel loro interesse; viceversa,
quando sia una legge dello Stato ad imporre agli Enti
autarchici territoriali l'obbligo di ricorrere alla
consulenza dell'U.T.E., l'onere in questione dovrà
essere fatto gravare sul bilancio dello Stato, trattandosi
di attività svolta nel prevalente interesse
e per conto dello Stato stesso.
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