DECRETO MINISTERIALE 16 FEBBRAIO 1982 E DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 LUGLIO 1982, N.577.- CHIARIMENTI
Come è noto il D.M. 16-2-1982 e il decreto Presidente
della Repubblica 29-7-1982, n.577, cui hanno fatto
seguito le circolari n.25 MI.SA. del 2-6-1982 e n.46
MI.SA. del 7-10-1982 hanno introdotto sensibili variazioni,
sia di natura tecnica che procedurale, al servizio
di prevenzione incendi.
Durante il primo periodo di applicazione delle suddette
disposizioni sono emerse alcune difficoltà di
carattere interpretativo rappresentate, con appositi
quesiti, a questo Ministero.
Si ritiene pertanto necessario, per uniformità
di indirizzo, fornire i seguenti chiarimenti relativi
ad alcuni punti delle disposizioni emanate.
1.0. PUNTO DA CHIARIRE
Decreto Presidente della Repubblica 29-7-1982, n.577
- art.15, punto 5) che recita: <<Le visite di
controllo al fine del rilascio del certificato di prevenzione
incendi per manifestazioni di qualsiasi genere da svolgersi
in locali o luoghi aperti al pubblico, sprovvisti di
tale certificato...>>.
1.1. CHIARIMENTO RELATIVO
Ai fini dell'applicazione delle normative di cui al
punto 5) dell'art.15, con la dizione <<luogo
aperto al pubblico>> deve intendersi <<un
delimitato spazio all'aperto, attrezzato per accogliere
una qualsiasi manifestazione e che contenga strutture
e/o impianti e/o apparecchiature delle quali sia possibile
verificare il grado di rispondenza alle misure tecniche
di sicurezza antincendi>>.
2.0. PUNTO DA CHIARIRE
Decreto ministeriale 16-2-1982 - penultimo comma, che
recita: <<Agli stabilimenti ed impianti che comprendono,
come parti integranti del proprio ciclo produttivo,
più attività singolarmente soggette al
controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili
del fuoco, dovrà essere rilasciato un unico
"Certificato di prevenzione incendi" relativo
a tutto il complesso e con scadenza triennale>>.
2.1. CHIARIMENTO RELATIVO
E' da ribadire, in proposito, quanto precisato nella
circolare n.25 MI.SA. del 2-6-1982, al punto 2): <<Criteri
applicativi tecnici>> in merito alla differenza
intercorrente tra gli stabilimenti o gli impianti industriali
ed i complessi edilizi ad uso civile ai fini delle
modalità di rilascio dei Certificati di prevenzione
incendi.
Infatti, agli stabilimenti e agli impianti industriali
che comprendono, come parti integranti del proprio
ciclo produttivo, più attività singolarmente
soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali
dei Vigili del fuoco, deve essere rilasciato un unico
<<Certificato di prevenzione incendi>>
relativo a tutto il complesso e <<con scadenza
triennale>>.
Diversamente, per i complessi edilizi ad uso civile
includenti più attività distintamente
indicate nel D.M. 16-2- 1982, possono considerarsi
due casi:
a) complesso edilizio a gestione unica nel quale coesistono
più attività singolarmente soggette ai
controlli di prevenzione incendi ma che sono finalizzate
interamente alla funzione del complesso edilizio stesso
(ad esempio ospedali includenti impianti di produzione
di calore, depositi, lavanderie, ecc.; alberghi includenti
autorimesse, sale di riunioni, centrali termiche, ecc.;
locali di spettacolo e trattenimento includenti centrali
termiche, di condizionamento, ecc.); ad esso dovrà
essere rilasciato un unico Certificato di prevenzione
incendi relativo a tutto il complesso, con la scadenza
prevista nel decreto 16-2-1982;
b) complesso edilizio polifunzionale a gestione non
unica nel quale coesistono più attività
singolarmente autonome e soggette ai controlli di prevenzione
incendi e che non sono finalizzate a servizio esclusivo
del complesso edilizio stesso (ad esempio attività
commerciali, locali di trattenimento o spettacolo,
scuole, ecc., ubicate nello stesso complesso edilizio).
In tali casi dovrà essere rilasciato per ciascuna
gestione delle attività soggette un Certificato
di prevenzione incendi con le relative scadenze previste
nel decreto 16-2-1982.
3.0. PUNTO DA CHIARIRE
Decreto ministeriale 16-2-1982 - quarto comma, che recita:
<<I responsabili delle attività soggette
alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi
di cui al presente decreto hanno l'obbligo di richiedere
il rinnovo del "Certificato di prevenzione incendi"
quando vi sono modifiche di lavorazione o di struttura,
nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni
qualitative o quantitative delle sostanze pericolose
esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogniqualvolta
vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente
accertate, indipendentemente dalla data di scadenza
dei certificati già rilasciati>>.
3.1. CHIARIMENTO RELATIVO
Per gli stabilimenti e per gli impianti industriali
che comprendono, come parti integranti del proprio
ciclo produttivo, più attività singolarmente
soggette ai controlli dei Vigili del fuoco, nel ribadire
quanto specificato al punto 2.1. secondo comma, si
precisa che deve essere richiesto, nei casi previsti
al punto 3.0. sopra indicato, il rinnovo del Certificato
di prevenzione incendi per tutto il complesso industriale.
Tuttavia il preesistente Certificato, nel quale risultano
specificate le varie lavorazioni, le sostanze impiegate,
i mezzi antincendio, ecc., deve ritenersi valido per
tutte le parti degli stabilimenti o degli impianti
che non hanno subito modificazioni, fino a quando esso
non sarà sostituito dal nuovo documento.
In casi del genere le aziende, nel richiedere ai Comandi
Provinciali dei Vigili del fuoco il rinnovo del Certificato
di prevenzione incendi, devono presentare per l'esame
dei progetti e le visite di controllo la documentazione
relativa alle parti interessate a modifiche (art.15
del decreto Presidente della Repubblica 29-7-1982,
n.577), ferma restando l'eventuale facoltà dei
Comandi stessi di verificare globalmente tutto il complesso
industriale.
4.0. PUNTO DA CHIARIRE
Decreto ministeriale 16-2-1982 - punto 83), che recita:
<<Locali di spettacolo e di trattenimento in
genere con capienza superiore a 100 posti>>.
4.1. CHIARIMENTO RELATIVO
Per spettacoli e/o trattenimenti possono intendersi
tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità
intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai
quali si prospetta l'esigenza che la potestà
tutrice della pubblica autorità intervenga per
garantire l'incolumità pubblica, l'ordine, la
moralità e il buon costume (artt. 70, 80 testo
unico delle leggi di P.S.).
La differenza tra "spettacoli" e "trattenimenti"
consiste essenzialmente nel fatto che gli spettacoli
sono divertimenti cui il pubblico assiste in forma
più passiva (cinema, teatro, ecc.), mentre i
trattenimenti sono divertimenti cui il pubblico partecipa
più attivamente (feste da ballo, giostre, baracconi
di tiro a segno, ecc.).
Qualora dette attività siano state già
sottoposte in precedenza ai controlli da parte delle
Commissioni provinciali di vigilanza ed abbiano ottenuto
regolare agibilità ma che non abbiano subito
trasformazioni o modifiche, i verbali di visita e gli
elaborati grafici da acquisire da parte dei Comandi
Provinciali dei Vigili del fuoco possono essere gli
stessi già in possesso delle segreterie delle
Commissioni provinciali medesime. Tali documentazioni
sono pertanto da ritenersi valide agli effetti della
richiesta per il rilascio del Certificato di prevenzione
incendi.
Le eventuali certificazioni previste dall'art.18 del
decreto Presidente della Repubblica 29-7-1982, n.577,
potranno, invece, essere acquisite direttamente dai
Comandi per il rilascio del Certificato di prevenzione
incendi stesso.
Si conferma anche che i sopralluoghi per il rilascio
del predetto Certificato di prevenzione incendi possono
essere eseguiti contestualmente a quelli da effettuare
in seno alle Commissioni provinciali di vigilanza.
5.0. PUNTO DA CHIARIRE
Decreto ministeriale 16-2-1982 - punto 91) che recita:
<<Impianti per la produzione di calore alimentati
a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità
superiore a 100.000 Kcal/h>>.
5.1., CHIARIMENTO RELATIVO
Si precisa che con la dizione "Impianto per la
produzione di calore" deve intendersi una installazione
composta da una parte destinata al processo di combustione
nonché da una parte destinata al combustibile
di alimentazione, secondo la terminologia e i concetti
contenuti agli artt. 3 e 4 del decreto Presidente della
Repubblica 22-12-1970, n.1391 (Regolamento per l'esecuzione
della legge antismog 615/66 relativamente al settore
degli impianti termici).
Pertanto, per gli impianti alimentati con combustibili
liquidi comprendenti locali di produzione del calore
e serbatoio deve essere rilasciato, con riferimento
anche alla prassi precedente, un unico Certificato
di prevenzione incendi sempreché la potenzialità
dell'impianto sia superiore a 100.000 Kcal/h. Non sono,
invece, soggetti al rilascio di detto Certificato di
prevenzione incendi gli impianti di potenzialità
inferiore alle 100.000 Kcal/h qualunque sia la capacità
del relativo serbatoio. Qualora per gli impianti aventi
potenzialità inferiore a 100.000 Kcal/h sia
richiesto un controllo ai fini della prevenzione incendi,
dovrà essere precisato che le norme tecniche
in vigore devono essere osservate, sotto la responsabilità
del titolare dell'attività, sia per il serbatoio
che per il generatore di calore, come, peraltro, indicato
nella circolare n.46 MI.SA. (82) 15 del 7-10-1982.
Restano valide le disposizioni relative alle autorizzazioni
amministrative (decreti di concessione) per i depositi
di olii minerali ai sensi delle leggi vigenti.
Per gli impianti termici alimentati con combustibili
solidi in attesa dell'emanazione dell'apposita normativa
secondo le modalità previste dal decreto Presidente
della Repubblica 29-7-1982, n.577, potranno essere
applicati criteri di sicurezza analoghi a quelli previsti
per gli impianti alimentati a combustibile liquido
(circolare n.73 del 29-7-1971) per quanto concerne
l'ubicazione, le caratteristiche costruttive, le dimensioni,
gli accessi e le comunicazioni, le aperture di ventilazione.
Restano inoltre valide e, applicabili le norme contenute
nella "Legge antismog" n.615/66 per gli impianti
esistenti alla data dell'8 luglio 1968 i cui locali
devono essere adeguati soltanto in occasione di trasformazioni,
di ampliamento di rifacimenti dei fabbricati o degli
impianti (tabella annessa al Capo V del decreto Presidente
della Repubblica 24-10-1967, n.1288 valida ai sensi
di quanto previsto al punto 17.1 del decreto Presidente
della Repubblica 22-12-1970, n.1391). In tali casi
è pertanto consentita la coesistenza del deposito
di combustibile solido nel locale del focolare con
gli opportuni accorgimenti
6.0. PUNTO DA CHIARIRE
A causa della emanazione in tempi diversi delle norme
di prevenzione incendi, la prescrizione sulla <<resistenza
al fuoco>> non sempre è stata data con
terminologia appropriata ed uniforme, generando dubbi
in sede di applicazione
6.1. CHIARIMENTO RELATIVO
Si precisa, per uniformità di applicazione, che
il significato di "resistenza al fuoco" è
espresso dal <<tempo durante il quale un elemento
di costruzione (componente o struttura) conserva i
seguenti requisiti:
1) stabilità meccanica (simbolo R);
2) tenuta alle fiamme, ai fumi e ai gas (simboli E);
3) isolamento termico (simbolo I)>>.
Tali requisiti sono valutati secondo le modalità
di prova stabilite nella circolare n.91 del 14-9-1961
prescindendo dal tipo di materiale costituente l'elemento
da costruzione stesso (calcestruzzo, laterizi, acciaio,
legno massiccio, legno lamellare, elementi composti).
In relazione all'obiettivo di "resistenza al fuoco"
da conseguire nelle varie applicazioni di prevenzione
incendi e secondo criteri definiti in sede C.E.E. un
elemento da costruzione può presentare un variabile
livello di resistenza al fuoco derivante dall'aggregazione
diversa dai suddetti requisiti e cioè "REI",
"RE", "R". Ovviamente il livello
di resistenza al fuoco da richiedere deve essere specificato,
per i vari casi di specie, nelle relative norme tecniche.
(c) 1996 Note's