APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI PREVENZIONI E DI VIGILANZA ANTINCENDI INDICAZIONI APPLICATIVE DELLE NORME
(Si riportano solo i paragrafi di specifico interesse tecnico.)
2. ATTIVITA' DEI COMANDI PROVINCIALI
Rif. art.13. - Il primo comma indica i criteri da seguire
nell'esame dei progetti effettuato dagli organi competenti
del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco (Comandi Provinciali,
Ispettorati Regionali o Aeroportuali, Servizio Tecnico
Centrale). Nei casi in cui esistono le norme tecniche,
l'esame dei progetti comporta la verifica della rispondenza
del progetto elaborato alle norme stesse; in caso di
mancanza di norme tecniche si deve far riferimento
ai principi di base indicati all'art.3 e si deve tener
conto delle esigenze funzionali e costruttive degli
insediamenti, degli impianti, ecc.
Ciò può comportare la traslazione, al
caso di specie, di soluzioni tecniche applicate in
casi analoghi purché sia fondata sulla riconosciuta
similitudine dei fattori di rischio e della adeguatezza
delle misure antincendio.
Il secondo comma, oltre a fissare un preciso termine
per il parere richiesto, fa riferimento alla data di
presentazione della documentazione completa da allegare
all'istanza del privato. E' evidente che tanto più
chiare e precise saranno le informazioni di partenza
sulle caratteristiche della documentazione da richiedersi
al privato e tanto più saranno evitate al pubblico
le richieste di altri documenti fatte in tempi successivi
che comportano, tra l'altro, un maggior onere burocratico.
I Comandi Provinciali, pertanto, sono invitati a curare
la più efficace organizzazione interna per facilitare
la conoscenza, da parte del pubblico, degli adempimenti
ad esso spettanti.
Il terzo comma delinea il rapporto che i Comandi Provinciali
devono tenere con i Sindaci dei Comuni nel cui ambito
è previsto il progetto di un insediamento, di
un impianto, ecc. Tale rapporto si estrinseca nell'obbligo,
per il Comando Provinciale, di dare comunicazione ai
Sindaci delle norme tecniche di prevenzione, delle
osservazioni generali formulate sui progetti, dei pareri
espressi in merito dai competenti organi del Corpo
al fine di consentire, ai Sindaci stessi, gli atti
da disporre nell'ambito della loro competenza. Ciò
e ispirato anche all'utilità, per l'operatore
esterno, di mettere tempestivamente a conoscenza il
Sindaco delle osservazioni e delle prescrizioni antincendio
evitando di apportare, successivamente all'approvazione
di un progetto da parte del Comune, modifiche onerose
determinanti ritardi dell'iter; con tale prassi, inoltre,
si crea l'opportunità di consentire al Comune
di apportare, nelle specifiche regolamentazioni, gli
adeguamenti ritenuti utili.
Rif. art.14. - Per quanto riguarda le disposizioni contenute
nell'art.14 in merito alle visite tecniche, con implicito
richiamo ai concetti espressi nell'art.1, risulta evidenziato
che, essendo la prevenzione incendi compito istituzionale
del Corpo, fa obbligo a tutto il personale di adempiere
a tale compito.
Tale asserto comporta la responsabilizzazione del personale
anche in tale campo secondo un'adeguata graduazione
dell'impegno in relazione alle specifiche caratteristiche
di professionalità.
I Comandi, pertanto, sono invitati ad adottare nel loro
ambito, tenendo conto delle attuali possibilità,
ogni iniziativa che sia rivolta alla più efficace
organizzazione del servizio di prevenzione incendi
comprendendo in ciò le modalità di impiego
del personale e dei mezzi, le esigenze di preparazione
finalizzata allo specifico argomento, i rapporti con
il pubblico e con gli organi locali.
Ciò costituisce una prima fase di adeguamento
organizzativo in vista di pervenire a una più
completa definizione degli altri aspetti che interessano
il servizio di prevenzione incendi.
Il secondo comma definisce i vari tipi di accertamenti
che possono essere effettuati e le finalità
connesse a tali accertamenti.
Per meglio orientare e precisare il ruolo affidato alle
visite sopralluogo, si chiarisce che, come è
noto, non sempre il campo di applicazione delle norme
tecniche coincide con le disposizione legislative che
impongono l'obbligo di richiedere il controllo ai fini
del rilascio del Certificato di prevenzione incendi.
In altri termini può verificarsi che siano in
vigore norme tecniche per impianti, attività,
ecc., che non sono soggetti al rilascio del C.P.I.
(ad es.: centrali termiche con potenzialità
al di sotto di 100.000 Kcal/h, autorimesse inferiori
a 9 automezzi, ecc.).
In tali casi il Comando Provinciale, a seguito di visita
sopralluogo, comunque effettuata, nel confermare che
l'impianto, l'attività, ecc. non e soggetto
al rilascio del C.P.I. deve indicare che, ad ogni buon
fine, le norme tecniche in vigore devono essere osservate
sotto la responsabilità del titolare dell'attività
di cui trattasi.
Rif. art.15. - L'art.15 del decreto Presidente della
Repubblica stabilisce gli adempimenti che gli Enti
e i privati sono tenuti ad osservare in materia antincendi.
Per quanto riguarda le visite tecniche previste al punto
5), relative a visite di controllo per manifestazioni
in locali o luoghi aperti al pubblico, si fa presente
che l'erogazione del servizio potrà essere effettuato
soltanto previa presentazione al Comando di regolare
istanza, di attestato comprovante l'avvenuto versamento,
di idonea documentazione tecnico-illustrativa e delle
eventuali certificazioni attestanti particolari requisiti
per impianti, materiali, strutture, ecc., rilasciate
da tecnici abilitati o da laboratori legalmente riconosciuti.
Le istanze devono essere inoltrate con un congruo margine
di tempo per la pianificazione dei provvedimenti di
competenza; le visite tecniche potranno avere luogo
soltanto dopo che tutti i lavori di allestimento siano
stati completati e in tempo utile per la notificazione
alle Autorità competenti per l'adozione dei
provvedimenti conseguenti all'esito della verifica
effettuata.
Di quanto sopra, è opportuno darne comunicazione
ai Prefetti ed ai Sindaci della Provincia.
I sopralluoghi per il rilascio del C.P.I., la cui validità
è limitata alla durata della manifestazione,
possono essere eseguiti contestualmente a quelli da
effettuare in seno alle Commissioni Provinciali di
Vigilanza i cui pareri sono finalizzati a tutti gli
aspetti della sicurezza, mentre la competenza dei Comandi
dei Vigili del fuoco è limitata all'aspetto
della sicurezza antincendi.
Il C.P.I., nello specifico settore, è pertanto
un ulteriore requisito, distinto dal verbale della
Commissione Provinciale di Vigilanza, a questo conseguente
e riferito unicamente alla prevenzione incendi.
Rif. art.17. - L'articolo evidenzia che il C.P.I. è
un atto esclusivamente tecnico che può essere
rilasciato soltanto per le attività riscontrate
in regola con le vigenti norme o criteri di sicurezza
ai fini della prevenzione incendi.
Ovviamente l'autorità competente in tal caso
citata è l'autorità cui la legge demanda
la sicurezza antincendi, vale a dire il Ministero dell'Interno,
gli ispettorati regionali ed dei Vigili del fuoco ed
i Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco.
Ciò coincide peraltro con l'individuazione dell'Autorità
competente fatta nell'art.650 del Codice Penale.
Rif. art.18. - L'art.18 sancisce la possibilità
di acquisire certificazioni da parte di professionisti
abilitati o da laboratori legalmente riconosciuti.
Dette certificazioni, acquisite agli atti, formeranno
parte integrante della documentazione relativa all'attività
sottoposta a controllo e potranno riguardare la conformità
di apparecchiature, impianti, strutture, ecc., alle
disposizioni di legge o di norme antincendi.
Tali certificazioni, come è noto, furono introdotte
nella normale prassi fino ad ora seguita con la circolare
n.15 del 7-2- 1961 dove furono anche indicate le motivazioni
di sostegno alle quali pertanto si fa rinvio.
Il verbale di visita, cui si fa riferimento al secondo
comma, di massima deve contenere: la ragione sociale
della ditta, il tipo di attività, il numero
degli addetti, le generalità della persona presente
all'ispezione, le generalità del funzionario
tecnico del Comando Provinciale che ha eseguito l'ispezione,
le eventuali difformità riscontrate, le eventuali
violazioni a norma di legge, la eventuale non esecuzione
di prescrizioni impartite, il parere circa l'esercizio
dell'attività, come si può evidenziare
dal modello allegato.
L'ultimo comma dell'art.18, infine formalizza una prassi
già in molti casi adottata a vantaggio dell'operatore
in quanto consente allo stesso di avere quelle indicazioni
di base che permettono di elaborare progetti di sistemazioni
più conformi alle norme di sicurezza antincendi
evitando rifacimenti onerosi di progetti altrimenti
approntati in maniera non conforme ai fondamentali
principi di sicurezza. Tutto ciò è ottenibile
mediante colloqui informativi tra gli operatori e i
funzionari del Comando.
Rif. art.21. - Per quanto concerne le richieste di deroga,
da effettuare nei casi stabiliti, si fa presente che
è necessario che il Comando unisca all'istanza
la propria relazione e che tutte le istanze vengano
inviate, in almeno due copie, agli Ispettori regionali;
questi provvederanno ad esprimere, a loro volta, il
proprio parere prima di trasmetterle ai competenti
organi centrali.
Per rendere ciò conforme alla legge i Comandi
dei Vigili del fuoco devono evidenziare le carenze
rispetto alle norme tecniche o ai criteri generali
ed illustrare l'efficacia delle soluzioni alternative
proposte per controbilanciare la carenza o le carenze
riscontrabili.
Gli Ispettori regionali, esaminata la richiesta del
privato, la documentazione tecnica allegata, la relazione
del Comando, esprimeranno il parere di competenza necessario
per le determinazioni del Comitato Centrale tecnico-scientifico.
L'ultimo comma intende precisare che, per quanto concerne
le attività contemplate nel D.M. 31-7-1934 (Depositi
ed impianti di olii minerali e loro derivati - autorimesse),
l'organo consultivo preposto resta la Commissione Consultiva
per le sostanze esplosive ed infiammabili a cui pertanto
vanno indirizzate, da parte degli Ispettori regionali,
le istanze di deroga.
Rif. art.22. - L'art.22 esplicita il concetto che le
norme tecniche antincendi attualmente in vigore hanno
valore di legge; per tener conto del nuovo elenco delle
attività soggette di cui al D.M. 16-2-1982,
sarà fornita successivamente l'indicazione delle
norme tecniche da considerarsi in vigore. Di ciò
è opportuno dare notizia alle Autorità
comunali secondo i chiarimenti relativi agli articoli
precedenti.
Per completezza, saranno precisate alle Autorità
comunali anche le attività che devono essere
controllate dai Vigili del fuoco ai fini del rilascio
del Certificato di prevenzione incendi.
(c) 1996 Note's