[Note's] CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO 2 GIUGNO 1982, N.25

DECRETO MINISTERIALE 16 FEBBRAIO 1982 <<MODIFICAZIONI DEL DECRETO MINISTERIALE 27 SETTEMBRE 1965, CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE ALLE VISITE DI PREVENZIONE INCENDI>>. CHIARIMENTI E CRITERI APPLICATIVI.

1) GENERALITA'.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.98 del 9 aprile 1982 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'interno 16-2-1982 recante <<Modificazioni del Decreto ministeriale 27-9-1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi>>.
Le modificazioni apportate al precedente elenco delle attività soggette al controllo dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco si sono basate su una attenta ed approfondita analisi dei rischi potenziali di incendio tenendo conto dei dati statistici disponibili, delle esperienze acquisite nell'attività di estinzione e prevenzione incendi svolta dal 1965 ad oggi dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della opportunità di graduare gli adempimenti secondo i criteri emergenti dalla anzidetta analisi.
Nella elaborazione del nuovo elenco delle attività da sottoporre a controllo si è ritenuto opportuno introdurre gli aggiornamenti conseguenti lo sviluppo tecnologico registrato negli ultimi vent'anni nonché di proporre, in luogo di generiche indicazioni di attività industriali e commerciali, indicazioni più precise basate sulle caratteristiche dei prodotti trattati e delle relative lavorazioni al fine di ridurre gli inconvenienti e le incertezze verificatisi nel passato.
Si è ritenuto anche di dover inserire direttamente nell'elenco una serie di attività che, pur presentando limitati rischi di incendio, sono da considerarsi pericolose per le conseguenze che eventi, anche di limitata rilevanza, possono avere a causa dell'affollamento delle persone e della loro particolare destinazione.
Per quanto riguarda poi la scelta della periodicità dei controlli, sono stati seguiti i seguenti criteri:
1) individuazione di quelle attività maggiormente suscettibili di dare luogo a situazioni di rischio di particolare rilevanza ai fini della pubblica incolumità;
2) responsabilizzazione dei gestori delle diverse attività, per i quali è stato ribadito l'obbligo di richiedere il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi in occasione di ogni modifica apportata agli ambienti o agli impianti;
3) individuazione di intervalli di tempo più brevi per l'effettuazione delle visite, correlata alla presumibile esigenza di più frequenti modifiche delle situazioni ambientali o impiantistiche in relazione alla più rapida evoluzione delle tecnologie e della organizzazione del lavoro;
4) mantenimento dei controlli, con intervalli di tempo più distanziati, per le altre attività che, pur presentando minori probabilità di modificazioni e trasformazioni ambientali o impiantistiche, possono costituire fonti di pericolo anche in relazione a variazioni dell'assetto del territorio esterno.
Le considerazioni di cui sopra e la valutazione dei tempi necessari agli Enti e ai privati ed ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco per i rispettivi adempimenti, hanno portato alla scelta di due intervalli di tempo da interporre fra successivi controlli: il primo di tre ed il secondo di sei anni. Per un numero molto limitato di attività, per le quali è lecito presumere la conservazione nel tempo delle caratteristiche costruttive e funzionali originarie ed ininfluenti le modificazioni esterne, è stata prevista una visita "una tantum", essendosi ritenuto superfluo ogni successivo intervento.
Considerate le motivazioni in forza delle quali è stata stabilita la periodicità delle visite per le diverse categorie di attività, e, fermo restando l'obbligo dei responsabili di richiedere i necessari controlli in occasione di modificazioni ai locali o agli impianti, la scadenza dei Certificati di Prevenzione Incendi già rilasciati e validi alla data di emanazione del nuovo Decreto, dovrà intendersi modificata secondo i nuovi termini da questo previsti.
Per facilitare l'applicazione della norma relativa ai nuovi termini di validità dei Certificati di Prevenzione Incendi i Comandi dei Vigili del Fuoco invieranno apposita comunicazione alle Autorità locali competenti al rilascio delle licenze di esercizio (Comuni, Camere di Commercio, ecc.) alla quale sarà unito anche l'allegato <<B>> contenente l'analisi comparativa fra l'elenco precedente e quello recentemente emanato che consentirà di individuare non solo le attività di nuovo inserimento o quelle eliminate ma anche la corrispondenza tra le voci che, pur modificate formalmente, restano sostanzialmente immutate.
I Comandi stessi tuttavia, a richiesta anche verbale degli interessati, procederanno al rinnovo cartolario dei Certificati medesimi.

2) CRITERI APPLICATIVI TECNICI.

Per una più facile consultazione dell'elenco si è ritenuto anche opportuno suddividere le attività in gruppi il più possibile omogenei tra loro per settore merceologico o destinazione d'uso.
Per numerose voci sono stati inseriti i limiti inferiori per meglio definire il campo di applicabilità, tenuto conto dei rischi ipotizzabili, eliminando anche una serie di incertezze interpretative che hanno dato luogo a confusione e disorientamento per gli operatori e per gli organi di controllo, nonché ad un sensibile contenzioso di carattere procedurale e amministrativo.
Agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività che sarebbero singolarmente soggette al controllo da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, dovrà essere rilasciato un unico Certificato di Prevenzione Incendi relativo a tutto il complesso e con scadenza triennale, il che costituisce una innovazione sensibile rispetto alla prassi fino ad ora adottata. Infatti, pur sussistendo, nell'ambito di un unico complesso, differenti attività che comportano variabili livelli di rischio e l'applicazione di specifiche e differenti normative di sicurezza, è ovvio che, per le interdipendenze derivanti dalle singole attività, il problema della sicurezza è da affrontarsi globalmente. Tale criterio ha pertanto imposto l'esigenza che vi sia un unico Certificato di Prevenzione Incendi che dovrà contenere le indicazioni relative alle singole attività per le quali, tra l'altro, devono applicarsi le specifiche normative vigenti o gli appositi criteri di sicurezza.
In tale Certificato dovranno essere inserite le limitazioni e le condizioni di esercizio ritenute necessarie.
Per le attività indicate al punto 91 <<Impianti per la produzione di calore con potenzialità superiore a 100.000 Cal/h>>, devono intendersi quelli per il riscaldamento di ambienti, produzione di acqua calda, cucine e lavaggio stoviglie, sterilizzazione e disinfezione, lavaggio biancheria e simili, distruzione rifiuti, forni, ecc.
Nelle zone sottoposte ai controlli previsti dalla legge 13-7-1966, n.615, per gli impianti di potenzialità compresa tra le 30.000 e le 100.000 Cal/h, dovranno essere effettuati gli adempimenti previsti dalla legge 615 stessa, senza rilasciare il Certificato di Prevenzione Incendi, che viene sostituito da una comunicazione contenente indicazioni sulla conformità o meno alle norme vigenti.
Per complessi edilizi ad uso civile attività distintamente indicate nel nuovo Decreto possono, in via generale, considerarsi due casi:
a) complesso edilizio ad unica gestione nel quale coesistono più attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e che sono a servizio esclusivo del complesso edilizio stesso (ad esempio ospedali includenti impianti di produzione di calore, depositi, lavanderie, ecc.; alberghi includenti autorimesse, sale di riunione, centrali termiche, locali di spettacolo e trattenimento includenti centrali termiche, di condizionamento, ecc.).
In tale caso, anche a norma dell'art.2 della legge 966/1965 dovrà essere rilasciato un unico Certificato di Prevenzione Incendi relativo a tutto il complesso, con la scadenza prevista nel Decreto, e che dovrà contenere le indicazioni relative alle singole attività in analogia a quanto già indicato per gli stabilimenti ed impianti industriali;
b) complesso edilizio polifunzionale a gestione non unica nel quale coesistono più attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e che non sono a servizio del complesso edilizio stesso (ad esempio attività commerciali, locali di trattenimento o spettacolo, scuole, ecc.).
In tale caso dovrà essere rilasciato a ciascuna gestione dell'attività un Certificato di Prevenzione Incendi con le relative scadenze previste nel Decreto.
Al punto 94 del Decreto sono indicati gli <<Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri>>. La ragione della visita "una tantum" risiede nel fatto che l'esigenza che comporta il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi "una tantum" è rivolta principalmente alla situazione strutturale del complesso edilizio in relazione alle previste destinazioni.
Tuttavia, per tener conto della ipotesi di gestioni separate di attività inserite nel complesso abitativo, nonché dell'esigenza di controllare la rispondenza degli impianti, nel tempo, alle norme di sicurezza, come prescritto per tutti gli edifici anche se di altezza inferiore ai 24 metri, le attività di per sé stesse soggette ai controlli devono avere ciascuna un proprio Certificato di Prevenzione Incendi con la validità corrispondente.
In base a ciò, al completamento della realizzazione del complesso edilizio o della sua ristrutturazione a seguito di modifiche sostanziali, verranno effettuate la visita per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi "una tantum" per il fabbricato di civile abitazione, nonché le visite per le altre attività soggette ed inserite nel complesso edilizio (produzione calore, autorimesse, ecc.) rilasciando a queste ultime appositi e separati Certificati di Prevenzione Incendi.
Al punto 95 del Decreto sono indicati i <<Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli in edifici industriali di cui all'art.9 del Decreto del Presidente della Repubblica 29-3-1963, n.1497>>.
Per tali attività, in luogo della comunicazione contenente indicazioni sulla conformità o meno ai criteri di sicurezza vigenti - secondo la prassi attuale - dovrà essere rilasciato un Certificato di Prevenzione Incendi con validità "una tantum", se i criteri stessi risultano osservati.
Ai fini delle presenti disposizioni per altezza in gronda si intende l'altezza massima misurata dal piano esterno accessibile ai mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco all'intradosso del soffitto del più elevato locale abitabile.
Nei casi di attività, per legge soggette anche a controlli di organi collegiali, i Comandi possono effettuare le visite di loro competenza in occasione di tali visite collegiali.

Si omettono gli allegati perché già riportati nel Decreto ministeriale 16-2-1982.




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