[Note's] CIRCOLARE MINISTERO LAVORI PUBBLICI 26 NOVEMBRE 1982, N.2550/2552

AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART.5, COMMA 16o DELLA LEGGE 25-3-1982, N.94

Con le note in riferimento codesti Istituti bancari hanno segnalato il distinto regime attinente all'iscrizione delle ipoteche cui sono sottoposti i finanziamenti fruenti di contributo statale, e quelli invece fruenti di contributo regionale assistiti dalla garanzia della Regione.
Al riguardo lo scrivente ritiene che il punto di rilevanza ermeneutica sia costituito dalla qualificazione della garanzia che assiste i finanziamenti agevolati; infatti codesti Istituti hanno sollevato il problema in argomento, in base al presupposto che soltanto per i mutui concessi dallo Stato sia operante la garanzia statale; detta tesi appare invece in contrasto con l'art.4 della legge 29-7-1980, n.385, il quale ha sostituito l'art.44 della legge 5-8-1978, n.457, disponendo che la garanzia dello Stato venga estesa anche ai mutui non fruenti di contributi statali, richiedendo come unica condizione oggettiva che trattisi di programmi edilizi localizzati su aree concesse in diritto di superficie o trasferite in proprietà, comprese nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18-4-1962, n.167, ovvero individuate ai sensi dell'art.51 della legge 22-10-1971, n.865.
E' da ritenere cioè, che con l'emanazione del citato art.4 della legge n.385 l'intendimento del legislatore sia stato quello di conseguire una sostanziale omogeneità di disciplina giuridica per tutti gli interventi ricadenti nei piani di zona <<167>>o su aree individuate ai sensi di legge, facendo cadere ogni ulteriore impedimento a generalizzare la semplificazione procedurale di cui all'art.10-ter della legge 16-10-1975, n.492.
Questo Ministero, pertanto, sentito al riguardo il Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro che con nota 11-11-1982, n.5890/32-F ha comunicato di condividere l'avviso così espresso, ritiene che anche per i programmi beneficiari di contributo regionale, purché realizzati nelle aree predette, diviene operante la garanzia statale con l'applicazione delle procedure semplificate ai sensi dell'art.10 della legge 16-10-1975, n.492 e relativa possibilità di valida iscrizione ipotecaria in deroga all'art.2822 C.C., come previsto dall'art.5 della legge 25-3-1982, n.94.




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