D.M. 6 LUGLIO 1983 - "NORME SUL COMPORTAMENTO AL FUOCO DELLE STRUTTURE E DEI MATERIALI DA IMPIEGARSI NELLA COSTRUZIONE DI TEATRI, CINEMATOGRAFI ED ALTRI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO IN GENERE". CHIARIMENTI E INDICAZIONI APPLICATIVE.
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.201 del
23-7-1983 il decreto in data 6-7-1983 del Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro del turismo
e dello spettacolo, recante "Norme sul comportamento
al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi
nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri
locali di pubblico spettacolo in genere".
Si precisa anzitutto che il decreto aggiorna unicamente
quelle disposizioni contenute nella circolare n.16
del 15-2-1951 che si riferiscono al comportamento al
fuoco delle strutture e dei materiali (resistenza al
fuoco e reazione al fuoco) lasciando completamente
inalterate e valide tutte le altre disposizioni contenute
nella circolare medesima e sue successive integrazioni
e modificazioni, che, ai sensi di quanto stabilito
dall'art.22 del D.P.R. 577/82, hanno attualmente valore
cogente.
Le norme in oggetto sono state aggiornate dal Comitato
Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi
di cui dell'art.10 del D.P.R. 577/82 ai sensi di quanto
disposto dall'art.11 del D.P.R. stesso.
La citata circolare del Ministero dell'interno n.16
del 15-2-1951 "Norme di sicurezza per la costruzione,
l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi
ed altri locali di spettacolo in genere" forniva
alcune indicazioni circa le strutture ed i materiali
da impiegarsi nella costruzione dei locali pubblici
secondo la classificazione di cui all'art.17 della
circolare stessa.
In particolare più significativo appariva quanto
citato nel primo comma dell'art.25, il quale recitava:
"Nella costruzione di edifici, destinati a contenere
locali contemplati nel presente regolamento, debbono
essere impiegati materiali resistenti al fuoco".
E' noto che l'evoluzione della normativa tecnica in
tale settore, sia in sede internazionale che nazionale,
ha condotto ad una differenziazione concettuale e terminologica
delle caratteristiche di comportamento al fuoco che
devono presentare rispettivamente le strutture ed i
materiali (circolare ministeriale n.12 del 17-5-1980
per i materiali).
Il termine "resistente al fuoco" citato nella
circolare n.16 deve intendersi infatti riferito unicamente
agli elementi strutturali portanti e/o separanti.
Al riguardo è stato già fornito il necessario
chiarimento con la circolare ministeriale n.52 del
20-11-1982 con il quale è stato puntualizzato
che <<... i requisiti di "Resistenza al
fuoco" degli elementi strutturali degli edifici
ad uso civile devono essere valutati secondo le prescrizioni
e le modalità di prova stabilite nella circolare
ministeriale n.91 del 14-9-1961 prescindendo, quindi,
dal tipo di materiale costituente l'elemento strutturale
stesso (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio,
legno lamellare, elementi compositi) e possono essere
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Inoltre, tenuto conto che i locali classificati all'art.17
della circolare n.16/1951 sono destinati ad uso civile,
il dimensionamento degli spessori e delle protezioni
da adottare per i vari tipi di strutture, che possono
essere realizzate con qualsiasi materiale come sopra
indicato, nonché la classificazione dei locali
stessi in funzione del carico d'incendio, sono determinati
secondo le tabelle e con le modalità specificate
nella circolare n.91 sopraccitata.
Per quanto riguarda, invece, i materiali di finitura,
definiti "resistenti al fuoco" nella circolare
n.16/1951, occorre più propriamente riferirsi
a quel complesso di requisiti che caratterizzano il
processo di partecipazione alla combustione sia in
fase di innesco sia come sviluppo dell'incendio e che
sono indicati, anche in sede internazionale, con il
termine "reazione al fuoco". Al riguardo,
occorre richiamarsi a quanto già indicato nella
circolare n.12 del 17-5-1980, in particolare per quanto
attiene al sistema di classificazione dei materiali
a seguito di prove standard significative.
Le modificazioni intervenute in questo settore tecnico
hanno consentito di passare da valutazioni empiriche
e generiche di resistenza al fuoco a valutazioni specifiche
di tipo sperimentale, distinte concettualmente e rivolte
ad evidenziare, anche quantitativamente, i requisiti
di "resistenza al fuoco" e di "reazione
al fuoco".
Ciò premesso, fino a quando non saranno state
emanate le norme specifiche sulla resistenza al fuoco
degli elementi costruttivi per le varie attività
previste dalla legge 2-2-1974, n.64 ed in attesa che
a seguito di ulteriori dati sperimentali sia possibile
definire, in maniera più completa, le normative
tecniche finalizzate all'utilizzazione dei materiali
nei locali in funzione della loro destinazione d'uso,
nei locali classificati all'art.17 della circolare
n.16/1951, devono osservarsi le disposizioni contenute
nel presente decreto che sostituiscono quelle degli
artt. 25, 26, 27, 61 e 181 della circolare n.16/1951.
Le nuove disposizioni, come già detto, forniscono
i criteri generali da osservarsi per l'impiego corretto
di strutture e materiali in relazione al loro comportamento
al fuoco.
In particolare sono state precisate le caratteristiche
dei rivestimenti delle poltrone, in precedenza non
definite, e sono state previste misure alternative
atte a conferire un equivalente grado di sicurezza.
E' stato trattato il problema dei materiali impiegati
nelle scene e negli arredamenti puntualizzando i requisiti
che devono possedere ai fini antincendi.
L'art.6 infine detta disposizioni procedurali e di esercizio
nella fase transitoria per l'adeguamento ai criteri
indicati al fine di consentire la prosecuzione dell'esercizio
durante i tempi tecnici richiesti per l'attuazione
delle prescrizioni di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 del
decreto.
Tali misure tendono a regolare lo svolgimento corretto
dell'attività dei locali ed a rafforzare l'azione
tempestiva di soccorso in caso di incendio.
In tema di procedura, si richiama quanto già
chiarito con circolare n.52 del 20-11-1982 (punto 4.0)
circa la possibilità che, ai fini del rilascio
del certificato di prevenzione incendi, possano essere
utilizzati e acquisiti da parte dei Comandi provinciali
dei Vigili del fuoco i verbali di visita e gli elaborati
grafici già prodotti dagli esercenti e in possesso
delle segreterie delle Commissioni Provinciali di vigilanza.
Nell'ambito della documentazione da richiedere per il
rilascio del certificato prevenzione incendi, è
opportuno tenere conto - specie per quanto riguarda
gli aspetti impiantistici - del maggior livello di
sicurezza dei locali che avranno ottemperato alle prescrizioni
del decreto nonché della intervenuta riduzione
nel tempo di taluni fattori di rischio quali ad esempio
l'adozione di pellicole ininfiammabili, di lampade
allo xenon in sostituzione di quelle ad arco, di meccanismi
di proiezione automatica, ecc.
Per quanto riguarda gli impianti elettrici, anche ai
fini delle eventuali certificazioni, si potrà
fare riferimento alla specifica normativa contenuta
nell'allegato A) della circolare n.16 del 15-2-1951.
Il decreto, come accennato, prescrive in più
punti i requisiti di comportamento al fuoco delle strutture
e materiali, talché è necessario che
il responsabile dell'attività presenti le richieste
certificazioni rilasciate dal Centro Studi ed Esperienze
o da enti e laboratori legalmente riconosciuti.
In proposito si informa che, ai sensi dell'art.18 del
D.P.R. n.577/82 e sulla scorta delle indicazioni e
delle intese intercorse con il C.N.R., le certificazioni
sulla reazione al fuoco potranno essere rilasciate
oltreché dal Centro Studi ed Esperienze Antincendi
anche dai seguenti due laboratori a ciò abilitati
e compresi nell' "Albo dei laboratori esterni
pubblici e privati altamente qualificati" approvato
con decreto 16-3-1983 del Ministro per il coordinamento
delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica
(G.U. 6-7-1983, n.183):
(I.C.I.T.E.) Istituto centrale per l'industrializzazione
e la tecnologia edilizia
Via Lombardia, 49
20098 San Giuliano Milanese (MI)
(Istituto del C.N.R.)
Istituto per la tecnologia del legno
38010 San Michele all'Adige (TN)
(Istituto del C.N.R.)
Al fine di armonizzare ed uniformare l'attività dei laboratori saranno instaurate idonee intese fra tali organismi ed il Centro Studi ed Esperienze direttamente o tramite il Consiglio Nazionale delle Ricerche.
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