[Note's] CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 28 GENNAIO 1980, N.802

APPLICAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DALL'ART.26, LEGGE 8 AGOSTO 1977, N.513.

Come è noto l'art.26 della legge 8-8-1977, n.513 prevede che l'assegnatario in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica il quale, al di fuori dei casi previsti dalla legge, ceda in tutto o in parte, a qualsiasi titolo l'alloggio medesimo, decade dall'assegnazione ed è punito con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000.
Ciò stante, ritenuto opportuno diramare istruzioni relativamente all'applicazione del citato art.26, giova premettere che la sanzione amministrativa di che trattasi costituisce la reazione alla violazione di un obbligo inerente al rapporto costituito con il provvedimento di assegnazione.
Tale rapporto intercorre tra assegnatario ed ente gestore e, pertanto, spetta a questo, secondo i principi, far valere le situazioni giuridiche soggettive attive inerenti alla posizione del creditore, nell'ambito del rapporto obbligatorio che sorge per effetto della violazione dell'obbligo primario assistito dalla sanzione amministrativa.
Pertanto compete all'ente gestore applicare la sanzione ed esigere la riscossione, così come ad esso resta acquisita la somma pagata ad estinzione del credito di cui è titolare.
Tali somme, ovviamente, saranno contabilizzate secondo quanto disposto dall'art.25 della legge 8-8-1977, n.513, nella gestione speciale istituita ai sensi dell'art.10 del decreto del Presidente della Repubblica 30-12-1972, n.1036.
Per quanto attiene al procedimento di applicazione, si ravvisa il ricorso alla utilizzazione del procedimento e del provvedimento previsti dall'art.11, decimo comma, decreto del Presidente della Repubblica 30-12-1972, n.1035, per la declaratoria di decadenza dall'assegnazione.
Conseguentemente, la comunicazione prevista dal citato art.11 decimo comma, decreto del Presidente della Repubblica n.1035 del 1972 dovrà contenere anche l'indicazione che alla comunicazione della decadenza si accompagnerà quella della sanzione amministrativa e il provvedimento applicativo conterrà l'ordine di pagare la somma corrispondente alla sanzione comminata oltre alla indicazione dei tempi e modi di pagamento.
Quanto, infine, ai modi con i quali procedere alla realizzazione coattiva della somma corrispondente alla sanzione pecuniaria applicata, si fa presente che all'ordine di pagare va riconosciuta la qualificazione giuridica di titolo esecutivo e, quindi la idoneità a fondare l'ordinaria azione esecutiva atteso che la qualificazione discende dalla natura del procedimento generale che dichiara la decadenza come stabilito dall'art.11, dodicesimo comma, decreto del Presidente della Repubblica 30-12- 1972, n.1035.




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