[Note's] CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO 1 AGOSTO 1983, N.25

D.M. 6 LUGLIO 1983 - "NORME SUL COMPORTAMENTO AL FUOCO DELLE STRUTTURE E DEI MATERIALI DA IMPIEGARSI NELLA COSTRUZIONE DI TEATRI, CINEMATOGRAFI ED ALTRI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO IN GENERE". CHIARIMENTI E INDICAZIONI APPLICATIVE.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.201 del 23-7-1983 il decreto in data 6-7-1983 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, recante "Norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo in genere".
Si precisa anzitutto che il decreto aggiorna unicamente quelle disposizioni contenute nella circolare n.16 del 15-2-1951 che si riferiscono al comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali (resistenza al fuoco e reazione al fuoco) lasciando completamente inalterate e valide tutte le altre disposizioni contenute nella circolare medesima e sue successive integrazioni e modificazioni, che, ai sensi di quanto stabilito dall'art.22 del D.P.R. 577/82, hanno attualmente valore cogente.
Le norme in oggetto sono state aggiornate dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi di cui dell'art.10 del D.P.R. 577/82 ai sensi di quanto disposto dall'art.11 del D.P.R. stesso.
La citata circolare del Ministero dell'interno n.16 del 15-2-1951 "Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere" forniva alcune indicazioni circa le strutture ed i materiali da impiegarsi nella costruzione dei locali pubblici secondo la classificazione di cui all'art.17 della circolare stessa.
In particolare più significativo appariva quanto citato nel primo comma dell'art.25, il quale recitava: "Nella costruzione di edifici, destinati a contenere locali contemplati nel presente regolamento, debbono essere impiegati materiali resistenti al fuoco".
E' noto che l'evoluzione della normativa tecnica in tale settore, sia in sede internazionale che nazionale, ha condotto ad una differenziazione concettuale e terminologica delle caratteristiche di comportamento al fuoco che devono presentare rispettivamente le strutture ed i materiali (circolare ministeriale n.12 del 17-5-1980 per i materiali).
Il termine "resistente al fuoco" citato nella circolare n.16 deve intendersi infatti riferito unicamente agli elementi strutturali portanti e/o separanti.
Al riguardo è stato già fornito il necessario chiarimento con la circolare ministeriale n.52 del 20-11-1982 con il quale è stato puntualizzato che <<... i requisiti di "Resistenza al fuoco" degli elementi strutturali degli edifici ad uso civile devono essere valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite nella circolare ministeriale n.91 del 14-9-1961 prescindendo, quindi, dal tipo di materiale costituente l'elemento strutturale stesso (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi) e possono essere "REI" "RE" "R">>. Inoltre, tenuto conto che i locali classificati all'art.17 della circolare n.16/1951 sono destinati ad uso civile, il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di strutture, che possono essere realizzate con qualsiasi materiale come sopra indicato, nonché la classificazione dei locali stessi in funzione del carico d'incendio, sono determinati secondo le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n.91 sopraccitata.
Per quanto riguarda, invece, i materiali di finitura, definiti "resistenti al fuoco" nella circolare n.16/1951, occorre più propriamente riferirsi a quel complesso di requisiti che caratterizzano il processo di partecipazione alla combustione sia in fase di innesco sia come sviluppo dell'incendio e che sono indicati, anche in sede internazionale, con il termine "reazione al fuoco". Al riguardo, occorre richiamarsi a quanto già indicato nella circolare n.12 del 17-5-1980, in particolare per quanto attiene al sistema di classificazione dei materiali a seguito di prove standard significative.
Le modificazioni intervenute in questo settore tecnico hanno consentito di passare da valutazioni empiriche e generiche di resistenza al fuoco a valutazioni specifiche di tipo sperimentale, distinte concettualmente e rivolte ad evidenziare, anche quantitativamente, i requisiti di "resistenza al fuoco" e di "reazione al fuoco".
Ciò premesso, fino a quando non saranno state emanate le norme specifiche sulla resistenza al fuoco degli elementi costruttivi per le varie attività previste dalla legge 2-2-1974, n.64 ed in attesa che a seguito di ulteriori dati sperimentali sia possibile definire, in maniera più completa, le normative tecniche finalizzate all'utilizzazione dei materiali nei locali in funzione della loro destinazione d'uso, nei locali classificati all'art.17 della circolare n.16/1951, devono osservarsi le disposizioni contenute nel presente decreto che sostituiscono quelle degli artt. 25, 26, 27, 61 e 181 della circolare n.16/1951.
Le nuove disposizioni, come già detto, forniscono i criteri generali da osservarsi per l'impiego corretto di strutture e materiali in relazione al loro comportamento al fuoco.
In particolare sono state precisate le caratteristiche dei rivestimenti delle poltrone, in precedenza non definite, e sono state previste misure alternative atte a conferire un equivalente grado di sicurezza.
E' stato trattato il problema dei materiali impiegati nelle scene e negli arredamenti puntualizzando i requisiti che devono possedere ai fini antincendi.
L'art.6 infine detta disposizioni procedurali e di esercizio nella fase transitoria per l'adeguamento ai criteri indicati al fine di consentire la prosecuzione dell'esercizio durante i tempi tecnici richiesti per l'attuazione delle prescrizioni di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 del decreto.
Tali misure tendono a regolare lo svolgimento corretto dell'attività dei locali ed a rafforzare l'azione tempestiva di soccorso in caso di incendio.
In tema di procedura, si richiama quanto già chiarito con circolare n.52 del 20-11-1982 (punto 4.0) circa la possibilità che, ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, possano essere utilizzati e acquisiti da parte dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco i verbali di visita e gli elaborati grafici già prodotti dagli esercenti e in possesso delle segreterie delle Commissioni Provinciali di vigilanza.
Nell'ambito della documentazione da richiedere per il rilascio del certificato prevenzione incendi, è opportuno tenere conto - specie per quanto riguarda gli aspetti impiantistici - del maggior livello di sicurezza dei locali che avranno ottemperato alle prescrizioni del decreto nonché della intervenuta riduzione nel tempo di taluni fattori di rischio quali ad esempio l'adozione di pellicole ininfiammabili, di lampade allo xenon in sostituzione di quelle ad arco, di meccanismi di proiezione automatica, ecc.
Per quanto riguarda gli impianti elettrici, anche ai fini delle eventuali certificazioni, si potrà fare riferimento alla specifica normativa contenuta nell'allegato A) della circolare n.16 del 15-2-1951.
Il decreto, come accennato, prescrive in più punti i requisiti di comportamento al fuoco delle strutture e materiali, talché è necessario che il responsabile dell'attività presenti le richieste certificazioni rilasciate dal Centro Studi ed Esperienze o da enti e laboratori legalmente riconosciuti.
In proposito si informa che, ai sensi dell'art.18 del D.P.R. n.577/82 e sulla scorta delle indicazioni e delle intese intercorse con il C.N.R., le certificazioni sulla reazione al fuoco potranno essere rilasciate oltreché dal Centro Studi ed Esperienze Antincendi anche dai seguenti due laboratori a ciò abilitati e compresi nell' "Albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati" approvato con decreto 16-3-1983 del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica (G.U. 6-7-1983, n.183):

(I.C.I.T.E.) Istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia
Via Lombardia, 49
20098 San Giuliano Milanese (MI)
(Istituto del C.N.R.)

Istituto per la tecnologia del legno
38010 San Michele all'Adige (TN)
(Istituto del C.N.R.)

Al fine di armonizzare ed uniformare l'attività dei laboratori saranno instaurate idonee intese fra tali organismi ed il Centro Studi ed Esperienze direttamente o tramite il Consiglio Nazionale delle Ricerche.




Indice Argomento

Indice Principale


(c) 1996 Note's