[Note's] CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO 20 NOVEMBRE 1982, N.52

DECRETO MINISTERIALE 16 FEBBRAIO 1982 E DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 LUGLIO 1982, N.577.- CHIARIMENTI

Come è noto il D.M. 16-2-1982 e il decreto Presidente della Repubblica 29-7-1982, n.577, cui hanno fatto seguito le circolari n.25 MI.SA. del 2-6-1982 e n.46 MI.SA. del 7-10-1982 hanno introdotto sensibili variazioni, sia di natura tecnica che procedurale, al servizio di prevenzione incendi.
Durante il primo periodo di applicazione delle suddette disposizioni sono emerse alcune difficoltà di carattere interpretativo rappresentate, con appositi quesiti, a questo Ministero.
Si ritiene pertanto necessario, per uniformità di indirizzo, fornire i seguenti chiarimenti relativi ad alcuni punti delle disposizioni emanate.

1.0. PUNTO DA CHIARIRE
Decreto Presidente della Repubblica 29-7-1982, n.577 - art.15, punto 5) che recita: <<Le visite di controllo al fine del rilascio del certificato di prevenzione incendi per manifestazioni di qualsiasi genere da svolgersi in locali o luoghi aperti al pubblico, sprovvisti di tale certificato...>>.

1.1. CHIARIMENTO RELATIVO
Ai fini dell'applicazione delle normative di cui al punto 5) dell'art.15, con la dizione <<luogo aperto al pubblico>> deve intendersi <<un delimitato spazio all'aperto, attrezzato per accogliere una qualsiasi manifestazione e che contenga strutture e/o impianti e/o apparecchiature delle quali sia possibile verificare il grado di rispondenza alle misure tecniche di sicurezza antincendi>>.

2.0. PUNTO DA CHIARIRE
Decreto ministeriale 16-2-1982 - penultimo comma, che recita: <<Agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, dovrà essere rilasciato un unico "Certificato di prevenzione incendi" relativo a tutto il complesso e con scadenza triennale>>.

2.1. CHIARIMENTO RELATIVO
E' da ribadire, in proposito, quanto precisato nella circolare n.25 MI.SA. del 2-6-1982, al punto 2): <<Criteri applicativi tecnici>> in merito alla differenza intercorrente tra gli stabilimenti o gli impianti industriali ed i complessi edilizi ad uso civile ai fini delle modalità di rilascio dei Certificati di prevenzione incendi.
Infatti, agli stabilimenti e agli impianti industriali che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, deve essere rilasciato un unico <<Certificato di prevenzione incendi>> relativo a tutto il complesso e <<con scadenza triennale>>.
Diversamente, per i complessi edilizi ad uso civile includenti più attività distintamente indicate nel D.M. 16-2- 1982, possono considerarsi due casi:
a) complesso edilizio a gestione unica nel quale coesistono più attività singolarmente soggette ai controlli di prevenzione incendi ma che sono finalizzate interamente alla funzione del complesso edilizio stesso (ad esempio ospedali includenti impianti di produzione di calore, depositi, lavanderie, ecc.; alberghi includenti autorimesse, sale di riunioni, centrali termiche, ecc.; locali di spettacolo e trattenimento includenti centrali termiche, di condizionamento, ecc.); ad esso dovrà essere rilasciato un unico Certificato di prevenzione incendi relativo a tutto il complesso, con la scadenza prevista nel decreto 16-2-1982;
b) complesso edilizio polifunzionale a gestione non unica nel quale coesistono più attività singolarmente autonome e soggette ai controlli di prevenzione incendi e che non sono finalizzate a servizio esclusivo del complesso edilizio stesso (ad esempio attività commerciali, locali di trattenimento o spettacolo, scuole, ecc., ubicate nello stesso complesso edilizio).
In tali casi dovrà essere rilasciato per ciascuna gestione delle attività soggette un Certificato di prevenzione incendi con le relative scadenze previste nel decreto 16-2-1982.

3.0. PUNTO DA CHIARIRE
Decreto ministeriale 16-2-1982 - quarto comma, che recita: <<I responsabili delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al presente decreto hanno l'obbligo di richiedere il rinnovo del "Certificato di prevenzione incendi" quando vi sono modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative o quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogniqualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate, indipendentemente dalla data di scadenza dei certificati già rilasciati>>.

3.1. CHIARIMENTO RELATIVO
Per gli stabilimenti e per gli impianti industriali che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette ai controlli dei Vigili del fuoco, nel ribadire quanto specificato al punto 2.1. secondo comma, si precisa che deve essere richiesto, nei casi previsti al punto 3.0. sopra indicato, il rinnovo del Certificato di prevenzione incendi per tutto il complesso industriale.
Tuttavia il preesistente Certificato, nel quale risultano specificate le varie lavorazioni, le sostanze impiegate, i mezzi antincendio, ecc., deve ritenersi valido per tutte le parti degli stabilimenti o degli impianti che non hanno subito modificazioni, fino a quando esso non sarà sostituito dal nuovo documento.
In casi del genere le aziende, nel richiedere ai Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco il rinnovo del Certificato di prevenzione incendi, devono presentare per l'esame dei progetti e le visite di controllo la documentazione relativa alle parti interessate a modifiche (art.15 del decreto Presidente della Repubblica 29-7-1982, n.577), ferma restando l'eventuale facoltà dei Comandi stessi di verificare globalmente tutto il complesso industriale.

4.0. PUNTO DA CHIARIRE
Decreto ministeriale 16-2-1982 - punto 83), che recita: <<Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti>>.

4.1. CHIARIMENTO RELATIVO
Per spettacoli e/o trattenimenti possono intendersi tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l'esigenza che la potestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire l'incolumità pubblica, l'ordine, la moralità e il buon costume (artt. 70, 80 testo unico delle leggi di P.S.).
La differenza tra "spettacoli" e "trattenimenti" consiste essenzialmente nel fatto che gli spettacoli sono divertimenti cui il pubblico assiste in forma più passiva (cinema, teatro, ecc.), mentre i trattenimenti sono divertimenti cui il pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre, baracconi di tiro a segno, ecc.).
Qualora dette attività siano state già sottoposte in precedenza ai controlli da parte delle Commissioni provinciali di vigilanza ed abbiano ottenuto regolare agibilità ma che non abbiano subito trasformazioni o modifiche, i verbali di visita e gli elaborati grafici da acquisire da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco possono essere gli stessi già in possesso delle segreterie delle Commissioni provinciali medesime. Tali documentazioni sono pertanto da ritenersi valide agli effetti della richiesta per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi.
Le eventuali certificazioni previste dall'art.18 del decreto Presidente della Repubblica 29-7-1982, n.577, potranno, invece, essere acquisite direttamente dai Comandi per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi stesso.
Si conferma anche che i sopralluoghi per il rilascio del predetto Certificato di prevenzione incendi possono essere eseguiti contestualmente a quelli da effettuare in seno alle Commissioni provinciali di vigilanza.

5.0. PUNTO DA CHIARIRE
Decreto ministeriale 16-2-1982 - punto 91) che recita: <<Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h>>.

5.1., CHIARIMENTO RELATIVO
Si precisa che con la dizione "Impianto per la produzione di calore" deve intendersi una installazione composta da una parte destinata al processo di combustione nonché da una parte destinata al combustibile di alimentazione, secondo la terminologia e i concetti contenuti agli artt. 3 e 4 del decreto Presidente della Repubblica 22-12-1970, n.1391 (Regolamento per l'esecuzione della legge antismog 615/66 relativamente al settore degli impianti termici).
Pertanto, per gli impianti alimentati con combustibili liquidi comprendenti locali di produzione del calore e serbatoio deve essere rilasciato, con riferimento anche alla prassi precedente, un unico Certificato di prevenzione incendi sempreché la potenzialità dell'impianto sia superiore a 100.000 Kcal/h. Non sono, invece, soggetti al rilascio di detto Certificato di prevenzione incendi gli impianti di potenzialità inferiore alle 100.000 Kcal/h qualunque sia la capacità del relativo serbatoio. Qualora per gli impianti aventi potenzialità inferiore a 100.000 Kcal/h sia richiesto un controllo ai fini della prevenzione incendi, dovrà essere precisato che le norme tecniche in vigore devono essere osservate, sotto la responsabilità del titolare dell'attività, sia per il serbatoio che per il generatore di calore, come, peraltro, indicato nella circolare n.46 MI.SA. (82) 15 del 7-10-1982.
Restano valide le disposizioni relative alle autorizzazioni amministrative (decreti di concessione) per i depositi di olii minerali ai sensi delle leggi vigenti.
Per gli impianti termici alimentati con combustibili solidi in attesa dell'emanazione dell'apposita normativa secondo le modalità previste dal decreto Presidente della Repubblica 29-7-1982, n.577, potranno essere applicati criteri di sicurezza analoghi a quelli previsti per gli impianti alimentati a combustibile liquido (circolare n.73 del 29-7-1971) per quanto concerne l'ubicazione, le caratteristiche costruttive, le dimensioni, gli accessi e le comunicazioni, le aperture di ventilazione.
Restano inoltre valide e, applicabili le norme contenute nella "Legge antismog" n.615/66 per gli impianti esistenti alla data dell'8 luglio 1968 i cui locali devono essere adeguati soltanto in occasione di trasformazioni, di ampliamento di rifacimenti dei fabbricati o degli impianti (tabella annessa al Capo V del decreto Presidente della Repubblica 24-10-1967, n.1288 valida ai sensi di quanto previsto al punto 17.1 del decreto Presidente della Repubblica 22-12-1970, n.1391). In tali casi è pertanto consentita la coesistenza del deposito di combustibile solido nel locale del focolare con gli opportuni accorgimenti

6.0. PUNTO DA CHIARIRE
A causa della emanazione in tempi diversi delle norme di prevenzione incendi, la prescrizione sulla <<resistenza al fuoco>> non sempre è stata data con terminologia appropriata ed uniforme, generando dubbi in sede di applicazione

6.1. CHIARIMENTO RELATIVO
Si precisa, per uniformità di applicazione, che il significato di "resistenza al fuoco" è espresso dal <<tempo durante il quale un elemento di costruzione (componente o struttura) conserva i seguenti requisiti:
1) stabilità meccanica (simbolo R);
2) tenuta alle fiamme, ai fumi e ai gas (simboli E);
3) isolamento termico (simbolo I)>>.
Tali requisiti sono valutati secondo le modalità di prova stabilite nella circolare n.91 del 14-9-1961 prescindendo dal tipo di materiale costituente l'elemento da costruzione stesso (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi composti).
In relazione all'obiettivo di "resistenza al fuoco" da conseguire nelle varie applicazioni di prevenzione incendi e secondo criteri definiti in sede C.E.E. un elemento da costruzione può presentare un variabile livello di resistenza al fuoco derivante dall'aggregazione diversa dai suddetti requisiti e cioè "REI", "RE", "R". Ovviamente il livello di resistenza al fuoco da richiedere deve essere specificato, per i vari casi di specie, nelle relative norme tecniche.




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