AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART.5, COMMA 16o DELLA LEGGE 25-3-1982, N.94
Con le note in riferimento codesti Istituti bancari
hanno segnalato il distinto regime attinente all'iscrizione
delle ipoteche cui sono sottoposti i finanziamenti
fruenti di contributo statale, e quelli invece fruenti
di contributo regionale assistiti dalla garanzia della
Regione.
Al riguardo lo scrivente ritiene che il punto di rilevanza
ermeneutica sia costituito dalla qualificazione della
garanzia che assiste i finanziamenti agevolati; infatti
codesti Istituti hanno sollevato il problema in argomento,
in base al presupposto che soltanto per i mutui concessi
dallo Stato sia operante la garanzia statale; detta
tesi appare invece in contrasto con l'art.4 della legge
29-7-1980, n.385, il quale ha sostituito l'art.44 della
legge 5-8-1978, n.457, disponendo che la garanzia dello
Stato venga estesa anche ai mutui non fruenti di contributi
statali, richiedendo come unica condizione oggettiva
che trattisi di programmi edilizi localizzati su aree
concesse in diritto di superficie o trasferite in proprietà,
comprese nell'ambito dei piani di zona di cui alla
legge 18-4-1962, n.167, ovvero individuate ai sensi
dell'art.51 della legge 22-10-1971, n.865.
E' da ritenere cioè, che con l'emanazione del
citato art.4 della legge n.385 l'intendimento del legislatore
sia stato quello di conseguire una sostanziale omogeneità
di disciplina giuridica per tutti gli interventi ricadenti
nei piani di zona <<167>>o su aree individuate
ai sensi di legge, facendo cadere ogni ulteriore impedimento
a generalizzare la semplificazione procedurale di cui
all'art.10-ter della legge 16-10-1975, n.492.
Questo Ministero, pertanto, sentito al riguardo il Ministero
del tesoro - Direzione generale del tesoro che con
nota 11-11-1982, n.5890/32-F ha comunicato di condividere
l'avviso così espresso, ritiene che anche per
i programmi beneficiari di contributo regionale, purché
realizzati nelle aree predette, diviene operante la
garanzia statale con l'applicazione delle procedure
semplificate ai sensi dell'art.10 della legge 16-10-1975,
n.492 e relativa possibilità di valida iscrizione
ipotecaria in deroga all'art.2822 C.C., come previsto
dall'art.5 della legge 25-3-1982, n.94.
(c) 1996 Note's