(G.U. 5-6-1982, n.162; supplemento)
LEGGE 22 APRILE 1982, N.168, RECANTE MISURE FISCALI PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA ABITATIVA. ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE AI FINI DELLE IMPOSTE SUL REDDITO, IVA, REGISTRO, IPOTECARIE E CATASTALI, INVIM.
PREMESSA
Obiettivo fondamentale della legge 22-4-1982, n.168,
è quello dello sviluppo dell'edilizia abitativa
attraverso una manovra fiscale incentrata, in sostanza,
nella rimozione, delle remore alla mobilità
del comparto immobiliare, rappresentate dalla gravosità
del prelievo fiscale sui trasferimenti, ed in una serie
di misure volte a incrementare l'offerta di alloggi
sul mercato delle locazioni.
Il previsto effetto incentivante delle misure fiscali
recate dalla legge ai fini del rilancio dell'industria
delle costruzioni, dell'investimento nel settore immobiliare,
dell'offerta di abitazioni sul mercato delle locazioni
appare strettamente condizionato all'attività
che l'Amministrazione finanziaria è chiamata
a svolgere per l'applicazione della legge sia quanto
a modalità e procedure di attuazione del disposto
legislativo sia quanto a criteri e limiti che devono
presiedere alla interpretazione delle singole norme.
Invero per realizzare appieno le finalità del
provvedimento è importante che, sul piano interpretativo
della portata delle singole disposizioni, non venga
mai obliterata la ratio e lo spirito complessivo della
legge.
La presente circolare - che è stata redatta d'intesa
tra le Direzioni Generali interessate (D.G. delle Imposte
Dirette, delle Tasse e Imposte Indirette sugli Affari,
della Finanza Locale) - intende assicurare la necessaria
uniformità di indirizzo da parte degli uffici
finanziari nell'applicazione della nuova legge.
Si è ritenuto opportuno, per motivi di organicità,
unificare in un solo documento le istruzioni applicative
per tutti gli uffici interessati all'applicazione della
legge per quanto concerne sia l'imposizione diretta
che quella indiretta.
Ulteriori istruzioni, relative a quesiti diversi da
quelli qui trattati, saranno invece richieste dai singoli
uffici direttamente alle Direzioni Generali competenti
per la materia.
Si raccomanda agli uffici dell'Amministrazione finanziaria
in indirizzo la massima divulgazione delle istruzioni
contenute nella presente circolare.
Gli Ispettori Compartimentali e le Intendenze di Finanza
accuseranno ricevuta della circolare stessa al Ministero
e gli uffici Imposte, Iva e Registro alle rispettive
Intendenze.
Parte prima
IMPOSIZIONE DIRETTA
CAPITOLO I
CESSIONI DI FABBRICATI E DI ALTRI IMMOBILI - INTASSABILITA'
DELLE PLUSVALENZE REINVESTITE E
DEGLI INTERESSI DILATORI
(Art.1, ultimo comma; art.2; art.4, quinto, sesto e
settimo comma; art.6)
L'art.2 della legge n.168 prevede che le plusvalenze
di cui all'art.54 del decreto del Presidente della
Repubblica 29-9-1973, n.597, realizzate mediante la
cessione di fabbricati o porzioni di fabbricati, non
concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale
sui redditi, ricorrendo le condizioni ivi previste.
Stante l'esplicito richiamo all'art.54, i soggetti destinatari
della norma vanno individuati tra tutti coloro che
esercitano attività produttrice di reddito d'impresa,
ai sensi dell'art.51 dello stesso decreto del Presidente
della Repubblica n.597.
Le cessioni ammesse a godere dell'agevolazione devono
avere per oggetto fabbricati, o porzioni di essi, di
qualsiasi tipo e cioè rurali o urbani; questi
ultimi possono essere sia civili che industriali, a
nulla rilevando l'uso al quale risultino effettivamente
adibiti. Tuttavia, si deve precisare che i fabbricati
devono essere in ogni caso beni strumentali o relativi
all'attività dell'impresa, con la conseguenza
che restano esclusi dall'ambito applicativo della norma
i fabbricati posseduti a titolo personale dall'imprenditore
individuale, nonché quelli alla cui produzione
o al cui scambio è diretta l'attività
dell'impresa.
In base a quanto previsto dal secondo comma, ai fini
della concessione dell'agevolazione, l'imprenditore
deve porre in essere due distinti atti economici: il
primo attiene alla cessione di fabbricati posseduti;
il secondo riguarda il reinvestimento in fabbricati
di nuova costruzione.
Le due predette fasi vengono qui di seguito distintamente
esaminate.
1 - CESSIONE DI FABBRICATI O PORZIONE DI FABBRICATO
Le cessioni devono essere poste in essere con contratti
stipulati a partire dalla data (25 gennaio 1982) di
entrata in vigore del decreto legislativo 23-1-1982,
n.9.
I fabbricati ceduti devono consistere in unità
immobiliari ultimate, dovunque ubicate, di proprietà
del cedente al 31 dicembre 1981 ed alla stessa data
non devono costituire beni alla cui produzione o al
cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.
Restano, pertanto, esclusi i fabbricati prodotti o
acquistati per essere rivenduti, costituenti rimanenze
finali da valutare ai sensi dell'art.62 del decreto
del Presidente della Repubblica n.597, in quanto la
loro vendita origina ricavi, di cui all'art.53 dello
stesso decreto, e non plusvalenze. Ne consegue che,
per la concessione del beneficio in parola, occorre
aver riguardo alla situazione di fatto dei fabbricati,
posseduti al 31 dicembre 1981, desumibile dalla contabilità,
a nulla influendo che l'attività svolta dal
cedente abbia per oggetto, oltre che la gestione dei
fabbricati, anche l'eventuale relativa compravendita.
Ulteriore requisito, indispensabile ai sensi della lettera
c) del comma 2 in esame, è rappresentato dalla
qualificazione soggettiva degli acquirenti dei fabbricati
ceduti, i quali sono esclusivamente identificati nelle
persone fisiche e nelle società cooperative
aventi i requisiti della mutualità di cui all'art.14
del decreto del Presidente della Repubblica 29-9-1973,
n.601, ed iscritte nei registri prefettizi o nello
schedario generale della cooperazione.
Le persone fisiche possono anche essere titolari di
redditi di impresa, ed in tal caso il fabbricato acquistato
può essere destinato all'attività dell'impresa
stessa sia come bene strumentale che come bene ad essa
relativo.
Nell'ipotesi in cui l'acquirente sia una società
cooperativa, occorre che la stessa sia costituita da
persone fisiche per la costruzione o l'acquisto di
immobili da destinare ad uso di abitazione, con la
conseguenza che tale soggetto non può acquistare
immobili diversi da quelli di civile abitazione.
Nel periodo d'imposta in cui sono state realizzate le
plusvalenze devono essere accantonate in apposito fondo
del passivo, con esplicito riferimento alla legge n.168
del 22-4-1982, salva la facoltà dell'imprenditore,
qualora non intenda usufruire delle agevolazioni di
cui alla legge stessa, di avvalersi del regime di sospensione
d'imposta previsto dal comma 5 dello art.54 del decreto
del Presidente della Repubblica n.597.
Le imprese minori, ove intendano avvalersi del regime
agevolato, dovranno annotare separatamente le plusvalenze
realizzate nel registro tenuto agli effetti dell'imposta
sul valore aggiunto, giusta il disposto di cui al comma
6 dello stesso art.54.
Per quanto concerne il richiamo di cui all'ultimo comma
dell'art.1 del provvedimento in oggetto, si rileva
che lo stesso non può ritenersi operante per
tutti i casi di cessione contemplati dallo stesso articolo,
ma soltanto per quelli che sono compatibili con la
disciplina dell'art.2 sopra delineata. Restano escluse
dalla possibilità di operare gli accantonamenti
ed i reinvestimenti delle plusvalenze realizzate le
imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale
l'alienazione di immobili, di cui alla prima parte
del comma 1 dell'art.1, in quanto i corrispettivi realizzati
dalle stesse configurano ricavi e non plusvalenze,
come già evidenziato.
Restano altresì escluse da tale possibilità
le plusvalenze realizzate mediante cessioni di fabbricati
effettuate nei confronti di soggetti diversi dalle
persone fisiche o società cooperative.
2 - REINVESTIMENTO IN IMMOBILI DI CIVILE ABITAZIONE
L'imprenditore che abbia accantonato le plusvalenze
realizzate nell'apposito fondo del passivo, previsto
nell'art.2 della legge, deve reinvestirle entro il
terzo periodo d'imposta successivo a quello del realizzo,
secondo quanto previsto dalla lettera e) del comma
2 dello stesso articolo. L'ammontare del reinvestimento
non può, comunque, essere inferiore al 50% dell'ammontare
complessivo dei corrispettivi di tutte le cessioni
che hanno originato le plusvalenze accantonate per
ogni singolo periodo d'imposta.
Occorre sottolineare che, nel caso in cui l'oggetto
del reinvestimento sia costituito da immobili costruiti
in economia, la cui edificazione sia iniziata prima
dell'entrata in vigore della presente legge o comunque
prima della data di realizzo delle plusvalenze, l'ammontare
reinvestito è costituito dal totale dei costi
sostenuti per il completamento dell'opera successivamente
alla data del realizzo stesso.
Relativamente agli immobili acquistati mediante appalto,
il reinvestimento riguarda soltanto i contratti stipulati
dalla data di entrata in vigore della presente legge
e, comunque, non prima della data di realizzo della
plusvalenza. Tuttavia si considerano reinvestimenti
eseguiti ai sensi della norma in esame, le maggiori
opere appaltate dopo il realizzo delle plusvalenze
con contratti aggiuntivi o in dipendenza di clausole
contrattuali.
Il reinvestimento deve essere effettuato esclusivamente
in fabbricati di civile abitazione, aventi le seguenti
caratteristiche:
a) FABBRICATI DI NUOVA COSTRUZIONE. Si intendono tali
quelli ultimati dopo la data di entrata in vigore del
decreto legge 23-1- 1982, n.9, ma non oltre il terzo
periodo d'imposta successivo a quello del realizzo,
il rispetto di quest'ultimo termine discende dalla
considerazione che il fabbricato deve essere vincolato
alla locazione decennale, per cui deve risultare ultimato
nel termine massimo previsto per il reinvestimento.
Entro tale termine, infatti, è necessario soddisfare
tutti gli adempimenti, ivi compreso il deposito presso
il Comune dell'atto unilaterale di obbligo, concernente
l'assunzione di detto vincolo, previsti dall'art.2,
secondo comma, lettera e) perché possa ritenersi
esaurita la fase del reinvestimento;
b) FABBRICATI NON DI LUSSO. Per esplicito richiamo della
norma in rassegna, deve trattarsi di fabbricati costruiti
secondo i criteri dettati dall'art.13 della legge 2-7-1949,
n.408, e successive modificazioni, così come
specificati nel decreto ministeriale 2-8-1969 e, comunque,
non devono rientrare tra quelli classificati o classificabili
nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile),
A/7 (abitanti in villini), A/8 (abitazioni in ville),
A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici
e storici).
c) FABBRICATI UBICATI IN DETERMINATI COMUNI. La norma
prevede che i fabbricati oggetto del reinvestimento
devono essere ubicati in comuni aventi popolazione
superiore ai 300 mila abitanti, secondo i dati pubblicati
dall'ISTAT nell'anno 1980, ovvero nei comuni con questi
confinanti o distanti non oltre 20 km. dal loro confine,
nonché nei comuni facenti parte delle aree individuate
con il provvedimento del Comitato interministeriale
per la programmazione economica di cui al comma 2 dell'art.13
del decreto legge 23-1-1982, n.9, convertito, con modificazioni,
nella legge 25-3-1982, n.94.
Il trattamento agevolativo delle plusvalenze è
subordinato all'ulteriore condizione che gli immobili
sopra indicati vengano destinati alla locazione, secondo
la disciplina sull' "equo canone" contenuta
nella legge 27-7-1978, n.392, per dieci anni a partire
da quello in cui il reinvestimento viene effettuato.
Il vincolo a tale destinazione si configura come onere
reale, produttivo di effetti nei confronti degli aventi
causa, e deve essere assunto mediante la sottoscrizione
di un atto unilaterale d'obbligo da depositare presso
il comune e da trascrivere nei registri delle Conservatorie
Immobiliari.
3 - CONSEGUENZE DEL MANCATO REINVESTIMENTO: TASSAZIONE
DELLE PLUSVALENZE E SANZIONI
Nel caso di inosservanza degli adempimenti previsti
dalle lettere d) ed e) dell'articolo in commento, oltre
all'acquisizione a tassazione delle plusvalenze realizzate
per effetto delle intervenute cessioni, nel periodo
d'imposta in cui si verifica l'inosservanza stessa,
è prevista l'irrogazione di una pena pecuniaria
pari al settantacinque per cento dell'intera somma
che avrebbe dovuto essere regolarmente reinvestita.
Detta sanzione si rende applicabile sia nell'ipotesi
di omissione dell'accantonamento o dell'annotazione,
sia nel caso di mancato reinvestimento. Occorre, tuttavia,
precisare quanto segue:
a) l'omissione dell'accantonamento o dell'annotazione
si configura come fattispecie sanzionatoria autonoma
rispetto a quella del mancato reinvestimento soltanto
nell'ipotesi in cui essa integri una violazione del
disposto dall'ultimo comma dell'art.1 - tenuto conto
di quanto precisato al punto n.1 - e cioè nel
caso in cui l'atto relativo alla cessione che ha generato
la plusvalenza sia stato ammesso al regime agevolato
previsto dai commi primo e secondo dello stesso art.1
in materia di imposte indirette. Qualora, invece, l'atto
di cessione sia stato assoggettato all'ordinario regime
tributario ai fini delle predette imposte, il mancato
accantonamento non integra gli estremi per l'applicazione
della sanzione, in quanto, in questo caso, il fruire
del regime agevolato di cui all'art.2 costituisce una
mera facoltà del contribuente, il quale non
avendo eseguito l'accantonamento dimostra di non voler
beneficiare del regime medesimo;
b) il mancato reinvestimento o il parziale reinvestimento
della plusvalenza accantonata comporta l'acquisizione
a reddito dell'ammontare non reinvestito, oltre all'applicazione
della pena pecuniaria commisurata al settantacinque
per cento dell'ammontare stesso, con riferimento al
terzo periodo d'imposta successivo a quello del realizzo;
c) il mancato reinvestimento di almeno il cinquanta
per cento dell'intero corrispettivo delle cessioni,
ancorché il reinvestimento stesso sia stato
eseguito fino a concorrenza delle plusvalenze accantonate,
comporta l'applicazione della pena pecuniaria del settantacinque
per cento dell'ammontare non reinvestito ma non anche
la relativa acquisizione a tassazione della parte non
costituita da plusvalenza;
d) il reinvestimento eseguito in difformità a
quanto previsto dal secondo comma, lettera e), dell'articolo
in esame, comporta il recupero a tassazione della parte
di plusvalenza reinvestita in unità immobiliari
prive di requisiti ivi indicati e l'applicazione della
relativa pena pecuniaria. Al riguardo si precisa che,
qualora il reinvestimento sia stato effettuato oltre
che con la plusvalenza, anche con una parte dei residui
corrispettivi delle cessioni, le unità immobiliari
non rispondenti ai predetti requisiti si considerano
acquistate in parte con i corrispettivi ed in parte
con le plusvalenze nella misura corrispondente al rapporto
esistente tra il totale di ciascuna delle suddette
voci e l'ammontare complessivamente reinvestito, sempre
che dalla sequenza degli atti economici e delle operazioni
contabili poste in essere non si possa desumere diversamente.
Si rileva che, per le imprese obbligate alla tenuta
della contabilità ordinaria, l'apposito fondo
iscritto nel passivo del bilancio, ai sensi del comma
2 lettera d), dell'articolo in discussione, può
essere stornato solo dopo l'avvenuto reinvestimento
eseguito nel rispetto delle modalità e delle
condizioni ivi previste, con la conseguenza che, diversamente,
si procederà in sede di accertamento, all'acquisizione
a reddito dell'importo stornato con l'applicazione
della relativa pena pecuniaria.
Le imprese ammesse alla tenuta della contabilità
semplificata, una volta eseguita l'annotazione della
plusvalenza da reinvestire ai sensi del comma 6 dell'art.
54 del decreto del Presidente della Repubblica n.597,
dovranno, invece, attivare apposito prospetto contenente
l'indicazione analitica dei reinvestimenti, da allegare
alle dichiarazioni dei redditi relativi ai singoli
periodi d'imposta nei quali gli stessi devono essere
eseguiti.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art.2, sono ricompresi
tra i destinatari dell'agevolazione tributaria anche
gli enti non commerciali di cui all'art.2 lettera c),
del decreto del Presidente della Repubblica 29-9-1973,
n.598, per le plusvalenze realizzate con le cessioni
di fabbricati poste in essere con fini speculativi,
ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica n.597, in correlazione con quanto previsto
dall'art.20 del sopra citato decreto del Presidente
della Repubblica n.598.
Per usufruire dell'agevolazione, tali soggetti dovranno
annotare l'ammontare delle plusvalenze nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le
stesse sono state con le modalità che saranno
previste negli apposti modelli ministeriali. In caso
contrario le suddette plusvalenze concorreranno alla
formazione del reddito imponibile nel periodo d'imposta
in cui sono state realizzate.
Occorre peraltro precisare che qualora le plusvalenze
siano state realizzate mediante cessioni e trasferimenti
ammessi a beneficiare delle agevolazioni tributarie
di cui all'art.1, i predetti enti hanno l'obbligo di
procedere all'annotazione ed al reinvestimento delle
plusvalenze stesse, per il combinato disposto dell'ultimo
comma dell'art.1 e dell'ultimo comma dell'art.2 della
norma in rassegna.
4 - CESSIONI DI IMMOBILI NEI CONFRONTI DI ENTI PUBBLICI
TERRITORIALI ED ALTRI ENTI
Il quinto comma dell'art.4 del provvedimento in rassegna
prevede la non assoggettabilità all'imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), all'imposta
sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) ed all'imposta
locale sui redditi (ILOR) delle plusvalenze realizzate
mediante cessioni di immobili non ricomprese nel precedente
art.2.
I destinatari della norma in esame sono sia i soggetti
produttori di reddito d'impresa, per le plusvalenze
realizzate ai sensi dell'art.54 del decreto ministeriale
n.597, che le persone fisiche non imprenditori, per
le plusvalenze realizzate ai sensi dell'art.76 dello
stesso decreto. I cessionari sono identificati negli
enti pubblici territoriali e loro consorzi, nelle società
a prevalente partecipazione di tali enti che hanno
per oggetto esclusivo o principale lo sviluppo e la
gestione del patrimonio abitativo, negli istituti autonomi
delle case popolari, nelle opere delle Università
e degli Istituti Superiori.
La cessione deve avere per oggetto il trasferimento
delle proprietà di immobili, nella cui accezione
sono da ricomprendere tanto i fabbricati di qualsiasi
tipo che i terreni.
Le plusvalenze realizzate ai sensi dell'art.54 del decreto
del Presidente della Repubblica n.597, ammesse a beneficiare
della agevolazione fiscale, devono essere accantonate
o annotate nonché reinvestite secondo le modalità
e nei termini indicati nel precedente art.2, alle cui
illustrazioni si fa rinvio.
Le plusvalenze realizzate dalle persone fisiche mediante
operazioni poste in essere con fini speculativi, secondo
quanto previsto dall'art.76 del decreto del Presidente
della Repubblica n.597, e derivanti da atti che abbiano
assolto le imposte di registro, ipotecarie e catastali
in misura fissa ai sensi del comma 2 dell'art.4 in
rassegna, se non destinate al reinvestimento con le
modalità e nei termini previsti dal precedente
art.2, devono concorrere alla formazione del reddito
complessivo del periodo d'imposta in cui sono state
realizzate.
Nel caso in cui il contribuente non imprenditore abbia
optato per il reinvestimento, le plusvalenze di cui
all'art.76 dovranno essere annotate nelle dichiarazioni
dei redditi relative ai periodi d'imposta in cui sono
state realizzate, secondo le modalità che saranno
indicate negli appositi modelli ministeriali, in analogia
a quanto disposto dall'ultimo comma del citato art.2.
Il penultimo comma dell'art.4 prevede l'applicazione
della sanzione di cui al comma 5 dell'art.2 per i casi
di inosservanza delle disposizioni del comma precedente.
In proposito occorre distinguere a seconda che la plusvalenza
sia stata realizzata ai sensi dell'art.54 del decreto
del Presidente della Repubblica n.597 ovvero ai sensi
dell'art.76 dello stesso decreto.
Nella prima ipotesi valgono le considerazioni precedentemente
svolte (v. punto n.3) a commento del penultimo comma
dell'art.2, sia in ordine alla sola applicazione della
pena pecuniaria che dell'eventuale acquisizione a tassazione
della plusvalenza realizzata.
Nella seconda ipotesi ricorreranno i presupposti per
la applicazione della pena pecuniaria e per il recupero
a tassazione della plusvalenza soltanto se il soggetto,
dopo aver usufruito delle agevolazioni previste ai
fini delle imposte indirette e dopo aver manifestato
la volontà di avvalersi delle agevolazioni di
cui all'art.2, non abbia provveduto al reinvestimento
con le modalità e nei termini previsti da quest'ultima
disposizione.
Se invece il predetto soggetto, dopo aver usufruito
delle agevolazioni fiscali previste ai fini delle imposte
indirette dall'art.4 in esame, non dichiara le plusvalenze
realizzate ai sensi dell'art.76 del decreto del Presidente
della Repubblica n.597, né manifesta la volontà
di operare il reinvestimento di cui all'art.2, si procederà
all'accertamento del maggior reddito complessivo nel
periodo d'imposta in cui la plusvalenza è stata
realizzata, con l'applicazione della pena pecuniaria
del settantacinque per cento dell'ammontare della somma
non reinvestita.
5 - INTASSABILITA' DEGLI INTERESSI DILATORI RELATIVI
A CESSIONI AGEVOLATE
L'art.6 dispone che non concorre alla formazione del
reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi
l'ammontare degli interessi percepiti in dipendenza
di dilazioni di pagamento delle cessioni regolate dal
primo e secondo comma dell'art.1 e dal primo e secondo
comma dell'art.4.
Soggetti destinatari della norma, ai sensi dell'art.1,
primo e secondo comma, sono:
- gli enti pubblici previdenziali;
- le imprese di assicurazione;
- le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale
l'acquisto, la gestione e l'alienazione di immobili;
- gli enti non aventi per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attività commerciali o agricole.
Si precisa, peraltro, che acquirenti di fabbricati o
porzioni di essi, ceduti dai predetti soggetti, devono
essere coloro che risultino locatari degli immobili
stessi anteriormente al 31 dicembre 1981, in virtù
di contratto di locazione stipulato con atto di data
certa ovvero comprovato da atto o certificato rilasciato
da pubbliche amministrazioni.
Inoltre, ai sensi dell'art.4, primo e secondo comma,
destinatari della norma stessa sono tutti i soggetti
che effettuino trasferimenti di immobili nei confronti
dei cessionari indicati nel comma 1 dello stesso articolo.
Si ritiene opportuno rilevare che gli interessi percepiti
in relazione alle dilazioni di pagamento dei corrispettivi
delle cessioni sono esclusi dalle imposte sul reddito,
sia che configurino redditi di capitale, ai sensi dell'art.41
del decreto del Presidente della Repubblica n.597,
sia che costituiscano componenti positivi di reddito
d'impresa, ai sensi del successivo art.44. Nel primo
caso, pertanto, non dovrà essere operata la
ritenuta di cui all'ultimo comma dell'art.26 del decreto
del Presidente della Repubblica 29-9-1973, n.600.
Condizioni per la concessione dell'agevolazione di cui
trattasi sono che il saggio d'interesse pattuito non
sia superiore al settanta per cento del tasso di riferimento
per i mutui fondiari e che nell'atto di cessione o
di trasferimento risulti la pattuizione concernente
i termini e le modalità di pagamento del corrispettivo,
nonché quella concernente gli interessi.
Per tasso di riferimento per i mutui fondiari si intende
quello che viene stabilito, ogni bimestre, con apposito
decreto del Ministro per il Tesoro.
6 - DECORRENZA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE
CAPITOLO
Il complesso delle norme di cui alla legge in esame,
ivi comprese quelle riguardanti il presente capitolo,
spiega efficacia dal 24 aprile 1982.
Va tuttavia evidenziato che, ai sensi dell'art.9, le
disposizioni contenute nel quarto, quinto e sesto comma
dell'art.2 e nel quinto, sesto ed ultimo comma dell'art.4,
si applicano anche alle plusvalenze realizzate mediante
cessione di fabbricati destinati ad uso di abitazione,
posta in essere dalla data di entrata in vigore del
decreto legge 23-1-1982, n.9.
Capitolo II
DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO DELLE PERSONE FISICHE
DEGLI INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI SOSTENUTI
PER L'ACQUISTO DI IMMOBILI ADIBITI
A PROPRIA ABITAZIONE E REGIME TRIBUTARIO DEL REDDITO
DEGLI IMMOBILI DI NUOVA COSTRUZIONE DESTINATI AD ABITAZIONE
E DATI IN LOCAZIONE
(Art. 7)
L'art.7 della legge prevede particolari agevolazioni fiscali consistenti nell'aumento della deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli interessi passivi ed altri oneri relativi a mutui contratti per l'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione e per l'acquisto di immobili di nuova costruzione da destinare alla locazione in regime di equo canone; nonché, limitatamente a questi ultimi e per il periodo 1982-1997, nella riduzione al 50% del reddito ad essi relativo in sede di determinazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e della imposta sul reddito delle persone giuridiche e, inoltre, sempre per tali immobili e durante l'anzidetto periodo, nella totale esenzione ai fini dell'imposta locale sui redditi.
7 - DEDUZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI
Il primo comma del suddetto articolo stabilisce che
nei confronti degli acquirenti degli immobili sopra
specificati il limite di deduzione di L. 4.000.000
di cui alla lettera c) del primo comma dell'art.10
del decreto del Presidente della Repubblica 29-9-1973,
n.597 e successive modificazioni, è elevato
a L. 7.000.000, a condizione che la parte eccedente
detto limite sia costituita da interessi passivi e
relativi oneri accessori, nonché da quote di
rivalutazione per effetto di clausole di indicizzazione
per i mutui indicizzati di cui all'art.15 della legge
5-8-1978, n.457, pagati per gli acquisti degli immobili
medesimi.
La disposizione non sostituisce il limite di L. 4.000.000
in vigore e i relativi criteri di applicazione, ma
ne eleva il livello, consentendo, da un lato, a chi
non ha interessi ed oneri accessori già deducibili
ad altro titolo di portare in deduzione gli interessi,
gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dei
mutui indicizzati concernenti l'acquisto di uno o più
immobili fino all'ammontare massimo di L. 7.000.000;
e, dall'altro, a chi ha diritto di dedurre interessi
ed oneri accessori per altro titolo entro il limite
di L. 4.000.000 di aggiungere in deduzione fino al
predetto limite di lire 7.000.000 gli interessi, gli
oneri accessori e le quote di rivalutazione dei mutui
indicizzati, sempreché connessi all'acquisto
di immobili rispondenti ai requisiti indicati dalla
norma e si tratti di mutui garantiti da ipoteca su
immobili.
A titolo esemplificativo, possono ipotizzarsi le seguenti
situazioni:
1) contribuente che non deduce interessi ed oneri accessori
ad altro titolo. Tale contribuente può portare
in deduzione gli interessi, gli oneri accessori e le
quote di rivalutazione relative a mutui indicizzati
destinati all'acquisto degli immobili previsti dell'art
. 7 in esame fino a concorrenza del limite di L. 7.000.000;
2) contribuente che entro l'ordinario limite di L. 4.000.000
deduce interessi ed oneri accessori ad altro titolo.
Tale contribuente, se acquista un immobile che abbia
le caratteristiche di cui all'art.7, può portare
in deduzione gli interessi, gli oneri accessori e le
quote di indicizzazione, entro il limite di L. 7.000.000,
in aggiunta all'ammontare degli interessi e degli oneri
accessori portati in deduzione ad altro titolo, anche
se di ammontare inferiore a L. 4.000.000.
Resta inteso che, qualora il contribuente abbia sostenuto
interessi ed oneri accessori per mutui garantiti da
ipoteca per un ammontare superiore a L. 4.000.000,
ma non integralmente deducibili a ragione del limite
di L. 4.000.000 stabilito dall'art.10 lettera c), del
decreto Presidente della Repubblica n.597, e successive
modificazioni, potranno formare oggetto della nuova
deduzione, fino al limite di L. 7.000.000, esclusivamente
gli interessi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione
che si riferiscono ad acquisti effettuati in conformità
delle nuove disposizioni di legge. Pertanto nella configurata
ipotesi la nuova deduzione non potrà superare
L. 3.000.000.
Resta altresì inteso che dell'ulteriore limite
di deduzione di L. 3.000.000 non potranno beneficiare
i contribuenti che abbiano acquistato unità
immobiliari, ancorché adibite a propria abitazione,
in data anteriore a quella di applicazione delle nuove
disposizioni, anche se il mutuo è stato stipulato
successivamente all'entrata in vigore della legge.
Pertanto tali soggetti potranno dedurre gli oneri in
parola solo entro il limite di L. 4.000.000, anche
se corrisposti in misura superiore. A giustificazione
di tale interpretazione occorre far presente che a
differenza di quanto contenuto nell'art.10, lettera
c), del precitato decreto del Presidente della Repubblica
n.597, in base al quale è sufficiente che gli
interessi passivi e gli oneri accessori siano pagati
"in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su
immobili" posseduti dallo stesso soggetto passivo
a titolo di proprietà, di usufrutto o di altro
diritto reale, la nuova disposizione prevede espressamente
che gli interessi passivi e relativi accessori siano
"pagati per l'acquisto degli immobili medesimi".
Da ciò discende che, per effetto di tale norma,
deve esistere una stretta correlazione tra l'acquisto
dell'immobile ed il mutuo erogato, rilevabile dallo
stesso contratto di mutuo.
Per quanto concerne l'ambito soggettivo di applicazione
della norma in esame, si precisa che la stessa spiega
efficacia nei riguardi di coloro i quali:
1) acquistano immobili, ovunque ubicati, da destinare
ad abitazione personale, anche se gli stessi siano
di vecchia costruzione e indipendentemente dalle loro
caratteristiche costruttive. L'eventuale preesistente
possesso da parte dell'acquirente di altra unità
immobiliare non fa venir meno l'applicazione del beneficio
fiscale in esame se risulta rispettata, per il nuovo
acquisto, la condizione che l'immobile venga adibito
a "propria abitazione".
2) acquistano immobili di nuova costruzione da concedere
in locazione. Per quanto concerne questi ultimi immobili
non adibiti a propria abitazione, la deduzione è
ammessa purché ricorrano le seguenti condizioni:
a) che oggetto dell'acquisto siano immobili di nuova
costruzione non aventi le caratteristiche di abitazione
di lusso, secondo i criteri di cui all'art.13 della
legge 2-7-1949, n.408 e successive modificazioni.
In particolare, detta disposizione fa rinvio ad apposito
decreto ministeriale, da ultimo il decreto ministeriale
2-8-1969, in ordine ai criteri per l'individuazione
delle case di abitazioni non di lusso;
b) che comunque l'immobile non sia classificato nelle
categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile),
A7 (abitazioni in villini), A8 (abitazioni in ville),
A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e
storici);
c) che l'immobile venga adibito esclusivamente ad uso
abitativo.
Va precisato che per casa di abitazione deve intendersi
ogni costruzione destinata a dimora delle persone e
delle loro famiglie, cioè strutturalmente idonea
ad essere utilizzata ad alloggio stabile di singole
persone o di nuclei familiari.
Restano conseguentemente escluse dal beneficio in argomento
le unità immobiliari destinate ad usi diversi
da quello abitativo (es. laboratori, studi professionali,
ecc.).
Sono, inoltre, escluse dalla norma agevolativa in commento
i "residences" le case-albergo e complessi
similari, dal momento che tali complessi, caratterizzati
da servizi e impianti comuni e da finalità turistico-alberghiere,
non possono considerarsi case di abitazione nell'accezione
desumibile dalla "ratio" della norma in esame;
d) che l'immobile sia ubicato in zone di forte tensione
abitativa (comuni con popolazione superiore ai 300.000
abitanti e comuni confinanti, nonché comuni
compresi nelle aree individuate con le modalità
previste dall'art.13, secondo comma del decreto legge
23-1-1982 n.9, convertito con modificazioni nella legge
25- 3-1982, n.94);
e) che l'abitazione venga concessa in locazione alle
condizioni di cui alla legge 27-7-1978, n.392 (legge
sull'equo canone);
f) che la costruzione dell'immobile venga ultimata dopo
l'entrata in vigore della legge 22-4-1982, n.168, e
comunque non oltre il 31 dicembre 1985. In ordine al
concetto di ultimazione della costruzione si precisa,
sulla scorta di quanto contenuto nella circolare n.3573
del 16-7-1971 del Ministero dei Lavori Pubblici, che
tale locuzione va intesa nel senso che il completamento
delle nuove costruzioni deve avvenire in tutte le loro
parti (cfr. circolare n.5/250032 del 29-1-1972), con
la conseguenza che le stesse devono presentare il requisito
dell'attitudine all'uso cui sono destinate.
Per quanto concerne l'oggetto della deduzione, in conformità
a quanto già precisato con le circolari n.75
del 25-1-1977 e n.13 del 2-5-1980 e sopra accennato,
si ribadisce che deve comunque trattarsi di interessi
passivi e relativi oneri accessori pagati in dipendenza
di mutui garantiti da ipoteca sugli immobili.
Restano pertanto esclusi dalla deducibilità dal
reddito complessivo gli interessi derivanti da aperture
di credito bancario anche se garantite ipotecariamente,
gli interessi pagati a seguito di cessioni di stipendio,
e comunque, in via generale, gli interessi derivanti
da tipi di finanziamento diversi da quelli di mutuo
con garanzia ipotecaria su immobili.
Devono invece ritenersi deducibili gli interessi pagati
in relazione ai mutui dell'edilizia economico-popolare,
sovvenzionata e agevolata, in quanto garantiti da ipoteca.
La novità di maggior rilievo introdotta con l'art.7
della legge n.168 è costituita dalla previsione
della deducibilità (sempre nel limite di L.
7.000.000) anche delle quote di rivalutazione derivanti
da clausole di indicizzazione per i mutui indicizzati
di cui all'art.15 della legge 5-8-1978, n.457.
Come è noto tale fattispecie si configura allorché
vengono posti in essere contratti di mutuo fondiario
il cui capitale, da rimborsare, sia soggetto a rivalutazione
per effetto di clausole di indicizzazione.
In detta ipotesi il contribuente titolare del contratto
di mutuo potrà dedurre, nei limiti consentiti
dall'art.7 in esame, oltre agli interessi passivi e
relativi oneri accessori, anche le quote effettivamente
pagate per la rivalutazione del capitale.
Va, infine, precisato che il perdurare nel tempo della
concessione in locazione per gli anzidetti immobili
di nuova costruzione dovrà essere obiettivamente
provato per ciascun periodo d'imposta.
8 - REGIME TRIBUTARIO DEL REDDITO DEGLI IMMOBILI DI
NUOVA COSTRUZIONE DESTINATI AD ABITAZIONE E DATI IN
LOCAZIONE
Il secondo comma dell'art.7 della legge n.168 del 22-4-1982
dispone che per gli immobili di nuova costruzione destinati
ad abitazione non di lusso e comunque non aventi le
caratteristiche previste per le abitazioni classificate
nelle categorie catastali A1 (tipo signorile), A7 (villini),
A8 (ville), A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi
artistici o storici) ubicati nei Comuni indicati nel
precedente paragrafo 7, purché siano concessi
in locazione ai sensi ed alle condizioni previste dal
Titolo I, Capo I, della legge sull'equo canone n.392
del 27-7-1978, il relativo reddito concorre nel periodo
1982-1997 alla formazione del reddito complessivo ai
fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche
e delle persone giuridiche nella misura del 50% ed
è esente nel periodo stesso dall'imposta locale
sui redditi.
Il terzo comma dello stesso art.7 stabilisce che per
immobili di nuova costruzione si intendono i fabbricati
la cui costruzione è ultimata dopo l'entrata
in vigore della legge in esame (a partire, cioè,
dal 24 aprile 1982) e non oltre il 31 dicembre 1985.
Le norme testé esaminate prevedono quindi una
esenzione in ragione della metà ai fini dell'IRPEF
e dell'IRPEG e una esenzione totale ai fini dell'ILOR
per i redditi dei fabbricati in argomento dal 1o gennaio
1982 al 31 dicembre 1997, in presenza dei seguenti
presupposti:
- deve trattarsi di immobili di nuova costruzione destinati
ad abitazione posseduti da qualsiasi soggetto d'imposta
(persona fisica, società di persone, associazione
tra artisti e professionisti, società di capitali
ed enti soggetti all'IRPEG);
- la costruzione di detti immobili, come già
chiarito nel precedente paragrafo 7, deve essere, di
regola, ultimata dopo l'entrata in vigore della legge
n.168 e comunque non oltre il 31 dicembre 1985, salvo
quanto, in ordine alla predetta data iniziale, verrà
specificato nel successivo paragrafo 9;
- gli immobili devono essere destinati ad abitazione
non di lusso, secondo i criteri di cui all'art.13 della
legge 2-7-1949, n.408, e devono essere privi delle
caratteristiche previste per le abitazioni signorili,
villini, le ville, i castelli, i palazzi di eminenti
pregi artistici e storici;
- gli immobili devono essere ubicati nei comuni con
popolazione superiore ai 300.000 abitanti, nei comuni
confinanti, ovvero nei comuni compresi nelle aree individuate
nel decreto del CIPE;
- gli immobili devono essere concessi in locazione ai
sensi ed alle condizioni previste dal Titolo I, Capo
I, della legge 27-7- 1978, n.392 (legge sull'equo canone).
Per beneficiare delle agevolazioni in esame il contribuente
dovrà presentare una documentata istanza all'Ufficio
delle imposte nel cui distretto è ubicato l'immobile
oggetto del beneficio fiscale.
In sede di dichiarazione dei redditi il contribuente
dovrà poi fare menzione dell'avvenuta presentazione
all'ufficio della predetta istanza nello spazio riservato
alle annotazioni in calce al quadro di competenza.
A quest'ultimo riguardo si fa presente che ai fini delle
imposte personali (IRPEF ed IRPEG) il contribuente
potrà fruire del beneficio in discorso riportando
nella propria dichiarazione dei redditi 740/B, e B/bis,
750/E e 760/F - a seconda che trattasi di persona fisica
società di persone e associazione tra artisti
e professionisti o di soggetto all'IRPEG - nella colonna
relativa al reddito ad esso imputabile ai fini della
suddetta imposta personale il 50% della quota di reddito
ad esso spettante, mentre per quanto concerne l'ILOR
nel rigo corrispondente della colonna riservata a detta
imposta non dovrà indicare alcun reddito, annotandovi
"esente".
Quando gli immobili sono intestati a società
di persone il relativo reddito, esente da ILOR in capo
alle società stesse, concorrerà alla
formazione del reddito complessivo dei singoli soci
in ragione della metà della quota ad essi imputabile.
9 - DECORRENZA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE
CAPITOLO
Circa la decorrenza delle disposizioni prese in esame
nel presente capitolo occorre far riferimento all'art.11
della legge n.168, che ne stabilisce l'entrata in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
e cioè il 24 aprile 1982.
In particolare per quanto concerne la deducibilità
degli interessi passivi, secondo le modifiche portate
dal primo comma dell'art.7, si precisa che la relativa
disciplina si applica con riguardo ai mutui stipulati
dalla suddetta data del 24 aprile 1982, data dalla
quale assume rilevanza anche l'ultimazione dei fabbricati
di nuova costruzione.
Tuttavia occorre tener presente che l'art.9 della legge
stabilisce che gli atti ed i provvedimenti adottati
in applicazione delle disposizioni recate dagli artt.
18, 19, 20 e 21 del decreto legge 23-1-1982, n.9, convertito
con modificazioni nella legge 25- 3-1982, n.94 restano
validi e conservano efficacia i rapporti giuridici
sorti sulla base delle stesse disposizioni.
Per effetto di tale norma, le disposizioni di cui al
comma 1 dell'art.7, si applicano anche ai contratti
di mutuo stipulati fra il 25 gennaio 1982, data di
entrata in vigore del citato decreto legge n.9 del
1982, e il 25 marzo 1982, giorno anteriore a quello
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge
25-3-1982, n.94, di conversione del precitato decreto
legge 23-1-1982, n.9, che ha soppresso, tra gli altri,
l'art.20 del predetto decreto legge, recante la stessa
disciplina portata dal richiamato comma 1 dell'art.7.
Peraltro, considerato che, come accennato al precedente
punto 7, deve sussistere una stretta correlazione fra
l'acquisto dell'immobile e la stipula del contratto
di mutuo, i cui interessi sono deducibili sempreché
"pagati per l'acquisto degli immobili stessi",
la deducibilità della nuova misura di L. 7.000.000
è consentita purché uno dei due contratti
sia stipulato in vigenza della nuova normativa a decorrere
dal 25 gennaio 1982, fermo restando, beninteso, che
l'ultimazione dell'immobile deve essere intervenuta
dopo la data del 24 gennaio 1982.
Relativamente alla disposizione di cui al secondo comma
dell'art.7, che prevede la riduzione al 50% del reddito
degli immobili concorrente alla formazione del reddito
complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, nonché la completa esenzione dei
redditi stessi ai fini dell'imposta locale sui redditi,
la stessa norma stabilisce l'applicazione dei benefici
in parola per il periodo 1982-1997.
Va tuttavia evidenziato che per effetto dell'art.9,
innanzi esaminato, le agevolazioni competono purché
la costruzione del fabbricato sia stata ultimata dopo
la data di entrata in vigore del decreto legge n.9
del 1982 (25 gennaio 1982).
E' appena il caso di precisare che sia la nuova disciplina
di deduzione degli interessi sia i benefici di detassazione
parziale o totale, di cui al secondo comma dell'art.7,
esplicheranno efficacia a partire dalle dichiarazioni
relative ai redditi dell'anno 1982.
Riguardo alle agevolazioni di cui al secondo comma dell'art.7
va evidenziato che i soggetti all'IRPEG con esercizio
a cavallo possono fruire delle stesse anche per l'esercizio
in corso alla data del 1o gennaio 1982, seppur limitatamente
alla quota del reddito delle unità immobiliari
relativa alla parte dell'esercizio ricadente nell'anno
1982, posteriore al 24 gennaio dello stesso anno.
Capitolo III
REGIME TRIBUTARIO DELLE UNITA' IMMOBILIARI
URBANE NON LOCATE
(Art. 8).
10 - MODIFICHE ALL'ART. 38 D.P.R. 29-9-1973, N.597,
CONCERNENTI TUTTE LE UNITA' IMMOBILIARI URBANE NON
LOCATE
L'ultimo comma dell'art.8 della legge in esame dispone
che, con effetto dal 1o gennaio 1982 la misura del
20% prevista dal primo comma dell'art.38 del decreto
del Presidente della Repubblica 29-9-1973, n.597, e
successive modificazioni, è elevata all'80%.
Lo stesso comma dispone altresì che rimane ferma
la misura del 20% per le unità immobiliari per
le quali sono state rilasciate licenze edilizie, concessioni
o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo
o ristrutturazione edilizia, per il periodo di validità
dei suddetti provvedimenti, nonché per le nuove
abitazioni, per i primi diciotto mesi dalla data di
rilascio del certificato di abitabilità ovvero,
in mancanza, da quando l'immobile si è reso
abitabile.
Con le suddette disposizioni si è provveduto
a rendere definitiva la analoga normativa che era stata
introdotta dall'art.4-bis - non più in vigore
dal 1o gennaio 1982 - del decreto legge 30-1-1979,
n.21, convertito con modificazioni nella legge 31-3-
1979, n.93, limitatamente ai periodi d'imposta dal
1979 al 1981.
Va sottolineato tuttavia che mentre il citato art.4-bis
si applicava solo alle unità immobiliari urbane
destinate ad abitazione, la disposizione in esame,
con il richiamo all'art.38 del decreto del Presidente
della Repubblica n.597, trova applicazione nei riguardi
di qualsiasi tipo di immobile urbano (anche, quindi,
magazzini, negozi, ecc...), purché non locato
per l'intero periodo d'imposta e non adibito all'uso
del possessore o dei suoi familiari.
Inoltre la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art.8,
con maggiore aderenza alla realtà, migliora
il trattamento tributario delle nuove abitazioni non
locate prevedendo che la misura del 20% del reddito
catastale rimane ferma per i primi 18 mesi (nel richiamato
art.4-bis il periodo era di 12 mesi) dalla data del
rilascio del certificato di abitabilità, ovvero,
in mancanza, da quando l'immobile si è reso
abitabile, termine di riferimento, quest'ultimo, che
non era espressamente contemplato nell'art.4-bis.
In forza della nuova disciplina di determinazione del
reddito catastale delle unità immobiliari urbane
non locate stabilita nell'ultimo comma dell'art.8,
il reddito stesso concorre alla formazione del reddito
complessivo nelle misure del 20 o dell'80%, purché
il contribuente abbia provveduto a denunciare all'Ufficio
delle imposte lo stato di non locazione entro tre mesi
dalla data da cui ha avuto inizio e ne abbia confermata
la persistenza nella dichiarazione annuale relativa
al periodo d'imposta cui si riferisce lo stato di non
locazione.
La nuova disciplina delle unità immobiliari urbane
non locate, sopra illustrata, è applicabile,
in linea di massima, agli immobili siti su tutto il
territorio nazionale, mentre per quelli destinati ad
abitazione e siti in determinati comuni di detto territorio
sono state introdotte dallo stesso art.8 della legge
n.168 speciali deroghe alla disciplina medesima che
vengono illustrate nel successivo paragrafo.
11 - NUOVO REGIME TRIBUTARIO DELLE UNITA' IMMOBILIARI
URBANE DESTINATE AD ABITAZIONE UBICATE IN DETERMINATI
COMUNI E NON LOCATE
Come accennato nel precedente paragrafo, il primo comma
dell'art.8 ha introdotto, in deroga alla normativa
dell'art.38 del decreto Presidente della Repubblica
n.597, come modificata dall'ultimo comma dello stesso
art.8, e con effetto dal periodo d'imposta in corso
alla data del 24 aprile 1982 - ad eccezione di quanto
verrà più oltre precisato per alcuni
soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con
l'anno solare -, un inasprimento dell'imposizione diretta
per le unità immobiliari destinate ad abitazione
e non locate, quando sono ubicate nei comuni con popolazione
superiore ai 300.000 abitanti secondo i dati pubblicati
dall'ISTAT per l'anno 1980 e nei comuni confinanti
nonché nei comuni compresi nelle aree individuate
con le modalità previste dall'art.13 del decreto
legge 23-1-1982, n.9, convertito, con modificazioni
nella legge 25-3-1982, n.94.
Il primo comma dell'art.8 ha infatti disposto l'aumento
del 200% del reddito catastale aggiornato, ai sensi
del primo comma dell'art.88 dello stesso decreto n.597,
delle unità immobiliari sopra menzionate possedute,
anche da soggetti diversi dalle persone fisiche, e
non locate per almeno sei mesi nel periodo d'imposta.
Naturalmente alle unità immobiliari assoggettate
a detto aumento non si applica - come espressamente
precisato nel successivo comma 4 - l'aumento del terzo
della rendita catastale rivalutata di cui al primo
e comma 2 dell'art.4 della legge 24-4-1980, n.146.
Nel primo comma in esame viene altresì stabilito
che l'aumento del 200% non è applicabile nei
riguardi delle unità immobiliari adibite ad
abitazioni principali e di quelle utilizzate come residenze
secondarie o comunque direttamente utilizzate.
Il successivo comma 3 dispone, inoltre, che la maggiorazione
in discorso non si applica alla prima unità
immobiliare posseduta non locata diversa da quelle
adibite ad abitazione principale o secondaria del contribuente
o comunque direttamente utilizzate ed alle unità
immobiliari adibite ad uso professionale e a quelle
per le quali, sono state rilasciate licenze edilizie,
concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento
conservativo o ristrutturazione edilizia, per il periodo
di validità di tali provvedimenti, nonché
alle nuove abitazioni limitatamente ai primi diciotto
mesi dalla data di rilascio del certificato di abitabilità,
o, in mancanza, da quando l'immobile si è reso
abitabile.
Occorre rilevare, innanzitutto, che la nuova disposizione
limita la sua efficacia nei riguardi delle sole unità
immobiliari destinate ad abitazione e quindi soltanto
per queste ultime unità opera la specifica disciplina
dell'aumento del 200% del reddito catastale aggiornato
e quindi la deroga all'art.38 del decreto del Presidente
della Repubblica n.597.
In particolare va posto in rilievo che, mentre l'art.38,
come modificato dall'ultimo comma dell'art.8 della
legge in esame, prevede (in riferimento all'intero
territorio nazionale), l'assunzione a tassazione della
rendita catastale, sempre aggiornata ai sensi dell'art.88
del decreto del Presidente della Repubblica n.597,
nella misura dell'80% ovvero, se ricorrono i presupposti,
nella misura del 20%, il comma 1 dello stesso art.8
dispone, invece, per un delimitato ambito territoriale
e con esclusivo riguardo alle sole unità immobiliari
destinate ad abitazione, l'assunzione a tassazione,
ai fini dell'imposizione diretta, della suddetta rendita
catastale rivalutata aumentata del 200%, cioè,
in altri termini, moltiplicata per tre.
Ciò premesso, qui di seguito si illustrano gli
elementi che configurano la fattispecie di aumento
del 200% nonché i dallo stesso in cui tale aumento
non è applicabile.
A - PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELL'AUMENTO DEL
200 PER CENTO DEL REDDITO CATASTALE AGGIORNATO
Presupposto per l'applicazione dell'aumento in argomento
è il possesso di unità immobiliari destinate
ad abitazioni che siano ubicate nei comuni indicati
nel comma 1 dell'art.8 e risultino non locate per almeno
sei mesi nel periodo d'imposta, salve le esimenti espressamente
stabilite.
In ordine alla operatività della nuova disciplina
si precisa quanto segue.
L'aumento del 200% del reddito catastale aggiornato
si applica, ricorrendo tutti i presupposti sottoelencati,
alle unità immobiliari possedute da qualsiasi
soggetto d'imposta, sia esso persona fisica ovvero
società di persone, associazione tra artisti
e professionisti, società di capitali, enti
vari ed altri soggetti all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche. L'aumento trova applicazione per
le abitazioni possedute dai soggetti predetti anche
nel caso in cui questi ultimi risiedono all'estero
o ivi abbiano la propria abitazione principale o la
sede legale.
Per possesso delle unità immobiliari oggetto
d'aumento deve intendersi il possesso di cui al primo
comma dell'art.32 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n.597, e cioè quello a titolo
di proprietà, di usufrutto o di altro diritto
reale, che in sostanza consenta di poter validamente
concedere in locazione un immobile. Tuttavia è
da ritenere che non siano suscettibili dell'aumento
di cui all'art.8 i redditi catastali delle unità
immobiliari destinate ad abitazione facenti parte della
massa fallimentare, che per legge è destinata
ad essere liquidata per la soddisfazione delle ragioni
creditorie.
L'aumento del 200% si applica, qualora ricorrano i presupposti
previsti dall'art.8, per le unità immobiliari
possedute in base ad uno dei titoli sopra menzionati,
anche se il loro possessore ha la propria abitazione
principale in una unità immobiliare detenuta
a titolo di locazione.
Per unità immobiliari destinate ad abitazione
devono intendersi quelle classificate, o classificabili
- nel caso non siano ancora censite, nel gruppo A (unità
immobiliari per uso abitazione o assimilabili) della
tabella annessa al decreto ministeriale 20-11- 1979,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.317 del 21 novembre
1979, con esclusione, come in seguito sarà precisato,
di quelle adibite ad uso professionale.
Occorre di proposito sottolineare che l'art.38 del decreto
del Presidente della Repubblica n.597, cui l'art.8
della legge n.168 fa deroga, concerne le unità
immobiliari urbane e pertanto, anche in assenza di
espressa statuizione della norma, le unità immobiliari
destinate ad abitazione assoggettabili all'aumento
del 200% sono quelle censite o censibili nel catasto
edilizio urbano, con esclusione quindi delle costruzioni
rurali destinate ad abitazione nei limiti di cui all'art.39
dello stesso decreto del Presidente della Repubblica
n.597, sempreché ne venga rispettata la specifica
destinazione ivi prevista.
La situazione di "non locate" va intesa nel
contesto della legge in esame come perdurare di una
situazione di non utilizzazione della unità
immobiliare a fine di abitazione cui la stessa è
destinata.
Di conseguenza per rendere operante l'aumento del 200%
non è sufficiente l'assenza di un contratto
di locazione concernente le suddette unità immobiliari
ma è necessario che l'abitazione si trovi effettivamente
non utilizzata a fini abitativi per il periodo previsto
dalla legge.
Da ciò, per esempio, consegue che, se una unità
immobiliare, pur non essendo oggetto di un contratto
di locazione, risulta abitata in forza di un contratto
di comodato, il comodante, che è tenuto a dichiarare
il relativo reddito, non è soggetto all'aumento
del 200%.
Inoltre, perché torni applicabile l'aumento,
lo stato di non locazione deve protrarsi per almeno
sei mesi nel periodo d'imposta. Lo stato di mancata
locazione per sei mesi rileva, ai fini dell'aumento,
tanto se si verifica in continuità di tempo,
quanto a periodi frazionati e ciò in quanto
il primo comma dell'art.8, usando la dizione "per
almeno sei mesi" senza ulteriore specificazione,
ha inteso chiaramente riferirsi alla durata complessiva
dello stato di non locazione nel periodo d'imposta.
Per quanto riguarda la individuazione del periodo d'imposta
occorre evidentemente fare riferimento ai criteri stabiliti
nell'art.7 del decreto del Presidente della Repubblica
n.597 e nell'art.4 del decreto del Presidente della
Repubblica n.598, in base ai quali le persone fisiche,
le associazioni tra professionisti e le società
di persone per il periodo di imposta coincide con l'anno
solare, mentre per i soggetti all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche (IRPEG) il periodo di imposta
è costituito dall'esercizio o periodo di gestione,
che può non coincidere con l'anno solare.
Per la corretta individuazione dei casi in cui le unità
immobiliari vanno considerate non locate, si forniscono
qui di seguito alcune semplificazioni.
a) persone fisiche, società di persone, associazioni
tra artisti e professionisti il cui periodo di imposta
coincide con l'anno solare.
- Unità immobiliare non locata dal 1o gennaio
al 30 giugno: si applica l'aumento in discorso in quanto
lo stato di non locazione è di sei mesi (limite
minimo per far scattare l'aumento);
- unità immobiliare non locata dal 1o gennaio
al 31 marzo e dal 1o luglio al 30 settembre: si applica
l'aumento perché il periodo di non locazione,
sebbene non continuativo, anche in tale ipotesi è,
complessivamente, di sei mesi;
- unità immobiliare non locata dal 1o gennaio
al 15 giugno: non si applica l'aumento in quanto lo
stato di non locazione è inferiore ai sei mesi;
- unità immobiliare non locata dal 1o gennaio
al 31 marzo e dal 1o luglio al 15 settembre: non si
applica l'aumento in quanto il periodo di non locazione
è complessivamente inferiore ai sei mesi;
- unità immobiliare non locata dal 1o ottobre
al 30 aprile dell'anno successivo: non si applica l'aumento
in quanto in ciascun periodo d'imposta lo stato di
non locazione è inferiore ai sei mesi.
b) Soggetti all'IRPEG con esercizio di 12 mesi a cavallo
del 31 dicembre con inizio, ad esempio, dal 1omaggio
e chiusura al 30 aprile;
- unità immobiliare non locata dal 1o ottobre
al 30 aprile dell'anno solare successivo: si applica
l'aumento in quanto lo stato di non locazione non è
inferiore ai sei mesi;
- unità immobiliare non locata dal 1o gennaio
al 30 giugno: non si applica l'aumento in quanto in
ciascun periodo d'imposta lo stato di non locazione
è inferiore ai sei mesi. L'aumento del 200%
in discorso non trova applicazione nei confronti di
tutte le unità immobiliari destinate ad abitazione,
così come sopra individuate, ma soltanto nei
confronti di quelle ubicate:
- nei comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti
secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1980;
- nei comuni confinanti con quelli sopra menzionati;
- nei comuni compresi nelle aree individuate con decreto
del Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica che verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
B - CASI IN CUI NON SI APPLICA L'AUMENTO DEL 200 PER
CENTO
L'aumento del 200% del reddito delle unità immobiliari
destinate ad abitazioni e non locate non si applica,
oltre che alle unità immobiliari ubicate fuori
dell'ambito territoriale dei comuni sopra indicati,
neppure alle unità immobiliari che, pur essendo
ubicate in detti comuni, sono escluse dall'aumento
per espressa statuizione del primo, secondo e comma
3 dell'art.8.
a) Esclusione dall'aumento del 200% ai sensi del primo
e comma 2 dell'art.8.
L'aumento, come esplicitamente sancito nel comma 1 dell'art.8,
non è applicabile alle unità immobiliari
adibite ad abitazione principale od utilizzate come
residenza secondaria o comunque direttamente utilizzate
dal possessore o dai suoi familiari. Ciò in
quanto tale utilizzazione non contrasta con lo scopo
perseguito dal legislatore di ridurre il più
possibile la mancata utilizzazione a scopo abitativo
delle unità immobiliari non locate.
Nel caso in cui vi siano più soggetti comproprietari
della stessa unità immobiliare l'aumento del
200% non si applica qualora detta unità immobiliare
venga utilizzata come abitazione principale, come residenza
secondaria, ovvero direttamente utilizzata, da uno
o più comproprietari o dai loro familiari.
Per abitazione principale deve intendersi quella nella
quale la persona fisica ha la propria residenza e cioè,
ai sensi dell'art.43 del Codice Civile, la dimora abituale.
Per unità immobiliari utilizzate come residenze
secondarie debbono intendersi le abitazioni ammobiliate
ove il possessore, o un suo familiare, effettivamente
dimora, anche se non abitualmente, per ragioni di lavoro,
per villeggiatura o per altri motivi.
Il riferimento anche ai familiari del possessore dell'immobile
trova fondamento nello stesso art.38 del decreto del
Presidente della Repubblica n.597, cui è collegato
il regime fiscale in esame, il quale non considera
unità urbana non locata quella che risulta "adibita
all'uso del possessore e dei suoi familiari".
Per unità immobiliari "comunque direttamente
utilizzate" debbono intendersi quelle che, pur
non essendo adibite ad abitazione principale o a residenza
secondaria, sono utilizzate effettivamente dal possessore
o dai suoi familiari per scopi vari, come, ad esempio,
per pinacoteca, biblioteca, cineteca, sala hobby.
Il quarto comma dell'art.8 dispone che alle unità
immobiliari soggette all'aumento del 200% non si applicano
le disposizioni del primo e secondo comma dell'art.4
della legge 24-4-1980, n.146, e ciò al fine
di evitare che per l'unità immobiliare urbana
non locata ricadente sia nella previsione di cui all'art.8
che in quella dell'art.4 della citata legge n.146 vengano
a cumularsi gli aumenti disposti dall'una e dall'altra
disposizione di legge.
Infatti il primo e il secondo comma dell'art.4 della
legge n.146, in ordine ai quali sono stati forniti
chiarimenti nella circolare n.12 prot. 7/1355 del 30
aprile 1980, concernono l'aumento di un terzo del reddito
aggiornato delle unità immobiliari destinate
ad uso di abitazione utilizzate come residenza secondaria
o comunque tenute a propria disposizione.
Dalle norme sopra indicate si rileva che l'ipotesi di
unità immobiliare ricadente in entrambe le menzionate
previsioni legislative non può che essere quella,
riportata nel primo comma dell'art.4 della legge n.146,
dell'unità immobiliare destinata ad abitazione
che non sia né adibita ad abitazione principale
o a residenza secondaria, né utilizzata direttamente
dal possessore o dai suoi familiari ma tenuta semplicemente
a disposizione, con esclusione comunque della prima
delle unità immobiliari che trovasi in questa
condizione.
Pertanto, per espressa disposizione del quarto comma
dell'art.8 della legge n.168, in tale ipotesi è
applicabile soltanto l'aumento del 200%.
Nella descritta fattispecie verrà, ad esempio,
a trovarsi una persona fisica che abbia a Torino l'abitazione
principale della quale dispone a titolo di locazione,
e possegga altresì le seguenti unità
immobiliari destinate ad abitazione:
- una unità immobiliare adibita a residenza secondaria
a Cervinia;
- una unità immobiliare a Torino direttamente
utilizzata;
- tre unità immobiliari a Torino e una a Milano
in stato di non locazione.
Detta persona fisica - attesa la non rilevanza dell'abitazione
principale, della quale, peraltro, non ha il possesso
ma la semplice detenzione a titolo di locazione - nella
dichiarazione dei redditi da presentare nel maggio
del 1983 per l'anno 1982 nell'apposito quadro relativo
al reddito dei fabbricati dovrà indicare:
- per la unità immobiliare sita in Cervinia,
la rendita catastale rivalutata aumentata di un terzo
in quanto l'aumento del 200% non si applica alle residenze
secondarie;
- per la unità immobiliare direttamente utilizzata
in Torino, la relativa rendita catastale rivalutata
aumentata di un terzo in quanto, pur rientrando il
Comune di Torino tra quelli di cui al citato primo
comma dell'art.8, non si applica l'aumento del 200%
per espressa esclusione legislativa trattandosi di
unità immobiliare direttamente utilizzata;
- in relazione alle altre tre unità immobiliari
possedute a Torino ed a quella posseduta in Milano,
tutte in stato di non locazione, per una, esclusa dall'aumento
del 200% in forza del terzo comma lettera a) dell'art.8,
dovrà dichiarare la rendita catastale rivalutata
aumentata di un terzo in quanto tenuta a disposizione.
Mentre per le altre tre dovrà essere dichiarata
la rendita catastale aggiornata aumentata del 200%.
Ai sensi del secondo comma dell'art.8 sono escluse altresì
dall'aumento in discorso le unità immobiliari
urbane possedute da soggetti diversi dalle persone
fisiche e che costituiscono beni strumentali per l'esercizio
dell'impresa o delle attività istituzionali
da parte del loro possessore.
Infatti le unità immobiliari urbane destinate
ad abitazione vanno considerate quali beni strumentali
allorché vengono sottratte alla loro destinazione
naturale e finalizzate a partecipare ad un processo
produttivo svolto dallo stesso possessore ovvero allo
svolgimento delle attività che sono istituzionalmente
proprie dell'ente che le possiede.
Si deve inoltre rilevare che l'ipotesi di esclusione
relativa alle unità immobiliari destinate ad
abitazione ma utilizzate quali beni strumentali per
l'esercizio dell'impresa opera anche nel caso in cui
dette unità siano strumentali all'esercizio
di un'impresa individuale, ancorché nel citato
secondo comma dell'art.8 si faccia esplicito riferimento
soltanto ai soggetti diversi dalle persone fisiche.
Ciò in quanto dette unità immobiliari,
sin quando mantengono il loro carattere di beni strumentali
ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 52
del decreto del Presidente della Repubblica n.597,
non sono di fatto suscettibili di autonoma locazione
e sono comunque direttamente utilizzate dal loro possessore.
Ciò posto, ai fini esemplificativi, si precisa
che restano escluse, tra le altre, dall'aumento del
200%:
- le unità immobiliari annesse allo stabilimento
industriale, possedute da imprese ed adibite ad alloggio
del custode o portiere;
- le unità immobiliari possedute da enti non
commerciali di cui alla lettera c) dell'art.2 del decreto
del Presidente della Repubblica n.598 ed adibite a
foresterie di istituti religiosi, a canoniche di parrocchie,
ad abitazioni dei portieri e dei custodi dei fabbricati
ad uso di alloggi collettivi di cui al gruppo B della
tabella contenuta nel già citato decreto ministeriale
20-11- 1979.
La esclusione dell'aumento del 200% non opera, invece,
nei riguardi delle unità immobiliari sfitte
destinate, ad esempio, alla vendita ovvero alla locazione
da parte di imprese che hanno per oggetto tali attività.
b) esclusione dall'aumento del 200% ai sensi del comma
3 dell'art.8. Il comma 3 dell'art.8 prevede altri specifici
casi di esclusione dall'aumento del 200% per fattispecie
che, pur presentando i requisiti oggettivi e soggettivi
di cui al primo comma, il legislatore ha ritenuto di
sottrarre all'aumento predetto per valutazione di ordine
politico-sociale (quale quella di non incidere pesantemente
sulla posizione reddituale del contribuente) che di
logica giuridica (non sottoporre a detta misura immobili
di per se stessi non immediatamente utilizzabili e
non collocabili nel mercato della locazione perché,
ad esempio, oggetto di restauro).
I casi di esclusione sono quelli di seguito passati
in rassegna.
- L'aumento del 200% non si applica alla prima unità
immobiliare posseduta non locata diversa da quella
adibita ad abitazione principale del contribuente.
- il terzo comma, lettera a) dell'art.8, che disciplina
detta esimente, fa riferimento ad una fattispecie diversa
da quella prevista nel comma 1 dello stesso articolo
in quanto non subordina l'esclusione dall'aumento alla
condizione che l'unità immobiliare sia utilizzata
dal possessore.
Infatti la nozione di "prima unità immobiliare
posseduta non locata" non ha in sé né
i requisiti della "dimora non abituale" né
quelli "della diretta utilizzazione" che
invece devono sussistere per configurare la fattispecie
della "abitazione utilizzata come residenza secondaria"
ovvero quella di "direttamente utilizzata".
Pertanto, può ben verificarsi che in uno dei
comuni individuati ai sensi del primo comma dell'art.8
in esame uno stesso contribuente possegga una unità
immobiliare adibita ad abitazione principale, una unità
immobiliare quale residenza secondaria per sé
o per i propri familiari e una "prima unità
immobiliare posseduta non locata", che beneficia
anch'essa della esclusione dall'aumento del 200%.
Va al riguardo precisato che nel caso in cui il contribuente
possegga più unità immobiliari non locate
alle quali, ai sensi del primo comma dell'art.8, sarebbe
applicabile l'aumento del 200%, poiché il successivo
terzo comma nulla prevede in ordine al soggetto che
deve operare la scelta della "prima unità
immobiliare" da considerarsi esclusa dall'aumento,
deve ritenersi che tale facoltà di scelta resti
affidata allo stesso contribuente.
- L'aumento del 200% non si applica alla unità
immobiliare non locata ma adibita ad uso professionale,
indipendentemente dalla circostanza che tale destinazione
di fatto sia conforme alla classificazione catastale
dell'unità stessa;
- l'aumento del 200% non si applica alle unità
immobiliari non locate oggetto di restauro, di risanamento
conservativo o ristrutturazione edilizia e di conseguenza
temporaneamente inidonee alla locazione ed alla utilizzazione
diretta.
L'esclusione dell'aumento viene limitata dalla legge
al periodo di validità dei provvedimenti di
licenza edilizia, concessione o autorizzazione in forza
dei quali vengono eseguiti i lavori sopra indicati.
Da ciò consegue che nel caso in cui detti lavori
siano posti in essere abusivamente la esclusione non
opera mancando la possibilità di determinare
con esattezza il periodo di validità della esclusione
stessa.
- Sono infine escluse dall'aumento del 200% le nuove
abitazioni per il periodo di diciotto mesi dalla data
di rilascio del certificato di abitabilità,
ovvero, in mancanza, da quando l'immobile si è
reso abitabile.
Come in precedenza chiarito, a tali nuove abitazioni,
così come a quelle di cui al punto 3, torna
applicabile, se sfitte, la riduzione del 20% del reddito
catastale aggiornato, ai sensi dell'art.38 del decreto
del Presidente della Repubblica n.597 così come
modificato dall'ultimo comma dell'art.8 in esame.
12 - DECORRENZA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE
CAPITOLO
Circa l'entrata in vigore delle disposizioni di cui
al presente capitolo non sorgono particolari problemi
in quanto lo stesso art.8 ne prevede espressamente
la decorrenza.
a) Per quanto riguarda le disposizioni di cui all'ultimo
comma dell'art.8, è previsto espressamente che
le modifiche all'art.38 del decreto del Presidente
della Repubblica n.597, come illustrate al precedente
punto 10, hanno effetto dal 1o gennaio 1982.
b) Per quanto riguarda l'aumento del 200% il comma 5
dell'art.8 prevede espressamente che lo stesso ha effetto:
1) dal periodo d'imposta in corso alla data del 24 aprile
1982 per:
- persone fisiche, associazioni tra professionisti e
società di persone; - soggetti IRPEG con esercizio
coincidente con l'anno solare;
- soggetti IRPEG con esercizio a cavallo se il periodo
d'imposta in corso al 24 aprile 1982 si chiude dopo
sei mesi da tale data;
2) dal periodo d'imposta immediatamente successivo a
quello in corso alla data del 24 aprile 1982 per i
soggetti IRPEG con esercizio a cavallo se il periodo
d'imposta in corso alla predetta data si chiude entro
sei mesi da tale data.
Parte seconda
IMPOSIZIONE DIRETTA
Con gli artt. 18, 19, 20 e 21 del decreto legge 23-1-1982,
n.9, sono state previste agevolazioni fiscali in materia
di imposte dirette ed indirette al fine di favorire
lo sviluppo della edilizia abitativa.
La legge 25-3-1982, n.94, di conversione di tale decreto,
ha soppresso le disposizioni contenute nei predetti
articoli, che hanno formato oggetto, invece, della
legge 22-4-1982, n.168, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.111 del 23-4-1982, entrata in vigore il giorno successivo.
Tuttavia, gli atti e i provvedimenti adottati in applicazione
delle disposizioni recate dagli artt. 18, 19, 20 e
21 del cennato decreto legge 23-1-1982, n.9, sono stati
dichiarati validi dall'art.9 della citata legge n.168
ed hanno conservato efficacia i rapporti giuridici
sorti sulla base delle stesse disposizioni. Conseguentemente
le disposizioni contenute nelle norme in argomento
hanno prodotto i loro effetti nell'arco di tempo compreso
tra il 25 gennaio 1982 e il 25 marzo successivo, in
quanto, con la citata legge di conversione, n.94, sono
stati soppressi gli artt. 18, 19, 20 e 21 del decreto
legge n.9 del 1982.
Capitolo Primo
CESSIONI DI FABBRICATI - REGIME I.V.A.
Va esaminato partitamente il regime IVA previsto dal soppresso art.19 del decreto legge n.9 del 1982, e di cui l'art.9 della legge n.168 del 1982 ha sancito la salvaguardia nei limiti di cui sopra si è detto, e quello previsto dall'art.1 della citata legge n.168.
13 - I.V.A. - DECRETO LEGGE 25-1-1982, N.9. ART. 19
Il primo comma dell'art.19 del decreto legge 25-1-1982,
n.9, ha previsto, tra l'altro, in materia di I.V.A.
l'applicazione dell'aliquota ridotta del 2% per le
cessioni di case di abitazione non di lusso effettuate
dai seguenti soggetti:
a) enti pubblici previdenziali;
b) imprese di assicurazione;
c) imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale
l'acquisto, la gestione e l'alienazione di immobili.
L'individuazione delle prime due categorie di cedenti
non comporta difficoltà di ordine pratico; per
quanto concerne, invece, le imprese di cui al punto
c) si precisa che esse sono soltanto quelle che esplicano
attività puramente commerciale consistente nella
compravendita e nella locazione di immobili e non anche
quelle il cui oggetto esclusivo o principale è
la costruzione di immobili per la successiva rivendita.
Possono pertanto ritenersi compresi fra tali imprese
anche gli Istituti Autonomi Case Popolari, attesa la
natura della attività dagli stessi esercitata.
Per le imprese il cui oggetto esclusivo o principale
è la costruzione di immobili per la successiva
rivendita resta, naturalmente, ferma l'applicazione
dell'aliquota del 2% prevista dall'art.8 del decreto
legge 31-10-1980, n.693, per le cessioni di case di
civile abitazione costruite ai sensi della legge 2-7-1949,
n.408, secondo i criteri fissati con circolare n.14
del 27-4-1981.
Non sono inoltre riconducibili tra le imprese indicate
nella legge quelle che svolgono in via esclusiva o
principale attività diverse da quella di acquisto,
gestione e alienazione di immobili, anche se il loro
oggetto sociale prevede che tali attività possano
essere svolte in via secondaria od accessoria.
Per quanto riguarda l'applicazione dell'IVA con l'aliquota
ridotta del 2% il decreto legge n.9 fa riferimento
al decreto legge 31-10-1980, n.693, convertito con
modificazioni, nella legge 22-12-1980, n.891, limitando
il beneficio soltanto ai fabbricati o porzioni di fabbricati
destinati ad abitazione non di lusso secondo i criteri
stabiliti dall'art.13 della legge 2-7- 1949, n.408.
Ne consegue che fruiscono dell'agevolazione esclusivamente
le cessioni di unità immobiliari destinate ad
abitazioni non di lusso e non anche le cessioni di
unità aventi una diversa destinazione. Pertanto
l'agevolazione fiscale non si estende ai locali destinati
ad uffici o a negozi, né ad edifici equiparati
alle case di abitazione non di lusso (scuole, caserme
e simili), a nulla influendo la circostanza che detti
locali facciano o meno parte di fabbricati di civile
abitazione. Rimane fermo il principio in base al quale
i locali classificati come accessori o pertinenze (posti
auto, box, cantine, ecc.), seguono il trattamento tributario
del bene principale.
Le cessioni di case di abitazione nei sensi sopra cennati
sono soggette all'lVA con l'aliquota del 2% indipendentemente
dalla data in cui sono state costruite a condizione
che:
1) gli immobili siano ubicati in comuni con popolazione
superiore a 300 mila abitanti, secondo i dati pubblicati
dall'ISTAT per l'anno 1980, ovvero in comuni confinanti.
Si ritiene opportuno far presente che alla data del
31 dicembre 1980 superavano i 300 mila abitanti i seguenti
comuni: Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Palermo,
Bologna, Catania, Firenze, Bari, Venezia.
2) le cessioni siano effettuate dai soggetti sopra menzionati
nei confronti di persone fisiche che non abbiano acquistato
nell'esercizio di impresa, arte o professione, ovvero
nei confronti di cooperative costituite da persone
fisiche per la costruzione o l'acquisto di immobili
da destinare ad uso di abitazione, in possesso dei
requisiti stabiliti dall'art.14 del decreto del Presidente
della Repubblica 29-9-1973, n.601. Si pone in evidenza
che ai sensi del cennato art.14 dette cooperative e
loro consorzi devono essere costituite secondo i princìpi
della mutualità previsti dalle leggi dello Stato
e devono essere iscritte nei registri prefettizi o
nello schedario generale della cooperazione;
3) le cessioni comportino esclusivamente trasferimento
della proprietà. Rimangono pertanto escluse
dall'applicazione del beneficio le costituzioni o i
trasferimenti di diritti reali di godimento.
Si pone in evidenza che l'art.9 della cennata legge
n.168, nel dichiarare validi gli atti e i provvedimenti
adottati in applicazione delle disposizioni recate
anche dall'art.19, in rassegna, richiede, fra l'altro,
l'osservanza delle condizioni previste nel comma 5
dell'art.1 della stessa legge n.168. Conseguentemente
nell'ipotesi in cui l'acquirente rivenda l'immobile
prima del decorso di cinque anni dalla data di acquisto,
l'Ufficio del Registro presso cui è stato registrato
il primo atto di trasferimento dovrà provvedere
ad applicare nei suoi confronti una penalità
pari alla differenza tra l'imposta dovuta con l'aliquota
ordinaria I.V.A. e quella versata con l'aliquota agevolata,
con la aggiunta degli interessi di mora di cui alla
legge 26-1-1961, n.29 e successive modificazioni.
Si fa infine presente che l'ultimo comma dell'art.19
del decreto legge n.9 prevedeva che, in determinate
zone individuate dal Comitato Interministeriale della
Programmazione Economica (C.I.P.E.), le cessioni e
i trasferimenti di fabbricati o porzioni di fabbricati
avrebbero usufruito dell'aliquota ridotta dell'IVA
e dell'imposta di registro, purché fossero effettuate
dagli stessi soggetti e alle identiche condizioni sopra
illustrate. Tale norma, tuttavia, non ha potuto trovare
pratica attuazione in quanto la legge di conversione
25-3-1982, n.94, ne ha disposto la soppressione prima
che il C.I.P.E. avesse potuto emanare i provvedimenti
di competenza necessari per l'applicazione della norma.
14 - I.V.A. LEGGE 22-4-1982, N.168 - ART. 1
Il primo comma dell'art.1 ha recepito, ampliandole,
le agevolazioni tributarie stabilite dall'art.19 del
decreto legge n.9 prevedendo l'applicazione dell'IVA
con l'aliquota ridotta del 2%, fino al 31 dicembre
1983, per le cessioni di fabbricati e porzioni di fabbricati
poste in essere da:
1) enti pubblici previdenziali;
2) imprese di assicurazione;
3) imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale
l'acquisto, la gestione e l'alienazione di immobili.
A differenza del decreto legge n.9, che aveva limitato
l'applicazione dell'aliquota ridotta alle case di civile
abitazione non di lusso, l'articolo in discorso, invece,
fa riferimento a "fabbricati o porzioni di fabbricati",
dal che è agevole desumere che anche i fabbricati
aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale
2-8-1969 (di lusso) partecipano al beneficio fiscale.
Lo stesso art.1 stabilisce (analogamente a quanto previsto
dal decreto legge n.9) la applicazione dell'aliquota
agevolata per le cessioni di unità immobiliari
destinate a case di civile abitazione, purché
effettuate dai predetti soggetti ed eseguite nei confronti
di persone fisiche ovvero di cooperative edilizie.
Inoltre, prevede che le cessioni di unità immobiliari
diverse dalle case di civile abitazione (negozi, uffici,
cinematografi, ecc.) fruiscono del beneficio indipendentemente
dalla qualità del soggetto acquirente (persone
fisiche, persone giuridiche, imprenditori, ecc.) ponendo,
però, come condizione che la superficie degli
immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione non
sia superiore al 25% di quella totale dei piani fuori
terra del fabbricato.
Si ritiene di porre in evidenza che, essendo stato dalla
legge detto limite percentuale del 25% stabilito soltanto
per le unità immobiliari diverse dalle case
di civile abitazione, per queste ultime l'agevolazione
viene comunque riconosciuta indipendentemente dal rispetto
di detta percentuale, di modo che, a titolo esemplificativo,
l'aliquota ridotta tornerà applicabile anche
se l'unità abitativa fa parte di un fabbricato
prevalentemente destinato ad uffici e/o negozi.
La legge n.168 in discorso conferma che l'agevolazione
tributaria non è condizionata alla data di costruzione
dell'immobile e che essa riguarda le cessioni che comportano
il trasferimento della proprietà degli immobili
e non anche la costituzione o il trasferimento di diritti
reali di godimento, in quanto tali atti - seppure equiparati
alle cessioni di beni dall'art.2 del decreto del Presidente
della Repubblica 26-10-1972, n.633 - non producono
effetti traslativi della proprietà che sono
gli unici richiesti dalla legge stessa. Non è
più prescritta, invece, la condizione che i
fabbricati siano ubicati in comuni superiori a 300
mila abitanti o con essi confinanti.
Di particolare rilevanza si appalesa la disposizione
contenuta nel quinto comma dell'art.1 in base alla
quale, se gli immobili acquistati alle condizioni sopra
indicate vengono ceduti prima del decorso di cinque
anni dal loro acquisto, l'ufficio del Registro, presso
cui è stato registrato il primo atto di trasferimento
dovrà chiedere al cedente, a titolo di penalità,
il pagamento di una somma pari alla differenza tra
l'imposta dovuta con l'aliquota ordinaria del 15% e
quella versata con l'aliquota ridotta del 2% oltre
gli interessi di mora.
E' appena il caso di precisare che l'osservanza o meno
della disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art.1
relativa alle plusvalenze, nel mentre è irrilevante
ai fini dell'applicazione del particolare trattamento
agli effetti dell'IVA, è sanzionata con la pena
pecuniaria di cui al quinto comma dell'art.2
Per quanto concerne le cessioni di fabbricati di cui
al primo comma dell'art.1 poste in essere da enti non
aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio
di attività commerciali o agricole si rinvia
alle precisazioni contenute nel successivo paragrafo
16.
15 - I.V.A. LEGGE 22-4-1982, N.168 - ART. 4
In forza del primo comma di tale articolo l'applicazione
dell'IVA con l'aliquota del 2% è, altresì,
ammessa, fino al 31 dicembre 1983, per le cessioni
che comportano il trasferimento della proprietà
di immobili poste in essere nei confronti di:
- enti pubblici territoriali e loro consorzi;
- società a prevalente partecipazione di tali
enti che hanno per oggetto esclusivo principale lo
sviluppo e la gestione del patrimonio abitativo;
- istituti autonomi delle case popolari;
- opere delle università e egli istituti superiori.
La disposizione intende agevolare le cessioni, poste
in essere da soggetti d'imposta agli effetti dell'IVA,
che comportano il trasferimento della proprietà
di immobili di qualsiasi genere (terreni edificabili,
fabbricati, ecc.).
E' appena il caso di precisare che le società
a prevalente partecipazione di enti pubblici territoriali
devono avere per oggetto esclusivo o principale lo
"sviluppo e la gestione del patrimonio immobiliare",
intendendosi per "sviluppo" l'acquisizione
di immobili realizzati da altri soggetti e/o la costruzione
dei medesimi.
CAPITOLO SECONDO
IMPOSTE DI REGISTRO IPOTECARIE E CATASTALI
Le disposizioni in disamina, in vigore dal 24 aprile
1982, si applicheranno, fino al 31 dicembre 1983, agli
atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati
od emanati ed alle scritture private autenticate dopo
la data di entrata in vigore della legge stessa, nonché
alle scritture private non autenticate presentate alla
registrazione dopo tale data.
In merito a quest'ultima fattispecie si precisa quanto
segue.
Nei casi, che si presumono piuttosto rari, in cui le
scritture private rechino la data di stipulazione antecedente
a quella di entrata in vigore della presente legge
e siano presentate oltre i termini di cui al comma
1 dell'art.13 del decreto del Presidente della Repubblica
26-10-1972, n.634, si ritiene che alle stesse non possa
essere negato il beneficio del pagamento dell'imposta
nella misura ridotta del 2%.
Invero, poiché la vigente disciplina dell'imposta
di registro non contiene la previsione della decadenza
dai benefici tributari recata dall'art.110 della previgente
legge di registro, non appare possibile comminare tale
decadenza per quegli atti e contratti non presentati
alla registrazione tempestivamente.
Resta, comunque, inteso che gli uffici avranno cura
di applicare, in tale evenienza, la pena pecuniaria
nella misura prevista dall'art.67 del citato decreto
Presidente della Repubblica n.634.
Le cessioni che comportano il trasferimento della proprietà
di fabbricati o porzioni di fabbricato di cui al primo
comma dell'art.1 soggette all'aliquota del 2% dell'imposta
sul valore aggiunto debbono, se stipulate per atto
pubblico o per scrittura privata autenticata, scontare
in sede di registrazione l'imposta fissa di registro
nella misura di L. 20.000, oltre le imposte ipotecarie
e catastali di cui è fatta menzione nel comma
in esame.
Resta inteso che l'imposta di registro, nonché
quelle ipotecarie e catastali saranno dovute soltanto
in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n.634 ove gli atti
fossero stipulati per scrittura privata non autenticata.
16 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI NON COMMERCIALI
Il secondo comma dell'art.1 regola il trasferimento
della proprietà di fabbricati o porzioni di
fabbricati ad uso abitazione posto in essere, nei termini
ed alle condizioni previste dal primo comma, da enti
che non esercitano in modo esclusivo o principale l'attività
commerciale o agricola.
Tale comma si propone di ridurre l'onere fiscale prevedendo
l'aliquota del 2% dell'imposta di registro per quegli
atti che, non inerendo all'esercizio di attività
commerciale - ed essendo come tali fuori dal campo
di applicazione dell'IVA - sarebbero stati assoggettati
all'imposta ordinaria di registro.
Pertanto, sono soggette all'imposta di registro nella
misura del 2% le cessioni di fabbricati o porzioni
di fabbricati effettuati dai Comuni, ad eccezione delle
cessioni dei medesimi beni poste in essere nell'esercizio
di una attività commerciale, come, ad esempio,
nel caso di cessioni effettuate da aziende autonome
comunali.
Delimitato in tali sensi il concetto di alienante, per
quanto riguarda gli acquirenti e l'oggetto del trasferimento
si rinvia a quanto sopra detto in materia di IVA.
Si precisa inoltre che, per quanto riguarda l'oggetto
del contratto, la legge sottolinea che deve trattarsi
di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad
uso abitazione; pertanto, al fine di concedere rettamente
l'agevolazione gli uffici dovranno tener conto che
il fabbricato o la porzione di fabbricato siano strutturalmente
idonei ad essere utilizzati come alloggio stabile di
singole persone o nuclei familiari. Rientrano, quindi,
nella norma agevolativa anche le case rurali.
Qualora invece acquirente sia una cooperativa edilizia,
l'acquisto non potrà che riguardare case di
abitazione con le caratteristiche indicate dal Regio
decreto 28-4-1938, n.1165, e successive modificazioni
e integrazioni.
Non tutti gli stessi requisiti e condizioni sono previsti
per ottenere il medesimo trattamento tributario agevolativo
in relazione al trasferimento di proprietà di
immobili destinati ad uso diverso da quello di abitazione.
Fermo restando che l'alienante non debba essere un ente
commerciale o agricolo, come sopra specificato, la
figura dell'acquirente non prevede alcuna limitazione.
La legge, infatti, nell'indicare "qualsiasi soggetto",
sia esso, pertanto, persona giuridica che persona fisica,
ed anche se quest'ultima operi nell'esercizio di arte
o professione, limita il beneficio alla sola condizione
obiettiva che gli immobili stessi siano ubicati in
fabbricati di cui costituiscano una superficie non
superiore al 25% di quella totale dei piani fuori terra,
tenendo fermi i chiarimenti forniti nel precedente
paragrafo 14.
Si deve ritenere, quindi, che l'agevolazione, tenuto
conto della limitazione suddetta, riguardi ogni uso
possibile degli immobili come uffici, negozi, depositi,
magazzini, autorimesse, ecc.
17 - PERDITA DEI BENEFICI
Un'importante limitazione viene posta dalla legge alla
conferma dei benefici suddetti.
Infatti, se il bene acquistato con i benefici di cui
al primo e al secondo comma dell'articolo in esame
viene ceduto a titolo gratuito od oneroso prima che
siano trascorsi cinque anni dal suo acquisto, come
già evidenziato nel paragrafo 13, l'Ufficio
del Registro presso il quale è stato registrato
l'atto di trasferimento che ha usufruito dell'agevolazione
in materia di imposte sul valore aggiunto, deve recuperare
nei confronti del soggetto che ha rivenduto una somma
pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria IVA e
quella agevolata, applicando altresì gli interessi
di mora di cui alla legge 26-1-1961, n.29 e successive
modificazioni.
Nel caso che il precedente trasferimento abbia scontato
le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura
ridotta l'Ufficio del Registro, fermo restando l'obbligo
di applicare i cennati interessi di mora, dovrà
provvedere al recupero della differenza tra le imposte
ordinarie e quelle agevolate già applicate in
sede di registrazione.
Per quanto riguarda il soggetto nei confronti del quale
deve avvenire il recupero delle somme dovute, si precisa
che, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto,
detto soggetto deve essere individuato, a norma del
quinto comma dell'art.1, in colui che effettua la rivendita
dell'immobile. Lo stesso principio, peraltro già
affermato nel quarto comma dell'art.55 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n.634, deve valere
per le imposte di registro, ipotecarie e catastali.
Peraltro, al fine di accertare l'esistenza di trasferimenti
successivi di beni immobili per i quali è stata
corrisposta o l'imposta sul valore aggiunto o quella
di registro, ipotecaria e catastale in misura ridotta,
gli uffici dovranno provvedere ad iscrivere tempestivamente
gli atti negli appositi campioni di memoria.
18 - TRASFERIMENTI TRA PERSONE FISICHE
Il sesto comma dell'art.1 prevede che le disposizioni
agevolative di cui ai commi primo e secondo si applicano
anche ai trasferimenti di fabbricati o porzioni di
fabbricato destinati ad abitazioni non di lusso effettuati
da persone fisiche che non agiscono nell'esercizio
di impresa, arte o professione nei confronti di persone
fisiche.
Al riguardo sembra che il legislatore con la locuzione
"le disposizioni agevolative previste dai precedenti
commi primo e secondo" abbia voluto riferirsi,
nel determinare l'aliquota applicabile, a quella del
2% prevista dai detti commi, nell'individuare gli atti
di trasferimento da agevolare a quelli rientranti esclusivamente
nella sfera di applicazione dell'imposta di registro.
E' da rilevare che l'ampia accezione della norma contenuta
nel sesto comma in parola potrebbe condurre erroneamente
al concetto di trasferimento sia a titolo gratuito,
sia a titolo oneroso; tale interpretazione sarebbe,
però, in contrasto con lo spirito della legge
che intende dare impulso all'attività edilizia
ed alla commercializzazione dei beni immobili, e non
anche a regolamentazioni patrimoniali che non avrebbero
alcun rilievo nell'economia del paese. Deve, pertanto,
ritenersi che le agevolazioni in parola sono applicabili
soltanto ai trasferimenti a titolo oneroso.
Si evidenzia che il disposto del comma deve essere inteso
nel senso di ritenere l'agevolazione applicabile non
soltanto ai trasferimenti della proprietà degli
immobili, ma anche all'acquisto di diritti reali di
godimento (uso usufrutto, abitazione) e cioè
di quei diritti che consentono agli acquirenti di utilizzare
gli immobili a propria abitazione.
Deve poi porsi in rilievo come la legge, nello stabilire
che oggetto della agevolazione devono essere gli atti
che comportano il trasferimento di case di abitazione
non di lusso, richiami i criteri di cui all'art.13
della legge 2-7-1949, n.408 e successive modificazioni.
Le caratteristiche, infatti, non possono che essere
quelle previste dal decreto ministeriale 2-8-1969,
che qui di seguito, per comodità si riportano:
TABELLE DELLE CARATTERISTICHE
CARATTERISTICHE e SPECIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE
A) Superficie dell'appartamento
Superficie utile complessiva superiore a mq 160, esclusi
dal computo terrazze, balconi, cantine, soffitti, scale
e posti macchine.
B) Terrazze a livello coperte scoperte e balconi
Quando la loro superficie utile complessiva supera mq
65 a servizio di una singola unità immobiliare
urbana.
C) Ascensori...
Quando vi sia più di un ascensore per ogni scala,
ogni ascensore in più conta per una caratteristica
se la scala serve meno di sette piani sopraelevati.
D) Scala di servizio..
Quando non sia prescritta da leggi, regolamenti o imposta
da necessità di prevenzione di infortuni od
incendi.
E) Montacarichi o ascensori di servizio.
Quando sono a servizio di meno di quattro piani.
F) Scala principale...
a) con pareti rivestite di materiali pregiati per una
altezza superiore a cm.170 di media;
b) con pareti rivestite di materiali lavorati in modo
pregiato.
G) Altezza libera netta del piano
Superiore a m.3,30 salvo che regolamenti edilizi prevedano
altezze minime superiori.
H) Porte di ingresso agli appartamenti da scala interna
a) in legno pregiato o massello e lastronato;
b) di legno intagliato, scolpito o intarsiato;
c) con decorazioni pregiate sovrapposte od impresse.
I) Infissi interni...
Come alle lettere a), b), c), della caratteristica H)
anche se tamburati qualora la loro superficie complessiva
superi il 50% (cinquanta per cento) della superficie
totale.
L) Pavimenti...
Eseguiti per una superficie complessiva superiore a
50% (cinquanta per cento) della superficie utile totale
dell'appartamento:
a) in materiale pregiato;
b) con materiali lavorati in modo pregiato;
M) Pareti...
Quando oltre il 30% (trenta per cento) della loro superficie
complessiva siano:
a) eseguite con materiali e lavori pregiati;
b) rivestite di stoffe od altri materiali pregiati.
N) Soffitti...
Se a cassettoni decorati oppure decorati con stucchi
tirati sul posto o dipinti a mano, escluse le piccole
sagome di distacco fra pareti e soffitti.
O) Piscina...
Coperta o scoperta, muratura, quando sia a servizio
di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti
meno di quindi unità immobiliari.
P) Campo da tennis...
Quando sia a servizio di un edificio o di un complesso
di edifici comprendenti meno di quindici unità
immobiliari.
N.B. - Il computo delle caratteristiche agli effetti delle agevolazioni fiscali va riferito ad ogni singola unità immobiliare (appartamento).
Da ciò si deve dedurre che anche gli immobili costruiti sia in epoca precedente all'entrata in vigore della richiamata legge n.408, sia in epoca successiva all'abrogazione della legge stessa, ma che presentino le caratteristiche sopra indicate, non possono, godere delle agevolazioni in discorso.
Poiché la legge fa obbligo ai contribuenti di
dichiarare di non possedere immobili nel comune di
residenza o in quello in cui svolgono la propria attività
prevalente, si deve desumere:
a) che il contribuente può acquistare, fruendo
dell'agevolazione, l'alloggio soltanto in uno dei suoi
comuni, cioè, o in quello di residenza o in
quello in cui svolge l'attività prevalente,
e non in altri comuni del territorio nazionale e comunque
deve dichiarare di non possedere altro alloggio nel
comune ove acquista;
b) che, mentre non possono sussistere dubbi sull'identificazione
del comune di residenza, qualche perplessità
può destare quella del comune in cui il contribuente
svolge la sua attività prevalente, soprattutto
nel caso in cui il contribuente svolga più attività
in più comuni del territorio nazionale.
In tale ipotesi non resta che attenersi alla dichiarazione
prestata in atto dal compratore, che riserva di accertare,
nei modi e nei termini di legge, l'eventuale dichiarazione
mendace.
Agli uffici, peraltro, potrà essere richiesta
la registrazione di una vasta gamma di atti, per i
quali alcune perplessità potrebbero sorgere
nella pratica applicazione della legge.
Si suggeriscono in via esemplificativa alcune soluzioni
di determinate fattispecie.
1) Qualora l'usufruttuario o il titolare di altro diritto
reale acquisti la nuda proprietà dell'immobile
l'agevolazione non può essere delegata a condizione
che sussistano le condizioni previste dalla legge.
2) In caso di acquisto di immobili locati si ritiene
che l'agevolazione debba essere concessa in considerazione
della "ratio" della legge tendente a consentire
una migliore ridistribuzione del patrimonio edilizio,
dando la possibilità ai cittadini con modeste
disponibilità finanziarie di acquistare alloggi
ad uso di abitazione.
3) Da quanto sopra consegue che i possessori di immobili
che non abbiano la possibilità di adibirli a
propria abitazione, avendoli concessi in locazione
a terzi, possono acquistare altro immobile da adibire
ad abitazione propria godendo dei benefici in parola,
purché la locazione stessa abbia decorrenza
anteriore all'entrata in vigore della presente legge
e possa essere dimostrata dal relativo contratto avente
data certa ovvero da altro idoneo documento (ad esempio,
certificato anagrafico).
4) Gli acquisti in comune fatti da due o più
persone fisiche che dichiarino tutte di adibire l'immobile
a propria abitazione possono essere agevolati. La legge
infatti non pone limiti al riguardo alla volontà
negoziale.
Qualora, invece, l'acquisto di un immobile venga fatto
da più persone, ma non tutte dichiarino di adibirlo
a propria abitazione, si ritiene che in tal caso l'agevolazione
non possa essere concessa.
5) Nel caso di soggetti che intendono acquistare le
altre quote al fine di conseguire la piena proprietà
o l'intero diritto di godimento dell'immobile, si ritiene
che l'agevolazione debba essere concessa, realizzandosi
la previsione della legge.
6) Parimenti spetterà il beneficio al titolare
di una quota ideale di comproprietà, che però
non abbia il possesso dell'immobile, ove acquisti altra
unità immobiliare da adibire a propria abitazione.
7) Nel caso in cui un soggetto alieni il suo unico immobile
e ne acquisti un altro entro il 31 dicembre 1983, a
parte il trattamento tributario privilegiato relativo
all'INVIM, cui si dirà in seguito, lo stesso
potrà ugualmente godere dell'agevolazione ai
fini dell'imposta di registro. La legge, infatti, non
limita il beneficio allo stato di possidenza al momento
della sua entrata in vigore, ma soltanto al momento
dell'acquisto.
8) Se il trasferimento del bene agevolato (casa di abitazione
non di lusso) avviene mediante permuta, l'aliquota
ridotta è applicabile fino a concorrenza del
valore del bene agevolato.
9) Se il bene viene acquistato da un minore non emancipato
il quale lo adibisca a propria abitazione ed eventualmente
ad abitazione dei propri familiari, l'agevolazione
dovrà essere concessa.
19 - TRASFERIMENTI IN FAVORE DI ENTI PUBBLICI
Altre agevolazioni per le imposte di registro, ipotecarie
e catastali - che sono dovute in misura fissa - sono
previste dall'art.4 per i trasferimenti della proprietà
di immobili a favore di enti pubblici territoriali
e loro consorzi, di società a prevalente partecipazione
di tali enti, che hanno per oggetto esclusivo o principale
lo sviluppo e la gestione del patrimonio abitativo,
nonché a favore di istituti autonomi delle case
popolari, delle opere delle università e degli
istituti superiori.
Nel concetto di immobile, ai fini di tale articolo,
diversamente da quanto previsto per l'art.1, si ritiene
che debbano essere compresi, oltre i fabbricati, anche
le aree acquisite dagli enti in discorso.
L'imposta di registro in misura fissa si applica a condizione
che per l'alienante non ricorra il presupposto soggettivo
per l'assoggettamento dell'atto di trasferimento all'imposta
sul valore aggiunto e sempreché gli atti siano
stati posti in essere entro il 31 dicembre 1983.
La norma non richiede particolare commento; bisogna
però far presente che il richiamo agli enti
pubblici territoriali, ai fini dell'applicazione delle
imposte di registro, ipotecarie e catastali viene fatto
al solo scopo di estendere anche ai consorzi costituiti
fra detti enti, nonché alle società a
prevalente partecipazione, l'agevolazione sopraindicata.
Resta inteso che, allo scadere del termine del 31 dicembre
1983, le Regioni, le Province e i Comuni non potranno
essere privati dell'aliquota di favore, essendo la
stessa prevista dal III comma dell'art.1 della tariffa
parte 1 allegata alla legge di registro.
20 - TRASFERIMENTO NELL'AMBITO DI PIANI DI RECUPERO
EDILIZIO
L'art.5 introduce delle agevolazioni tributarie per
trasferimenti e permute immobiliari nell'ambito dei
piani di recupero - tanto di iniziativa pubblica che
privata - di cui agli artt. 27 e seguenti della legge
5-8-1978, n.457, recante norme per l'edilizia residenziale.
Quest'ultima normativa prevede varie situazioni che
non possono esporsi se non per grandi linee:
A) INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO
EDILIZIO ESISTENTE
L'individuazione, di competenza dei comuni, si riferisce,
nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, alle
zone - che possono comprendere singoli immobili, complessi
edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da
destinare ad attrezzature - ove per le condizioni di
degrado si rende opportuno il recupero del patrimonio
edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi
rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione
e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso
(art.27).
B) PIANI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE.
I piani in parola sono approvati con deliberazione del
consiglio comunale ed attuati dai proprietari - singoli
o riuniti in consorzio - oppure dai comuni, con interventi
diretti o mediante il convenzionamento con i privati
art.28.
Per gli interventi attuati ai privati è prevista,
all'art.30 a presentazione di proposte di piani di
recupero proposte che vengono adottate con deliberazione
del consiglio comunale unitamente alla convenzione
contenente le previsioni stabilite dell'art.28, comma
quinto, della legge 17-8-1942, n.1150, e successive
modificazioni (realizzazione di opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, con l'assunzione dei relativi
oneri a carico del proprietario).
C) DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente
sono definiti dall'art.31 con le seguenti modalità,
meglio precisate nell'articolo stesso, e cioè,
interventi:
a) di manutenzione ordinaria;
b) di manutenzione straordinaria;
c) di restauro e di risanamento conservativo;
d) di ristrutturazione edilizia;
e) di ristrutturazione urbanistica.
Precisato quanto sopra a proposito dei piani di recupero,
si osserva che il citato art.5 prevede la concessione
delle agevolazioni tributarie per i seguenti atti:
- trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti
che attuano i suddetti interventi di recupero;
- permute tra gli stessi soggetti.
Nel primo caso il beneficio consiste nel pagamento delle
sole imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali,
nel secondo, al predetto beneficio, si aggiunge l'esenzione
dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili.
Si avverte, infine, che lo stesso art.5 subordina la
concessione delle indicate agevolazioni quando i piani
di recupero sono di iniziativa privata, anche all'esistenza
di una convenzione tra il comune ed i privati che attuano
i suddetti interventi.
21 - AGEVOLAZIONI PREVISTE DALL'ART. 19 DEL DECRETO
LEGGE N.9 DEL 1982
Come già precisato al paragrafo 13, per quanto
riguarda l'imposta sul valore aggiunto, si fa presente
che, in base all'art.9 della legge in esame, restano
validi gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione,
fra l'altro, delle disposizioni recate dall'art.19
del decreto legge 23-1-1982, n.9, convertito, con modificazioni,
nella legge 25-3-1982, n.94. Parimenti conservano efficacia
i rapporti giuridici sorti sulla base dello stesso
articolo.
E' opportuno ricordare che l'art.19 del decreto legge
n.9 sopra richiamato prevedeva che alcune agevolazioni
fiscali in materia di imposte di registro, ipotecarie
e catastali potevano venire concesse agli atti di trasferimento
di fabbricati o porzioni di fabbricato effettuate da
e nei confronti di determinati soggetti a condizione
che detti immobili fossero ubicati nel territorio dei
Comuni compresi in alcune aree che avrebbero dovuto
essere individuate dal C.I.P.E., ovvero di quelli con
popolazione superiore a 300.000 abitanti, oppure nei
Comuni con questi ultimi confinanti.
E' però da notare che tale art.19 è stato
soppresso dalla legge di conversione (legge 25-3-1982,
n.94).
Pertanto, per ciò che concerne le imposte di
registro, ipotecarie e catastali, restano efficaci
le relative agevolazioni concesse agli atti pubblici
formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati
ed alle scritture private autenticate dopo il 25 gennaio
1982 (data di entrata in vigore del decreto legge n.9
del 1982) e fino al 25 marzo 1982 (giorno anteriore
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della menzionata
legge di conversione che ha soppresso l'art.19 in parola)
concernenti i trasferimenti immobiliari ora ricordati.
Analogamente efficaci rimangono le agevolazioni concesse
ai trasferimenti del genere effettuati con scritture
private non autenticate presentate alla registrazione
dal 25 gennaio 1982 fino al 25 marzo dello stesso anno.
L'estensione delle agevolazioni in argomento, prevista
dal comma 3 dell'art.19 sopra richiamato, agli atti
relativi ad immobili siti nelle particolari aree da
individuarsi da parte del C.I.P.E. è invece
rimasta priva di validità essendo stato abrogato
tale art.19 prima che il C.I.P.E. stesso avesse emesso
il provvedimento relativo alla delimitazione di dette
aree.
A questo punto si fa presente che sarà cura degli
uffici iscrivere a campione con le modalità
di cui si è fatto cenno, anche gli atti stipulati
ai sensi del richiamato art.19 - al fine di appurare
che gli immobili mediante essi trasferiti non vengano
successivamente ceduti a titolo oneroso o gratuito
prima del decorso del termine di cinque anni dal loro
acquisto - per l'esplicito richiamo al quinto comma
dell'art.1 che tale condizione prevede.
22 - MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DEI BENEFICI
Al fine di consentire l'applicazione delle agevolazioni
in parola le parti devono dichiarare nell'atto di trasferimento
la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.
Tali requisiti devono essere, come già precedentemente
indicato posseduti alla data dell'atto stesso.
Si precisa, infine, che mentre la rivendita nel quinquennio
da parte del compratore dell'immobile acquistato con
i benefici previsti dal primo e comma 2 dell'art.1,
comporta la perdita dell'agevolazione ed il conseguente
pagamento della penalità o degli interi tributi
e degli interessi di mora, come precisato al paragrafo
17, nel caso invece di rivendita di immobili acquistati
con l'agevolazione di cui al comma 6 dello stesso articolo,
la medesima non potrà essere revocata in forza
del principio desumibile dalla legge n.408 ai cui criteri
bisogna pur sempre riferirsi, che escludeva la decadenza
in caso di rivendita.
Capitolo terzo
INVIM
L'art.3 del provvedimento in esame prevede l'esenzione e la riduzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili applicabile in occasione dell'alienazione, ai sensi dell'art.2 del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n.643, e successive modificazioni, per alcune fattispecie espressamente individuate.
23 - TRASFERIMENTI A FAVORE DEL LOCATARIO
Dispone in proposito il primo comma del medesimo articolo
che sono esenti dall'imposta gli incrementi di valore
degli immobili trasferiti ai sensi del precedente art.1,
qualora il trasferimento avvenga a favore del locatario
che detenga l'immobile da data antecedente al 31 dicembre
1981 in virtù di contratto di locazione risultante
da atto avente data certa o da atto o da certificato
rilasciato da pubbliche amministrazioni.
In relazione a tale disposizione si osserva anzitutto
che l'esenzione dall'imposta in argomento si applica
alle cessioni ed ai trasferimenti di fabbricati o porzioni
di fabbricato per i quali, in presenza delle condizioni
richieste, l'art.1 dispone un trattamento agevolativo
agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta
di registro e delle imposte ipotecarie e catastali.
Il rinvio a detti trasferimenti e cessioni impedisce
di ritenere oggetto dell'esenzione in argomento i trasferimenti
conseguenti ad atti di acquisto a titolo gratuito,
poiché gli stessi non sono soggetti né
all'imposta sul valore aggiunto né all'imposta
di registro. L'esenzione in argomento è altresì
subordinata alla circostanza di carattere obiettivo
che tra cedente e cessionario intercorra, relativamente
all'immobile oggetto del trasferimento, un rapporto
di locazione in virtù di contratto stipulato
entro i limiti temporali fissati dalla norma stessa.
Da tanto discende che ai fini dell'esenzione l'Ufficio
dovrà riscontrare la sussistenza delle condizioni
e circostanze previste per le diverse fattispecie indicate
nell'art.1, secondo quanto in precedenza precisato,
nonché verificare a mezzo della documentazione
prevista dall'art.3, primo comma, la sussistenza dalla
ulteriore specifica condizione richiesta per l'esenzione
dell'imposta INVIM.
A tale fine dovrà essere presentato all'Ufficio,
contestualmente alla registrazione dell'atto di trasferimento
o di cessione il contratto di locazione avente data
certa anteriore al 31 dicembre 1981 od un documento
che lo riproduca.
Nell'ipotesi in cui la parte interessata non disponga
di detto contratto o che il contratto stesso non sia
stato registrato, la norma prevede che la prova della
sussistenza, al 31 dicembre 1981, del rapporto di locazione
tra gli stessi contraenti sull'immobile oggetto del
trasferimento, possa essere fornita da atto od apposita
certificazione rilasciata da pubbliche amministrazioni.
Al riguardo si ritiene che possa far fede il certificato
storico di residenza del locatario o qualsiasi altra
documentazione idonea a provare inequivocabilmente
l'esistenza di siffatto rapporto di locazione fra l'alienante
e l'acquirente per il fabbricato o porzione di fabbricato
oggetto del trasferimento o della cessione. A tal fine
è necessario che detto immobile sia chiaramente
individuato nella documentazione esibita in sostituzione
del contratto di data certa.
In proposito deve altresì precisarsi che, sulla
base della formulazione letterale della disposizione,
l'esenzione non spetta quando il bene venga acquistato
da soggetto che lo detenga in virtù di un rapporto
diverso da quello di locazione o quando tale rapporto
di locazione abbia avuto inizio in data successiva
al 31 dicembre 1981. Sempre in relazione a quanto espressamente
previsto dalla disposizione in argomento, si ritiene
che l'esenzione non spetti quando il locatario e l'acquirente
siano soggetti diversi tra loro, anche se facenti parte
dello stesso nucleo familiare e siano conviventi.
Non vale invece ad escludere l'applicabilità
dell'esenzione la circostanza che il locatario acquisito
l'immobile in comunione con altri, atteso che nella
comunione pro indiviso di un immobile il diritto di
proprietà spettante a ciascun comproprietario
si estende alla totalità del bene e non ad una
porzione individuata dello stesso e che dal testo della
disposizione non si evince la volontà del legislatore
di limitare l'agevolazione agli acquisti in proprietà
esclusiva.
Tale circostanza, come innanzi ricordato, deve comunque
sussistere unitamente a tutte le altre circostanze,
soggettive ed oggettive, cui l'art.1, per le diverse
fattispecie ivi previste, condiziona l'applicabilità
delle agevolazioni per le altre imposte, e per la cui
individuazione si rinvia a quanto precisato nelle altre
parti della presente circolare.
Resta pertanto fermo quanto precisato circa le condizioni
di applicabilità dell'agevolazione nell'ipotesi
di cui al comma 6 dell'art.4, per cui l'esenzione dell'imposta
INVIM sarà applicabile in particolare nel caso
di acquisto in comproprietà solo se tutti gli
acquirenti siano in grado di destinare il bene a propria
abitazione ed almeno uno di essi sia anche il locatario
del bene.
Per quanto concerne le cessioni di cui al primo e comma
2 del medesimo art.1 si ricorda altresì che
l'esenzione compete esclusivamente per le cessioni
poste in essere da Enti pubblici previdenziali, da
imprese di assicurazione e da imprese che hanno per
oggetto esclusivo o principale l'acquisto, la gestione
e l'alienazione di immobili, per la cui individuazione
si rinvia a quanto già precisato in precedenza
nella presente circolare.
In relazione alla fattispecie di cui al sesto comma
dell'art.1, devesi far presente che nel caso di permuta
di due alloggi aventi le caratteristiche ivi previste
l'esenzione dall'imposta INVIM sarà applicabile
in relazione al trasferimento per il quale ricorrano
tutti gli elementi previsti dalla disposizione senza
aver riguardo all'altro trasferimento corrispettivo,
atteso che agli effetti dell'imposta medesima, diversamente
che per l'imposta di registro, la permuta dà
luogo a due distinti rapporti d'imposta autonomi tra
loro.
Non assume, invece, alcuna rilevanza agli effetti dell'imposta
INVIM la circostanza che l'immobile oggetto del trasferimento
per il quale è stata applicata l'esenzione venga
rivenduto entro i cinque anni successivi, atteso che
le sanzioni previste al quinto comma dell'art.1 si
riferiscono esclusivamente alle imposte sul valore
aggiunto e di registro.
Analogamente, con riguardo alla fattispecie prevista
dal sesto comma dell'art.1, deve ritenersi che, ove
venga accertata la mendacità della dichiarazione
resa dall'acquirente non si farà luogo al recupero
dell'imposta INVIM, atteso che la disposizione medesima
si riferisce esclusivamente all'imposta di registro
e che, tra l'altro, non appare equo condizionare l'applicazione
della esenzione dall'imposta INVIM, dovuta dall'alienante,
al comportamento del solo acquirente. Ne consegue che
all'applicazione dell'esenzione si procederà
sulla base della dichiarazione resa dall'acquirente
nell'atto di trasferimento.
24 - TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI DAL LOCATARIO
Con il secondo periodo del medesimo primo comma dell'art.3
è disposta la riduzione del 25%, e pertanto
l'imposta sarà dovuta nella misura del 75% di
quella ordinaria, in relazione alle cessioni ed ai
trasferimenti posti in essere dalle imprese e dagli
Enti di cui al primo e secondo comma dell'art.1 - enti
pubblici previdenziali, imprese di assicurazione ed
imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale
l'acquisto, la gestione o l'alienazione di immobili
nonché da Enti non aventi per oggetto esclusivo
o principale l'esercizio di attività agricole
o commerciali - a soggetti diversi dal locatario.
Anche l'applicazione della cennata disposizione moderativa
deve ritenersi comunque subordinata alla sussistenza
di tutte le condizioni richieste dall'art.1 ai fini
del trattamento agevolativo ivi previsto a favore delle
imprese e degli enti suddetti agli effetti delle imposte
sul valore aggiunto, di registro, catastali ed ipotecarie.
25 - TRASFERIMENTI DA PERSONE FISICHE
Il secondo comma dell'art.3 prevede una ulteriore fattispecie,
distinta ed autonoma rispetto a quella disciplinata
dal precedente primo comma, per la quale è concesso
l'esonero dall'imposta in argomento.
La prima parte di detta disposizione prevede che sono
esenti dall'imposta INVIM gli incrementi di valore
conseguenti alle alienazioni a titolo oneroso effettuate
dalla data di entrata in vigore della legge 24-4-1982
e fino al 31 dicembre 1983, di fabbricati o porzioni
di fabbricati destinati ad abitazioni non di lusso
secondo i criteri di cui all'art.13 della legge 2-7-1949,
n.408 e successive modificazioni e le caratteristiche
previste dal decreto ministeriale 2-8-1969, e comunque
non aventi le caratteristiche previste per le abitazioni
classificate nelle categorie catastali A1 (abitazioni
di tipo signorile), A7 (abitazioni in villini), A8
(abitazioni in ville), A9 (castelli e palazzi di eminenti
pregi artistici), trasferiti da persone fisiche che
non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione.
Tanto a condizione che l'alienante dichiari nell'atto
che il corrispettivo è interamente destinato
all'acquisto, da effettuare entro un anno dalla data
di trasferimento e comunque entro il 31
dicembre 1983, di altro fabbricato o porzione di fabbricato
da destinare a propria abitazione.
Nessuna particolare difficoltà sorge per quanto
concerne la natura del trasferimento, i soggetti tra
i quali lo stesso deve intervenire, nonché le
caratteristiche dell'immobile che forma oggetto del
trasferimento medesimo.
Deve trattarsi infatti di atto di alienazione a titolo
oneroso posto in essere da persone fisiche nei confronti
di chiunque, persona fisica o giuridica che ha per
oggetto il trasferimento di un fabbricato od una porzione
di fabbricato destinato ad abitazione non di lusso
secondo i criteri fissati dalla citata legge n.408
e comunque non classificabile nelle categorie catastali
indicate dalla norma medesima. Si ritiene, peraltro,
in analogia a quanto precisato in relazione alla fattispecie
di cui all'art.1 sesto comma, che l'alienazione può
avere ad oggetto anche i diritti reali di godimento
che ai sensi dell'art.2 del decreto del Presidente
della Repubblica 26-10-1972, n.643 e succ. mod. costituiscono
presupposto di applicazione dell'imposta INVIM e non
soltanto il diritto di proprietà sugli stessi
beni.
Circa la nozione di fabbricato o di porzione di fabbricato
nonché per la precisazione delle caratteristiche
non di lusso degli stessi si rinvia a quanto espressamente
precisato nelle altre parti della presente circolare.
La disposizione agevolativa, oltre a fissare i limiti
di tempo entro i quali il trasferimento deve essere
effettuato, dispone, quale ulteriore condizione, che
l'alienante dichiari nell'atto che il corrispettivo
è interamente destinato all'acquisto di altro
fabbricato o porzione di fabbricato da destinare a
propria abitazione che deve essere effettuato entro
un anno a far tempo alla data del trasferimento e comunque
non oltre il 31 dicembre 1983. In proposito si precisa
che per la decorrenza di detto periodo, deve aversi
riguardo alla data di formazione dell'atto di alienazione
o dell'atto di acquisto e non a quello della loro registrazione.
Per quanto concerne il successivo acquisto si osserva
che la norma si limita a richiedere che lo stesso abbia
ad oggetto un fabbricato o una porzione di fabbricato,
senza peraltro operare nei confronti degli stessi la
discriminazione qualitativa disposta per l'immobile
ceduto.
Ne deriva che l'acquisto potrà avere per oggetto
qualsiasi tipo di fabbricato anche di lusso con il
solo vincolo della destinazione all'uso di abitazione.
In virtù dello specifico riferimento al concetto
di fabbricato o della porzione di fabbricato, inteso
nei termini indicati nella presente circolare, deve
escludersi in ogni caso che oggetto dell'acquisto possa
essere anche un'area sulla quale l'acquirente costituisca
successivamente la propria abitazione.
L'esenzione sarà applicabile, invece, anche nell'ipotesi
di acquisto di fabbricato già occupato in armonia
con quanto precisato in precedenza in relazione alle
condizioni previste dall'art.1, sesto comma, ed in
particolare al significato da attribuire alla locuzione
"da adibire a propria abitazione".
Una ulteriore osservazione occorre formulare in relazione
alle permute che, agli effetti tributari che ne occupa,
danno vita a due alienazioni corrispettive tra loro,
e pertanto ad autonomi rapporti d'imposta.
Qualora la permuta venga posta in essere tra persone
fisiche e senza conguaglio, l'esonero dal tributo deve
ritenersi esteso ad ambedue le parti contraenti, sempreché
l'immobile abbia le caratteristiche richieste ed ambedue
i permutanti destinino a propria abitazione gli alloggi
acquistati.
L'esenzione medesima non si rende invece applicabile
nei confronti di quella parte che ha ricevuto un conguaglio,
dovendosi infatti ritenere non soddisfatta la condizione
relativa al reimpiego dell'intero corrispettivo dell'alienazione,
come se quella parte avesse corrisposto per l'acquisto
dell'immobile una somma inferiore a quella ricevuta
per l'alienazione dell'immobile ad esso appartenente.
Nell'ipotesi in cui la permuta sia effettuata tra persone
fisiche ed ente diverso da una persona fisica il beneficio
in parola si rende applicabile unicamente a favore
della persona fisica sempreché sussistano le
condizioni richieste dalla norma fatta salva, comunque,
l'applicazione nei confronti dell'ente o della società
dell'esenzione o della riduzione dell'imposta prevista
al primo comma del medesimo art.3 ove ne ricorrano
le relative condizioni.
Nel caso che il fabbricato alienato sia in comproprietà,
l'esenzione di cui trattasi deve ritenersi estesa a
tutti i comproprietari che pongono in essere il trasferimento
sempreché, tra le altre, sia rispettata la condizione
che il corrispettivo percepito dai singoli in relazione
alla propria quota sia reinvestito interamente nell'acquisto
di un immobile da destinare a propria abitazione.
Pertanto, nell'ipotesi in cui la suddetta condizione
non si realizzi nei confronti di uno dei comproprietari,
lo stesso, relativamente al trasferimento della propria
quota, dovrà essere assoggettato all'imposta
INVIM ai sensi del menzionato art.2 del decreto Presidente
della Repubblica n.643.
Qualora non sia stabilita la quota di comproprietà
spettante ad ognuno dei cedenti, si presume che il
corrispettivo venga ripartito in parti uguali tra i
comproprietari medesimi, ai sensi dell'art.1101 c.c.
Il comproprietario alienante che intenda rinunciare
all'applicazione dell'esenzione dovrà farne
richiesta al momento di presentazione della dichiarazione
pagando, quindi senz'altro l'imposta relativa alla
quota di proprietà da lui stesso alienata.
Analogamente, ove l'immobile sia acquistato in comproprietà,
la condizione del reinvestimento del corrispettivo
dell'alienazione agevolata andrà valutata in
relazione alla quota di comproprietà dell'alienante.
L'esenzione compete, comunque, alla condizione ulteriore
che lo stesso destini l'alloggio acquistato a propria
abitazione.
La seconda parte della disposizione in esame pone a
carico del soggetto interessato l'obbligo di produrre
entro sessanta giorni dalla data di acquisto, all'Ufficio
che ha proceduto alla registrazione dell'atto di vendita
dell'immobile, copia del contratto di acquisto. L'Ufficio,
trascorso tale termine, accerta l'avvenuto verificarsi
della condizione e, in difetto, procede al recupero
dell'imposta dovuta ed applica la soprattassa nella
misura del 30% dell'imposta stessa.
Al riguardo occorre far presente che, per l'ipotesi
prevista dal secondo comma del più volte menzionato
art.3 del provvedimento in esame, il soggetto che pone
in essere il trasferimento dell'immobile che la norma
intende agevolare non può ritenersi comunque
sottratto all'obbligo di produrre con le modalità
e nei termini previsti, la dichiarazione per l'imposta
INVIM di cui all'art.18 del menzionato decreto del
Presidente della Repubblica n.64, in relazione alla
quale non dovrà essere liquidata o corrisposta
l'imposta principale semprechè ovviamente, nell'atto
sa contenuta a dichiarazione di impegno al reinvestimento
dell'intero corrispettivo.
Tanto nella considerazione che l'applicabilità
dell'imposta rimane sospesa fino a quando l'Ufficio
interessato non abbia definitivamente accertato che
la condizione richiesta dalla norma agevolativa si
sia puntualmente verificata.
Trascorso pertanto un anno e 60 giorni dalla data dell'alienazione
senza che il contribuente abbia provveduto alla presentazione
della suddetta documentazione l'ufficio dovrà
procedere, nei termini e con le modalità stabilite
per l'imposta di registro, alla liquidazione dell'imposta
INVIM nei confronti dello stesso con l'applicazione
di una soprattassa pari al 30% dell'imposta dovuta.
L'imposta dovuta a seguito del mancato verificarsi delle
condizioni richieste ha natura complementare e pertanto
nessuna responsabilità compete ai notai e ad
altri pubblici ufficiali che abbiano stipulato o partecipato
alla formazione dell'atto.
L'ultima parte del secondo comma dell'art.3 stabilisce
infine l'applicabilità della disposizione di
cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'art.1.
Tanto comporta che anche il trattamento agevolativo
per l'imposta INVIM concerne esclusivamente le alienazioni
e gli acquisti risultanti da atti pubblici formati,
da atti giudiziari pubblicati e da scritture private
autenticate dopo il 24 aprile 1982, data di entrata
in vigore della legge, ed entro il 31 dicembre 1983
nonché le scritture private non autenticate
presentate per la registrazione nel suddetto periodo.
26 - TRASFERIMENTI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI
L'art.4, terzo comma, del provvedimento in esame dispone
che sono esenti dall'imposta INVIM gli incrementi di
valore derivanti dalle cessioni e dai trasferimenti
per i quali ai sensi dei precedenti commi dello stesso
articolo si applicano aliquote ridotte per l'IVA e
l'imposta di registro.
Nessuna particolare precisazione si rende necessaria
al fine dell'individuazione di tali atti rispetto a
quanto già fatto presente agli effetti dell'applicazione
delle agevolazioni previste dallo stesso articolo per
le suddette imposte erariali.
Si ritiene comunque opportuno confermare che l'osservanza
o meno dell'obbligo di reinvestimento delle plusvalenze
realizzate dalle cessioni degli immobili poste a carico
dei soggetti acquirenti dal quinto comma dell'articolo
in esame devesi ritenere irrilevante agli effetti del
trattamento agevolativo previsto per l'imposta in argomento.
L'inosservanza di detto obbligo infatti comporta, come
previsto dal comma successivo, unicamente nei confronti
del destinatario della cessione, l'irrogazione di una
pena pecuniaria nella misura fissata dal quinto comma
dell'art.2 ma non anche l'esclusione dai benefici concessi
dalla norma agli effetti dell'imposta INVIM.
E' appena da far presente che nell'ipotesi in cui sussista
il beneficio di cui trattasi, il contribuente potrà
astenersi dal presentare la dichiarazione prevista
dal più volte menzionato art.18 del decreto
del Presidente della Repubblica n.643.
27 - PERMUTA NELL'AMBITO DEI PIANI DI RECUPERO
L'art.5, secondo comma, stabilisce infine che sono esenti
dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili
le permute poste in essere nell'ambito dei piani di
recupero d'iniziativa pubblica o di iniziativa privata
purché convenzionati, di cui agli artt. 27 e
seguenti della legge 5-8-1978, n.457, per la cui individuazione
si rinvia a quanto già precisato in precedenza,
in relazione alle agevolazioni per l'imposta di registro.
Peraltro ai fini dell'applicazione della esenzione di
cui trattasi, occorre che ambedue gli immobili permutati
siano compresi nel piano di recupero debitamente approvato,
atteso che l'agevolazione, diversamente da quanto disposto
agli effetti dell'imposta di registro si applica esclusivamente
nel caso di permute di immobili nell'ambito degli stessi
piani.
Nell'ipotesi che nella permuta sia previsto un conguaglio
in denaro od in altri beni, anche immobili ma siti
fuori dell'ambito dei piani in argomento, l'esenzione
non potrà applicarsi per la parte relativa al
valore dell'immobile per il quale è stato pattuito
un conguaglio, atteso che nella specie, per quella
parte di valore, agli effetti tributari che ne occupa,
non si è in presenza di un atto di permuta ma
di compravendita.
Analogamente, deve ritenersi che, nell'ipotesi in cui
in sede di verifica dei valori dei beni permutati emerga
una differenza di valore dei beni stessi, l'esenzione
non sarà applicabile per la parte di valore
corrispondente alla differenza medesima.
Nelle ipotesi suindicate l'imposta sarà liquidata
a carico del soggetto che ha ricevuto il conguaglio
o che ha trasferito il bene di maggior valore, in misura
proporzionale al rapporto tra il valore dei beni e
delle somme di denaro ricevute in conguaglio o la differenza
di valore dei beni esentati ed il valore complessivo
del bene o dei beni immobili dallo stesso ceduti in
permuta.
(c) 1996 Note's