APPLICAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DALL'ART.26, LEGGE 8 AGOSTO 1977, N.513.
Come è noto l'art.26 della legge 8-8-1977, n.513
prevede che l'assegnatario in locazione di un alloggio
di edilizia residenziale pubblica il quale, al di fuori
dei casi previsti dalla legge, ceda in tutto o in parte,
a qualsiasi titolo l'alloggio medesimo, decade dall'assegnazione
ed è punito con la sanzione amministrativa da
lire 50.000 a lire 500.000.
Ciò stante, ritenuto opportuno diramare istruzioni
relativamente all'applicazione del citato art.26, giova
premettere che la sanzione amministrativa di che trattasi
costituisce la reazione alla violazione di un obbligo
inerente al rapporto costituito con il provvedimento
di assegnazione.
Tale rapporto intercorre tra assegnatario ed ente gestore
e, pertanto, spetta a questo, secondo i principi, far
valere le situazioni giuridiche soggettive attive inerenti
alla posizione del creditore, nell'ambito del rapporto
obbligatorio che sorge per effetto della violazione
dell'obbligo primario assistito dalla sanzione amministrativa.
Pertanto compete all'ente gestore applicare la sanzione
ed esigere la riscossione, così come ad esso
resta acquisita la somma pagata ad estinzione del credito
di cui è titolare.
Tali somme, ovviamente, saranno contabilizzate secondo
quanto disposto dall'art.25 della legge 8-8-1977, n.513,
nella gestione speciale istituita ai sensi dell'art.10
del decreto del Presidente della Repubblica 30-12-1972,
n.1036.
Per quanto attiene al procedimento di applicazione,
si ravvisa il ricorso alla utilizzazione del procedimento
e del provvedimento previsti dall'art.11, decimo comma,
decreto del Presidente della Repubblica 30-12-1972,
n.1035, per la declaratoria di decadenza dall'assegnazione.
Conseguentemente, la comunicazione prevista dal citato
art.11 decimo comma, decreto del Presidente della Repubblica
n.1035 del 1972 dovrà contenere anche l'indicazione
che alla comunicazione della decadenza si accompagnerà
quella della sanzione amministrativa e il provvedimento
applicativo conterrà l'ordine di pagare la somma
corrispondente alla sanzione comminata oltre alla indicazione
dei tempi e modi di pagamento.
Quanto, infine, ai modi con i quali procedere alla realizzazione
coattiva della somma corrispondente alla sanzione pecuniaria
applicata, si fa presente che all'ordine di pagare
va riconosciuta la qualificazione giuridica di titolo
esecutivo e, quindi la idoneità a fondare l'ordinaria
azione esecutiva atteso che la qualificazione discende
dalla natura del procedimento generale che dichiara
la decadenza come stabilito dall'art.11, dodicesimo
comma, decreto del Presidente della Repubblica 30-12-
1972, n.1035.
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