[Note's] CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO 7 OTTOBRE 1982, N.46

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI PREVENZIONI E DI VIGILANZA ANTINCENDI INDICAZIONI APPLICATIVE DELLE NORME

(Si riportano solo i paragrafi di specifico interesse tecnico.)

2. ATTIVITA' DEI COMANDI PROVINCIALI
Rif. art.13. - Il primo comma indica i criteri da seguire nell'esame dei progetti effettuato dagli organi competenti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco (Comandi Provinciali, Ispettorati Regionali o Aeroportuali, Servizio Tecnico Centrale). Nei casi in cui esistono le norme tecniche, l'esame dei progetti comporta la verifica della rispondenza del progetto elaborato alle norme stesse; in caso di mancanza di norme tecniche si deve far riferimento ai principi di base indicati all'art.3 e si deve tener conto delle esigenze funzionali e costruttive degli insediamenti, degli impianti, ecc.
Ciò può comportare la traslazione, al caso di specie, di soluzioni tecniche applicate in casi analoghi purché sia fondata sulla riconosciuta similitudine dei fattori di rischio e della adeguatezza delle misure antincendio.
Il secondo comma, oltre a fissare un preciso termine per il parere richiesto, fa riferimento alla data di presentazione della documentazione completa da allegare all'istanza del privato. E' evidente che tanto più chiare e precise saranno le informazioni di partenza sulle caratteristiche della documentazione da richiedersi al privato e tanto più saranno evitate al pubblico le richieste di altri documenti fatte in tempi successivi che comportano, tra l'altro, un maggior onere burocratico.
I Comandi Provinciali, pertanto, sono invitati a curare la più efficace organizzazione interna per facilitare la conoscenza, da parte del pubblico, degli adempimenti ad esso spettanti.
Il terzo comma delinea il rapporto che i Comandi Provinciali devono tenere con i Sindaci dei Comuni nel cui ambito è previsto il progetto di un insediamento, di un impianto, ecc. Tale rapporto si estrinseca nell'obbligo, per il Comando Provinciale, di dare comunicazione ai Sindaci delle norme tecniche di prevenzione, delle osservazioni generali formulate sui progetti, dei pareri espressi in merito dai competenti organi del Corpo al fine di consentire, ai Sindaci stessi, gli atti da disporre nell'ambito della loro competenza. Ciò e ispirato anche all'utilità, per l'operatore esterno, di mettere tempestivamente a conoscenza il Sindaco delle osservazioni e delle prescrizioni antincendio evitando di apportare, successivamente all'approvazione di un progetto da parte del Comune, modifiche onerose determinanti ritardi dell'iter; con tale prassi, inoltre, si crea l'opportunità di consentire al Comune di apportare, nelle specifiche regolamentazioni, gli adeguamenti ritenuti utili.
Rif. art.14. - Per quanto riguarda le disposizioni contenute nell'art.14 in merito alle visite tecniche, con implicito richiamo ai concetti espressi nell'art.1, risulta evidenziato che, essendo la prevenzione incendi compito istituzionale del Corpo, fa obbligo a tutto il personale di adempiere a tale compito.
Tale asserto comporta la responsabilizzazione del personale anche in tale campo secondo un'adeguata graduazione dell'impegno in relazione alle specifiche caratteristiche di professionalità.
I Comandi, pertanto, sono invitati ad adottare nel loro ambito, tenendo conto delle attuali possibilità, ogni iniziativa che sia rivolta alla più efficace organizzazione del servizio di prevenzione incendi comprendendo in ciò le modalità di impiego del personale e dei mezzi, le esigenze di preparazione finalizzata allo specifico argomento, i rapporti con il pubblico e con gli organi locali.
Ciò costituisce una prima fase di adeguamento organizzativo in vista di pervenire a una più completa definizione degli altri aspetti che interessano il servizio di prevenzione incendi.
Il secondo comma definisce i vari tipi di accertamenti che possono essere effettuati e le finalità connesse a tali accertamenti.
Per meglio orientare e precisare il ruolo affidato alle visite sopralluogo, si chiarisce che, come è noto, non sempre il campo di applicazione delle norme tecniche coincide con le disposizione legislative che impongono l'obbligo di richiedere il controllo ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi.
In altri termini può verificarsi che siano in vigore norme tecniche per impianti, attività, ecc., che non sono soggetti al rilascio del C.P.I. (ad es.: centrali termiche con potenzialità al di sotto di 100.000 Kcal/h, autorimesse inferiori a 9 automezzi, ecc.).
In tali casi il Comando Provinciale, a seguito di visita sopralluogo, comunque effettuata, nel confermare che l'impianto, l'attività, ecc. non e soggetto al rilascio del C.P.I. deve indicare che, ad ogni buon fine, le norme tecniche in vigore devono essere osservate sotto la responsabilità del titolare dell'attività di cui trattasi.
Rif. art.15. - L'art.15 del decreto Presidente della Repubblica stabilisce gli adempimenti che gli Enti e i privati sono tenuti ad osservare in materia antincendi.
Per quanto riguarda le visite tecniche previste al punto 5), relative a visite di controllo per manifestazioni in locali o luoghi aperti al pubblico, si fa presente che l'erogazione del servizio potrà essere effettuato soltanto previa presentazione al Comando di regolare istanza, di attestato comprovante l'avvenuto versamento, di idonea documentazione tecnico-illustrativa e delle eventuali certificazioni attestanti particolari requisiti per impianti, materiali, strutture, ecc., rilasciate da tecnici abilitati o da laboratori legalmente riconosciuti.
Le istanze devono essere inoltrate con un congruo margine di tempo per la pianificazione dei provvedimenti di competenza; le visite tecniche potranno avere luogo soltanto dopo che tutti i lavori di allestimento siano stati completati e in tempo utile per la notificazione alle Autorità competenti per l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'esito della verifica effettuata.
Di quanto sopra, è opportuno darne comunicazione ai Prefetti ed ai Sindaci della Provincia.
I sopralluoghi per il rilascio del C.P.I., la cui validità è limitata alla durata della manifestazione, possono essere eseguiti contestualmente a quelli da effettuare in seno alle Commissioni Provinciali di Vigilanza i cui pareri sono finalizzati a tutti gli aspetti della sicurezza, mentre la competenza dei Comandi dei Vigili del fuoco è limitata all'aspetto della sicurezza antincendi.
Il C.P.I., nello specifico settore, è pertanto un ulteriore requisito, distinto dal verbale della Commissione Provinciale di Vigilanza, a questo conseguente e riferito unicamente alla prevenzione incendi.
Rif. art.17. - L'articolo evidenzia che il C.P.I. è un atto esclusivamente tecnico che può essere rilasciato soltanto per le attività riscontrate in regola con le vigenti norme o criteri di sicurezza ai fini della prevenzione incendi.
Ovviamente l'autorità competente in tal caso citata è l'autorità cui la legge demanda la sicurezza antincendi, vale a dire il Ministero dell'Interno, gli ispettorati regionali ed dei Vigili del fuoco ed i Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco.
Ciò coincide peraltro con l'individuazione dell'Autorità competente fatta nell'art.650 del Codice Penale.
Rif. art.18. - L'art.18 sancisce la possibilità di acquisire certificazioni da parte di professionisti abilitati o da laboratori legalmente riconosciuti. Dette certificazioni, acquisite agli atti, formeranno parte integrante della documentazione relativa all'attività sottoposta a controllo e potranno riguardare la conformità di apparecchiature, impianti, strutture, ecc., alle disposizioni di legge o di norme antincendi.
Tali certificazioni, come è noto, furono introdotte nella normale prassi fino ad ora seguita con la circolare n.15 del 7-2- 1961 dove furono anche indicate le motivazioni di sostegno alle quali pertanto si fa rinvio.
Il verbale di visita, cui si fa riferimento al secondo comma, di massima deve contenere: la ragione sociale della ditta, il tipo di attività, il numero degli addetti, le generalità della persona presente all'ispezione, le generalità del funzionario tecnico del Comando Provinciale che ha eseguito l'ispezione, le eventuali difformità riscontrate, le eventuali violazioni a norma di legge, la eventuale non esecuzione di prescrizioni impartite, il parere circa l'esercizio dell'attività, come si può evidenziare dal modello allegato.
L'ultimo comma dell'art.18, infine formalizza una prassi già in molti casi adottata a vantaggio dell'operatore in quanto consente allo stesso di avere quelle indicazioni di base che permettono di elaborare progetti di sistemazioni più conformi alle norme di sicurezza antincendi evitando rifacimenti onerosi di progetti altrimenti approntati in maniera non conforme ai fondamentali principi di sicurezza. Tutto ciò è ottenibile mediante colloqui informativi tra gli operatori e i funzionari del Comando.
Rif. art.21. - Per quanto concerne le richieste di deroga, da effettuare nei casi stabiliti, si fa presente che è necessario che il Comando unisca all'istanza la propria relazione e che tutte le istanze vengano inviate, in almeno due copie, agli Ispettori regionali; questi provvederanno ad esprimere, a loro volta, il proprio parere prima di trasmetterle ai competenti organi centrali.
Per rendere ciò conforme alla legge i Comandi dei Vigili del fuoco devono evidenziare le carenze rispetto alle norme tecniche o ai criteri generali ed illustrare l'efficacia delle soluzioni alternative proposte per controbilanciare la carenza o le carenze riscontrabili.
Gli Ispettori regionali, esaminata la richiesta del privato, la documentazione tecnica allegata, la relazione del Comando, esprimeranno il parere di competenza necessario per le determinazioni del Comitato Centrale tecnico-scientifico.
L'ultimo comma intende precisare che, per quanto concerne le attività contemplate nel D.M. 31-7-1934 (Depositi ed impianti di olii minerali e loro derivati - autorimesse), l'organo consultivo preposto resta la Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili a cui pertanto vanno indirizzate, da parte degli Ispettori regionali, le istanze di deroga.
Rif. art.22. - L'art.22 esplicita il concetto che le norme tecniche antincendi attualmente in vigore hanno valore di legge; per tener conto del nuovo elenco delle attività soggette di cui al D.M. 16-2-1982, sarà fornita successivamente l'indicazione delle norme tecniche da considerarsi in vigore. Di ciò è opportuno dare notizia alle Autorità comunali secondo i chiarimenti relativi agli articoli precedenti.
Per completezza, saranno precisate alle Autorità comunali anche le attività che devono essere controllate dai Vigili del fuoco ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi.




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